... con attenzioni verso l'ambiente e il territorio, le persone e i servizi, convinti sostenitori della bio-edilizia, della sostenibilità ambientale e della resilienza ...
Visualizzazione post con etichetta committente. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta committente. Mostra tutti i post

lunedì 19 gennaio 2015

Semplificazione in edilizia o mortificazione delle professione?

Nonostante quello della semplificazione burocratica sia uno dei temi principali su cui si punta per ridare slancio al settore dell'edilizia, sembrerebbe che (ancora una volta) il Governo non perda occasione per sminuire e mortificare il lavoro dei liberi professionisti italiani.

Il 18 dicembre 2014 sono stati approvati dalla Conferenza unificata i modelli unici semplificati per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. Modelli che sono stati accolti con un plauso da tutto il settore perché potranno unificare e razionalizzare quelli utilizzati in tutta Italia.

Tutto OK, se non fosse che con un banalissimo comunicato stampa il Ministro per la Semplificazione normativa Marianna Madia ha affermato "Per gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici - compresi l'apertura di porte e lo spostamento di pareti interne, gli accorpamenti e i frazionamenti - è sufficiente una semplice comunicazione che può essere compilata in pochi minuti dall'interessato e asseverata da un professionista".

Secondo il Ministro Madia per un intervento di manutenzione straordinaria che non riguarda le parti strutturali degli edifici, il cittadino può compilare da solo la comunicazione e farsela firmare da un professionista. Sarebbe interessante sapere dal Ministro della semplificazione se conosce gli interventi in questione e in cosa consiste l'asseverazione di un professionista. A spiegarcelo è stato l'arch. Pasquale Lino Giugliano Presidente della Federazione Nazionale Architetti Ingegneri Liberi Professionisti (FNAILP) che dal 2009 è impegnata nel tentativo di ridare dignità alla professione. Entrando nel dettaglio, l'arch. Giugliano ha affermato che "per redigere una qualunque CILA asseverata ci vogliono alcuni giorni di tempo e responsabilità civili e penali per tutta la vita". L'arch. Giugliano ci ha fornito il mansionario delle prestazioni che un professionista, obbligatoriamente, deve svolgere per la predisposizione di una CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) al fine di poter realizzare un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera b del dpr 380/2001 e ss.mm.ii..

Entrando nel dettaglio: "Per fare degli esempi, con una CILA è possibile realizzare: manutenzione straordinaria per il ripristino delle facciate, frontalini, intonaci, grondaie, canne fumarie, cornicioni, muretti di recinzione di un palazzo, anche storico (quindi con obbligo della relazione paesaggistica per la soprintendenza, quindi predisposizione di rendering, foto inserimenti etc. etc.), con verifiche delle regole del piano colore della città, verifiche di regolarità urbanistica dello stato di fatto, con verifiche termiche alle pareti perimetrali etc.; è possibile sostituire impianti termici, elettrici, idrici e pavimentazioni, intonaci di un appartamento, interessando anche il problema termico e i relativi calcoli energetici, con predisposizione del progetto e deposito delle canne fumarie, con progetto e deposito dell'impianto elettrico quando si superano i 200 mq o i 6 kW di potenza impegnata, con la predisposizione del progetto dell'impianto termico etc; è possibile spostare vani in tal caso si devono predisporre verifiche delle norme di attuazione del PRG, verifiche della normativa igienica locale e nazionale, e variazioni castali etc; è possibile ristrutturare il tetto di un edificio con la predisposizione di verifiche e calcoli termici, calcoli delle pendenze in relazione al tipo di impermeabilizzazione, con il dimensionamento camera di ventilazione, con le verifiche di sicurezza e veridiche dei sistemi di fissaggio su legno, calcestruzzo o acciaio, con verifica del tirante d'aria secondo la norma UNI etc; ogni intervento di manutenzione straordinaria che fosse realizzato da più di una impresa deve aver il progetto della sicurezza realizzato ai sensi del d.lgs 81/2008, ogni progetto di manutenzione straordinaria deve a vere a corredo il progetto di calcalo del ponteggio quando questa superi i 20 metri o quado la configurazione geometrica sia di notevole importanza e complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi, (art.32 D.P.R. 7/01/1956 N.164 e ss.mm.ii.) etc.".

Per scaricare il mansionario clicca qui.

Nonostante l'utilità dei modelli unici nazionali, il messaggio inviato dal Ministro Madia sminuisce ancora una volta il ruolo delle professioni tecniche, questa volta poste a ruolo di semplici"prestatori di firma" piuttosto che soggetti che svolgono un'attività sociale che impatta non solo sulla immagine del Paese ma anche e soprattutto sul suo decoro e sicurezza. Ma cosa ci aspettiamo da un sistema politico che da quasi un decennio ha avuto come unico scopo quello di mortificare le libere professioni non comprendendone minimamente il significato?

Un nuovo punto di riflessione l'ha offerto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi che, commentando quanto accaduto in Sicilia nei pressi del viadotto Scorciavacche, ha affermato "L'Anas mi ha informato che, nell'esercizio delle sue funzioni di alta sorveglianza, ha chiesto con la massima urgenza alla ditta costruttrice la sostituzione del direttore dei lavori del lotto della Palermo-Lercara Friddi nel quale è ricompresa la variante dove il 30 dicembre scorso si è verificato il cedimento del rilevato di accesso al viadotto Scorciavacche".

Lascio a voi tecnici il commento a questa dichiarazione, anche se francamente penso si commenti da sola e sia abbastanza significativa del livello di conoscenza del sistema politico italiano e dei motivi che stanno conducendo questo Paese alla rovina.


Fonte: Lavori Pubblici.it, leggi QUI.

venerdì 20 settembre 2013

Su chi ricade la responsabilità per la violazione delle norme di sicurezza nel cantiere?

Sicurezza sul lavoro: gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche grava su tutti coloro che esercitano i lavori. Ognuno è, infatti, destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche in funzione delle rispettive attribuzioni e competenze. 

In particolare, il datore di lavoro non perde la sua posizione di garanzia anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente, in quanto anch'egli destinatario delle disposizioni antinfortunistiche a tutela del lavoratore.

Questa la motivazione con cui la Cassazione, con la sentenza n. 35827 del 30 agosto scorso, ha confermato la condanna emessa dal giudice d'appello, contro il coordinatore per la progettazione, il datore di lavoro e legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori e il legale rappresentante della ditta subappaltatrice cui era stata affidata la realizzazione di un complesso edilizio, per omicidio colposo aggravato dalla violazione della norma infortunistica a danno del lavoratore, a seguito della morte per folgorazione di un operaio all'interno di un cantiere dove non era stata appunto rispettata la distanza di sicurezza dai cavi elettrici, come previsto dall'art. 11 del d. P. R. 164 del 7 gennaio 1956.


Una responsabilità riconosciuta su tutte le figure evidenziando come ciascuna di esse, con condotte indipendenti ma convergenti, nella reciproca consapevolezza, abbia posto le condizioni efficienti per il verificarsi dell'evento mortale, quindi non voluto ma prevedibile: la Cassazione ha quindi negato l'ipotesi di interruzione del nesso causale, sussistendo invece l'obbligo di cooperazione tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice, come sancito dall'art. 7 della legge 626/94. 

Nell'ipotesi in cui i titolari della posizione di garanzia siano più di uno, infatti, ciascuno di questi è, "per intero", destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto. Da qui ne consegue che il principio di affidamento non è invocabile sempre e comunque, dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia(qui, per esempio, del lavoratore, "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica).

Situazione riscontrata nel caso in oggetto: in particolare, il coordinatore della progettazione non avrebbe elaborato alcuna indicazione preventiva atta ad eliminare il rischio derivante da una linea elettrica aerea in prossimità dell'area dei lavori, mentre il datore di lavoro e il subappaltatore, non avrebbero redatto né approvato un piano di sicurezza e quindi le relative misure ad esso collegate atte ad evitare il rischio di incidenti e infortuni.

La sentenza chiarisce inoltre la corresponsabilità specificandone i termini per ciascuna delle figure implicate:il datore di lavoro è garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato come previsto dall'art. 40, comma 2, c.p.; al coordinatore per la progettazione compete invece la redazione del PSC (piano di sicurezza e coordinamento), contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e del fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione; infine, il coordinatore per l'esecuzione dei lavorideve verificare sia l'applicazione delle disposizioni del PSC sia l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere, oltre a dovere organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività, segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze, arrivando anche ad esercitare personalmente il potere/dovere di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Sia il coordinatore per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori hanno una posizione di garanzia diretta, essendo prevista una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza dei loro obblighi.

Infine, la sentenza evidenza come un'esclusione di responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo nel caso in cui il subappaltatore svolga dei lavori, determinati e circoscritti, in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, ma non nel caso in cui vi sia interdipendenza tra i lavori svolti dai due soggetti.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.