Decreto Legge, testo coordinato 30/12/2016 n° 244, G.U. 28/02/2017
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 contenente "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”)
Di seguito, i principali ambiti oggetto di proroga:
Pubbliche amministrazioni
- viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo determinato per province e città metropolitane per i centri per l’impiego;
Editoria
- è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese della stampa quotidiana e periodica. Il credito d’imposta previsto per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017;
Lavoro e politiche sociali
-viene prorogato per il 2017 l’intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa;
Istruzione, università e ricerca
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti in essere di ricercatori a tempo determinato di tipo “b”;
Interno
- sono differiti al 31 dicembre 2017 i termini in materia di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni;
- è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;
Sviluppo economico e comunicazione
- per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti in cui sono presenti comuni terremotati;
- vengono differiti al 1° gennaio 2018 i termini per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri di sistema elettrico applicate ai clienti diversi da quelli domestici;
- vengono prorogati al 30 giugno 2017 i termini in materia di adeguamento delle modalità di misurazione e fatturazione dei consumi energetici;
Giustizia
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i termini concernenti la durata dell’incarico del Commissario straordinario per il Palazzo di giustizia di Palermo e per l’investimento finalizzato alla realizzazione delle relative strutture e impianti di sicurezza;
Beni e attività culturali
- sono prorogati gli incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei. La norma interviene sulle disposizioni relative alle speciali modalità operative impiegate nella gestione degli interventi dell’area archeologica di Pompei, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di tutela, recupero e valorizzazione del sito e delle aree limitrofe e di avviare il progressivo avvio del rientro nella complessiva gestione ordinaria del sito nell’ambito della Soprintendenza speciale per Pompei in tempi consoni con le particolari esigenze dell’area. In particolare si estende la proroga delle funzioni del Direttore generale di progetto e della relativa struttura di supporto all’Unità «Grande Pompei» (Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata) così da assicurare il pieno ed efficace svolgimento dei compiti assegnati. In base alla medesima logica di continuità, si prevede altresì che la collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione attivata presso la Soprintendenza speciale Pompei possa avere la durata di 36 mesi, così che tale struttura possa continuare ad operare a supporto della Soprintendenza stessa;
- è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2017 in favore delle fondazioni lirico sinfoniche;
Ambiente
- viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa;
Economia e finanze
- è prorogato al 31 dicembre 2017 il taglio del 10% degli emolumenti corrisposti dalla Pubblica Amministrazione ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo nonché per i commissari di Governo e i commissari straordinari;
- proroga di termini relativi a interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 o da altre calamità naturali e a interventi emergenziali;
- è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016, di cui al comma 1, lettera g, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- è prorogata di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI);
- viene ampliata, nell’ambito del pareggio di bilancio, la possibilità di spesa per gli enti terremotati per l’anno 2017 per interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;
- in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l’anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro;
- viene rifinanziato per il 2017 il contributo straordinario per la ricostruzione in favore del Comune de L’Aquila.
Fonte: Altalex, leggi QUI.
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venerdì 17 marzo 2017
Tutti i termini prorogati dal Decreto-Legge "Milleproroghe" n. 244/2016 (L. 19/2017)
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mercoledì 15 gennaio 2014
LE MODIFICHE ALLA LEGGE DI RIFORMA DEL CONDOMINIO INTRODOTTE DAL D.L. 145/2013 (DESTINAZIONE ITALIA)
Il Decreto-Legge 145/2013 ha introdotto importanti modifiche alla Legge 220/2012 di riforma della disciplina del condominio negli edifici. Gli argomenti oggetto delle modifiche sono i seguenti:
- Accantonamento dei fondi per interventi straordinari;
- Attività di formazione degli amministratori condominiali;
- Maggioranze assembleari per le delibere condominiali per il risparmio energetico;
- Registro di anagrafe condominiale e informazioni sulle condizioni di sicurezza degli edifici;
- Irrogazione di sanzioni condominiali.
Il D.L. “Destinazione Italia” n. 145 del 23 dicembre 2013 (G.U. n. 300 in pari data), entrato in vigore il giorno successivo, ha apportato, tra le altre cose, alcune significative modifiche alla legge di riforma della disciplina del condominio negli edifici(Legge 11 dicembre 2012 n. 220, entrata in vigore il 18 giugno 2013).
Per la precisione, l’articolo 1, comma 9, del predetto D.L. ha introdotto le novità di seguito illustrate.
Accantonamento dei fondi per interventi straordinari
L’articolo 13 della legge 220/2012 aveva modificato l’art. 1135 del Codice civile disponendo (art. 1135, 1° comma, n. 4) che “l’assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori”.
Tale norma aveva lo scopo di razionalizzare la programmazione degli interventi di carattere straordinario, di regola assai impegnativi sotto il profilo finanziario, aumentando le garanzie di puntualità nei pagamenti a vantaggio sia degli appaltatori che degli stessi condomini, cercando di evitare l’avvio di opere per le quali non fosse interamente garantita la copertura di spesa.
Tale intendimento si è, tuttavia, scontrato con gli effetti della grave crisi in corso ed ha finito talvolta con il paralizzare, ostacolare o rendere ancora più impegnativi per i condomini proprio quegli interventi la cui effettuazione avrebbe invece determinato importanti opportunità di lavoro per le imprese del settore.
La modifica ora apportata dal D.L. 145/2013 ha pertanto introdotto un importante correttivo, già ipotizzato dalla dottrina e nella pratica, attraverso un’aggiunta al punto 4 dell’art. 1135 del Codice civile, grazie alla quale viene espressamente previsto che “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
Attività di formazione degli amministratori condominiali
E’ stato stabilito che con Regolamento del Ministro della Giustizia saranno determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e lemodalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'art. 71-bis, 1° comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile.
Tale richiamo si riferisce al fatto che la lettera g) stabilisce che possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e che svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale, requisito che comunque non è necessario qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Maggioranze assembleari per le delibere condominiali per il risparmio energetico
L’art.1 del D.L. “Destinazione Italia” ha soppresso nell'art. 1120, 2° comma, n. 2, del codice civile le parole “per il contenimento del consumo energetico degli edifici”.
Per effetto di tale soppressione viene meno l’obbligo di deliberare le innovazioni aventi a oggetto gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici, sempre e comunque, con la più elevata maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 Codice civile, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
D’ora in avanti si applicherà, invece, a tali interventi il più favorevole disposto del terzo comma dell'art. 1136 del Codice civile, per effetto del quale “(…) L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituitacon l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”.
Registro di anagrafe condominiale e informazioni sulle condizioni di sicurezza degli edifici
Altra novità ora apportata alla legge di riforma del condominio riguarda un’integrazione all'art. 1130, 1° comma, n. 6, del Codice civile, già modificato dalla Legge 220/2012, secondo il quale l'amministratore condominiale deve, tra l’altro, curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
Il D.L. “Destinazione Italia” inserisce la precisazione “delle parti comuni dell'edificio”, il che delimita l’ambito dell’informativa oggetto del registro di anagrafe condominiale ai dati relativi alle condizioni di sicurezza delle sole parti comuni condominiali e non anche a quelli delle porzioni di proprietà esclusiva.
Ricordiamo, per completezza, che il punto 6 dell’articolo 1130, 1° comma, del Codice civile stabilisce ulteriormente che “Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.
Irrogazione di sanzioni condominiali
L’ultima modifica introdotta dal D.L. 145/2013 riguarda l'articolo 70 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile, anch’esso già modificato dalla Legge 220/2012, a seguito della quale era sinora stabilito che “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma é devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie”.
In coda alla predetta disposizione è stata ora inserita la precisazione che “L'irrogazione della sanzione é deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice”, vale a dire che occorrerà un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI
- Accantonamento dei fondi per interventi straordinari;
- Attività di formazione degli amministratori condominiali;
- Maggioranze assembleari per le delibere condominiali per il risparmio energetico;
- Registro di anagrafe condominiale e informazioni sulle condizioni di sicurezza degli edifici;
- Irrogazione di sanzioni condominiali.
Il D.L. “Destinazione Italia” n. 145 del 23 dicembre 2013 (G.U. n. 300 in pari data), entrato in vigore il giorno successivo, ha apportato, tra le altre cose, alcune significative modifiche alla legge di riforma della disciplina del condominio negli edifici(Legge 11 dicembre 2012 n. 220, entrata in vigore il 18 giugno 2013).
Per la precisione, l’articolo 1, comma 9, del predetto D.L. ha introdotto le novità di seguito illustrate.
Accantonamento dei fondi per interventi straordinari
L’articolo 13 della legge 220/2012 aveva modificato l’art. 1135 del Codice civile disponendo (art. 1135, 1° comma, n. 4) che “l’assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori”.
Tale norma aveva lo scopo di razionalizzare la programmazione degli interventi di carattere straordinario, di regola assai impegnativi sotto il profilo finanziario, aumentando le garanzie di puntualità nei pagamenti a vantaggio sia degli appaltatori che degli stessi condomini, cercando di evitare l’avvio di opere per le quali non fosse interamente garantita la copertura di spesa.
Tale intendimento si è, tuttavia, scontrato con gli effetti della grave crisi in corso ed ha finito talvolta con il paralizzare, ostacolare o rendere ancora più impegnativi per i condomini proprio quegli interventi la cui effettuazione avrebbe invece determinato importanti opportunità di lavoro per le imprese del settore.
La modifica ora apportata dal D.L. 145/2013 ha pertanto introdotto un importante correttivo, già ipotizzato dalla dottrina e nella pratica, attraverso un’aggiunta al punto 4 dell’art. 1135 del Codice civile, grazie alla quale viene espressamente previsto che “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
Attività di formazione degli amministratori condominiali
E’ stato stabilito che con Regolamento del Ministro della Giustizia saranno determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e lemodalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'art. 71-bis, 1° comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile.
Tale richiamo si riferisce al fatto che la lettera g) stabilisce che possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e che svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale, requisito che comunque non è necessario qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Maggioranze assembleari per le delibere condominiali per il risparmio energetico
L’art.1 del D.L. “Destinazione Italia” ha soppresso nell'art. 1120, 2° comma, n. 2, del codice civile le parole “per il contenimento del consumo energetico degli edifici”.
Per effetto di tale soppressione viene meno l’obbligo di deliberare le innovazioni aventi a oggetto gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici, sempre e comunque, con la più elevata maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 Codice civile, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
D’ora in avanti si applicherà, invece, a tali interventi il più favorevole disposto del terzo comma dell'art. 1136 del Codice civile, per effetto del quale “(…) L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituitacon l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”.
Registro di anagrafe condominiale e informazioni sulle condizioni di sicurezza degli edifici
Altra novità ora apportata alla legge di riforma del condominio riguarda un’integrazione all'art. 1130, 1° comma, n. 6, del Codice civile, già modificato dalla Legge 220/2012, secondo il quale l'amministratore condominiale deve, tra l’altro, curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
Il D.L. “Destinazione Italia” inserisce la precisazione “delle parti comuni dell'edificio”, il che delimita l’ambito dell’informativa oggetto del registro di anagrafe condominiale ai dati relativi alle condizioni di sicurezza delle sole parti comuni condominiali e non anche a quelli delle porzioni di proprietà esclusiva.
Ricordiamo, per completezza, che il punto 6 dell’articolo 1130, 1° comma, del Codice civile stabilisce ulteriormente che “Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.
Irrogazione di sanzioni condominiali
L’ultima modifica introdotta dal D.L. 145/2013 riguarda l'articolo 70 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile, anch’esso già modificato dalla Legge 220/2012, a seguito della quale era sinora stabilito che “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma é devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie”.
In coda alla predetta disposizione è stata ora inserita la precisazione che “L'irrogazione della sanzione é deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice”, vale a dire che occorrerà un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI
lunedì 13 gennaio 2014
Decreto Milleproroghe 2014
Tutte le norme del D.L. 150/2013: Sfratti esecutivi; Adeguamento antincendio strutture ricettive; Messa in sicurezza di edifici scolastici; Requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazione nei contratti pubblici; Impianti a fune; Sicurezza macchine agricole; Accise sul carburante per la cogenerazione; Smaltimento rifiuti in discarica; Emergenza rifiuti in Campania.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2014 ilD.L. 30/12/2013, n. 150, il cosiddetto decreto “Milleproroghe” per il 2014, contenente una serie di proroghe relative a termini legislativi in scadenza. Sulla medesima Gazzetta è stato pubblicato anche l’altro decreto-legge n. 151 in pari data, a sua volta contenente una serie di proroghe di termini in scadenza, relativi a disposizioni prevalentemente di carattere finanziario, che sarà oggetto di separato commento.
Si riporta di seguito una panoramica esaustiva dei termini prorogati dal D.L. 150/2013, con l’ovvia avvertenza che, trattandosi di decreto-legge, occorrerà attendere i 60 giorni previsti per la conversione per avere un quadro completo e soprattutto definitivo.
EDILIZIA E PREVENZIONE INCENDI
Prevenzione incendi strutture ricettive turistico-alberghiere
Ulteriormente prorogato al 31/12/2014 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data del 11/05/1994 (data di entrata in vigore del D.M. 09/04/1994, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con il D.M. 16/03/2012.
Sfratti esecutivi
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2014 ilD.L. 30/12/2013, n. 150, il cosiddetto decreto “Milleproroghe” per il 2014, contenente una serie di proroghe relative a termini legislativi in scadenza. Sulla medesima Gazzetta è stato pubblicato anche l’altro decreto-legge n. 151 in pari data, a sua volta contenente una serie di proroghe di termini in scadenza, relativi a disposizioni prevalentemente di carattere finanziario, che sarà oggetto di separato commento.
Si riporta di seguito una panoramica esaustiva dei termini prorogati dal D.L. 150/2013, con l’ovvia avvertenza che, trattandosi di decreto-legge, occorrerà attendere i 60 giorni previsti per la conversione per avere un quadro completo e soprattutto definitivo.
EDILIZIA E PREVENZIONE INCENDI
Prevenzione incendi strutture ricettive turistico-alberghiere
Ulteriormente prorogato al 31/12/2014 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data del 11/05/1994 (data di entrata in vigore del D.M. 09/04/1994, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con il D.M. 16/03/2012.
Sfratti esecutivi
Il provvedimento dispone ulteriormente il blocco fino al 30/06/2014 delle esecuzioni di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo. La norma si estende aa tutti i comuni di cui all'art. 1, comma 1, della L. 9/2007, vale a dire i capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003.
Messa in sicurezza di edifici scolastici
Messa in sicurezza di edifici scolastici
Ai fini dell’attuazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici previsti dall’art. 18, commi da 8-ter a 8-quinquies, del D.L. 69/2013 (convertito in legge dalla L. 98/2013), è prorogato al 30/06/2014 il termine oltre il quale il mancato affidamento dei lavori comporta la revoca dei finanziamenti, per le sole Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria sono stati sospesi da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
CONTRATTI PUBBLICI
General Contractor: requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazione
Prorogato al 31/12/2014 il termine di cui all’articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti di cui al D. Leg.vo 163/2006, relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, che risulta quindi così modificato: “Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2014, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali”.
Singole imprese: requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazioneProrogato al 31/12/2014 il termine di cui all’articolo 357, comma 27, del Regolamento attuativo del Codice dei contratti di cui al D.P.R. 207/2010, relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, che risulta quindi così modificato: “In relazione all’articolo 100, comma 1, lettera c.2)[dimostrazione del requisito di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, NdR], fino al 31 dicembre 2014, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice [Cfr. quanto indicato alla proroga precedente, NdR]”.
VARIE
Impianti a fune
Prorogati di ulteriori 6 mesi i termini in materia di impianti funiviari, già prorogati dall’art. 11-bis del D.L. 216/2011 (convertito in legge dalla L. 14/2012), relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con D.M. 02/01/1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri) e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti a fune di cui si prevede l’ammodernamento con i benefici di cui all’art. 8, comma 3, della L. 11/05/1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali.
La proroga ha per oggetto anche gli impianti ricompresi nell’elenco delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006».
Sicurezza macchine agricole
CONTRATTI PUBBLICI
General Contractor: requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazione
Prorogato al 31/12/2014 il termine di cui all’articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti di cui al D. Leg.vo 163/2006, relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, che risulta quindi così modificato: “Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2014, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali”.
Singole imprese: requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazioneProrogato al 31/12/2014 il termine di cui all’articolo 357, comma 27, del Regolamento attuativo del Codice dei contratti di cui al D.P.R. 207/2010, relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, che risulta quindi così modificato: “In relazione all’articolo 100, comma 1, lettera c.2)[dimostrazione del requisito di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, NdR], fino al 31 dicembre 2014, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice [Cfr. quanto indicato alla proroga precedente, NdR]”.
VARIE
Impianti a fune
Prorogati di ulteriori 6 mesi i termini in materia di impianti funiviari, già prorogati dall’art. 11-bis del D.L. 216/2011 (convertito in legge dalla L. 14/2012), relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con D.M. 02/01/1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri) e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti a fune di cui si prevede l’ammodernamento con i benefici di cui all’art. 8, comma 3, della L. 11/05/1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali.
La proroga ha per oggetto anche gli impianti ricompresi nell’elenco delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006».
Sicurezza macchine agricole
Il provvedimento dispone ulteriormente la proroga rispettivamente al 30/06/2014 ed al 01/01/2015 dei termini in precedenza fissati al 28/02/2013 e 01/01/2014 dall’art. 111, comma 1, del D. Leg.vo 285/1992 (Nuovo codice della strada), che risulta quindi così modificato: “Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione)
Prorogato al 30/06/2014 il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del D.L. 16/2012 (convertito in legge dalla L. 44/2012), relativo alle accise sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore, che risulta quindi così modificato: “Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento”.
AMBIENTE E SMALTIMENTO RIFIUTI
Smaltimento rifiuti in discarica
Ulteriormente prorogato al 31/12/2014 il termine oltre il quale non saranno più ammessi in discarica i rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kJ/kg, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del D. Leg.vo 36/2003. Il termine era stato in precedenza prorogato al 31/12/2013 dal D.L. 1/2013.
Emergenza rifiuti in Campania
Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione)
Prorogato al 30/06/2014 il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del D.L. 16/2012 (convertito in legge dalla L. 44/2012), relativo alle accise sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore, che risulta quindi così modificato: “Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento”.
AMBIENTE E SMALTIMENTO RIFIUTI
Smaltimento rifiuti in discarica
Ulteriormente prorogato al 31/12/2014 il termine oltre il quale non saranno più ammessi in discarica i rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kJ/kg, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del D. Leg.vo 36/2003. Il termine era stato in precedenza prorogato al 31/12/2013 dal D.L. 1/2013.
Emergenza rifiuti in Campania
Ulteriormente prorogata al 30/06/2014 la durata della fase transitoria di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009 (convertito in legge dalla L. 26/2010), durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedimentali, dai comuni della Regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.
Prorogato altresì al 30/06/2014 il termine fino al quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della Regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all’8%. Con la stessa decorrenza cesseranno gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all’uopo adottate.
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.
Prorogato altresì al 30/06/2014 il termine fino al quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della Regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all’8%. Con la stessa decorrenza cesseranno gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all’uopo adottate.
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.
martedì 3 dicembre 2013
Tutte le novità della L. 124/2013, di conversione del D.L. 102/2013, in materia di IMU, altra fiscalità immobiliare e nuovo Piano Casa
Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29/10/2013 la L. 28/10/2013, n. 124, che converte, con modificazioni, il D.L. 31/08/2013, n. 102 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
Di seguito una sintesi dei contenuti del provvedimento.
Di seguito una sintesi dei contenuti del provvedimento.
L'articolo 1 del provvedimento prevede che, per l'anno 2013, non sia dovuta la prima rata dell'IMU sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013.
L'articolo 2 reca esenzioni e agevolazioni in materia di IMU.
L'articolo 3 prevede un contributo per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna a ristoro del minor gettito conseguente alle disposizioni sull'IMU.
L'articolo 4 riduce al 15% l'aliquota della cedolare secca per gli immobili locati a canone concordato.
L'articolo 5 prevede che il comune possa applicare, per l'anno 2013, la componente della Tares diretta alla copertura dei costi per il servizio dei rifiuti.
L'articolo 6 reca misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti e il rifinanziamento di Fondi per l'acquisto della prima casa e per l'accesso alle abitazioni in locazione.
L'articolo 7 dispone l'erogazione ai comuni di un importo di 2,5 miliardi di euro a titolo di anticipo a valere sul Fondo di solidarietà istituito dalla legge di stabilità per il 2013.
L'articolo 8 proroga al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.
L'articolo 9 modifica la disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.
L'articolo 10 dispone un incremento pari a 500 milioni di euro della dotazione finanziaria statale relativa agli ammortizzatori sociali in deroga. Modifica inoltre le procedure per le modalità di attuazione degli sgravi contributivi inerenti alla contrattazione di secondo livello.
Gli articoli 11 e 11-bis prevedono la costituzione di due ulteriori contingenti di esodati per i quali sia applicabile la disciplina previgente sui requisiti di accesso alla pensione.
L'articolo 12 riduce il limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
L'articolo 13 ridetermina le risorse del Fondo per i pagamenti da parte degli enti territoriali dei debiti certi ed esigibili e, per garantire la liquidità necessaria, l'articolo 15 autorizza maggiori emissioni di titoli di Stato.
L'articolo 14 concerne la definizione agevolata, in appello, delle controversie per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti.
In particolare, tra gli impegni assunti dal Governo, alcuni riguardano l'impossibilità di reperire la copertura finanziaria dell'eventuale soppressione della seconda rata dell'IMU attraverso aumenti di entrate fiscali, la disincentivazione dello sfruttamento del suolo, la proporzionalità della Tares alla quantità di rifiuti prodotti, la proroga per l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali, l'introduzione di una seconda soglia per l'offerta pubblica di acquisto, l'utilizzo dei risparmi della riforma Fornero per risolvere il problema di tutti i lavoratori esodati.
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.
L'articolo 2 reca esenzioni e agevolazioni in materia di IMU.
L'articolo 3 prevede un contributo per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna a ristoro del minor gettito conseguente alle disposizioni sull'IMU.
L'articolo 4 riduce al 15% l'aliquota della cedolare secca per gli immobili locati a canone concordato.
L'articolo 5 prevede che il comune possa applicare, per l'anno 2013, la componente della Tares diretta alla copertura dei costi per il servizio dei rifiuti.
L'articolo 6 reca misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti e il rifinanziamento di Fondi per l'acquisto della prima casa e per l'accesso alle abitazioni in locazione.
L'articolo 7 dispone l'erogazione ai comuni di un importo di 2,5 miliardi di euro a titolo di anticipo a valere sul Fondo di solidarietà istituito dalla legge di stabilità per il 2013.
L'articolo 8 proroga al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.
L'articolo 9 modifica la disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.
L'articolo 10 dispone un incremento pari a 500 milioni di euro della dotazione finanziaria statale relativa agli ammortizzatori sociali in deroga. Modifica inoltre le procedure per le modalità di attuazione degli sgravi contributivi inerenti alla contrattazione di secondo livello.
Gli articoli 11 e 11-bis prevedono la costituzione di due ulteriori contingenti di esodati per i quali sia applicabile la disciplina previgente sui requisiti di accesso alla pensione.
L'articolo 12 riduce il limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
L'articolo 13 ridetermina le risorse del Fondo per i pagamenti da parte degli enti territoriali dei debiti certi ed esigibili e, per garantire la liquidità necessaria, l'articolo 15 autorizza maggiori emissioni di titoli di Stato.
L'articolo 14 concerne la definizione agevolata, in appello, delle controversie per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti.
In particolare, tra gli impegni assunti dal Governo, alcuni riguardano l'impossibilità di reperire la copertura finanziaria dell'eventuale soppressione della seconda rata dell'IMU attraverso aumenti di entrate fiscali, la disincentivazione dello sfruttamento del suolo, la proporzionalità della Tares alla quantità di rifiuti prodotti, la proroga per l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali, l'introduzione di una seconda soglia per l'offerta pubblica di acquisto, l'utilizzo dei risparmi della riforma Fornero per risolvere il problema di tutti i lavoratori esodati.
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.
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