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sabato 30 marzo 2013

Scaldare bene la propria casa riducendo gli sprechi

Da sempre il riscaldamento rappresenta una delle voci più “pesanti” del bilancio familiare, a maggior ragione in tempi, come questi, di grave difficoltà economica per le famiglie. 

Risparmiare, dunque, è necessario ma può essere difficile se si abita in un condominio dotato di impianto di riscaldamento centralizzato.

La soluzione però esiste ed è quella di adottare sistemi per la contabilizzazione e la termoregolazione del calore che permettono di gestire in modo autonomo il riscaldamento della propria abitazione, pur vivendo in un condominio.

Una risposta a queste esigenze arriva dalla norma UNI 10200, aggiornata di recente, mirata proprio a stabilire i principi per una corretta ed equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica, distinguendo i consumi volontari di energia delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi.

Mediante l’installazione di particolari dispositivi, infatti, è possibile regolare la temperatura del proprio appartamento (termoregolazione) pagando solo il calore effettivamente consumato (contabilizzazione). Oltre a contenere i costi, questo sistema garantisce anche maggiore comfort abitativo, mantenendo costante ed equilibrata la temperatura di casa.

La nuova edizione della norma UNI 10200 fornisce indicazioni per la ripartizione delle spese in proporzione ai consumi volontari dei singoli appartamenti al fine di ridurre gli sprechi, salvaguardando comunque la qualità della vita.

La riduzione dei consumi viene garantita dal sistema di contabilizzazione e termoregolazione che deve essere realizzato secondo determinati principi di progettazione. In tal senso la UNI 10200 fornisce una linea guida per la progettazione e la conduzione dell’impianto, oltre a dare indicazioni su quale sia il sistema di contabilizzazione più indicato per un determinato tipo di impianto di distribuzione (a colonne montanti o ad anello) e per un determinato tipo di terminale di emissione (radiatore, termoconvettore, pannello radiante a pavimento, a parete, a soffitto e bocchette di aria calda).

Un’altra norma recentemente aggiornata – e che viene espressamente richiamata dalla UNI 10200 – è la UNI 9019 che rientra nel quadro normativo nazionale in materia di contabilizzazione del calore e di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale.

Il documento descrive una metodologia di calcolo indiretto dell’energia termica erogata all’unità immobiliare, che consiste nell’evoluzione del metodo dei “gradi-giorno”, già in uso nella versione precedente della norma. I metodi di contabilizzazione indiretta, a differenza di quella diretta, non danno la misura del calore utilizzato nelle unità immobiliari ma un conteggio proporzionale a questo; tali conteggi sono quindi utilizzati per una corretta ripartizione delle spese di riscaldamento.

Il metodo di calcolo dei consumi descritto dalla UNI 9019 deriva dal tradizionale metodo del contatore, ormai non più utilizzabile, introducendo la compensazione del tempo di inserzione dei corpi scaldanti. Grazie alla formula di conteggio migliorata ed evidenziata nella nuova edizione della norma, si ottengono le precisioni richieste dalle legislazioni nazionali e regionali vigenti.

Oltre al principio di funzionamento e al metodo di calcolo, la norma fornisce anche le prescrizioni aggiornate di impianto, di installazione, di prova e di impiego dei sistemi basati su questo principio; quest’ultimo prevede l’utilizzo dei totalizzatori del tempi di inserzione, compensati dai gradi-giorno dell’unità immobiliare e dall’inerzia termica dei corpi scaldanti, da cui si ricavano i conteggi proporzionali al calore utilizzato dall’abitazione che sono poi utilizzati per la ripartizione delle spese, secondo quanto indicato dalla UNI 10200.

Il documento, pertanto, non fa riferimento ad una tipologia di prodotto specifico, ma fornisce le linee generali per un corretto utilizzo del metodo e dei componenti che lo implementano, al fine di ottenere prestazioni in linea con le esigenze di contabilizzazione indiretta del calore e risparmio energetico.

I sistemi di contabilizzazione indiretta del calore, tra cui anche quelli definiti da questa norma, sono particolarmente indicati nelle ristrutturazioni dell’impianto termico di edifici esistenti, dove possono essere installati con facilità, senza interventi sulle tubazioni di distribuzione del calore e senza opere murarie.

Entrambe le norme sono particolarmente utili per gli amministratori di condominio ma anche, più in generale, per tutti i consumatori.

Fonte: Info Build, leggi QUI

lunedì 25 marzo 2013

La dichiarazione di successione

Chi deve presentare la dichiarazione di successione?

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, legittimi o testamentari, del de cuius o da un loro delegato entro un anno dall'apertura della successione stessa e, contrariamente a quanto si crede, non è assolutamente obbligatorio recarsi presso un CAF o un notaio.

La successione si apre al decesso del soggetto.

E’ prevista una franchigia:
1.000.000 di euro per successioni tra genitori e figli.
100.000 euro per successioni tra fratelli. La franchigia si applica ad ogni singolo erede.

La dichiarazione deve essere comunque presentata quando:

- tra i beni caduti in successione sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari, nonché beni soggetti a valutazione (azioni, aziende, imbarcazioni, ecc…).
- Il valore globale dell’asse ereditario lordo è superiore a 50.000.000 di lire ovvero 25.822,84 euro;
- l’eredità non è devoluta per legge in linea retta.
- il defunto, in vita, ha posto in essere donazioni che, in considerazione di quanto sopra, non è esonerato, ai sensi del 7° comma dell’art. 28 del D.lgs 31 ottobre 1990 n. 346 dall'obbligo di presentare la prescritta dichiarazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Nell'ipotesi in cui la dichiarazione non sia dovuta, sarà sufficiente presentare all'Agenzia delle Entrate la "richiesta di svincolo attività del defunto a favore degli eredi" e poi recarsi in banca.
La dichiarazione di successione DEVE essere necessariamente compilata sul MODELLO 4, disponibile in formato PDF nel sito dell’Agenzia delle Entrate, scaricabile QUI.

Chi volesse compilare la successione al PC, può farlo utilizzando il software gratuito disponibile QUI (l
a versione free è sufficiente per compilare una successione relativa ad immobili e conti correnti).

Rinuncia all'eredità: chi è nel possesso dei beni ereditari (e quindi in primo luogo i familiari che convivevano con lui, ma anche chiunque abbia la disponibilità di un solo oggetto del defunto, anche di minimo valore) ha tre mesi di tempo, dopodiché è considerato erede anche contro la sua volontà.

Per tutti gli altri, cioè quelli che non sono in possesso dei beni ereditari la legge lascia dieci anni di tempo per decidere in merito all'accettazione/rinuncia.

La rinuncia all'eredità si può fare con un atto notarile oppure con una dichiarazione nella cancelleria del tribunale del luogo ove il defunto aveva domicilio.

Se l’erede era stato designato in un testamento, subentra l'eventuale sostituto (se indicato nel testamento), altrimenti si ricorre al meccanismo della rappresentazione.


La documentazione da allegare alla dichiarazione di successione può subire variazioni da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate all'altro. 

Generalmente sono sufficienti:
- Autocertificazione della dichiarazione di morte.
- Autocertificazione dello stato di famiglia del defunto e di ciascun erede.
- Comunicazione dei dati degli eredi.
- Estratti catastali aggiornati (di recente non più richiesti, ma è sempre bene verificare cosa risulta).
- Autodichiarazione, in duplice copia, per richiesta agevolazione prima casa.
- Dichiarazioni degli istituti bancari ove erano intrattenuti rapporti di conto corrente/depotito/titoli. ATTENZIONE: L’estratto conto non serve a nulla, serve una dichiarazione apposita.
- Fotocopie dei documenti di riconoscimento e dei codici fiscali degli eredi.
- Prospetto di autoliquidazione dell’imposta principale auto liquidata.
- Modello F.23 di pagamento delle imposte

Il modello F23
Le imposte di successione devono essere pagate utilizzando il modello F23 che può essere anche compilato on-line sul sito dell’Agenzia delle Entrate e poi salvato (PDF) e stampato, clicca QUI.
649T Imposta ipotecaria
737T Imposta catastale
778T tassa ipotecaria
456T Imposta di bollo
886T tributi speciali


Svincolo delle somme depositate sui conti correnti:
alcuni istituti di credito per restituire il capitale del de cuius ai legittimi eredi, si accontentano di una fotocopia della dichiarazione di successione timbrata dall'Agenzia delle Entrate, altri vogliono una copia autentica.

In questo caso, oltre all'F23 di cui sopra, è necessario compilare un secondo F23 (il cosiddetto modello 240), inserendo i codici tributo riportati di seguito e richiedere all'Agenzia delle Entrate una copia della successione timbrata da consegnare alla banca.

I codici tributo da inserire nel modulo F23 sono:
456T Imposta di bollo
886T tributi speciali

Consigliamo di verificare sempre la correttezza dei codici tributo e degli importi telefonando direttamente all'Agenzia delle Entrate di competenza o consultando la sezione MODULISTICA del sito internet dell’agenzia delle entrate della vostra regione
Voltura
La voltura catastale deve essere fatta solo se tra i beni caduti in successione sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari.

Prima di consegnare la dichiarazione di successione è bene recarsi al catasto (Agenzia del Territorio) e farsi fare una visura catastale aggiornata di tutti gli immobili intestati al de cuius.

Nel caso in cui, come spesso accade, la situazione catastale non fosse aggiornata è NECESSARIO chiederne l'aggiornamento.

Può capitare ad esempio che al decesso di un congiunto, l'immobile dove questi risiedeva e del quale era proprietario, fosse ancora intestato al vecchio proprietario.

Per sistemare la questione occorre depositare istanza al catasto con l'atto del notaio che ha curato il trasferimento di proprietà e richiedere l'aggiornamento dei dati.
Una volta che la situazione catastale è stata allineata, potete stampare la visura, e allegarla alla dichiarazione di successione.

Quando avrete consegnato la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, insieme a tutti gli allegati di cui abbiamo parlato in precedenza, l'Agenzia stessa vi rilascerà una copia timbrata della dichiarazione ad uso voltura catastale.

Se non si riportano correttamente gli identificativi catastali anche di un solo immobile caduto in successione, la voltura potrebbe non andare a buon fine con il risultato che occorre presentare una dichiarazione modificativa e ripagare tutte le imposte.


Dal giorno della presentazione della dichiarazione della successione ci sono 30 giorni per effettuare la voltura senza incorrere in sanzioni.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti e, nel caso, presentare la Dichiarazione di Successione.

martedì 19 marzo 2013

Sisma 2012: finanziamenti per la messa in sicurezza dei capannoni

Riparto tra le Regioni colpite dei finanziamenti, pari a circa 79 milioni di Euro. Agevolazione massima pari al 70% della spesa ammissibile, fino ad un importo massimo di 200.000 Euro.Pubblicato sulla G.U. n. 45 del 22/02/2013 il D.P.C.M. 28/12/2012 recante «Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto».

Il decreto dispone che le risorse in oggetto, di cui all'art. 10, comma 13, del D.L. 83/2012, pari ad Euro 78.750.000, sulla base dei livelli dei danneggiamenti e delle modalità di riparto di cui al D.P.C.M. 04/07/2012 sono così ripartite:
- 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna;
- 7,1% in favore della Regione Lombardia;
- 0,4% in favore della Regione Veneto.

L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, è erogata a favore delle imprese di tutti i settori produttivi ad eccezione dell'agricoltura, avendo a riferimento anche la classificazione dei settori di attività economica di cui alla Sezione C "Attività manifatturiere" della classificazione Ateco 2007, individuati come a rischio alto dall'Allegato 2 dell'Accordo Conf. Stato-Regioni del 21/12/2011, n. 221/CSR.

La misura massima dell'agevolazione prevista è pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile, per un importo massimo pari a Euro 200.000,00.

La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo sulla base delle caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti e dei livelli di miglioramento/adeguamento sismico e di sicurezza raggiunti.

Per i danni coperti da indennizzo assicurativo o da altri contributi pubblici, ivi compresi quelli di cui all'art. 3-bis del D.L. 95/2012, la quota complessiva del rimborso assicurativo e dei contributi pubblici non può superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatto salvo il tetto massimo del 70% della spesa ammissibile per il contributo in conto capitale.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per approfondimenti.

venerdì 15 marzo 2013

Secondo bando per l’assegnazione dei contributi alle attività produttive distrutte o danneggiate dal terremoto

ATTENZIONE, BANDO IN SCADENZA!


La Regione Emilia-Romagna ha approvato il secondo bando per l’assegnazione dei contributi previsti dalla Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 alle imprese distrutte o danneggiate dal terremoto nel maggio 2012.

Le domande devono essere presentate entro venerdì 5 aprile 2013 alle Province competenti per territorio – Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia – utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) e la specifica modulistica, secondo le modalità stabilite da AGREA.

L'ufficio della Provincia di Bologna preposto all'istruttoria delle domande di aiuto è il Servizio Competitività e Diversificazione dell'Economia Rurale, con sede in viale Silvani 6 Bologna.

Responsabile del procedimento è Fabio Falleni tel 051/6599094 fabio.falleni@provincia.bologna.it

Referente per l'accesso agli atti è Giovanna Giordani tel. 051/6598563 giovanna.giordani@provincia.bologna.it
A conclusione dell’attività istruttoria e comunque entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, ciascuna Provincia assume uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile.

La Regione Emilia-Romagna provvederà all’approvazione della graduatoria unica regionale entro il 19 giugno 2013 per consentire successivamente alle Province di emettere la concessione del contributo spettante alle imprese.

Per ulteriori informazioni sulla Misura 126 si può far riferimento alla pagina dedicata del sito della Provincia di Bologna.

Si ricorda che gli interventi finanziati dalla Misura sono complementari a quelli già predisposti dalle ordinanze del Commissario per le attività produttive, con una chiara demarcazione tra ciò che viene finanziato dai diversi provvedimenti. In particolare, gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili aziendali, comprese stalle e porcilaie con correlati impianti di rimozione effluenti, mungitura, ventilazione, riscaldamento e alimentazione, agriturismi, impianti fotovoltaici, fabbricati rurali di servizio all’attività agricola e agroindustriale vengono finanziati con l'ordinanza numero 57 del 12 ottobre 2012, che prevede contributi anche per la riparazione e l’acquisto di beni mobili strumentali all’attivitàe per la ricostituzione delle scorte distrutte o danneggiate.

Misura 126 PSR - 2° avviso pubblico (360 KB)


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per approfondimenti.

martedì 12 marzo 2013

Il fisco sulla casa: guida dell'Agenzia delle Entrate

Tassazione sugli immobili, imposte sulle compravendite, locazioni, successione e donazione, agevolazioni su ristrutturazioni e conseguimento di risparmio energetico gli argomenti contenuti nell'Annuario del Contribuente.

La Parte II dell'Annuario del Contribuente dell'Agenzia delle Entrate è dedicata al fisco sulla casa. Il documento contiene i seguenti argomenti:

1. LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

- Classificazione e rendite catastali degli immobili

- L’Irpef dovuta sugli immobili

- La tassazione degli immobili all’estero

- L’imposta municipale propria

2. LE IMPOSTE SULLE COMPRAVENDITE

- L’acquisto di fabbricati ad uso abitativo

- L’acquisto della prima casa

- Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

- Quando si vende un immobile


3. LE LOCAZIONI

- Il regime ordinario di tassazione

- Il sistema della «cedolare secca»

- Registrazione dei contratti e pagamento dell’imposta di registro


4. LA SUCCESSIONE E LA DONAZIONE DI IMMOBILI

- Le imposte sugli immobili ereditati

- La dichiarazione di successione

- Le donazioni di immobili


5. AGEVOLAZIONI SU RISTRUTTURAZIONI E CONSEGUIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO

- La detrazione del 36% per l’acquisto e la ristrutturazione

- La detrazione del 55% per interventi di risparmio di energia


Download dei documenti allegati:
Annuario del Contribuente. Parte II - Il fisco della casa

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti.

domenica 10 marzo 2013

Prevenzione rischio sismico: disciplinato l'uso delle risorse per il 2012

E' stato disciplinato l'utilizzo delle risorse per il 2012 (195,6 milioni di Euro) da destinare ad interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico ed alle opere di rilevanza strategica per finalità di protezione civile.

Pubblicata nella G.U. n. 50 del 28/02/2013 l’Ord. P.C.M. 20/02/2013, n. 52, che disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art. 11 del D.L. 28/04/2009, n. 39, relativamente ai fondi disponibili per l’annualità 2012.

Si ricorda che il Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico, avviato dopo il terremoto in Abruzzo, prevede lo stanziamento di 965 milioni di Euro in 7 anni, per realizzare interventi di mitigazione del rischio sismico sull'intero territorio nazionale.


L’attuazione dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La quota stanziata per il 2012, pari a 195,6 milioni di Euro è ripartita tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, per:

a) studi di microzonazione sismica (16 milioni di Euro);

b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile;

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati (170 milioni di Euro per gli interventi indicati alle lettere b) e c));

d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8,5 milioni di Euro).

Si ricorda che l'utilizzo dei fondi per gli anni 2010 e 2011 è stato disciplinato, rispettivamente, con le Ordinanze P.C.M. 3907/2010 e 4007/2012.

Per il 2012, come per il 2011, le Regioni devono attivare obbligatoriamente gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.

A partire da questa annualità, gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza-CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.

Gli interventi, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione Civile.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti.