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sabato 11 marzo 2017

Sismabonus: classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione

Con l’emanazione del D.M. 28/02/2017, n. 58, in vigore dal 01/03/2017, prende il via la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali maggiorate per interventi di messa in sicurezza statica degli edifici che comportino una diminuzione della classe di rischio sismico attestata da un Professionista abilitato (c.d. “Sismabonus”). In questo articolo descriviamo tutte le misure sul Sismabonus ed i contenuti del D.M. 58/2017, con le procedure da seguire per l’attestazione della classe di rischio sismico. Il provvedimento è stato dopo breve tempo corretto ad opera del D.M. 07/03/2017, n. 65, che ha rettificato la parte relativa ai professionisti abilitati e corretto alcuni refusi.
PREMESSA - Con l’emanazione del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 - pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 28/02/2017 ed in vigore dal 01/03/2017 - ha preso concretamente il via la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali maggiorate per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza statica introdotte dal 2017 ad opera della L. 11/12/2016, n. 232 (c.d. “Sismabonus”).

Il provvedimento contiene le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e stabilisce le modalità per la relativa asseverazione da parte di professionisti abilitati, definendo pertanto le condizioni per usufruire del suddetto Sismabonus, il quale prevede che l’esecuzione degli interventi comporti il passaggio a classi di rischio sismico inferiori, e che tale passaggio venga certificato da un tecnico.

Subito dopo la sua emanazione, il decreto è stato corretto ad opera del D.M. 07/03/2017, n. 65, che ha sostituito il comma 1 dell’art. 3 relativo ai professionisti abilitati alle verifiche ed asseverazioni previste dal decreto stesso, nonché corretto alcuni refusi, come segnalato dalla nostra Redazione. Quanto in particolare ai professionisti abilitati, mentre la versione originale del decreto faceva riferimento ai “professionisti […] in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e iscritti ai relativi Ordini professionali di appartenenza”, si fa invece ora riferimento ai “professionisti […] secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza”.

Si fa notare come lo strumento dell’asseverazione della classificazione sismica della costruzione, oltre, come si vedrà, ad essere indispensabile per la fruizione del Sismabonus, può certamente assumere importanza nell’ambito del mercato immobiliare (al pari di quanto avviene, ad esempio, per la certificazione energetica).

Infatti l’attribuzione di una classe di rischio sismico inferiore può determinare un incremento di valore dell’immobile sul mercato. Nulla vieta pertanto a tali fini al proprietario immobiliare di richiedere ad un professionista, su base volontaria ed anche se non si prevede di effettuare interventi di messa in sicurezza statica, l’asseverazione della classe di rischio sismico (cosa peraltro espressamente contemplata dal modello di cui all’allegato B del decreto).

In questo articolo riepiloghiamo sia le norme sul Sismabonus che i contenuti del D.M. 28/02/2017 sulla classificazione sismica degli edifici, con le procedure da seguire per l’attestazione della classe di rischio sismico.

IL C.D. “SISMABONUS” - Le agevolazioni per gli interventi di messa in sicurezza statica.
L’art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63 (convertito in legge dalla L. 03/08/2013, n. 90) prevede la possibilità di usufruire della detrazione dall’imposta sul reddito [1] del 50% delle spese sostenute fino al 31/12/2017 [2] per la realizzazione degli interventi indicati dall’art. 16, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 96.000 Euro per unità immobiliare, e quindi fino ad una detrazione massima di 48.000 Euro (50% della spesa) con conseguente risparmio di imposta pari a 4.800 Euro all’anno.

Tra questi interventi sono compresi anche (art. 16, comma 1, lettera i), del citato D.P.R. 917/1986), quelli “relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione”.

Per questa specifica categoria di interventi - se eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 1 o 2 [3] adibiti ad abitazione o ad attività produttive - il comma 1-bis dell’art. 16 del D.L. 63/2013 ha in un primo momento previsto la maggiorazione della detrazione fino al 65% delle spese sostenute, con disposizione che è stata prorogata di anno in anno fino alle spese sostenute a tutto il 2016.

Le agevolazioni maggiorate in presenza di una diminuzione del rischio sismico certificata da professionista abilitato (c.d. “Sismabonus”)
In seguito - con la L. 11/12/2016 (art. 1, comma 2, lettera c), nn. 2) e 3), che ha sostituito il comma 1-bis ed introdotto i nuovi commi da 1-ter a 1-sexies dell’art. 16 del D.L. 63/2013) - sono stati rivisti, rimodulati ed ampliati i benefici fiscali in questione, per le spese sostenute nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021 in relazione ad interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 01/01/2017 (data di entrata in vigore della L. 232/2016), come segue:
- proroga del beneficio fino al 31/12/2021 con ritorno, di base, alla percentuale di detrazione del 50% delle spese;
- possibilità però di aumentare la percentuale di detrazione fino al 70%, 75%, 80% o 85% delle spese in presenza di particolari condizioni;
- ripartizione della detrazione in cinque invece che in dieci anni;
- aumento del tetto massimo delle spese su cui calcolare la detrazione a 96.000 Euro per unità immobiliare per ciascun anno [4];
- ulteriore aumento del tetto massimo delle spese su cui calcolare la detrazione, in caso di interventi eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
- estensione anche agli interventi eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 3.

Le percentuali di detrazione maggiorata si applicano nei seguenti casi:
70% qualora derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, in base alla classificazione sismica prevista dal D. M. 28/02/2017;
80% qualora derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, in base alla classificazione sismica prevista dal D. M. 28/02/2017;
75% qualora gli interventi siano eseguiti su parti comuni di edifici condominiali e derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, in base alla classificazione sismica prevista dal D.M. 28/02/2017;
85% qualora gli interventi siano eseguiti su parti comuni di edifici condominiali e derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, in base alla classificazione sismica prevista dal D.M. 28/02/2017.

È evidente come la previsione di tali percentuali maggiorate, unitamente all’elevato limite massimo di spesa previsto soprattutto per gli interventi su parti communi di edifici condominiali, renda la misura estremamente appetibile. Si pensi a titolo di esempio ad un condominio composto da 12 unità immobiliari, che potrebbe spendere fino a 1.152.000 Euro, potendo rientrare in cinque anni di una somma fino a 979.200 Euro (85% di 1.152.000 Euro).

Altre modalità e condizioni per usufruire del Sismabonus.
Quanto alle altre condizioni e modalità procedurali per la fruizione del beneficio fiscale, restano invariate quelle ordinariamente previste per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio [5]. Si rammenta inoltre che per gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali è possibile cedere il credito fiscale ai fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti, secondo le modalità stabilite dal Provvedimento dell’Agenzia Entrate 22/03/2016, n. 43434 [6].

L’ATTESTAZIONE DI RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI
In attuazione dell’art. 16, comma 1-quater, del D.L. 63/2016, così come modificato dalla L. 232/2016, è stato emanato il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 - in vigore dal 01/03/2017 - il quale stabilisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per la relativa attestazione, da parte di Professionisti abilitati e iscritti nei rispettivi albi professionali, dell’efficacia degli interventi effettuati. Con l’emanazione di questo provvedimento ha pertanto preso il via la concreta attuazione delle norme sul Sismabonus introdotto dalla L. 232/2016, con percentuali di detrazione fiscale che arrivano fino all’85% della spesa sostenuta per gli interventi, come sopra descritto.

Le linee guida (allegato A al D.M. 28/02/2017):
- consentono di attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismicoda A+ (meno rischio) a G (più rischio), mediante un unico parametro che tiene conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici;
- forniscono indirizzi di massima sulla progettazione;
- associano ai livelli di sicurezza un costo convenzionale in base ai dati del monitoraggio della ricostruzione a seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo.

La determinazione della classe di rischio di appartenenza di un edificio, al fine di accedere ai benefici fiscali, può essere condotta secondo i seguenti due metodi, tra loro alternativi:
metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle norme tecniche per le costruzioni e che consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio;
metodo semplificato, valido solo per le costruzioni in muratura, basato su una classificazione macrosismica dell'edificio, è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per l’accesso al beneficio fiscale in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, cioè quelli che interessano singoli elementi strutturali ma non l’intera struttura nel suo complesso, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.

Per accedere al Sismabonus, il professionista incaricato deve:
- valutare la situazione esistente stimando la classe di rischio prima dell’intervento, sulla base di quanto indicato nelle linee guida;
- successivamente, progettare l’intervento con la stima dell’efficacia e del miglioramento conseguibile, asseverando il tutto tramite il modello di attestazione di cui all’allegato B.

Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione del progettista è allegato alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con la quale viene dato inizio ai lavori, che deve essere depositato presso il competente Sportello unico dell'edilizia.

In seguito, durante ed al termine dell’intervento, il direttore lavori e il collaudatore statico (quando ne sia obbligatoria la nomina [7]), sono tenuti attestare la conformità dell’intervento ultimato come da progetto nell’ambito delle rispettive attribuzioni, tramite la documentazione che essi devono presentare allo Sportello unico dell’edilizia e/o alla struttura tecnica preposta agli adempimenti previsti per i progetti di opere strutturali ed in zona sismica (fine lavori e relazione a strutture ultimate per il direttore dei lavori, certificato di collaudo per il collaudatore statico).


[1] Si rammenta che la “detrazione” consiste nella sottrazione dell’importo da quello dell’imposta dovuta, contrariamente alla “deduzione” che consiste invece nella sottrazione dell’importo dall’imponibile, sul quale viene poi applicata l’aliquota al fine di determinare l’imposta. La detrazione è pertanto più vantaggiosa, in quanto si traduce in un risparmio netto pari all’importo per il quale è riconosciuta. Se ad esempio sono sostenute spese per 1.000 Euro, ed è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese stesse, ciò si tradurrà in un risparmio netto di 500 Euro.
[2] Il termine in questione è stato da ultimo prorogato dall’art. 1, comma 2, lettera c), n. 1), della L. 11/12/2016, n. 232.
[3] Il riferimento è alla classificazione sismica di cui alla Ord. P.C.M. 3274/2003 o agli eventuali provvedimenti regionali emanati sulla base della medesima Ord. P.C.M. 3274/2003 e della successiva Ord. P.C.M. 3519/2006.
[4] Peraltro la versione vigente dell’art. 16, comma 1-bis, del D.L. 63/2013 - come emerge dalle modifiche introdotte dalla L. 232/2016 - dispone che “Nel caso in cui gli interventi […] realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione”. La formulazione della norma, poco chiara, in combinato con la parte in cui, come detto, dispone che il limite di spesa è pari a “96.000 Euro per unità immobiliare per ciascun anno”, può secondo noi essere interpretata nel senso che il limite è pari a 96.000 Euro per ciascun intervento e per ciascuna unità immobiliare.
[5] Si rinvia a tal proposito all’articolo “Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie: la guida dell'Agenzia Entrate (03/2016)” (Fast Find NW2012).
[6] Si rinvia a tal proposito all’articolo “La cessione dei crediti relativi ad agevolazioni per interventi di risparmio energetico ed antisismici” (Fast Find NW3935).
[7] Si ricorda che ai sensi dell’art. 67, comma 8-bis, del Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, dispone che “per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”. Si tratta in pratica, secondo quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni, di interventi che interessino singoli elementi strutturali e non la struttura nel suo complesso.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Per approfondimenti, consulenze e assistenza in materia di Sismabonus contattate la ECOGEOM S.r.l.

lunedì 14 novembre 2016

Legge di Bilancio 2017, ecco le novità

Proroga di un altro anno del bonus per interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione. Proroga di 5 anni e potenziamento (fino al 75%) per gli interventi di riqualificazione energetica in condominio. Detrazione per adozione di misure antisismiche potenziata con detrazioni fino all’85% (se interventi in condominio).

Di seguito una sintesi delle disposizioni contenute nel progetto di Legge di bilancio 2017 [1] in corso di discussione in Parlamento concernenti la proroga ed il potenziamento delle detrazioni fiscali sugli interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento antisismico, di ristrutturazione e sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

PROROGA ECOBONUS 65% - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).

PROROGA E POTENZIAMENTO ECOBONUS PER INTERVENTI NEI CONDOMINI - Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali - o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio - la misura della detrazione al 65% è invece prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è in questi casi ulteriormente aumentata al 70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio ed al 75% nel caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media prevista dal D.M. 26/06/2016 “Requisiti minimi”, come asseverata da professionista abilitato con l’Attestato di prestazione energetica.
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

PROROGA BONUS RISTRUTTURAZIONI 50% - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia (cd. bonus ristrutturazioni).

BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE - Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, viene prevista una detrazione del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).
Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura potenziata del 70%della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE IN CONDOMINI- Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75%(passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85%(passaggio di due classi).
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili (cd. bonus mobili). Il limite di 10.000 Euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.
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[1] Si ricorda che con la riforma operata dalla L. 163/2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio

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Fonte: Legislazione Tecnica, per info clicca QUI. Per approfondimenti e consulenze contattare lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI.

venerdì 9 ottobre 2015

Prestazione energetica edifici, cambiano APE e requisiti minimi

Dal 1° ottobre sono entrati in vigore i nuovi requisiti minimi per gli edifici e le nuove norme sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE): sono obbligatori sulle prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione e di quelli esistenti sottoposti ad interventi di riqualificazione, inoltre è stato modificato il modello di Attestato di Prestazione Energetica (APE). 

In particolare, in Emilia Romagna, valgono le disposizioni dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici approvato con DGR n. 967/2015 e ledisposizioni regionali in materia di APE approvate con DGR n. 1275/2015.

I nuovi requisiti sono obbligatori, con diversa gradualità di applicazione, sia per gli interventi di nuova costruzione, che per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria o ordinaria degli edifici esistenti, qualora vadano ad intervenire sulla prestazione energetica dell'edificio: è importante sapere che ora incide anche il semplice rifacimento di intonaco esterno e le impermeabilizzazioni delle coperture, non solo - come prima - la realizzazione di cappotti, la ristrutturazione dell'impianto termico, la sostituzione generatori di calore, ecc..

Il provvedimento definisce inoltre i metodi di calcolo da utilizzare per il calcolo delle prestazioni energetiche, nonché gli schemi di relazione tecnica di progetto (obbligatoria per tutti gli interventi) e di attestato di qualificazione energetica dell'edificio (obbligatorio per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le ristrutturazioni rilevanti).

È importante evidenziare che anche per quanto riguarda gli interventi minori sugli edifici esistenti, inquadrati in genere come manutenzione ordinaria, la nuova normativa prevede l’obbligatorio rispetto di requisiti minimi, anche se riferiti solamente alle caratteristiche dei sistemi tecnologici interessati dall'intervento.

Cambiano inoltre, in linea con le nuove direttive europee e con la normativa nazionale, forma e contenuti dell'attestato di prestazione energetica, con l'obiettivo di essere più chiaro e fornire informazioni più complete all'utente. 

Le nuove norme intervengono anche sull'attendibilità dei dati contenuti negli APE, sia prevedendo l'obbligo di almeno un sopralluogo per la redazione dell'attestato, sia fissando un minimo di controlli a campione sugli attestati rilasciati, con severe sanzioni in caso di non conformità. 

Si ricorda che l'APE è obbligatorio per tutti gli interventi di nuova costruzione, per gli interventi di riqualificazione energetica che usufruiscano di agevolazioni fiscali o altri finanziamenti (es. conto termico), nonché per tutti gli atti di compravendita e locazione di interi edifici o singole unità immobiliari.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti circa i requisiti minimi da rispettare nelle varie tipologie di intervento, in base alla vecchia e nuova normativa, nonché per aiutare l'interpretazione e comprensione dei contenuti del proprio APE, oltre che al rilascio dell'attestato, ove necessario, o al semplice audit energetico della propria unità immobiliare.

Fonte: Comune di San Lazzaro di Savena, leggi QUI.

giovedì 20 febbraio 2014

Cancellata la proroga relativa all'installazione impianti fonti rinnovabili negli edifici

Restano fermi i termini relativi agli obblighi di copertura dei consumi mediante fonti rinnovabili e di potenza installata degli impianti a fonti rinnovabili in edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Nel passaggio alla Camera, è stato soppresso dal testo della legge di conversione del D.L. 150/2013 - Milleproroghe l'art. 4-bis, introdotto dal Senato, avente ad oggetto il differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia.

In particolare, il soppresso art. 4-bis disponeva la proroga di un anno, dal 01/01/2014 al 01/01/2015, dei termini di cui al punto 1, lettere b) ed al punto 3, lettera b) dell'Allegato 3 del D. Leg.vo 28/2011, relativi agli obblighi di copertura dei consumi mediante fonti rinnovabili e di potenza installata dei medesimi impianti in edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Dunque i seguenti i requisiti, di cui ai citati punti 1, lettera b) e 3, lettera b) dell'Allegato 3 del D. Leg.vo 28/2011, continuano ad essere richiesti, per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti con richiesta di titolo edilizio presentata dal 01/01/2014 al 31/12/2016 (e non dal 01/01/2015, come proposto dal Senato):
- gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 35% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
- la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la formula:

P (kW) = 1 / 65 (m²/kW) x Superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (m²).

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Per approfondimenti potete contattare lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI.

sabato 8 febbraio 2014

Isolare conviene?

Per poter rispondere alla domanda e comprenderne i contenuti è importante innanzitutto fornire la definizione di isolamento termico.

Per isolamento termico di un edificio si intende il ricorso a soluzioni tecnologiche e costruttive tali da ridurre le perdite di calore verso l’esterno durante l’inverno e l’ingresso del calore in casa durante l’estate. La progettazione e/o ristrutturazione delle strutture opache e trasparenti che formano e definiscono l’edificio o involucro va fatta accuratamente, con particolare attenzione alla scelta dei materiali, in quanto le loro caratteristiche, la loro collocazione ha un’incidenza dal punto di vista energetico. Bisogna pensare l’edificio come una “scatola chiusa ma non sigillata” che deve mantenere all’interno sempre la stessa temperatura di comfort facendosi condizionare il meno possibile dalle differenza di temperatura che ci sono all’esterno, questo è fattibile solo isolando più possibile la scatola in modo da evitare perdite. Isolando inoltre si contribuisce alla riduzione delle emissioni di sostanze nocive ed inquinanti riducendo sensibilmente i consumi di combustibile da fonte fossile. Costruire o ristrutturare le proprie abitazioni in maniera attenta e responsabile permette di partecipare concretamente alla protezione del nostro pianeta.

L’ isolamento termico e i suoi vantaggi

- Per l’ambiente. Isolando si contribuisce alla riduzione delle emissioni di sostanze nocive ed inquinanti riducendo sensibilmente i consumi di combustibile da fonte fossile. Costruire e ristrutturare le proprie abitazioni in maniera attenta e responsabile permette di partecipare concretamente alla protezione del nostro pianeta.

- Per il vantaggio economico. Una casa isolata ha dispersioni termiche ridotte e di conseguenza anche le bollette per il riscaldamento e condizionamento. I consumi energetici degli edifici si possono ridurre fino al 70-80% isolando le pareti esterne dell’edificio e le coperture.

Gli interventi di isolamento termico dell’immobile sono i più convenienti in quanto le spese di manutenzione sono praticamente assenti e si possono ottenere interessanti incentivi che possono contribuire a rendere ancora più conveniente ogni intervento (ad esempio le detrazioni del 65% previste dalla Finanziaria).

Rispetto alle attuali situazioni finanziarie e alle forme di investimento presenti, investire nell’isolamento termico vuol dire mettere i soldi in una banca virtuale che produce un tasso di rendita molto più elevato. Visto l’aumento continuo dei costi di combustibili, una casa che consuma di meno è una garanzia di maggiore sicurezza economica.

Nei condomini gli elementi più disperdenti sono le pareti esterne attraverso le quali si disperde circa il 45-50% del calore, mentre le case singole sono soggette a perdite di calore che passano soprattutto attraverso i tetti mal isolati (40-50%).

- Per il comfort abitativo. La casa è il luogo dove in assoluto si cercano le migliori condizioni di soggiorno. Un buon isolamento termico dell’edificio permette di mantenere una temperatura interna il più possibile costante ed omogenea e garantire all’interno degli ambienti condizioni di benessere, impedendo al calore di disperdersi verso l’esterno durante l’inverno o di entrare durante l’estate. Soluzioni costruttive corrette per la coibentazione di pareti, coperture e solai permettono di evitare fenomeni di condensa e muffa sulle strutture che potrebbero dare luogo a vere e proprie malattie.

Dove e come isolare

Vista la contingente e critica situazione dell’edilizia negli ultimi anni che vede fermo il mercato delle nuove costruzioni, una grossa opportunità per il futuro prossimo è costituita dal recupero del patrimonio edilizio esistente. C’è una imprescindibile necessità di riqualificazione del patrimonio esistente (il consumo medio è di 180 kWh per metro quadro all’anno), che può consentire ai proprietari un maggior comfort e un maggior risparmio e al governo di poter concorrere in modo rilevante al conseguimento degli obiettivi delineati dalla Strategia Energetica Nazionale.

Come dice l’Ipcc, Intergovernmental Panel on Climate Change, “è più conveniente investire nella efficienza energetica degli edifici che non nelle fonti di energia rinnovabile…L'ambiente edificato offre possibilità di ridurre le emissioni a breve termine e a costi contenuti, in primo luogo grazie al miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia.”

Per capire dove e come isolare è fondamentale effettuare una diagnosi energetica o audit energetico dell’edificio oggetto dell’intervento. Primo passo quindi è un insieme sistematico di rilievo, raccolta e analisi dei parametri relativi ai consumi specifici, correlati alle condizioni di esercizio dell’edificio e dei suoi impianti e una valutazione tecnico-economica dei flussi di energia.

Lo scopo della diagnosi energetica è quello di individuare possibili soluzioni tecniche che possano migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, riducendo i consumi di energia. Di seguito si analizzano le possibili soluzioni e tecnologie costruttive per gli interventi di riqualificazione dell'involucro opaco e trasparente.

Le diverse soluzioni costruttive dell’ isolamento termico

La ristrutturazione delle strutture opache che formano e definiscono l’edificio va fatta accuratamente, analizzando la situazione esistente con una analisi delle strutture e del loro grado di isolamento e con particolare attenzione alla scelta e associazione dei materiali. Le caratteristiche e la collocazione di ogni materiale ha un’ incidenza differente dal punto di vista energetico.

Le strutture dell’involucro edilizio da isolare sono:
- pareti
- coperture
- pavimenti su ambienti non riscaldati, su esterno o controterra.

Le pareti opache

Diverse sono le modalità per isolare le pareti esterne di un edificio a seconda della posizione del materiale isolante rispetto alla struttura:
- isolamento dall’esterno
- isolamento in intercapedine
- isolamento dall’interno.

Isolamento dall’esterno

Tra le soluzioni di isolamento dall’esterno forse la più nota è la tecnologia di isolamento a cappotto termico.

L’isolamento a cappotto consiste nell’incollare i pannelli di isolante sulla struttura edilizia preesistente, facendo attenzione a che il posizionamento delle lastre isolanti sia fatto a giunti sfalsati, anche in corrispondenza degli spigoli, staccandosi da terra con un profilo di partenza. Sui pannelli viene applicato il rasante e annegata la rete portaintonaco per effettuare la finitura. E’ importante che la posa in opera sia effettuata da personale specializzato, scegliendo aziende che forniscono l’intero “sistema a cappotto”, dove la scelta delle colle, del rasante è compatibile con il materiale stesso.

Questo tipo di sistemi è dotato anche di garanzia. Infatti la corretta posa in opera del sistema cappotto garantisce la stabilità nel tempo del rivestimento eliminando crepe e lesioni che costituiscono le ragioni del degrado delle facciate.

Posa in opera del sistema a cappotto. Fonte: Studio Petrone&Partners, arch. Daniela Petrone, Corato (BA)



Tra le altre tecnologie per isolare dall’esterno ci sono anche le facciate ventilate e gli intonaci termoisolanti.

Isolare dall’esterno comporta molti vantaggi, tra cui:

- ridurre i ponti termici: infatti l’isolante costituisce l’ultimo strato della parete coprendo uniformemente tutti gli elementi strutturali, quali pilastri e travi;

- evitare fenomeni di condensa sia superficiale che interstiziale ed evitare la formazione di muffe, proprio perché la struttura è tutta “calda” e più difficilmente raggiunge temperature pari a quella di rugiada;

- proteggere le strutture edilizie dagli sbalzi termici demandando all’isolante l’assorbimento dello sbalzo termico;

- garantire una uniformità di temperatura all’ interno dell’ambiente, per cui il salto tra la temperatura al centro del locale e quella superficiale della parete è di pochi gradi evitando il fenomeno della “parete fredda”;

- aumentare la capacità della parete di accumulare calore. I muri si scaldano, accumulano il calore e lentamente lo rilasciano nei locali quando si spegne l’impianto.

Isolamento in intercapedine

L’isolamento in intercapedine prevede l'inserimento dell'isolante all'interno della cortina edilizia, trattandosi di strutture esistenti (la parete a doppia fodera è la più diffusa tra le tecnologie costruttive esistenti) sono utilizzati per insufflaggio isolanti sfusi. Con l’uso di isolanti sfusi è importante tener conto dell’effetto del costipamento in modo da evitare dei vuoti di isolante all'interno della parete o l’ammassarsi del materiale nella zona bassa della parete con il conseguente peggioramento dell’efficienza energetica della struttura.

Posizionando l’isolamento in intercapedine, si pone il problema dei ponti termici in quanto l’isolante si interrompe in corrispondenza di pilastri e travi.

Foratura di una delle pareti oggetto di intervento. Sono stati eseguiti più fori in altezza poiché l’intercapedine della parete era divisa da giunti orizzontali. Fonte: Tep srl



Esempio di verifica della stratigrafia dell’intercapedine. Fonte: Tep srl



Isolamento dall’interno

Questo tipo di isolamento si ottiene foderando le pareti (e anche soffitti) dall’interno.

Riguarda essenzialmente interventi di riqualificazione energetica in cui non è possibile intervenire con l’isolamento dall’esterno o nell’intercapedine. Tale soluzione infatti sottrae superficie utile agli ambienti ed può aumentare il rischio di fenomeni di condensa.

Per limitare possibili danni dovuti a fenomeni termo igrometrici si consiglia di posizionare una barriera al vapore prima dello strato isolante oppure creare un’intercapedine d’aria tra muratura e controparete.

Con questa applicazione non si sfrutta la capacità della parete di accumulare calore in quanto appena acceso l’impianto l’ambiente si riscalda rapidamente ma altrettanto rapidamente si raffredda allo spegnimento dell’impianto stesso: viene scaldata solo l’aria e non la struttura muraria.

Di contro però ha come vantaggi :
- semplicità di posa in opera
- possibilità d’intervento su edifici con facciate sottoposte a vincoli storici o architettonici (es.mattoni faccia a vista, bugnato, etc.)
- possibilità di intervento parziale (appartamento singolo).



Coperture inclinate

I tetti a falda possono essere:

- ventilati
- non ventilati

La ventilazione è data da un’intercapedine d’aria ventilata posta immediatamente sotto le tegole, ottenuta con arcarecci tra cui è interposto l’isolante. Sulla gronda una griglia forata parapasseri lascia entrare l’aria e un colmo rialzato ne permette l’uscita. La ventilazione consente di ridurre la temperatura superficiale dell’ isolante in modo che questo non alteri le sue prestazioni a causa di valori di temperatura troppo elevati soprattutto d’estate.

Alcuni regolamenti edilizi comunali prevedono obbligatoriamente l’applicazione di tetti ventilati.

Isolamento di un tetto a falda non ventilato. Fonte : Studio Petrone&Partners, arch. Daniela Petrone, Corato (BA)



Coperture piane a terrazzo

Si distinguono in :
- tetto caldo
- tetto freddo o rovescio

La distinzione è relativa alla posizione che l’impermeabilizzante ha rispetto all’isolante, nel tetto caldo l’impermeabilizzante è posto sopra l’isolante proteggendolo dalle acque meteoriche, nel tetto freddo o rovescio l’impermeabilizzante è posto sotto l’isolante.

E’ importante ricordare che nel caso del tetto caldo è fondamentale predisporre una barriera al vapore prima dell’isolante per evitare fenomeni di condensazione.

Isolamento di un tetto piano caldo praticabile. Fonte: Studio Petrone&Partners, arch. Daniela Petrone, Corato (BA)



Solaio su ambiente non riscaldato

L’applicazione ideale è porre l’isolante all’intradosso, come ultimo strato verso l’ambiente non riscaldato per godere degli stessi vantaggi del cappotto esterno, inoltre tecnicamente è fattibile e consente di non sottrarre altezza utile negli ambienti in quanto va collocato nei garage o cantine che non essendo abitabili richiedono un’altezza interna minore.

Le diverse soluzioni costruttive dell’isolamento termico per l’involucro trasparente

Gli interventi su serramenti esistenti possono essere di vario tipo:
- inserimento di un secondo vetro, se l’infisso è a vetro singolo e se ha un telaio in legno di spessore tale da consentirlo. Fattibile solo negli edifici storici in cui l’infisso ha anche una valenza architettonica.
- aggiunta di un secondo serramento, intervento non invasivo in quanto non richiede alcun smontaggio, consiste nell’inserire o all’interno o all’esterno dell’infisso esistente un altro serramento ad elevate prestazioni termiche e acustiche. Questo intervento richiede comunque un certo spessore della muratura tale da alloggiare un secondo infisso.
sostituzione dell’infisso, intervento più effettuato accedendo alle detrazioni fiscali consiste nella scelta di un nuovo infisso costituito da telaio e vetro altamente performanti.

Dal rapporto Enea del 2010 sulle detrazioni fiscali del 55% la maggior parte delle pratiche ricevute riguarda proprio la sostituzione degli infissi (55%), vale a dire oltre 220.000 interventi su un totale di circa 405.000 pratiche di contro però i risultati dell’intervento-tipo di sostituzione degli infissi hanno dato luogo a risparmi medi dichiarati inferiori a 3 MWh/anno ridotti rispetto agli altri interventi sull’involucro.

La diffusione di questo intervento è legata alla sua semplicità, la sostituzione dei serramenti è il meno invasivo e rientra in quella che viene definita attività edilizia libera, non richiede necessariamente un titolo abilitativo per essere effettuata.

Per garantire elevate prestazioni del sistema è necessario utilizzare telai ad elevate prestazioni quali:
- legno
- materiali polimerici (PVC) con anima in metallo
profilato metallico (alluminio,acciaio) con taglio termico
- misto metallo legno e metallo polimero

Dai dati emersi dal rapporto SAIENERGIA09, gli infissi in legno (essenza più diffusa ed economica è il pino) costituiscono il 57% degli infissi venduti nel 2009, gli infissi in metallo il 29%, quelli in PVC l’11%, i misti il 3%. Il tipo di vetro adoperato è doppio, con il 79%; triplo vetro con il 3%, di fatto le prestazioni degli infissi più venduti riguardano vetri basso emissivi con Ug = 1,1 W/m2K e serramenti con UW = 1,4 W/m2K.

Fondamentale è la corretta posa in opera dei serramenti, è infatti importante curare il nodo di ancoraggio tra telaio fisso e muratura e tra telaio e davanzale per evitare ponti termici e avere infissi a tenuta.

Taglio della soglia con l’inserimento di materiale isolante. Fonte : Studio Petrone&Partners, arch. Daniela Petrone, Corato(BA)



Costi, incentivi e benefici economici

Incentivi

Ad oggi e fino al 31 dicembre 2014 per interventi su singole abitazioni o fino al 30 giugno 2015 se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, è possibile usufruire di incentivi. Si tratta di una agevolazione fiscale consistente in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Il 65% della spesa sostenuta per interventi finalizzati a :
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre,comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Un’altra forma di incentivi è il Conto Termico che prevede una restituzione di una certa percentuale di spesa sostenuta per interventi di efficienza energetica, ma riserva l’accessibilità all’incentivo per interventi sull’involucro solo alle pubbliche amministrazioni proprio per evitare la cumulabilità degli incentivi.

Costi

La valutazione dei costi e del beneficio economico ottenuto con la riqualificazione energetica dell’involucro non sempre è semplice e diretta. L’economicità e i vantaggi di un intervento dipendono molto dall’esito dell’analisi preliminare condotta sullo stato dell’edificio e dell’audit energetico. La necessità obbligata di alcuni interventi di manutenzione e ristrutturazione potrebbe far risultare molto conveniente il ricorso all’isolamento dell’involucro, a maggior ragione se ci sono poi incentivi fiscali da parte dello stato.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni casi: 

Se in un condominio o abitazione plurifamiliare occorre rifare la facciata di un edificio in quanto degradata e in cattivo stato conservativo il costo di un isolamento a cappotto si riduce al costo del pannello isolante e al più al rifacimento delle soglie delle finestre, in quanto i costi relativi alle spese professionali per la pratica edilizia, ai ponteggi, e ai lavori di ritinteggiatura dovrebbero comunque essere sostenuti dalla committenza. Inoltre con l’aggiunta dell’isolante è possibile detrarre fiscalmente il 65% della spesa sostenuta anzicchè il 50%. Il costo del pannello dipende anche dal tipo di materiale isolante scelto si parte dal più economico e diffuso quale l’EPS, polistirene espanso, che si aggira intorno ai 6-8 euro/mq per un pannello da 10cm fino ai 15-20 euro/mq per un pannello da 10 cm di sughero bruno. E’ chiaro che la scelta del materiale non dipende solo dalla componente economica ma va valutato il materiale isolante più idoneo per le diverse applicazioni, ciascun materiale presenta dei pro e dei contro e si presta a risolvere problemi specifici, che vanno analizzati di caso in caso. 

Se va rifatto il manto impermeabile di un tetto a causa di infiltrazioni è possibile prevedere l’inserimento di un materiale isolante che ne migliori le performance invernali ed estive. Prendiamo un caso pratico:cascina lombarda, di circa 360mq di superficie utile, attuale residenza singola su due livelli, è necessario il rifacimento del manto di copertura a causa di infiltrazioni. La superficie del tetto è di circa 330mq pari cioè ad un terzo della superficie disperdente totale, basterebbe quindi inserire uno strato isolante per dimezzare le dispersioni del tetto e avere quindi una considerevole riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento. Valutando i costi per la rimozione del manto di copertura esistente, per la sistemazione dell’ impermeabilizzante, posa dell’isolante, ricollocazione del manto precedentemente rimosso, l’incidenza del costo dell’isolante sul costo totale dell’intervento è di circa un terzo che però viene ammortizzato nell’innalzamento dal 50 al 65% della detrazione della spesa. Nello specifico caso è stato scelto un materiale naturale quale la fibra di legno, di spessore 15 cm, ad elevato calore specifico e ad elevata densità che consentisse quindi di migliorare le prestazioni energetiche estive evitando di ricorrere all’ausilio di impianti. 

Se occorre rifare l’impianto di riscaldamento o sostituire il generatore di calore potrebbe essere utile e più conveniente analizzare le dispersioni termiche, capire come poterle ridurre in modo da scegliere la tipologia e le caratteristiche tecniche del nuovo sistema impiantistico in funzione dei fabbisogni energetici effettivi da colmare. In poche parole val la pena isolare prima le strutture e poi prevedere un impianto con potenza termica minore con il vantaggio che questo generatore non solo costa meno al momento dell’acquisto ma soprattutto avrà minori costi di gestione con una riduzione della bolletta.

Si prenda un caso pratico:

appartamento residenziale di superficie utile da 105 mq, collocato al primo piano di un edificio plurifamiliare su un garage non riscaldato. E’ necessario il rifacimento totale dell’impianto termico, da una caldaia standard con radiatori a una pompa di calore con pannelli radianti. Analizzando le dispersioni dell’involucro è evidente che la maggior superficie disperdente dell’appartamento è costituita proprio dal solaio su garage non riscaldato (visto che lateralmente l’appartamento confina con altri riscaldati), per cui la sostituzione del generatore avrebbe richiesto una pompa di calore di potenza pari ad almeno 15KW, mentre decidendo di isolare il solaio su garage con pannelli isolanti di spessore 10 cm all’intradosso del solaio si riesce a ridurre la potenza della pompa di calore a 7KW con un risparmio di circa 4000 euro.

Quindi, l’intervento di isolamento è costato circa 2500 euro che, rispetto ai 4000 euro di differenza di costo tra le pompe di calore di potenza diversa, comporta un risparmio immeditato di 1500 euro, una durata maggiore dell’intervento e soprattutto una serie di vantaggi sulla bolletta. In primis la riduzione della potenza impegnata con minori spese di allaccio e spese fisse e comunque minori consumi.

Di fatto, gli interventi di riqualificazione dell’involucro a fronte dell’investimento iniziale e del risparmio energetico ottenuto, hanno tempi di ritorno medio-lunghi se non si tiene conto dei possibili incentivi e agevolazioni fiscali, ma per una più equa valutazione è importante :
tener conto anche della durata dell’intervento, che è di gran lunga superiore alla durata di interventi sull’impianto; è infatti limitante porre come tempo di ritorno da indicare nell’Attestato di Prestazione Energetica 10 anni, effettuare le valutazione dei costi e dei benefici con il calcolo del tempo di ritorno dell’investimento, al netto di quelle spese che comunque sarebbero state sostenute in quanto interventi di manutenzione necessari.

Infine è importante che il Governo prosegua la politica incentivante dando stabilità alle detrazioni fiscali, per supportare un settore che deve ancora avere il suo sviluppo e che deve ancora acquisire quell’autonomia economica e diffusione culturale tale da associare automaticamente al termine di riqualificazione/ristrutturazione/manutenzione a efficienza e risparmio energetico.

Si prenda a titolo esemplificativo il caso dei serramenti, poiché il ricorso alle agevolazioni fiscali ha comportato necessariamente l’utilizzo di infissi performanti, l’aumento di richiesta e il conseguente aumento dell’offerta, hanno fatto sì che questi, non costituiscano più l’eccezione ma siano diventati lo “standard”, raggiungendo un prezzo molto vicino a quello dei precedenti infissi con caratteristiche tecniche meno “spinte”.

Fonte: Infobuildenergia.it, leggi QUI

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per consulenze in materia.

mercoledì 5 febbraio 2014

Agevolate le demolizioni e ricostruzioni anche con lieve spostamento dell'area di sedime

Ai fini della detrazione del 50%, è consentito un lieve spostamento rispetto al sedime originario degli edifici, non vincolati.

Nella seduta del 22/01/2014 della VI Commissione (Finanze) della Camera, il Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze ha risposto ad una interrogazione in merito alla possibilità di far rientrare nel regime delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione di un edificio, con la stessa volumetria di quello precedente, ma con uno spostamento di lieve entità dell'immobile rispetto al sedime originario, alla luce della recente riformulazione dell'art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico dell'Edilizia, D.P.R. 380/2001, operata dall'art. 30, comma 1 del D.L. 69/2013 (decreto del fare).

Si ricorda che il comma 139 dell'articolo unico della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha prorogato fino al 31/12/2014 le detrazioni fiscali del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio per un massimo di spesa di 96.000 Euro (40% nel 2015).

Richiesto il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, detto dicastero ha argomentato che, allo stato attuale, l'art. 30, comma 1, lettera a), del D.L. 69/2013 ha ridefinito la fattispecie degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del D.P.R. 380/2001, eliminando il riferimento al rispetto della sagoma per gli interventi di demolizione e ricostruzione, ed imponendo il solo rispetto della volumetria preesistente, qualora si tratti di immobili non vincolati.

Lo stesso D.P.R. 380/2001 non fornisce la definizione di sagoma di un edificio, e pertanto la stessa è stata definita dalla giurisprudenza che, in più occasioni, ha ribadito come la nozione di sagoma precedentemente contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001 comprende l'intera conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale e, conseguenzialmente, sembrerebbe comprendere anche il rispetto della pregressa area di sedime.

Dunque, considerato che la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all'area di sedime del fabbricato, avendo il legislatore eliminato il riferimento al rispetto della sagoma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene che, per gli immobili non vincolati, negli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, possa consentirsi lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

martedì 7 gennaio 2014

Notariato: APE obbligatorio nelle ristrutturazioni

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio 657-2013/C approvato dall’Area Scientifica -Studi Pubblicistici il 19 settembre 2013 interviene sul problema della certificazione energetica, dall’Attestato di Certificazione all’Attestato di Prestazione Energetica.

Lo studio, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato, approfondisce la tematica della certificazione energetica nell’edilizia, analizzando, principalmente, l’impianto normativo nazionale, gli scopi e le funzioni della normativa in materia di efficienza energetica e di contenimento dei consumi e fa seguito alle “Prime note interpretative relative alla allegazione dell’ape a pena di nullità” predisposte a cura dell’ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato - settore studi pubblicistici alla fine del mese di luglio scorso.

Il nuovo studio è suddiviso nei seguenti paragrafi:

La certificazione energetica: normativa, scopi e funzioni
L’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica
L’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica
L’obbligo di consegna dell’attestato di prestazione energetica
Esclusioni dall’obbligo di dotazione e dall’obbligo di allegazione
La dichiarazione di ricevuta “informativa”
La validità temporale dell’attestato di prestazione energetica
I soggetti certificatori

Lo studio nel paragrafo 2 tratteggia l’obbligo di dotazione dell’APE precisando che tutti gli edifici che comportino un “consumo energetico” (esclusi, pertanto, gli edifici il cui consumo energetico sia inesistente o del tutto irrilevante) debbono essere dotati, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del d.lgs. 192/2005, dell’attestato di prestazione energetica.

L’obbligo di dotazione riguarda sia gli interi edifici che le singole unità immobiliari che li compongono.

Nello studio viene precisato che alcuni edifici debbono essere dotati della certificazione energetica a prescindere da un loro trasferimento, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, o da un nuovo contratto di locazione; si tratta in particolare:

- dei nuovi edifici;
- degli edifici ristrutturati con interventi edilizi, in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono;
- degli edifici pubblici.

Debbono, poi, essere dotati della certificazione energetica in occasione di un trasferimento sia a titolo oneroso che gratuito o di un nuovo contratto di locazione tutti gli edifici (a prescindere dall'epoca di costruzione) che comportino un “consumo energetico”.

Nello studio del Notariato viene anche precisato che l’obbligo di dotazione e consegna (ma non anche quello di allegazione) dell’attestato di prestazione energetica sussiste anche in occasione della stipula di un preliminare di vendita.

Per quanto concerne, invece, il problema dell’allegazione, nel paragrafo 3 viene precisato che l’obbligo di allegazione è strettamente collegato all’obbligo di dotazione della certificazione energetica. Anzi, l’obbligo di dotazione, in occasione di un atto traslativo o di nuova locazione, può ritenersi funzionale proprio all’osservanza dell’obbligo di allegazione. Ne discende che non sussiste obbligo di allegazione laddove sia escluso l’obbligo di dotazione.

I notai chiariscono, anche, che nel caso di ritrasferimento di immobile già oggetto di atto traslativo cui è stato allegato l'attestato energetico, non è possibile richiamare il documento già allegato al titolo di provenienza ed occorre allegare, nuovamente l’attestato.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.

mercoledì 1 gennaio 2014

Enea: i Vademecum per i lavori incentivati, la guida all'uso dei decreti e le guide dell'Agenzia delle Entrate

L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha recentemente predisposto i vademecum per tutti i lavori per i quali è possibile accedere agli incentivi del 55-65%.

Vademecum

Per ciascun tipo di lavoro è stata approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare. Si tratta di veri e propri Vademecum su cosa fare per chi ha intenzione di intraprendere uno dei lavori di seguito indicati:


Chi, cosa e come, relativamente al decreto edifici

Chi può fruire degli incentivi?
I beneficiari sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Nell'ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Cosa è agevolato?
Tutti gli interventi citati che devono rispondere a determinati requisiti. Ad esempio, nuove finestre o interventi sui muri devono conferire all'edificio una buona capacità di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica in cui è inserita la costruzione: in pratica, i lavori devono rispettare limiti di dispersione che sono chiaramente tabellati o per l'intero edificio o per il singolo elemento costruttivo oggetto dell'intervento (vedi decreto). Anche nel caso di installazione di pannelli solari o di sostituzione della caldaia, tali impianti devono rispondere alle specifiche tecniche riportate nel decreto.
Il rispetto dei limiti di dispersione e delle specifiche tecniche deve essere asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale. Per alcuni semplici interventi, tale asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del produttore dell'elemento posto in opera. Sono ammessi anche interventi su interi edifici ma in questo caso ciò che deve essere valutata è l'efficienza energetica complessiva al termine dei lavori.

Come viene concessa l'agevolazione?
Gli interessati possono incaricare un professionista abilitato alla progettazione che presenta al cliente una serie di proposte operative per ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione e, a fine lavori, da un attestato di qualificazione energetica, non più richiesto - dal 2008 - per interventi su finestre in singole unità immobiliari e per pannelli solari e dal 15/8/2009 anche per interventi su impianti termici. Il cliente realizza gli interventi, paga il professionista e l'impresa esecutrice con un bonifico bancario o postale e conserva tutte le fatture, la qualificazione energetica e l'asseverazione del professionista per eventuali controlli fiscali.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, poi, l'utente deve inviare o far inviare telematicamente all'Enea - attraverso l'apposito applicativo raggiungibile dalla homepage di questo sito, cliccando sull'icona della cassetta postale - copia dell'eventuale attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa, necessaria per il monitoraggio dell'iniziativa. Il sistema, se l'invio è andato a buon fine, restituirà in automatico all'utente una ricevuta informatica valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio. Anche tale ricevuta dovrà essere conservata a cura dell'utente ed esibita a richiesta in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Infine, l'utente in possesso della ricevuta, inizierà a detrarre il 55-65% di quanto speso dalle imposte a suo debito con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha sostenuto le spese.

Guide dell'Agenzia delle Entrate

Consigliamo i nostri visitatori di consultare anche le guide predisposte dall'Agenzia delle Entrate per fruire sia delle agevolazioni del 55-65% per gli interventi di efficienza energetica che di quelle del 36-50% relative alle ristrutturazioni edilizie.

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 55-65%
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 55-65%,del giugno 2013
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - La guida dell'Agenzia delle Entrate, del settembre 2013
Le agevolazioni irpef per le ristrutturazioni edilizie - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 36-50%

Si consiglia anche di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti delle guide sul sito dell'Agenzia delle Entratewww.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso "L'Agenzia informa" --> "Guide fiscali".

Fonte: ENEA, leggi QUI

mercoledì 6 novembre 2013

Ecobonus 65% e Ristrutturazioni edilizie, Ok a demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma

Come previsto dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto del Fare) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dal 21 agosto 2013 (giorno di entrata in vigore della legge di conversione) è possibile usufruire della detrazione fiscale del 65% prevista per le ristrutturazioni edilizie, anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con modifica di sagoma.

Lo ha ribadito l'ENEA rispondendo ad un quesito di un contribuente che chiedeva delucidazioni in merito. In particolare, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo delle nuove Tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha inserito la risposta all'interno delle proprie FAQ (Frequently Asked Questions) ricordando che la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), ha rivisto la definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nel Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d) il riferimento alla "sagoma".

In particolare, grazie a questa modifica, dal 21 agosto 2013 è possibile fruire delle detrazioni fiscali del 65% previste per gli interventi di ristrutturazioni edilizie, anche in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, per il quale non sia stata rispettata la sagoma originaria. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi "volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza". Dunque, qualora l'intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come "ristrutturazione edilizia" (ossia l'immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del DM 1444/68), alla luce delle recenti disposizioni, riteniamo agevolabili ai sensi di queste detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.

L'ENEA ha, inoltre, risposto ad una domanda riguardante l'ampliamento di un immobile per il quale è stata avviata la pratica di detrazione fiscale. In particolare, nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento viene considerato "nuova costruzione".

Ricordiamo, infine, che è in esame alle Camere il testo definitivo del disegno di legge contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014) che, tra le altre cose, definisce le proroghe relative alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per riqualificazione energetica.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

lunedì 30 settembre 2013

Ecobonus, Ristrutturazioni, Bonus mobili ed elettrodomestici: nuova circolare dall'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29 del 18 settembre scorso interviene con alcuni chiarimenti sulle misure introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 che contiene agevolazioni dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio, anche con finalità di stimolo dei settori produttivi di riferimento.Ricordiamo che il citato decreto-legge ha definito la proroga, fino al 31 dicembre 2013, delle detrazioni d’imposta previste sia per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sia per quelli di ristrutturazione edilizia, innalzando contestualmente le rispettive aliquote di detrazione, dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013).

Per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, sono previsti ulteriori sei mesi di agevolazione (30 giugno 2014).

Nell’ambito del bonus (50%) riservato alle opere di recupero del patrimonio edilizio, poi, ha raddoppiato l’importo massimo agevolabile (da 48 a 96mila euro) e aggiunto, tra le spese rilevanti, anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili ed grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La circolare tratta:
- gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. 


Riqualificazione energetica - La disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica è contenuta nell’art. 14 del decreto. Il comma 1 stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013”.

La proroga al 31 dicembre 2013 riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica previsti dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, di seguito indicati:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.


Ristrutturazioni edilizie - Le detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono oramai parte del Tuir (articolo 16-bis) e, anche se le misure sono state per il momento “ritoccate” (cioè, fino al 31 dicembre 2013 la percentuale di detrazione è del 50% e il massimo di spesa ammissibile è pari a 96mila euro), con il nuovo anno tutto tornerà alla normalità.

Nella circolare il paragrafo 2.2 è dedicato alle precisazioni a proposito del bonus in caso di interventi antisismici su edifici situati in zone ad alta pericolosità tellurica (articolo 16, comma 1-bis del Dl 63/2013).

Le unità immobiliari interessate sono quelle adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive, a prescindere dalla loro categoria catastale e lo sconto d’imposta, per questo tipo di interventi, è innalzato al 65% delle spese sostenute (per un ammontare massimo di 96mila euro) e può essere applicato fino al 31 dicembre 2013, a patto che le procedure autorizzative siano state avviate dal 4 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 63/2013.

I lavori agevolabili sono quelli indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir e precisamente l’esecuzione di opere:
- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.


Mobili e grandi elettrodomestici - L’art. 16, comma 2, del decreto, nel quadro delle misure adottate per favorire la ripresa economica, prevede che “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.” Il medesimo comma 2 stabilisce che la detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.

Nella circolare viene precisato che l’agevolazione è collegata agli interventi:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Un ulteriore chiarimento fornito sulla detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è contenuto nel paragrafo 3.6 e riguarda le modalità di pagamento. In sostanza, i contribuenti hanno a disposizione due vie: quella classica, che prevede l’effettuazione di un bonifico bancario o postale, obbligatoria per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione, e quella “straordinaria” con carte di credito o di debito, possibilità concessa in considerazione del tipo di beni comperati.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in materia; si rammenta inoltre che in Commissione Ambiente e Finanze della Camera è già stato dato l'OK alla stabilizzazione dell'ecobonus, ora occorre l'approvazione in Parlamento.