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mercoledì 30 ottobre 2013

Tutte le modifiche al Testo Unico sulla sicurezza

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge 21 giugno n. 69 (cosiddetto “Del Fare”), sono in vigore, definitivamente, le ultime modifiche al Testo unico sulla sicurezza.

Tali modifiche sono relative agli articoli 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 71, 88, 225, 240, 250 e 277 ed è stato inserito l’articolo 104-bis rubricato “Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili”.

Le modifiche introdotte dal decreto-legge cosiddetto “Del Fare” nel testo convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono evidenziate nel testo aggiornato ed integrale del Testo unico sulla sicurezza, scaricabile registrandosi nel sito Lavoripubblici.it.


Tra le modifiche segnaliamo quelle introdotte nell’art. 88 con cui è prevista l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei "piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi" e quelle contenute nel nuovo articolo 104-bis con cui è prevista: 
- la semplificazione del piano operativo di sicurezza (Pos), previsto dagli articoli 89, comma 1, lett. h) e 96 comma 1, lett. g) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
- la semplificazione del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) di cui all’art. 100, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 e del "fascicolo dell'opera", di cui all'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. 


I modelli semplificati relativamente ai documenti descritti saranno individuati da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il testo aggiornato ed integrale del D.Lgs. n. 81/2008 ma, anche, il testo originario degli articoli del Testu unico sicurezza, interessati dalle modifiche con a fianco il testo con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 69/2013 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 sono scaricabili registrandosi nel sito Lavoripubblici.it.

Fonte: Lavoripubblici.it, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

mercoledì 26 dicembre 2012

Sicurezza nei cantieri, è sempre obbligatoria?

In data 9 aprile 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81, il Testo Unico sulla Sicurezza, in attuazione dell'art. 1 della L. 03/08/2007 n. 123, successivamente integrato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che di fatto ha abrogato tutte le leggi e normative varie che riguardano tale settore.

Seppur poco pubblicizzato, tale Testo Unico ha modificato in maniera radicale l'approccio della sicurezza nella gestione di un cantiere, questo poiché tra le norme abrogate vi è anche il D.L.gs. 494/96.

Se infatti sino a prima dell'entrata in vigore del D.L.gs. 81/2008 la nomina del Coordinatore per la Progettazione e l'Esecuzione in materia di Sicurezza era legata a più fattori (presenza di più imprese esecutrici, rischi particolari, entità del cantiere superiore a 200 uomini/giorno), ora tale nomina è legata unicamente alla presenza di più imprese, presenza anche non contemporanea.

E' bene inoltre precisare che per imprese il Testo Unico intende sia la ditta esecutrice dell'appalto, sia il singolo artigiano o lavoratore autonomo che viene a svolgere una parte di lavoro all'interno del cantiere, sia in maniera diretta, sia in sub-appalto, durante tutto l'iter del lavoro: di fatto è quindi molto limitata la casistica ove la nomina del Coordinatore non sia obbligatoria.

Era stata sollevata un'eccezione, ipotizzando che tale obbligo fosse operativo solo in presenza di Permesso di Costruire, ma tale
 circostanza è irrilevante: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza in data 07/10/2010 nel procedimento C-224/09, ha infatti confermato che, "...in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori designa un coordinatore per la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell'attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori".

Detta direttiva non ammette, quindi, alcuna deroga a tale obbligo. 

Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, se nominate anche successivamente, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Non rischiare inutili sanzioni.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, leggi QUI.