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domenica 10 marzo 2013

Prevenzione rischio sismico: disciplinato l'uso delle risorse per il 2012

E' stato disciplinato l'utilizzo delle risorse per il 2012 (195,6 milioni di Euro) da destinare ad interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico ed alle opere di rilevanza strategica per finalità di protezione civile.

Pubblicata nella G.U. n. 50 del 28/02/2013 l’Ord. P.C.M. 20/02/2013, n. 52, che disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art. 11 del D.L. 28/04/2009, n. 39, relativamente ai fondi disponibili per l’annualità 2012.

Si ricorda che il Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico, avviato dopo il terremoto in Abruzzo, prevede lo stanziamento di 965 milioni di Euro in 7 anni, per realizzare interventi di mitigazione del rischio sismico sull'intero territorio nazionale.


L’attuazione dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La quota stanziata per il 2012, pari a 195,6 milioni di Euro è ripartita tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, per:

a) studi di microzonazione sismica (16 milioni di Euro);

b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile;

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati (170 milioni di Euro per gli interventi indicati alle lettere b) e c));

d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8,5 milioni di Euro).

Si ricorda che l'utilizzo dei fondi per gli anni 2010 e 2011 è stato disciplinato, rispettivamente, con le Ordinanze P.C.M. 3907/2010 e 4007/2012.

Per il 2012, come per il 2011, le Regioni devono attivare obbligatoriamente gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.

A partire da questa annualità, gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza-CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.

Gli interventi, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione Civile.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti.

giovedì 10 gennaio 2013

Prevenzione antisismica

Parliamo ora della prevenzione del rischio sismico in Italia.

Negli ultimi 40 anni, a partire dal terremoto del Belice del 1968, i terremoti hanno provocato in Italia circa 4.500 vittime ed una spesa di circa 150.000 milioni di euro (*). 

L’unica azione efficace per ridurre le conseguenze dei terremoti è la prevenzione, che, nel caso del rischio sismico, si riconduce principalmente alla realizzazione di costruzioni capaci di resistere a terremoti violenti.

Negli anni passati, a partire dal 1986 si è cominciato a investire in prevenzione sismica, finanziando però quasi esclusivamente investimenti su edifici pubblici strategici e rilevanti, come ospedali e scuole. 

Complessivamente sono stati investiti fino al 2003 poco più di 300 milioni di euro per la prevenzione (prescindendo, ovviamente, dagli interventi di ricostruzione post-sisma che hanno sempre comportato un miglioramento della resistenza sismica delle costruzioni danneggiate su cui si è intervenuti), di cui solo 66 milioni per l’edilizia privata.

Dopo il 2003, a seguito del terremoto di San Giuliano, la prevenzione ha avuto un maggiore impulso e, fino ad aprile 2011, sono stati finanziati interventi per circa 750 milioni di euro prevalentemente per le scuole e per edifici pubblici strategici.

Costituzione del fondo per la prevenzione del rischio sismico

Dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, è stato emanato un nuovo provvedimento per dare maggiore impulso alla prevenzione sismica. L’articolo 11 della legge n. 77 del 24 giugno 2009 di conversione del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 per la ricostruzione in Abruzzo, prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, grazie ad un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La spesa autorizzata è di 44 milioni di euro per l'anno 2010, di 145,1 milioni di euro per il 2011, di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015 e di 44 milioni di euro per il 2016. L’attuazione dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La cifra complessiva, che ammonta a 965 milioni di euro, pur se cospicua rispetto al passato, rappresenta solo una minima percentuale, forse inferiore all’1%, del fabbisogno che occorre per conseguire il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche. 

Tuttavia, questa operazione può consentire la messa in sicurezza di altre strutture pubbliche in prosecuzione di programmi già avviati a partire dal terremoto di S. Giuliano di Puglia e può portare a un deciso passo avanti nella crescita di una cultura di prevenzione sismica da parte della popolazione e degli amministratori pubblici. 

Con l’opcm n. 3843 del 19 gennaio 2010 è stata istituita una Commissione di esperti del rischio sismico che ha definito obiettivi e criteri generali di un’efficace azione di prevenzione da attuare con i fondi messi a disposizione dall’art.11.

L’opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012, analogamente all’opcm n. 3907 del 13 novembre 2010, regola le modalità di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio sismico, sulla base degli indirizzi espressi dalla Commissione istituita con l'opcm 3843/10. La nuova ordinanza, relativa all'annualità 2011, prosegue nello sviluppo di quelle azioni che finora sono state marginalmente, o mai, toccate da provvedimenti precedenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull'edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità (zone 1 e 2) e alle strutture più vulnerabili. I contributi possono essere utilizzati solo nei comuni nei quali l’accelerazione massima al suolo “ag” sia pari o superiore a 0.125g.

Per realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, incentivando le iniziative volte al miglioramento della gestione dell’emergenza, l’ordinanza introduce l’analisi della Condizione limite per l’emergenza (CLE) dell’insediamento urbano. Si definisce CLE dell’insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale. 

Le Regioni che decidono di accompagnare gli studi di microzonazione sismica con l’analisi della CLE portanno ridurre fino al 25% il contributo di cofinanziamento degli studi e contestualmente sarà aumentato il contributo statale nei limiti delle risorse destinate dall’opcm n. 4007/12 alle indagini di microzonazione sismica. Il supporto e monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di micro zonazione sismica e analisi della CLE sono garantiti dalla Commissione tecnica prevista dall’opcm 3907/10 e istituita dal Dpcm del 21 aprile 2011. La Commissione Tecnica è supportata dal CNR attraverso apposita convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.

Gli interventi previsti per l’annualità 2011, come per l’annualità precedente (opcm 3907/10), vengono attuati attraverso programmi delle Regioni e delle Province autonome, a ciascuna delle quali viene assegnata un’aliquota del fondo complessivo, proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, così come calcolato a partire dagli studi dei centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile. L’attivazione degli interventi sul patrimonio edilizio privato per l’annualità 2011 è resa obbligatoria in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento assegnato alle Regioni, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.

Alla data odierna non risultano emessi altri successivi provvedimenti.

(*) Dati in cui non sono incluse le conseguenze del sisma il Emilia Romagna del 20 e 29 maggio 2012, per il quale sono state emesse specifiche ordinanze, l'ultima pubblicata QUI.


A chi rivolgersi in Regione Emilia Romagna, leggi QUI.

Pagina di download della modulistica, clicca QUI.

Fonte: Dipartimento della Protezione Civile, leggi QUI.

mercoledì 9 gennaio 2013

Rischio sismico

Per prima cosa dobbiamo definire il "rischio sismico": è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale e le principali caratteristiche della comunità esposta. Si definisce come l'insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può produrre in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto).

La determinazione del rischio è legata a tre fattori principali:


- pericolosità: esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata da terremoti che possono produrre danni; dipende dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località interessata nonché dalle condizioni geomorfologiche; la pericolosità è indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha costruito;
- esposizione: è una misura dell'importanza dell'oggetto esposto al rischio in relazione alle principali caratteristiche dell'ambiente costruito; consiste nell'individuazione, sia come numero che come valore, degli elementi componenti il territorio o la città, il cui stato, comportamento e sviluppo può venire alterato dall'evento sismico (il sistema insediativo, la popolazione, le attività economiche, i monumenti, i servizi sociali);
- vulnerabilità: consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano danni o modificazioni al verificarsi dell'evento sismico; misura da una parte la perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra la capacità residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale nel suo complesso esprime in condizioni normali; ad esempio nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai materiali, dalle caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime la loro resistenza al sisma.

Come abbiamo potuto toccare con mano, le valutazioni del livello del rischio sismico effettuate fino ad oggi non possono essere considerate come una certezza: in Emilia il rischio sismico era basso semplicemente perché i terremoti erano (e sono) previsti con scarsa frequenza, NON perché non possano manifestarsi in assoluto.


L’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei fenomeni), una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo). La nostra Penisola è dunque ad elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti attesi a seguito di un terremoto.

Una delle cause principali di morte durante un terremoto è il crollo degli edifici. Per ridurre la perdita di vite umane, è necessario rendere sicure le strutture edilizie. Oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche prevedono che gli edifici di nuova costruzione non si danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni.

Un edificio può riportare danni strutturali agli elementi portanti (pilastri, travi) e/o danni non strutturali agli elementi che non ne determinano l’instabilità (camini, cornicioni, tramezzi). Il tipo di danno dipende da: struttura dell'edificio, età, materiali, luogo di realizzazione, vicinanza con altre costruzioni e elementi non strutturali. Quando si verifica un terremoto, il terreno si muove orizzontalmente e/o verticalmente, sottoponendo un edificio a spinte in avanti e indietro. L’edificio inizia così a oscillare, deformandosi. Se la struttura è duttile, e quindi capace di subire grandi deformazioni, potrà anche subire gravi danni, ma non crollerà. Il danno dipende anche dalla durata e dall’intensità del terremoto.

Le case in legno hanno una grande capacità naturale di resistere ai terremoti, proprio per le capacità di flessibilità e resistenza dal legno stesso; sono stati fatti test con simulazione di un terremoto con magnitudo 7,2 in una palazzina costruita in legno, 7 piani di ben 24 metri di altezza, il risultato è sorprendentemente buono (guarda qui).


Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i danni provocati, associandoli all’intensità della scossa. Più complessa è invece la valutazione della vulnerabilità degli edifici prima che si verifichi un evento sismico. Per questa sono stati messi a punto metodi di tipo statistico, meccanicistico, o i giudizi esperti.

I metodi di tipo statistico classificano gli edifici in funzione dei materiali e delle tecniche con cui sono costruiti, sulla base dei danni osservati in precedenti terremoti su edifici della stessa tipologia. Questa tecnica richiede dati di danneggiamento dei passati terremoti, non sempre disponibili, e non può essere utilizzata per valutare la vulnerabilità del singolo edificio, perché ha carattere statistico e non puntuale.
I metodi di tipo meccanicistico utilizzano, invece, modelli teorici che riproducono le principali caratteristiche degli edifici da valutare, su cui vengono studiati i danni causati da terremoti simulati.
Infine, alcuni metodi utilizzano i giudizi esperti per valutare il comportamento sismico e la vulnerabilità di predefinite tipologie strutturali, o per individuare i fattori che determinano il comportamento delle costruzioni e valutarne la loro influenza sulla vulnerabilità.

Per poter valutare la vulnerabilità degli edifici su tutto il territorio nazionale è necessario ricorrere a metodi statistici che utilizzino dati omogenei sulle caratteristiche degli stessi. Per il territorio italiano sono disponibili i dati dei censimenti Istat sulle abitazioni, che vengono utilizzati nell’applicazione di metodi statistici.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per verifiche puntuali dei fabbricati o altri eventuali approfondimenti.

Fonte: Dipartimento della Protezione Civile, leggi QUI.