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giovedì 19 giugno 2014

Autorizzazione paesaggistica, semplificazione procedurale e velocizzazione dei procedimenti

Nuove semplificazioni in materia di autorizzazione paesaggistica. La pubblicazione del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (G.U. 31/05/2014, n. 125) ha, infatti, apportato una nuova modifica al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", nella parte relativa al procedimento e validità dell'autorizzazione paesaggistica e della conferenza di servizi.

Entrando nel dettaglio, l'articolo 12, commi 1 e 2 del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 dispone alcune modifiche che vanno nella direzione della semplificazione delle procedure e della velocizzazione dei procedimenti. Sono stati, infatti, modificati i commi 4 e 9 dell'art. 146 del Codice dei beni culturali.

In particolare:

  • il comma 4 viene integrato aggiungendo alla fine il seguente periodo: "Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato". In questo modo l'autorizzazione paesaggistica avrà efficacia per 5 anni dalla data di rilascio del permesso di costruire/di presentazione SCIA/CIL (o dopo 30 gg dalla presentazione della super DIA). Dunque, l'intervento edilizio potrà essere realizzato senza necessità di rinnovo dell'autorizzazione per un periodo quinquennale a decorrere dal rilascio/presentazione del titolo abilitativo edilizio.
  • al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione". In questo modo, in caso di mancato rilascio del parere da parte del soprintendente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, l'amministrazione titolare del procedimento edilizio (Comune) provvederà sulla domanda di autorizzazione senza che sia necessario indire la conferenza dei servizi.

Fonte: Lavori Pubblici.it, leggi QUI

domenica 1 giugno 2014

In vigore il nuovo Piano Casa, le misure avranno un avvio a scaglioni

Bonus Mobili, installazione semplificata di prefabbricati e cedolare secca subito operativi, decreti attuativi per il recupero degli alloggi sociali.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Piano Casa. La norma, in vigore dal 28 maggio 2014, non sarà completamente operativa da subito. Per vedere gli effetti di alcune misure contro il disagio abitativo ci sarà infatti bisogno di alcuni decreti attuativi.

Legge dello Stato 23/05/ 2014 n. 80

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza...

In generale, oltre alla rimozione del vincolo di spesa per usufruire del Bonus Mobili e alle semplificazione per l’installazione di prefabbricati e case mobili, entrano subito in vigore le agevolazioni per chi affitta gli immobili di sua proprietà a canone concordato. Richiederanno invece più tempo le operazioni di recupero e razionalizzazione degli alloggi sociali.

Queste, in sintesi, le disposizioni già in vigore.

Bonus Mobili

Fin a subito, la detrazione del 50% sarà riconosciuta su tutto l’importo speso per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici efficienti, anche nel caso in cui gli arredi costino più dell’intervento di ristrutturazione.

Prefabbricati e manufatti leggeri

Sono esclusi dagli interventi di nuova costruzione i manufatti installati con temporaneo ancoraggio al suolo, come case mobili, prefabbricati, camper o roulotte, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno di turisti. Per la loro realizzazione non saranno quindi necessari né il permesso di costruire e né le autorizzazioni urbanistico-edilizie.

Cedolare secca 

Per il quadriennio 2014-2017, nei Comuni ad alta tensione abitativa e in quelli che dal 2009 ad oggi hanno deliberato lo stato di emergenza per il verificarsi di calamità naturali, si riduce dal 15 al 10% l’aliquota della cedolare secca.

Vantaggi fiscali per chi affitta a canone concordato

I redditi derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati non concorreranno alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF/IRES e IRAP nella misura del 40% per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Detrazioni per i conduttori degli alloggi sociali

Per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e a 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non supera i 30.987,41 euro.

Fondo Affitti e Fondo morosi incolpevoli

Saranno incrementate subito anche le dotazioni del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, cui andranno milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, che si arricchirà con 226 milioni di euro aggiuntivi.

Soa

Subito operative anche le nuove regole per la qualificazione delle imprese, utili a riordinare i criteri per la partecipazione alle gare d’appalto. Oltre a riprendere la revisione delle categorie operata col DM 24 aprile 2014, le strutture in legno (OS32) vengono eliminate dalle opere superspecialistiche. L’appaltatore senza la qualifica in questa categoria non sarà più obbligato a costituire una Ati verticale servendosi di imprese con una capacità tecnica adeguata.

Questi, invece, i settori in cui dovranno intervenire i decreti attuativi.

Recupero degli alloggi sociali

Entro il 28 settembre 2014, cioè quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, sarà approvato un Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili dei Comuni e degli alloggi Iacp, che sarà finanziato con un massimo di 500 milioni provenienti da revoche ad altre opere. La realizzazione del piano di recupero seguirà due step. Da una parte un decreto del Ministero dell’Economia e del Ministero degli Affari regionali, da adottare di intesa con la Conferenza Unificata, definirà i criteri del programma. Un altro decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’Economia individuerà invece le risorse da revocare.

Creazione di alloggi senza consumo di suolo

Regioni e Comuni avranno a disposizione 100 milioni per aumentare il numero degli alloggi sociali in locazione senza consumo di nuovo suolo, favorendo il risparmio energetico e la promozione di politiche urbane di rigenerazione attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale. Le Regioni dovranno definire i criteri del programma entro il 28 agosto 2014, cioè 90 giorni dopo l’entrata in vigore della legge. Nello stesso lasso di tempo, i Comuni dovranno recepire le norme i semplificazione per facilitare il recupero degli alloggi e approvare i criteri di sostenibilità urbanistica in modo da integrare i regolamenti edilizi. Gli enti locali dovranno tenere in considerazione gli incentivi volumetrici già concessi per il miglioramento delle prestazioni energetiche e per il recupero degli immobili degradati.

Alienazione degli immobili pubblici

Entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà approvare le procedure di alienazione degli immobili di proprietà di Comuni, enti pubblici e Iacp. Il decreto potrà inoltre favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50%. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. Per favorire questi obiettivi è stato istituito un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari. La dotazione massima del Fondo è di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Affitto con riscatto

Le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali possono contenere la clausola di riscatto dell’unità immobiliare, che non può avvenire prima che siano trascorsi sette anni dall'inizio della locazione. Le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto saranno disciplinate con un decreto del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'economia, previa intesa con la Conferenza unificata.

Fonte: da un articolo di Paola Mammarella su Edilportale, leggi QUI.