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lunedì 11 dicembre 2017

Verifica termografica degli edifici: accertare le reali perdite è importante

Il rilievo termografico di un edificio è una tecnica ormai consolidata che, attraverso l'utilizzo di una telecamera che rileva i raggi infrarossi, permette di misurare la temperatura delle superfici (dell'involucro degli edifici, in particolare), al fine di visualizzare l'energia termica emessa.

Ogni porzione di un oggetto e, in particolare, di un edificio, verrà visualizzata con un colore diverso in funzione della sua temperatura.

Quando questo viene fatto in una facciata di un edificio, nel periodo invernale, si riesce a rilevare con puntualità:

- quanto calore disperdono, nei mesi invernali, le proprie abitazioni;
- quali sono i punti di dispersione più critici (ponti termici) su cui intervenire (anche per - evitare condense e muffe);
- la qualità dell'isolamento presente ed eventuali difetti nello stesso;
- la qualità della coibentazione ed eventuali perdite della distribuzione dell'impianto termico;
- accertare la reale bontà di un lavoro di isolamento termico (coibentazione interna o esterna, sostituzione degli infissi, impianto di condizionamento o riscaldamento) eseguito di recente.

Le immagini ricavate dall'indagine verranno poi rilasciate al committente (privato o amministratore di condominio) che ne ha fatto richiesta; sulla base di queste si potrà poi procedere ad una vera e propria diagnosi energetica dell'edificio e/o progettare eventuali interventi di efficientamento energetico (tali interventi sono detraibili dalle imposte con percentuali variabili.

Per poter essere efficaci, le indagini potranno avvenire solo nei periodi di accensione del riscaldamento, preferibilmente nei momenti in cui la temperatura esterna è più rigida.

Nel caso di condomini, è preferibile che l'indagine venga richiesta dall'amministratore di condominio per l'intero edificio.

Per ulteriori approfondimenti o consulenze contatta ECOGEOM S.r.l.

lunedì 18 settembre 2017

Interventi per il risparmio energetico e antisismici, la cessione del credito

Vediamo assieme come fare per cedere le detrazioni d’imposta sulle spese per interventi di riqualificazione energetica e per l'adozione di misure antisismiche effettuati su parti comuni di edifici condominiali. Il tutto alla luce delle disposizioni aggiornate su tale tematica ai sensi della Legge di bilancio 2017, L. 11/12/2016, n. 232, dei provvedimenti dell’Agenzia entrate conseguentemente emanati e delle modifiche introdotte dal D.L. 24/04/2017, n. 50, dopo la sua conversione in legge.

INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI CHE POSSONO USUFRUIRE DI AGEVOLAZIONI

Alla luce del quadro normativo vigente, come emerge dalle modifiche da ultimo introdotte con la L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), è possibile fruire delle seguenti agevolazioni su interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis del Codice civile):

1) detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, con il massimo di spesa previsto dai medesimi commi (art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2017);

2) detrazione nella misura del 70% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, comma 344, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (art. 14, comma 2-quater, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021). Ai sensi dell’art. 14, comma 2-quinquies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, come modificato dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, la sussistenza delle condizioni sopra elencate, necessarie per accedere al beneficio, è asseverata da professionisti abilitati mediante il rilascio dell’Attestato di prestazione energetica (APE). Si prevede che l’ENEA effettui controlli sulla veridicità di tali attestati, con procedure e modalità da disciplinarsi con futuro decreto ministeriale. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti;

3) detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, comma 344, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2015, anche in questo caso da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (art. 14, comma 2-quater, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021);

4) detrazione nella misura del 75-85% delle spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, ove dall’intervento derivi il passaggio dell’edificio rispettivamente ad una o due classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto disposto dal D. Min. infrastrutture e trasporti 28/02/2017, n. 58, recante “Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l'attestazione dell'efficacia degli interventi effettuati” (art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021).

CESSIONE DEL CREDITO FISCALE DERIVANTE DA TALI AGEVOLAZIONI

È prevista la possibilità, per i beneficiari delle agevolazioni in commento, di cedere il relativo credito. Le modalità per effettuare la cessione del credito sono differenziate, così come i soggetti che possono accedere a tale opportunità, a seconda della tipologia di intervento; in particolare, dopo le modifiche introdotte alla disciplina ad opera dell’art. 4-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, a seguito della conversione in legge, la situazione è la seguente.

Soggetti “no tax”, interventi di cui ai punti 1) e 2) - Per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) precedenti, la cessione può essere effettuata da soggetti che non sono tenuti al versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art.11, comma 2, o dell'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (c.d. “no tax area”), nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta, oppure nei confronti di altri soggetti privati, anche lavoratori autonomi, società ed enti, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Per tali soggetti pertanto - dopo le modifiche introdotte dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, è stato eliminato il divieto di cedere il credito a banche ed intermediari finanziari (art. 1, comma 74, della L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 2-ter, del D.L. 04/06/2013, n. 63, art. 4-bis del D.L. 50/2017; conseguentemente, il Provvedimento Ag. Entrate 22/03/2016, n. 43434, disciplinante la cessione del credito per tali soggetti prima delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017, è stato sostituito dal Provvedimento Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110, che tiene conto di tali modifiche). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.

Tutti gli altri soggetti, interventi di cui ai punti 2), 3) e 4) - Per gli interventi di cui ai punti 2), 3) e 4)precedenti, la cessione può essere effettuata da tutti gli altri beneficiari diversi dai soggetti che si trovano nella “no tax area” indicati al punto precedente, sia in favore dei fornitori di beni e servizi che di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche lavoratori autonomi, società ed enti, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari (art. 1, comma 2-sexies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, come modificato dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, in combinato disposto con il Provvedimento Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110, che ha sostituito il precedente Provvedimento Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108577 quanto agli interventi per il risparmio energetico di cui ai punti 2) e 3) e con il Provvedimento Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108572 quanto agli interventi antisismici di cui al punto 4).

Ecco una tabella riepilogativa:

 
Soggetti “no tax”
Interventi risparmio energetico di cui ai punti 1) e 2)
Altri soggetti
Interventi risparmio energetico e antisismici di cui ai punti 2), 3) e 4)
Soggetti che possono cedere il credito
A. Soggetti per i quali alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 11, comma 2, D.P.R. 917/1986).
B. Soggetti per i quali alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, o assimilati a quelli da lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 4.800 euro (art. 13, comma 1, lettera a) e art. 13, coma 5, lettera a), D.P.R. 917/1986 - si vedano peraltro le esclusioni ivi indicate).
C. Cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Si ricorda che la cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
A. Condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi in commento.
B. Cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Soggetti che possono essere cessionari
A. Fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.
B. Altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.
È consentita anche la cessione del credito in favore di banche e intermediari finanziari, mentre è esclusa la cessione in favore delle amministrazioni pubbliche.
A. Fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.
B. Altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.
È esclusa la cessione del credito in favore di banche e intermediari finanziari nonché delle amministrazioni pubbliche.
Adempimenti e procedura per usufruire della cessione del credito
- I condòmini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e la accettazione della cessione.
- L’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo, l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto.
- Successivamente l’amministratore consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Il mancato invio della predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Utilizzo del credito in compensazioneIl credito d’imposta che non sia oggetto di successiva cessione è utilizzabile in compensazione, ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Qualche riferimento normativo:

D.L. 24/04/2017, n. 50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.


L. 11/12/2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.


Provv. Ag. Entrate 22/03/2016, n. 43434
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.


L. 28/12/2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).


D.L. 04/06/2013, n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.


Provv. Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108572
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies,...


Provv. Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108577
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e quelli di riqualificazione energetica...


Provv. Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli interventi di...
di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate con provvedimento 8 giugno 2017.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Per approfondimenti, consulenze e assistenza contattate la ECOGEOM S.r.l.

lunedì 14 novembre 2016

Legge di Bilancio 2017, ecco le novità

Proroga di un altro anno del bonus per interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione. Proroga di 5 anni e potenziamento (fino al 75%) per gli interventi di riqualificazione energetica in condominio. Detrazione per adozione di misure antisismiche potenziata con detrazioni fino all’85% (se interventi in condominio).

Di seguito una sintesi delle disposizioni contenute nel progetto di Legge di bilancio 2017 [1] in corso di discussione in Parlamento concernenti la proroga ed il potenziamento delle detrazioni fiscali sugli interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento antisismico, di ristrutturazione e sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

PROROGA ECOBONUS 65% - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).

PROROGA E POTENZIAMENTO ECOBONUS PER INTERVENTI NEI CONDOMINI - Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali - o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio - la misura della detrazione al 65% è invece prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è in questi casi ulteriormente aumentata al 70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio ed al 75% nel caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media prevista dal D.M. 26/06/2016 “Requisiti minimi”, come asseverata da professionista abilitato con l’Attestato di prestazione energetica.
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

PROROGA BONUS RISTRUTTURAZIONI 50% - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia (cd. bonus ristrutturazioni).

BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE - Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, viene prevista una detrazione del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).
Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura potenziata del 70%della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE IN CONDOMINI- Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75%(passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85%(passaggio di due classi).
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili (cd. bonus mobili). Il limite di 10.000 Euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.
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[1] Si ricorda che con la riforma operata dalla L. 163/2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio

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Fonte: Legislazione Tecnica, per info clicca QUI. Per approfondimenti e consulenze contattare lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI.

venerdì 9 ottobre 2015

Prestazione energetica edifici, cambiano APE e requisiti minimi

Dal 1° ottobre sono entrati in vigore i nuovi requisiti minimi per gli edifici e le nuove norme sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE): sono obbligatori sulle prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione e di quelli esistenti sottoposti ad interventi di riqualificazione, inoltre è stato modificato il modello di Attestato di Prestazione Energetica (APE). 

In particolare, in Emilia Romagna, valgono le disposizioni dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici approvato con DGR n. 967/2015 e ledisposizioni regionali in materia di APE approvate con DGR n. 1275/2015.

I nuovi requisiti sono obbligatori, con diversa gradualità di applicazione, sia per gli interventi di nuova costruzione, che per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria o ordinaria degli edifici esistenti, qualora vadano ad intervenire sulla prestazione energetica dell'edificio: è importante sapere che ora incide anche il semplice rifacimento di intonaco esterno e le impermeabilizzazioni delle coperture, non solo - come prima - la realizzazione di cappotti, la ristrutturazione dell'impianto termico, la sostituzione generatori di calore, ecc..

Il provvedimento definisce inoltre i metodi di calcolo da utilizzare per il calcolo delle prestazioni energetiche, nonché gli schemi di relazione tecnica di progetto (obbligatoria per tutti gli interventi) e di attestato di qualificazione energetica dell'edificio (obbligatorio per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le ristrutturazioni rilevanti).

È importante evidenziare che anche per quanto riguarda gli interventi minori sugli edifici esistenti, inquadrati in genere come manutenzione ordinaria, la nuova normativa prevede l’obbligatorio rispetto di requisiti minimi, anche se riferiti solamente alle caratteristiche dei sistemi tecnologici interessati dall'intervento.

Cambiano inoltre, in linea con le nuove direttive europee e con la normativa nazionale, forma e contenuti dell'attestato di prestazione energetica, con l'obiettivo di essere più chiaro e fornire informazioni più complete all'utente. 

Le nuove norme intervengono anche sull'attendibilità dei dati contenuti negli APE, sia prevedendo l'obbligo di almeno un sopralluogo per la redazione dell'attestato, sia fissando un minimo di controlli a campione sugli attestati rilasciati, con severe sanzioni in caso di non conformità. 

Si ricorda che l'APE è obbligatorio per tutti gli interventi di nuova costruzione, per gli interventi di riqualificazione energetica che usufruiscano di agevolazioni fiscali o altri finanziamenti (es. conto termico), nonché per tutti gli atti di compravendita e locazione di interi edifici o singole unità immobiliari.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti circa i requisiti minimi da rispettare nelle varie tipologie di intervento, in base alla vecchia e nuova normativa, nonché per aiutare l'interpretazione e comprensione dei contenuti del proprio APE, oltre che al rilascio dell'attestato, ove necessario, o al semplice audit energetico della propria unità immobiliare.

Fonte: Comune di San Lazzaro di Savena, leggi QUI.

sabato 1 marzo 2014

Le radici del futuro: riqualificare il patrimonio edilizio di valore storico culturale

Il patrimonio edilizio storico, la riqualificazione degli edifici storici, l'esperienza del FAI

Il patrimonio edilizio storico: i numeri

Dai dati diffusi dal Cresme (2012) emerge come in Italia vi siano almeno due milioni e mezzo di case che necessitano di interventi significativi di consolidamento, restauro e/o efficientamento energetico, tutti importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I dati Istat e Cresme segnalano, infatti, che quasi 7milioni e 200 mila edifici hanno più di 40 anni, il 61% del patrimonio complessivo delle costruzioni abitative del Paese. Nelle grandi città metropolitane questa percentuale cresce fino a toccare il 76% che nei prossimi dieci anni arriverà all’85%. Nelle città capoluogo oggi è il 68,7% e fra dieci anni sarà il 79,7%. Un secondo dato molto interessante è che il peso delle ristrutturazioni edilizie, nel fatturato complessivo delle imprese edili italiane del settore, è passato dal 25% del 2008 al 40% stimato del 2013. Questo a conferma della rilevante fascia di mercato rappresentata dal patrimonio edilizio esistente. La riqualificazione è già oggi il principale mercato delle costruzioni, stando al dato del Cresme: per l’edilizia residenziale vale, già oggi, oltre 133 miliardi di Euro. Se si guarda alla sola situazione di Roma, il mercato delle costruzioni della capitale vale 10,7 miliardi di euro di cui 5,5 destinati alla manutenzione straordinaria e solo 2,5 alla manutenzione ordinaria. Il solo patrimonio immobiliare capitolino conta almeno 25mila edifici in uno stato di conservazione non buono.

In uno studio del CNA-CRESME, pubblicato nel maggio 2013, si evidenzia come la spesa degli interventi di rinnovo abbia raggiunto il 61,6% dell’intero fatturato dell’edilizia. Dal 2006 ad oggi il peso della riqualificazione è cresciuto di oltre 6 punti percentuali, attenuando la caduta verticale delle nuove costruzioni (-44% dal 2006 al 2012).

Di grande aiuto per innescare questa tendenza sono stati certamente sia i provvedimenti di defiscalizzazione sul recupero edilizio, sia i provvedimenti di defiscalizzazione sull’efficientamento energetico. Con gli incentivi alla ristrutturazione e al risparmio energetico, al 2012, lo Stato italiano ha registrato un saldo economico positivo di 2,3 miliardi di euro e un saldo finanziario positivo al 2012 di 17,8 miliardi di euro; si è raggiunta quindi una doppia azione positiva, sia sull’andamento del mercato sia sui conti dello Stato.

Significativo è quindi il ruolo della riqualificazione energetica degli edifici esistenti, che abbiano o meno un valore particolare dal punto di vista storico-artistico.

Il principio di economia circolare

Il recupero edilizio è in piena sintonia con l’applicazione del principio di economia circolare. In questo senso il recupero del manufatto edilizio aggiunge valore rispetto all’obiettivo sovraordinato di sostenibilità ambientale. La normativa di incentivo alla riqualificazione edilizia, purtroppo, troppo spesso non affina con precisione quest’ottica e tende a mettere sullo stesso piano – per esempio anche nei sistemi di defiscalizzazione – il recupero dei manufatti edilizi e la loro demolizione e ricostruzione. Questo equivoco merita di essere chiarito sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale dell’intervento, sia dal punto di vista culturale: perché al di là del valore storico-artistico, in ogni manufatto vi è traccia della cultura materiale delle popolazioni umane avvicendatesi durante i vari periodi storici, come tracce dell’identità collettiva,ovvero quella “semantica” del paesaggio tanto cara a Eugenio Turri. Si può citare a questo proposito la lunga battaglia del FAI a Trento contro l’abbattimento delle Carceri austroungariche, edificio unitario e integrato con il Palazzo di Giustizia, il cui necessario recupero trova ragioni nella salvaguardia del suo valore culturale ed identitario per la città e per la storia e la memoria del Paese in un’ottica mitteleuropea; ragioni queste rafforzate anche dagli obiettivi di sostenibilità ambientale, trattandosi di un recupero di materiale significativo, con riduzione della produzione di rifiuti e del consumo di risorse primarie.

E’ fondamentale ricordare anche come la riqualificazione urbana possa assumere un enorme valore come opera pubblica: basti pensare alle dimensioni quantitative e qualitative del patrimonio pubblico, dai Palazzi di giustizia –come nell’esempio appena citato- alle scuole di ogni ordine e grado, agli ospedali ecc. Riqualificare questi edifici dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista energetico – unitamente alla loro valorizzazione culturale - rappresenta un impegno di grande rilievo, con un obiettivo molto alto e importante per la qualità della vita dei cittadini.

La riqualificazione degli edifici storici

Per quanto riguarda la riqualificazione degli edifici storici, in Europa, non mancano gli esempi: basta citare a questo proposito il Progetto Sechurba (www.sechurba.eu), dal titolo emblematico “Dalla cultura e dalla storia allo sviluppo sostenibile. Assicurare il futuro, conservando il passato”, per cogliere lo spirito con cui questo tema viene veicolato alla scala comunitaria. Su questo particolare segmento edilizio insistono tuttavia problematiche particolari, tra cui per esempio, l’esclusione sia degli edifici storici sia dei centri storici dagli obiettivi di sviluppo sostenibile per le difficoltà dovute al quadro normativo e programmatico; la loro esclusione dalla Direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici 2002/91/CE); gli emendamenti nel EPBD-Energy Performance of Buildings - Direttiva 2002/91/CE, recepita nel D.lgs 311/2006 - direttiva sulle prestazioni tecniche degli edifici del 2009, che escludono ancora una volta gli edifici storici e i monumenti dal quadro obbligatorio degli interventi sostenibili anche se vi sono stati fissati gli obiettivi di massima per l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare. Si aggiungono a tutto questo alcune oggettive difficoltà legate all’intervento sul patrimonio storico, per esempio quelle nel calcolo delle prestazioni energetiche, che richiedono concessioni nel metodo di calcolo per tenere conto della specificità di questi edifici con caratteristiche tipologiche molto peculiari (soffitti alti, grande massa termica dovuto allo spessore dei muri ecc). In quest’ottica occorre combinare la cultura dell’efficientamento energetico a quella del restauro e del recupero sostenibile degli edifici storici in vista della tutela e della valorizzazione del patrimonio dei Beni culturali.

Questo è quanto oggi si è raggiunto, per esempio, con il nuovo protocollo di certificazione GBC Historic Building, nato per colmare la lacuna che, appunto, caratterizzava l’applicazione dei principi di sostenibilità all’ambito degli interventi di conservazione architettonica.

Su questo tema si apre anche un altro importante argomento, ovvero la necessità di innestare la cultura della sostenibilità ambientale anche tra quanti si occupano o sono predisposti alla tutela del valore storico-artistico degli edifici. In quest’ottica è certamente necessario un percorso che porti ad una maggiore flessibilità nell’evoluzione formale degli edifici storici, un importante cambiamento –già in atto – nella cultura della conservazione.

L’asse che si sviluppa da questo ragionamento è, quindi, “conservazione – restauro – ristrutturazione”attraverso tecniche conservative innovative, per sviluppare, per esempio, la sostenibilità anche nelle stesse tecniche di restauro. La sfida è quella di integrare restauro e conservazione con tecnologie innovative in grado di tendere verso il risparmio energetico e la sostenibilità. Introdurre il tema della sostenibilità, per esempio ai fini dell’efficentamento energetico, crea nei beni storici evidentemente delle problematicità. Ma proprio a partire da questi problemi possono nascere nuove opportunità: sia per lo stimolo verso la conservazione dei Beni, sia per la possibilità di innovare nell’ambito delle soluzioni tecniche e dei materiali, si aprono quindi prospettive molto interessanti legate alla progettualità e alla innovazione.
L’esperienza del FAI

IL FAI opera da sempre in questo contesto, ma a sua volta ha vissuto e vive un progressivo interrogarsi su queste tematiche. Con i suoi 49 Beni salvati e gestiti pari a 40mila metri quadrati di edifici storici tutelati, di cui 28 Beni monumentali regolarmente aperti al pubblico, il FAI ha sviluppato nei sui quasi 40 anni di attività un’esperienza significativa.

A fronte di questa lunga esperienza diretta in materia - sia di recupero e restauro del patrimonio storico artistico sia in tema di gestione dello stesso - oggi, possiamo affermare con certezza che la comprensione, la progettazione ed il risanamento degli edifici storici richiede un approccio olistico che tenga conto della fattibilità architettonica, energetica ed economica. Questo approccio deve valutare l’interconnessione e l’integrazione di tutti i componenti e dei sistemi di costruzione, nonché delle tecnologie antiche e moderne per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale.

Nei suoi 40 anni di attività nel recupero e nella valorizzazione dei Beni culturali e paesaggistici, il FAI ha compiuto un lungo cammino di grande crescita: dalla focalizzazione sul restauro conservativo di alta qualità fino al nuovo e più complesso approccio al progetto integrato in un’ottica di sostenibilità ambientale.
Vediamo di seguirne qui di seguito alcune tappe tra le più importanti.

La prima svolta per il FAI è stata la consapevolezza nei confronti della sostenibilità economica nella gestione e manutenzione dei Beni monumentali: l’obiettivo ambizioso è quello dell’autosostentamento dei Beni, che riguarda sia la gestione sia la manutenzione del Bene.

In questa ottica la sostenibilità diviene un termine economico prima che tecnico, ma prerogativa essenziale per analizzare un patrimonio immobiliare, soprattutto per una organizzazione senza scopo di lucro che vive delle donazioni dei suoi iscritti e sostenitori. La finalità della sostenibilità economica è, per altro, la vena che guida gli interventi di efficientamento energetico capaci di ridurre significativamente gli elevati costi di gestione di un Bene storico artistico, permettendone la valorizzazione e la rifunzionalizzazione.

La seconda grande svolta è stata quella verso la sostenibilità ambientale dei Beni. Il percorso verso la sostenibilità è nato con un crescendo, dai primi approcci sull’efficienza energetica di alcuni Beni, all’esplorazione dell’utilizzo di fonti rinnovabili, fino all’approccio integrato che caratterizza ormai i nuovi progetti d’intervento.

Vediamo nel dettaglio alcuni casi:

Villa Necchi Campiglio

La progettazione del restauro di Villa Necchi - villa urbana in pieno centro di Milano, progettata e costruita dall’arch. Piero Portaluppi negli anni ’30 su commissione delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e Angelo Campiglio - inizia all’inizio degli anni 2000.



Villa Necchi Campiglio Milano, foto by Giorgio Majno

Nel 2003 vengono svolti alcuni studi di fattibilità e di valutazione delle soluzioni possibili per introdurre un impianto di derivazione delle acque di falda ad uso di condizionamento nel quadro di una ristrutturazione tecnica di tutta l’impiantistica della Villa.

I lavori sono poi iniziati nel 2006 e ci sono voluti due anni per la realizzazione dell’intero progetto. Dei 6 milioni di costo totale per il restauro conservativo della Villa, circa 1,3 milioni sono stati dedicati proprio agli impianti.

Due i vincoli principali: il contenimento del rumore e dell’impatto visivo. L’impianto è stato per questo inserito sottoterra, insonorizzando le macchine e realizzando gli impianti scollegati dalle strutture attraverso molle o prodotti analoghi. Per questo si è dovuto realizzare uno scavo sotto al campo da tennis per creare uno spazio di circa 130 mq dove sono state posizionate le centrali dell’impianto meccanico. In questo spazio sono stati posizionati un gruppo frigo, due unità di trattamento aria, la caldaia, il gruppo elettrogeno, tutto l’impianto di trattamento dell’acqua della piscina oltre ai collettori e quanto fa parte di una centrale di termoventilazione. Alla centrale fanno quindi riferimento tutti gli impianti della villa.

Anche l’impianto idraulico e sanitario è stato completamente ridisegnato con il rifacimento di tutti gli scarichi, ma la peculiarità del progetto riguarda la realizzazione di un pozzo: l’acqua di questo pozzo viene utilizzata per il riempimento della piscina che a sua volta funge da riserva idrica anti incendio, per la condensazione dei gruppi frigo, e, essendo acqua non potabilizzata viene inviata ai WC. Inoltre serve l’intero impianto di irrigazione automatico del giardino. Si tratta di impianto molto sofisticato, che garantisce la massima sicurezza di utilizzo.

Si dovette invece rinunciare all’inserimento di un impianto geotermico per un problema di costi e all’inserimento di alcuni pannelli fotovoltaici, rifiutati dai vincoli monumentali.

La Cavallerizza

La Cavallerizza di Radetzky è la sede centrale del FAI, frutto di un importante accordo tra la Fondazione, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e la Biblioteca Nazionale Braidense.



La Cavallerizza foto by Giorgio Majno

La Cavallerizza risale alla prima metà del XIX secolo, venne edificata come maneggio coperto, che la leggenda vuole destinato al Feldmaresciallo Radetzky e alla sua cavalleria. Nel 1998-99 l’arch. Vittorio Gregotti curò per il MiBacT il progetto di restauro dell’edifico. Ospita nei piani interrati depositi di materiali librari, in particolare i periodici, della Biblioteca Nazionale Braidense.

Al momento del suo ingresso nell’edificio il FAI ha trovato il restauro completato e tutta l’impiantistica operativa, con tecnologia purtroppo già datata.

Non avendo quindi la Fondazione né progettato né eseguito gli interventi, impianti inclusi, l’unica possibilità di intervento residua è stata quella del monitoraggio: si è quindi realizzato un attento e puntuale monitoraggio finalizzato alla riduzione/ottimizzazione dei consumi attraverso: la raccolta dei dati relativi ai consumi delle diverse aree e utenze, in particolare per quelle che hanno maggior assorbimento; l’analisi dei dati, al fine di evidenziare eventuali consumi anomali o critici; la sensibilizzazione, grazie a dati oggettivi, al corretto utilizzo delle risorse energetiche; la realizzazione di azioni che permettano la riduzione dei consumi.

Bosco di San Francesco

Il Bosco di San Francesco comprende 64 ettari di terreni boschivi, campi coltivati, radure e uliveti alle spalle della Basilica di S. Francesco di Assisi.



Bosco San Francesco, - Mulino, foto by Andrea Angelucci

A fondovalle si trova un microcosmo abitato tra il XIII e il XIV secolo da monache benedettine che comprende una chiesa, un mulino, i resti di un ospedale e di un monastero e più avanti un’antica torre-opificio.

Gli interventi nei complessi edilizi storici hanno visto l’introduzione di pompe di calore; mentre il piccolo edificio dedicato a punto informativo è stato completamente efficentato.

Verso l’approccio globale a Punta Mesco e a Cerrate

E’, tuttavia, proprio nei nuovi progetti ancora in corso che meglio si evidenzia il nuovo approccio integrato al recupero del Bene in un’ottica di sostenibilità ambientale.

La proprietà di Punta Mesco è un’area naturale comprensiva di tre piccoli fabbricati rurali, di circa 45 ettari, donata alla Fondazione nel 2009 dall’immobiliare Fiascherino. Situata sulla sommità del Promontorio di Punta Mesco che separa l’insenatura di Levanto da quella di Monterosso, in un terreno di eccezionale pregio naturalistico e paesaggistico. Siamo nel Parco nazionale delle Cinque Terre, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e area SIC (Sito di importanza comunitaria 89-Punta mesco).

L’approccio al progetto è stato in questo caso complessivo e in un’ottica di sostenibilità globale del sito, che vede interventi sul paesaggio con il recupero rurale di valore storico culturale, sui manufatti architettonici con l’efficentamento energetico, la gestione integrata delle acque, l’approvvigionamento tramite fonti rinnovabili ecc…

Complesso dell’Abbazia di Cerrate

Fondata da Re Tancredi di Altavilla, l’abbazia risale al XII secolo. Nel 1531 il complesso passò sotto il controllo dell’Ospedale degli Incurabili di Napoli: oltre alla Chiesa c’erano stalle, un pozzo, un mulino e due frantoi. E’ uno dei più significativi esempi del romanico in Puglia.



Abbazia S.Maria di Cerrate, foto by Francesco Franciosi

Non era solo un centro religioso ma anche un centro produttivo, con una ricca pertinenza agricola. Il recupero dell’intero complesso monumentale e delle parti rurali prevede interventi sul paesaggio e sui manufatti completamente integrati in una visione di sostenibilità ambientale.

Fonte: Infobuildenergia, leggi QUI.

venerdì 31 gennaio 2014

Riqualificazione e messa in sicurezza di edifici scolastici

Emanato il decreto recante i poteri derogatori dei sindaci e dei presidenti di provincia interessati dagli interventi di miglioramento degli edifici scolastici.

Con il D.P.C.M. 22/01/2014 sono stati definiti, in attuazione dell'art. 18, comma 8-ter, del D.L. 69/2013, i poteri derogatori attribuiti ai sindaci ed ai presidenti delle province per la realizzazione, in qualità di commissari governativi, degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali previsti dal comma 8 del medesimo art. 18 del D.L. 69/2013, con le risorse assegante con al D.M. 05/11/2013, n. 906.

Ai sensi del citato art. 18, comma 8-ter, del D.L. 69/2013, per la realizzazione degli interventi individuatio dal citato D.M. 609/2013, i sindaci ed i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi fino al 31/12/2014, e sono autorizzati a derogare alle norme del D. Leg.vo 163/2006, del D.P.R. 207/2010, della L. 241/1990, del D.P.R. 380/2001 indicate all'art. 1, comma 2 del D.M. 22/01/2014 in commento.

Detti poteri derogatori si applicano anche agli interventi cofinanziati con i fondi di cui all'art. 18, commi 8 e 8-ter del D.L. 69/2013, nella misura minima di 20.000 Euro e per una percentuale minima del 20% dell'importo progettuale.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.