Proseguiamo la pubblicazione di una serie di “casi risolti” in merito alla fruibilità delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione degli immobili. I “casi risolti” riportano la corretta interpretazione e modalità operativa da tenere in situazioni particolari, ma che frequentemente si presentano nella pratica quotidiana.
IL CASO N. 2 - 10/04/2014
Con la Circolare 07/04/2000 n. 71 il Ministero delle Finanze è intervenuto ad illustrare quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge 23/12/1999 n. 488 in materia di applicazione dell’aliquota agevolata IVA del 10% agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata. In tale documento di prassi viene chiarito che in caso di lavori di recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente l’IVA al 10% può essere riconosciuta anche nel caso in cui gli acquisti dei beni siano effettuati dal committente, a patto che si tratti di beni il cui utilizzo è previsto non nel contesto di semplici interventi di manutenzione straordinaria ma di interventi di restauro e ristrutturazione, ossia sostanzialmente di interventi per i quali è previsto un progetto e l’autorizzazione comunale.
Si tratta degli interventi previsti dalle lettere c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico in materia edilizia “c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente; (lettera così modificata dal D. Leg.vo 301/2002, poi dall’articolo 30, comma 1, lettera a), Legge 98/2013), mentre le norme in materia di IVA escludono la possibilità di ottenere l’IVA ridotta per gli acquisti diretti di beni destinati a opere di manutenzione straordinaria (in tal senso si veda la citata Circolare 07/04/2000 n. 71 del Ministero delle Finanze: “l’aliquota del 10 per cento non si rende applicabile se i beni, anche se finalizzati ad essere impiegati in un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, vengono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione, o vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori. In tali ipotesi alle cessioni dei beni dovrà essere applicata l’aliquota del 20 per cento” - rectius 22% in forza di quanto previsto dall’articolo 40, comma 1-ter, Decreto-Legge 06/07/2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 09/08/2013, n. 99.
Per i beni ammessi al beneficio per avere l’IVA agevolata sugli acquisti diretti occorrerà esibire al venditore la copia dei documenti di autorizzazione, il contratto di appalto e una specifica dichiarazione.
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.