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domenica 14 luglio 2013

Vendere o affittare casa, quali obblighi

Vendere o affittare la propria casa comporta degli obblighi che non sono proprio sempre gli stessi: è bene conoscerli per non incappare in richieste di rimborso, risarcimento danni o, peggio ancora, l'annullamento di un atto o di una transazione.

Ma vediamo di cosa si tratta e come comportarsi.

Sostanzialmente un immobile deve:
- avere l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), recentemente rinominato Attestato di Prestazione Energetica (APE);
- essere conforme alle planimetrie comunali e catastali depositate;
- avere le dichiarazioni di conformità per tutti gli impianti presenti;
- essere in possesso dell'agibilità (ex abitabilità o usabilità dei locali).

ACE o APE

Questo è un attestato che viene rilasciato da un tecnico professionista in seguito ad una verifica nell'immobile, con il quale si determina la classe energetica dello stesso.

E' un attestato obbligatorio sia in caso di compravendita che di locazione per gli immobili quali appartamenti, uffici e negozi, non lo è se si tratta di autorimesse, cantine o magazzini.

Conformità alle planimetrie comunali e catastali

In questo caso dobbiamo distinguere tra comune e catasto e fare una distinzione tra i due enti: il comune è deputato al controllo edilizio, se cioè un immobile è regolare (cioè lo stato attuale in cui si trova corrisponde alle ultime planimetrie depositate presso il comune), oppure "abusivo" (quando in tutto o in parte non corrisponde a dette planimetrie); il catasto è deputato al pagamento delle imposte e alla registrazione dei passaggi di proprietà degli immobili.

In caso di compravendita le parti possono accordarsi sulla non corrispondenza delle planimetrie comunali, se la difformità è di poco conto; se viceversa l'abuso presente è più consistente, tale cioè da pregiudicare l'utilizzo del bene, dovrà esserne fatta particolare menzione del preliminare e nel rogito definitivo, per non incappare in richieste di risarcimento o nullità dell'atto. In caso di locazione dell'immobile invece non è prevista alcuna particolare sanzione a carico del proprietario, a meno che non abbia taciuto (dolosamente) alcune caratteristiche peculiari dell'immobile e di tale alterazione in qualche misura ne abbia fatto le spese l'inquilino.

Relativamente alle planimetrie catastali invece, il notaio, in caso di compravendita, è corresponsabile nel dichiarare la corrispondenza delle planimetrie catastali con l'immobile ceduto, pertanto tali documenti dovranno corrispondere e accordarsi con l'acquirente diviene molto più difficile; in caso di locazione, sebbene non siano previste sanzioni, poiché la planimetria catastale è il riferimento con cui l'inquilino procede nella denuncia della tassa di smaltimento rifiuti, va da se che tale corrispondenza è più che opportuna.

Dichiarazioni di conformità degli impianti

In questo caso il legislatore non ha imposto nulla al venditore che, in caso di compravendita, può effettivamente dichiarare di non essere in possesso di tali certificazioni, mentre se dichiara che è tutto in regola dovrà consegnarne copia all'acquirente o comunicare il numero di registrazione di ogni certificato all'acquirente.

Se si tratta di locazione invece è responsabilità del proprietario fornire l'immobile perfettamente in regola sotto ogni punto di vista, comprese le certificazioni degli impianti, pena la nullità del relativo contratto (con risarcimento del danno per l'inquilino).

Con le nuove norme condominiali entrate in vigore lo scorso 18 giugno poi, anche l'amministratore deve essere a conoscenza di tutte le situazioni che, in qualche misura, possono influire sulla sicurezza dello stabile, e l'assenza di un certificato può essere influente (in quel caso può richiedere che gli impianti non in regola vengano adeguati).

Certificato di agibilità (ex abitabilità o usabilità)

Questo certificato non risulta essere indispensabile nè in caso di compravendita che di locazione, ma è bene precisare che le compagnie di assicurazione, in caso di sinistro, possono richiederne l'esibizione prima di autorizzare la liquidazione del danno.

Per ottenere il certificato di agibilità occorre che l'immobile sia in stato igienico normale (non devono esserci tracce di umidità di risalita o di condense, in buona sostanza non deve presentare situazioni di insalubrità), lo stato dei luoghi deve corrispondere alle planimetrie comunali e catastali, devono essere presenti tutti i certificati degli impianti e la fognatura deve essere correttamente realizzata, se in pubblica fognatura provvista di sifone "Firenze", se privata deve essere autorizzata dall'ARPA.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti o comunque per effettuare tutte le pratiche di regolarizzazione sopra descritte.

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