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lunedì 17 giugno 2013

DVR per tutti dal 1 giugno

Sicurezza Lavoro - Aggiornamento importante

Dal 1° giugno tutte le aziende devono dotarsi di apposito Documento di Valutazione dei Rischi e non possono più usufruire dell'autocertificazione. 

Le aziende fino a 10 dipendenti e anche fino a 50 con alcune limitazioni di rischio possono utilizzare le procedure standardizzate.

Tutte le aziende al di sotto i 10 dipendenti e quelle fino a 50 dipendenti che non presentino particolari condizioni di rischio, dovranno comunque dotarsi di DVR.

Per azienda al di sotto dei 10 dipendenti si intende anche priva di dipendenti, quindi anche il singolo artigiano.

Le Procedure Standardizzate, approvate il 30/11/2012 offrono una metodologia finalmente oggettiva per effettuare una valutazione dei rischi completa e coerente.

E’ opportuno sottolineare che il non adeguamento del DVR corrisponde, ai fini sanzionatori, ad una mancata valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

Riportiamo di seguito le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):

- omessa redazione del DVR: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
- incompleta redazione del DVR: Ammenda da 1.000 a 4.000 €

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

Fonte: Confcommercio, leggi QUI.

mercoledì 26 dicembre 2012

Sicurezza nei cantieri, è sempre obbligatoria?

In data 9 aprile 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81, il Testo Unico sulla Sicurezza, in attuazione dell'art. 1 della L. 03/08/2007 n. 123, successivamente integrato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che di fatto ha abrogato tutte le leggi e normative varie che riguardano tale settore.

Seppur poco pubblicizzato, tale Testo Unico ha modificato in maniera radicale l'approccio della sicurezza nella gestione di un cantiere, questo poiché tra le norme abrogate vi è anche il D.L.gs. 494/96.

Se infatti sino a prima dell'entrata in vigore del D.L.gs. 81/2008 la nomina del Coordinatore per la Progettazione e l'Esecuzione in materia di Sicurezza era legata a più fattori (presenza di più imprese esecutrici, rischi particolari, entità del cantiere superiore a 200 uomini/giorno), ora tale nomina è legata unicamente alla presenza di più imprese, presenza anche non contemporanea.

E' bene inoltre precisare che per imprese il Testo Unico intende sia la ditta esecutrice dell'appalto, sia il singolo artigiano o lavoratore autonomo che viene a svolgere una parte di lavoro all'interno del cantiere, sia in maniera diretta, sia in sub-appalto, durante tutto l'iter del lavoro: di fatto è quindi molto limitata la casistica ove la nomina del Coordinatore non sia obbligatoria.

Era stata sollevata un'eccezione, ipotizzando che tale obbligo fosse operativo solo in presenza di Permesso di Costruire, ma tale
 circostanza è irrilevante: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza in data 07/10/2010 nel procedimento C-224/09, ha infatti confermato che, "...in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori designa un coordinatore per la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell'attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori".

Detta direttiva non ammette, quindi, alcuna deroga a tale obbligo. 

Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, se nominate anche successivamente, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Non rischiare inutili sanzioni.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, leggi QUI.