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venerdì 20 settembre 2013

Su chi ricade la responsabilità per la violazione delle norme di sicurezza nel cantiere?

Sicurezza sul lavoro: gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche grava su tutti coloro che esercitano i lavori. Ognuno è, infatti, destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche in funzione delle rispettive attribuzioni e competenze. 

In particolare, il datore di lavoro non perde la sua posizione di garanzia anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente, in quanto anch'egli destinatario delle disposizioni antinfortunistiche a tutela del lavoratore.

Questa la motivazione con cui la Cassazione, con la sentenza n. 35827 del 30 agosto scorso, ha confermato la condanna emessa dal giudice d'appello, contro il coordinatore per la progettazione, il datore di lavoro e legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori e il legale rappresentante della ditta subappaltatrice cui era stata affidata la realizzazione di un complesso edilizio, per omicidio colposo aggravato dalla violazione della norma infortunistica a danno del lavoratore, a seguito della morte per folgorazione di un operaio all'interno di un cantiere dove non era stata appunto rispettata la distanza di sicurezza dai cavi elettrici, come previsto dall'art. 11 del d. P. R. 164 del 7 gennaio 1956.


Una responsabilità riconosciuta su tutte le figure evidenziando come ciascuna di esse, con condotte indipendenti ma convergenti, nella reciproca consapevolezza, abbia posto le condizioni efficienti per il verificarsi dell'evento mortale, quindi non voluto ma prevedibile: la Cassazione ha quindi negato l'ipotesi di interruzione del nesso causale, sussistendo invece l'obbligo di cooperazione tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice, come sancito dall'art. 7 della legge 626/94. 

Nell'ipotesi in cui i titolari della posizione di garanzia siano più di uno, infatti, ciascuno di questi è, "per intero", destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto. Da qui ne consegue che il principio di affidamento non è invocabile sempre e comunque, dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia(qui, per esempio, del lavoratore, "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica).

Situazione riscontrata nel caso in oggetto: in particolare, il coordinatore della progettazione non avrebbe elaborato alcuna indicazione preventiva atta ad eliminare il rischio derivante da una linea elettrica aerea in prossimità dell'area dei lavori, mentre il datore di lavoro e il subappaltatore, non avrebbero redatto né approvato un piano di sicurezza e quindi le relative misure ad esso collegate atte ad evitare il rischio di incidenti e infortuni.

La sentenza chiarisce inoltre la corresponsabilità specificandone i termini per ciascuna delle figure implicate:il datore di lavoro è garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato come previsto dall'art. 40, comma 2, c.p.; al coordinatore per la progettazione compete invece la redazione del PSC (piano di sicurezza e coordinamento), contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e del fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione; infine, il coordinatore per l'esecuzione dei lavorideve verificare sia l'applicazione delle disposizioni del PSC sia l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere, oltre a dovere organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività, segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze, arrivando anche ad esercitare personalmente il potere/dovere di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Sia il coordinatore per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori hanno una posizione di garanzia diretta, essendo prevista una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza dei loro obblighi.

Infine, la sentenza evidenza come un'esclusione di responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo nel caso in cui il subappaltatore svolga dei lavori, determinati e circoscritti, in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, ma non nel caso in cui vi sia interdipendenza tra i lavori svolti dai due soggetti.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.

mercoledì 26 dicembre 2012

Sicurezza nei cantieri, è sempre obbligatoria?

In data 9 aprile 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81, il Testo Unico sulla Sicurezza, in attuazione dell'art. 1 della L. 03/08/2007 n. 123, successivamente integrato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che di fatto ha abrogato tutte le leggi e normative varie che riguardano tale settore.

Seppur poco pubblicizzato, tale Testo Unico ha modificato in maniera radicale l'approccio della sicurezza nella gestione di un cantiere, questo poiché tra le norme abrogate vi è anche il D.L.gs. 494/96.

Se infatti sino a prima dell'entrata in vigore del D.L.gs. 81/2008 la nomina del Coordinatore per la Progettazione e l'Esecuzione in materia di Sicurezza era legata a più fattori (presenza di più imprese esecutrici, rischi particolari, entità del cantiere superiore a 200 uomini/giorno), ora tale nomina è legata unicamente alla presenza di più imprese, presenza anche non contemporanea.

E' bene inoltre precisare che per imprese il Testo Unico intende sia la ditta esecutrice dell'appalto, sia il singolo artigiano o lavoratore autonomo che viene a svolgere una parte di lavoro all'interno del cantiere, sia in maniera diretta, sia in sub-appalto, durante tutto l'iter del lavoro: di fatto è quindi molto limitata la casistica ove la nomina del Coordinatore non sia obbligatoria.

Era stata sollevata un'eccezione, ipotizzando che tale obbligo fosse operativo solo in presenza di Permesso di Costruire, ma tale
 circostanza è irrilevante: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza in data 07/10/2010 nel procedimento C-224/09, ha infatti confermato che, "...in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori designa un coordinatore per la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell'attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori".

Detta direttiva non ammette, quindi, alcuna deroga a tale obbligo. 

Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, se nominate anche successivamente, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Non rischiare inutili sanzioni.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, leggi QUI.