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mercoledì 16 novembre 2016

Eventi Sismici Centro Italia 2016: tutte le indicazioni su sopralluoghi, verifiche di agibilità e interventi

Novità su procedura FAST. Aggiornamenti su: censimento danni e agibilità post-evento delle costruzioni; valutazione urgente di agibilità FAST; richiesta di sopralluogo su edifici già danneggiati da precedenti eventi sismici; rimozione delle macerie; messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili; funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno nella messa in sicurezza post-sismica; dismissione delle aree accoglienza; procedure attuative sul contributo per l’autonoma sistemazione.

Pubblichiamo in questa pagina sintetiche indicazioni in merito alle procedure operative disposte dalla Protezione civile per il censimento danni e l’agibilità post-evento delle costruzioni, con i testi dei provvedimenti stessi.

Tutte le circolari e i moduli sono disponibili consultando il link ALLEGATO. Le Ordinanze di Protezione civile pubblicate in Gazzetta ufficiale o sui BUR sono disponibili tra le FONTI COLLEGATE.

Per gli interventi di carattere strutturale/legislativo si rimanda all’articolo Sisma 24 agosto 2016: le misure del D.L. 189/2016 per la ricostruzione (in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del secondo decreto-legge), di Legislazione Tecnica.

ULTIMI AGGIORNAMENTI
05/11/2016 : Attivazione di una procedura FAST-Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto, per la verifica dell’agibilità post sismica degli edifici privati
17/10/2016 : Nuovi chiarimenti in merito ai termini per l’invio della richiesta di sopralluogo

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE URGENTE DI AGIBILITÀ FAST (Circolare 04/11/2016). Si è prevista l’attivazione di una procedura FAST-Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto, per la verifica dell’agibilità post sismica degli edifici privati. Questo tipo di valutazione consente di individuare le esigenze abitative sul territorio. La ricognizione può essere fatta su singoli edifici oppure su una serie di fabbricati che si trovano in un’area perimetrata dal Sindaco. Le verifiche non possono essere fatte nelle aree maggiormente distrutte, che sono perimetrate con ordinanza sindacale, nelle quali gli edifici dovrebbero essere tutti non utilizzabili.

Possono svolgere sopralluoghi i tecnici (architetti, ingegneri e geometri) anche non in possesso dell’abilitazione alla redazione di schede AeDES, reclutati dai Consigli Nazionali e dalle Amministrazioni di appartenenza, nel caso di pubblici dipendenti, e successivamente accreditati dalla Direzione di comando e controllo. I professionisti devono essere abilitati all’esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia e devono essere iscritti a un Ordine/Collegio professionale. Per quanto riguarda i tecnici impiegati in una Pubblica Amministrazione, questi devono essere in possesso di un titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale e, qualora non iscritti ad un Ordine/Collegio professionale o senza abilitazione, dotati di una dichiarazione dell’amministrazione di appartenenza che comprovi la consolidata esperienza nel settore.

La Circolare reca in allegato la Scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto ed il Modulo di accreditamento tecnico.

RILIEVO E GESTIONE PER IL CENSIMENTO DANNI E L’AGIBILITÀ POST-EVENTO DELLE COSTRUZIONI (Circolare 03/09/2016 e Circolare 17/10/2016). La valutazione di agibilità post sismica è da intendersi come una valutazione temporanea e speditiva, formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili. Essa non è pertanto una verifica di idoneità statica e non sostituisce i certificati di collaudo statico e di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001. I sopralluoghi sono gestiti da tecnici abilitati alla redazione delle schede AeDES in conformità al D.P.C.M. 05/05/2011 e al D.P.C.M. 08/07/2014 (vedi articolo Rilievo del danno e valutazione agibilità post-sisma: aggiornamento schede AeDES ed elenchi di tecnici).

Le persone interessate devono scaricare il modulo e compilarlo e devono poi presentare l’istanza presso il Comune in cui si trova l’immobile per il quale intendono chiedere la verifica. Il Comune invia al Centro di Coordinamento Regionale competente le richieste di squadre per le verifiche di agibilità. Una volta assegnate le squadre di valutatori il Comune contatta i richiedenti in modo che il sopralluogo avvenga alla loro presenza. In caso di edifici in cui sono presenti più abitazioni è necessario che siano presenti un numero sufficiente di proprietari o inquilini. Gli esiti sono registrati dal Comune o dal Centro Operativo Comunale che può valutare, per specifiche situazioni, eventuali misure urgenti. Infine, il Comune comunica gli esiti ai richiedenti e li rende noti nelle modalità che ritiene più opportune.

In base all’esito della verifica i cittadini possono decidere cosa fare: in particolare in caso di esito E (edificio inagibile) o F (edificio inagibile per rischio esterno), o di edificio che si trova in zona rossa, è possibile presentare richiesta al proprio Comune, per l’assegnazione di una Soluzione abitativa di emergenza (SAE).

Oltre a questa misura con Ordinanza 393/2016 è stato previsto un Contributo di autonoma sistemazione (CAS) che è possibile richiedere in caso di abitazione distrutta in tutto o in parte, oppure sgomberata a seguito del terremoto.

La Circolare reca in allegato le procedure operative da seguirsi per l’effettuazione dei rilievi, i moduli per la richiesta di sopralluogo, la rendicontazione degli esiti e la segnalazione degli eventuali provvedimenti.

Con la successiva Circolare 17/10/2016 si è ulteriormente precisato che il termine del 18 ottobre 2016 per la presentazione delle istanze di sopralluogo per gli edifici interessati dal sisma non riguarda gli edifici ricadenti nelle zone rosse ufficialmente definite e delimitate da ordinanza sindacale. Altresì non riguarda eventuali situazioni di immobili già oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.

Di seguito riportiamo il significato delle sigle con le quali è sintetizzato l’esito di agibilità.

A
Edificio agibile
La funzionalità dell'edificio non risulta alterata a causa di eventuali danni causati dal terremoto

B
Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
L'edificio è in tutto o in parte temporaneamente inagibile, ma è sufficiente eseguire interventi di pronto intervento e di rapida realizzazione per ripristinare l'agibilità e poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti

C
Edificio parzialmente inagibile
L'edificio presenta porzioni che sono agibili ed altre zone che sono inagibili. È il Comune che specifica con Ordinanza sindacale le parti inagibili

D
Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento
Si tratta di situazioni che presentano particolari peculiarità e che richiedono professionalità specialistiche. Si prevede quindi la ripetizione del sopralluogo da parte di una squadra adeguatamente formata. Fino a quel momento l'edificio è dichiarato temporaneamente inagibile

E
Edificio inagibile
Nel caso di esito E l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti. Un edificio può essere inagibile di tipo E per motivazioni legate alla struttura portante, agli elementi non strutturali e alle fondazioni

F
Edificio inagibile per rischio esterno
L'edificio è inagibile per grave rischio esterno, dovuto al contesto circostante, anche senza danni consistenti all'edificio. L'esito F è assegnato in aggiunta all'esito proprio dell'edificio che può variare da A ad E

RIPETIZIONE DEL SOPRALLUOGO DI AGIBILITÀ; RICHIESTA DI SOPRALLUOGO SU EDIFICI GIÀ DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI IN ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 (Circolare 10/09/2016 e Circolare 28/09/2016). Sono fornite indicazioni per le problematiche in merito alla ripetizione del sopralluogo di agibilità su edifici su cui è già stato effettuato un precedente sopralluogo con scheda AeDES (o GL_AeDES se trattasi di edifici a struttura prefabbricata o di grande luce), nonché in merito all'esecuzione dei sopralluoghi di agibilità su edifici già danneggiati dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo del mese di aprile 2009.

Si chiarisce che di regola, il sopralluogo sull'edificio è unico e non ripetibile. Pertanto, occorre evitare che vengano effettuati sopralluoghi multipli sullo stesso edificio.

Con la successiva Circolare 28/09/2016 si è ulteriormente chiarito che se un edificio è stato già dichiarato totalmente inagibile (esito E della scheda AeDES), per un qualsiasi evento sismico antecedente a quello attuale e, nel frattempo, non siano stati eseguiti interventi volti al ripristino dei danni, non è possibile richiedere un nuovo sopralluogo in relazione al medesimo fabbricato e, pertanto, è da considerarsi valido il giudizio di inagibilità già dato a suo tempo. Pertanto, le eventuali schede già redatte in occasione dell’emergenza in atto su tali edifici non sono da considerarsi efficaci.

È possibile effettuare un ulteriore sopralluogo solo qualora gli eventi successivi abbiano aggravato il danno preesistente con conseguente variazione delle condizioni di rischio nei confronti delle residue porzioni agibili, a condizione che queste ultime risultassero effettivamente utilizzate al momento del sisma dell’agosto 2016. La valutazione dell’opportunità di far eseguire il nuovo sopralluogo va fatta caso per caso d’intesa fra il COC ed il centro di coordinamento regionale sovraordinato, rendendo immediatamente disponibile alla squadra incaricata del nuovo sopralluogo la scheda di agibilità redatta a suo tempo per l’edificio in questione.

RIMOZIONE DELLE MACERIE (Circolare 11/09/2016). Sono fornite indicazioni operative per dare prima attuazione all'art. 3 dell'Ordinanza 391/2016 che definisce la tipologia di materiali considerati come macerie, individua i soggetti responsabili del trasporto dei materiali, pone in capo alle ARPA e le ASL territorialmente competenti la vigilanza sull'attività di rimozione, trasporto e deposito e pone in capo alle Regioni - che si possono avvalere anche dei Comuni - la responsabilità per l’attuazione di queste misure, per i propri ambiti territoriali di competenza.

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE SULLA MESSA IN SICUREZZA DEI BENI CULTURALI MOBILI E IMMOBILI (Circolare 21/09/2016). Vengono definite le procedure per i sopralluoghi speditivi o di primo livello, per i sopralluoghi di secondo livello e per gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali immobili e mobili.

La Circolare reca in allegato i moduli “Scheda su composizione squadre sopralluoghi 2° livello dei beni culturali”, “Istruzioni per la compilazione della scheda delle attività di rilievo sui beni culturali” e “Scheda sulle attività di rilievo sui beni culturali”.

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI TECNICI DI SOSTEGNO NELLA MESSA IN SICUREZZA POST-SISMICA (Circolare 18/09/2016 e integrazione con Nota 23/09/2016). Viene definita la procedura per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Sono definite le tipologie di intervento e le procedure a seconda che l’intervento stesso riguardi o meno immobili sottoposti a vincolo o tutela.

La Circolare reca in allegato: linee di indirizzo per applicare la procedura; raccomandazioni per la realizzazione di opere provvisionali; scheda di valutazione degli interventi e scheda di valutazione degli interventi ampliata; modello di trasmissione del parere gruppo tecnico di sostegno; procedura per l'attivazione dei gruppi tecnici di sostegno (GTS).

DISMISSIONE DELLE AREE ACCOGLIENZA (Nota 26/09/2016). Sono fornite indicazioni per il coordinamento coordinamento fra tutte le componenti e strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile per procedere al recupero dei materiali fatti affluire per l’assistenza alla popolazione, per consentire la ricostituzione delle scorte di materiali di pronto impiego (tende, generatori elettrici, impianti elettrici campali, posti letto, moduli bagno, ecc.) e procedere secondo criteri di economicità e di buona gestione dei beni della Pubblica Amministrazione.

INDICAZIONI OPERATIVE E ATTUATIVE SUL CONTRIBUTO PER L’AUTONOMA SISTEMAZIONE (Circolare 09/09/2016 e integrazione con Nota 16/09/2016). Si forniscono indicazioni di dettaglio in ordine ai criteri ed alle modalità di assegnazione dei contributi di autonoma sistemazione (CAS), previsti dall’articolo 3 della Ordinanza 388/2016.

È recata in allegato la modulistica per la richiesta del CAS.

Il Consiglio Nazionale Geometri tramite L'Associazione Nazionale Geometri Volontari Protezione Civile opera nelle zone terremotate con un importante contributo umano e professionale.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

lunedì 14 novembre 2016

Legge di Bilancio 2017, ecco le novità

Proroga di un altro anno del bonus per interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione. Proroga di 5 anni e potenziamento (fino al 75%) per gli interventi di riqualificazione energetica in condominio. Detrazione per adozione di misure antisismiche potenziata con detrazioni fino all’85% (se interventi in condominio).

Di seguito una sintesi delle disposizioni contenute nel progetto di Legge di bilancio 2017 [1] in corso di discussione in Parlamento concernenti la proroga ed il potenziamento delle detrazioni fiscali sugli interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento antisismico, di ristrutturazione e sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

PROROGA ECOBONUS 65% - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).

PROROGA E POTENZIAMENTO ECOBONUS PER INTERVENTI NEI CONDOMINI - Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali - o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio - la misura della detrazione al 65% è invece prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è in questi casi ulteriormente aumentata al 70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio ed al 75% nel caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media prevista dal D.M. 26/06/2016 “Requisiti minimi”, come asseverata da professionista abilitato con l’Attestato di prestazione energetica.
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

PROROGA BONUS RISTRUTTURAZIONI 50% - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia (cd. bonus ristrutturazioni).

BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE - Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, viene prevista una detrazione del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).
Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura potenziata del 70%della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE IN CONDOMINI- Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75%(passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85%(passaggio di due classi).
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili (cd. bonus mobili). Il limite di 10.000 Euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.
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[1] Si ricorda che con la riforma operata dalla L. 163/2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio

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Fonte: Legislazione Tecnica, per info clicca QUI. Per approfondimenti e consulenze contattare lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI.