Per l’installazione di una canna fumaria gli unici limiti da rispettare sono quelli fissati dai condomini. Le canne fumarie non hanno natura di costruzione e, quindi, non sono soggette alle regole sulle distanze. A stabilirlo la Corte di Cassazione con la recente sentenza del 03/03/2014, n. 4936.
La realizzazione di una canna fumaria in condominio non ha natura di nuova costruzione e non deve pertanto rispettare le regole in materia di distanze minime. Gli unici limiti e divieti son quelli imposti dal regolamento di condominio e dalle caratteristiche minime di funzionalità e di efficienza fissati dalle normative di sicurezza e di igiene. A spiegarlo la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 4936 del 03/03/2014.
Con la sentenza in argomento la Suprema Corte fissa alcuni principi fondamentali. In primo luogo il Collegio ribadisce che le canne fumarie non sono costruzioni, e non sono quindi soggette ai vincoli sulle distanze minime dalle vedute di cui all’articolo 907 Cod. civ. (tre metri dal fondo del vicino). In secondo luogo i giudici hanno ribadito che l’installazione di una canna fumaria lungo il muro perimetrale di un edificio condominiale non è in contrasto con la natura del muro comune e quindi può essere attuata dal singolo condomino, purché nel rispetto dell’articolo 1102 Cod. civ. per il quale il nuovo manufatto deve rispettare il decoro architettonico dell’edificio e non violare il pari diritto degli altri condòmini ad usare la parete comune.
La Corte conclude sostenendo che in difetto di regolamento contrattuale l’installazione di una canna fumaria deve essere considerata illegittima solo se viola il decoro architettonico o se compromette la salubrità dell’aria a causa delle sue emissioni.
Nel caso in esame il proprietario di un immobile situato al piano terra di un edificio condominiale, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’assemblea condominiale, e successivamente dal Comune, aveva realizzato una canna fumaria lungo il muro perimetrale dello stabile. Successivamente all’installazione un altro condomino aveva però fatto causa perché sosteneva che la canna fumaria pregiudicasse il suo diritto di veduta. La Corte d’Appello adita aveva deciso per la demolizione della canna fumaria ma la decisione è stata annullata dalla Cassazione in considerazione del fatto che la canna fumaria non rientra nel novero delle «costruzioni».
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.
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sabato 8 marzo 2014
giovedì 20 febbraio 2014
Cancellata la proroga relativa all'installazione impianti fonti rinnovabili negli edifici
Restano fermi i termini relativi agli obblighi di copertura dei consumi mediante fonti rinnovabili e di potenza installata degli impianti a fonti rinnovabili in edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Nel passaggio alla Camera, è stato soppresso dal testo della legge di conversione del D.L. 150/2013 - Milleproroghe l'art. 4-bis, introdotto dal Senato, avente ad oggetto il differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia.
In particolare, il soppresso art. 4-bis disponeva la proroga di un anno, dal 01/01/2014 al 01/01/2015, dei termini di cui al punto 1, lettere b) ed al punto 3, lettera b) dell'Allegato 3 del D. Leg.vo 28/2011, relativi agli obblighi di copertura dei consumi mediante fonti rinnovabili e di potenza installata dei medesimi impianti in edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Dunque i seguenti i requisiti, di cui ai citati punti 1, lettera b) e 3, lettera b) dell'Allegato 3 del D. Leg.vo 28/2011, continuano ad essere richiesti, per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti con richiesta di titolo edilizio presentata dal 01/01/2014 al 31/12/2016 (e non dal 01/01/2015, come proposto dal Senato):
- gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 35% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
- la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la formula:
P (kW) = 1 / 65 (m²/kW) x Superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (m²).
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.
Nel passaggio alla Camera, è stato soppresso dal testo della legge di conversione del D.L. 150/2013 - Milleproroghe l'art. 4-bis, introdotto dal Senato, avente ad oggetto il differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia.
In particolare, il soppresso art. 4-bis disponeva la proroga di un anno, dal 01/01/2014 al 01/01/2015, dei termini di cui al punto 1, lettere b) ed al punto 3, lettera b) dell'Allegato 3 del D. Leg.vo 28/2011, relativi agli obblighi di copertura dei consumi mediante fonti rinnovabili e di potenza installata dei medesimi impianti in edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Dunque i seguenti i requisiti, di cui ai citati punti 1, lettera b) e 3, lettera b) dell'Allegato 3 del D. Leg.vo 28/2011, continuano ad essere richiesti, per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti con richiesta di titolo edilizio presentata dal 01/01/2014 al 31/12/2016 (e non dal 01/01/2015, come proposto dal Senato):
- gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 35% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
- la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la formula:
P (kW) = 1 / 65 (m²/kW) x Superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (m²).
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.
Per approfondimenti potete contattare lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI.
giovedì 16 gennaio 2014
Linee vita: obbligo di installazione anche in Emilia Romagna
La linea vita [o linee vita] (secondo la norma UNI EN 795) è un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alla quale si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini; può essere temporaneo o stabile. Nel primo caso viene utilizzato per il montaggio di edifici prefabbricati e successivamente smontato, nel secondo caso viene installato sulle coperture dei nuovi edifici in modo stabile, per la loro manutenzione, a seguito di una normativa attualmente adottata solo da alcune regioni italiane, ma che a breve verrà recepito da tutte le regioni . (Decreto legislativo del 9 aprile 2008 , n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - Art. 115 "Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto"). Wikipedia
Finalmente anche la Regione Emilia Romagna ha adeguato le proprie normative e, con Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20. (Proposta della Giunta regionale in data 21 ottobre 2013, n. 1485), ha reso obbligatoria l'installazione delle linee vita.
Scarica il testo della delibera QUI.
Riporto integralmente il passaggio più importante:
3. Ambito di applicazione
3.1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento si applica agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:
- interventi di nuova costruzione;
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici
esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15
(Semplificazione della disciplina edilizia). Nel caso di opere pubbliche, di cui alla lettera b) dell’art 10 della predetta legge, i predetti interventi, saranno approvati previo accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi ai sensi del D.P.R. n. 383/94 e successive modifiche;
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008.
Finalmente anche la Regione Emilia Romagna ha adeguato le proprie normative e, con Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20. (Proposta della Giunta regionale in data 21 ottobre 2013, n. 1485), ha reso obbligatoria l'installazione delle linee vita.
Scarica il testo della delibera QUI.
Riporto integralmente il passaggio più importante:
3. Ambito di applicazione
3.1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento si applica agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:
- interventi di nuova costruzione;
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici
esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15
(Semplificazione della disciplina edilizia). Nel caso di opere pubbliche, di cui alla lettera b) dell’art 10 della predetta legge, i predetti interventi, saranno approvati previo accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi ai sensi del D.P.R. n. 383/94 e successive modifiche;
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008.
I comuni avranno tempo sino a giugno per integrare i propri Regolamenti al fine di adeguarli alle direttive regionali.
Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per consulenze in materia di installazione linee vita.
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Schema generico di installazione di una linea vita
Schema
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