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giovedì 23 gennaio 2014

Fotovoltaico nelle zone colpite da calamità: incentivi agli impianti entrati in esercizio entro 01/01/2015

La L. 147/2014 ha prorogato il termine di entrata in esercizio per gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili.

Il comma 154 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e dunque al 01/01/2015, il termine entro il quale gli impianti fotovoltaici, già iscritti nei relativi registri, da realizzare in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013, dovranno entrare in esercizio per poter essere ammessi agli incentivi previsti dal D.M. 06/07/2012 (Quinto Conto Energia).

La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità sono le opere connesse agli impianti suindicati.

Tale disposizione costituisce una proroga del termine, di cui all'art. 4, comma 8, del citato D.M. 05/07/2012, che prevede l’ammissione alle tariffe incentivanti per gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili purché entrati in esercizio entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria relativa al registro.

Dunque, per poter essere ammessi agli incentivi previsti dal Quinto Conto Energia, gli impianti fotovoltaici da realizzare in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013, già inseriti nelle graduatorie pubblicate dal GSE il 28/09/2012 (Prima graduatoria) ed il 23/05/2013 (Seconda graduatoria), dovranno entrare in esercizio entro il 01/01/2015. La proroga, dunque, consente agli impianti in oggetto, ormai decaduti dagli incentivi in quanto non entrati in esercizio entro il 28/09/2013 (un anno dalla pubblicazione della prima graduatoria), o che non entraranno in esercizio entro il 23/05/2014 (un anno dalla pubblicazione della seconda graduatoria), di mantenere il diritto agli incentivi se entreranno in esercizio entro il 01/01/2015.

Lo stesso comma 154 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede, entro il 30/06/2014, l'aggiornamento del sistema degli incentivi di cui all'art. 28, comma 2, lettera g), del D. Leg.vo 28/2011, attuato con il D.M. 28/12/2012, c.d. «Conto Termico».

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

venerdì 21 giugno 2013

Finisce il V conto energia, raggiunti i 6,7 miliardi di euro

Il GSE in un comunicato ha annunciato la fine del V Conto energia per il solare fotovoltaico.

Il Contatore Fotovoltaico presente sul sito del Gestore dei Servizi Energetici ha infatti raggiunto il valore di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi e 700 milioni di euro.

Gli impianti che hanno presentato la richiesta d’incentivazione sono 531.242, per una potenza complessiva pari a 18.217 MW.

Di questi 531.242 impianti, 4.779, per una potenza complessiva di 1.136 MW e un costo indicativo annuo di 94 milioni di euro, sono iscritti nei Registri in posizione utile ma non ancora entrati in esercizio.

"Il Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012 cesserà di applicarsi decorsi trenta giorni solari dalla data di pubblicazione della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la quale verrà individuata la data di raggiungimento del valore annuale di 6,7 miliardi di euro".

L'Autorità per l'Energia ha già emanato la delibera 250/2013/R/efr, nella quale ha indicato nel 6 giugno 2013 la data di raggiungimento della soglia di 6,7 miliardi di euro del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi per lo sviluppo degli impianti fotovoltaici.

La delibera 250/2013/R/efr, sarà trasmessa ai Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al GSE.

Proprio pochi giorni fa Valerio Natalizia, nel corso dell'assemblea annuale di Anie/Gifi durante la quale è stato letto il nuovo presidente Emilio Cremona, ha evidenziato la necessità di trovare nuovi strumenti a sostegno del settore, coinvolgendo Governo, associazioni e tutte le parti interessate, in modo che si possa arrivare alla Grid parity, preservando posti di lavoro e stimolando gli investimenti a salvaguardia del mondo del fotovoltaico.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Fonte: Infobuild Energia, leggi QUI.

lunedì 21 gennaio 2013

Conferma della detrazione del 50% per i pannelli fotovoltaici

L'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica può beneficiare della detrazione fiscale del 36% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quindi anche della detrazione del 50% prevista fino al 30 giugno 2013, ma non può contemporaneamente beneficiare degli incentivi previsti dal "Conto Energia".

Era già stato affermato in tempi non sospetti (leggi news), richiamando la risoluzione n. 207/E del 2008 con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che l'installazione di pannelli fotovoltaici non può beneficiare contemporaneamente del sistema incentivante del Conto Energia e delle detrazioni del 36%. 


Ora questo è stato confermato da un parere dell'Agenzia delle Entrate (Prot 2012/137364) che conferma quanto già sostenuto, ovvero che l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica possono beneficiare della detrazione fiscale del 36%, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro.

Ricordiamo che come previsto dal comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure per la crescita del paese" (c.d. decreto Sviluppo - S.O. n. 129 alla G.U. n. 147/2012) le detrazioni IRPEF per le spese per ristrutturazioni edilizie sono state innalzate fino al 30 giugno 2013 al 50% e con un tetto massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare pari a 96.000 euro.

L'articolo 16 bis del TUIR comprende tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energia (lett. h), annoverandoli tra quelli detraibili al 36% (al 50% fino a giugno 2013), andando a colmare un vuoto che si sarebbe verificato alla scadenza della detrazione del 55%.

L'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione dell'energia elettrica, quindi, può rientrare nell'agevolazione, ma l'elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto sistema del Conto Energia. La novità contenuta nel parere sta nel fatto che viene chiarito che che il fotovoltaico non può, invece, beneficiare della detrazione del 55% sul risparmio energetico, in quanto l'articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l'installazione di "pannelli solari" esclusivamente "per la produzione di acqua calda", non rientrando tra gli interventi di riqualificazione energetica.

Rimane ferma, dunque, la non cumulabilità delle detrazioni previste dal decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze (di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico) del 19 febbraio 2007, con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Fonte: Lavori Pubblici.it, leggi QUI.

domenica 23 dicembre 2012

Fotovoltaico, quale convenienza oggi?

Installare oggi un impianto fotovoltaico quale convenienza porta oggi?

Abbiamo visto di recente che a ogni piè sospinto c'è stata una forte iniziativa a voler ridurre il più possibile gli incentivi che "pagano" (o meglio rimborsano) l'installazione degli impianti fotovoltaici, con successive riduzioni del pagato per ogni kwh prodotto, ma di contropartita si sono registrati forti cali del prezzo dei pannelli fotovoltaici: se infatti anni fa si poteva spendere fino a 5.000€ per dei pannelli in grado di produrre 1 Kwp (kilowatt di picco), oggi il prezzo di vendita è sceso al di sotto dei 1.000€.

Con il recente Quinto Conto Energia (tutte le informazioni sul portale del GSE scaricabili QUI) sono stati definiti i nuovi incentivi a partire dal 27 agosto 2012, ma soprattutto è stato posto un limite economico al rilascio degli incentivi: il Quinto Conto Energia cessa infatti di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data in cui si raggiungerà un costo indicativo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro l’anno.

A questo punto si apre una possibilità non indifferente: al posto della richiesta degli incentivi (per i quali abbiamo visto come non vi sia una certezza sulla durata dei medesimi), si può optare per la detrazione fiscale sull'IRPEF del 50% del costo di acquisto e installazione dell'impianto, alla stregua di una comune ristrutturazione edilizia.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Fonte: Decreto Sviluppo (Decreto Legge n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012), leggi QUI.