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sabato 11 marzo 2017

Sismabonus: classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione

Con l’emanazione del D.M. 28/02/2017, n. 58, in vigore dal 01/03/2017, prende il via la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali maggiorate per interventi di messa in sicurezza statica degli edifici che comportino una diminuzione della classe di rischio sismico attestata da un Professionista abilitato (c.d. “Sismabonus”). In questo articolo descriviamo tutte le misure sul Sismabonus ed i contenuti del D.M. 58/2017, con le procedure da seguire per l’attestazione della classe di rischio sismico. Il provvedimento è stato dopo breve tempo corretto ad opera del D.M. 07/03/2017, n. 65, che ha rettificato la parte relativa ai professionisti abilitati e corretto alcuni refusi.
PREMESSA - Con l’emanazione del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 - pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 28/02/2017 ed in vigore dal 01/03/2017 - ha preso concretamente il via la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali maggiorate per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza statica introdotte dal 2017 ad opera della L. 11/12/2016, n. 232 (c.d. “Sismabonus”).

Il provvedimento contiene le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e stabilisce le modalità per la relativa asseverazione da parte di professionisti abilitati, definendo pertanto le condizioni per usufruire del suddetto Sismabonus, il quale prevede che l’esecuzione degli interventi comporti il passaggio a classi di rischio sismico inferiori, e che tale passaggio venga certificato da un tecnico.

Subito dopo la sua emanazione, il decreto è stato corretto ad opera del D.M. 07/03/2017, n. 65, che ha sostituito il comma 1 dell’art. 3 relativo ai professionisti abilitati alle verifiche ed asseverazioni previste dal decreto stesso, nonché corretto alcuni refusi, come segnalato dalla nostra Redazione. Quanto in particolare ai professionisti abilitati, mentre la versione originale del decreto faceva riferimento ai “professionisti […] in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e iscritti ai relativi Ordini professionali di appartenenza”, si fa invece ora riferimento ai “professionisti […] secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza”.

Si fa notare come lo strumento dell’asseverazione della classificazione sismica della costruzione, oltre, come si vedrà, ad essere indispensabile per la fruizione del Sismabonus, può certamente assumere importanza nell’ambito del mercato immobiliare (al pari di quanto avviene, ad esempio, per la certificazione energetica).

Infatti l’attribuzione di una classe di rischio sismico inferiore può determinare un incremento di valore dell’immobile sul mercato. Nulla vieta pertanto a tali fini al proprietario immobiliare di richiedere ad un professionista, su base volontaria ed anche se non si prevede di effettuare interventi di messa in sicurezza statica, l’asseverazione della classe di rischio sismico (cosa peraltro espressamente contemplata dal modello di cui all’allegato B del decreto).

In questo articolo riepiloghiamo sia le norme sul Sismabonus che i contenuti del D.M. 28/02/2017 sulla classificazione sismica degli edifici, con le procedure da seguire per l’attestazione della classe di rischio sismico.

IL C.D. “SISMABONUS” - Le agevolazioni per gli interventi di messa in sicurezza statica.
L’art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63 (convertito in legge dalla L. 03/08/2013, n. 90) prevede la possibilità di usufruire della detrazione dall’imposta sul reddito [1] del 50% delle spese sostenute fino al 31/12/2017 [2] per la realizzazione degli interventi indicati dall’art. 16, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 96.000 Euro per unità immobiliare, e quindi fino ad una detrazione massima di 48.000 Euro (50% della spesa) con conseguente risparmio di imposta pari a 4.800 Euro all’anno.

Tra questi interventi sono compresi anche (art. 16, comma 1, lettera i), del citato D.P.R. 917/1986), quelli “relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione”.

Per questa specifica categoria di interventi - se eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 1 o 2 [3] adibiti ad abitazione o ad attività produttive - il comma 1-bis dell’art. 16 del D.L. 63/2013 ha in un primo momento previsto la maggiorazione della detrazione fino al 65% delle spese sostenute, con disposizione che è stata prorogata di anno in anno fino alle spese sostenute a tutto il 2016.

Le agevolazioni maggiorate in presenza di una diminuzione del rischio sismico certificata da professionista abilitato (c.d. “Sismabonus”)
In seguito - con la L. 11/12/2016 (art. 1, comma 2, lettera c), nn. 2) e 3), che ha sostituito il comma 1-bis ed introdotto i nuovi commi da 1-ter a 1-sexies dell’art. 16 del D.L. 63/2013) - sono stati rivisti, rimodulati ed ampliati i benefici fiscali in questione, per le spese sostenute nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021 in relazione ad interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 01/01/2017 (data di entrata in vigore della L. 232/2016), come segue:
- proroga del beneficio fino al 31/12/2021 con ritorno, di base, alla percentuale di detrazione del 50% delle spese;
- possibilità però di aumentare la percentuale di detrazione fino al 70%, 75%, 80% o 85% delle spese in presenza di particolari condizioni;
- ripartizione della detrazione in cinque invece che in dieci anni;
- aumento del tetto massimo delle spese su cui calcolare la detrazione a 96.000 Euro per unità immobiliare per ciascun anno [4];
- ulteriore aumento del tetto massimo delle spese su cui calcolare la detrazione, in caso di interventi eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
- estensione anche agli interventi eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 3.

Le percentuali di detrazione maggiorata si applicano nei seguenti casi:
70% qualora derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, in base alla classificazione sismica prevista dal D. M. 28/02/2017;
80% qualora derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, in base alla classificazione sismica prevista dal D. M. 28/02/2017;
75% qualora gli interventi siano eseguiti su parti comuni di edifici condominiali e derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, in base alla classificazione sismica prevista dal D.M. 28/02/2017;
85% qualora gli interventi siano eseguiti su parti comuni di edifici condominiali e derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, in base alla classificazione sismica prevista dal D.M. 28/02/2017.

È evidente come la previsione di tali percentuali maggiorate, unitamente all’elevato limite massimo di spesa previsto soprattutto per gli interventi su parti communi di edifici condominiali, renda la misura estremamente appetibile. Si pensi a titolo di esempio ad un condominio composto da 12 unità immobiliari, che potrebbe spendere fino a 1.152.000 Euro, potendo rientrare in cinque anni di una somma fino a 979.200 Euro (85% di 1.152.000 Euro).

Altre modalità e condizioni per usufruire del Sismabonus.
Quanto alle altre condizioni e modalità procedurali per la fruizione del beneficio fiscale, restano invariate quelle ordinariamente previste per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio [5]. Si rammenta inoltre che per gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali è possibile cedere il credito fiscale ai fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti, secondo le modalità stabilite dal Provvedimento dell’Agenzia Entrate 22/03/2016, n. 43434 [6].

L’ATTESTAZIONE DI RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI
In attuazione dell’art. 16, comma 1-quater, del D.L. 63/2016, così come modificato dalla L. 232/2016, è stato emanato il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 - in vigore dal 01/03/2017 - il quale stabilisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per la relativa attestazione, da parte di Professionisti abilitati e iscritti nei rispettivi albi professionali, dell’efficacia degli interventi effettuati. Con l’emanazione di questo provvedimento ha pertanto preso il via la concreta attuazione delle norme sul Sismabonus introdotto dalla L. 232/2016, con percentuali di detrazione fiscale che arrivano fino all’85% della spesa sostenuta per gli interventi, come sopra descritto.

Le linee guida (allegato A al D.M. 28/02/2017):
- consentono di attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismicoda A+ (meno rischio) a G (più rischio), mediante un unico parametro che tiene conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici;
- forniscono indirizzi di massima sulla progettazione;
- associano ai livelli di sicurezza un costo convenzionale in base ai dati del monitoraggio della ricostruzione a seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo.

La determinazione della classe di rischio di appartenenza di un edificio, al fine di accedere ai benefici fiscali, può essere condotta secondo i seguenti due metodi, tra loro alternativi:
metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle norme tecniche per le costruzioni e che consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio;
metodo semplificato, valido solo per le costruzioni in muratura, basato su una classificazione macrosismica dell'edificio, è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per l’accesso al beneficio fiscale in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, cioè quelli che interessano singoli elementi strutturali ma non l’intera struttura nel suo complesso, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.

Per accedere al Sismabonus, il professionista incaricato deve:
- valutare la situazione esistente stimando la classe di rischio prima dell’intervento, sulla base di quanto indicato nelle linee guida;
- successivamente, progettare l’intervento con la stima dell’efficacia e del miglioramento conseguibile, asseverando il tutto tramite il modello di attestazione di cui all’allegato B.

Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione del progettista è allegato alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con la quale viene dato inizio ai lavori, che deve essere depositato presso il competente Sportello unico dell'edilizia.

In seguito, durante ed al termine dell’intervento, il direttore lavori e il collaudatore statico (quando ne sia obbligatoria la nomina [7]), sono tenuti attestare la conformità dell’intervento ultimato come da progetto nell’ambito delle rispettive attribuzioni, tramite la documentazione che essi devono presentare allo Sportello unico dell’edilizia e/o alla struttura tecnica preposta agli adempimenti previsti per i progetti di opere strutturali ed in zona sismica (fine lavori e relazione a strutture ultimate per il direttore dei lavori, certificato di collaudo per il collaudatore statico).


[1] Si rammenta che la “detrazione” consiste nella sottrazione dell’importo da quello dell’imposta dovuta, contrariamente alla “deduzione” che consiste invece nella sottrazione dell’importo dall’imponibile, sul quale viene poi applicata l’aliquota al fine di determinare l’imposta. La detrazione è pertanto più vantaggiosa, in quanto si traduce in un risparmio netto pari all’importo per il quale è riconosciuta. Se ad esempio sono sostenute spese per 1.000 Euro, ed è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese stesse, ciò si tradurrà in un risparmio netto di 500 Euro.
[2] Il termine in questione è stato da ultimo prorogato dall’art. 1, comma 2, lettera c), n. 1), della L. 11/12/2016, n. 232.
[3] Il riferimento è alla classificazione sismica di cui alla Ord. P.C.M. 3274/2003 o agli eventuali provvedimenti regionali emanati sulla base della medesima Ord. P.C.M. 3274/2003 e della successiva Ord. P.C.M. 3519/2006.
[4] Peraltro la versione vigente dell’art. 16, comma 1-bis, del D.L. 63/2013 - come emerge dalle modifiche introdotte dalla L. 232/2016 - dispone che “Nel caso in cui gli interventi […] realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione”. La formulazione della norma, poco chiara, in combinato con la parte in cui, come detto, dispone che il limite di spesa è pari a “96.000 Euro per unità immobiliare per ciascun anno”, può secondo noi essere interpretata nel senso che il limite è pari a 96.000 Euro per ciascun intervento e per ciascuna unità immobiliare.
[5] Si rinvia a tal proposito all’articolo “Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie: la guida dell'Agenzia Entrate (03/2016)” (Fast Find NW2012).
[6] Si rinvia a tal proposito all’articolo “La cessione dei crediti relativi ad agevolazioni per interventi di risparmio energetico ed antisismici” (Fast Find NW3935).
[7] Si ricorda che ai sensi dell’art. 67, comma 8-bis, del Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, dispone che “per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”. Si tratta in pratica, secondo quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni, di interventi che interessino singoli elementi strutturali e non la struttura nel suo complesso.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

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mercoledì 25 gennaio 2017

Sisma 2016: le misure per la ricostruzione (D.L. 189/2016)

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2016, n. 294 la L. 15/12/2016, n. 229, che converte in legge, con modificazioni, il D.L. 17/10/2016, n. 189, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

Si evidenzia che nel corso dell’esame al Senato del disegno di legge di conversione, sono state approvate modifiche volte a far confluire nel testo del D.L. 189/2016 le disposizioni del D.L. 205/2016, ossia il secondo decreto sul terremoto che si era reso necessario per fronteggiare l’eccezionale situazione determinata dal reiterarsi degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria anche nel mese di ottobre. Il comma 2 dell’art. 1 della L. 229/2016 dispone, infatti, l’abrogazione del D.L. 205/2016, precisando che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 205/2016”. Con la L. 229/2016 - in vigore dal 18/12/2016 - si è venuto quindi a delineare un unico corpus legislativo di norme per contrastare l’emergenza e per la ricostruzione.


Proponiamo di seguito una sintesi operativa delle misure adottate, approfondendo in particolare gli aspetti concernenti l’organizzazione generale degli organi direttivi, il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori e la ricostruzione pubblica e privata. Per ulteriori indicazioni concernenti le modalità pratiche di svolgimento dei sopralluoghi, i professionisti interessati e tutti gli altri interventi di carattere pratico/operativo si rinvia all’articolo “Eventi sismici centro Italia 2016: tutte le indicazioni su sopralluoghi, verifiche di agibilità e interventi”.

ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI


Questi gli elenchi dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 cui sono rivolte le misure del D.L. 189/2016. Il primo elenco (Allegato 1) comprende i 62 comuni colpiti dal sisma del 24/08/2016. Con la conversione in legge è stato aggiunto al D.L. 189/2016 un secondo elenco (Allegato 2), contenente l’elenco dei 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26-30/10/2016.

Le disposizioni del provvedimento possono applicarsi altresì in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli qui elencati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata.


Si precisa che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni del D.L. 189/2016 concernenti il sostegno al reddito dei lavoratori, le perdite dell’esercizio 2016, la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari, contributivi e amministrativi (artt. da 45 a 48) si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti.

Elenco di cui all’Allegato 1 del D.L. 189/2016:

- Regione Abruzzo:


1. Campotosto (AQ)
2. Capitignano (AQ)
3. Montereale (AQ)
4. Rocca Santa Maria (TE)
5. Valle Castellana (TE)
6. Cortino (TE)
7. Crognaleto (TE)
8. Montorio al Vomano (TE)

- Regione Lazio:


9. Accumoli (RI)
10.Amatrice (RI)
11.Antrodoco (RI)
12.Borbona (RI)
13.Borgo Velino (RI)
14.Castel Sant'Angelo (RI)
15.Cittareale (RI)
16.Leonessa (RI)
17.Micigliano (RI)
18.Posta (RI)

- Regione Marche:


19.Amandola (FM)
20.Acquasanta Terme (AP)
21.Arquata del Tronto (AP)
22.Comunanza (AP)
23.Cossignano (AP)
24.Force (AP)
25.Montalto delle Marche (AP)
26.Montedinove (AP)
27.Montefortino (FM)
28.Montegallo (AP)
29.Montemonaco (AP)
30.Palmiano (AP)
31.Roccafluvione (AP)
32.Rotella (AP)
33.Venarotta (AP)
34.Acquacanina (MC)
35.Bolognola (MC)
36.Castelsantangelo sul Nera (MC)
37.Cessapalombo (MC)
38.Fiastra (MC)
39.Fiordimonte (MC)
40.Gualdo (MC)
41.Penna San Giovanni (MC)
42.Pievebovigliana (MC)
43.Pieve Torina (MC)
44.San Ginesio (MC)
45.Sant'Angelo in Pontano (MC)
46.Sarnano (MC)
47.Ussita (MC)
48.Visso (MC)

- Regione Umbria:


49.Arrone (TR)
50.Cascia (PG)
51.Cerreto di Spoleto (PG)
52.Ferentillo (TR)
53.Montefranco (TR)
54.Monteleone di Spoleto (PG)
55.Norcia (PG)
56.Poggiodomo (PG)
57.Polino (TR)
58.Preci (PG)
59.Sant'Anatolia di Narco (PG)
60.Scheggino (PG)
61.Sellano (PG)
62.Vallo di Nera (PG)

Elenco di cui all’Allegato 2 del D.L. 189/2016:

- Regione Abruzzo:


1. Campli (TE)
2. Castelli (TE)
3. Civitella del Tronto (TE)
4. Torricella Sicura (TE)
5. Tossicia (TE)
6. Teramo

- Regione Lazio:


7. Cantalice (RI)
8. Cittaducale (RI)
9. Poggio Bustone (RI)
10. Rieti
11. Rivodutri (RI)

- Regione Marche:


12. Apiro (MC)
13. Appignano del Tronto (AP)
14. Ascoli Piceno
15. Belforte del Chíenti (MC)
16. Belmonte Piceno (FM)
17. Caldarola (MC)
18. Camerino (MC)
19. Camporotondo di Fiastrone (MC)
20. Castel di Lama (AP)
21. Castelraimondo (MC)
22. Castignano (AP)
23. Castorano (AP)
24. Cerreto Desi (AN)
25. Cingoli (MC)
26. Colli del Tronto (AP)
27. Colmurano (MC)
28. Corridonia (MC)
29. Esanatoglia (MC)
30. Fabriano (AN)
31. Falerone (FM)
32. Fiuminata (MC)
33. Folignano (AP)
34. Gagliole (MC)
35. Loro Piceno (MC)
36. Macerata
37. Maltignano (AP)
38. Massa Fermana (FM)
39. Matelica (MC)
40. Mogliano (MC)
41. Monsapietro Morico (FM)
42. Montappone (FM)
43. Monte Rinaldo (FM)
44. Monte San Martino (MC)
45. Monte Vidon Corrado (FM)
46. Montecavallo (MC)
47. Montefalcone Appennino (FM)
48. Montegiorgio (FM)
49. Monteleone (FM)
50. Montelparo (FM)
51. Muccia (MC)
52. Offida (AP)
53. Ortezzano (FM)
54. Petriolo (MC)
55. Pioraco (MC)
56. Poggio San Vicino (MC)
57. Pollenza (MC)
58. Ripe San Ginesio (MC)
59. San Severino Marche (MC)
60. Santa Vittoria in Matenano (FM)
61. Sefro (MC)
62. Serrapetrona (MC)
63. Serravalle del Chienti (MC)
64. Servigliano (FM)
65. Smerillo (FM)
66. Tolentino (MC)
67. Treia (MC)
68. Urbisaglia (MC)

- Regione Umbria:


69. Spoleto (PG).

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI


In stretto raccordo con il Commissario straordinario operano i presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari, svolgendo le funzioni indicate dall’art. 2 del D.L. 189/2016 con le modalità ivi indicate. Ogni regione, unitamente ai comuni interessati ed in base ad una convenzione, istituisce un ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”. 

L’ufficio in questione:
- cura la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
- cura l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
- provvede alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza;
- opera come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi (la cui competenza al rilascio rimane comunque in capo al comune).

Presso ciascun ufficio viene costituito un SUAP unitario per tutti i comuni coinvolti.
I soggetti attuatori si avvalgono di una centrale unica di committenza, individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti SpA.


Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, analogamente a quanto avvenuto per l’Expo di Milano.


Viene inoltre costituita una apposita “Struttura di missione” ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.

PROFESSIONISTI QUALIFICATI


Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, con il D.L. 189/2016 è stato istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati.

Formazione dell’elenco

Il commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare.

Lavori privati

I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui sopra.
Sino all’istituzione dell’elenco possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

Incompatibilità

In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione.

Opere pubbliche e concentrazione degli incarichi

Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del MIBACT, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
Per gli interventi di ricostruzione privata sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale

RICOSTRUZIONE PRIVATA

Contributi per la ricostruzione privata

Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati possono essere previsti:
- per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100% del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione nell’ambito dello stesso insediamento nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
- per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ad una soglia da stabilirsi, un contributo pari al 100% del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio;
- per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia di cui al punto precedente, un contributo pari al 100% del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio.

La percentuale del contributo scende al 50% per le seconde case situate nei comuni diversi dall’elenco ma per i quali è stato riconosciuto il “nesso di causalità” con il sisma (vedi sopra nel paragrafo relativo all’elenco dei comuni).


Non sono ammessi a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi. In questi casi può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area.


I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico vengono stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3.


Con il D. Min. infrastrutture del 27/12/2016, n. 477- adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione dell’art. 7, comma 1, lettera a), del D.L. 189/2016 - sono stati definiti i valori minimi e massimi della capacità di resistenza degli immobili alle azioni sismiche, da rispettare per ottenere i contributi per la ricostruzione.
Tale provvedimento è fondamentale, in quanto definisce il livello di sicurezza sismica da raggiungere negli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili.

Soggetti beneficiari dei contributi

Possono essere beneficiari dei contributi i proprietari, usufruttuari e titolari di diritti reali relativamente a:
- abitazione principale (“prime case”);
- abitazioni concesse in locazione o comodato o assegnate a soci di cooperative indivise (a condizione che il richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, si impegni alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell’assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a due anni);
- altre abitazioni diverse da quelle precedenti (“seconde case”);
- strutture e parti comuni in edifici in cui sono presenti abitazioni di cui ai punti precedenti;
- unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all’attività) adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.

Calcolo e ammontare dei contributi

Con provvedimenti del Commissario straordinario sarà individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del "Prezzario unico cratere centro Italia 2016" - approvato con l’Ordinanza del 14/10/2016, n. 7 - che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 


Il Prezzario deve essere utilizzato nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione dell’anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 7, del nuovo Codice degli appalti e contratti pubblici (D. Leg.vo 50/2016). Il Prezzario, inoltre, deve essere utilizzato per la quantificazione del costo degli interventi per la ricostruzione privata, ai fini della determinazione dell’entità dei finanziamenti agevolati.

Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Interventi di immediata esecuzione

Possono essere immediatamente avviati, con le procedure indicate dall’art. 8 del D.L. 189/2016, gli interventi su edifici con danni lievi (pur essendo classificati come non agibili dalle schede AeDES - si veda l’articolo su Legislazione Tecnica “Rilievo del danno e valutazione agibilità post-sisma: aggiornamento schede AeDES ed elenchi di tecnici” - oppure dichiarati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile) e che necessitano solamente di interventi di riparazione immediata. Il tutto, previa presentazione di apposito progetto ed asseverazione da parte di un professionista abilitato.


L’Ordinanza del Commissario straordinario 14/12/2016, n. 8, ha definito i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danno lievi a norma dell’art. 8 del D.L. 189/2016.


Il contributo è determinato sulla base del rapporto tra “costo dell’intervento”e “costo convenzionale”, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla medesima Ordinanza, in relazione alle diverse tipologie di edifici interessati dagli interventi.

Forma dei contributi

I contributi sono concessi nella forma di finanziamenti agevolati, da erogare sulla base degli stati di avanzamento lavori ed in relazione ai quali maturerà un credito d’imposta in misura pari alla somma di capitale, interessi e spese amministrative.

Tracciabilità finanziaria nei contratti per la ricostruzione privata

Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del Codice civile (doppia firma). Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla L. 136/2010 - si veda l’articolo su Legislazione Tecnica “Piano straordinario antimafia (L. 136/2010)” - nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di missione appositamente costituita in base al D.L. 189/2016 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.


L’inadempimento agli obblighi di tracciabilità può comportare la perdita totale del contributo erogato.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Pianificazione degli interventi

Il Commissario straordinario è chiamato a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, degli interventi su beni culturali, degli interventi contro il dissesto idrogeologico e per le infrastrutture anche ambientali, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Il piano include anche la gestione delle macerie e dei rifiuti.

Progettazione degli interventi

Sulla base del piano di cui al punto precedente, i soggetti attuatori (dunque, per ciascuna regione, l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, nonché per gli immobili e le aree di rispettiva competenza il MIBACT e il MIT e le Diocesi, ma solo per gli interventi interamente da queste finanziati) provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al commissario straordinario, che li approva (previo parere delle Conferenza permanente di cui si dirà appresso), adotta il decreto di concessione del contributo e trasmette alla centrale unica di committenza per l’avvio delle procedure di gara.

Conferenza permanente

Viene istituita una Conferenza permanente presieduta dal Commissario straordinario e con la partecipazione di rappresentanti del MIBACT, del MATTM, del MIT, della regione, dell’ente parco e del comune territorialmente volta per volta competente.
La Conferenza:
- esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni;
- approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori, e acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del MIBACT;
- laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali;
- esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

Commissione paritetica

Presso ogni Regione è inoltre istituita una “Commissione paritetica”, presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del MIBACT.


La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela, e limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

BENI CULTURALI E INFRASTRUTTURE VIARIE


Con la legge di conversione sono confluite nel D.L. 189/2016, alcune disposizioni contenute nel D.L. 205/2016 (ora abrogato). Si tratta delle disposizioni previste dagli artt. 15-bis e 15-ter del D.L. 189/2016, che consentono di avviare tempestivamente interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato dagli eventi sismici, nonché disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino delle infrastrutture viarie.

Al fine di assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24/08/2016, con il D. Min. beni culturali del 24/10/2016, n. 483 è stato costituito - fino al 30/09/2021 - l’“Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 24/08/2016”, con sede a Rieti, con il compito di svolgere tutte le funzioni attribuite al Mibact nelle procedure attinenti agli interventi di ricostruzione, in coordinamento con le attività del Commissario straordinario per il sisma.

Interventi di somma urgenza

Si prevede l’applicazione, per i lavori, servizi e forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali, delle disposizioni di cui agli artt. 148, comma 7 (che consente l’esecuzione dei lavori su beni culturali nei casi di somma urgenza fino all’importo di 300.000 Euro, e 163 (relativo alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile), del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 50/2016.

Progettazione inerente la messa in sicurezza di beni culturali immobili

In particolare, in merito alla progettazione di interventi per la messa in sicurezza di beni culturali e immobili, è previsto che le pubbliche amministrazioni competenti, nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui si è detto in precedenza, possano procedere con affidamento diretto delle progettazioni a professionisti idonei, senza ulteriore formalità, per importi inferiori a 40.000 euro.

Inoltre, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, compresi quelli di messa in sicurezza degli edifici, dandone immediata comunicazione al MIBACT.

Infrastrutture viarie

Con riguardo agli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, viene stabilito che Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile ad assicurare il coordinamento complessivo degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali nazionali, regionali e locali. Viene previsto che Anas S.p.a. attua gli interventi di propria competenza e provvede direttamente, ove necessario, all’esecuzione degli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali in base all’effettiva capacità operativa degli enti interessati.

AGIBILITÀ SISMICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

I titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati dal sisma sono tenuti ad acquisire la certificazione di agibilità sismica, da rilasciarsi a seguito di apposite verifiche di sicurezza a cura di professionista abilitato, ed a depositarla in comune.

Download dei documenti allegati:

Prezzario unico cratere centro Italia 2016 (occorre registrazione a Legislazione Tecnica per poter scaricare l'allegato)


Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Per ulteriori informazioni, consulenze o approfondimenti contattate la ECOGEOM S.r.l.

martedì 9 luglio 2013

195,6 milioni di euro per la prevenzione del rischio sismico

 Stanziata la tranche relativa al 2012 destinata al miglioramento sismico di edifici pubblici e privati e alla microzonazione sismica.

Ammonta a 195,6 milioni di euro lo stanziamento per gli interventi di prevenzione del rischio sismico deciso con l’Ordinanza 52/2013 della Protezione Civile appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento assegna le risorse relative all’annualità 2012 del “Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico”, avviato con la Legge 77/2009 dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, che prevede lo stanziamento di 965 milioni di euro in 7 anni, per realizzare interventi di mitigazione del rischio sismico sull’intero territorio nazionale.

L’Ordinanza 52/2013 - analogamente all’Opcm 3907/2010, e all’Opcm 4007/2012 - regola le modalità di finanziamento degli interventi e prosegue nello sviluppo di quelle azioni che in passato sono state marginalmente, o mai, toccate da specifici provvedimenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull’edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità sismica e alle strutture più vulnerabili.

I 195,6 milioni di euro stanziati per il 2012 sono ripartiti tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, per:
a) studi di microzonazione sismica (16 milioni di euro);
b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile (170 milioni di euro per gli interventi indicati alle lettere b e c);
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8,5 milioni di euro).

Per il 2012, come per il 2011, le Regioni devono obbligatoriamente attivare gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.

A partire dall’annualità 2012, gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall’analisi dellaCondizione Limite per l’Emergenza-CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.

Gli interventi previsti dall’Ordinanza 52/2013, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione Civile.

Fonte: Edilportale, leggi QUI.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti, informazioni o collaborazioni professionali.

domenica 5 maggio 2013

Il terremoto e gli edifici in legno

Le scosse che si ripetono anche in questi giorni ci fanno ricordare che il problema del terremoto non è assolutamente da dimenticare, ma anzi dobbiamo conviverci.

Eppure ci sono ancora diverse persone che sono scettiche nei confronti delle case in legno.

Ecco qualche riflessione proprio per valutare quello che può essere il comportamento di edifici in legno in caso di sisma.Il perdurare del sisma in Emilia e le scosse che si verificano comunque in tutta la penisola hanno tragicamente evidenziato una realtà troppo spesso trascurata: tutto il territorio italiano è a rischio sismico

Questo significa che, quando si costruisce un edificio (sia esso pubblico o residenziale), è assolutamente necessario applicare i più efficaci criteri di sicurezza e utilizzare metodi costruttivi all'avanguardia. 

La scienza, la tecnica e le tecnologie costruttive moderne offrono soluzioni che permettono di gestire e ridurre il rischio sismico entro limiti di sicurezza ritenuti, allo stato attuale delle cose, accettabili e sufficienti: purtroppo i fenomeni sismici fanno parte di quelle catastrofi naturali che dimostrano tragicamente come la natura possa a volte sopraffare ogni previsione umana.

La sicurezza delle costruzioni in relazione ai fenomeni sismici è oggetto di ricerca e studi specifici da decenni nel mondo intero. Particolarmente intensi in questi ultimi decenni sono stati anche i risultati ottenuti nell'ambito delle strutture in legno, che tradizionalmente sono da sempre molto diffuse in zone note per la frequenza dei fenomeni sismici: il Giappone e alcune regioni del Nord America sono gli esempi più eloquenti.

È ormai riconosciuto a livello internazionale come gli edifici in legno ben progettati e realizzati secondo le tecniche più moderne, come la tecnologia X-Lam (cfr. Approfondimento 1) e il sistema della costruzione intelaiata (cfr. Approfondimento 2), possano garantire i livelli più avanzati di sicurezza sismica.

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Perché il legno è tra i materiali edili da preferire in zona sismica?

Innanzitutto il legno è molto più leggero degli altri materiali da costruzione; le forze agenti su una costruzione in caso di sisma sono proporzionali alla massa della costruzione stessa. La massa del legno è circa ¼ di quella del calcestruzzo: questo significa che le costruzioni in legno sono sottoposte ad un impeto distruttivo del terremoto decisamente più ridotto.

Il legno presenta un comportamento meccanico particolarmente favorevole, se confrontato con la sua massa. A parità di massa, la resistenza meccanica del legno è fra le migliori in assoluto. Questo significa che le strutture in legno sono in grado di assorbire senza danni anche forze e sollecitazioni importanti.

Per le sue caratteristiche meccaniche, il legno è naturalmente elastico e quindi sopporta facilmente una lieve deformazione: questo si manifesta in modo positivo in particolar modo durante l'azione del sisma, in quanto la minor rigidezza (cioè la maggiore deformabilità) della costruzione permette di meglio assorbire l'onda sismica.

L'edificio in legno non è mai un corpo monolitico, ma è formato da diversi elementi (di regola parete e solaio) uniti tra loro attraverso connessioni meccaniche (detti anche giunti o collegamenti): queste, se ben progettate e realizzate, fungono da ulteriore elemento a favore della deformabilità della costruzione e contribuiscono a dissipare l'energia sprigionata dal sisma, evitando così il crollo della struttura. Di fatto, la sicurezza sismica di un edificio in legno dipende anche dalle connessioni e dalla loro corretta progettazione.

I moderni edifici in legno sono progettati privilegiando l'utilizzo di elementi piani, come le pareti e le solette di pannelli X-Lam (legno massiccio a strati incrociati) o il telaio di legno ricoperto di pannelli OSB (Oriented Strand Board) in caso di struttura intelaiata. 

Le costruzioni a elementi piani sono più resistenti in caso di sisma rispetto alle costruzioni eseguite con elementi lineari (per esempio le strutture a pilastri) perché la rigidezza e la resistenza della struttura sono distribuite su tutta la costruzione e non sono concentrate in pochi punti.

Queste affermazioni sono ampiamente provate da diversi studi, in particolare dal progetto Sofie del CNR-IVALSA (cfr. Approfondimento 3), dove un edificio in legno di 7 piani e 24 metri di altezza, realizzato con i pannelli X-Lam, è uscito indenne da un test antisismico decisamente rude: la simulazione su pedana vibrante del terremoto di Kobe (magnitudo 7,2 della scala Richter) che nel 1995 in Giappone provocò la morte di oltre seimila persone.

L'X-Lam è il più tecnologico tra i cosiddetti "legni ingegnerizzati" (che comprendono anche il legno lamellare) e risulta essere un materiale particolarmente adatto in caso di sisma: è resistente e rigido, poiché grazie alla sua composizione a più strati incrociati, cioè ruotati ad angolo retto uno rispetto all'altro, è in grado di assorbire e di trasmettere alle fondamenta sollecitazioni e forze provenienti da ogni direzione.

Che il legno fosse un materiale particolarmente adatto alle costruzioni in zona sismica lo sapevano anche gli antichi: i Giapponesi hanno realizzato numerosi templi in legno che sono ancora al loro posto dopo molti secoli di vita (e molti sismi). 

Un esempio è il tempio Horuiy, realizzato nell'ottavo secolo, che ha superato indenne anche il terremoto di Kobe del 1995 (magnitudo 7,2 della scala Richter).

Inoltre in caso di terremoto (o altri eventi distruttivi come l'incendio), l'edificio in legno è uno dei più adatti ad essere riparato. Sostituendo le parti e le connessioni danneggiate è in alcuni casi possibile recuperare la sua portanza e renderlo nuovamente abitabile, consentendo ai proprietari di recuperare parte del patrimonio distrutto dall'evento naturale.

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Approfondimento 1: X-Lam, pannelli di legno massiccio a strati incrociati

L' X-Lam (pannelli di legno massiccio a strati incrociati), conosciuto anche come "pannello multistrato di legno massiccio", "Cross Laminated Timber", "pannello compensato di tavole" etc, è stato utilizzato per la prima volta nella seconda metà degli anni '90 e la prima omologazione austriaca risale al 1998.

Il pannello X-Lam nasce dall'incollaggio di diversi strati di tavole di legno incrociati, cioè ortogonali l'uno rispetto all'altro. Ne deriva un materiale con l'efficacia strutturale della lastra e della piastra, che può essere sollecitato staticamente in diverse direzioni. Ciò significa che è possibile pensare per superfici e contare su un alto grado di prefabbricazione: basti pensare che anche le aperture per porte e finestre possono essere realizzate in laboratorio. 


I pannelli X-Lam possono essere utilizzati come parete, soletta, tetto oppure come piastra per l'impalcato di ponti e simili. Il loro vantaggio essenziale è la stabilità dimensionale e le loro doti di rigidezza li rendono particolarmente adatti nell'edilizia antisismica e per la realizzazione di ogni tipo di edificio, anche multipiano.

Questo nuovo materiale strutturale si sta diffondendo rapidamente, tanto che la capacità produttiva in Europa raggiunge il mezzo milione di metri cubi l'anno. Tra i maggiori produttori ci sono la Germania e l'Austria.



Nella foto sopra: particolare di un pannello X-Lam; nel disegno la denominazione dei suoi vari elementi.
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Approfondimento 2: Il sistema a telaio (o struttura intelaiata)

Ampiamente diffuso in tutto il Nord America e in Canada, il sistema a telaio prevede l'utilizzo di una struttura di elementi piani in legno (telaio), unita tramite chiodatura ad una pannellatura strutturale formata da pannelli truciolari OSB (Oriented Strand Board). In questo modo si crea un elemento piano da utilizzare come parete o solaio, da completare poi con strati di materiale coibentante e con le finiture scelte (ad esempio l'intonaco nel caso delle pareti o i pavimenti nel caso del solaio).

Questo tipo di costruzione è definito, nelle normative internazionali, come particolarmente favorevole in caso di azioni sismiche.




Nella foto sopra: un particolare della struttura a telaio, nella quale sono alloggiati anche i componenti dell'impiantistica. Nel disegno: il telaio (in giallo) sul quale viene applicato il pannello OSB (in arancione).

Con il sistema a telaio è stato recentemente costruito a Lugano un edificio di 6 piani, la Casa Montarina, che risponde alle esigenze attuali e più moderne in ambito di sicurezza in caso di sisma. Si tratta di un edificio abitativo in zona urbana, con un'altezza complessiva di 6 piani, la cui struttura è stata realizzata interamente in legno. Tutti gli elementi strutturali, compresa la struttura della tromba delle scale e gli irrigidimenti orizzontali - elementi essenziali della struttura di edifici di questo genere, ma anche e particolarmente fondamentali in caso di azione sismica - sono realizzati con pannelli di legno e elementi di legno lamellare.


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Approfondimento 3: Il progetto SOFIE

 Nel 2007 i pannelli X-Lam sono stati i protagonisti di un progetto di ricerca messo a punto dal CNR_IVALSA di San Michele all'Adige (TN): il test antisismico SOFIE (progetto Sistema Costruttivo Fiemme).

Una casa in legno di 7 piani e 24 metri di altezza, interamente realizzata con questi pannelli, ha resistito con successo al test antisismico considerato fra i più distruttivi per le opere civili: la simulazione del terremoto di Kobe (magnitudo 7,2 della scala Richter), che nel 1995 provocò la morte di oltre seimila persone.

Il test, effettuato in Giappone presso il NIED (Istituto Nazionale di Ricerca sulla Prevenzione dei Disastri) è il risultato di studi e ricerche durati 5 anni, che hanno individuato nella combinazione dei pannelli X-Lam con specifiche connessioni meccaniche, una tecnica costruttiva ideale per garantire la sicurezza sismica.

Per la realizzazione di questo edificio sono stati necessari 250 m3 di abete rosso provenienti dalle foreste certificate PEFC (Certificazione internazionale della gestione forestale sostenibile) del Trentino, che sono stati inviati in Germania per la realizzazione dei pannelli X-Lam e successivamente in Giappone per l'assemblaggio dell'edificio su quella che è, a tutti gli effetti, la tavola vibrante più grande del mondo (misura metri 15x20).

La ricerca condotta dall'IVALSA ha dimostrato in modo definitivo l'affidabilità e la sicurezza del legno come materiale per l'edilizia, oltre al valore aggiunto che assicura in termini di comfort abitativo, risparmio energetico e rispetto dell'ambente.

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Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per consulenze e valutazioni di intervento per realizzare un fabbricato antisismico in legno.

martedì 19 marzo 2013

Sisma 2012: finanziamenti per la messa in sicurezza dei capannoni

Riparto tra le Regioni colpite dei finanziamenti, pari a circa 79 milioni di Euro. Agevolazione massima pari al 70% della spesa ammissibile, fino ad un importo massimo di 200.000 Euro.Pubblicato sulla G.U. n. 45 del 22/02/2013 il D.P.C.M. 28/12/2012 recante «Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto».

Il decreto dispone che le risorse in oggetto, di cui all'art. 10, comma 13, del D.L. 83/2012, pari ad Euro 78.750.000, sulla base dei livelli dei danneggiamenti e delle modalità di riparto di cui al D.P.C.M. 04/07/2012 sono così ripartite:
- 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna;
- 7,1% in favore della Regione Lombardia;
- 0,4% in favore della Regione Veneto.

L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, è erogata a favore delle imprese di tutti i settori produttivi ad eccezione dell'agricoltura, avendo a riferimento anche la classificazione dei settori di attività economica di cui alla Sezione C "Attività manifatturiere" della classificazione Ateco 2007, individuati come a rischio alto dall'Allegato 2 dell'Accordo Conf. Stato-Regioni del 21/12/2011, n. 221/CSR.

La misura massima dell'agevolazione prevista è pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile, per un importo massimo pari a Euro 200.000,00.

La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo sulla base delle caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti e dei livelli di miglioramento/adeguamento sismico e di sicurezza raggiunti.

Per i danni coperti da indennizzo assicurativo o da altri contributi pubblici, ivi compresi quelli di cui all'art. 3-bis del D.L. 95/2012, la quota complessiva del rimborso assicurativo e dei contributi pubblici non può superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatto salvo il tetto massimo del 70% della spesa ammissibile per il contributo in conto capitale.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per approfondimenti.

venerdì 15 marzo 2013

Secondo bando per l’assegnazione dei contributi alle attività produttive distrutte o danneggiate dal terremoto

ATTENZIONE, BANDO IN SCADENZA!


La Regione Emilia-Romagna ha approvato il secondo bando per l’assegnazione dei contributi previsti dalla Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 alle imprese distrutte o danneggiate dal terremoto nel maggio 2012.

Le domande devono essere presentate entro venerdì 5 aprile 2013 alle Province competenti per territorio – Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia – utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) e la specifica modulistica, secondo le modalità stabilite da AGREA.

L'ufficio della Provincia di Bologna preposto all'istruttoria delle domande di aiuto è il Servizio Competitività e Diversificazione dell'Economia Rurale, con sede in viale Silvani 6 Bologna.

Responsabile del procedimento è Fabio Falleni tel 051/6599094 fabio.falleni@provincia.bologna.it

Referente per l'accesso agli atti è Giovanna Giordani tel. 051/6598563 giovanna.giordani@provincia.bologna.it
A conclusione dell’attività istruttoria e comunque entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, ciascuna Provincia assume uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile.

La Regione Emilia-Romagna provvederà all’approvazione della graduatoria unica regionale entro il 19 giugno 2013 per consentire successivamente alle Province di emettere la concessione del contributo spettante alle imprese.

Per ulteriori informazioni sulla Misura 126 si può far riferimento alla pagina dedicata del sito della Provincia di Bologna.

Si ricorda che gli interventi finanziati dalla Misura sono complementari a quelli già predisposti dalle ordinanze del Commissario per le attività produttive, con una chiara demarcazione tra ciò che viene finanziato dai diversi provvedimenti. In particolare, gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili aziendali, comprese stalle e porcilaie con correlati impianti di rimozione effluenti, mungitura, ventilazione, riscaldamento e alimentazione, agriturismi, impianti fotovoltaici, fabbricati rurali di servizio all’attività agricola e agroindustriale vengono finanziati con l'ordinanza numero 57 del 12 ottobre 2012, che prevede contributi anche per la riparazione e l’acquisto di beni mobili strumentali all’attivitàe per la ricostituzione delle scorte distrutte o danneggiate.

Misura 126 PSR - 2° avviso pubblico (360 KB)


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per approfondimenti.

domenica 10 marzo 2013

Prevenzione rischio sismico: disciplinato l'uso delle risorse per il 2012

E' stato disciplinato l'utilizzo delle risorse per il 2012 (195,6 milioni di Euro) da destinare ad interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico ed alle opere di rilevanza strategica per finalità di protezione civile.

Pubblicata nella G.U. n. 50 del 28/02/2013 l’Ord. P.C.M. 20/02/2013, n. 52, che disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art. 11 del D.L. 28/04/2009, n. 39, relativamente ai fondi disponibili per l’annualità 2012.

Si ricorda che il Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico, avviato dopo il terremoto in Abruzzo, prevede lo stanziamento di 965 milioni di Euro in 7 anni, per realizzare interventi di mitigazione del rischio sismico sull'intero territorio nazionale.


L’attuazione dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La quota stanziata per il 2012, pari a 195,6 milioni di Euro è ripartita tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, per:

a) studi di microzonazione sismica (16 milioni di Euro);

b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile;

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati (170 milioni di Euro per gli interventi indicati alle lettere b) e c));

d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8,5 milioni di Euro).

Si ricorda che l'utilizzo dei fondi per gli anni 2010 e 2011 è stato disciplinato, rispettivamente, con le Ordinanze P.C.M. 3907/2010 e 4007/2012.

Per il 2012, come per il 2011, le Regioni devono attivare obbligatoriamente gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.

A partire da questa annualità, gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza-CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.

Gli interventi, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione Civile.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti.

giovedì 14 febbraio 2013

Contributi per la ricostruzione post-sisma 2012 innalzati al 100%

Contributi per la ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma 2012

Pubblicato sulla G.U. n. 35 del 11/02/2013 il D.P.C.M. 08/02/2013recante «Aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012».

Il provvedimento aggiorna, alla luce del D.L. 1/2013, la misura massima del contributo per la ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, già stabilita nel limite dell'80% del costo ammesso e riconosciuto dal D.P.C.M. 04/07/2012 e dal Protocollo Ministero Economia e Finanze del 04/10/2012, prevedendo, quindi, la concessione anche di contributi a copertura integrale delle spese.

La disciplina dell'erogazione dei contributi previsti dal decreto in commento sarà definita con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Assegnazione di moduli prefabbricati

I comuni possono procedere, per particolari casi documentati ed accertati dai comuni stessi, all'assegnazione dei moduli prefabbricati realizzati ai sensi dell’art. 10 del D.L. 22/06/2012, n. 83 anche per gli alloggi danneggiati dichiarati parzialmente o temporaneamente inagibili con esito di rilevazione dei danni «B» o «C».

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti, informazioni o collaborazioni.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

mercoledì 9 gennaio 2013

Rischio sismico

Per prima cosa dobbiamo definire il "rischio sismico": è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale e le principali caratteristiche della comunità esposta. Si definisce come l'insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può produrre in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto).

La determinazione del rischio è legata a tre fattori principali:


- pericolosità: esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata da terremoti che possono produrre danni; dipende dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località interessata nonché dalle condizioni geomorfologiche; la pericolosità è indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha costruito;
- esposizione: è una misura dell'importanza dell'oggetto esposto al rischio in relazione alle principali caratteristiche dell'ambiente costruito; consiste nell'individuazione, sia come numero che come valore, degli elementi componenti il territorio o la città, il cui stato, comportamento e sviluppo può venire alterato dall'evento sismico (il sistema insediativo, la popolazione, le attività economiche, i monumenti, i servizi sociali);
- vulnerabilità: consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano danni o modificazioni al verificarsi dell'evento sismico; misura da una parte la perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra la capacità residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale nel suo complesso esprime in condizioni normali; ad esempio nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai materiali, dalle caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime la loro resistenza al sisma.

Come abbiamo potuto toccare con mano, le valutazioni del livello del rischio sismico effettuate fino ad oggi non possono essere considerate come una certezza: in Emilia il rischio sismico era basso semplicemente perché i terremoti erano (e sono) previsti con scarsa frequenza, NON perché non possano manifestarsi in assoluto.


L’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei fenomeni), una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo). La nostra Penisola è dunque ad elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti attesi a seguito di un terremoto.

Una delle cause principali di morte durante un terremoto è il crollo degli edifici. Per ridurre la perdita di vite umane, è necessario rendere sicure le strutture edilizie. Oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche prevedono che gli edifici di nuova costruzione non si danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni.

Un edificio può riportare danni strutturali agli elementi portanti (pilastri, travi) e/o danni non strutturali agli elementi che non ne determinano l’instabilità (camini, cornicioni, tramezzi). Il tipo di danno dipende da: struttura dell'edificio, età, materiali, luogo di realizzazione, vicinanza con altre costruzioni e elementi non strutturali. Quando si verifica un terremoto, il terreno si muove orizzontalmente e/o verticalmente, sottoponendo un edificio a spinte in avanti e indietro. L’edificio inizia così a oscillare, deformandosi. Se la struttura è duttile, e quindi capace di subire grandi deformazioni, potrà anche subire gravi danni, ma non crollerà. Il danno dipende anche dalla durata e dall’intensità del terremoto.

Le case in legno hanno una grande capacità naturale di resistere ai terremoti, proprio per le capacità di flessibilità e resistenza dal legno stesso; sono stati fatti test con simulazione di un terremoto con magnitudo 7,2 in una palazzina costruita in legno, 7 piani di ben 24 metri di altezza, il risultato è sorprendentemente buono (guarda qui).


Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i danni provocati, associandoli all’intensità della scossa. Più complessa è invece la valutazione della vulnerabilità degli edifici prima che si verifichi un evento sismico. Per questa sono stati messi a punto metodi di tipo statistico, meccanicistico, o i giudizi esperti.

I metodi di tipo statistico classificano gli edifici in funzione dei materiali e delle tecniche con cui sono costruiti, sulla base dei danni osservati in precedenti terremoti su edifici della stessa tipologia. Questa tecnica richiede dati di danneggiamento dei passati terremoti, non sempre disponibili, e non può essere utilizzata per valutare la vulnerabilità del singolo edificio, perché ha carattere statistico e non puntuale.
I metodi di tipo meccanicistico utilizzano, invece, modelli teorici che riproducono le principali caratteristiche degli edifici da valutare, su cui vengono studiati i danni causati da terremoti simulati.
Infine, alcuni metodi utilizzano i giudizi esperti per valutare il comportamento sismico e la vulnerabilità di predefinite tipologie strutturali, o per individuare i fattori che determinano il comportamento delle costruzioni e valutarne la loro influenza sulla vulnerabilità.

Per poter valutare la vulnerabilità degli edifici su tutto il territorio nazionale è necessario ricorrere a metodi statistici che utilizzino dati omogenei sulle caratteristiche degli stessi. Per il territorio italiano sono disponibili i dati dei censimenti Istat sulle abitazioni, che vengono utilizzati nell’applicazione di metodi statistici.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per verifiche puntuali dei fabbricati o altri eventuali approfondimenti.

Fonte: Dipartimento della Protezione Civile, leggi QUI.