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mercoledì 25 gennaio 2017

Sisma 2016: le misure per la ricostruzione (D.L. 189/2016)

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2016, n. 294 la L. 15/12/2016, n. 229, che converte in legge, con modificazioni, il D.L. 17/10/2016, n. 189, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

Si evidenzia che nel corso dell’esame al Senato del disegno di legge di conversione, sono state approvate modifiche volte a far confluire nel testo del D.L. 189/2016 le disposizioni del D.L. 205/2016, ossia il secondo decreto sul terremoto che si era reso necessario per fronteggiare l’eccezionale situazione determinata dal reiterarsi degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria anche nel mese di ottobre. Il comma 2 dell’art. 1 della L. 229/2016 dispone, infatti, l’abrogazione del D.L. 205/2016, precisando che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 205/2016”. Con la L. 229/2016 - in vigore dal 18/12/2016 - si è venuto quindi a delineare un unico corpus legislativo di norme per contrastare l’emergenza e per la ricostruzione.


Proponiamo di seguito una sintesi operativa delle misure adottate, approfondendo in particolare gli aspetti concernenti l’organizzazione generale degli organi direttivi, il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori e la ricostruzione pubblica e privata. Per ulteriori indicazioni concernenti le modalità pratiche di svolgimento dei sopralluoghi, i professionisti interessati e tutti gli altri interventi di carattere pratico/operativo si rinvia all’articolo “Eventi sismici centro Italia 2016: tutte le indicazioni su sopralluoghi, verifiche di agibilità e interventi”.

ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI


Questi gli elenchi dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 cui sono rivolte le misure del D.L. 189/2016. Il primo elenco (Allegato 1) comprende i 62 comuni colpiti dal sisma del 24/08/2016. Con la conversione in legge è stato aggiunto al D.L. 189/2016 un secondo elenco (Allegato 2), contenente l’elenco dei 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26-30/10/2016.

Le disposizioni del provvedimento possono applicarsi altresì in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli qui elencati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata.


Si precisa che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni del D.L. 189/2016 concernenti il sostegno al reddito dei lavoratori, le perdite dell’esercizio 2016, la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari, contributivi e amministrativi (artt. da 45 a 48) si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti.

Elenco di cui all’Allegato 1 del D.L. 189/2016:

- Regione Abruzzo:


1. Campotosto (AQ)
2. Capitignano (AQ)
3. Montereale (AQ)
4. Rocca Santa Maria (TE)
5. Valle Castellana (TE)
6. Cortino (TE)
7. Crognaleto (TE)
8. Montorio al Vomano (TE)

- Regione Lazio:


9. Accumoli (RI)
10.Amatrice (RI)
11.Antrodoco (RI)
12.Borbona (RI)
13.Borgo Velino (RI)
14.Castel Sant'Angelo (RI)
15.Cittareale (RI)
16.Leonessa (RI)
17.Micigliano (RI)
18.Posta (RI)

- Regione Marche:


19.Amandola (FM)
20.Acquasanta Terme (AP)
21.Arquata del Tronto (AP)
22.Comunanza (AP)
23.Cossignano (AP)
24.Force (AP)
25.Montalto delle Marche (AP)
26.Montedinove (AP)
27.Montefortino (FM)
28.Montegallo (AP)
29.Montemonaco (AP)
30.Palmiano (AP)
31.Roccafluvione (AP)
32.Rotella (AP)
33.Venarotta (AP)
34.Acquacanina (MC)
35.Bolognola (MC)
36.Castelsantangelo sul Nera (MC)
37.Cessapalombo (MC)
38.Fiastra (MC)
39.Fiordimonte (MC)
40.Gualdo (MC)
41.Penna San Giovanni (MC)
42.Pievebovigliana (MC)
43.Pieve Torina (MC)
44.San Ginesio (MC)
45.Sant'Angelo in Pontano (MC)
46.Sarnano (MC)
47.Ussita (MC)
48.Visso (MC)

- Regione Umbria:


49.Arrone (TR)
50.Cascia (PG)
51.Cerreto di Spoleto (PG)
52.Ferentillo (TR)
53.Montefranco (TR)
54.Monteleone di Spoleto (PG)
55.Norcia (PG)
56.Poggiodomo (PG)
57.Polino (TR)
58.Preci (PG)
59.Sant'Anatolia di Narco (PG)
60.Scheggino (PG)
61.Sellano (PG)
62.Vallo di Nera (PG)

Elenco di cui all’Allegato 2 del D.L. 189/2016:

- Regione Abruzzo:


1. Campli (TE)
2. Castelli (TE)
3. Civitella del Tronto (TE)
4. Torricella Sicura (TE)
5. Tossicia (TE)
6. Teramo

- Regione Lazio:


7. Cantalice (RI)
8. Cittaducale (RI)
9. Poggio Bustone (RI)
10. Rieti
11. Rivodutri (RI)

- Regione Marche:


12. Apiro (MC)
13. Appignano del Tronto (AP)
14. Ascoli Piceno
15. Belforte del Chíenti (MC)
16. Belmonte Piceno (FM)
17. Caldarola (MC)
18. Camerino (MC)
19. Camporotondo di Fiastrone (MC)
20. Castel di Lama (AP)
21. Castelraimondo (MC)
22. Castignano (AP)
23. Castorano (AP)
24. Cerreto Desi (AN)
25. Cingoli (MC)
26. Colli del Tronto (AP)
27. Colmurano (MC)
28. Corridonia (MC)
29. Esanatoglia (MC)
30. Fabriano (AN)
31. Falerone (FM)
32. Fiuminata (MC)
33. Folignano (AP)
34. Gagliole (MC)
35. Loro Piceno (MC)
36. Macerata
37. Maltignano (AP)
38. Massa Fermana (FM)
39. Matelica (MC)
40. Mogliano (MC)
41. Monsapietro Morico (FM)
42. Montappone (FM)
43. Monte Rinaldo (FM)
44. Monte San Martino (MC)
45. Monte Vidon Corrado (FM)
46. Montecavallo (MC)
47. Montefalcone Appennino (FM)
48. Montegiorgio (FM)
49. Monteleone (FM)
50. Montelparo (FM)
51. Muccia (MC)
52. Offida (AP)
53. Ortezzano (FM)
54. Petriolo (MC)
55. Pioraco (MC)
56. Poggio San Vicino (MC)
57. Pollenza (MC)
58. Ripe San Ginesio (MC)
59. San Severino Marche (MC)
60. Santa Vittoria in Matenano (FM)
61. Sefro (MC)
62. Serrapetrona (MC)
63. Serravalle del Chienti (MC)
64. Servigliano (FM)
65. Smerillo (FM)
66. Tolentino (MC)
67. Treia (MC)
68. Urbisaglia (MC)

- Regione Umbria:


69. Spoleto (PG).

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI


In stretto raccordo con il Commissario straordinario operano i presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari, svolgendo le funzioni indicate dall’art. 2 del D.L. 189/2016 con le modalità ivi indicate. Ogni regione, unitamente ai comuni interessati ed in base ad una convenzione, istituisce un ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”. 

L’ufficio in questione:
- cura la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
- cura l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
- provvede alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza;
- opera come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi (la cui competenza al rilascio rimane comunque in capo al comune).

Presso ciascun ufficio viene costituito un SUAP unitario per tutti i comuni coinvolti.
I soggetti attuatori si avvalgono di una centrale unica di committenza, individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti SpA.


Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, analogamente a quanto avvenuto per l’Expo di Milano.


Viene inoltre costituita una apposita “Struttura di missione” ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.

PROFESSIONISTI QUALIFICATI


Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, con il D.L. 189/2016 è stato istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati.

Formazione dell’elenco

Il commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare.

Lavori privati

I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui sopra.
Sino all’istituzione dell’elenco possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

Incompatibilità

In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione.

Opere pubbliche e concentrazione degli incarichi

Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del MIBACT, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
Per gli interventi di ricostruzione privata sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale

RICOSTRUZIONE PRIVATA

Contributi per la ricostruzione privata

Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati possono essere previsti:
- per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100% del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione nell’ambito dello stesso insediamento nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
- per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ad una soglia da stabilirsi, un contributo pari al 100% del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio;
- per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia di cui al punto precedente, un contributo pari al 100% del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio.

La percentuale del contributo scende al 50% per le seconde case situate nei comuni diversi dall’elenco ma per i quali è stato riconosciuto il “nesso di causalità” con il sisma (vedi sopra nel paragrafo relativo all’elenco dei comuni).


Non sono ammessi a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi. In questi casi può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area.


I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico vengono stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3.


Con il D. Min. infrastrutture del 27/12/2016, n. 477- adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione dell’art. 7, comma 1, lettera a), del D.L. 189/2016 - sono stati definiti i valori minimi e massimi della capacità di resistenza degli immobili alle azioni sismiche, da rispettare per ottenere i contributi per la ricostruzione.
Tale provvedimento è fondamentale, in quanto definisce il livello di sicurezza sismica da raggiungere negli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili.

Soggetti beneficiari dei contributi

Possono essere beneficiari dei contributi i proprietari, usufruttuari e titolari di diritti reali relativamente a:
- abitazione principale (“prime case”);
- abitazioni concesse in locazione o comodato o assegnate a soci di cooperative indivise (a condizione che il richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, si impegni alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell’assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a due anni);
- altre abitazioni diverse da quelle precedenti (“seconde case”);
- strutture e parti comuni in edifici in cui sono presenti abitazioni di cui ai punti precedenti;
- unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all’attività) adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.

Calcolo e ammontare dei contributi

Con provvedimenti del Commissario straordinario sarà individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del "Prezzario unico cratere centro Italia 2016" - approvato con l’Ordinanza del 14/10/2016, n. 7 - che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 


Il Prezzario deve essere utilizzato nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione dell’anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 7, del nuovo Codice degli appalti e contratti pubblici (D. Leg.vo 50/2016). Il Prezzario, inoltre, deve essere utilizzato per la quantificazione del costo degli interventi per la ricostruzione privata, ai fini della determinazione dell’entità dei finanziamenti agevolati.

Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Interventi di immediata esecuzione

Possono essere immediatamente avviati, con le procedure indicate dall’art. 8 del D.L. 189/2016, gli interventi su edifici con danni lievi (pur essendo classificati come non agibili dalle schede AeDES - si veda l’articolo su Legislazione Tecnica “Rilievo del danno e valutazione agibilità post-sisma: aggiornamento schede AeDES ed elenchi di tecnici” - oppure dichiarati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile) e che necessitano solamente di interventi di riparazione immediata. Il tutto, previa presentazione di apposito progetto ed asseverazione da parte di un professionista abilitato.


L’Ordinanza del Commissario straordinario 14/12/2016, n. 8, ha definito i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danno lievi a norma dell’art. 8 del D.L. 189/2016.


Il contributo è determinato sulla base del rapporto tra “costo dell’intervento”e “costo convenzionale”, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla medesima Ordinanza, in relazione alle diverse tipologie di edifici interessati dagli interventi.

Forma dei contributi

I contributi sono concessi nella forma di finanziamenti agevolati, da erogare sulla base degli stati di avanzamento lavori ed in relazione ai quali maturerà un credito d’imposta in misura pari alla somma di capitale, interessi e spese amministrative.

Tracciabilità finanziaria nei contratti per la ricostruzione privata

Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del Codice civile (doppia firma). Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla L. 136/2010 - si veda l’articolo su Legislazione Tecnica “Piano straordinario antimafia (L. 136/2010)” - nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di missione appositamente costituita in base al D.L. 189/2016 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.


L’inadempimento agli obblighi di tracciabilità può comportare la perdita totale del contributo erogato.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Pianificazione degli interventi

Il Commissario straordinario è chiamato a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, degli interventi su beni culturali, degli interventi contro il dissesto idrogeologico e per le infrastrutture anche ambientali, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Il piano include anche la gestione delle macerie e dei rifiuti.

Progettazione degli interventi

Sulla base del piano di cui al punto precedente, i soggetti attuatori (dunque, per ciascuna regione, l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, nonché per gli immobili e le aree di rispettiva competenza il MIBACT e il MIT e le Diocesi, ma solo per gli interventi interamente da queste finanziati) provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al commissario straordinario, che li approva (previo parere delle Conferenza permanente di cui si dirà appresso), adotta il decreto di concessione del contributo e trasmette alla centrale unica di committenza per l’avvio delle procedure di gara.

Conferenza permanente

Viene istituita una Conferenza permanente presieduta dal Commissario straordinario e con la partecipazione di rappresentanti del MIBACT, del MATTM, del MIT, della regione, dell’ente parco e del comune territorialmente volta per volta competente.
La Conferenza:
- esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni;
- approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori, e acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del MIBACT;
- laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali;
- esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

Commissione paritetica

Presso ogni Regione è inoltre istituita una “Commissione paritetica”, presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del MIBACT.


La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela, e limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

BENI CULTURALI E INFRASTRUTTURE VIARIE


Con la legge di conversione sono confluite nel D.L. 189/2016, alcune disposizioni contenute nel D.L. 205/2016 (ora abrogato). Si tratta delle disposizioni previste dagli artt. 15-bis e 15-ter del D.L. 189/2016, che consentono di avviare tempestivamente interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato dagli eventi sismici, nonché disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino delle infrastrutture viarie.

Al fine di assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24/08/2016, con il D. Min. beni culturali del 24/10/2016, n. 483 è stato costituito - fino al 30/09/2021 - l’“Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 24/08/2016”, con sede a Rieti, con il compito di svolgere tutte le funzioni attribuite al Mibact nelle procedure attinenti agli interventi di ricostruzione, in coordinamento con le attività del Commissario straordinario per il sisma.

Interventi di somma urgenza

Si prevede l’applicazione, per i lavori, servizi e forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali, delle disposizioni di cui agli artt. 148, comma 7 (che consente l’esecuzione dei lavori su beni culturali nei casi di somma urgenza fino all’importo di 300.000 Euro, e 163 (relativo alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile), del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 50/2016.

Progettazione inerente la messa in sicurezza di beni culturali immobili

In particolare, in merito alla progettazione di interventi per la messa in sicurezza di beni culturali e immobili, è previsto che le pubbliche amministrazioni competenti, nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui si è detto in precedenza, possano procedere con affidamento diretto delle progettazioni a professionisti idonei, senza ulteriore formalità, per importi inferiori a 40.000 euro.

Inoltre, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, compresi quelli di messa in sicurezza degli edifici, dandone immediata comunicazione al MIBACT.

Infrastrutture viarie

Con riguardo agli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, viene stabilito che Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile ad assicurare il coordinamento complessivo degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali nazionali, regionali e locali. Viene previsto che Anas S.p.a. attua gli interventi di propria competenza e provvede direttamente, ove necessario, all’esecuzione degli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali in base all’effettiva capacità operativa degli enti interessati.

AGIBILITÀ SISMICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

I titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati dal sisma sono tenuti ad acquisire la certificazione di agibilità sismica, da rilasciarsi a seguito di apposite verifiche di sicurezza a cura di professionista abilitato, ed a depositarla in comune.

Download dei documenti allegati:

Prezzario unico cratere centro Italia 2016 (occorre registrazione a Legislazione Tecnica per poter scaricare l'allegato)


Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Per ulteriori informazioni, consulenze o approfondimenti contattate la ECOGEOM S.r.l.

mercoledì 16 novembre 2016

Eventi Sismici Centro Italia 2016: tutte le indicazioni su sopralluoghi, verifiche di agibilità e interventi

Novità su procedura FAST. Aggiornamenti su: censimento danni e agibilità post-evento delle costruzioni; valutazione urgente di agibilità FAST; richiesta di sopralluogo su edifici già danneggiati da precedenti eventi sismici; rimozione delle macerie; messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili; funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno nella messa in sicurezza post-sismica; dismissione delle aree accoglienza; procedure attuative sul contributo per l’autonoma sistemazione.

Pubblichiamo in questa pagina sintetiche indicazioni in merito alle procedure operative disposte dalla Protezione civile per il censimento danni e l’agibilità post-evento delle costruzioni, con i testi dei provvedimenti stessi.

Tutte le circolari e i moduli sono disponibili consultando il link ALLEGATO. Le Ordinanze di Protezione civile pubblicate in Gazzetta ufficiale o sui BUR sono disponibili tra le FONTI COLLEGATE.

Per gli interventi di carattere strutturale/legislativo si rimanda all’articolo Sisma 24 agosto 2016: le misure del D.L. 189/2016 per la ricostruzione (in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del secondo decreto-legge), di Legislazione Tecnica.

ULTIMI AGGIORNAMENTI
05/11/2016 : Attivazione di una procedura FAST-Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto, per la verifica dell’agibilità post sismica degli edifici privati
17/10/2016 : Nuovi chiarimenti in merito ai termini per l’invio della richiesta di sopralluogo

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE URGENTE DI AGIBILITÀ FAST (Circolare 04/11/2016). Si è prevista l’attivazione di una procedura FAST-Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto, per la verifica dell’agibilità post sismica degli edifici privati. Questo tipo di valutazione consente di individuare le esigenze abitative sul territorio. La ricognizione può essere fatta su singoli edifici oppure su una serie di fabbricati che si trovano in un’area perimetrata dal Sindaco. Le verifiche non possono essere fatte nelle aree maggiormente distrutte, che sono perimetrate con ordinanza sindacale, nelle quali gli edifici dovrebbero essere tutti non utilizzabili.

Possono svolgere sopralluoghi i tecnici (architetti, ingegneri e geometri) anche non in possesso dell’abilitazione alla redazione di schede AeDES, reclutati dai Consigli Nazionali e dalle Amministrazioni di appartenenza, nel caso di pubblici dipendenti, e successivamente accreditati dalla Direzione di comando e controllo. I professionisti devono essere abilitati all’esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia e devono essere iscritti a un Ordine/Collegio professionale. Per quanto riguarda i tecnici impiegati in una Pubblica Amministrazione, questi devono essere in possesso di un titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale e, qualora non iscritti ad un Ordine/Collegio professionale o senza abilitazione, dotati di una dichiarazione dell’amministrazione di appartenenza che comprovi la consolidata esperienza nel settore.

La Circolare reca in allegato la Scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto ed il Modulo di accreditamento tecnico.

RILIEVO E GESTIONE PER IL CENSIMENTO DANNI E L’AGIBILITÀ POST-EVENTO DELLE COSTRUZIONI (Circolare 03/09/2016 e Circolare 17/10/2016). La valutazione di agibilità post sismica è da intendersi come una valutazione temporanea e speditiva, formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili. Essa non è pertanto una verifica di idoneità statica e non sostituisce i certificati di collaudo statico e di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001. I sopralluoghi sono gestiti da tecnici abilitati alla redazione delle schede AeDES in conformità al D.P.C.M. 05/05/2011 e al D.P.C.M. 08/07/2014 (vedi articolo Rilievo del danno e valutazione agibilità post-sisma: aggiornamento schede AeDES ed elenchi di tecnici).

Le persone interessate devono scaricare il modulo e compilarlo e devono poi presentare l’istanza presso il Comune in cui si trova l’immobile per il quale intendono chiedere la verifica. Il Comune invia al Centro di Coordinamento Regionale competente le richieste di squadre per le verifiche di agibilità. Una volta assegnate le squadre di valutatori il Comune contatta i richiedenti in modo che il sopralluogo avvenga alla loro presenza. In caso di edifici in cui sono presenti più abitazioni è necessario che siano presenti un numero sufficiente di proprietari o inquilini. Gli esiti sono registrati dal Comune o dal Centro Operativo Comunale che può valutare, per specifiche situazioni, eventuali misure urgenti. Infine, il Comune comunica gli esiti ai richiedenti e li rende noti nelle modalità che ritiene più opportune.

In base all’esito della verifica i cittadini possono decidere cosa fare: in particolare in caso di esito E (edificio inagibile) o F (edificio inagibile per rischio esterno), o di edificio che si trova in zona rossa, è possibile presentare richiesta al proprio Comune, per l’assegnazione di una Soluzione abitativa di emergenza (SAE).

Oltre a questa misura con Ordinanza 393/2016 è stato previsto un Contributo di autonoma sistemazione (CAS) che è possibile richiedere in caso di abitazione distrutta in tutto o in parte, oppure sgomberata a seguito del terremoto.

La Circolare reca in allegato le procedure operative da seguirsi per l’effettuazione dei rilievi, i moduli per la richiesta di sopralluogo, la rendicontazione degli esiti e la segnalazione degli eventuali provvedimenti.

Con la successiva Circolare 17/10/2016 si è ulteriormente precisato che il termine del 18 ottobre 2016 per la presentazione delle istanze di sopralluogo per gli edifici interessati dal sisma non riguarda gli edifici ricadenti nelle zone rosse ufficialmente definite e delimitate da ordinanza sindacale. Altresì non riguarda eventuali situazioni di immobili già oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.

Di seguito riportiamo il significato delle sigle con le quali è sintetizzato l’esito di agibilità.

A
Edificio agibile
La funzionalità dell'edificio non risulta alterata a causa di eventuali danni causati dal terremoto

B
Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento
L'edificio è in tutto o in parte temporaneamente inagibile, ma è sufficiente eseguire interventi di pronto intervento e di rapida realizzazione per ripristinare l'agibilità e poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti

C
Edificio parzialmente inagibile
L'edificio presenta porzioni che sono agibili ed altre zone che sono inagibili. È il Comune che specifica con Ordinanza sindacale le parti inagibili

D
Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento
Si tratta di situazioni che presentano particolari peculiarità e che richiedono professionalità specialistiche. Si prevede quindi la ripetizione del sopralluogo da parte di una squadra adeguatamente formata. Fino a quel momento l'edificio è dichiarato temporaneamente inagibile

E
Edificio inagibile
Nel caso di esito E l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti. Un edificio può essere inagibile di tipo E per motivazioni legate alla struttura portante, agli elementi non strutturali e alle fondazioni

F
Edificio inagibile per rischio esterno
L'edificio è inagibile per grave rischio esterno, dovuto al contesto circostante, anche senza danni consistenti all'edificio. L'esito F è assegnato in aggiunta all'esito proprio dell'edificio che può variare da A ad E

RIPETIZIONE DEL SOPRALLUOGO DI AGIBILITÀ; RICHIESTA DI SOPRALLUOGO SU EDIFICI GIÀ DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI IN ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 (Circolare 10/09/2016 e Circolare 28/09/2016). Sono fornite indicazioni per le problematiche in merito alla ripetizione del sopralluogo di agibilità su edifici su cui è già stato effettuato un precedente sopralluogo con scheda AeDES (o GL_AeDES se trattasi di edifici a struttura prefabbricata o di grande luce), nonché in merito all'esecuzione dei sopralluoghi di agibilità su edifici già danneggiati dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo del mese di aprile 2009.

Si chiarisce che di regola, il sopralluogo sull'edificio è unico e non ripetibile. Pertanto, occorre evitare che vengano effettuati sopralluoghi multipli sullo stesso edificio.

Con la successiva Circolare 28/09/2016 si è ulteriormente chiarito che se un edificio è stato già dichiarato totalmente inagibile (esito E della scheda AeDES), per un qualsiasi evento sismico antecedente a quello attuale e, nel frattempo, non siano stati eseguiti interventi volti al ripristino dei danni, non è possibile richiedere un nuovo sopralluogo in relazione al medesimo fabbricato e, pertanto, è da considerarsi valido il giudizio di inagibilità già dato a suo tempo. Pertanto, le eventuali schede già redatte in occasione dell’emergenza in atto su tali edifici non sono da considerarsi efficaci.

È possibile effettuare un ulteriore sopralluogo solo qualora gli eventi successivi abbiano aggravato il danno preesistente con conseguente variazione delle condizioni di rischio nei confronti delle residue porzioni agibili, a condizione che queste ultime risultassero effettivamente utilizzate al momento del sisma dell’agosto 2016. La valutazione dell’opportunità di far eseguire il nuovo sopralluogo va fatta caso per caso d’intesa fra il COC ed il centro di coordinamento regionale sovraordinato, rendendo immediatamente disponibile alla squadra incaricata del nuovo sopralluogo la scheda di agibilità redatta a suo tempo per l’edificio in questione.

RIMOZIONE DELLE MACERIE (Circolare 11/09/2016). Sono fornite indicazioni operative per dare prima attuazione all'art. 3 dell'Ordinanza 391/2016 che definisce la tipologia di materiali considerati come macerie, individua i soggetti responsabili del trasporto dei materiali, pone in capo alle ARPA e le ASL territorialmente competenti la vigilanza sull'attività di rimozione, trasporto e deposito e pone in capo alle Regioni - che si possono avvalere anche dei Comuni - la responsabilità per l’attuazione di queste misure, per i propri ambiti territoriali di competenza.

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE SULLA MESSA IN SICUREZZA DEI BENI CULTURALI MOBILI E IMMOBILI (Circolare 21/09/2016). Vengono definite le procedure per i sopralluoghi speditivi o di primo livello, per i sopralluoghi di secondo livello e per gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali immobili e mobili.

La Circolare reca in allegato i moduli “Scheda su composizione squadre sopralluoghi 2° livello dei beni culturali”, “Istruzioni per la compilazione della scheda delle attività di rilievo sui beni culturali” e “Scheda sulle attività di rilievo sui beni culturali”.

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI TECNICI DI SOSTEGNO NELLA MESSA IN SICUREZZA POST-SISMICA (Circolare 18/09/2016 e integrazione con Nota 23/09/2016). Viene definita la procedura per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Sono definite le tipologie di intervento e le procedure a seconda che l’intervento stesso riguardi o meno immobili sottoposti a vincolo o tutela.

La Circolare reca in allegato: linee di indirizzo per applicare la procedura; raccomandazioni per la realizzazione di opere provvisionali; scheda di valutazione degli interventi e scheda di valutazione degli interventi ampliata; modello di trasmissione del parere gruppo tecnico di sostegno; procedura per l'attivazione dei gruppi tecnici di sostegno (GTS).

DISMISSIONE DELLE AREE ACCOGLIENZA (Nota 26/09/2016). Sono fornite indicazioni per il coordinamento coordinamento fra tutte le componenti e strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile per procedere al recupero dei materiali fatti affluire per l’assistenza alla popolazione, per consentire la ricostituzione delle scorte di materiali di pronto impiego (tende, generatori elettrici, impianti elettrici campali, posti letto, moduli bagno, ecc.) e procedere secondo criteri di economicità e di buona gestione dei beni della Pubblica Amministrazione.

INDICAZIONI OPERATIVE E ATTUATIVE SUL CONTRIBUTO PER L’AUTONOMA SISTEMAZIONE (Circolare 09/09/2016 e integrazione con Nota 16/09/2016). Si forniscono indicazioni di dettaglio in ordine ai criteri ed alle modalità di assegnazione dei contributi di autonoma sistemazione (CAS), previsti dall’articolo 3 della Ordinanza 388/2016.

È recata in allegato la modulistica per la richiesta del CAS.

Il Consiglio Nazionale Geometri tramite L'Associazione Nazionale Geometri Volontari Protezione Civile opera nelle zone terremotate con un importante contributo umano e professionale.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

domenica 14 luglio 2013

Vendere o affittare casa, quali obblighi

Vendere o affittare la propria casa comporta degli obblighi che non sono proprio sempre gli stessi: è bene conoscerli per non incappare in richieste di rimborso, risarcimento danni o, peggio ancora, l'annullamento di un atto o di una transazione.

Ma vediamo di cosa si tratta e come comportarsi.

Sostanzialmente un immobile deve:
- avere l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), recentemente rinominato Attestato di Prestazione Energetica (APE);
- essere conforme alle planimetrie comunali e catastali depositate;
- avere le dichiarazioni di conformità per tutti gli impianti presenti;
- essere in possesso dell'agibilità (ex abitabilità o usabilità dei locali).

ACE o APE

Questo è un attestato che viene rilasciato da un tecnico professionista in seguito ad una verifica nell'immobile, con il quale si determina la classe energetica dello stesso.

E' un attestato obbligatorio sia in caso di compravendita che di locazione per gli immobili quali appartamenti, uffici e negozi, non lo è se si tratta di autorimesse, cantine o magazzini.

Conformità alle planimetrie comunali e catastali

In questo caso dobbiamo distinguere tra comune e catasto e fare una distinzione tra i due enti: il comune è deputato al controllo edilizio, se cioè un immobile è regolare (cioè lo stato attuale in cui si trova corrisponde alle ultime planimetrie depositate presso il comune), oppure "abusivo" (quando in tutto o in parte non corrisponde a dette planimetrie); il catasto è deputato al pagamento delle imposte e alla registrazione dei passaggi di proprietà degli immobili.

In caso di compravendita le parti possono accordarsi sulla non corrispondenza delle planimetrie comunali, se la difformità è di poco conto; se viceversa l'abuso presente è più consistente, tale cioè da pregiudicare l'utilizzo del bene, dovrà esserne fatta particolare menzione del preliminare e nel rogito definitivo, per non incappare in richieste di risarcimento o nullità dell'atto. In caso di locazione dell'immobile invece non è prevista alcuna particolare sanzione a carico del proprietario, a meno che non abbia taciuto (dolosamente) alcune caratteristiche peculiari dell'immobile e di tale alterazione in qualche misura ne abbia fatto le spese l'inquilino.

Relativamente alle planimetrie catastali invece, il notaio, in caso di compravendita, è corresponsabile nel dichiarare la corrispondenza delle planimetrie catastali con l'immobile ceduto, pertanto tali documenti dovranno corrispondere e accordarsi con l'acquirente diviene molto più difficile; in caso di locazione, sebbene non siano previste sanzioni, poiché la planimetria catastale è il riferimento con cui l'inquilino procede nella denuncia della tassa di smaltimento rifiuti, va da se che tale corrispondenza è più che opportuna.

Dichiarazioni di conformità degli impianti

In questo caso il legislatore non ha imposto nulla al venditore che, in caso di compravendita, può effettivamente dichiarare di non essere in possesso di tali certificazioni, mentre se dichiara che è tutto in regola dovrà consegnarne copia all'acquirente o comunicare il numero di registrazione di ogni certificato all'acquirente.

Se si tratta di locazione invece è responsabilità del proprietario fornire l'immobile perfettamente in regola sotto ogni punto di vista, comprese le certificazioni degli impianti, pena la nullità del relativo contratto (con risarcimento del danno per l'inquilino).

Con le nuove norme condominiali entrate in vigore lo scorso 18 giugno poi, anche l'amministratore deve essere a conoscenza di tutte le situazioni che, in qualche misura, possono influire sulla sicurezza dello stabile, e l'assenza di un certificato può essere influente (in quel caso può richiedere che gli impianti non in regola vengano adeguati).

Certificato di agibilità (ex abitabilità o usabilità)

Questo certificato non risulta essere indispensabile nè in caso di compravendita che di locazione, ma è bene precisare che le compagnie di assicurazione, in caso di sinistro, possono richiederne l'esibizione prima di autorizzare la liquidazione del danno.

Per ottenere il certificato di agibilità occorre che l'immobile sia in stato igienico normale (non devono esserci tracce di umidità di risalita o di condense, in buona sostanza non deve presentare situazioni di insalubrità), lo stato dei luoghi deve corrispondere alle planimetrie comunali e catastali, devono essere presenti tutti i certificati degli impianti e la fognatura deve essere correttamente realizzata, se in pubblica fognatura provvista di sifone "Firenze", se privata deve essere autorizzata dall'ARPA.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti o comunque per effettuare tutte le pratiche di regolarizzazione sopra descritte.