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sabato 11 marzo 2017

Sismabonus: classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione

Con l’emanazione del D.M. 28/02/2017, n. 58, in vigore dal 01/03/2017, prende il via la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali maggiorate per interventi di messa in sicurezza statica degli edifici che comportino una diminuzione della classe di rischio sismico attestata da un Professionista abilitato (c.d. “Sismabonus”). In questo articolo descriviamo tutte le misure sul Sismabonus ed i contenuti del D.M. 58/2017, con le procedure da seguire per l’attestazione della classe di rischio sismico. Il provvedimento è stato dopo breve tempo corretto ad opera del D.M. 07/03/2017, n. 65, che ha rettificato la parte relativa ai professionisti abilitati e corretto alcuni refusi.
PREMESSA - Con l’emanazione del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 - pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 28/02/2017 ed in vigore dal 01/03/2017 - ha preso concretamente il via la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali maggiorate per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza statica introdotte dal 2017 ad opera della L. 11/12/2016, n. 232 (c.d. “Sismabonus”).

Il provvedimento contiene le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e stabilisce le modalità per la relativa asseverazione da parte di professionisti abilitati, definendo pertanto le condizioni per usufruire del suddetto Sismabonus, il quale prevede che l’esecuzione degli interventi comporti il passaggio a classi di rischio sismico inferiori, e che tale passaggio venga certificato da un tecnico.

Subito dopo la sua emanazione, il decreto è stato corretto ad opera del D.M. 07/03/2017, n. 65, che ha sostituito il comma 1 dell’art. 3 relativo ai professionisti abilitati alle verifiche ed asseverazioni previste dal decreto stesso, nonché corretto alcuni refusi, come segnalato dalla nostra Redazione. Quanto in particolare ai professionisti abilitati, mentre la versione originale del decreto faceva riferimento ai “professionisti […] in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e iscritti ai relativi Ordini professionali di appartenenza”, si fa invece ora riferimento ai “professionisti […] secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza”.

Si fa notare come lo strumento dell’asseverazione della classificazione sismica della costruzione, oltre, come si vedrà, ad essere indispensabile per la fruizione del Sismabonus, può certamente assumere importanza nell’ambito del mercato immobiliare (al pari di quanto avviene, ad esempio, per la certificazione energetica).

Infatti l’attribuzione di una classe di rischio sismico inferiore può determinare un incremento di valore dell’immobile sul mercato. Nulla vieta pertanto a tali fini al proprietario immobiliare di richiedere ad un professionista, su base volontaria ed anche se non si prevede di effettuare interventi di messa in sicurezza statica, l’asseverazione della classe di rischio sismico (cosa peraltro espressamente contemplata dal modello di cui all’allegato B del decreto).

In questo articolo riepiloghiamo sia le norme sul Sismabonus che i contenuti del D.M. 28/02/2017 sulla classificazione sismica degli edifici, con le procedure da seguire per l’attestazione della classe di rischio sismico.

IL C.D. “SISMABONUS” - Le agevolazioni per gli interventi di messa in sicurezza statica.
L’art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63 (convertito in legge dalla L. 03/08/2013, n. 90) prevede la possibilità di usufruire della detrazione dall’imposta sul reddito [1] del 50% delle spese sostenute fino al 31/12/2017 [2] per la realizzazione degli interventi indicati dall’art. 16, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 96.000 Euro per unità immobiliare, e quindi fino ad una detrazione massima di 48.000 Euro (50% della spesa) con conseguente risparmio di imposta pari a 4.800 Euro all’anno.

Tra questi interventi sono compresi anche (art. 16, comma 1, lettera i), del citato D.P.R. 917/1986), quelli “relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione”.

Per questa specifica categoria di interventi - se eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 1 o 2 [3] adibiti ad abitazione o ad attività produttive - il comma 1-bis dell’art. 16 del D.L. 63/2013 ha in un primo momento previsto la maggiorazione della detrazione fino al 65% delle spese sostenute, con disposizione che è stata prorogata di anno in anno fino alle spese sostenute a tutto il 2016.

Le agevolazioni maggiorate in presenza di una diminuzione del rischio sismico certificata da professionista abilitato (c.d. “Sismabonus”)
In seguito - con la L. 11/12/2016 (art. 1, comma 2, lettera c), nn. 2) e 3), che ha sostituito il comma 1-bis ed introdotto i nuovi commi da 1-ter a 1-sexies dell’art. 16 del D.L. 63/2013) - sono stati rivisti, rimodulati ed ampliati i benefici fiscali in questione, per le spese sostenute nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021 in relazione ad interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 01/01/2017 (data di entrata in vigore della L. 232/2016), come segue:
- proroga del beneficio fino al 31/12/2021 con ritorno, di base, alla percentuale di detrazione del 50% delle spese;
- possibilità però di aumentare la percentuale di detrazione fino al 70%, 75%, 80% o 85% delle spese in presenza di particolari condizioni;
- ripartizione della detrazione in cinque invece che in dieci anni;
- aumento del tetto massimo delle spese su cui calcolare la detrazione a 96.000 Euro per unità immobiliare per ciascun anno [4];
- ulteriore aumento del tetto massimo delle spese su cui calcolare la detrazione, in caso di interventi eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
- estensione anche agli interventi eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 3.

Le percentuali di detrazione maggiorata si applicano nei seguenti casi:
70% qualora derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, in base alla classificazione sismica prevista dal D. M. 28/02/2017;
80% qualora derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, in base alla classificazione sismica prevista dal D. M. 28/02/2017;
75% qualora gli interventi siano eseguiti su parti comuni di edifici condominiali e derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, in base alla classificazione sismica prevista dal D.M. 28/02/2017;
85% qualora gli interventi siano eseguiti su parti comuni di edifici condominiali e derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, in base alla classificazione sismica prevista dal D.M. 28/02/2017.

È evidente come la previsione di tali percentuali maggiorate, unitamente all’elevato limite massimo di spesa previsto soprattutto per gli interventi su parti communi di edifici condominiali, renda la misura estremamente appetibile. Si pensi a titolo di esempio ad un condominio composto da 12 unità immobiliari, che potrebbe spendere fino a 1.152.000 Euro, potendo rientrare in cinque anni di una somma fino a 979.200 Euro (85% di 1.152.000 Euro).

Altre modalità e condizioni per usufruire del Sismabonus.
Quanto alle altre condizioni e modalità procedurali per la fruizione del beneficio fiscale, restano invariate quelle ordinariamente previste per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio [5]. Si rammenta inoltre che per gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali è possibile cedere il credito fiscale ai fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti, secondo le modalità stabilite dal Provvedimento dell’Agenzia Entrate 22/03/2016, n. 43434 [6].

L’ATTESTAZIONE DI RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI
In attuazione dell’art. 16, comma 1-quater, del D.L. 63/2016, così come modificato dalla L. 232/2016, è stato emanato il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 - in vigore dal 01/03/2017 - il quale stabilisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per la relativa attestazione, da parte di Professionisti abilitati e iscritti nei rispettivi albi professionali, dell’efficacia degli interventi effettuati. Con l’emanazione di questo provvedimento ha pertanto preso il via la concreta attuazione delle norme sul Sismabonus introdotto dalla L. 232/2016, con percentuali di detrazione fiscale che arrivano fino all’85% della spesa sostenuta per gli interventi, come sopra descritto.

Le linee guida (allegato A al D.M. 28/02/2017):
- consentono di attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismicoda A+ (meno rischio) a G (più rischio), mediante un unico parametro che tiene conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici;
- forniscono indirizzi di massima sulla progettazione;
- associano ai livelli di sicurezza un costo convenzionale in base ai dati del monitoraggio della ricostruzione a seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo.

La determinazione della classe di rischio di appartenenza di un edificio, al fine di accedere ai benefici fiscali, può essere condotta secondo i seguenti due metodi, tra loro alternativi:
metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle norme tecniche per le costruzioni e che consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio;
metodo semplificato, valido solo per le costruzioni in muratura, basato su una classificazione macrosismica dell'edificio, è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per l’accesso al beneficio fiscale in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, cioè quelli che interessano singoli elementi strutturali ma non l’intera struttura nel suo complesso, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.

Per accedere al Sismabonus, il professionista incaricato deve:
- valutare la situazione esistente stimando la classe di rischio prima dell’intervento, sulla base di quanto indicato nelle linee guida;
- successivamente, progettare l’intervento con la stima dell’efficacia e del miglioramento conseguibile, asseverando il tutto tramite il modello di attestazione di cui all’allegato B.

Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione del progettista è allegato alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con la quale viene dato inizio ai lavori, che deve essere depositato presso il competente Sportello unico dell'edilizia.

In seguito, durante ed al termine dell’intervento, il direttore lavori e il collaudatore statico (quando ne sia obbligatoria la nomina [7]), sono tenuti attestare la conformità dell’intervento ultimato come da progetto nell’ambito delle rispettive attribuzioni, tramite la documentazione che essi devono presentare allo Sportello unico dell’edilizia e/o alla struttura tecnica preposta agli adempimenti previsti per i progetti di opere strutturali ed in zona sismica (fine lavori e relazione a strutture ultimate per il direttore dei lavori, certificato di collaudo per il collaudatore statico).


[1] Si rammenta che la “detrazione” consiste nella sottrazione dell’importo da quello dell’imposta dovuta, contrariamente alla “deduzione” che consiste invece nella sottrazione dell’importo dall’imponibile, sul quale viene poi applicata l’aliquota al fine di determinare l’imposta. La detrazione è pertanto più vantaggiosa, in quanto si traduce in un risparmio netto pari all’importo per il quale è riconosciuta. Se ad esempio sono sostenute spese per 1.000 Euro, ed è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese stesse, ciò si tradurrà in un risparmio netto di 500 Euro.
[2] Il termine in questione è stato da ultimo prorogato dall’art. 1, comma 2, lettera c), n. 1), della L. 11/12/2016, n. 232.
[3] Il riferimento è alla classificazione sismica di cui alla Ord. P.C.M. 3274/2003 o agli eventuali provvedimenti regionali emanati sulla base della medesima Ord. P.C.M. 3274/2003 e della successiva Ord. P.C.M. 3519/2006.
[4] Peraltro la versione vigente dell’art. 16, comma 1-bis, del D.L. 63/2013 - come emerge dalle modifiche introdotte dalla L. 232/2016 - dispone che “Nel caso in cui gli interventi […] realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione”. La formulazione della norma, poco chiara, in combinato con la parte in cui, come detto, dispone che il limite di spesa è pari a “96.000 Euro per unità immobiliare per ciascun anno”, può secondo noi essere interpretata nel senso che il limite è pari a 96.000 Euro per ciascun intervento e per ciascuna unità immobiliare.
[5] Si rinvia a tal proposito all’articolo “Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie: la guida dell'Agenzia Entrate (03/2016)” (Fast Find NW2012).
[6] Si rinvia a tal proposito all’articolo “La cessione dei crediti relativi ad agevolazioni per interventi di risparmio energetico ed antisismici” (Fast Find NW3935).
[7] Si ricorda che ai sensi dell’art. 67, comma 8-bis, del Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, dispone che “per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”. Si tratta in pratica, secondo quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni, di interventi che interessino singoli elementi strutturali e non la struttura nel suo complesso.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

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mercoledì 25 gennaio 2017

Sisma 2016: le misure per la ricostruzione (D.L. 189/2016)

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2016, n. 294 la L. 15/12/2016, n. 229, che converte in legge, con modificazioni, il D.L. 17/10/2016, n. 189, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

Si evidenzia che nel corso dell’esame al Senato del disegno di legge di conversione, sono state approvate modifiche volte a far confluire nel testo del D.L. 189/2016 le disposizioni del D.L. 205/2016, ossia il secondo decreto sul terremoto che si era reso necessario per fronteggiare l’eccezionale situazione determinata dal reiterarsi degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria anche nel mese di ottobre. Il comma 2 dell’art. 1 della L. 229/2016 dispone, infatti, l’abrogazione del D.L. 205/2016, precisando che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 205/2016”. Con la L. 229/2016 - in vigore dal 18/12/2016 - si è venuto quindi a delineare un unico corpus legislativo di norme per contrastare l’emergenza e per la ricostruzione.


Proponiamo di seguito una sintesi operativa delle misure adottate, approfondendo in particolare gli aspetti concernenti l’organizzazione generale degli organi direttivi, il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori e la ricostruzione pubblica e privata. Per ulteriori indicazioni concernenti le modalità pratiche di svolgimento dei sopralluoghi, i professionisti interessati e tutti gli altri interventi di carattere pratico/operativo si rinvia all’articolo “Eventi sismici centro Italia 2016: tutte le indicazioni su sopralluoghi, verifiche di agibilità e interventi”.

ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI


Questi gli elenchi dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 cui sono rivolte le misure del D.L. 189/2016. Il primo elenco (Allegato 1) comprende i 62 comuni colpiti dal sisma del 24/08/2016. Con la conversione in legge è stato aggiunto al D.L. 189/2016 un secondo elenco (Allegato 2), contenente l’elenco dei 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26-30/10/2016.

Le disposizioni del provvedimento possono applicarsi altresì in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli qui elencati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata.


Si precisa che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni del D.L. 189/2016 concernenti il sostegno al reddito dei lavoratori, le perdite dell’esercizio 2016, la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari, contributivi e amministrativi (artt. da 45 a 48) si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti.

Elenco di cui all’Allegato 1 del D.L. 189/2016:

- Regione Abruzzo:


1. Campotosto (AQ)
2. Capitignano (AQ)
3. Montereale (AQ)
4. Rocca Santa Maria (TE)
5. Valle Castellana (TE)
6. Cortino (TE)
7. Crognaleto (TE)
8. Montorio al Vomano (TE)

- Regione Lazio:


9. Accumoli (RI)
10.Amatrice (RI)
11.Antrodoco (RI)
12.Borbona (RI)
13.Borgo Velino (RI)
14.Castel Sant'Angelo (RI)
15.Cittareale (RI)
16.Leonessa (RI)
17.Micigliano (RI)
18.Posta (RI)

- Regione Marche:


19.Amandola (FM)
20.Acquasanta Terme (AP)
21.Arquata del Tronto (AP)
22.Comunanza (AP)
23.Cossignano (AP)
24.Force (AP)
25.Montalto delle Marche (AP)
26.Montedinove (AP)
27.Montefortino (FM)
28.Montegallo (AP)
29.Montemonaco (AP)
30.Palmiano (AP)
31.Roccafluvione (AP)
32.Rotella (AP)
33.Venarotta (AP)
34.Acquacanina (MC)
35.Bolognola (MC)
36.Castelsantangelo sul Nera (MC)
37.Cessapalombo (MC)
38.Fiastra (MC)
39.Fiordimonte (MC)
40.Gualdo (MC)
41.Penna San Giovanni (MC)
42.Pievebovigliana (MC)
43.Pieve Torina (MC)
44.San Ginesio (MC)
45.Sant'Angelo in Pontano (MC)
46.Sarnano (MC)
47.Ussita (MC)
48.Visso (MC)

- Regione Umbria:


49.Arrone (TR)
50.Cascia (PG)
51.Cerreto di Spoleto (PG)
52.Ferentillo (TR)
53.Montefranco (TR)
54.Monteleone di Spoleto (PG)
55.Norcia (PG)
56.Poggiodomo (PG)
57.Polino (TR)
58.Preci (PG)
59.Sant'Anatolia di Narco (PG)
60.Scheggino (PG)
61.Sellano (PG)
62.Vallo di Nera (PG)

Elenco di cui all’Allegato 2 del D.L. 189/2016:

- Regione Abruzzo:


1. Campli (TE)
2. Castelli (TE)
3. Civitella del Tronto (TE)
4. Torricella Sicura (TE)
5. Tossicia (TE)
6. Teramo

- Regione Lazio:


7. Cantalice (RI)
8. Cittaducale (RI)
9. Poggio Bustone (RI)
10. Rieti
11. Rivodutri (RI)

- Regione Marche:


12. Apiro (MC)
13. Appignano del Tronto (AP)
14. Ascoli Piceno
15. Belforte del Chíenti (MC)
16. Belmonte Piceno (FM)
17. Caldarola (MC)
18. Camerino (MC)
19. Camporotondo di Fiastrone (MC)
20. Castel di Lama (AP)
21. Castelraimondo (MC)
22. Castignano (AP)
23. Castorano (AP)
24. Cerreto Desi (AN)
25. Cingoli (MC)
26. Colli del Tronto (AP)
27. Colmurano (MC)
28. Corridonia (MC)
29. Esanatoglia (MC)
30. Fabriano (AN)
31. Falerone (FM)
32. Fiuminata (MC)
33. Folignano (AP)
34. Gagliole (MC)
35. Loro Piceno (MC)
36. Macerata
37. Maltignano (AP)
38. Massa Fermana (FM)
39. Matelica (MC)
40. Mogliano (MC)
41. Monsapietro Morico (FM)
42. Montappone (FM)
43. Monte Rinaldo (FM)
44. Monte San Martino (MC)
45. Monte Vidon Corrado (FM)
46. Montecavallo (MC)
47. Montefalcone Appennino (FM)
48. Montegiorgio (FM)
49. Monteleone (FM)
50. Montelparo (FM)
51. Muccia (MC)
52. Offida (AP)
53. Ortezzano (FM)
54. Petriolo (MC)
55. Pioraco (MC)
56. Poggio San Vicino (MC)
57. Pollenza (MC)
58. Ripe San Ginesio (MC)
59. San Severino Marche (MC)
60. Santa Vittoria in Matenano (FM)
61. Sefro (MC)
62. Serrapetrona (MC)
63. Serravalle del Chienti (MC)
64. Servigliano (FM)
65. Smerillo (FM)
66. Tolentino (MC)
67. Treia (MC)
68. Urbisaglia (MC)

- Regione Umbria:


69. Spoleto (PG).

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI


In stretto raccordo con il Commissario straordinario operano i presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari, svolgendo le funzioni indicate dall’art. 2 del D.L. 189/2016 con le modalità ivi indicate. Ogni regione, unitamente ai comuni interessati ed in base ad una convenzione, istituisce un ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”. 

L’ufficio in questione:
- cura la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
- cura l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
- provvede alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza;
- opera come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi (la cui competenza al rilascio rimane comunque in capo al comune).

Presso ciascun ufficio viene costituito un SUAP unitario per tutti i comuni coinvolti.
I soggetti attuatori si avvalgono di una centrale unica di committenza, individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti SpA.


Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, analogamente a quanto avvenuto per l’Expo di Milano.


Viene inoltre costituita una apposita “Struttura di missione” ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.

PROFESSIONISTI QUALIFICATI


Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, con il D.L. 189/2016 è stato istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati.

Formazione dell’elenco

Il commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare.

Lavori privati

I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui sopra.
Sino all’istituzione dell’elenco possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

Incompatibilità

In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione.

Opere pubbliche e concentrazione degli incarichi

Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del MIBACT, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
Per gli interventi di ricostruzione privata sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale

RICOSTRUZIONE PRIVATA

Contributi per la ricostruzione privata

Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati possono essere previsti:
- per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100% del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione nell’ambito dello stesso insediamento nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
- per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ad una soglia da stabilirsi, un contributo pari al 100% del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio;
- per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia di cui al punto precedente, un contributo pari al 100% del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio.

La percentuale del contributo scende al 50% per le seconde case situate nei comuni diversi dall’elenco ma per i quali è stato riconosciuto il “nesso di causalità” con il sisma (vedi sopra nel paragrafo relativo all’elenco dei comuni).


Non sono ammessi a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi. In questi casi può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area.


I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico vengono stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3.


Con il D. Min. infrastrutture del 27/12/2016, n. 477- adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione dell’art. 7, comma 1, lettera a), del D.L. 189/2016 - sono stati definiti i valori minimi e massimi della capacità di resistenza degli immobili alle azioni sismiche, da rispettare per ottenere i contributi per la ricostruzione.
Tale provvedimento è fondamentale, in quanto definisce il livello di sicurezza sismica da raggiungere negli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili.

Soggetti beneficiari dei contributi

Possono essere beneficiari dei contributi i proprietari, usufruttuari e titolari di diritti reali relativamente a:
- abitazione principale (“prime case”);
- abitazioni concesse in locazione o comodato o assegnate a soci di cooperative indivise (a condizione che il richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, si impegni alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell’assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a due anni);
- altre abitazioni diverse da quelle precedenti (“seconde case”);
- strutture e parti comuni in edifici in cui sono presenti abitazioni di cui ai punti precedenti;
- unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all’attività) adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.

Calcolo e ammontare dei contributi

Con provvedimenti del Commissario straordinario sarà individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del "Prezzario unico cratere centro Italia 2016" - approvato con l’Ordinanza del 14/10/2016, n. 7 - che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 


Il Prezzario deve essere utilizzato nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione dell’anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 7, del nuovo Codice degli appalti e contratti pubblici (D. Leg.vo 50/2016). Il Prezzario, inoltre, deve essere utilizzato per la quantificazione del costo degli interventi per la ricostruzione privata, ai fini della determinazione dell’entità dei finanziamenti agevolati.

Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Interventi di immediata esecuzione

Possono essere immediatamente avviati, con le procedure indicate dall’art. 8 del D.L. 189/2016, gli interventi su edifici con danni lievi (pur essendo classificati come non agibili dalle schede AeDES - si veda l’articolo su Legislazione Tecnica “Rilievo del danno e valutazione agibilità post-sisma: aggiornamento schede AeDES ed elenchi di tecnici” - oppure dichiarati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile) e che necessitano solamente di interventi di riparazione immediata. Il tutto, previa presentazione di apposito progetto ed asseverazione da parte di un professionista abilitato.


L’Ordinanza del Commissario straordinario 14/12/2016, n. 8, ha definito i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danno lievi a norma dell’art. 8 del D.L. 189/2016.


Il contributo è determinato sulla base del rapporto tra “costo dell’intervento”e “costo convenzionale”, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla medesima Ordinanza, in relazione alle diverse tipologie di edifici interessati dagli interventi.

Forma dei contributi

I contributi sono concessi nella forma di finanziamenti agevolati, da erogare sulla base degli stati di avanzamento lavori ed in relazione ai quali maturerà un credito d’imposta in misura pari alla somma di capitale, interessi e spese amministrative.

Tracciabilità finanziaria nei contratti per la ricostruzione privata

Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del Codice civile (doppia firma). Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla L. 136/2010 - si veda l’articolo su Legislazione Tecnica “Piano straordinario antimafia (L. 136/2010)” - nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di missione appositamente costituita in base al D.L. 189/2016 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.


L’inadempimento agli obblighi di tracciabilità può comportare la perdita totale del contributo erogato.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Pianificazione degli interventi

Il Commissario straordinario è chiamato a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, degli interventi su beni culturali, degli interventi contro il dissesto idrogeologico e per le infrastrutture anche ambientali, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Il piano include anche la gestione delle macerie e dei rifiuti.

Progettazione degli interventi

Sulla base del piano di cui al punto precedente, i soggetti attuatori (dunque, per ciascuna regione, l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, nonché per gli immobili e le aree di rispettiva competenza il MIBACT e il MIT e le Diocesi, ma solo per gli interventi interamente da queste finanziati) provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al commissario straordinario, che li approva (previo parere delle Conferenza permanente di cui si dirà appresso), adotta il decreto di concessione del contributo e trasmette alla centrale unica di committenza per l’avvio delle procedure di gara.

Conferenza permanente

Viene istituita una Conferenza permanente presieduta dal Commissario straordinario e con la partecipazione di rappresentanti del MIBACT, del MATTM, del MIT, della regione, dell’ente parco e del comune territorialmente volta per volta competente.
La Conferenza:
- esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni;
- approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori, e acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del MIBACT;
- laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali;
- esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

Commissione paritetica

Presso ogni Regione è inoltre istituita una “Commissione paritetica”, presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del MIBACT.


La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela, e limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

BENI CULTURALI E INFRASTRUTTURE VIARIE


Con la legge di conversione sono confluite nel D.L. 189/2016, alcune disposizioni contenute nel D.L. 205/2016 (ora abrogato). Si tratta delle disposizioni previste dagli artt. 15-bis e 15-ter del D.L. 189/2016, che consentono di avviare tempestivamente interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato dagli eventi sismici, nonché disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino delle infrastrutture viarie.

Al fine di assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24/08/2016, con il D. Min. beni culturali del 24/10/2016, n. 483 è stato costituito - fino al 30/09/2021 - l’“Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 24/08/2016”, con sede a Rieti, con il compito di svolgere tutte le funzioni attribuite al Mibact nelle procedure attinenti agli interventi di ricostruzione, in coordinamento con le attività del Commissario straordinario per il sisma.

Interventi di somma urgenza

Si prevede l’applicazione, per i lavori, servizi e forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali, delle disposizioni di cui agli artt. 148, comma 7 (che consente l’esecuzione dei lavori su beni culturali nei casi di somma urgenza fino all’importo di 300.000 Euro, e 163 (relativo alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile), del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 50/2016.

Progettazione inerente la messa in sicurezza di beni culturali immobili

In particolare, in merito alla progettazione di interventi per la messa in sicurezza di beni culturali e immobili, è previsto che le pubbliche amministrazioni competenti, nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui si è detto in precedenza, possano procedere con affidamento diretto delle progettazioni a professionisti idonei, senza ulteriore formalità, per importi inferiori a 40.000 euro.

Inoltre, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, compresi quelli di messa in sicurezza degli edifici, dandone immediata comunicazione al MIBACT.

Infrastrutture viarie

Con riguardo agli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, viene stabilito che Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile ad assicurare il coordinamento complessivo degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali nazionali, regionali e locali. Viene previsto che Anas S.p.a. attua gli interventi di propria competenza e provvede direttamente, ove necessario, all’esecuzione degli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali in base all’effettiva capacità operativa degli enti interessati.

AGIBILITÀ SISMICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

I titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati dal sisma sono tenuti ad acquisire la certificazione di agibilità sismica, da rilasciarsi a seguito di apposite verifiche di sicurezza a cura di professionista abilitato, ed a depositarla in comune.

Download dei documenti allegati:

Prezzario unico cratere centro Italia 2016 (occorre registrazione a Legislazione Tecnica per poter scaricare l'allegato)


Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Per ulteriori informazioni, consulenze o approfondimenti contattate la ECOGEOM S.r.l.

mercoledì 16 aprile 2014

Come ristrutturare casa e risparmiare rispettando l’ambiente

Prima o poi tutti si trovano a dover affrontare delle spese per ristrutturare la propria casa. Ecco come risparmiare puntando sull’efficienza energetica.

Quando si acquista la propria casa, ai nostri occhi sembra perfetta. Dopo qualche anno, però, possono emergere alcuni problemi, ad esempio legati all’isolamento termico dell’edificio. Nonostante comportino una spesa anche elevata, queste problematiche vanno affrontate, anche perché isolando termicamente la propria casa è possibile risparmiare notevolmente sui consumi per il riscaldamento.

Inoltre, chi ristrutturerà la propria casa con lavori finalizzati ad isolare termicamente l’edificio e a renderlo efficiente dal punto di vista energetico, potrà approfittare della proroga degli ecobonus decisa con l’approvazione della Legge di Stabilità.

Per le spese sostenute da giugno 2013 a dicembre 2014 per l’efficientamento energetico della propria casa si potrà usufruire di una detrazione fiscale pari al 65%, mentre per quelle sostenute a partire dal 2015 la detrazione fiscale si ridurrà al 50%.

Vediamo quindi quali sono i punti fondamentali da seguire se si vuole ristrutturare la propria casa secondo principi di ecosostenibilità e risparmio energetico, approfittando così degli ecobonus e contribuendo in prima persona alla tutela dell’ambiente.

Innanzitutto è fondamentale scegliere i materiali che si utilizzeranno. Ovviamente si dovrà optare per materiali di prima scelta: se la spesa iniziale sarà più elevata, si eviterà di dover intervenire nuovamente in futuro su quanto fatto e quindi si risparmierà sui costi di manutenzione.

La scelta cambierà anche in base a come vogliamo utilizzare l’abitazione da ristrutturare: se abbiamo intenzione di venderla a breve, sarà preferibile optare per colori neutri, mentre se la casa rimarrà in nostro possesso dovremmo individuare con attenzione cosa sostituire e cosa mantenere inalterato, così da ammortizzare i costi.

In particolare, fate attenzione alla composizione delle sostanze presenti nei materiali acquistati, che devono essere assolutamente atossici. Ad esempio la formaldeide, abbondantemente presente nelle moquette o in alcuni materiali isolanti, è fortemente tossica e viene rilasciata dai materiali in cui è contenuta nel corso degli anni, con rischi anche gravi per la salute.

Sono pericolose per l’ambiente, invece, i composti organici volatili, meglio conosciuti come VOC, presenti in vernici e collanti per i pavimenti. Sarebbe quindi opportuno acquistare isolanti naturali in fibra di cotone, oppure moquette organiche e vernici a base d’acqua.

L’inquinamento ambientale è anche provocato dai trasporti: scegliere materiali a chilometro zero, prodotti localmente, è sicuramente un modo per contribuire alla riduzione della dispersione di carbonio nell’ambiente.

Inoltre, non bisogna dimenticare che i lavori di ristrutturazione producono rifiuti, in media 115 chilogrammi di materiale di scarto per ogni metro quadrato. Se la produzione di rifiuti è un fatto inevitabile, è importante smaltirli correttamente per evitare che inquinino il territorio: esistono delle ditte che si occupano specificatamente di questo, ritirando elettrodomestici o vecchi cablaggi. Inoltre lo smaltimento di vecchi computer, frigoriferi e lavatrici è a carico del venditore, che dovrà essere contattato nel caso si vogliano sostituire questi apparecchi.

Infine un ultimo consiglio, che farà bene sia all’ambiente che al portafoglio. Spesso non è necessario rifare tutto da capo: molte volte è sufficiente attuare piccoli cambiamenti per avere la sensazione di trovarsi in una casa del tutto nuova. Invece di demolire parti delle casa e gettare i mobili, si può svecchiare e restaurare, anche con le tecniche del fai da te.

Fonte: infobuildenergia, leggi QUI.

martedì 18 febbraio 2014

Fotovoltaico sul tetto? Per il Fisco vale come una stanza in più e va accatastato

Ogni giorno pare se ne inventino una nuova, stare al passo con tutto diventa un'impresa difficile.

Ad esempio non tutti sanno che l'impianto fotovoltaico sul tetto di casa, se ha una potenza superiore a 3 kW, potrebbe far aumentare la rendita catastale, e quindi l'Imu, la Tasi e le altre imposte che hanno come base il valore catastale (ad esempio, il registro in caso di compravendita). 

Installati per abbattere i costi in bolletta e per incassare gli incentivi pubblici sull'energia prodotta – secondo la tesi del Fisco – i moduli fotovoltaici vanno considerati come una "appendice" dell'abitazione che aumenta il suo valore. 

A chiarirlo è una circolare dell'agenzia delle Entrate (n. 36/E del 19 dicembre 2013) che ha esentato dall'obbligo gli impianti "minori" e definito nel dettaglio le circostanze in cui i pannelli vanno registrati al Catasto. Gli edifici a rischio La questione è delicata, perché in genere un impianto di 3 kW è esattamente quello che serve per coprire i consumi di una famiglia-tipo. 

Fino a qualche anno fa, però, gli incentivi erano così ricchi che molti proprietari hanno scelto di installare impianti un po' più potenti, così da massimizzare l'incasso delle "tariffe incentivanti": quando il tetto di casa era abbastanza spazioso, molti hanno scelto moduli da 4, 6 o anche 10 kW di potenza (in media, 1 kW richiede circa 7 metri quadrati di superficie). 

Sono proprio queste le situazioni in cui bisogna verificare se la rendita catastale dell'unità immobiliare va aggiornata o no. Secondo gli ultimi dati del Gse – aggiornati al 31 gennaio scorso – in Italia ci sono 176mila impianti i cui titolari possono stare tranquilli, perché hanno una potenza inferiore a 3 kW, mentre ce ne sono 312mila a rischio, con una potenza compresa tra 3 a 20 kW.

Il criterio per l'accatastamento

Quando il fotovoltaico è al servizio di un'unità immobiliare già accatastata, la circolare delle Entrate ribadisce che la variazione catastale è obbligatoria solamente quando il valore dell'impianto supera il 15% della rendita catastale. 

Piccolo problema: per il proprietario è impossibile valutare da solo se il rapporto viene superato o no. 

Anche perché il risultato finale dipende dalla rendita di partenza, che può essere molto diversa a seconda della categoria catastale: molte villette, ad esempio, non sono iscritte in Catasto come A/7 (villini), ma come A/2 (abitazioni civili), e proprio per questo valgono meno agli occhi del fisco. In questi casi, arrivare all'obbligo di aggiornamento catastale potrebbe essere più facile. Al contrario, sulle abitazioni di recente costruzione (o dove la rendita catastale è stata aggiornata per grandi lavori di ristrutturazione) sarà più difficile che il valore dell'impianto fotovoltaico sul tetto incida per oltre il 15 per cento. 

La conclusione comunque è una sola: per fare una valutazione corretta bisogna coinvolgere un professionista abilitato, come un geometra, perché valuti se è necessario aggiornare la rendita. Di quanto? Impossibile generalizzare, perché di fatto l'impianto farà salire la rendita di una o più "classi", ma si può ipotizzare che su una villetta con una rendita di 1.200 euro l'incremento sarà – almeno – di 250 euro.

La mappa degli impianti interessati 

Dei 312mila impianti con una potenza tra i 3 e 20 kW, quasi 46mila si trovano in Veneto. Seguono Lombardia (circa 39mila) ed Emilia Romagna (circa 26mila). Sembra un controsenso, ma non è così: nelle regioni del Sud sono più diffusi i grandi impianti, mentre le strutture di taglia domestica hanno riscosso maggiore popolarità nell'area della pianura Padana. La stessa dove risultano più utilizzate le detrazioni fiscali per il risparmio energetico.

Fonte: Il Sole 24 Ore, leggi QUI.

Scarica la circolare cliccando QUI.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per effettuare le verifiche di legge e successivamente provvedere alla eventuale variazione catastale, contattaci per un preventivo.

lunedì 17 febbraio 2014

È conveniente installare un impianto fotovoltaico? Ecco una guida agli impianti fotovoltaici domestici per la produzione di energia rinnovabile

Il risparmio economico sulle utenze dell’energia domestica è uno degli obiettivi dei consumatori italiani, che nonostante la vastità dell’offerta di Eni, di Enel e di tutti gli operatori del settore, trovano sempre più difficile realizzare un vero risparmio energetico ed economico allo stesso tempo.

Per risparmiare sui costi dell’energia, comunque, esistono diverse soluzioni, alcune più vantaggiose delle altre: confrontare le tariffe proposte dagli operatori, per esempio, potrebbe essere un buon modo per pagare di meno la bolletta, anche diminuire e ottimizzare i consumi potrebbe essere indice di una buona condotta ma passare alle energie rinnovabili è sicuramente l’opzione più ricca di vantaggi.

Scegliere l’energia rinnovabile può voler dire continuare a ricevere un’erogazione da parte degli operatori, ma derivata da fonti rinnovabili, oppure - ancora meglio – essere noi stessi produttori di energia installando, per esempio, un impianto fotovoltaico in casa.

Realizzarlo non è semplice ed è bene sempre avere accanto un esperto in materia ma i vantaggi che questo apporterà alle vostre tasche e all’ambiente saranno riscontrabili già dal breve periodo.

I vantaggi principali – e strutturali – di un impianto fotovoltaico, infatti, sono il risparmio economico e il rispetto ambientale, nonché la produzione di energia pulita.

Per quanto riguarda il primo punto, è facilmente intuibile che essere produttori di energia possa svincolarci dal pagamento del servizio energetico di un operatore esterno: ad ogni modo, l’energia prodotta dal nostro impianto avrà un prezzo costante nel tempo e quella in surplus, ovvero non utilizzata, verrà reimmessa nella rete energetica sotto retribuzione.

Il secondo vantaggio è quello che si realizza nei confronti dell’ambiente: il fotovoltaico utilizza una fonte di energia naturale rinnovabile come il sole per produrre energia domestica, quindi non emette nell’aria sostanze con CO2 dannose per l’ambiente e per la nostra salute.

L’impianto fotovoltaico è uno di quegli strumenti che permettono di creare un ambiente sano anche per le future generazioni, perché è basato su un sistema energetico di approvvigionamento pulito ma soprattutto sicuro.

La tecnologia di cui è composto, infatti, è molto affidabile, facile da installare e comunque è conosciuta, per cui risolvere eventuali problemi non sarà difficile; oltretutto i costi di realizzazione stanno via via diminuendo e continueranno a calare anche in un futuro prossimo quando, si spera, l’energia rinnovabile sia sempre più diffusa tra i consumatori e nelle famiglie.

Realizzare un impianto fotovoltaico è semplice, ma è bene essere guidati da un professionista del settore e conoscere il funzionamento e le fasi principali di realizzazione dell’impianto. Partire dalle basi significa anche conoscere di cosa si compone, per esempio, sapere cosa sono i moduli, l’inverter e il contatore GSE.

I moduli non sono altro che le celle in silicio che trasformano la luce del sole in energia termica; collegate tra loro per generare più potenza, formano i moduli fotovoltaici.

L’inverter, invece, è una componente che serve a trasformare la corrente prodotta dai moduli da continua ad alternata e svolge funzioni importanti per connettere l’energia elettrica all’intero impianto.

Il contatore GSE, invece, non è integrato nell’impianto, ma ci serve per gestire le quantità di energia prodotte e immesse nella rete per eventualmente ricevere gli incentivi statali previsti dalla legge.

Un'altra parte fondamentale da conoscere è il sistema di monitoraggio e gestione dei consumi, che serve per monitorare il funzionamento dell’impianto e capire se sono presenti anomalie e permette al proprietario dell’impianto di gestire i carichi interni all’edificio (es. un elettrodomestico).

Prima di realizzare un impianto, comunque, è necessario dotarsi delle autorizzazioni necessarie rilasciate direttamente dal Comune. Per semplificare queste pratiche burocratiche e amministrative basta rivolgersi alle aziende che installano pannelli fotovoltaici che offrono soluzioni dove sono incluse queste pratiche.

Improvvisarsi installatori è sbagliato: è bene affidarsi sempre ad uno specialista del settore o ad un’azienda accreditata che possa fornire materiali di qualità per permettere all’impianto di essere redditizio.

Riguardo agli incentivi di cui si accennava prima, se si installa un impianto fotovoltaico, quindi se si incentiva la produzione di energia pulita che possa migliorare la qualità della vita e l’ottimizzazione energetica della propria casa, è possibile richiedere un rimborso fino al 65% di ciò che si è speso.

Grazie agli ecobonus, infatti, riconfermati nuovamente anche per il 2014, il Governo incentiva e supporta questo tipo di interventi alle proprie case, volti al miglioramento e all’efficientamento energetico.

Fonte: Infobuildenergia, leggi QUI.

sabato 8 febbraio 2014

Isolare conviene?

Per poter rispondere alla domanda e comprenderne i contenuti è importante innanzitutto fornire la definizione di isolamento termico.

Per isolamento termico di un edificio si intende il ricorso a soluzioni tecnologiche e costruttive tali da ridurre le perdite di calore verso l’esterno durante l’inverno e l’ingresso del calore in casa durante l’estate. La progettazione e/o ristrutturazione delle strutture opache e trasparenti che formano e definiscono l’edificio o involucro va fatta accuratamente, con particolare attenzione alla scelta dei materiali, in quanto le loro caratteristiche, la loro collocazione ha un’incidenza dal punto di vista energetico. Bisogna pensare l’edificio come una “scatola chiusa ma non sigillata” che deve mantenere all’interno sempre la stessa temperatura di comfort facendosi condizionare il meno possibile dalle differenza di temperatura che ci sono all’esterno, questo è fattibile solo isolando più possibile la scatola in modo da evitare perdite. Isolando inoltre si contribuisce alla riduzione delle emissioni di sostanze nocive ed inquinanti riducendo sensibilmente i consumi di combustibile da fonte fossile. Costruire o ristrutturare le proprie abitazioni in maniera attenta e responsabile permette di partecipare concretamente alla protezione del nostro pianeta.

L’ isolamento termico e i suoi vantaggi

- Per l’ambiente. Isolando si contribuisce alla riduzione delle emissioni di sostanze nocive ed inquinanti riducendo sensibilmente i consumi di combustibile da fonte fossile. Costruire e ristrutturare le proprie abitazioni in maniera attenta e responsabile permette di partecipare concretamente alla protezione del nostro pianeta.

- Per il vantaggio economico. Una casa isolata ha dispersioni termiche ridotte e di conseguenza anche le bollette per il riscaldamento e condizionamento. I consumi energetici degli edifici si possono ridurre fino al 70-80% isolando le pareti esterne dell’edificio e le coperture.

Gli interventi di isolamento termico dell’immobile sono i più convenienti in quanto le spese di manutenzione sono praticamente assenti e si possono ottenere interessanti incentivi che possono contribuire a rendere ancora più conveniente ogni intervento (ad esempio le detrazioni del 65% previste dalla Finanziaria).

Rispetto alle attuali situazioni finanziarie e alle forme di investimento presenti, investire nell’isolamento termico vuol dire mettere i soldi in una banca virtuale che produce un tasso di rendita molto più elevato. Visto l’aumento continuo dei costi di combustibili, una casa che consuma di meno è una garanzia di maggiore sicurezza economica.

Nei condomini gli elementi più disperdenti sono le pareti esterne attraverso le quali si disperde circa il 45-50% del calore, mentre le case singole sono soggette a perdite di calore che passano soprattutto attraverso i tetti mal isolati (40-50%).

- Per il comfort abitativo. La casa è il luogo dove in assoluto si cercano le migliori condizioni di soggiorno. Un buon isolamento termico dell’edificio permette di mantenere una temperatura interna il più possibile costante ed omogenea e garantire all’interno degli ambienti condizioni di benessere, impedendo al calore di disperdersi verso l’esterno durante l’inverno o di entrare durante l’estate. Soluzioni costruttive corrette per la coibentazione di pareti, coperture e solai permettono di evitare fenomeni di condensa e muffa sulle strutture che potrebbero dare luogo a vere e proprie malattie.

Dove e come isolare

Vista la contingente e critica situazione dell’edilizia negli ultimi anni che vede fermo il mercato delle nuove costruzioni, una grossa opportunità per il futuro prossimo è costituita dal recupero del patrimonio edilizio esistente. C’è una imprescindibile necessità di riqualificazione del patrimonio esistente (il consumo medio è di 180 kWh per metro quadro all’anno), che può consentire ai proprietari un maggior comfort e un maggior risparmio e al governo di poter concorrere in modo rilevante al conseguimento degli obiettivi delineati dalla Strategia Energetica Nazionale.

Come dice l’Ipcc, Intergovernmental Panel on Climate Change, “è più conveniente investire nella efficienza energetica degli edifici che non nelle fonti di energia rinnovabile…L'ambiente edificato offre possibilità di ridurre le emissioni a breve termine e a costi contenuti, in primo luogo grazie al miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia.”

Per capire dove e come isolare è fondamentale effettuare una diagnosi energetica o audit energetico dell’edificio oggetto dell’intervento. Primo passo quindi è un insieme sistematico di rilievo, raccolta e analisi dei parametri relativi ai consumi specifici, correlati alle condizioni di esercizio dell’edificio e dei suoi impianti e una valutazione tecnico-economica dei flussi di energia.

Lo scopo della diagnosi energetica è quello di individuare possibili soluzioni tecniche che possano migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, riducendo i consumi di energia. Di seguito si analizzano le possibili soluzioni e tecnologie costruttive per gli interventi di riqualificazione dell'involucro opaco e trasparente.

Le diverse soluzioni costruttive dell’ isolamento termico

La ristrutturazione delle strutture opache che formano e definiscono l’edificio va fatta accuratamente, analizzando la situazione esistente con una analisi delle strutture e del loro grado di isolamento e con particolare attenzione alla scelta e associazione dei materiali. Le caratteristiche e la collocazione di ogni materiale ha un’ incidenza differente dal punto di vista energetico.

Le strutture dell’involucro edilizio da isolare sono:
- pareti
- coperture
- pavimenti su ambienti non riscaldati, su esterno o controterra.

Le pareti opache

Diverse sono le modalità per isolare le pareti esterne di un edificio a seconda della posizione del materiale isolante rispetto alla struttura:
- isolamento dall’esterno
- isolamento in intercapedine
- isolamento dall’interno.

Isolamento dall’esterno

Tra le soluzioni di isolamento dall’esterno forse la più nota è la tecnologia di isolamento a cappotto termico.

L’isolamento a cappotto consiste nell’incollare i pannelli di isolante sulla struttura edilizia preesistente, facendo attenzione a che il posizionamento delle lastre isolanti sia fatto a giunti sfalsati, anche in corrispondenza degli spigoli, staccandosi da terra con un profilo di partenza. Sui pannelli viene applicato il rasante e annegata la rete portaintonaco per effettuare la finitura. E’ importante che la posa in opera sia effettuata da personale specializzato, scegliendo aziende che forniscono l’intero “sistema a cappotto”, dove la scelta delle colle, del rasante è compatibile con il materiale stesso.

Questo tipo di sistemi è dotato anche di garanzia. Infatti la corretta posa in opera del sistema cappotto garantisce la stabilità nel tempo del rivestimento eliminando crepe e lesioni che costituiscono le ragioni del degrado delle facciate.

Posa in opera del sistema a cappotto. Fonte: Studio Petrone&Partners, arch. Daniela Petrone, Corato (BA)



Tra le altre tecnologie per isolare dall’esterno ci sono anche le facciate ventilate e gli intonaci termoisolanti.

Isolare dall’esterno comporta molti vantaggi, tra cui:

- ridurre i ponti termici: infatti l’isolante costituisce l’ultimo strato della parete coprendo uniformemente tutti gli elementi strutturali, quali pilastri e travi;

- evitare fenomeni di condensa sia superficiale che interstiziale ed evitare la formazione di muffe, proprio perché la struttura è tutta “calda” e più difficilmente raggiunge temperature pari a quella di rugiada;

- proteggere le strutture edilizie dagli sbalzi termici demandando all’isolante l’assorbimento dello sbalzo termico;

- garantire una uniformità di temperatura all’ interno dell’ambiente, per cui il salto tra la temperatura al centro del locale e quella superficiale della parete è di pochi gradi evitando il fenomeno della “parete fredda”;

- aumentare la capacità della parete di accumulare calore. I muri si scaldano, accumulano il calore e lentamente lo rilasciano nei locali quando si spegne l’impianto.

Isolamento in intercapedine

L’isolamento in intercapedine prevede l'inserimento dell'isolante all'interno della cortina edilizia, trattandosi di strutture esistenti (la parete a doppia fodera è la più diffusa tra le tecnologie costruttive esistenti) sono utilizzati per insufflaggio isolanti sfusi. Con l’uso di isolanti sfusi è importante tener conto dell’effetto del costipamento in modo da evitare dei vuoti di isolante all'interno della parete o l’ammassarsi del materiale nella zona bassa della parete con il conseguente peggioramento dell’efficienza energetica della struttura.

Posizionando l’isolamento in intercapedine, si pone il problema dei ponti termici in quanto l’isolante si interrompe in corrispondenza di pilastri e travi.

Foratura di una delle pareti oggetto di intervento. Sono stati eseguiti più fori in altezza poiché l’intercapedine della parete era divisa da giunti orizzontali. Fonte: Tep srl



Esempio di verifica della stratigrafia dell’intercapedine. Fonte: Tep srl



Isolamento dall’interno

Questo tipo di isolamento si ottiene foderando le pareti (e anche soffitti) dall’interno.

Riguarda essenzialmente interventi di riqualificazione energetica in cui non è possibile intervenire con l’isolamento dall’esterno o nell’intercapedine. Tale soluzione infatti sottrae superficie utile agli ambienti ed può aumentare il rischio di fenomeni di condensa.

Per limitare possibili danni dovuti a fenomeni termo igrometrici si consiglia di posizionare una barriera al vapore prima dello strato isolante oppure creare un’intercapedine d’aria tra muratura e controparete.

Con questa applicazione non si sfrutta la capacità della parete di accumulare calore in quanto appena acceso l’impianto l’ambiente si riscalda rapidamente ma altrettanto rapidamente si raffredda allo spegnimento dell’impianto stesso: viene scaldata solo l’aria e non la struttura muraria.

Di contro però ha come vantaggi :
- semplicità di posa in opera
- possibilità d’intervento su edifici con facciate sottoposte a vincoli storici o architettonici (es.mattoni faccia a vista, bugnato, etc.)
- possibilità di intervento parziale (appartamento singolo).



Coperture inclinate

I tetti a falda possono essere:

- ventilati
- non ventilati

La ventilazione è data da un’intercapedine d’aria ventilata posta immediatamente sotto le tegole, ottenuta con arcarecci tra cui è interposto l’isolante. Sulla gronda una griglia forata parapasseri lascia entrare l’aria e un colmo rialzato ne permette l’uscita. La ventilazione consente di ridurre la temperatura superficiale dell’ isolante in modo che questo non alteri le sue prestazioni a causa di valori di temperatura troppo elevati soprattutto d’estate.

Alcuni regolamenti edilizi comunali prevedono obbligatoriamente l’applicazione di tetti ventilati.

Isolamento di un tetto a falda non ventilato. Fonte : Studio Petrone&Partners, arch. Daniela Petrone, Corato (BA)



Coperture piane a terrazzo

Si distinguono in :
- tetto caldo
- tetto freddo o rovescio

La distinzione è relativa alla posizione che l’impermeabilizzante ha rispetto all’isolante, nel tetto caldo l’impermeabilizzante è posto sopra l’isolante proteggendolo dalle acque meteoriche, nel tetto freddo o rovescio l’impermeabilizzante è posto sotto l’isolante.

E’ importante ricordare che nel caso del tetto caldo è fondamentale predisporre una barriera al vapore prima dell’isolante per evitare fenomeni di condensazione.

Isolamento di un tetto piano caldo praticabile. Fonte: Studio Petrone&Partners, arch. Daniela Petrone, Corato (BA)



Solaio su ambiente non riscaldato

L’applicazione ideale è porre l’isolante all’intradosso, come ultimo strato verso l’ambiente non riscaldato per godere degli stessi vantaggi del cappotto esterno, inoltre tecnicamente è fattibile e consente di non sottrarre altezza utile negli ambienti in quanto va collocato nei garage o cantine che non essendo abitabili richiedono un’altezza interna minore.

Le diverse soluzioni costruttive dell’isolamento termico per l’involucro trasparente

Gli interventi su serramenti esistenti possono essere di vario tipo:
- inserimento di un secondo vetro, se l’infisso è a vetro singolo e se ha un telaio in legno di spessore tale da consentirlo. Fattibile solo negli edifici storici in cui l’infisso ha anche una valenza architettonica.
- aggiunta di un secondo serramento, intervento non invasivo in quanto non richiede alcun smontaggio, consiste nell’inserire o all’interno o all’esterno dell’infisso esistente un altro serramento ad elevate prestazioni termiche e acustiche. Questo intervento richiede comunque un certo spessore della muratura tale da alloggiare un secondo infisso.
sostituzione dell’infisso, intervento più effettuato accedendo alle detrazioni fiscali consiste nella scelta di un nuovo infisso costituito da telaio e vetro altamente performanti.

Dal rapporto Enea del 2010 sulle detrazioni fiscali del 55% la maggior parte delle pratiche ricevute riguarda proprio la sostituzione degli infissi (55%), vale a dire oltre 220.000 interventi su un totale di circa 405.000 pratiche di contro però i risultati dell’intervento-tipo di sostituzione degli infissi hanno dato luogo a risparmi medi dichiarati inferiori a 3 MWh/anno ridotti rispetto agli altri interventi sull’involucro.

La diffusione di questo intervento è legata alla sua semplicità, la sostituzione dei serramenti è il meno invasivo e rientra in quella che viene definita attività edilizia libera, non richiede necessariamente un titolo abilitativo per essere effettuata.

Per garantire elevate prestazioni del sistema è necessario utilizzare telai ad elevate prestazioni quali:
- legno
- materiali polimerici (PVC) con anima in metallo
profilato metallico (alluminio,acciaio) con taglio termico
- misto metallo legno e metallo polimero

Dai dati emersi dal rapporto SAIENERGIA09, gli infissi in legno (essenza più diffusa ed economica è il pino) costituiscono il 57% degli infissi venduti nel 2009, gli infissi in metallo il 29%, quelli in PVC l’11%, i misti il 3%. Il tipo di vetro adoperato è doppio, con il 79%; triplo vetro con il 3%, di fatto le prestazioni degli infissi più venduti riguardano vetri basso emissivi con Ug = 1,1 W/m2K e serramenti con UW = 1,4 W/m2K.

Fondamentale è la corretta posa in opera dei serramenti, è infatti importante curare il nodo di ancoraggio tra telaio fisso e muratura e tra telaio e davanzale per evitare ponti termici e avere infissi a tenuta.

Taglio della soglia con l’inserimento di materiale isolante. Fonte : Studio Petrone&Partners, arch. Daniela Petrone, Corato(BA)



Costi, incentivi e benefici economici

Incentivi

Ad oggi e fino al 31 dicembre 2014 per interventi su singole abitazioni o fino al 30 giugno 2015 se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, è possibile usufruire di incentivi. Si tratta di una agevolazione fiscale consistente in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Il 65% della spesa sostenuta per interventi finalizzati a :
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre,comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Un’altra forma di incentivi è il Conto Termico che prevede una restituzione di una certa percentuale di spesa sostenuta per interventi di efficienza energetica, ma riserva l’accessibilità all’incentivo per interventi sull’involucro solo alle pubbliche amministrazioni proprio per evitare la cumulabilità degli incentivi.

Costi

La valutazione dei costi e del beneficio economico ottenuto con la riqualificazione energetica dell’involucro non sempre è semplice e diretta. L’economicità e i vantaggi di un intervento dipendono molto dall’esito dell’analisi preliminare condotta sullo stato dell’edificio e dell’audit energetico. La necessità obbligata di alcuni interventi di manutenzione e ristrutturazione potrebbe far risultare molto conveniente il ricorso all’isolamento dell’involucro, a maggior ragione se ci sono poi incentivi fiscali da parte dello stato.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni casi: 

Se in un condominio o abitazione plurifamiliare occorre rifare la facciata di un edificio in quanto degradata e in cattivo stato conservativo il costo di un isolamento a cappotto si riduce al costo del pannello isolante e al più al rifacimento delle soglie delle finestre, in quanto i costi relativi alle spese professionali per la pratica edilizia, ai ponteggi, e ai lavori di ritinteggiatura dovrebbero comunque essere sostenuti dalla committenza. Inoltre con l’aggiunta dell’isolante è possibile detrarre fiscalmente il 65% della spesa sostenuta anzicchè il 50%. Il costo del pannello dipende anche dal tipo di materiale isolante scelto si parte dal più economico e diffuso quale l’EPS, polistirene espanso, che si aggira intorno ai 6-8 euro/mq per un pannello da 10cm fino ai 15-20 euro/mq per un pannello da 10 cm di sughero bruno. E’ chiaro che la scelta del materiale non dipende solo dalla componente economica ma va valutato il materiale isolante più idoneo per le diverse applicazioni, ciascun materiale presenta dei pro e dei contro e si presta a risolvere problemi specifici, che vanno analizzati di caso in caso. 

Se va rifatto il manto impermeabile di un tetto a causa di infiltrazioni è possibile prevedere l’inserimento di un materiale isolante che ne migliori le performance invernali ed estive. Prendiamo un caso pratico:cascina lombarda, di circa 360mq di superficie utile, attuale residenza singola su due livelli, è necessario il rifacimento del manto di copertura a causa di infiltrazioni. La superficie del tetto è di circa 330mq pari cioè ad un terzo della superficie disperdente totale, basterebbe quindi inserire uno strato isolante per dimezzare le dispersioni del tetto e avere quindi una considerevole riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento. Valutando i costi per la rimozione del manto di copertura esistente, per la sistemazione dell’ impermeabilizzante, posa dell’isolante, ricollocazione del manto precedentemente rimosso, l’incidenza del costo dell’isolante sul costo totale dell’intervento è di circa un terzo che però viene ammortizzato nell’innalzamento dal 50 al 65% della detrazione della spesa. Nello specifico caso è stato scelto un materiale naturale quale la fibra di legno, di spessore 15 cm, ad elevato calore specifico e ad elevata densità che consentisse quindi di migliorare le prestazioni energetiche estive evitando di ricorrere all’ausilio di impianti. 

Se occorre rifare l’impianto di riscaldamento o sostituire il generatore di calore potrebbe essere utile e più conveniente analizzare le dispersioni termiche, capire come poterle ridurre in modo da scegliere la tipologia e le caratteristiche tecniche del nuovo sistema impiantistico in funzione dei fabbisogni energetici effettivi da colmare. In poche parole val la pena isolare prima le strutture e poi prevedere un impianto con potenza termica minore con il vantaggio che questo generatore non solo costa meno al momento dell’acquisto ma soprattutto avrà minori costi di gestione con una riduzione della bolletta.

Si prenda un caso pratico:

appartamento residenziale di superficie utile da 105 mq, collocato al primo piano di un edificio plurifamiliare su un garage non riscaldato. E’ necessario il rifacimento totale dell’impianto termico, da una caldaia standard con radiatori a una pompa di calore con pannelli radianti. Analizzando le dispersioni dell’involucro è evidente che la maggior superficie disperdente dell’appartamento è costituita proprio dal solaio su garage non riscaldato (visto che lateralmente l’appartamento confina con altri riscaldati), per cui la sostituzione del generatore avrebbe richiesto una pompa di calore di potenza pari ad almeno 15KW, mentre decidendo di isolare il solaio su garage con pannelli isolanti di spessore 10 cm all’intradosso del solaio si riesce a ridurre la potenza della pompa di calore a 7KW con un risparmio di circa 4000 euro.

Quindi, l’intervento di isolamento è costato circa 2500 euro che, rispetto ai 4000 euro di differenza di costo tra le pompe di calore di potenza diversa, comporta un risparmio immeditato di 1500 euro, una durata maggiore dell’intervento e soprattutto una serie di vantaggi sulla bolletta. In primis la riduzione della potenza impegnata con minori spese di allaccio e spese fisse e comunque minori consumi.

Di fatto, gli interventi di riqualificazione dell’involucro a fronte dell’investimento iniziale e del risparmio energetico ottenuto, hanno tempi di ritorno medio-lunghi se non si tiene conto dei possibili incentivi e agevolazioni fiscali, ma per una più equa valutazione è importante :
tener conto anche della durata dell’intervento, che è di gran lunga superiore alla durata di interventi sull’impianto; è infatti limitante porre come tempo di ritorno da indicare nell’Attestato di Prestazione Energetica 10 anni, effettuare le valutazione dei costi e dei benefici con il calcolo del tempo di ritorno dell’investimento, al netto di quelle spese che comunque sarebbero state sostenute in quanto interventi di manutenzione necessari.

Infine è importante che il Governo prosegua la politica incentivante dando stabilità alle detrazioni fiscali, per supportare un settore che deve ancora avere il suo sviluppo e che deve ancora acquisire quell’autonomia economica e diffusione culturale tale da associare automaticamente al termine di riqualificazione/ristrutturazione/manutenzione a efficienza e risparmio energetico.

Si prenda a titolo esemplificativo il caso dei serramenti, poiché il ricorso alle agevolazioni fiscali ha comportato necessariamente l’utilizzo di infissi performanti, l’aumento di richiesta e il conseguente aumento dell’offerta, hanno fatto sì che questi, non costituiscano più l’eccezione ma siano diventati lo “standard”, raggiungendo un prezzo molto vicino a quello dei precedenti infissi con caratteristiche tecniche meno “spinte”.

Fonte: Infobuildenergia.it, leggi QUI

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per consulenze in materia.