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lunedì 28 aprile 2014

DETRAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI - CASI RISOLTI (CASO N. 2) - ACQUISTO MATERIALI IN PROPRIO

Un contribuente ha intenzione di ristrutturare la propria abitazione. Intende quindi sapere se per quanto riguarda i materiali acquistati in proprio (es. sanitari, rubinetteria, piastrelle, materiale elettrico) può usufruire dell’IVA agevolata al 10% presso i rivenditori e anche della detrazione del 50%. Inoltre intenderebbe sapere se rivolgendosi ai diversi rivenditori disporre di una qualche documentazione che certifichi le lavorazioni in corso.

Proseguiamo la pubblicazione di una serie di “casi risolti” in merito alla fruibilità delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione degli immobili. I “casi risolti” riportano la corretta interpretazione e modalità operativa da tenere in situazioni particolari, ma che frequentemente si presentano nella pratica quotidiana.

IL CASO N. 2 - 10/04/2014

Con la Circolare 07/04/2000 n. 71 il Ministero delle Finanze è intervenuto ad illustrare quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge 23/12/1999 n. 488 in materia di applicazione dell’aliquota agevolata IVA del 10% agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata. In tale documento di prassi viene chiarito che in caso di lavori di recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente l’IVA al 10% può essere riconosciuta anche nel caso in cui gli acquisti dei beni siano effettuati dal committente, a patto che si tratti di beni il cui utilizzo è previsto non nel contesto di semplici interventi di manutenzione straordinaria ma di interventi di restauro e ristrutturazione, ossia sostanzialmente di interventi per i quali è previsto un progetto e l’autorizzazione comunale.

Si tratta degli interventi previsti dalle lettere c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico in materia edilizia “c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente; (lettera così modificata dal D. Leg.vo 301/2002, poi dall’articolo 30, comma 1, lettera a), Legge 98/2013), mentre le norme in materia di IVA escludono la possibilità di ottenere l’IVA ridotta per gli acquisti diretti di beni destinati a opere di manutenzione straordinaria (in tal senso si veda la citata Circolare 07/04/2000 n. 71 del Ministero delle Finanze: “l’aliquota del 10 per cento non si rende applicabile se i beni, anche se finalizzati ad essere impiegati in un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, vengono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione, o vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori. In tali ipotesi alle cessioni dei beni dovrà essere applicata l’aliquota del 20 per cento” - rectius 22% in forza di quanto previsto dall’articolo 40, comma 1-ter, Decreto-Legge 06/07/2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 09/08/2013, n. 99.

Per i beni ammessi al beneficio per avere l’IVA agevolata sugli acquisti diretti occorrerà esibire al venditore la copia dei documenti di autorizzazione, il contratto di appalto e una specifica dichiarazione.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

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