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domenica 19 maggio 2013

La dichiarazione di conformità degli impianti, quando serve?

La dichiarazione di conformità è un documento che serve ad asseverare la realizzazione di un impianto secondo la regola dell'arte e la conformità dello stesso alla normativa vigente.

La prima parte della dichiarazione di conformità descrive: i dati del tecnico e/o della ditta che ha realizzato il lavoro, i dati dell’edificio nel quale si trova l’impianto con la relativa destinazione d’uso ed i dati del proprietario.

Le parti successive della dichiarazione di conformità descrivono il tipo di lavoro che è stato svolto, uno o più schemi dell’impianto, le norme di riferimento, le tipologie di materiali e componenti adottati, le scelte tecniche effettuate nel rispetto del progetto realizzato da un professionista o a cura del tecnico installatore, i controlli effettuati in termini di sicurezza e funzionalità dell’impianto prima della messa in funzione, l’idoneità dell’impianto per l’ambiente nel quale è installato.

Alla dichiarazione di conformità deve essere sempre allegata una copia del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della ditta che ha svolto i lavori.

La dichiarazione di conformità evidenzia inoltre che il proprietario dell’impianto è tenuto ad affidare eventuali futuri lavori di installazione, trasformazione e manutenzione dell’impianto a ditte abilitate ai sensi di Legge e che la ditta installatrice è svincolata da ogni responsabilità per sinistri derivanti dall'impianto a seguito di carenza di manutenzione, mancanza di riparazioni e manomissioni da parte di terzi.

La dichiarazione di conformità deve essere realizzata per ogni tipo di impianto tecnologico (idrici e sanitari, elettrici, elettronici e radiotelevisivi, trasporto distribuzione ed utilizzazione gas, trasporto distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica, condizionamento, riscaldamento, automazioni in generale) ed indipendentemente dal tipo di edificio nel quale si trovano, sia per ogni singolo appartamento all'interno di un condominio che per le parti comuni dello stesso.

Le dichiarazioni di conformità degli impianti di un edificio civile, anche se non costituiscono una documentazione necessaria per la compravendita degli edifici con destinazione d’uso civile, segnano un importante punto a favore della sicurezza di tali edifici dai significativi risvolti economici.

Sicuramente in caso di locazione sono un punto fondamentale della regolarità contrattuale, così come, in caso di sinistro, la loro mancanza può essere richiamata dalla compagnia assicurativa come motivazione per non pagare.

Chi e quando rilascia le dichiarazioni di conformità
Ogni volta che in un edificio o in una sua pertinenza viene installato un nuovo impianto, dopo che è stato trasformato o ampliato un impianto preesistente da una ditta abilitata, quest’ultima è tenuta a rilasciare al proprietario dell’edificio una dichiarazione di conformità dell’impianto.

Possono inoltre rilasciare la dichiarazione di conformità i responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, secondo il modello dell’Allegato II del D.M. 19/05/2010.


Dal 28/07/2010 sono entrati in vigore i nuovi modelli per le dichiarazioni di conformità per gli impianti nel rispetto del D.M. 19/05/2010.

I nuovi modelli di dichiarazione di conformità hanno sostituito i precedenti che facevano riferimento al D.M. del 22/01/2008 n.37, essi asseverano la conformità degli impianti oltre che alle Norme UNI e CEI anche agli altri enti di normalizzazione degli stati dell’Unione Europea.
Nel caso di edifici con impianti privi di dichiarazioni di conformità occorre distinguere il caso degli impianti realizzati prima del D.M. n° 37 del 2008 ed il caso di quelli realizzati dopo: nel primo caso la dichiarazione di conformità, a seguito di un accurato sopralluogo, può essere redatta da un professionista abilitato che esercita la libera professione nel settore di riferimento da almeno cinque anni (certificazione denominata dichiarazione di rispondenza); nel secondo caso la dichiarazione deve essere resa da un professionista che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un ditta abilitata nel settore impiantistico per il quale si produce la dichiarazione di conformità.

In entrambi i casi i costi delle dichiarazioni di conformità sono legati allo status degli impianti, che debbono comunque risultare a norma.


* * *

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per consulenze e valutazioni di intervento per effettuare le verifiche richieste con successivo rilascio di dichiarazione di rispondenza per impianti antecedenti al D.M. n° 37 del 2008.

domenica 27 gennaio 2013

Bollino calore pulito: proroga al 15 marzo 2013

E' stato prorogato al 15 marzo 2013 il termine per certificare il proprio impianto termico rivolgendosi ai manutentori abilitati che provvederanno all'invio del rapporto di controllo provvisto del “Bollino calore pulito” agli uffici competenti. 

Il termine, inizialmente fissato al 31 gennaio (art.4 comma 5 del "Regolamento per l'esecuzione del controllo del rendimento energetico e di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici"), è stato prorogato con determina dirigenziale (n. 65/2013) che da oggi sarà pubblicata sull'Albo Pretorio telematico della Provincia di Bologna.

Come indicato nella lettera inviata da Palazzo Malvezzi ai cittadini residenti sul territorio provinciale (capoluogo e Comune di Imola esclusi), si ricorda che la Provincia di Bologna ha affidato alla ditta Multiservice Spa, tramite gara, il servizio di ispezione degli impianti termici per verificarne la corretta manutenzione periodica obbligatoria.

Alla scadenza del termine di certificazione cominceranno le verifiche a campione e gli interessati riceveranno dalla ditta Multiservice una richiesta di appuntamento tramite raccomandata: nessun tecnico è autorizzato dalla Provincia a recarsi direttamente e senza preavviso presso le abitazioni.

I cittadini in regola non dovranno pagare alcun onere, chi invece risulterà inadempiente dovrà corrispondere il costo dell'ispezione e, qualora poi non provveda a sanare altre irregolarità eventualmente accertate, incorrerà nelle sanzioni previste dalla Legge (da 500 a 3000 euro).

Il costo del "Bollino Calore Pulito", deciso da Comune e Provincia di Bologna, varia a seconda della potenza dell'impianto:

- 6 euro se inferiore a 35 kW
- 15 euro tra 35 e 115 kW
- 30 euro tra 116 kW e 349 kW
- 60 euro per una potenza uguale o superiore a 350 kW

Chi è responsabile e deve richiedere la certificazione "Bollino calore pulito":
- l'occupante dell'immobile, proprietario/a o inquilino/a, in cui è situato l'impianto;
- l'amministratore, nel caso di condomini a impianto centralizzato;
- un'impresa abilitata/terzo responsabile, delegata dall'occupante o dall'amministratore al funzionamento dell'impianto.

In tutti questi casi il/la responsabile deve gestire la conduzione dell'impianto, fare eseguire la manutenzione e i controlli di legge, conservare il libretto e i documenti che certificano i controlli effettuati, nonché garantire il rendimento e le temperature nei limiti consentiti dalla legge.

Comune e Provincia predispongono verifiche sugli impianti per i quali non risulta pervenuta alcuna documentazione, una documentazione incompleta o priva del 
"Bollino calore pulito".

Per informazioni:

Servizio Metropolitano Impianti Termici (SMIT)
un collaboratore è a disposizione nei seguenti orari:
- lunedì, mercoledi e venerdì dalle 9 alle 12 Tel. 051 6598259- martedì e giovedì dalle dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 Tel. 051 2195652
mail: 
impiantitermici@comune.bologna.it

Documenti scaricabili
Volantino (2492 KB)
Regolamento per l'esecuzione del controllo del rendimento energetico e di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici (193 KB)

Fonte: Portale Ambiente della Provincia di Bologna, leggi QUI.