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venerdì 28 dicembre 2012

Autocertificazioni, come e quando

Cerchiamo di fare un po' di chiarezza su come fare un'autocertificazione e soprattutto sul quando è possibile utilizzarla.

In primo luogo è doverosa una distinzione iniziale: vi sono infatti le Dichiarazioni sostitutive di certificazione e le Dichiarazioni sostitutive di notorietà.

Con la Dichiarazione sostitutiva di certificazione possono essere sostituiti i certificati più comuni quali ad esempio il certificato di nascita, matrimonio, residenza, stato di famiglia, titolo di studio, esami sostenuti, l'iscrizione al registro delle imprese, etc.

Ecco l'elenco dei dati autocertificabili con Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) del Testo Unico della documentazione amministrativa (Dpr. n. 445 del 2000):

  1. data e il luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. cittadinanza;
  4. godimento dei diritti civili e politici;
  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. stato di famiglia;
  7. esistenza in vita;
  8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  9. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. appartenenza a ordini professionali;
  11. titolo di studio, esami sostenuti;
  12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  15. possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  16. stato di disoccupazione;
  17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. qualità di studente;
  19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  24. di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  25. qualità di vivenza a carico;
  26. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  27. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Il modulo generico per la Dichiarazione sostitutiva di certificazione lo potete scaricare QUI.

Tutte le altre situazioni a conoscenza del diretto interessato, non indicate nei 27 punti dell'elenco sopraesposto, sono autocertificabili con la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il relativo modulo generico lo potete scaricare QUI.

Le autocertificazioni sono validamente presentate alla pubblica amministrazione quando:
- sono firmate davanti al dipendente addetto alla ricezione delle medesime;
- sono firmate e presentate o inviate per fax o per posta con allegata fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata;
- sono firmate, scansionate e inviate per posta elettronica con la copia del documento di identità della persona che l'ha firmata;
- sono sottoscritte con firma digitale e inviate via PEC o posta elettronica ordinaria.

Rammentate poi di inviare messaggi tramite PEC solamente destinando tali messaggi ad altra PEC, viceversa potrebbero non essere recapitati.

Importante: non sono sostituibili con autocertificazione le certificazioni sanitarie, di marchi e di brevetti.

Fonte: Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, leggi QUI; altre informazioni utili si possono scaricare QUI; moduli compilabili on-line e stampabili si trovano QUI.

mercoledì 26 dicembre 2012

Sicurezza nei cantieri, è sempre obbligatoria?

In data 9 aprile 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81, il Testo Unico sulla Sicurezza, in attuazione dell'art. 1 della L. 03/08/2007 n. 123, successivamente integrato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che di fatto ha abrogato tutte le leggi e normative varie che riguardano tale settore.

Seppur poco pubblicizzato, tale Testo Unico ha modificato in maniera radicale l'approccio della sicurezza nella gestione di un cantiere, questo poiché tra le norme abrogate vi è anche il D.L.gs. 494/96.

Se infatti sino a prima dell'entrata in vigore del D.L.gs. 81/2008 la nomina del Coordinatore per la Progettazione e l'Esecuzione in materia di Sicurezza era legata a più fattori (presenza di più imprese esecutrici, rischi particolari, entità del cantiere superiore a 200 uomini/giorno), ora tale nomina è legata unicamente alla presenza di più imprese, presenza anche non contemporanea.

E' bene inoltre precisare che per imprese il Testo Unico intende sia la ditta esecutrice dell'appalto, sia il singolo artigiano o lavoratore autonomo che viene a svolgere una parte di lavoro all'interno del cantiere, sia in maniera diretta, sia in sub-appalto, durante tutto l'iter del lavoro: di fatto è quindi molto limitata la casistica ove la nomina del Coordinatore non sia obbligatoria.

Era stata sollevata un'eccezione, ipotizzando che tale obbligo fosse operativo solo in presenza di Permesso di Costruire, ma tale
 circostanza è irrilevante: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza in data 07/10/2010 nel procedimento C-224/09, ha infatti confermato che, "...in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori designa un coordinatore per la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell'attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori".

Detta direttiva non ammette, quindi, alcuna deroga a tale obbligo. 

Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, se nominate anche successivamente, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Non rischiare inutili sanzioni.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, leggi QUI.

domenica 23 dicembre 2012

Fotovoltaico, quale convenienza oggi?

Installare oggi un impianto fotovoltaico quale convenienza porta oggi?

Abbiamo visto di recente che a ogni piè sospinto c'è stata una forte iniziativa a voler ridurre il più possibile gli incentivi che "pagano" (o meglio rimborsano) l'installazione degli impianti fotovoltaici, con successive riduzioni del pagato per ogni kwh prodotto, ma di contropartita si sono registrati forti cali del prezzo dei pannelli fotovoltaici: se infatti anni fa si poteva spendere fino a 5.000€ per dei pannelli in grado di produrre 1 Kwp (kilowatt di picco), oggi il prezzo di vendita è sceso al di sotto dei 1.000€.

Con il recente Quinto Conto Energia (tutte le informazioni sul portale del GSE scaricabili QUI) sono stati definiti i nuovi incentivi a partire dal 27 agosto 2012, ma soprattutto è stato posto un limite economico al rilascio degli incentivi: il Quinto Conto Energia cessa infatti di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data in cui si raggiungerà un costo indicativo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro l’anno.

A questo punto si apre una possibilità non indifferente: al posto della richiesta degli incentivi (per i quali abbiamo visto come non vi sia una certezza sulla durata dei medesimi), si può optare per la detrazione fiscale sull'IRPEF del 50% del costo di acquisto e installazione dell'impianto, alla stregua di una comune ristrutturazione edilizia.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Fonte: Decreto Sviluppo (Decreto Legge n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012), leggi QUI.

giovedì 20 dicembre 2012

Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica

Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti danno diritto a una detrazione fiscale dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2013 (Dl n. 83/2012). Dal 1° luglio 2013 questi incentivi saranno sostituiti con la detrazione Irpef del 36 per cento già prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

La detrazione fiscale per riqualificazione energetica spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (ad es. non incentivati dal Comune) per:


- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro;

- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;

- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.


Guida dell'Agenzia delle Entrate scaricabile nella sezione Documenti.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Fonte: Agenzia delle Entrate, leggi QUI.

mercoledì 19 dicembre 2012

Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

Le principali condizioni per fruire delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia sono:


- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione fiscale è di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012, al 30 giugno 2013 e la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;



- l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011;


- i lavori per i quali spettano le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 - pdf e successive modificazioni;

- effettuare tutti i pagamenti tramite bonifico bancario (specificando che si tratta di ristrutturazione edilizia e si chiede la detrazione del 50%), conservando copia della distinta e della fattura per la successiva dichiarazione dei redditi.

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

La detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia spetta, inoltre, per:

- l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);

- la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992);

- l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici;

- le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile - anche non residenziale - danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).

Attenzione
La detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.


Guida dell'Agenzia delle Entrate scaricabile nella sezione Documenti.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Fonte: Agenzia delle Entrate, leggi QUI.