... con attenzioni verso l'ambiente e il territorio, le persone e i servizi, convinti sostenitori della bio-edilizia, della sostenibilità ambientale e della resilienza ...
Visualizzazione post con etichetta Sicurezza. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Sicurezza. Mostra tutti i post

giovedì 16 gennaio 2014

Linee vita: obbligo di installazione anche in Emilia Romagna

La linea vita [o linee vita] (secondo la norma UNI EN 795) è un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alla quale si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini; può essere temporaneo o stabile. Nel primo caso viene utilizzato per il montaggio di edifici prefabbricati e successivamente smontato, nel secondo caso viene installato sulle coperture dei nuovi edifici in modo stabile, per la loro manutenzione, a seguito di una normativa attualmente adottata solo da alcune regioni italiane, ma che a breve verrà recepito da tutte le regioni . (Decreto legislativo del 9 aprile 2008 , n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - Art. 115 "Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto"). Wikipedia

Finalmente anche la Regione Emilia Romagna ha adeguato le proprie normative e, con Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20. (Proposta della Giunta regionale in data 21 ottobre 2013, n. 1485), ha reso obbligatoria l'installazione delle linee vita.

Scarica il testo della delibera QUI.

Riporto integralmente il passaggio più importante:

3. Ambito di applicazione

3.1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento si applica agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:

- interventi di nuova costruzione;
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici
esistenti
assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15
(Semplificazione della disciplina edilizia). Nel caso di opere pubbliche, di cui alla lettera b) dell’art 10 della predetta legge, i predetti interventi, saranno approvati previo accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi ai sensi del D.P.R. n. 383/94 e successive modifiche;
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008.

I comuni avranno tempo sino a giugno per integrare i propri Regolamenti al fine di adeguarli alle direttive regionali.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per consulenze in materia di installazione linee vita.


Schema generico di installazione di una linea vita
Schema 

lunedì 13 gennaio 2014

Decreto Milleproroghe 2014

Tutte le norme del D.L. 150/2013: Sfratti esecutivi; Adeguamento antincendio strutture ricettive; Messa in sicurezza di edifici scolastici; Requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazione nei contratti pubblici; Impianti a fune; Sicurezza macchine agricole; Accise sul carburante per la cogenerazione; Smaltimento rifiuti in discarica; Emergenza rifiuti in Campania.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2014 ilD.L. 30/12/2013, n. 150, il cosiddetto decreto “Milleproroghe” per il 2014, contenente una serie di proroghe relative a termini legislativi in scadenza. Sulla medesima Gazzetta è stato pubblicato anche l’altro decreto-legge n. 151 in pari data, a sua volta contenente una serie di proroghe di termini in scadenza, relativi a disposizioni prevalentemente di carattere finanziario, che sarà oggetto di separato commento.

Si riporta di seguito una panoramica esaustiva dei termini prorogati dal D.L. 150/2013, con l’ovvia avvertenza che, trattandosi di decreto-legge, occorrerà attendere i 60 giorni previsti per la conversione per avere un quadro completo e soprattutto definitivo.

EDILIZIA E PREVENZIONE INCENDI

Prevenzione incendi strutture ricettive turistico-alberghiere

Ulteriormente prorogato al 31/12/2014 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data del 11/05/1994 (data di entrata in vigore del D.M. 09/04/1994, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con il D.M. 16/03/2012.


Sfratti esecutivi


Il provvedimento dispone ulteriormente il blocco fino al 30/06/2014 delle esecuzioni di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo. La norma si estende aa tutti i comuni di cui all'art. 1, comma 1, della L. 9/2007, vale a dire i capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003.

Messa in sicurezza di edifici scolastici


Ai fini dell’attuazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici previsti dall’art. 18, commi da 8-ter a 8-quinquies, del D.L. 69/2013 (convertito in legge dalla L. 98/2013), è prorogato al 30/06/2014 il termine oltre il quale il mancato affidamento dei lavori comporta la revoca dei finanziamenti, per le sole Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria sono stati sospesi da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

CONTRATTI PUBBLICI

General Contractor: requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazione

Prorogato al 31/12/2014 il termine di cui all’articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti di cui al D. Leg.vo 163/2006, relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, che risulta quindi così modificato: “Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2014, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali”.

Singole imprese: requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazioneProrogato al 31/12/2014 il termine di cui all’articolo 357, comma 27, del Regolamento attuativo del Codice dei contratti di cui al D.P.R. 207/2010, relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, che risulta quindi così modificato: “In relazione all’articolo 100, comma 1, lettera c.2)[dimostrazione del requisito di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, NdR], fino al 31 dicembre 2014, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice [Cfr. quanto indicato alla proroga precedente, NdR]”.

VARIE

Impianti a fune

Prorogati di ulteriori 6 mesi i termini in materia di impianti funiviari, già prorogati dall’art. 11-bis del D.L. 216/2011 (convertito in legge dalla L. 14/2012), relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con D.M. 02/01/1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri) e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti a fune di cui si prevede l’ammodernamento con i benefici di cui all’art. 8, comma 3, della L. 11/05/1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali.

La proroga ha per oggetto anche gli impianti ricompresi nell’elenco delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006».

Sicurezza macchine agricole 

Il provvedimento dispone ulteriormente la proroga rispettivamente al 30/06/2014 ed al 01/01/2015 dei termini in precedenza fissati al 28/02/2013 e 01/01/2014 dall’art. 111, comma 1, del D. Leg.vo 285/1992 (Nuovo codice della strada), che risulta quindi così modificato: “Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione)

Prorogato al 30/06/2014 il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del D.L. 16/2012 (convertito in legge dalla L. 44/2012), relativo alle accise sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore, che risulta quindi così modificato: “Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento”.

AMBIENTE E SMALTIMENTO RIFIUTI

Smaltimento rifiuti in discarica

Ulteriormente prorogato al 31/12/2014 il termine oltre il quale non saranno più ammessi in discarica i rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kJ/kg, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del D. Leg.vo 36/2003. Il termine era stato in precedenza prorogato al 31/12/2013 dal D.L. 1/2013.

Emergenza rifiuti in Campania

Ulteriormente prorogata al 30/06/2014 la durata della fase transitoria di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009 (convertito in legge dalla L. 26/2010), durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedimentali, dai comuni della Regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.

Prorogato altresì al 30/06/2014 il termine fino al quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della Regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all’8%. Con la stessa decorrenza cesseranno gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all’uopo adottate.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

mercoledì 30 ottobre 2013

Tutte le modifiche al Testo Unico sulla sicurezza

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge 21 giugno n. 69 (cosiddetto “Del Fare”), sono in vigore, definitivamente, le ultime modifiche al Testo unico sulla sicurezza.

Tali modifiche sono relative agli articoli 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 71, 88, 225, 240, 250 e 277 ed è stato inserito l’articolo 104-bis rubricato “Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili”.

Le modifiche introdotte dal decreto-legge cosiddetto “Del Fare” nel testo convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono evidenziate nel testo aggiornato ed integrale del Testo unico sulla sicurezza, scaricabile registrandosi nel sito Lavoripubblici.it.


Tra le modifiche segnaliamo quelle introdotte nell’art. 88 con cui è prevista l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei "piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi" e quelle contenute nel nuovo articolo 104-bis con cui è prevista: 
- la semplificazione del piano operativo di sicurezza (Pos), previsto dagli articoli 89, comma 1, lett. h) e 96 comma 1, lett. g) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
- la semplificazione del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) di cui all’art. 100, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 e del "fascicolo dell'opera", di cui all'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. 


I modelli semplificati relativamente ai documenti descritti saranno individuati da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il testo aggiornato ed integrale del D.Lgs. n. 81/2008 ma, anche, il testo originario degli articoli del Testu unico sicurezza, interessati dalle modifiche con a fianco il testo con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 69/2013 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 sono scaricabili registrandosi nel sito Lavoripubblici.it.

Fonte: Lavoripubblici.it, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

venerdì 20 settembre 2013

Su chi ricade la responsabilità per la violazione delle norme di sicurezza nel cantiere?

Sicurezza sul lavoro: gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche grava su tutti coloro che esercitano i lavori. Ognuno è, infatti, destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche in funzione delle rispettive attribuzioni e competenze. 

In particolare, il datore di lavoro non perde la sua posizione di garanzia anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente, in quanto anch'egli destinatario delle disposizioni antinfortunistiche a tutela del lavoratore.

Questa la motivazione con cui la Cassazione, con la sentenza n. 35827 del 30 agosto scorso, ha confermato la condanna emessa dal giudice d'appello, contro il coordinatore per la progettazione, il datore di lavoro e legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori e il legale rappresentante della ditta subappaltatrice cui era stata affidata la realizzazione di un complesso edilizio, per omicidio colposo aggravato dalla violazione della norma infortunistica a danno del lavoratore, a seguito della morte per folgorazione di un operaio all'interno di un cantiere dove non era stata appunto rispettata la distanza di sicurezza dai cavi elettrici, come previsto dall'art. 11 del d. P. R. 164 del 7 gennaio 1956.


Una responsabilità riconosciuta su tutte le figure evidenziando come ciascuna di esse, con condotte indipendenti ma convergenti, nella reciproca consapevolezza, abbia posto le condizioni efficienti per il verificarsi dell'evento mortale, quindi non voluto ma prevedibile: la Cassazione ha quindi negato l'ipotesi di interruzione del nesso causale, sussistendo invece l'obbligo di cooperazione tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice, come sancito dall'art. 7 della legge 626/94. 

Nell'ipotesi in cui i titolari della posizione di garanzia siano più di uno, infatti, ciascuno di questi è, "per intero", destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto. Da qui ne consegue che il principio di affidamento non è invocabile sempre e comunque, dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia(qui, per esempio, del lavoratore, "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica).

Situazione riscontrata nel caso in oggetto: in particolare, il coordinatore della progettazione non avrebbe elaborato alcuna indicazione preventiva atta ad eliminare il rischio derivante da una linea elettrica aerea in prossimità dell'area dei lavori, mentre il datore di lavoro e il subappaltatore, non avrebbero redatto né approvato un piano di sicurezza e quindi le relative misure ad esso collegate atte ad evitare il rischio di incidenti e infortuni.

La sentenza chiarisce inoltre la corresponsabilità specificandone i termini per ciascuna delle figure implicate:il datore di lavoro è garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato come previsto dall'art. 40, comma 2, c.p.; al coordinatore per la progettazione compete invece la redazione del PSC (piano di sicurezza e coordinamento), contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e del fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione; infine, il coordinatore per l'esecuzione dei lavorideve verificare sia l'applicazione delle disposizioni del PSC sia l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere, oltre a dovere organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività, segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze, arrivando anche ad esercitare personalmente il potere/dovere di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Sia il coordinatore per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori hanno una posizione di garanzia diretta, essendo prevista una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza dei loro obblighi.

Infine, la sentenza evidenza come un'esclusione di responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo nel caso in cui il subappaltatore svolga dei lavori, determinati e circoscritti, in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, ma non nel caso in cui vi sia interdipendenza tra i lavori svolti dai due soggetti.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.

lunedì 17 giugno 2013

DVR per tutti dal 1 giugno

Sicurezza Lavoro - Aggiornamento importante

Dal 1° giugno tutte le aziende devono dotarsi di apposito Documento di Valutazione dei Rischi e non possono più usufruire dell'autocertificazione. 

Le aziende fino a 10 dipendenti e anche fino a 50 con alcune limitazioni di rischio possono utilizzare le procedure standardizzate.

Tutte le aziende al di sotto i 10 dipendenti e quelle fino a 50 dipendenti che non presentino particolari condizioni di rischio, dovranno comunque dotarsi di DVR.

Per azienda al di sotto dei 10 dipendenti si intende anche priva di dipendenti, quindi anche il singolo artigiano.

Le Procedure Standardizzate, approvate il 30/11/2012 offrono una metodologia finalmente oggettiva per effettuare una valutazione dei rischi completa e coerente.

E’ opportuno sottolineare che il non adeguamento del DVR corrisponde, ai fini sanzionatori, ad una mancata valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

Riportiamo di seguito le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):

- omessa redazione del DVR: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
- incompleta redazione del DVR: Ammenda da 1.000 a 4.000 €

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

Fonte: Confcommercio, leggi QUI.