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martedì 15 gennaio 2013

Passi carrai, quando si deve pagare e quando no

Con la sentenza n. 16733/2007 la Corte di Cassazione ha ribadito che non sono soggetti a tassa o tariffa i c.d. “passi a raso”. La Suprema Corte ha stabilito che il passo a raso, cioè senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, “non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico”, dato che “manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico”, e che “non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività”.

L’articolo 44 del Decreto Legislativo n.507/1993 definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”. 

Se non c’è alcuna di queste opere, la tassazione degli accessi a raso dovrebbe considerrasi illegittima. Tuttavia, nonostante ciò, alcuni Comuni tentano di aggirare l’ostacolo attraverso una personale interpretazione dell’art. 22 del Codice della strada,
che pure dispone in materia di passo carraio. 

Resta il fatto che l'unica interpretazione corretta che si può prendere come riferimento non può essere che in linea con quanto stabilito dalla Suprema Corte: i passi a raso non devono essere soggetti al tributo comunale.

Se vi hanno già applicato la sanzione e ritenete di non dover pagare l'unica possibilità è depositare un ricorso al Giudice di Pace, si può effettuare tutta la procedura QUI (procedura che può essere utilizzata anche per la richiesta di annullamento di altre sanzioni amministrative o per la richiesta di decreto ingiuntivo).

Tenete presente infatti che è stata depositata circa un anno fa la sentenza con la quale il Giudice di Pace ha dato pienamente ragione a una cittadina di Ferrara nel ricorso contro l’Ica per il Cosap su un passo carraio “a raso”.

A dispetto delle recenti dichiarazioni dell’assessore Marescotti sull’”incompetenza” del Giudice di Pace, questa sentenza risulta pienamente valida, dato che la competenza del Giudice di Pace non è stata eccepita nella sede preposta, almeno fino a quando non verrà eventualmente impugnata in appello (per il merito) o in Cassazione (per la legittimità). Senza contare che era stata la stessa Ica ad indicare il Giudice di Pace, oltre al Tribunale, quale organo a cui il destinatario dell’avviso di accertamento poteva fare ricorso. Errore che, in altri casi patrocinati dall’Adiconsum, è costato all’Ica l’annullamento dell’avviso per vizio di forma e la condanna al pagamento delle spese.

Per il Comune il rischio è di esporsi, di fronte alla pronuncia dell’autorità giudiziaria, alla facile previsione di ricorsi a cascata da parte di decine, forse centinaia di cittadini nella stessa situazione, con la prospettiva di gravare l’amministrazione non solo del rimborso di quanto percepito oltre interessi e rivalutazione monetaria, ma di ulteriori oneri quali le spese legali per la difesa in giudizio e le spese legali dei ricorrenti. Un costo considerevole derivante dalle azioni di carattere legale che venissero intentate al Comune che potrebbe configurare un vero e proprio danno erariale in mancanza di azioni di autotutela, sollecitate anche dalle forze di opposizione, che dispongano l’annullamento di tutte le cartelle emesse fino ad oggi verso quei cittadini che si trovano nella stessa situazione dei ricorrenti e di modificare il regolamento Cosap.

Al riguardo è da citare l’esempio del Comune di Massa (provincia di Massa Carrara), dove i cittadini, dopo essersi visti accolti i ricorsi dal tribunale (che ha dichiarato l’illegittimità degli atti impugnati disponendone la disapplicazione), hanno chiamato in causa il Comune per l’instaurazione delle cause di merito. Lo stesso Comune, per evitare ulteriori controversie con conseguente aggravio di spese legali, ha modificato il Regolamento Cosap introducendo un comma secondo cui “…per la fattispecie dei passi carrabili a raso l’applicazione del canone avviene dietro richiesta avanzata da parte dell’interessato…”. 


Con delibera, il Consiglio comunale di Massa ha deciso di annullare in via di autotutela tutti gli avvisi di accertamento già emessi aventi ad oggetto i passi carrai a raso e di restituire le somme già corrisposte maggiorate degli interessi legali a chi aveva già effetuato il pagamento. Dunque, se anche a Ferrara il Tribunale dovesse riconoscere l’illegittimità degli atti relativi ai passi carrai a raso il Comune, in quanto parte soccombente, dovrebbe sborsare molto più di quanto ha introitato, perchè sarebbe condannato anche al pagamento delle spese legali.

Fonte: estense.com, leggi QUI.

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