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venerdì 22 settembre 2017

Materiali edilizi, come scegliere quelli sostenibili

Costruire un edificio rispettoso dell'ambiente non significa solo ridurre al minimo i consumi energetici per il suo funzionamento. Assumere consapevolezza nella scelta dei materiali con cui costruiamo le nostre casa è possibile e sarà d'aiuto sia all'ambiente che al nostro benessere.

In una progettazione consapevole e attenta al risparmio energetico è molto importante non dimenticare che oltre all'energia primaria per il funzionamento dell'edificio, anche i materiali hanno un grande impatto sull'ambiente.

La scelta dei materiali non è da sottovalutare. 

Ma come si può sapere, nel momento in cui si deve scegliere, quanto un materiale è sostenibile? È fondamentale conoscere tutte le caratteristiche, dalla fase di produzione alla fase di smaltimento.

L'energia incorporata nei materiali edilizi

Ogni materiale per essere prodotto e pronto alla posa, richiede delle lavorazioni e delle operazioni energivore. L'estrazione della materia prima, la sua lavorazione e infine il trasporto fanno incorporare al prodotto finito - e quindi poi all'intero edificio - una certa quantità di energia, che può raggiungere livelli davvero elevati. Le costruzioni di oggi e del futuro, saranno sempre più vicine a un consumo di energia pari a zero per il loro funzionamento e la quota di energia incorporata a causa dei materiali, sarà quindi sempre più predominante.

Il reale valore di energia incorporata da ciascun materiale può dipendere dalle specifiche tecniche di fabbricazione e di trasporto. In linea di massima, il legno è il materiale che richiede meno energia per la sua produzione, mentre è l'alluminio quello che ne ingloba la maggior quantità. Nel caso in cui il materiale sia riciclato questi valori si abbattono, così come incide positivamente il trasporto di materiali locali e con distanze brevi dalla messa in opera.

La "Life Cycle Assesment" è una metodologia di valutazione che permette di valutare tutte le fasi di vita dei prodotti edilizi, incluse la produzione e la dismissione, con la possibilità di effettuare un confronto tra diverse possibili soluzioni.

Informare il consumatore sulla qualità dei materiali

L'unione Europea ha mosso diversi passi in direzione di un sistema uniformato per la valutazione della sostenibilità di materiali e prodotti edilizi. Il percorso dell'Italia inizia negli anni '90 e porta alla stesure delle Norme ISO 14000, che stabiliscono criteri e metodologie per a valutazione del ciclo di vita dei prodotti. Questa operazione è fondamentale poiché offre al consumatore la possibilità di informarsi e conoscere i materiali che sta utilizzando.

Queste norme danno origine a dei marchi ambientali che esprimono la sostenibilità e le caratteristiche di un certo prodotto. Possiamo distinguere le etichette ambientali (Tipo I), come l'Eco-label, disciplinate dalla Norma ISO 14024, autodichiarazioni ambientali (Tipo II), regolate dalla Norma ISO 14021 e le dichiarazioni ambientali di prodotto (Tipo III), secondo la Norma ISO 14025. Gli strumenti regolati da queste norme sono in parte volontari e puntano allo sviluppo di un mercato sostenibile in cui la scelta della sostenibilità non sia obbligata ma voluta e comprendendo che il rispetto dell'ambiente non è un limite, ma un valore aggiunto.

Etichette ambientali di Tipo I, l'Ecolabel

Si tratta di un marchio di qualità ecologica che ha valenza europea e vuole distinguere i materiali ad elevata prestazione e ridotto impatto ambientale. Ecolabel UE nasce nel 1992 e i criteri su cui si basa sono atti a valutare l'impatto del prodotto nel suo intero ciclo di vita, considerando anche l'inquinamento provocato ad aria e acqua, la quantità di rifiuti prodotti e le risorse naturali consumate, anche in questo caso il legno è in cima alla lista.

Autodichiarazioni ambientali di Tipo II, il Ciclo di Mobius

I marchi ambientali di Tipo II sono dichiarazioni autonome, che vengono successivamente verificate attraverso apposite metodologie. 

Il Ciclo di Mobius, il cui simbolo è sicuramente noto a tutti, è relativo alla percentuale di materiale riciclato in un prodotto e alla sua successiva riciclabilità. Non esiste un ente accreditato per la regolamentazione di questa etichetta e rimane un'autodichiarazione del produttore, ma ha forte valore informativo per il consumatore.

Dichiarazione Ambientale di Prodotto di Tipo III

Queste etichette si rifanno alle procedure di LCA e sono relative al ciclo di vita dei materiali, i cui dati quantitativi vengono esplicitati tramite l'EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto). Tutti i dati relativi all'impatto ambientale di un prodotto edilizio vengono raccolti e dichiarati in un documento tecnico, di realizzazione volontaria. Il procedimento è completamente regolato da un ente autorizzato indipendente e ogni informazione è reperibile sul sito del Program Operator. Esistono diverse categorie e criteri a cui rispondere e i risultati ottenuti in ciascuna danno origine alla certificazione finale, un valido strumento nelle mani del produttore per dimostrare e comunicare le proprie strategie orientate al rispetto dell'ambiente.

Legno certificato

Esiste un'etichetta che attesta la provenienza di questo materiale naturale, il cui prelievo sconveniente può avere conseguenze come il disboscamento incontrollato. Esistono foreste gestite nel modo corretto, sia naturalmente che socialmente, secondo precisi standard. 

Quando un legno proviene da una di queste foreste valutate e controllate, può ottenere il marchio FSC - Forest Stewardship Council® a.c. Lo stesso vale per il PEFC, garanzia che la materia legnosa (anche per la realizzazione di carta), proviene da boschi gestiti in modo sostenibile.

Materiali salubri e non inquinanti

Nella scelta dei materiali per la costruzione degli spazi della vita umana è fondamentale anche la garanzia di salubrità degli ambienti interni. Oltre a non avere un grande impatto sull'ambiente, i materiali selezionati non dovranno avere alcun impatto sulla nostra salute. Il problema degli inquinanti chimici nell'aria è purtroppo diffuso. Le reazioni negative del nostro organismo ad alcune sostanze possono essere dovute ad allergie, irritazioni o reazioni alla tossicità di alcuni componenti chimici. Oltre a garantire sempre un corretto ricambio di aria, per il quale si consiglia sempre la VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) è fondamentale scegliere materiali naturali e che contengano il minor numero di componenti chimici potenzialmente nocivi. Attenzione inoltre a vernici, collanti, solventi e adesivi, accertiamoci sempre che siano davvero sicuri e preferiamo materiali di origine naturale.

Fonte: Infobuild Energia, leggi QUI.

Per ulteriori approfondimenti o consulenze contatta ECOGEOM S.r.l.

lunedì 17 giugno 2013

DVR per tutti dal 1 giugno

Sicurezza Lavoro - Aggiornamento importante

Dal 1° giugno tutte le aziende devono dotarsi di apposito Documento di Valutazione dei Rischi e non possono più usufruire dell'autocertificazione. 

Le aziende fino a 10 dipendenti e anche fino a 50 con alcune limitazioni di rischio possono utilizzare le procedure standardizzate.

Tutte le aziende al di sotto i 10 dipendenti e quelle fino a 50 dipendenti che non presentino particolari condizioni di rischio, dovranno comunque dotarsi di DVR.

Per azienda al di sotto dei 10 dipendenti si intende anche priva di dipendenti, quindi anche il singolo artigiano.

Le Procedure Standardizzate, approvate il 30/11/2012 offrono una metodologia finalmente oggettiva per effettuare una valutazione dei rischi completa e coerente.

E’ opportuno sottolineare che il non adeguamento del DVR corrisponde, ai fini sanzionatori, ad una mancata valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

Riportiamo di seguito le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):

- omessa redazione del DVR: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
- incompleta redazione del DVR: Ammenda da 1.000 a 4.000 €

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

Fonte: Confcommercio, leggi QUI.

lunedì 25 marzo 2013

La dichiarazione di successione

Chi deve presentare la dichiarazione di successione?

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, legittimi o testamentari, del de cuius o da un loro delegato entro un anno dall'apertura della successione stessa e, contrariamente a quanto si crede, non è assolutamente obbligatorio recarsi presso un CAF o un notaio.

La successione si apre al decesso del soggetto.

E’ prevista una franchigia:
1.000.000 di euro per successioni tra genitori e figli.
100.000 euro per successioni tra fratelli. La franchigia si applica ad ogni singolo erede.

La dichiarazione deve essere comunque presentata quando:

- tra i beni caduti in successione sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari, nonché beni soggetti a valutazione (azioni, aziende, imbarcazioni, ecc…).
- Il valore globale dell’asse ereditario lordo è superiore a 50.000.000 di lire ovvero 25.822,84 euro;
- l’eredità non è devoluta per legge in linea retta.
- il defunto, in vita, ha posto in essere donazioni che, in considerazione di quanto sopra, non è esonerato, ai sensi del 7° comma dell’art. 28 del D.lgs 31 ottobre 1990 n. 346 dall'obbligo di presentare la prescritta dichiarazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Nell'ipotesi in cui la dichiarazione non sia dovuta, sarà sufficiente presentare all'Agenzia delle Entrate la "richiesta di svincolo attività del defunto a favore degli eredi" e poi recarsi in banca.
La dichiarazione di successione DEVE essere necessariamente compilata sul MODELLO 4, disponibile in formato PDF nel sito dell’Agenzia delle Entrate, scaricabile QUI.

Chi volesse compilare la successione al PC, può farlo utilizzando il software gratuito disponibile QUI (l
a versione free è sufficiente per compilare una successione relativa ad immobili e conti correnti).

Rinuncia all'eredità: chi è nel possesso dei beni ereditari (e quindi in primo luogo i familiari che convivevano con lui, ma anche chiunque abbia la disponibilità di un solo oggetto del defunto, anche di minimo valore) ha tre mesi di tempo, dopodiché è considerato erede anche contro la sua volontà.

Per tutti gli altri, cioè quelli che non sono in possesso dei beni ereditari la legge lascia dieci anni di tempo per decidere in merito all'accettazione/rinuncia.

La rinuncia all'eredità si può fare con un atto notarile oppure con una dichiarazione nella cancelleria del tribunale del luogo ove il defunto aveva domicilio.

Se l’erede era stato designato in un testamento, subentra l'eventuale sostituto (se indicato nel testamento), altrimenti si ricorre al meccanismo della rappresentazione.


La documentazione da allegare alla dichiarazione di successione può subire variazioni da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate all'altro. 

Generalmente sono sufficienti:
- Autocertificazione della dichiarazione di morte.
- Autocertificazione dello stato di famiglia del defunto e di ciascun erede.
- Comunicazione dei dati degli eredi.
- Estratti catastali aggiornati (di recente non più richiesti, ma è sempre bene verificare cosa risulta).
- Autodichiarazione, in duplice copia, per richiesta agevolazione prima casa.
- Dichiarazioni degli istituti bancari ove erano intrattenuti rapporti di conto corrente/depotito/titoli. ATTENZIONE: L’estratto conto non serve a nulla, serve una dichiarazione apposita.
- Fotocopie dei documenti di riconoscimento e dei codici fiscali degli eredi.
- Prospetto di autoliquidazione dell’imposta principale auto liquidata.
- Modello F.23 di pagamento delle imposte

Il modello F23
Le imposte di successione devono essere pagate utilizzando il modello F23 che può essere anche compilato on-line sul sito dell’Agenzia delle Entrate e poi salvato (PDF) e stampato, clicca QUI.
649T Imposta ipotecaria
737T Imposta catastale
778T tassa ipotecaria
456T Imposta di bollo
886T tributi speciali


Svincolo delle somme depositate sui conti correnti:
alcuni istituti di credito per restituire il capitale del de cuius ai legittimi eredi, si accontentano di una fotocopia della dichiarazione di successione timbrata dall'Agenzia delle Entrate, altri vogliono una copia autentica.

In questo caso, oltre all'F23 di cui sopra, è necessario compilare un secondo F23 (il cosiddetto modello 240), inserendo i codici tributo riportati di seguito e richiedere all'Agenzia delle Entrate una copia della successione timbrata da consegnare alla banca.

I codici tributo da inserire nel modulo F23 sono:
456T Imposta di bollo
886T tributi speciali

Consigliamo di verificare sempre la correttezza dei codici tributo e degli importi telefonando direttamente all'Agenzia delle Entrate di competenza o consultando la sezione MODULISTICA del sito internet dell’agenzia delle entrate della vostra regione
Voltura
La voltura catastale deve essere fatta solo se tra i beni caduti in successione sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari.

Prima di consegnare la dichiarazione di successione è bene recarsi al catasto (Agenzia del Territorio) e farsi fare una visura catastale aggiornata di tutti gli immobili intestati al de cuius.

Nel caso in cui, come spesso accade, la situazione catastale non fosse aggiornata è NECESSARIO chiederne l'aggiornamento.

Può capitare ad esempio che al decesso di un congiunto, l'immobile dove questi risiedeva e del quale era proprietario, fosse ancora intestato al vecchio proprietario.

Per sistemare la questione occorre depositare istanza al catasto con l'atto del notaio che ha curato il trasferimento di proprietà e richiedere l'aggiornamento dei dati.
Una volta che la situazione catastale è stata allineata, potete stampare la visura, e allegarla alla dichiarazione di successione.

Quando avrete consegnato la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, insieme a tutti gli allegati di cui abbiamo parlato in precedenza, l'Agenzia stessa vi rilascerà una copia timbrata della dichiarazione ad uso voltura catastale.

Se non si riportano correttamente gli identificativi catastali anche di un solo immobile caduto in successione, la voltura potrebbe non andare a buon fine con il risultato che occorre presentare una dichiarazione modificativa e ripagare tutte le imposte.


Dal giorno della presentazione della dichiarazione della successione ci sono 30 giorni per effettuare la voltura senza incorrere in sanzioni.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti e, nel caso, presentare la Dichiarazione di Successione.

venerdì 28 dicembre 2012

Autocertificazioni, come e quando

Cerchiamo di fare un po' di chiarezza su come fare un'autocertificazione e soprattutto sul quando è possibile utilizzarla.

In primo luogo è doverosa una distinzione iniziale: vi sono infatti le Dichiarazioni sostitutive di certificazione e le Dichiarazioni sostitutive di notorietà.

Con la Dichiarazione sostitutiva di certificazione possono essere sostituiti i certificati più comuni quali ad esempio il certificato di nascita, matrimonio, residenza, stato di famiglia, titolo di studio, esami sostenuti, l'iscrizione al registro delle imprese, etc.

Ecco l'elenco dei dati autocertificabili con Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) del Testo Unico della documentazione amministrativa (Dpr. n. 445 del 2000):

  1. data e il luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. cittadinanza;
  4. godimento dei diritti civili e politici;
  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. stato di famiglia;
  7. esistenza in vita;
  8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  9. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. appartenenza a ordini professionali;
  11. titolo di studio, esami sostenuti;
  12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  15. possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  16. stato di disoccupazione;
  17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. qualità di studente;
  19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  24. di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  25. qualità di vivenza a carico;
  26. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  27. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Il modulo generico per la Dichiarazione sostitutiva di certificazione lo potete scaricare QUI.

Tutte le altre situazioni a conoscenza del diretto interessato, non indicate nei 27 punti dell'elenco sopraesposto, sono autocertificabili con la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il relativo modulo generico lo potete scaricare QUI.

Le autocertificazioni sono validamente presentate alla pubblica amministrazione quando:
- sono firmate davanti al dipendente addetto alla ricezione delle medesime;
- sono firmate e presentate o inviate per fax o per posta con allegata fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata;
- sono firmate, scansionate e inviate per posta elettronica con la copia del documento di identità della persona che l'ha firmata;
- sono sottoscritte con firma digitale e inviate via PEC o posta elettronica ordinaria.

Rammentate poi di inviare messaggi tramite PEC solamente destinando tali messaggi ad altra PEC, viceversa potrebbero non essere recapitati.

Importante: non sono sostituibili con autocertificazione le certificazioni sanitarie, di marchi e di brevetti.

Fonte: Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, leggi QUI; altre informazioni utili si possono scaricare QUI; moduli compilabili on-line e stampabili si trovano QUI.