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martedì 14 gennaio 2020

I vantaggi delle case prefabbricate

Case prefabbricate tra passato e presente

Un tempo si associavano le case prefabbricate ai container utilizzati per le situazioni di emergenza, o ai casermoni senza forma del tipo di quelli che troviamo ancora oggi nelle zone colpite dal terremoto dell’80, che imbruttiscono le nostre periferie, oltre a dare un senso di fatiscenza e trascuratezza.

In effetti, le case prefabbricate si sono diffuse a partire dalla seconda metà del Novecento, in virtù del fatto che questa tecnologia è stata ampiamente impiegata tra gli anni Cinquanta e Sessanta per la ricostruzione delle città distrutte dalla seconda guerra mondiale.

Oggi, grazie alle nuove tecnologie, non dobbiamo più fare questo tipo di associazione, in quanto casa prefabbricata è diventata sinonimo di tutti i vantaggi che la sua adozione può comportare, con svantaggi nulli.

L’estetica delle case prefabbricate

Le case prefabbricate sono realizzate secondo una logica di serialità e standardizzazione dei componenti, così come si fa nei normali processi industriali, ma soprattutto si progetta tutto fin dal principio, azzerando quelli che normalmente in edilizia vengono definiti come "imprevisti".

Nonostante ciò, la tecnologia più attuale consente di realizzare delle case che non sono tutte uguali, come si potrebbe pensare, ma anzi, si possono costruire in laboratorio pezzi tutti uguali che però poi verranno assemblati in modo differente sul posto, sulla base di un progetto unico e più complesso.

I vantaggi delle case prefabbricate

I vantaggi dell’impiego di questa tecnica costruttiva sono molteplici e vanno dalla maggiore economicità, anche se non deve essere questa la leva principale per incentivare tale scelta, alla maggiore attenzione per l’ambiente, alla garanzia di stabilità e solidità antisismica, alle elevate qualità di isolamento termico, nonchè alla durata, alla salubrità e al comfort abitativo, doti queste ineguagliabili.

Rapidità di esecuzione e vantaggi economici

Innanzitutto una casa realizzata con componenti tutti seriali consente una riduzione degli imprevisti, in quanto tutto viene progettato prima dell’avvio del cantiere fin nei minimi particolari, e una riduzione quindi dei tempi di realizzazione.

Ciò comporta vantaggi anche economici, in primis perché non si hanno sorprese finali, come accade nell’edilizia tradizionale, dove sempre più spesso il preventivo dell’impresa di costruzione ha una percentuale di variazione a consuntivo che in alcuni casi può diventare insostenibile.

A questo si aggiunga che la maggiore durata di un cantiere comporta anche maggiori spese di mantenimento dello stesso, oltre che spese per il cliente che magari è in affitto e in attesa che gli venga consegnata la nuova abitazione, nonchè rischi intrinsechi legati direttamente alla durata.

In genere, una casa prefabbricata può essere realizzata anche in tre mesi, non tenendo conto, però, dei tempi burocratici di approvazione dei titoli edilizi.

Efficienza e sostenibilità di una casa prefabbricata

Un argomento che sempre più spesso fa breccia nel cuore dei clienti è l’attenzione all'ambiente, in questi termini infatti una casa prefabbricata è molto all'avanguardia.

Il materiale più utilizzato nella costruzione di case prefabbricate è il legno, materiale con notevoli vantaggi in termini di prestazioni energetiche e durabilità.

Grazie, inoltre, al fatto che viene lasciato poco margine all'imprevisto, tutto viene realizzato in modo controllato, con un notevole risparmio di risorse ed energia per la produzione, anche per questo tali case si prestano più facilmente a soddisfare i requisiti delle Passivhaus.

Le case realizzate in legno sono anche delle vere e proprie macchine ecologiche, in quanto esse sono dei serbatoi di carbonio, bloccando la CO2 accumulata negli alberi.

Il legno, infine, ha un elevato potere isolante, sia da un punto di vista termico che da un punto di vista acustico, pertanto anche la struttura contribuisce all'isolamento del fabbricato.

Quando la costruzione avrà terminato la sua vita utile, i componenti, per lo più assemblati a secco, possono essere smontati e riutilizzati nella logica perfetta del cradle to cradle: il legno può avere infatti molteplici reimpieghi.

Case prefabbricate: resistenza e stabilità

Le case prefabbricate in legno garantiscono una elevata sicurezza antisismica rispetto alle strutture tradizionali e un’ottima resistenza al fuoco, contrariamente a quanto si è portati a pensare, grazie alle caratteristiche proprie del legno.

Comfort abitativo e salubrità di un ambiente prefabbricato

Quando parliamo di comfort abitativo non ci riferiamo solo a quello termoacustico, sul quale già abbiamo detto che le case prefabbricate offrono notevoli vantaggi grazie ai materiali di cui sono costituite, ma comfort si riferisce anche all’esperienza che un utente fa degli spazi e le case prefabbricate in legno offrono tanto anche rispetto a questo parametro, in quanto il legno, con il suo profumo e il suo colore, quando viene lasciato al naturale, crea sicuramente un ambiente propizio affinché chi vive gli spazi si senta bene accolto.

Rispetto alla salubrità degli ambienti, poi, il fatto che queste costruzioni siano realizzate prevalentemente a secco, determina l’eliminazione di collanti e sostanze varie che sono nemici invisibili, causa della sindrome da edificio malato e dell’inquinamento indoor.

A ciò si aggiunge inoltre che, nel caso del legno, il microclima interno è ideale anche dal punto di vista dell’umidità.

Infine, nelle case prefabbricate in legno si ha una maggiore possibilità di prevedere sin dall’inizio un isolamento adeguato che elimina definitivamente i ponti termici, causa, tra le altre cose, anche della formazione di muffe, umidità e ingresso di allergeni; sempre il legno poi, d’altro canto, grazie alla sua capacità di assorbire e restituire l’umidità, è un ottimo regolatore ambientale.

Flessibilità e customer experience

Grande attenzione oggi si ha per la soddisfazione del cliente e con una casa prefabbricata questa può essere raggiunta ancora più facilmente, grazie al fatto che questi partecipa ancora più attivamente a tutte le fasi della realizzazione della sua abitazione.

Inoltre, grazie alla flessibilità degli spazi, garantita anche dalla struttura delle pareti interne, si riesce più facilmente a soddisfare tutte le richieste del cliente.

Case prefabbricate in legno

Da quanto fin qui detto si possono comprendere bene le caratteristiche e i vantaggi offerti dalle case prefabbricate in legno.

Tra i maggiori costruttori di case in legno oggi abbiamo varie aziende a livello nazionale che assicurano un uso sapiente del legno, grazie al fatto che si servono di materiali provenienti da un sistema di gestione forestale controllato. 

Le case sono realizzate con l’impiego di legno, sughero e fibre di legno tenero, tutti materiali caratterizzati da durata, rinnovabilità, ottime proprietà di isolamento termico e acustico e sostenibilità.

In particolare Vario Haus realizza case prefabbricate in legno, di cui esalta l’unicità, la sicurezza e il comfort.

Case prefabbricate prezzi

Per quanto riguarda i costi di una casa prefabbricata, si è già detto dei vantaggi in termini economici che questa tecnica costruttiva offre.

A questi va aggiunto che il costo di realizzazione è inferiore rispetto a quello delle case tradizionali, con una percentuale che nel caso del legno è di circa 20-30%.

Per l’anno 2019 si è valutato che una casa prefabbricata in legno possa costare all'incirca dai 1200 ai 1600 euro al mq, chiavi in mano (ovviamente escluso l'acquisto del terreno o del fabbricato da demolire e ricostruire).

Bisogna poi tenere conto di tutti i risparmi in bolletta che una casa prefabbricata comporta, essendo, come si è visto, più efficiente energeticamente rispetto all’edilizia convenzionale.

Infine, anche i costi di manutenzione sono ridotti, dal momento che per una casa in legno ad esempio, qualora questo materiale venisse sottoposto a particolari trattamenti a crudo, la manutenzione, per altro solo nelle porzioni a vista, viene richiesta ogni 5-10 anni.

Fonte: Lavorincasa.it, leggi QUI.

Per ulteriori approfondimenti o consulenze contatta ECOGEOM S.r.l.

mercoledì 25 gennaio 2017

Sisma 2016: le misure per la ricostruzione (D.L. 189/2016)

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2016, n. 294 la L. 15/12/2016, n. 229, che converte in legge, con modificazioni, il D.L. 17/10/2016, n. 189, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

Si evidenzia che nel corso dell’esame al Senato del disegno di legge di conversione, sono state approvate modifiche volte a far confluire nel testo del D.L. 189/2016 le disposizioni del D.L. 205/2016, ossia il secondo decreto sul terremoto che si era reso necessario per fronteggiare l’eccezionale situazione determinata dal reiterarsi degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria anche nel mese di ottobre. Il comma 2 dell’art. 1 della L. 229/2016 dispone, infatti, l’abrogazione del D.L. 205/2016, precisando che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 205/2016”. Con la L. 229/2016 - in vigore dal 18/12/2016 - si è venuto quindi a delineare un unico corpus legislativo di norme per contrastare l’emergenza e per la ricostruzione.


Proponiamo di seguito una sintesi operativa delle misure adottate, approfondendo in particolare gli aspetti concernenti l’organizzazione generale degli organi direttivi, il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori e la ricostruzione pubblica e privata. Per ulteriori indicazioni concernenti le modalità pratiche di svolgimento dei sopralluoghi, i professionisti interessati e tutti gli altri interventi di carattere pratico/operativo si rinvia all’articolo “Eventi sismici centro Italia 2016: tutte le indicazioni su sopralluoghi, verifiche di agibilità e interventi”.

ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI


Questi gli elenchi dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 cui sono rivolte le misure del D.L. 189/2016. Il primo elenco (Allegato 1) comprende i 62 comuni colpiti dal sisma del 24/08/2016. Con la conversione in legge è stato aggiunto al D.L. 189/2016 un secondo elenco (Allegato 2), contenente l’elenco dei 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26-30/10/2016.

Le disposizioni del provvedimento possono applicarsi altresì in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli qui elencati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata.


Si precisa che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni del D.L. 189/2016 concernenti il sostegno al reddito dei lavoratori, le perdite dell’esercizio 2016, la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari, contributivi e amministrativi (artt. da 45 a 48) si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti.

Elenco di cui all’Allegato 1 del D.L. 189/2016:

- Regione Abruzzo:


1. Campotosto (AQ)
2. Capitignano (AQ)
3. Montereale (AQ)
4. Rocca Santa Maria (TE)
5. Valle Castellana (TE)
6. Cortino (TE)
7. Crognaleto (TE)
8. Montorio al Vomano (TE)

- Regione Lazio:


9. Accumoli (RI)
10.Amatrice (RI)
11.Antrodoco (RI)
12.Borbona (RI)
13.Borgo Velino (RI)
14.Castel Sant'Angelo (RI)
15.Cittareale (RI)
16.Leonessa (RI)
17.Micigliano (RI)
18.Posta (RI)

- Regione Marche:


19.Amandola (FM)
20.Acquasanta Terme (AP)
21.Arquata del Tronto (AP)
22.Comunanza (AP)
23.Cossignano (AP)
24.Force (AP)
25.Montalto delle Marche (AP)
26.Montedinove (AP)
27.Montefortino (FM)
28.Montegallo (AP)
29.Montemonaco (AP)
30.Palmiano (AP)
31.Roccafluvione (AP)
32.Rotella (AP)
33.Venarotta (AP)
34.Acquacanina (MC)
35.Bolognola (MC)
36.Castelsantangelo sul Nera (MC)
37.Cessapalombo (MC)
38.Fiastra (MC)
39.Fiordimonte (MC)
40.Gualdo (MC)
41.Penna San Giovanni (MC)
42.Pievebovigliana (MC)
43.Pieve Torina (MC)
44.San Ginesio (MC)
45.Sant'Angelo in Pontano (MC)
46.Sarnano (MC)
47.Ussita (MC)
48.Visso (MC)

- Regione Umbria:


49.Arrone (TR)
50.Cascia (PG)
51.Cerreto di Spoleto (PG)
52.Ferentillo (TR)
53.Montefranco (TR)
54.Monteleone di Spoleto (PG)
55.Norcia (PG)
56.Poggiodomo (PG)
57.Polino (TR)
58.Preci (PG)
59.Sant'Anatolia di Narco (PG)
60.Scheggino (PG)
61.Sellano (PG)
62.Vallo di Nera (PG)

Elenco di cui all’Allegato 2 del D.L. 189/2016:

- Regione Abruzzo:


1. Campli (TE)
2. Castelli (TE)
3. Civitella del Tronto (TE)
4. Torricella Sicura (TE)
5. Tossicia (TE)
6. Teramo

- Regione Lazio:


7. Cantalice (RI)
8. Cittaducale (RI)
9. Poggio Bustone (RI)
10. Rieti
11. Rivodutri (RI)

- Regione Marche:


12. Apiro (MC)
13. Appignano del Tronto (AP)
14. Ascoli Piceno
15. Belforte del Chíenti (MC)
16. Belmonte Piceno (FM)
17. Caldarola (MC)
18. Camerino (MC)
19. Camporotondo di Fiastrone (MC)
20. Castel di Lama (AP)
21. Castelraimondo (MC)
22. Castignano (AP)
23. Castorano (AP)
24. Cerreto Desi (AN)
25. Cingoli (MC)
26. Colli del Tronto (AP)
27. Colmurano (MC)
28. Corridonia (MC)
29. Esanatoglia (MC)
30. Fabriano (AN)
31. Falerone (FM)
32. Fiuminata (MC)
33. Folignano (AP)
34. Gagliole (MC)
35. Loro Piceno (MC)
36. Macerata
37. Maltignano (AP)
38. Massa Fermana (FM)
39. Matelica (MC)
40. Mogliano (MC)
41. Monsapietro Morico (FM)
42. Montappone (FM)
43. Monte Rinaldo (FM)
44. Monte San Martino (MC)
45. Monte Vidon Corrado (FM)
46. Montecavallo (MC)
47. Montefalcone Appennino (FM)
48. Montegiorgio (FM)
49. Monteleone (FM)
50. Montelparo (FM)
51. Muccia (MC)
52. Offida (AP)
53. Ortezzano (FM)
54. Petriolo (MC)
55. Pioraco (MC)
56. Poggio San Vicino (MC)
57. Pollenza (MC)
58. Ripe San Ginesio (MC)
59. San Severino Marche (MC)
60. Santa Vittoria in Matenano (FM)
61. Sefro (MC)
62. Serrapetrona (MC)
63. Serravalle del Chienti (MC)
64. Servigliano (FM)
65. Smerillo (FM)
66. Tolentino (MC)
67. Treia (MC)
68. Urbisaglia (MC)

- Regione Umbria:


69. Spoleto (PG).

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI


In stretto raccordo con il Commissario straordinario operano i presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari, svolgendo le funzioni indicate dall’art. 2 del D.L. 189/2016 con le modalità ivi indicate. Ogni regione, unitamente ai comuni interessati ed in base ad una convenzione, istituisce un ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”. 

L’ufficio in questione:
- cura la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
- cura l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
- provvede alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza;
- opera come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi (la cui competenza al rilascio rimane comunque in capo al comune).

Presso ciascun ufficio viene costituito un SUAP unitario per tutti i comuni coinvolti.
I soggetti attuatori si avvalgono di una centrale unica di committenza, individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti SpA.


Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, analogamente a quanto avvenuto per l’Expo di Milano.


Viene inoltre costituita una apposita “Struttura di missione” ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.

PROFESSIONISTI QUALIFICATI


Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, con il D.L. 189/2016 è stato istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati.

Formazione dell’elenco

Il commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare.

Lavori privati

I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui sopra.
Sino all’istituzione dell’elenco possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

Incompatibilità

In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione.

Opere pubbliche e concentrazione degli incarichi

Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del MIBACT, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
Per gli interventi di ricostruzione privata sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale

RICOSTRUZIONE PRIVATA

Contributi per la ricostruzione privata

Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati possono essere previsti:
- per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100% del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione nell’ambito dello stesso insediamento nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
- per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ad una soglia da stabilirsi, un contributo pari al 100% del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio;
- per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia di cui al punto precedente, un contributo pari al 100% del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio.

La percentuale del contributo scende al 50% per le seconde case situate nei comuni diversi dall’elenco ma per i quali è stato riconosciuto il “nesso di causalità” con il sisma (vedi sopra nel paragrafo relativo all’elenco dei comuni).


Non sono ammessi a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi. In questi casi può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area.


I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico vengono stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3.


Con il D. Min. infrastrutture del 27/12/2016, n. 477- adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione dell’art. 7, comma 1, lettera a), del D.L. 189/2016 - sono stati definiti i valori minimi e massimi della capacità di resistenza degli immobili alle azioni sismiche, da rispettare per ottenere i contributi per la ricostruzione.
Tale provvedimento è fondamentale, in quanto definisce il livello di sicurezza sismica da raggiungere negli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili.

Soggetti beneficiari dei contributi

Possono essere beneficiari dei contributi i proprietari, usufruttuari e titolari di diritti reali relativamente a:
- abitazione principale (“prime case”);
- abitazioni concesse in locazione o comodato o assegnate a soci di cooperative indivise (a condizione che il richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, si impegni alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell’assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a due anni);
- altre abitazioni diverse da quelle precedenti (“seconde case”);
- strutture e parti comuni in edifici in cui sono presenti abitazioni di cui ai punti precedenti;
- unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all’attività) adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.

Calcolo e ammontare dei contributi

Con provvedimenti del Commissario straordinario sarà individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del "Prezzario unico cratere centro Italia 2016" - approvato con l’Ordinanza del 14/10/2016, n. 7 - che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 


Il Prezzario deve essere utilizzato nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione dell’anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 7, del nuovo Codice degli appalti e contratti pubblici (D. Leg.vo 50/2016). Il Prezzario, inoltre, deve essere utilizzato per la quantificazione del costo degli interventi per la ricostruzione privata, ai fini della determinazione dell’entità dei finanziamenti agevolati.

Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Interventi di immediata esecuzione

Possono essere immediatamente avviati, con le procedure indicate dall’art. 8 del D.L. 189/2016, gli interventi su edifici con danni lievi (pur essendo classificati come non agibili dalle schede AeDES - si veda l’articolo su Legislazione Tecnica “Rilievo del danno e valutazione agibilità post-sisma: aggiornamento schede AeDES ed elenchi di tecnici” - oppure dichiarati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile) e che necessitano solamente di interventi di riparazione immediata. Il tutto, previa presentazione di apposito progetto ed asseverazione da parte di un professionista abilitato.


L’Ordinanza del Commissario straordinario 14/12/2016, n. 8, ha definito i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danno lievi a norma dell’art. 8 del D.L. 189/2016.


Il contributo è determinato sulla base del rapporto tra “costo dell’intervento”e “costo convenzionale”, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla medesima Ordinanza, in relazione alle diverse tipologie di edifici interessati dagli interventi.

Forma dei contributi

I contributi sono concessi nella forma di finanziamenti agevolati, da erogare sulla base degli stati di avanzamento lavori ed in relazione ai quali maturerà un credito d’imposta in misura pari alla somma di capitale, interessi e spese amministrative.

Tracciabilità finanziaria nei contratti per la ricostruzione privata

Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del Codice civile (doppia firma). Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla L. 136/2010 - si veda l’articolo su Legislazione Tecnica “Piano straordinario antimafia (L. 136/2010)” - nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di missione appositamente costituita in base al D.L. 189/2016 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.


L’inadempimento agli obblighi di tracciabilità può comportare la perdita totale del contributo erogato.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Pianificazione degli interventi

Il Commissario straordinario è chiamato a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, degli interventi su beni culturali, degli interventi contro il dissesto idrogeologico e per le infrastrutture anche ambientali, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Il piano include anche la gestione delle macerie e dei rifiuti.

Progettazione degli interventi

Sulla base del piano di cui al punto precedente, i soggetti attuatori (dunque, per ciascuna regione, l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, nonché per gli immobili e le aree di rispettiva competenza il MIBACT e il MIT e le Diocesi, ma solo per gli interventi interamente da queste finanziati) provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al commissario straordinario, che li approva (previo parere delle Conferenza permanente di cui si dirà appresso), adotta il decreto di concessione del contributo e trasmette alla centrale unica di committenza per l’avvio delle procedure di gara.

Conferenza permanente

Viene istituita una Conferenza permanente presieduta dal Commissario straordinario e con la partecipazione di rappresentanti del MIBACT, del MATTM, del MIT, della regione, dell’ente parco e del comune territorialmente volta per volta competente.
La Conferenza:
- esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni;
- approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori, e acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del MIBACT;
- laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali;
- esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

Commissione paritetica

Presso ogni Regione è inoltre istituita una “Commissione paritetica”, presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del MIBACT.


La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela, e limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

BENI CULTURALI E INFRASTRUTTURE VIARIE


Con la legge di conversione sono confluite nel D.L. 189/2016, alcune disposizioni contenute nel D.L. 205/2016 (ora abrogato). Si tratta delle disposizioni previste dagli artt. 15-bis e 15-ter del D.L. 189/2016, che consentono di avviare tempestivamente interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato dagli eventi sismici, nonché disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino delle infrastrutture viarie.

Al fine di assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24/08/2016, con il D. Min. beni culturali del 24/10/2016, n. 483 è stato costituito - fino al 30/09/2021 - l’“Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 24/08/2016”, con sede a Rieti, con il compito di svolgere tutte le funzioni attribuite al Mibact nelle procedure attinenti agli interventi di ricostruzione, in coordinamento con le attività del Commissario straordinario per il sisma.

Interventi di somma urgenza

Si prevede l’applicazione, per i lavori, servizi e forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali, delle disposizioni di cui agli artt. 148, comma 7 (che consente l’esecuzione dei lavori su beni culturali nei casi di somma urgenza fino all’importo di 300.000 Euro, e 163 (relativo alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile), del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 50/2016.

Progettazione inerente la messa in sicurezza di beni culturali immobili

In particolare, in merito alla progettazione di interventi per la messa in sicurezza di beni culturali e immobili, è previsto che le pubbliche amministrazioni competenti, nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui si è detto in precedenza, possano procedere con affidamento diretto delle progettazioni a professionisti idonei, senza ulteriore formalità, per importi inferiori a 40.000 euro.

Inoltre, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, compresi quelli di messa in sicurezza degli edifici, dandone immediata comunicazione al MIBACT.

Infrastrutture viarie

Con riguardo agli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, viene stabilito che Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile ad assicurare il coordinamento complessivo degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali nazionali, regionali e locali. Viene previsto che Anas S.p.a. attua gli interventi di propria competenza e provvede direttamente, ove necessario, all’esecuzione degli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali in base all’effettiva capacità operativa degli enti interessati.

AGIBILITÀ SISMICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

I titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati dal sisma sono tenuti ad acquisire la certificazione di agibilità sismica, da rilasciarsi a seguito di apposite verifiche di sicurezza a cura di professionista abilitato, ed a depositarla in comune.

Download dei documenti allegati:

Prezzario unico cratere centro Italia 2016 (occorre registrazione a Legislazione Tecnica per poter scaricare l'allegato)


Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Per ulteriori informazioni, consulenze o approfondimenti contattate la ECOGEOM S.r.l.

giovedì 5 novembre 2015

Il Passante Nord di Bologna

Il passante autostradale di Bologna (anche noto come passante nord di Bologna) è il tratto autostradale a doppia carreggiata composto da due corsie (ognuna delle quali da 3,75 m di larghezza) più corsia di emergenza (larga 3 m) per senso di marcia che dovrebbe collegare, se verrà realizzato, l'autostrada A1 all'autostrada A13 ed all'autostrada A14, consentendo di oltrepassare il nodo di Bologna. 
L'attuale sede autostradale, adiacente alla tangenziale di Bologna, verrebbe quindi banalizzata per realizzare un unico sistema tangenziale a quattro corsie per senso di marcia più quella di emergenza.
Nell'arco degli anni sono state sviluppate ben quattro versioni differenti di "passante nord", giungendo sino all'ultima del 2015 su cui sono in corso valutazioni e approfondimenti.
Non è mai stata presa in considerazione ufficialmente la possibilità del potenziamento dell'attuale tratto, mentre in realtà esistono due alternative possibili:
- una prima soluzione alternativa è stata fornita sin dal 2003 da un comitato spontaneo di cittadini, prevede il potenziamento dell'attuale tratto autostradale, portando a tre corsie più emergenza per senso di marcia sia la tangenziale che l'autostrada,  QUI il loro sito;
- una seconda soluzione alternativa, nata il 30 giugno 2015 da un gruppo di professionisti, prevede la realizzazione di un viadotto al disopra della attuale tangenziale, realizzando così quattro corsie per senso di marcia sia per la tangenziale che per l'autostrada, QUI il loro sito.
Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è in possesso del progetto completo, nella versione ultima del 2015, ed è a disposizione di cittadini interessati a verificare il tragitto del passante rispetto alle loro proprietà, a quantificare l'indennità di esproprio a cui avrebbero diritto nell'ipotesi in cui il progetto del passante nord diventi esecutivo, o ad effettuare altre valutazioni inerenti comunque la realizzazione del passante e delle relative opere connesse, il tutto previo appuntamento.

domenica 26 gennaio 2014

Stop al contante per il pagamento degli affitti

Divieto assoluto di utilizzo del contante per il pagamento di locazioni abitative, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Attività di monitoraggio anti-evasione attribuita ai comuni.

La Legge di Stabilità 2014 (L. 27/12/2013, n. 147) ha stabilito al comma 50 dell'articolo unico, attraverso una modifica all'art. 12 del D.L. 201/2011 (cosiddetto decreto "Salva Italia", convertito in legge dalla L. 214/2011) concernente il limite della tracciabilità dei pagamenti, un divieto assoluto di utilizzo del contante per il pagamento di locazioni abitative.

In pratica i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Fanno eccezione, seppure non se ne riesca a capire il motivo, i pagamenti relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il divieto deve intendersi valido per tutti i pagamenti disposti a far data dal 01/01/2014, con le sanzioni previste dall'art. 49 del D. Leg.vo 231/2007.
Si ricorda che il citato art. 12 del D.L. 201/2011 aveva adeguato le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del D. Leg.vo 231/2007, all’importo di 1.000 Euro, importo al quale è stata ora prevista una eccezione. 

Il limite resta invece fissato a 1.000 Euro per le locazioni abitative di edilizia residenziale pubblica.

Da segnalare anche il comma 49 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 147/2013, il quale attribuisce ai comuni attività di monitoraggio finalizzata al contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative. A tale scopo i comuni potranno avvalersi anche delle informazioni contenute nel Registro di anagrafe condominiale, obbligatorio come noto dopo l'entrata in vigore della Legge di riforma del condominio negli edifici di cui alla L. 220/2012.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

mercoledì 22 gennaio 2014

COMPRI UNA CASA, TI REGALO UN CONDONO

Ci sono voluti 11 anni ma alla fine è rispuntato il condono edilizio!

Con buona pace (anzi con l'assoluto silenzio) degli "ambientalisti" del PD, nel decreto-legge c.d. IMU-Bankitalia (n. 133 del 2013), all'articolo 3 comma 1, sono stati riaperti i termini del condono edilizio. 

Non per tutti, beninteso, ma solo per chi compra un immobile dallo Stato o da enti pubblici.

Questa norma, è chiaro a tutti, riaprirà gli appetiti di condono edilizio generalizzato, il malcostume italiano, e smentisce clamorosamente coloro che, quando erano all'opposizione, si stracciavano le vesti al grido: nuovo condono mai più!

Ma le cose cambiano, le parole date in campagna elettorale pure, basta inserire le eccezioni. Per cui la situazione di crisi (foglia di fico di ogni recente nefandezza normativa) giustifica qualsiasi cosa. Il "fare cassa" oggi serve a rendere più appetibile l'acquisto di immobili pubblici (ma, guarda caso, si applica anche a chi l'immobile lo ha già comprato da un anno), domani servirà a giustificare il condono edilizio generalizzato. Il problema, come si è spesso detto, è culturale. In questo caso lo Stato perde ogni credibilità. Come può criticare chi è abusivo, applicargli sanzioni penali, minacciare di demolirgli gli immobili e poi, quando è lui stesso abusivo, non applicare a sé le medesime regole?

La norma in questione è così sgangherata che non chiarisce neanche se si possono condonare abusi in area vincolata (ipotesi esclusa dall'ultimo condono - d.l. 269 del 2003), per quali superfici massime, nè se c'è un termine finale per terminare il fabbricato (il termine massimo previsto dall'ultimo condono era il 31 marzo 2003). Si opera un semplice quanto improvvido rinvio all'articolo 40, comma sesto, della legge n. 47 del 1985, che si applica alla, del tutto residuale, ipotesi di immobili oggetto di procedure esecutive (fallimenti o esecuzioni immobiliari) ed è assolutamente povero di indicazioni. Pertanto, per come è formulata questa norma di mero rinvio, fioriranno interpretazioni che, c'è da scommetterci, affermeranno che l'abuso edilizio potrà essere condonato anche se realizzato successivamente all'acquisto da parte del privato, basta che si rispetti il termine di un anno per presentare la relativa domanda di sanatoria. E' il due per uno dello Stato, è l'ennesima prova di pochezza morale, ancor prima che legislativa, del Governo.

Attualmente la battaglia per abrogare questa norma, già in vigore dal 30 novembre 2013, si sta combattendo alla Camera, dopo che l'attuale maggioranza l'ha approvata al Senato il 9 gennaio 2014. Sono stati presentati emendamenti soppressivi da alcuni schieramenti politici di opposizione (ad esempio ce n'è uno a firma Barbanti ed altri M5S) e si spera che le forze politiche di maggioranza elimino questa disposizione appoggiando gli emendamenti soppressivi, che si voteranno in Assemblea probabilmente da giovedì 23 gennaio in poi.

Art. 3 Disposizioni in materia di immobili pubblici

In vigore dal 30 novembre 2013

1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al citato comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.

2. Al comma 1, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole «i beni immobili ad uso non», è inserita la seguente: «prevalentemente»;

b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:

«L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.».

martedì 3 dicembre 2013

Tutte le novità della L. 124/2013, di conversione del D.L. 102/2013, in materia di IMU, altra fiscalità immobiliare e nuovo Piano Casa

Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29/10/2013 la L. 28/10/2013, n. 124, che converte, con modificazioni, il D.L. 31/08/2013, n. 102 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Di seguito una sintesi dei contenuti del provvedimento.
L'articolo 1 del provvedimento prevede che, per l'anno 2013, non sia dovuta la prima rata dell'IMU sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013.
L'articolo 2 reca esenzioni e agevolazioni in materia di IMU.
L'articolo 3 prevede un contributo per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna a ristoro del minor gettito conseguente alle disposizioni sull'IMU.
L'articolo 4 riduce al 15% l'aliquota della cedolare secca per gli immobili locati a canone concordato.
L'articolo 5 prevede che il comune possa applicare, per l'anno 2013, la componente della Tares diretta alla copertura dei costi per il servizio dei rifiuti.
L'articolo 6 reca misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti e il rifinanziamento di Fondi per l'acquisto della prima casa e per l'accesso alle abitazioni in locazione.
L'articolo 7 dispone l'erogazione ai comuni di un importo di 2,5 miliardi di euro a titolo di anticipo a valere sul Fondo di solidarietà istituito dalla legge di stabilità per il 2013.
L'articolo 8 proroga al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.
L'articolo 9 modifica la disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.
L'articolo 10 dispone un incremento pari a 500 milioni di euro della dotazione finanziaria statale relativa agli ammortizzatori sociali in deroga. Modifica inoltre le procedure per le modalità di attuazione degli sgravi contributivi inerenti alla contrattazione di secondo livello.
Gli articoli 11 e 11-bis prevedono la costituzione di due ulteriori contingenti di esodati per i quali sia applicabile la disciplina previgente sui requisiti di accesso alla pensione.
L'articolo 12 riduce il limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
L'articolo 13 ridetermina le risorse del Fondo per i pagamenti da parte degli enti territoriali dei debiti certi ed esigibili e, per garantire la liquidità necessaria, l'articolo 15 autorizza maggiori emissioni di titoli di Stato.
L'articolo 14 concerne la definizione agevolata, in appello, delle controversie per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti.

In particolare, tra gli impegni assunti dal Governo, alcuni riguardano l'impossibilità di reperire la copertura finanziaria dell'eventuale soppressione della seconda rata dell'IMU attraverso aumenti di entrate fiscali, la disincentivazione dello sfruttamento del suolo, la proporzionalità della Tares alla quantità di rifiuti prodotti, la proroga per l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali, l'introduzione di una seconda soglia per l'offerta pubblica di acquisto, l'utilizzo dei risparmi della riforma Fornero per risolvere il problema di tutti i lavoratori esodati.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.