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mercoledì 16 ottobre 2013

Eolico domestico o minieolico: quali sono le offerte sul mercato?

La ricerca di fonti energetiche alternative e pulite spinge a progettare soluzioni sempre più innovative adattabili soprattutto alla dimensione domestica, dove la necessità di ottimizzare i consumi è una prerogativa fondamentale del moderno modo di concepire gli immobili destinati all’uso abitativo. In tal senso, l’eolico rappresenta una delle risorse energetiche più adatte alla definizione di impianti e sistemi di accumulo di ultima generazione, declinabili anche su scala ridotta e quindi facilmente adeguabili alle singole abitazioni.

Parliamo dei cosiddetti sistemi di mini e micro eolico ad uso domestico, noti anche come eolico domestico, impianti dai prezzi relativamente contenuti grazie anche ai piani di incentivazione statale messi in campo dall’UE e recepiti dai governi degli Stati membri.

Il mercato italiano, come vedremo, propone una discreta gamma di aerogeneratori di piccola taglia. Il prezzo medio è molto variabile, ma il parametro che incide maggiormente sul costo finale è senza dubbio la potenza (espressa in Watt) dell’impianto installato.

Una delle ultima novità nel filone del minieolico era stata presentata di recente al World Clima Summit di Cancun dal team dell’imprenditore californiano Dan Bates. Si tratta di TurboMill, una turbina eolica verticale dalle dimensioni estremamente ridotte (1 metro per 1 metro) installabile sul tetto di una casa e collegabile con un cavo ad una normale presa elettrica il cui prezzo è di soli 500 dollari. Grazie a questa rivoluzionaria invenzione, qualsiasi presa di corrente è potenzialmente in grado di trasformarsi in un piccolo generato privato di energia diffusa, distribuita direttamente all’impianto domestico. Una soluzione performante anche in condizioni di vento minime poiché dotata di un sistema modulare di turbine collegabili fra loro per scalare la potenza.

Anche Enel Green Power (http://www.enelgreenpower.com/it-IT/) propone una serie di soluzioni ‘chiavi in mano’ per portare l’energia eolica nelle case, grazie alla divisione specializzata Enel.si. Si tratta di impianti dalla potenza media pari a 400 watt destinati prevalentemente ad un uso residenziale ma declinabili anche in contesti più ampi, installabili sia sul tetto che su terreni liberi. L’aereogeneratore Pramac (prodotto dall’omonima azienda di Casole d’Elsa) è alto 3 metri (ma si possono avere pali di altezza inferiore), collegabile alla presa elettrica e dotato di tutti gli accessori necessari al completamento dell’impianto. Il costo finale (Iva inclusa) è di 4.240,00 euro. Registrandosi al sito di Enel, inoltre, è possibile accedere ad un simulatore di impianto in grado di guidare l’utente alla definizione della soluzione ideale per la propria abitazione.

Tra le aziende nostrane approdate alla green economy spicca la vicentina Enervolt (http://www.enervolt.biz/), il cui prodotto di punta è una turbina ad asse verticale denominata ‘Forza 7’: un mini impianto eolico verticale disponibile in tre potenze (3w, 3.2w e 5 w). Le caratteristiche vincenti di questa turbina sono l’estrema silenziosità che ne permette l’installazione praticamente ovunque; la capacità di produrre energia indipendentemente dalla direzione del vento e l’avviamento autonomo e a bassa velocità.

Concludiamo con la già citata Pramac, azienda senese che sviluppa, progetta e commercializza in tutto il mondo gruppi elettrogeni e moduli fotovoltaici made in Italy. Non molto tempo fa la società ha lanciato sul mercato ‘Revolutionair’, la nuova linea di microturbine eoliche disegnate dal noto architetto Philippe Starck (VEDI APPROFONDIMENTO). Come suggerisce il suo stesso nome, la microturbina di Pramac è rivoluzionaria sia per il design che gli conferisce una particolare forma elicoidale, sia per la possibilità di essere applicata a qualsiasi edificio a un costo che varia dai 2.500 ai 3.500 euro.

Infine, MAIA di Interwind (http://www.interwind.it/) un altro micro-generatore eolico, di piccola taglia, disponibile in due versioni, da 1,5 e 3 kW.

In base agli incentivi statali messi in campo per favorire la diffusione del mini e micro eolico per impianti connessi alla rete elettrica domestica e con potenza compresa tra 1 e 200 kw, è possibile fruire di un contributo pari a 0,30 centesimi per ogni kWt prodotto e immesso in rete nei primi 15 anni di operatività dell’impianto, al termine dei quali l’energia prodotta potrà essere venduta. In alternativa si può beneficiare del cosiddetto ‘scambio sul posto’, meccanismo che consente di saldare su base annuale l’ammontare di energia elettrica immessa in rete e di energia elettrica prelevata dalla rete.

Articoli correlati:
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Come installare un mini impianto eolico per uso domestico
Energia Eolica: come funziona e quali i vantaggi?

Fonte: TuttoGreen, leggi QUI.

sabato 3 agosto 2013

Domenica 16 giugno, rinnovabili al 100% e il prezzo dell'elettricità va a zero

Domenica 16 giugno 2013, tra le 14 e le 15, per la prima volta nella storia, il prezzo d'acquisto dell’energia elettrica (PUN) è sceso a zero su tutto il territorio nazionale (vedi sintesi GME). Ciò significa che in quelle due ore energia solare, eolico e idroelettrico hanno prodotto il 100% dell'elettricità italiana (vedi grafico sotto). Se l’evento, in una giornata completamente soleggiata e sufficientemente ventosa, poteva essere probabile nelle regioni meridionali, un po’ sorprende che sia accaduto anche per le aree del centro nord, dove comunque un ruolo determinante lo potrebbero aver giocato anche le buone riserve nei bacini idrici accumulatesi negli scorsi mesi.



Un fenomeno, quello del prezzo dell'elettricità all'ingrosso a zero, che finora si era verificato solo per alcuni prezzi zonali, ma mai per tutte le zone del paese, portando quindi il Prezzo Unico Nazionale, cioè il PUN, a zero. Un evento simile era stato sfiorato domenica 2 giugno 2013, allorché il prezzo medio minimo orario si attestò a 0,46 €/MWh, peraltro con una domanda inferiore a quella del 16 giugno.

Secondo i dati (a consuntivo) dei fabbisogni orari giornalieri pubblicati da Terna alle ore 14 del 16 giugno la richiesta è stata di 31.199 MW; alle 15 di 30.565 MW.

Un recente studio di Althesys dimostrava come il solo fotovoltaico già nel 2012 aveva spostato i valori delle medie orarie dei prezzi, tanto che oggi il picco di prezzo non coincide più con la massima domanda di elettricità. L’analisi considerava sia i minori prezzi nelle ore solari, stimati in 1.420 milioni di euro (erano 396 milioni del 2011) sia i maggiori prezzi nelle ore non solari, pari a 586 milioni: il peak shaving netto nel 2012 risultava così di 838 milioni di euro.

Un’ulteriore prova di come il crescente contributo delle rinnovabili stia tenendo bassi i prezzi dell'elettricità.

“La capacità di offerta delle rinnovabili in Italia sembra garantire ormai in termini di domanda istantanea una copertura del 100% di rinnovabili in quei momenti in cui il fabbisogno è basso come nelle domeniche primaverili ed estive”, commenta a QualEnergia.it Alessandro Marangoni di Althesys. “Comunque –chiarisce – l’evento istantaneo non può essere preso come riferimento per una gestione oculata del mercato elettrico, che ha bisogno, ora più di prima, di un nuovo market design alla luce di una struttura dell’offerta in profondo mutamento”. Il responsabile della società di consulenza energetica non si è sbilanciato sul risultato del peak shaving per il 2013, ma ci ha detto che, con l’attuale situazione dell’economia, non è affatto escluso che sia maggiore di quegli 838 milioni di euro del 2012.
Per Gianni Silvestrini, direttore scientifico di QualEnergia, “quanto accaduto domenica 16 giugno è un’ulteriore dimostrazione degli effetti della rapida penetrazione delle rinnovabile in Italia, che a maggio hanno addirittura coperto più del 50% della produzione di energia elettrica”. “Oltre a incidere sul risparmio netto in termini di prezzo dell’elettricità e alla riduzione delle emissioni – ha detto Silvestrini - la diffusione delle fonti rinnovabili comporta anche una diminuzione delle importazioni di combustibili fossili, riducendo l’elevato saldo negativo del bilancio energetico nazionale”.

Il Prezzo Unico Nazionale ricordiamo è il prezzo in acquisto dell’energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano ed è il risultato di aste che coprono la richiesta di energia prevista ora per ora con l’elettricità offerta da vari operatori. Nelle aste si accetta (si dispaccia), prima l’offerta più economica e poi, via via, i “pacchetti” più cari, fino a coprire tutto il fabbisogno. Dato che a determinare il prezzo orario che si applica a tutti gli impianti è la fonte più cara selezionata, la cosiddetta “marginale”, immissioni di energia a basso prezzo, escludendo le fonti più care all’altro estremo, fanno abbassare notevolmente il costo di tutto il pacchetto di offerte.

Le rinnovabili non programmabili, come solare ed eolico, sono offerte a prezzo zero, così da non rischiare di non essere selezionate, ben sapendo da una parte di non avere costi di combustibile da coprire, e dall’altra che non saranno comunque remunerate zero, ma al prezzo determinato dalla fonte marginale. Il loro effetto è quindi quello di far scendere il prezzo dei gruppi di offerte orarie in cui entrano. Domenica, in quelle due ore che resteranno nella Storia del sistema energetico italiano, sul mercato c'erano solo loro: le energie pulite, ed ecco perchè il PUN è caduto a zero.

Fonte: QualEnergia, leggi QUI.

domenica 16 giugno 2013

Riforma del Condominio, ecco le principali novità in arrivo dal 18 giugno

Entra in vigore il 18 giugno prossimo la riforma sulla disciplina dei condomini. La legge 220 dell’11 dicembre 2012 – “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici – Riforma del condominio”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, riscrive alcuni passaggi fondamentali delle regole che normano la convivenza civile in un palazzo. Maggioranze, amministratore, spese, millesimi sono alcuni dei passaggi toccati dalle nuove norme che dovrebbero regolare i rapporti con i vicini di casa.

La riforma, composta da 32 articoli, rivede il capo del codice civile dedicato al condominio negli edifici (artt. 1117 e successivi), rappresentando l'approdo di un percorso di riforma che ha impegnato il Parlamento per più legislature.

I profili di novità introdotti in materia energetica riguardano due questioni principali: una legata alla produzione di energia rinnovabile, l’altra al riscaldamento. Nel primo caso si fa riferimento alla possibilità di introdurre particolari innovazioni allo scopo di realizzare impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque da fonte rinnovabile; nel secondo caso si ammette la possibilità del distacco di un singolo condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento.

Assume importanza, nell’ambito di un’accezione più estensiva dell’immobile, anche la diversa definizione delle parti comuni dell’edificio nelle quali vengono inserite, tra le altre, i pilastri e le travi portanti; le facciate degli edifici (anche nell’eventualità di un intervento di efficienza a integrazione architettonica), i parcheggi (per un’eventuale copertura con pensilina fotovoltaica) e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune.

Energia rinnovabile sul lastrico condominiale

Se vi siete convinti che grazie ai pannelli fotovoltaici posati sull’intero lastrico condominiale possiate dotare il vostro palazzo della tecnologia più sostenibile, sostenendola in sede assembleare, sappiate che l'articolo 2 inserisce nel codice civile l'art. 1117-ter. Esso prevede che la modifica della destinazione d'uso delle parti comuni richiede un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell'edificio.

Se poi rimangono dubbi sull’iniziativa e non riuscite ad andare in porto, è bene sapere che l’opportunità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili può essere destinata anche “al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato”. Quindi anche per il solo appartamento in cui abitate. Cosa fare a questo punto per farsela approvare?

L'articolo 5 incide sulla materia delle innovazioni riscrivendo l'articolo 1120 c.c.

Con esso i condomini possono approvare alcune tipologie di innovazioni con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (ai sensi del secondo comma dell'articolo 1136 c.c.). Tali innovazioni, nel rispetto delle normative di settore, possono avere ad oggetto, tra l'altro: il contenimento del consumo energetico; la realizzazione di parcheggi; la produzione di energia da impianti di cogenerazione e da fonti rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.


Da notare che la nuova prescrizione introduce, inoltre, un nuovo e più stringente iter di convocazione dell’assemblea da parte dell’amministratore. In caso di proposta di innovazione (analoga a quella sopradescritta), l'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condòmino; tale richiesta dovrà contenere la specificazione delle innovazioni proposte e delle modalità di esecuzione dei lavori.

Dopo aver convinto tutti della bontà del progetto, si può anche incorrere nella non banale necessità di dover convincere nuovamente i vicini della necessità di effettuare anche modifiche o lavori sul suolo comune. Qualora si rendano necessarie modificazioni di questo tipo, l'interessato ne deve e dare comunicazione preventiva all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.

L'art. 1117-ter vieta in tutti i casi le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

L'assemblea, in questo caso, può prescrivere, con la maggioranza (di cui all'articolo 6 che sostituisce l’articolo 1122 del codice civile), adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele specifiche. Con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, ad idonea garanzia per i danni eventuali.

Ma non finisce qui. Se, nel frattempo, qualcuno ha tramato contro il vostro impianto fotovoltaico anche in corso d’opera, c’è l’articolo 1117-quater che detta disposizioni per la tutela contro le attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni. In tali casi, l'amministratore o i singoli condomini possono diffidare l'esecutore di tali attività e chiedere la convocazione dell'assemblea che delibera in merito alla cessazione delle attività, anche mediante azioni giudiziarie, con la maggioranza prevista dal codice all'art. 1136.

Riscaldamento centralizzato addio: mi metto in proprio

Un altro punto importante della riforma in materia energetica riguarda la possibilità per un condòmino di decidere il distacco dall’impianto di riscaldamento comune. Ebbene, senza alcun tipo di formalità o procedura particolare, il singolo (recita l’ultimo comma dell’articolo 3, in materia di diritto del condomino sulle parti comuni) potrà farlo senza rischiare divieti o contenziosi, ma ovviamente c’è un limite a questa possibilità: il distacco potrà avvenire, infatti, se non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri.

Rimane in capo al condòmino che si “separa” l’obbligo di contribuire alle spese di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’impianto centralizzato.

La decisione deve comunque avvenire senza preavviso e deve essere “oggettivamente constatato che l’immobile non gode della normale erogazione del calore a causa di problemi tecnici all’impianto di riscaldamento centralizzato condominiale”.

Ma non basta. Il nuovo art. 1118 c.c. sostituito con la Riforma, specifica anche che il distacco avviene “dopo che nell’arco di un’intera stagione di riscaldamento, il condominio non sia riuscito a risolvere il problema”.

Tra gli addetti ai lavori rimane tuttavia il dubbio su come effettivamente si possa dimostrare che gli altri condòmini non subiscano un aggravio dall’operazione.

Il rischio è quello di una guerra di perizie e controperizie derivante dal fatto che quando si modifica l’equilibrio termico di un impianto, esso provocherà una resa differente (di calore e di costi) da immobile a immobile, in grado di determinare un innalzamento del tasso di litigiosità tra chi rimane e deve pagare di più e chi si distacca. Ad agevolare la controversia è stata introdotta però la contabilizzazione del calore, che è sempre più diffusa, e che consente una suddivisione in maniera più equa e proporzionale dei consumi effettivi.

Parti comuni

Uno dei pilastri della riforma – come abbiamo già accennato in più parti - risiede nella modifica della definizione di parti comuni, così come era previsto fino ad oggi. L’articolo 1 della legge 220/2012 sostituisce l’articolo 1117 del codice civile, fornendo una definizione più articolata di «parti comuni» dell’edificio. L'articolo 2 ne estende poi l'applicabilità della disciplina anche a più condominii di unità immobiliari o di edifici (i cosiddetti Supercondomini).

Il testo propone, inoltre, le nuove diciture di "impianti idrici e fognari" e di "sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria" che definiscono impianti che ricadono tra le parti comuni. Il provvedimento specifica che in caso di impianti unitari, si dovrà far rientrare l'impianto tra le parti comuni fino al punto di utenza, salve le normative di settore in materia di reti pubbliche.

Fondo per la manutenzione straordinaria

Tra i vari punti della legge, il più controverso è, a parere degli addetti ai lavori, il punto 4 dell’art. 1135 c.c. che impone l’obbligo per l’assemblea, in caso di deliberazioni aventi ad oggetto l’approvazione di opere di manutenzione straordinaria e/o di innovazioni, di costituire un fondo speciale di importo pari ai lavori da realizzare.

Il testo rileva che “l’assemblea dei condomini provvede [..] alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori“.

La specialità del fondo consiste nel fatto che esso può essere utilizzato solo per la destinazione prevista dai condomini e deve essere istituito solo per gli specifici interventi di manutenzione straordinaria deliberati dall’assemblea, quindi non per future opere non ancora determinate e neppure determinabili. Per manutenzione straordinaria s’intende, in effetti, quella al di fuori della normalità e abitualità da eseguirsi sugli impianti e sulle cose comuni e, in genere, quella mirante a conservarne nel tempo o a ricostruirne od innovarne la struttura.

Le ragioni della obbligatorietà della costituzione del fondo speciale risiederebbe nel fatto che si vuole imporre all’assemblea una contabilità separata per la realizzazione di opere straordinarie e per il riparto delle relative spese tra i condomini: si vuole così dotare per tempo il condominio della necessaria provvista di denaro per affrontare spese che generalmente si palesano assai rilevanti, rafforzando la garanzia a coloro che sono chiamati a realizzare le opere deliberate.

Inutile dire – come è già stato fatto notare dalle associazioni di categoria – che un fondo di questo tipo, in tempi di “vacche magre” come quelle attuali, raffredda l’entusiasmo anche del condòmino più conciliante. Il rischio è che, dunque, ogni possibile nuovo intervento di una certa entità venga di fatto ostacolato o congelato dalle assemblee.

In tempi di scarsissima fiducia verso il prossimo, in pochi si sognerebbero di anticipare in toto i soldi per un lavoro prima dell’apertura del cantiere. La conseguenza è un possibile ulteriore ed inutile rallentamento all’attività delle manutenzioni edili e del loro indotto.

Fonte: Infobuild Energia, leggi QUI.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

domenica 20 gennaio 2013

Klimahouse 2013

Klimahouse è la fiera internazionale specializzata per l'efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia, leader in Italia in questo settore.

Ospita espositori altamente specializzati, nasce dall'esigenza di dare risposte e soluzioni per costruire in maniera sostenibile, risparmiando energia e rispettando l’ambiente.

Si svolge a Bolzano dal 24 al 27 gennaio 2013, in Alto Adige, territorio all'avanguardia in questo campo e ponte tra le tecnologie del nord Europa verso sud, gode del supporto di partner importanti e di assoluto livello.

La parte espositiva è affiancata da visite guidate a edifici certificati sul territorio e da formazione congressuale e convegnistica.

Il concetto “CasaClima” è sinonimo di edilizia moderna, che unisce sostenibilità, drastica riduzione dei costi energetici e una perfetta climatizzazione dell’ambiente.

E' aperta a tutti, acquistando il biglietto on-line sul sito della Fiera di Bolzano (clicca QUI) si ha uno sconto sul prezzo d'ingresso.

Fonte: Fiera di Bolzano, leggi QUI.