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venerdì 31 gennaio 2014

Riqualificazione e messa in sicurezza di edifici scolastici

Emanato il decreto recante i poteri derogatori dei sindaci e dei presidenti di provincia interessati dagli interventi di miglioramento degli edifici scolastici.

Con il D.P.C.M. 22/01/2014 sono stati definiti, in attuazione dell'art. 18, comma 8-ter, del D.L. 69/2013, i poteri derogatori attribuiti ai sindaci ed ai presidenti delle province per la realizzazione, in qualità di commissari governativi, degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali previsti dal comma 8 del medesimo art. 18 del D.L. 69/2013, con le risorse assegante con al D.M. 05/11/2013, n. 906.

Ai sensi del citato art. 18, comma 8-ter, del D.L. 69/2013, per la realizzazione degli interventi individuatio dal citato D.M. 609/2013, i sindaci ed i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi fino al 31/12/2014, e sono autorizzati a derogare alle norme del D. Leg.vo 163/2006, del D.P.R. 207/2010, della L. 241/1990, del D.P.R. 380/2001 indicate all'art. 1, comma 2 del D.M. 22/01/2014 in commento.

Detti poteri derogatori si applicano anche agli interventi cofinanziati con i fondi di cui all'art. 18, commi 8 e 8-ter del D.L. 69/2013, nella misura minima di 20.000 Euro e per una percentuale minima del 20% dell'importo progettuale.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

domenica 26 gennaio 2014

Stop al contante per il pagamento degli affitti

Divieto assoluto di utilizzo del contante per il pagamento di locazioni abitative, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Attività di monitoraggio anti-evasione attribuita ai comuni.

La Legge di Stabilità 2014 (L. 27/12/2013, n. 147) ha stabilito al comma 50 dell'articolo unico, attraverso una modifica all'art. 12 del D.L. 201/2011 (cosiddetto decreto "Salva Italia", convertito in legge dalla L. 214/2011) concernente il limite della tracciabilità dei pagamenti, un divieto assoluto di utilizzo del contante per il pagamento di locazioni abitative.

In pratica i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Fanno eccezione, seppure non se ne riesca a capire il motivo, i pagamenti relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il divieto deve intendersi valido per tutti i pagamenti disposti a far data dal 01/01/2014, con le sanzioni previste dall'art. 49 del D. Leg.vo 231/2007.
Si ricorda che il citato art. 12 del D.L. 201/2011 aveva adeguato le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del D. Leg.vo 231/2007, all’importo di 1.000 Euro, importo al quale è stata ora prevista una eccezione. 

Il limite resta invece fissato a 1.000 Euro per le locazioni abitative di edilizia residenziale pubblica.

Da segnalare anche il comma 49 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 147/2013, il quale attribuisce ai comuni attività di monitoraggio finalizzata al contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative. A tale scopo i comuni potranno avvalersi anche delle informazioni contenute nel Registro di anagrafe condominiale, obbligatorio come noto dopo l'entrata in vigore della Legge di riforma del condominio negli edifici di cui alla L. 220/2012.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

giovedì 23 gennaio 2014

Fotovoltaico nelle zone colpite da calamità: incentivi agli impianti entrati in esercizio entro 01/01/2015

La L. 147/2014 ha prorogato il termine di entrata in esercizio per gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili.

Il comma 154 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e dunque al 01/01/2015, il termine entro il quale gli impianti fotovoltaici, già iscritti nei relativi registri, da realizzare in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013, dovranno entrare in esercizio per poter essere ammessi agli incentivi previsti dal D.M. 06/07/2012 (Quinto Conto Energia).

La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità sono le opere connesse agli impianti suindicati.

Tale disposizione costituisce una proroga del termine, di cui all'art. 4, comma 8, del citato D.M. 05/07/2012, che prevede l’ammissione alle tariffe incentivanti per gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili purché entrati in esercizio entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria relativa al registro.

Dunque, per poter essere ammessi agli incentivi previsti dal Quinto Conto Energia, gli impianti fotovoltaici da realizzare in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013, già inseriti nelle graduatorie pubblicate dal GSE il 28/09/2012 (Prima graduatoria) ed il 23/05/2013 (Seconda graduatoria), dovranno entrare in esercizio entro il 01/01/2015. La proroga, dunque, consente agli impianti in oggetto, ormai decaduti dagli incentivi in quanto non entrati in esercizio entro il 28/09/2013 (un anno dalla pubblicazione della prima graduatoria), o che non entraranno in esercizio entro il 23/05/2014 (un anno dalla pubblicazione della seconda graduatoria), di mantenere il diritto agli incentivi se entreranno in esercizio entro il 01/01/2015.

Lo stesso comma 154 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede, entro il 30/06/2014, l'aggiornamento del sistema degli incentivi di cui all'art. 28, comma 2, lettera g), del D. Leg.vo 28/2011, attuato con il D.M. 28/12/2012, c.d. «Conto Termico».

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

mercoledì 22 gennaio 2014

COMPRI UNA CASA, TI REGALO UN CONDONO

Ci sono voluti 11 anni ma alla fine è rispuntato il condono edilizio!

Con buona pace (anzi con l'assoluto silenzio) degli "ambientalisti" del PD, nel decreto-legge c.d. IMU-Bankitalia (n. 133 del 2013), all'articolo 3 comma 1, sono stati riaperti i termini del condono edilizio. 

Non per tutti, beninteso, ma solo per chi compra un immobile dallo Stato o da enti pubblici.

Questa norma, è chiaro a tutti, riaprirà gli appetiti di condono edilizio generalizzato, il malcostume italiano, e smentisce clamorosamente coloro che, quando erano all'opposizione, si stracciavano le vesti al grido: nuovo condono mai più!

Ma le cose cambiano, le parole date in campagna elettorale pure, basta inserire le eccezioni. Per cui la situazione di crisi (foglia di fico di ogni recente nefandezza normativa) giustifica qualsiasi cosa. Il "fare cassa" oggi serve a rendere più appetibile l'acquisto di immobili pubblici (ma, guarda caso, si applica anche a chi l'immobile lo ha già comprato da un anno), domani servirà a giustificare il condono edilizio generalizzato. Il problema, come si è spesso detto, è culturale. In questo caso lo Stato perde ogni credibilità. Come può criticare chi è abusivo, applicargli sanzioni penali, minacciare di demolirgli gli immobili e poi, quando è lui stesso abusivo, non applicare a sé le medesime regole?

La norma in questione è così sgangherata che non chiarisce neanche se si possono condonare abusi in area vincolata (ipotesi esclusa dall'ultimo condono - d.l. 269 del 2003), per quali superfici massime, nè se c'è un termine finale per terminare il fabbricato (il termine massimo previsto dall'ultimo condono era il 31 marzo 2003). Si opera un semplice quanto improvvido rinvio all'articolo 40, comma sesto, della legge n. 47 del 1985, che si applica alla, del tutto residuale, ipotesi di immobili oggetto di procedure esecutive (fallimenti o esecuzioni immobiliari) ed è assolutamente povero di indicazioni. Pertanto, per come è formulata questa norma di mero rinvio, fioriranno interpretazioni che, c'è da scommetterci, affermeranno che l'abuso edilizio potrà essere condonato anche se realizzato successivamente all'acquisto da parte del privato, basta che si rispetti il termine di un anno per presentare la relativa domanda di sanatoria. E' il due per uno dello Stato, è l'ennesima prova di pochezza morale, ancor prima che legislativa, del Governo.

Attualmente la battaglia per abrogare questa norma, già in vigore dal 30 novembre 2013, si sta combattendo alla Camera, dopo che l'attuale maggioranza l'ha approvata al Senato il 9 gennaio 2014. Sono stati presentati emendamenti soppressivi da alcuni schieramenti politici di opposizione (ad esempio ce n'è uno a firma Barbanti ed altri M5S) e si spera che le forze politiche di maggioranza elimino questa disposizione appoggiando gli emendamenti soppressivi, che si voteranno in Assemblea probabilmente da giovedì 23 gennaio in poi.

Art. 3 Disposizioni in materia di immobili pubblici

In vigore dal 30 novembre 2013

1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al citato comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.

2. Al comma 1, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole «i beni immobili ad uso non», è inserita la seguente: «prevalentemente»;

b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:

«L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.».

domenica 19 gennaio 2014

Atti notarili: obbligo di versamento somme su conti dedicati

In caso di compravendita immobiliare o di altri atti soggetti a pubblicità immobiliare, le somme non potranno essere subito incassate dal venditore, che dovrà attendere il disbrigo delle formalità di registrazione e pubblicità immobiliare nonché di una serie di ulteriori verifiche a cura del notaio. Le somme sono versate su un conto corrente infruttifero (almeno sia per il compratore ed il venditore).

La Legge di Stabilità 2013 (L. 27/12/2013, n. 147), ai commi 63-67 dell’articolo unico, ha introdotto importanti novità concernenti la stipula degli atti di trasferimento della proprietà ovvero di altri diritti reali su immobili o aziende, nonché di tutti gli altri atti ricevuti o autenticati dal notaio e soggetti a pubblicità immobiliare.

In pratica si prevede che il notaio (o altro pubblico ufficiale) è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
- tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;
- l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti, in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

Dopo aver eseguito la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, ed aver verificato l'assenza di altre formalità pregiudizievoli, il notaio provvederà senza indugio a svincolare gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.

In altri termini, il venditore, seppure il compratore corrisponde subito il prezzo pattuito, non potrà incassare contestualmente la somma di sua spettanza ma dovrà attendere il disbrigo, con esito positivo, delle formalità di registrazione e pubblicità immobiliare nonché di una serie di ulteriori verifiche a cura del notaio.

La disposizione non si applica in relazione alla parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; in tal caso si applicherà in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza.

Le somme sono impignorabili a richiesta di chiunque come assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

Il deposito sul conto corrente è infruttifero sia per il pagatore che per il soggetto che riceve il pagamento, poiché gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.

Il tutto dovrà essere meglio precisato da un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilirà termini, condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni in parola.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

giovedì 16 gennaio 2014

Linee vita: obbligo di installazione anche in Emilia Romagna

La linea vita [o linee vita] (secondo la norma UNI EN 795) è un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alla quale si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini; può essere temporaneo o stabile. Nel primo caso viene utilizzato per il montaggio di edifici prefabbricati e successivamente smontato, nel secondo caso viene installato sulle coperture dei nuovi edifici in modo stabile, per la loro manutenzione, a seguito di una normativa attualmente adottata solo da alcune regioni italiane, ma che a breve verrà recepito da tutte le regioni . (Decreto legislativo del 9 aprile 2008 , n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - Art. 115 "Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto"). Wikipedia

Finalmente anche la Regione Emilia Romagna ha adeguato le proprie normative e, con Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20. (Proposta della Giunta regionale in data 21 ottobre 2013, n. 1485), ha reso obbligatoria l'installazione delle linee vita.

Scarica il testo della delibera QUI.

Riporto integralmente il passaggio più importante:

3. Ambito di applicazione

3.1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento si applica agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:

- interventi di nuova costruzione;
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici
esistenti
assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15
(Semplificazione della disciplina edilizia). Nel caso di opere pubbliche, di cui alla lettera b) dell’art 10 della predetta legge, i predetti interventi, saranno approvati previo accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi ai sensi del D.P.R. n. 383/94 e successive modifiche;
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008.

I comuni avranno tempo sino a giugno per integrare i propri Regolamenti al fine di adeguarli alle direttive regionali.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per consulenze in materia di installazione linee vita.


Schema generico di installazione di una linea vita
Schema 

mercoledì 15 gennaio 2014

LE MODIFICHE ALLA LEGGE DI RIFORMA DEL CONDOMINIO INTRODOTTE DAL D.L. 145/2013 (DESTINAZIONE ITALIA)

Il Decreto-Legge 145/2013 ha introdotto importanti modifiche alla Legge 220/2012 di riforma della disciplina del condominio negli edifici. Gli argomenti oggetto delle modifiche sono i seguenti: 
- Accantonamento dei fondi per interventi straordinari; 
- Attività di formazione degli amministratori condominiali; 
- Maggioranze assembleari per le delibere condominiali per il risparmio energetico; 
- Registro di anagrafe condominiale e informazioni sulle condizioni di sicurezza degli edifici;
Irrogazione di sanzioni condominiali.

Il D.L. “Destinazione Italia” n. 145 del 23 dicembre 2013 (G.U. n. 300 in pari data), entrato in vigore il giorno successivo, ha apportato, tra le altre cose, alcune significative modifiche alla legge di riforma della disciplina del condominio negli edifici(Legge 11 dicembre 2012 n. 220, entrata in vigore il 18 giugno 2013).

Per la precisione, l’articolo 1, comma 9, del predetto D.L. ha introdotto le novità di seguito illustrate.

Accantonamento dei fondi per interventi straordinari

L’articolo 13 della legge 220/2012 aveva modificato l’art. 1135 del Codice civile disponendo (art. 1135, 1° comma, n. 4) che “l’assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori”.

Tale norma aveva lo scopo di razionalizzare la programmazione degli interventi di carattere straordinario, di regola assai impegnativi sotto il profilo finanziario, aumentando le garanzie di puntualità nei pagamenti a vantaggio sia degli appaltatori che degli stessi condomini, cercando di evitare l’avvio di opere per le quali non fosse interamente garantita la copertura di spesa.

Tale intendimento si è, tuttavia, scontrato con gli effetti della grave crisi in corso ed ha finito talvolta con il paralizzare, ostacolare o rendere ancora più impegnativi per i condomini proprio quegli interventi la cui effettuazione avrebbe invece determinato importanti opportunità di lavoro per le imprese del settore.

La modifica ora apportata dal D.L. 145/2013 ha pertanto introdotto un importante correttivo, già ipotizzato dalla dottrina e nella pratica, attraverso un’aggiunta al punto 4 dell’art. 1135 del Codice civile, grazie alla quale viene espressamente previsto che “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.

Attività di formazione degli amministratori condominiali

E’ stato stabilito che con Regolamento del Ministro della Giustizia saranno determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e lemodalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'art. 71-bis, 1° comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile.

Tale richiamo si riferisce al fatto che la lettera g) stabilisce che possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e che svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale, requisito che comunque non è necessario qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Maggioranze assembleari per le delibere condominiali per il risparmio energetico

L’art.1 del D.L. “Destinazione Italia” ha soppresso nell'art. 1120, 2° comma, n. 2, del codice civile le parole “per il contenimento del consumo energetico degli edifici”.

Per effetto di tale soppressione viene meno l’obbligo di deliberare le innovazioni aventi a oggetto gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici, sempre e comunque, con la più elevata maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 Codice civile, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

D’ora in avanti si applicherà, invece, a tali interventi il più favorevole disposto del terzo comma dell'art. 1136 del Codice civile, per effetto del quale “(…) L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituitacon l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”.

Registro di anagrafe condominiale e informazioni sulle condizioni di sicurezza degli edifici

Altra novità ora apportata alla legge di riforma del condominio riguarda un’integrazione all'art. 1130, 1° comma, n. 6, del Codice civile, già modificato dalla Legge 220/2012, secondo il quale l'amministratore condominiale deve, tra l’altro, curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.

Il D.L. “Destinazione Italia” inserisce la precisazione “delle parti comuni dell'edificio”, il che delimita l’ambito dell’informativa oggetto del registro di anagrafe condominiale ai dati relativi alle condizioni di sicurezza delle sole parti comuni condominiali e non anche a quelli delle porzioni di proprietà esclusiva.

Ricordiamo, per completezza, che il punto 6 dell’articolo 1130, 1° comma, del Codice civile stabilisce ulteriormente che “Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.

Irrogazione di sanzioni condominiali

L’ultima modifica introdotta dal D.L. 145/2013 riguarda l'articolo 70 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile, anch’esso già modificato dalla Legge 220/2012, a seguito della quale era sinora stabilito che “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma é devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie”.

In coda alla predetta disposizione è stata ora inserita la precisazione che “L'irrogazione della sanzione é deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice”, vale a dire che occorrerà un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI

lunedì 13 gennaio 2014

Decreto Milleproroghe 2014

Tutte le norme del D.L. 150/2013: Sfratti esecutivi; Adeguamento antincendio strutture ricettive; Messa in sicurezza di edifici scolastici; Requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazione nei contratti pubblici; Impianti a fune; Sicurezza macchine agricole; Accise sul carburante per la cogenerazione; Smaltimento rifiuti in discarica; Emergenza rifiuti in Campania.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2014 ilD.L. 30/12/2013, n. 150, il cosiddetto decreto “Milleproroghe” per il 2014, contenente una serie di proroghe relative a termini legislativi in scadenza. Sulla medesima Gazzetta è stato pubblicato anche l’altro decreto-legge n. 151 in pari data, a sua volta contenente una serie di proroghe di termini in scadenza, relativi a disposizioni prevalentemente di carattere finanziario, che sarà oggetto di separato commento.

Si riporta di seguito una panoramica esaustiva dei termini prorogati dal D.L. 150/2013, con l’ovvia avvertenza che, trattandosi di decreto-legge, occorrerà attendere i 60 giorni previsti per la conversione per avere un quadro completo e soprattutto definitivo.

EDILIZIA E PREVENZIONE INCENDI

Prevenzione incendi strutture ricettive turistico-alberghiere

Ulteriormente prorogato al 31/12/2014 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data del 11/05/1994 (data di entrata in vigore del D.M. 09/04/1994, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con il D.M. 16/03/2012.


Sfratti esecutivi


Il provvedimento dispone ulteriormente il blocco fino al 30/06/2014 delle esecuzioni di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo. La norma si estende aa tutti i comuni di cui all'art. 1, comma 1, della L. 9/2007, vale a dire i capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003.

Messa in sicurezza di edifici scolastici


Ai fini dell’attuazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici previsti dall’art. 18, commi da 8-ter a 8-quinquies, del D.L. 69/2013 (convertito in legge dalla L. 98/2013), è prorogato al 30/06/2014 il termine oltre il quale il mancato affidamento dei lavori comporta la revoca dei finanziamenti, per le sole Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria sono stati sospesi da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

CONTRATTI PUBBLICI

General Contractor: requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazione

Prorogato al 31/12/2014 il termine di cui all’articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti di cui al D. Leg.vo 163/2006, relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, che risulta quindi così modificato: “Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2014, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali”.

Singole imprese: requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazioneProrogato al 31/12/2014 il termine di cui all’articolo 357, comma 27, del Regolamento attuativo del Codice dei contratti di cui al D.P.R. 207/2010, relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, che risulta quindi così modificato: “In relazione all’articolo 100, comma 1, lettera c.2)[dimostrazione del requisito di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, NdR], fino al 31 dicembre 2014, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice [Cfr. quanto indicato alla proroga precedente, NdR]”.

VARIE

Impianti a fune

Prorogati di ulteriori 6 mesi i termini in materia di impianti funiviari, già prorogati dall’art. 11-bis del D.L. 216/2011 (convertito in legge dalla L. 14/2012), relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con D.M. 02/01/1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri) e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti a fune di cui si prevede l’ammodernamento con i benefici di cui all’art. 8, comma 3, della L. 11/05/1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali.

La proroga ha per oggetto anche gli impianti ricompresi nell’elenco delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006».

Sicurezza macchine agricole 

Il provvedimento dispone ulteriormente la proroga rispettivamente al 30/06/2014 ed al 01/01/2015 dei termini in precedenza fissati al 28/02/2013 e 01/01/2014 dall’art. 111, comma 1, del D. Leg.vo 285/1992 (Nuovo codice della strada), che risulta quindi così modificato: “Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione)

Prorogato al 30/06/2014 il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del D.L. 16/2012 (convertito in legge dalla L. 44/2012), relativo alle accise sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore, che risulta quindi così modificato: “Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento”.

AMBIENTE E SMALTIMENTO RIFIUTI

Smaltimento rifiuti in discarica

Ulteriormente prorogato al 31/12/2014 il termine oltre il quale non saranno più ammessi in discarica i rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kJ/kg, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del D. Leg.vo 36/2003. Il termine era stato in precedenza prorogato al 31/12/2013 dal D.L. 1/2013.

Emergenza rifiuti in Campania

Ulteriormente prorogata al 30/06/2014 la durata della fase transitoria di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009 (convertito in legge dalla L. 26/2010), durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedimentali, dai comuni della Regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.

Prorogato altresì al 30/06/2014 il termine fino al quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della Regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all’8%. Con la stessa decorrenza cesseranno gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all’uopo adottate.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

martedì 7 gennaio 2014

Notariato: APE obbligatorio nelle ristrutturazioni

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio 657-2013/C approvato dall’Area Scientifica -Studi Pubblicistici il 19 settembre 2013 interviene sul problema della certificazione energetica, dall’Attestato di Certificazione all’Attestato di Prestazione Energetica.

Lo studio, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato, approfondisce la tematica della certificazione energetica nell’edilizia, analizzando, principalmente, l’impianto normativo nazionale, gli scopi e le funzioni della normativa in materia di efficienza energetica e di contenimento dei consumi e fa seguito alle “Prime note interpretative relative alla allegazione dell’ape a pena di nullità” predisposte a cura dell’ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato - settore studi pubblicistici alla fine del mese di luglio scorso.

Il nuovo studio è suddiviso nei seguenti paragrafi:

La certificazione energetica: normativa, scopi e funzioni
L’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica
L’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica
L’obbligo di consegna dell’attestato di prestazione energetica
Esclusioni dall’obbligo di dotazione e dall’obbligo di allegazione
La dichiarazione di ricevuta “informativa”
La validità temporale dell’attestato di prestazione energetica
I soggetti certificatori

Lo studio nel paragrafo 2 tratteggia l’obbligo di dotazione dell’APE precisando che tutti gli edifici che comportino un “consumo energetico” (esclusi, pertanto, gli edifici il cui consumo energetico sia inesistente o del tutto irrilevante) debbono essere dotati, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del d.lgs. 192/2005, dell’attestato di prestazione energetica.

L’obbligo di dotazione riguarda sia gli interi edifici che le singole unità immobiliari che li compongono.

Nello studio viene precisato che alcuni edifici debbono essere dotati della certificazione energetica a prescindere da un loro trasferimento, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, o da un nuovo contratto di locazione; si tratta in particolare:

- dei nuovi edifici;
- degli edifici ristrutturati con interventi edilizi, in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono;
- degli edifici pubblici.

Debbono, poi, essere dotati della certificazione energetica in occasione di un trasferimento sia a titolo oneroso che gratuito o di un nuovo contratto di locazione tutti gli edifici (a prescindere dall'epoca di costruzione) che comportino un “consumo energetico”.

Nello studio del Notariato viene anche precisato che l’obbligo di dotazione e consegna (ma non anche quello di allegazione) dell’attestato di prestazione energetica sussiste anche in occasione della stipula di un preliminare di vendita.

Per quanto concerne, invece, il problema dell’allegazione, nel paragrafo 3 viene precisato che l’obbligo di allegazione è strettamente collegato all’obbligo di dotazione della certificazione energetica. Anzi, l’obbligo di dotazione, in occasione di un atto traslativo o di nuova locazione, può ritenersi funzionale proprio all’osservanza dell’obbligo di allegazione. Ne discende che non sussiste obbligo di allegazione laddove sia escluso l’obbligo di dotazione.

I notai chiariscono, anche, che nel caso di ritrasferimento di immobile già oggetto di atto traslativo cui è stato allegato l'attestato energetico, non è possibile richiamare il documento già allegato al titolo di provenienza ed occorre allegare, nuovamente l’attestato.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.

giovedì 2 gennaio 2014

Conto Termico: aggiornate le regole applicative

Il GSE ha pubblicato l'aggiornamento al 04/12/2013 delle «Regole Applicative del D.M. 28 dicembre 2012» per l’incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di piccole dimensioni (scarica QUI).

Di seguito i principali aspetti oggetto dell'aggiornamento: 


- il contratto tra Soggetto Responsabile dell’intervento e GSE, in conformità al contratto tipo di cui alla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 25/07/2013, n. 338/2013/R/efr; 


- la documentazione contabile attestante i costi sostenuti ai fini dell’ammissione agli incentivi; 


- il contratto di rendimento energetico (energy performance contract – EPC) che l’Amministrazione pubblica, che intenda avvalersi di una ESCO, deve sottoscrivere; 


- il contratto di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus) che il soggetto privato, che intenda avvalersi di una ESCO, deve sottoscrivere; 


- l'integrazione dei seguenti allegati:

Allegato 3 - Fac-simile richiesta concessione degli incentivi (accesso diretto);

Allegato 10 - Fac-simile contratto;

Allegato 11 - Modello autorizzazione del proprietario (accesso diretto);

Allegato 12 - Sintesi della documentazione per la richiesta dell’incentivo (accesso diretto);

Allegato 13 - Modello dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti del contratto di servizio energia o di servizio energia Plus/contratto di rendimento energetico (EPC) e delle spese sostenute (accesso diretto/a preventivo);

Allegato 14 - Modello di dichiarazione delle spese sostenute in presenza di una convenzione servizio energia con Consip o con centrale di acquisti regionale (accesso a preventivo);

Allegato 15 - Modello di asseverazione dell’intervento.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.


Conto termico, accedi QUI.

mercoledì 1 gennaio 2014

Enea: i Vademecum per i lavori incentivati, la guida all'uso dei decreti e le guide dell'Agenzia delle Entrate

L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha recentemente predisposto i vademecum per tutti i lavori per i quali è possibile accedere agli incentivi del 55-65%.

Vademecum

Per ciascun tipo di lavoro è stata approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare. Si tratta di veri e propri Vademecum su cosa fare per chi ha intenzione di intraprendere uno dei lavori di seguito indicati:


Chi, cosa e come, relativamente al decreto edifici

Chi può fruire degli incentivi?
I beneficiari sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Nell'ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Cosa è agevolato?
Tutti gli interventi citati che devono rispondere a determinati requisiti. Ad esempio, nuove finestre o interventi sui muri devono conferire all'edificio una buona capacità di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica in cui è inserita la costruzione: in pratica, i lavori devono rispettare limiti di dispersione che sono chiaramente tabellati o per l'intero edificio o per il singolo elemento costruttivo oggetto dell'intervento (vedi decreto). Anche nel caso di installazione di pannelli solari o di sostituzione della caldaia, tali impianti devono rispondere alle specifiche tecniche riportate nel decreto.
Il rispetto dei limiti di dispersione e delle specifiche tecniche deve essere asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale. Per alcuni semplici interventi, tale asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del produttore dell'elemento posto in opera. Sono ammessi anche interventi su interi edifici ma in questo caso ciò che deve essere valutata è l'efficienza energetica complessiva al termine dei lavori.

Come viene concessa l'agevolazione?
Gli interessati possono incaricare un professionista abilitato alla progettazione che presenta al cliente una serie di proposte operative per ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione e, a fine lavori, da un attestato di qualificazione energetica, non più richiesto - dal 2008 - per interventi su finestre in singole unità immobiliari e per pannelli solari e dal 15/8/2009 anche per interventi su impianti termici. Il cliente realizza gli interventi, paga il professionista e l'impresa esecutrice con un bonifico bancario o postale e conserva tutte le fatture, la qualificazione energetica e l'asseverazione del professionista per eventuali controlli fiscali.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, poi, l'utente deve inviare o far inviare telematicamente all'Enea - attraverso l'apposito applicativo raggiungibile dalla homepage di questo sito, cliccando sull'icona della cassetta postale - copia dell'eventuale attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa, necessaria per il monitoraggio dell'iniziativa. Il sistema, se l'invio è andato a buon fine, restituirà in automatico all'utente una ricevuta informatica valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio. Anche tale ricevuta dovrà essere conservata a cura dell'utente ed esibita a richiesta in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Infine, l'utente in possesso della ricevuta, inizierà a detrarre il 55-65% di quanto speso dalle imposte a suo debito con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha sostenuto le spese.

Guide dell'Agenzia delle Entrate

Consigliamo i nostri visitatori di consultare anche le guide predisposte dall'Agenzia delle Entrate per fruire sia delle agevolazioni del 55-65% per gli interventi di efficienza energetica che di quelle del 36-50% relative alle ristrutturazioni edilizie.

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 55-65%
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 55-65%,del giugno 2013
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - La guida dell'Agenzia delle Entrate, del settembre 2013
Le agevolazioni irpef per le ristrutturazioni edilizie - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 36-50%

Si consiglia anche di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti delle guide sul sito dell'Agenzia delle Entratewww.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso "L'Agenzia informa" --> "Guide fiscali".

Fonte: ENEA, leggi QUI