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mercoledì 25 gennaio 2017

Sisma 2016: le misure per la ricostruzione (D.L. 189/2016)

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2016, n. 294 la L. 15/12/2016, n. 229, che converte in legge, con modificazioni, il D.L. 17/10/2016, n. 189, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

Si evidenzia che nel corso dell’esame al Senato del disegno di legge di conversione, sono state approvate modifiche volte a far confluire nel testo del D.L. 189/2016 le disposizioni del D.L. 205/2016, ossia il secondo decreto sul terremoto che si era reso necessario per fronteggiare l’eccezionale situazione determinata dal reiterarsi degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria anche nel mese di ottobre. Il comma 2 dell’art. 1 della L. 229/2016 dispone, infatti, l’abrogazione del D.L. 205/2016, precisando che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 205/2016”. Con la L. 229/2016 - in vigore dal 18/12/2016 - si è venuto quindi a delineare un unico corpus legislativo di norme per contrastare l’emergenza e per la ricostruzione.


Proponiamo di seguito una sintesi operativa delle misure adottate, approfondendo in particolare gli aspetti concernenti l’organizzazione generale degli organi direttivi, il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori e la ricostruzione pubblica e privata. Per ulteriori indicazioni concernenti le modalità pratiche di svolgimento dei sopralluoghi, i professionisti interessati e tutti gli altri interventi di carattere pratico/operativo si rinvia all’articolo “Eventi sismici centro Italia 2016: tutte le indicazioni su sopralluoghi, verifiche di agibilità e interventi”.

ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI


Questi gli elenchi dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 cui sono rivolte le misure del D.L. 189/2016. Il primo elenco (Allegato 1) comprende i 62 comuni colpiti dal sisma del 24/08/2016. Con la conversione in legge è stato aggiunto al D.L. 189/2016 un secondo elenco (Allegato 2), contenente l’elenco dei 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26-30/10/2016.

Le disposizioni del provvedimento possono applicarsi altresì in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli qui elencati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata.


Si precisa che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni del D.L. 189/2016 concernenti il sostegno al reddito dei lavoratori, le perdite dell’esercizio 2016, la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari, contributivi e amministrativi (artt. da 45 a 48) si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti.

Elenco di cui all’Allegato 1 del D.L. 189/2016:

- Regione Abruzzo:


1. Campotosto (AQ)
2. Capitignano (AQ)
3. Montereale (AQ)
4. Rocca Santa Maria (TE)
5. Valle Castellana (TE)
6. Cortino (TE)
7. Crognaleto (TE)
8. Montorio al Vomano (TE)

- Regione Lazio:


9. Accumoli (RI)
10.Amatrice (RI)
11.Antrodoco (RI)
12.Borbona (RI)
13.Borgo Velino (RI)
14.Castel Sant'Angelo (RI)
15.Cittareale (RI)
16.Leonessa (RI)
17.Micigliano (RI)
18.Posta (RI)

- Regione Marche:


19.Amandola (FM)
20.Acquasanta Terme (AP)
21.Arquata del Tronto (AP)
22.Comunanza (AP)
23.Cossignano (AP)
24.Force (AP)
25.Montalto delle Marche (AP)
26.Montedinove (AP)
27.Montefortino (FM)
28.Montegallo (AP)
29.Montemonaco (AP)
30.Palmiano (AP)
31.Roccafluvione (AP)
32.Rotella (AP)
33.Venarotta (AP)
34.Acquacanina (MC)
35.Bolognola (MC)
36.Castelsantangelo sul Nera (MC)
37.Cessapalombo (MC)
38.Fiastra (MC)
39.Fiordimonte (MC)
40.Gualdo (MC)
41.Penna San Giovanni (MC)
42.Pievebovigliana (MC)
43.Pieve Torina (MC)
44.San Ginesio (MC)
45.Sant'Angelo in Pontano (MC)
46.Sarnano (MC)
47.Ussita (MC)
48.Visso (MC)

- Regione Umbria:


49.Arrone (TR)
50.Cascia (PG)
51.Cerreto di Spoleto (PG)
52.Ferentillo (TR)
53.Montefranco (TR)
54.Monteleone di Spoleto (PG)
55.Norcia (PG)
56.Poggiodomo (PG)
57.Polino (TR)
58.Preci (PG)
59.Sant'Anatolia di Narco (PG)
60.Scheggino (PG)
61.Sellano (PG)
62.Vallo di Nera (PG)

Elenco di cui all’Allegato 2 del D.L. 189/2016:

- Regione Abruzzo:


1. Campli (TE)
2. Castelli (TE)
3. Civitella del Tronto (TE)
4. Torricella Sicura (TE)
5. Tossicia (TE)
6. Teramo

- Regione Lazio:


7. Cantalice (RI)
8. Cittaducale (RI)
9. Poggio Bustone (RI)
10. Rieti
11. Rivodutri (RI)

- Regione Marche:


12. Apiro (MC)
13. Appignano del Tronto (AP)
14. Ascoli Piceno
15. Belforte del Chíenti (MC)
16. Belmonte Piceno (FM)
17. Caldarola (MC)
18. Camerino (MC)
19. Camporotondo di Fiastrone (MC)
20. Castel di Lama (AP)
21. Castelraimondo (MC)
22. Castignano (AP)
23. Castorano (AP)
24. Cerreto Desi (AN)
25. Cingoli (MC)
26. Colli del Tronto (AP)
27. Colmurano (MC)
28. Corridonia (MC)
29. Esanatoglia (MC)
30. Fabriano (AN)
31. Falerone (FM)
32. Fiuminata (MC)
33. Folignano (AP)
34. Gagliole (MC)
35. Loro Piceno (MC)
36. Macerata
37. Maltignano (AP)
38. Massa Fermana (FM)
39. Matelica (MC)
40. Mogliano (MC)
41. Monsapietro Morico (FM)
42. Montappone (FM)
43. Monte Rinaldo (FM)
44. Monte San Martino (MC)
45. Monte Vidon Corrado (FM)
46. Montecavallo (MC)
47. Montefalcone Appennino (FM)
48. Montegiorgio (FM)
49. Monteleone (FM)
50. Montelparo (FM)
51. Muccia (MC)
52. Offida (AP)
53. Ortezzano (FM)
54. Petriolo (MC)
55. Pioraco (MC)
56. Poggio San Vicino (MC)
57. Pollenza (MC)
58. Ripe San Ginesio (MC)
59. San Severino Marche (MC)
60. Santa Vittoria in Matenano (FM)
61. Sefro (MC)
62. Serrapetrona (MC)
63. Serravalle del Chienti (MC)
64. Servigliano (FM)
65. Smerillo (FM)
66. Tolentino (MC)
67. Treia (MC)
68. Urbisaglia (MC)

- Regione Umbria:


69. Spoleto (PG).

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI


In stretto raccordo con il Commissario straordinario operano i presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari, svolgendo le funzioni indicate dall’art. 2 del D.L. 189/2016 con le modalità ivi indicate. Ogni regione, unitamente ai comuni interessati ed in base ad una convenzione, istituisce un ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”. 

L’ufficio in questione:
- cura la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
- cura l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
- provvede alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza;
- opera come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi (la cui competenza al rilascio rimane comunque in capo al comune).

Presso ciascun ufficio viene costituito un SUAP unitario per tutti i comuni coinvolti.
I soggetti attuatori si avvalgono di una centrale unica di committenza, individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti SpA.


Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, analogamente a quanto avvenuto per l’Expo di Milano.


Viene inoltre costituita una apposita “Struttura di missione” ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.

PROFESSIONISTI QUALIFICATI


Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, con il D.L. 189/2016 è stato istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati.

Formazione dell’elenco

Il commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare.

Lavori privati

I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui sopra.
Sino all’istituzione dell’elenco possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

Incompatibilità

In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione.

Opere pubbliche e concentrazione degli incarichi

Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del MIBACT, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
Per gli interventi di ricostruzione privata sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale

RICOSTRUZIONE PRIVATA

Contributi per la ricostruzione privata

Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati possono essere previsti:
- per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100% del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione nell’ambito dello stesso insediamento nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
- per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ad una soglia da stabilirsi, un contributo pari al 100% del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio;
- per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia di cui al punto precedente, un contributo pari al 100% del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio.

La percentuale del contributo scende al 50% per le seconde case situate nei comuni diversi dall’elenco ma per i quali è stato riconosciuto il “nesso di causalità” con il sisma (vedi sopra nel paragrafo relativo all’elenco dei comuni).


Non sono ammessi a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi. In questi casi può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area.


I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico vengono stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3.


Con il D. Min. infrastrutture del 27/12/2016, n. 477- adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione dell’art. 7, comma 1, lettera a), del D.L. 189/2016 - sono stati definiti i valori minimi e massimi della capacità di resistenza degli immobili alle azioni sismiche, da rispettare per ottenere i contributi per la ricostruzione.
Tale provvedimento è fondamentale, in quanto definisce il livello di sicurezza sismica da raggiungere negli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili.

Soggetti beneficiari dei contributi

Possono essere beneficiari dei contributi i proprietari, usufruttuari e titolari di diritti reali relativamente a:
- abitazione principale (“prime case”);
- abitazioni concesse in locazione o comodato o assegnate a soci di cooperative indivise (a condizione che il richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, si impegni alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell’assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a due anni);
- altre abitazioni diverse da quelle precedenti (“seconde case”);
- strutture e parti comuni in edifici in cui sono presenti abitazioni di cui ai punti precedenti;
- unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all’attività) adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.

Calcolo e ammontare dei contributi

Con provvedimenti del Commissario straordinario sarà individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del "Prezzario unico cratere centro Italia 2016" - approvato con l’Ordinanza del 14/10/2016, n. 7 - che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 


Il Prezzario deve essere utilizzato nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione dell’anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 7, del nuovo Codice degli appalti e contratti pubblici (D. Leg.vo 50/2016). Il Prezzario, inoltre, deve essere utilizzato per la quantificazione del costo degli interventi per la ricostruzione privata, ai fini della determinazione dell’entità dei finanziamenti agevolati.

Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Interventi di immediata esecuzione

Possono essere immediatamente avviati, con le procedure indicate dall’art. 8 del D.L. 189/2016, gli interventi su edifici con danni lievi (pur essendo classificati come non agibili dalle schede AeDES - si veda l’articolo su Legislazione Tecnica “Rilievo del danno e valutazione agibilità post-sisma: aggiornamento schede AeDES ed elenchi di tecnici” - oppure dichiarati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile) e che necessitano solamente di interventi di riparazione immediata. Il tutto, previa presentazione di apposito progetto ed asseverazione da parte di un professionista abilitato.


L’Ordinanza del Commissario straordinario 14/12/2016, n. 8, ha definito i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danno lievi a norma dell’art. 8 del D.L. 189/2016.


Il contributo è determinato sulla base del rapporto tra “costo dell’intervento”e “costo convenzionale”, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla medesima Ordinanza, in relazione alle diverse tipologie di edifici interessati dagli interventi.

Forma dei contributi

I contributi sono concessi nella forma di finanziamenti agevolati, da erogare sulla base degli stati di avanzamento lavori ed in relazione ai quali maturerà un credito d’imposta in misura pari alla somma di capitale, interessi e spese amministrative.

Tracciabilità finanziaria nei contratti per la ricostruzione privata

Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del Codice civile (doppia firma). Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla L. 136/2010 - si veda l’articolo su Legislazione Tecnica “Piano straordinario antimafia (L. 136/2010)” - nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di missione appositamente costituita in base al D.L. 189/2016 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.


L’inadempimento agli obblighi di tracciabilità può comportare la perdita totale del contributo erogato.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Pianificazione degli interventi

Il Commissario straordinario è chiamato a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, degli interventi su beni culturali, degli interventi contro il dissesto idrogeologico e per le infrastrutture anche ambientali, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Il piano include anche la gestione delle macerie e dei rifiuti.

Progettazione degli interventi

Sulla base del piano di cui al punto precedente, i soggetti attuatori (dunque, per ciascuna regione, l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, nonché per gli immobili e le aree di rispettiva competenza il MIBACT e il MIT e le Diocesi, ma solo per gli interventi interamente da queste finanziati) provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al commissario straordinario, che li approva (previo parere delle Conferenza permanente di cui si dirà appresso), adotta il decreto di concessione del contributo e trasmette alla centrale unica di committenza per l’avvio delle procedure di gara.

Conferenza permanente

Viene istituita una Conferenza permanente presieduta dal Commissario straordinario e con la partecipazione di rappresentanti del MIBACT, del MATTM, del MIT, della regione, dell’ente parco e del comune territorialmente volta per volta competente.
La Conferenza:
- esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni;
- approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori, e acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del MIBACT;
- laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali;
- esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

Commissione paritetica

Presso ogni Regione è inoltre istituita una “Commissione paritetica”, presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del MIBACT.


La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela, e limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

BENI CULTURALI E INFRASTRUTTURE VIARIE


Con la legge di conversione sono confluite nel D.L. 189/2016, alcune disposizioni contenute nel D.L. 205/2016 (ora abrogato). Si tratta delle disposizioni previste dagli artt. 15-bis e 15-ter del D.L. 189/2016, che consentono di avviare tempestivamente interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato dagli eventi sismici, nonché disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino delle infrastrutture viarie.

Al fine di assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24/08/2016, con il D. Min. beni culturali del 24/10/2016, n. 483 è stato costituito - fino al 30/09/2021 - l’“Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 24/08/2016”, con sede a Rieti, con il compito di svolgere tutte le funzioni attribuite al Mibact nelle procedure attinenti agli interventi di ricostruzione, in coordinamento con le attività del Commissario straordinario per il sisma.

Interventi di somma urgenza

Si prevede l’applicazione, per i lavori, servizi e forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali, delle disposizioni di cui agli artt. 148, comma 7 (che consente l’esecuzione dei lavori su beni culturali nei casi di somma urgenza fino all’importo di 300.000 Euro, e 163 (relativo alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile), del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 50/2016.

Progettazione inerente la messa in sicurezza di beni culturali immobili

In particolare, in merito alla progettazione di interventi per la messa in sicurezza di beni culturali e immobili, è previsto che le pubbliche amministrazioni competenti, nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui si è detto in precedenza, possano procedere con affidamento diretto delle progettazioni a professionisti idonei, senza ulteriore formalità, per importi inferiori a 40.000 euro.

Inoltre, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, compresi quelli di messa in sicurezza degli edifici, dandone immediata comunicazione al MIBACT.

Infrastrutture viarie

Con riguardo agli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, viene stabilito che Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile ad assicurare il coordinamento complessivo degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali nazionali, regionali e locali. Viene previsto che Anas S.p.a. attua gli interventi di propria competenza e provvede direttamente, ove necessario, all’esecuzione degli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali in base all’effettiva capacità operativa degli enti interessati.

AGIBILITÀ SISMICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

I titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati dal sisma sono tenuti ad acquisire la certificazione di agibilità sismica, da rilasciarsi a seguito di apposite verifiche di sicurezza a cura di professionista abilitato, ed a depositarla in comune.

Download dei documenti allegati:

Prezzario unico cratere centro Italia 2016 (occorre registrazione a Legislazione Tecnica per poter scaricare l'allegato)


Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Per ulteriori informazioni, consulenze o approfondimenti contattate la ECOGEOM S.r.l.

lunedì 19 gennaio 2015

Semplificazione in edilizia o mortificazione delle professione?

Nonostante quello della semplificazione burocratica sia uno dei temi principali su cui si punta per ridare slancio al settore dell'edilizia, sembrerebbe che (ancora una volta) il Governo non perda occasione per sminuire e mortificare il lavoro dei liberi professionisti italiani.

Il 18 dicembre 2014 sono stati approvati dalla Conferenza unificata i modelli unici semplificati per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. Modelli che sono stati accolti con un plauso da tutto il settore perché potranno unificare e razionalizzare quelli utilizzati in tutta Italia.

Tutto OK, se non fosse che con un banalissimo comunicato stampa il Ministro per la Semplificazione normativa Marianna Madia ha affermato "Per gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici - compresi l'apertura di porte e lo spostamento di pareti interne, gli accorpamenti e i frazionamenti - è sufficiente una semplice comunicazione che può essere compilata in pochi minuti dall'interessato e asseverata da un professionista".

Secondo il Ministro Madia per un intervento di manutenzione straordinaria che non riguarda le parti strutturali degli edifici, il cittadino può compilare da solo la comunicazione e farsela firmare da un professionista. Sarebbe interessante sapere dal Ministro della semplificazione se conosce gli interventi in questione e in cosa consiste l'asseverazione di un professionista. A spiegarcelo è stato l'arch. Pasquale Lino Giugliano Presidente della Federazione Nazionale Architetti Ingegneri Liberi Professionisti (FNAILP) che dal 2009 è impegnata nel tentativo di ridare dignità alla professione. Entrando nel dettaglio, l'arch. Giugliano ha affermato che "per redigere una qualunque CILA asseverata ci vogliono alcuni giorni di tempo e responsabilità civili e penali per tutta la vita". L'arch. Giugliano ci ha fornito il mansionario delle prestazioni che un professionista, obbligatoriamente, deve svolgere per la predisposizione di una CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) al fine di poter realizzare un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera b del dpr 380/2001 e ss.mm.ii..

Entrando nel dettaglio: "Per fare degli esempi, con una CILA è possibile realizzare: manutenzione straordinaria per il ripristino delle facciate, frontalini, intonaci, grondaie, canne fumarie, cornicioni, muretti di recinzione di un palazzo, anche storico (quindi con obbligo della relazione paesaggistica per la soprintendenza, quindi predisposizione di rendering, foto inserimenti etc. etc.), con verifiche delle regole del piano colore della città, verifiche di regolarità urbanistica dello stato di fatto, con verifiche termiche alle pareti perimetrali etc.; è possibile sostituire impianti termici, elettrici, idrici e pavimentazioni, intonaci di un appartamento, interessando anche il problema termico e i relativi calcoli energetici, con predisposizione del progetto e deposito delle canne fumarie, con progetto e deposito dell'impianto elettrico quando si superano i 200 mq o i 6 kW di potenza impegnata, con la predisposizione del progetto dell'impianto termico etc; è possibile spostare vani in tal caso si devono predisporre verifiche delle norme di attuazione del PRG, verifiche della normativa igienica locale e nazionale, e variazioni castali etc; è possibile ristrutturare il tetto di un edificio con la predisposizione di verifiche e calcoli termici, calcoli delle pendenze in relazione al tipo di impermeabilizzazione, con il dimensionamento camera di ventilazione, con le verifiche di sicurezza e veridiche dei sistemi di fissaggio su legno, calcestruzzo o acciaio, con verifica del tirante d'aria secondo la norma UNI etc; ogni intervento di manutenzione straordinaria che fosse realizzato da più di una impresa deve aver il progetto della sicurezza realizzato ai sensi del d.lgs 81/2008, ogni progetto di manutenzione straordinaria deve a vere a corredo il progetto di calcalo del ponteggio quando questa superi i 20 metri o quado la configurazione geometrica sia di notevole importanza e complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi, (art.32 D.P.R. 7/01/1956 N.164 e ss.mm.ii.) etc.".

Per scaricare il mansionario clicca qui.

Nonostante l'utilità dei modelli unici nazionali, il messaggio inviato dal Ministro Madia sminuisce ancora una volta il ruolo delle professioni tecniche, questa volta poste a ruolo di semplici"prestatori di firma" piuttosto che soggetti che svolgono un'attività sociale che impatta non solo sulla immagine del Paese ma anche e soprattutto sul suo decoro e sicurezza. Ma cosa ci aspettiamo da un sistema politico che da quasi un decennio ha avuto come unico scopo quello di mortificare le libere professioni non comprendendone minimamente il significato?

Un nuovo punto di riflessione l'ha offerto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi che, commentando quanto accaduto in Sicilia nei pressi del viadotto Scorciavacche, ha affermato "L'Anas mi ha informato che, nell'esercizio delle sue funzioni di alta sorveglianza, ha chiesto con la massima urgenza alla ditta costruttrice la sostituzione del direttore dei lavori del lotto della Palermo-Lercara Friddi nel quale è ricompresa la variante dove il 30 dicembre scorso si è verificato il cedimento del rilevato di accesso al viadotto Scorciavacche".

Lascio a voi tecnici il commento a questa dichiarazione, anche se francamente penso si commenti da sola e sia abbastanza significativa del livello di conoscenza del sistema politico italiano e dei motivi che stanno conducendo questo Paese alla rovina.


Fonte: Lavori Pubblici.it, leggi QUI.

venerdì 25 aprile 2014

Finanziamenti comunitari: Piano d’azione per le libere professioni

"Per la prima volta la Commissione europea adotta un piano per i liberi professionisti nel quadro delle politiche per la crescita". Lo ha annunciato a Bruxelles Antonio Tajani, Commissario per l'Industria e vicepresidente della Commissione durante la conferenza dedicata alle libere professioni in Europa,

La Commissione Europea ha lanciato un Piano d'azione per per migliorare l'attività degli 11 milioni di persone che nell'Unione europea svolgono libere professioni, tra cui avvocati, ingegneri, architetti, medici e commercialisti.

Oggi, dunque, la Commissione "riconosce le potenzialità imprenditoriali delle libere professioni" che diventano a tutti gli effetti destinatarie, al pari delle imprese, dei fondi comunitari mentre sino ad ieri Bruxelles costituiva, per i professionisti, il giudice d'accusa per le regole corporative e la scarsa concorrenza nel settore.

Antonio Tajani ha annunciato che i liberi professionisti potranno essere destinatari di qualunque tipo di fondo europeo e potranno ricevere finanziamenti dai fondi strutturali e da quelli gestiti direttamente da Bruxelles.

Inoltre per favorire la formazione di liberi professionisti con competenze richieste dal mercato verrà organizzata una piattaforma in grado di mettere in contatto università e liberi professionisti, coinvolgendo anche le associazioni di imprese.

Alla Conferenza dedicata alle libere professioni era presente il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella che ha così commentato il nuovo Piano presentato da Tajani: "Per i professionisti si apre una nuova stagione orientata alla crescita e allo sviluppo. Le linee d'azione per sostenere le attività delle libere professioni presentate a Bruxelles dal vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, segnano una svolta epocale rispetto alle politiche europee sulle professioni e riconoscono il valore e il ruolo imprenditoriale dei liberi professionisti che potranno così accedere ai benefici che fino a oggi hanno riguardato soltanto le piccole e medie imprese, a cominciare dai fondi europei".

L'importante è, adesso, vigilare perché il piano europeo sia ben recepito nelle Regioni che dovranno predisporre bandi non discriminatori, che potrebbero escludere nei fatti i liberi professionisti chiedendo il requisito di iscrizione alla Camera di commercio.

Il Piano si articola su quattro punti: accesso al credito, formazione all'imprenditorialità, accesso ai mercati, riduzione del carico normativo.

Architetti, avvocati, ingegneri, commercialisti, giornalisti, medici e tutti i professionisti delle aree economico-giuridiche, tecniche e sanitarie potranno ricevere finanziamenti tanto dai fondi strutturali, governati a livello nazionale, o regionale, quanto da quelli gestiti direttamente dall'Ue, fra cui Cosme e Orizzonte 2020 per l'innovazione, o la ricerca. Ma potranno, anche, procedere alla propria formazione con corsi, anche, in e-learning e con l'organizzazione di una piattaforma in grado di mettere in contatto università e liberi professionisti, coinvolgendo anche le associazioni di imprese.

Annuciate, poi, da Tajani misure di semplificazione con "Un tavolo di lavoro specifico sarà aperto per fare in modo che siano diffuse a livello europeo le migliori pratiche relative alla semplificazione con il contributo attivo delle associazioni di liberi professionisti".

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.