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martedì 25 febbraio 2014

Decreto Milleproroghe 2014: ecco tutte le proroghe del settore tecnico

Tutte le norme del D.L. 150/2013: Sfratti esecutivi; Adeguamento antincendio strutture ricettive; Messa in sicurezza di edifici scolastici; Requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazione nei contratti pubblici; Impianti a fune; Sicurezza macchine agricole; Accise sul carburante per la cogenerazione; Emergenza rifiuti.

La Camera ha approvato il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30/12/2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il provvedimento torna ora all'esame del Senato.

Certamente è di grande rilevanza la norma introdotta dal Senato - e confermata dalla Camera - che differisce dal 01/01/2014 al 30/06/2014 il termine di cui al comma 4 dell'art. 15, del D.L. 18/10/2012, n. 179, recante l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.

Inoltre, con la legge di conversione viene introdotta la proroga dal 01/01/2013 al 01/07/2014 del termine, di cui all'art. 6-bis, comma 1, del D. Leg.vo 163/2006, relativo all'acquisizione, esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

La Camera ha, inoltre, esteso fino al 31/12/2014 la durata del periodo transitorio in cui trova applicazione la disciplina previgente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI. Detto termine era fissato all'01/08/2014, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis del D.L. 101/2013.

Si riporta di seguito una panoramica esaustiva dei termini prorogati dal D.L. 150/2013, con l’indicazione delle eventuali modifiche introdotte dal DDL di conversione. Si ricorda che per avere un quadro completo e definitivo occorrerà attendere comunque la conversione in legge del provvedimento.

EDILIZIA E PREVENZIONE INCENDI

Prevenzione incendi strutture ricettive turistico-alberghiere

Ulteriormente prorogato al 31/12/2014 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data del 11/05/1994 (data di entrata in vigore del D.M. 09/04/1994, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con il D.M. 16/03/2012.

In sede di conversione in legge è stata introdotta la seguente disposizione: «Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.».

Sfratti esecutivi

Il provvedimento dispone ulteriormente il blocco fino al 30/06/2014 delle esecuzioni di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo. Tale termine è stato differito al 31/12/2014, in sede di conversione in legge, dalla Camera, che ha anche disposto che dei benefici fiscali di cui alla L. 9/2007 non si terrà conto ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per il 2015.

La norma si estende a tutti i comuni di cui all'art. 1, comma 1, della L. 9/2007, vale a dire i capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003.

Messa in sicurezza di edifici scolastici

Ai fini dell’attuazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici previsti dall’art. 18, commi da 8-ter a 8-quinquies, del D.L. 69/2013 (convertito in legge dalla L. 98/2013), è prorogato al 30/06/2014 il termine oltre il quale il mancato affidamento dei lavori comporta la revoca dei finanziamenti, per le sole Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria sono stati sospesi da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

CONTRATTI PUBBLICI

General Contractor: requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazione

Prorogato al 31/12/2014 il termine di cui all’articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti di cui al D. Leg.vo 163/2006, relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, che risulta quindi così modificato: “Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2014, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali”.

Singole imprese: requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazioneProrogato al 31/12/2014 il termine di cui all’articolo 357, comma 27, del Regolamento attuativo del Codice dei contratti di cui al D.P.R. 207/2010, relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, che risulta quindi così modificato: “In relazione all’articolo 100, comma 1, lettera c.2)[dimostrazione del requisito di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, NdR], fino al 31 dicembre 2014, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice [Cfr. quanto indicato alla proroga precedente, NdR]”.

VARIE

Impianti a fune

Prorogati di ulteriori 6 mesi i termini in materia di impianti funiviari, già prorogati dall’art. 11-bis del D.L. 216/2011 (convertito in legge dalla L. 14/2012), relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con D.M. 02/01/1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri) e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti a fune di cui si prevede l’ammodernamento con i benefici di cui all’art. 8, comma 3, della L. 11/05/1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali.

La proroga ha per oggetto anche gli impianti ricompresi nell’elenco delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006».

Sicurezza macchine agricole

Il provvedimento dispone ulteriormente la proroga rispettivamente al 30/06/2014 ed al 01/01/2015 dei termini in precedenza fissati al 28/02/2013 e 01/01/2014 dall’art. 111, comma 1, del D. Leg.vo 285/1992 (Nuovo codice della strada), che risulta quindi così modificato: “Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione)

Prorogato al 30/06/2014 il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del D.L. 16/2012 (convertito in legge dalla L. 44/2012), relativo alle accise sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore, che risulta quindi così modificato: “Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento”.

AMBIENTE E SMALTIMENTO RIFIUTI

Smaltimento rifiuti in discarica

Ulteriormente prorogato al 31/12/2014 il termine oltre il quale non saranno più ammessi in discarica i rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kJ/kg, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del D. Leg.vo 36/2003. Il termine era stato in precedenza prorogato al 31/12/2013 dal D.L. 1/2013.

Emergenza rifiuti in Campania

Ulteriormente prorogata al 30/06/2014 la durata della fase transitoria di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009 (convertito in legge dalla L. 26/2010), durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedimentali, dai comuni della Regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.

Prorogato altresì al 30/06/2014 il termine fino al quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della Regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all’8%. Con la stessa decorrenza cesseranno gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all’uopo adottate.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

giovedì 20 febbraio 2014

Cancellata la proroga relativa all'installazione impianti fonti rinnovabili negli edifici

Restano fermi i termini relativi agli obblighi di copertura dei consumi mediante fonti rinnovabili e di potenza installata degli impianti a fonti rinnovabili in edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Nel passaggio alla Camera, è stato soppresso dal testo della legge di conversione del D.L. 150/2013 - Milleproroghe l'art. 4-bis, introdotto dal Senato, avente ad oggetto il differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia.

In particolare, il soppresso art. 4-bis disponeva la proroga di un anno, dal 01/01/2014 al 01/01/2015, dei termini di cui al punto 1, lettere b) ed al punto 3, lettera b) dell'Allegato 3 del D. Leg.vo 28/2011, relativi agli obblighi di copertura dei consumi mediante fonti rinnovabili e di potenza installata dei medesimi impianti in edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Dunque i seguenti i requisiti, di cui ai citati punti 1, lettera b) e 3, lettera b) dell'Allegato 3 del D. Leg.vo 28/2011, continuano ad essere richiesti, per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti con richiesta di titolo edilizio presentata dal 01/01/2014 al 31/12/2016 (e non dal 01/01/2015, come proposto dal Senato):
- gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 35% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
- la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la formula:

P (kW) = 1 / 65 (m²/kW) x Superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (m²).

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Per approfondimenti potete contattare lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI.

martedì 18 febbraio 2014

Fotovoltaico sul tetto? Per il Fisco vale come una stanza in più e va accatastato

Ogni giorno pare se ne inventino una nuova, stare al passo con tutto diventa un'impresa difficile.

Ad esempio non tutti sanno che l'impianto fotovoltaico sul tetto di casa, se ha una potenza superiore a 3 kW, potrebbe far aumentare la rendita catastale, e quindi l'Imu, la Tasi e le altre imposte che hanno come base il valore catastale (ad esempio, il registro in caso di compravendita). 

Installati per abbattere i costi in bolletta e per incassare gli incentivi pubblici sull'energia prodotta – secondo la tesi del Fisco – i moduli fotovoltaici vanno considerati come una "appendice" dell'abitazione che aumenta il suo valore. 

A chiarirlo è una circolare dell'agenzia delle Entrate (n. 36/E del 19 dicembre 2013) che ha esentato dall'obbligo gli impianti "minori" e definito nel dettaglio le circostanze in cui i pannelli vanno registrati al Catasto. Gli edifici a rischio La questione è delicata, perché in genere un impianto di 3 kW è esattamente quello che serve per coprire i consumi di una famiglia-tipo. 

Fino a qualche anno fa, però, gli incentivi erano così ricchi che molti proprietari hanno scelto di installare impianti un po' più potenti, così da massimizzare l'incasso delle "tariffe incentivanti": quando il tetto di casa era abbastanza spazioso, molti hanno scelto moduli da 4, 6 o anche 10 kW di potenza (in media, 1 kW richiede circa 7 metri quadrati di superficie). 

Sono proprio queste le situazioni in cui bisogna verificare se la rendita catastale dell'unità immobiliare va aggiornata o no. Secondo gli ultimi dati del Gse – aggiornati al 31 gennaio scorso – in Italia ci sono 176mila impianti i cui titolari possono stare tranquilli, perché hanno una potenza inferiore a 3 kW, mentre ce ne sono 312mila a rischio, con una potenza compresa tra 3 a 20 kW.

Il criterio per l'accatastamento

Quando il fotovoltaico è al servizio di un'unità immobiliare già accatastata, la circolare delle Entrate ribadisce che la variazione catastale è obbligatoria solamente quando il valore dell'impianto supera il 15% della rendita catastale. 

Piccolo problema: per il proprietario è impossibile valutare da solo se il rapporto viene superato o no. 

Anche perché il risultato finale dipende dalla rendita di partenza, che può essere molto diversa a seconda della categoria catastale: molte villette, ad esempio, non sono iscritte in Catasto come A/7 (villini), ma come A/2 (abitazioni civili), e proprio per questo valgono meno agli occhi del fisco. In questi casi, arrivare all'obbligo di aggiornamento catastale potrebbe essere più facile. Al contrario, sulle abitazioni di recente costruzione (o dove la rendita catastale è stata aggiornata per grandi lavori di ristrutturazione) sarà più difficile che il valore dell'impianto fotovoltaico sul tetto incida per oltre il 15 per cento. 

La conclusione comunque è una sola: per fare una valutazione corretta bisogna coinvolgere un professionista abilitato, come un geometra, perché valuti se è necessario aggiornare la rendita. Di quanto? Impossibile generalizzare, perché di fatto l'impianto farà salire la rendita di una o più "classi", ma si può ipotizzare che su una villetta con una rendita di 1.200 euro l'incremento sarà – almeno – di 250 euro.

La mappa degli impianti interessati 

Dei 312mila impianti con una potenza tra i 3 e 20 kW, quasi 46mila si trovano in Veneto. Seguono Lombardia (circa 39mila) ed Emilia Romagna (circa 26mila). Sembra un controsenso, ma non è così: nelle regioni del Sud sono più diffusi i grandi impianti, mentre le strutture di taglia domestica hanno riscosso maggiore popolarità nell'area della pianura Padana. La stessa dove risultano più utilizzate le detrazioni fiscali per il risparmio energetico.

Fonte: Il Sole 24 Ore, leggi QUI.

Scarica la circolare cliccando QUI.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per effettuare le verifiche di legge e successivamente provvedere alla eventuale variazione catastale, contattaci per un preventivo.

lunedì 17 febbraio 2014

È conveniente installare un impianto fotovoltaico? Ecco una guida agli impianti fotovoltaici domestici per la produzione di energia rinnovabile

Il risparmio economico sulle utenze dell’energia domestica è uno degli obiettivi dei consumatori italiani, che nonostante la vastità dell’offerta di Eni, di Enel e di tutti gli operatori del settore, trovano sempre più difficile realizzare un vero risparmio energetico ed economico allo stesso tempo.

Per risparmiare sui costi dell’energia, comunque, esistono diverse soluzioni, alcune più vantaggiose delle altre: confrontare le tariffe proposte dagli operatori, per esempio, potrebbe essere un buon modo per pagare di meno la bolletta, anche diminuire e ottimizzare i consumi potrebbe essere indice di una buona condotta ma passare alle energie rinnovabili è sicuramente l’opzione più ricca di vantaggi.

Scegliere l’energia rinnovabile può voler dire continuare a ricevere un’erogazione da parte degli operatori, ma derivata da fonti rinnovabili, oppure - ancora meglio – essere noi stessi produttori di energia installando, per esempio, un impianto fotovoltaico in casa.

Realizzarlo non è semplice ed è bene sempre avere accanto un esperto in materia ma i vantaggi che questo apporterà alle vostre tasche e all’ambiente saranno riscontrabili già dal breve periodo.

I vantaggi principali – e strutturali – di un impianto fotovoltaico, infatti, sono il risparmio economico e il rispetto ambientale, nonché la produzione di energia pulita.

Per quanto riguarda il primo punto, è facilmente intuibile che essere produttori di energia possa svincolarci dal pagamento del servizio energetico di un operatore esterno: ad ogni modo, l’energia prodotta dal nostro impianto avrà un prezzo costante nel tempo e quella in surplus, ovvero non utilizzata, verrà reimmessa nella rete energetica sotto retribuzione.

Il secondo vantaggio è quello che si realizza nei confronti dell’ambiente: il fotovoltaico utilizza una fonte di energia naturale rinnovabile come il sole per produrre energia domestica, quindi non emette nell’aria sostanze con CO2 dannose per l’ambiente e per la nostra salute.

L’impianto fotovoltaico è uno di quegli strumenti che permettono di creare un ambiente sano anche per le future generazioni, perché è basato su un sistema energetico di approvvigionamento pulito ma soprattutto sicuro.

La tecnologia di cui è composto, infatti, è molto affidabile, facile da installare e comunque è conosciuta, per cui risolvere eventuali problemi non sarà difficile; oltretutto i costi di realizzazione stanno via via diminuendo e continueranno a calare anche in un futuro prossimo quando, si spera, l’energia rinnovabile sia sempre più diffusa tra i consumatori e nelle famiglie.

Realizzare un impianto fotovoltaico è semplice, ma è bene essere guidati da un professionista del settore e conoscere il funzionamento e le fasi principali di realizzazione dell’impianto. Partire dalle basi significa anche conoscere di cosa si compone, per esempio, sapere cosa sono i moduli, l’inverter e il contatore GSE.

I moduli non sono altro che le celle in silicio che trasformano la luce del sole in energia termica; collegate tra loro per generare più potenza, formano i moduli fotovoltaici.

L’inverter, invece, è una componente che serve a trasformare la corrente prodotta dai moduli da continua ad alternata e svolge funzioni importanti per connettere l’energia elettrica all’intero impianto.

Il contatore GSE, invece, non è integrato nell’impianto, ma ci serve per gestire le quantità di energia prodotte e immesse nella rete per eventualmente ricevere gli incentivi statali previsti dalla legge.

Un'altra parte fondamentale da conoscere è il sistema di monitoraggio e gestione dei consumi, che serve per monitorare il funzionamento dell’impianto e capire se sono presenti anomalie e permette al proprietario dell’impianto di gestire i carichi interni all’edificio (es. un elettrodomestico).

Prima di realizzare un impianto, comunque, è necessario dotarsi delle autorizzazioni necessarie rilasciate direttamente dal Comune. Per semplificare queste pratiche burocratiche e amministrative basta rivolgersi alle aziende che installano pannelli fotovoltaici che offrono soluzioni dove sono incluse queste pratiche.

Improvvisarsi installatori è sbagliato: è bene affidarsi sempre ad uno specialista del settore o ad un’azienda accreditata che possa fornire materiali di qualità per permettere all’impianto di essere redditizio.

Riguardo agli incentivi di cui si accennava prima, se si installa un impianto fotovoltaico, quindi se si incentiva la produzione di energia pulita che possa migliorare la qualità della vita e l’ottimizzazione energetica della propria casa, è possibile richiedere un rimborso fino al 65% di ciò che si è speso.

Grazie agli ecobonus, infatti, riconfermati nuovamente anche per il 2014, il Governo incentiva e supporta questo tipo di interventi alle proprie case, volti al miglioramento e all’efficientamento energetico.

Fonte: Infobuildenergia, leggi QUI.

sabato 8 febbraio 2014

Isolare conviene?

Per poter rispondere alla domanda e comprenderne i contenuti è importante innanzitutto fornire la definizione di isolamento termico.

Per isolamento termico di un edificio si intende il ricorso a soluzioni tecnologiche e costruttive tali da ridurre le perdite di calore verso l’esterno durante l’inverno e l’ingresso del calore in casa durante l’estate. La progettazione e/o ristrutturazione delle strutture opache e trasparenti che formano e definiscono l’edificio o involucro va fatta accuratamente, con particolare attenzione alla scelta dei materiali, in quanto le loro caratteristiche, la loro collocazione ha un’incidenza dal punto di vista energetico. Bisogna pensare l’edificio come una “scatola chiusa ma non sigillata” che deve mantenere all’interno sempre la stessa temperatura di comfort facendosi condizionare il meno possibile dalle differenza di temperatura che ci sono all’esterno, questo è fattibile solo isolando più possibile la scatola in modo da evitare perdite. Isolando inoltre si contribuisce alla riduzione delle emissioni di sostanze nocive ed inquinanti riducendo sensibilmente i consumi di combustibile da fonte fossile. Costruire o ristrutturare le proprie abitazioni in maniera attenta e responsabile permette di partecipare concretamente alla protezione del nostro pianeta.

L’ isolamento termico e i suoi vantaggi

- Per l’ambiente. Isolando si contribuisce alla riduzione delle emissioni di sostanze nocive ed inquinanti riducendo sensibilmente i consumi di combustibile da fonte fossile. Costruire e ristrutturare le proprie abitazioni in maniera attenta e responsabile permette di partecipare concretamente alla protezione del nostro pianeta.

- Per il vantaggio economico. Una casa isolata ha dispersioni termiche ridotte e di conseguenza anche le bollette per il riscaldamento e condizionamento. I consumi energetici degli edifici si possono ridurre fino al 70-80% isolando le pareti esterne dell’edificio e le coperture.

Gli interventi di isolamento termico dell’immobile sono i più convenienti in quanto le spese di manutenzione sono praticamente assenti e si possono ottenere interessanti incentivi che possono contribuire a rendere ancora più conveniente ogni intervento (ad esempio le detrazioni del 65% previste dalla Finanziaria).

Rispetto alle attuali situazioni finanziarie e alle forme di investimento presenti, investire nell’isolamento termico vuol dire mettere i soldi in una banca virtuale che produce un tasso di rendita molto più elevato. Visto l’aumento continuo dei costi di combustibili, una casa che consuma di meno è una garanzia di maggiore sicurezza economica.

Nei condomini gli elementi più disperdenti sono le pareti esterne attraverso le quali si disperde circa il 45-50% del calore, mentre le case singole sono soggette a perdite di calore che passano soprattutto attraverso i tetti mal isolati (40-50%).

- Per il comfort abitativo. La casa è il luogo dove in assoluto si cercano le migliori condizioni di soggiorno. Un buon isolamento termico dell’edificio permette di mantenere una temperatura interna il più possibile costante ed omogenea e garantire all’interno degli ambienti condizioni di benessere, impedendo al calore di disperdersi verso l’esterno durante l’inverno o di entrare durante l’estate. Soluzioni costruttive corrette per la coibentazione di pareti, coperture e solai permettono di evitare fenomeni di condensa e muffa sulle strutture che potrebbero dare luogo a vere e proprie malattie.

Dove e come isolare

Vista la contingente e critica situazione dell’edilizia negli ultimi anni che vede fermo il mercato delle nuove costruzioni, una grossa opportunità per il futuro prossimo è costituita dal recupero del patrimonio edilizio esistente. C’è una imprescindibile necessità di riqualificazione del patrimonio esistente (il consumo medio è di 180 kWh per metro quadro all’anno), che può consentire ai proprietari un maggior comfort e un maggior risparmio e al governo di poter concorrere in modo rilevante al conseguimento degli obiettivi delineati dalla Strategia Energetica Nazionale.

Come dice l’Ipcc, Intergovernmental Panel on Climate Change, “è più conveniente investire nella efficienza energetica degli edifici che non nelle fonti di energia rinnovabile…L'ambiente edificato offre possibilità di ridurre le emissioni a breve termine e a costi contenuti, in primo luogo grazie al miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia.”

Per capire dove e come isolare è fondamentale effettuare una diagnosi energetica o audit energetico dell’edificio oggetto dell’intervento. Primo passo quindi è un insieme sistematico di rilievo, raccolta e analisi dei parametri relativi ai consumi specifici, correlati alle condizioni di esercizio dell’edificio e dei suoi impianti e una valutazione tecnico-economica dei flussi di energia.

Lo scopo della diagnosi energetica è quello di individuare possibili soluzioni tecniche che possano migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, riducendo i consumi di energia. Di seguito si analizzano le possibili soluzioni e tecnologie costruttive per gli interventi di riqualificazione dell'involucro opaco e trasparente.

Le diverse soluzioni costruttive dell’ isolamento termico

La ristrutturazione delle strutture opache che formano e definiscono l’edificio va fatta accuratamente, analizzando la situazione esistente con una analisi delle strutture e del loro grado di isolamento e con particolare attenzione alla scelta e associazione dei materiali. Le caratteristiche e la collocazione di ogni materiale ha un’ incidenza differente dal punto di vista energetico.

Le strutture dell’involucro edilizio da isolare sono:
- pareti
- coperture
- pavimenti su ambienti non riscaldati, su esterno o controterra.

Le pareti opache

Diverse sono le modalità per isolare le pareti esterne di un edificio a seconda della posizione del materiale isolante rispetto alla struttura:
- isolamento dall’esterno
- isolamento in intercapedine
- isolamento dall’interno.

Isolamento dall’esterno

Tra le soluzioni di isolamento dall’esterno forse la più nota è la tecnologia di isolamento a cappotto termico.

L’isolamento a cappotto consiste nell’incollare i pannelli di isolante sulla struttura edilizia preesistente, facendo attenzione a che il posizionamento delle lastre isolanti sia fatto a giunti sfalsati, anche in corrispondenza degli spigoli, staccandosi da terra con un profilo di partenza. Sui pannelli viene applicato il rasante e annegata la rete portaintonaco per effettuare la finitura. E’ importante che la posa in opera sia effettuata da personale specializzato, scegliendo aziende che forniscono l’intero “sistema a cappotto”, dove la scelta delle colle, del rasante è compatibile con il materiale stesso.

Questo tipo di sistemi è dotato anche di garanzia. Infatti la corretta posa in opera del sistema cappotto garantisce la stabilità nel tempo del rivestimento eliminando crepe e lesioni che costituiscono le ragioni del degrado delle facciate.

Posa in opera del sistema a cappotto. Fonte: Studio Petrone&Partners, arch. Daniela Petrone, Corato (BA)



Tra le altre tecnologie per isolare dall’esterno ci sono anche le facciate ventilate e gli intonaci termoisolanti.

Isolare dall’esterno comporta molti vantaggi, tra cui:

- ridurre i ponti termici: infatti l’isolante costituisce l’ultimo strato della parete coprendo uniformemente tutti gli elementi strutturali, quali pilastri e travi;

- evitare fenomeni di condensa sia superficiale che interstiziale ed evitare la formazione di muffe, proprio perché la struttura è tutta “calda” e più difficilmente raggiunge temperature pari a quella di rugiada;

- proteggere le strutture edilizie dagli sbalzi termici demandando all’isolante l’assorbimento dello sbalzo termico;

- garantire una uniformità di temperatura all’ interno dell’ambiente, per cui il salto tra la temperatura al centro del locale e quella superficiale della parete è di pochi gradi evitando il fenomeno della “parete fredda”;

- aumentare la capacità della parete di accumulare calore. I muri si scaldano, accumulano il calore e lentamente lo rilasciano nei locali quando si spegne l’impianto.

Isolamento in intercapedine

L’isolamento in intercapedine prevede l'inserimento dell'isolante all'interno della cortina edilizia, trattandosi di strutture esistenti (la parete a doppia fodera è la più diffusa tra le tecnologie costruttive esistenti) sono utilizzati per insufflaggio isolanti sfusi. Con l’uso di isolanti sfusi è importante tener conto dell’effetto del costipamento in modo da evitare dei vuoti di isolante all'interno della parete o l’ammassarsi del materiale nella zona bassa della parete con il conseguente peggioramento dell’efficienza energetica della struttura.

Posizionando l’isolamento in intercapedine, si pone il problema dei ponti termici in quanto l’isolante si interrompe in corrispondenza di pilastri e travi.

Foratura di una delle pareti oggetto di intervento. Sono stati eseguiti più fori in altezza poiché l’intercapedine della parete era divisa da giunti orizzontali. Fonte: Tep srl



Esempio di verifica della stratigrafia dell’intercapedine. Fonte: Tep srl



Isolamento dall’interno

Questo tipo di isolamento si ottiene foderando le pareti (e anche soffitti) dall’interno.

Riguarda essenzialmente interventi di riqualificazione energetica in cui non è possibile intervenire con l’isolamento dall’esterno o nell’intercapedine. Tale soluzione infatti sottrae superficie utile agli ambienti ed può aumentare il rischio di fenomeni di condensa.

Per limitare possibili danni dovuti a fenomeni termo igrometrici si consiglia di posizionare una barriera al vapore prima dello strato isolante oppure creare un’intercapedine d’aria tra muratura e controparete.

Con questa applicazione non si sfrutta la capacità della parete di accumulare calore in quanto appena acceso l’impianto l’ambiente si riscalda rapidamente ma altrettanto rapidamente si raffredda allo spegnimento dell’impianto stesso: viene scaldata solo l’aria e non la struttura muraria.

Di contro però ha come vantaggi :
- semplicità di posa in opera
- possibilità d’intervento su edifici con facciate sottoposte a vincoli storici o architettonici (es.mattoni faccia a vista, bugnato, etc.)
- possibilità di intervento parziale (appartamento singolo).



Coperture inclinate

I tetti a falda possono essere:

- ventilati
- non ventilati

La ventilazione è data da un’intercapedine d’aria ventilata posta immediatamente sotto le tegole, ottenuta con arcarecci tra cui è interposto l’isolante. Sulla gronda una griglia forata parapasseri lascia entrare l’aria e un colmo rialzato ne permette l’uscita. La ventilazione consente di ridurre la temperatura superficiale dell’ isolante in modo che questo non alteri le sue prestazioni a causa di valori di temperatura troppo elevati soprattutto d’estate.

Alcuni regolamenti edilizi comunali prevedono obbligatoriamente l’applicazione di tetti ventilati.

Isolamento di un tetto a falda non ventilato. Fonte : Studio Petrone&Partners, arch. Daniela Petrone, Corato (BA)



Coperture piane a terrazzo

Si distinguono in :
- tetto caldo
- tetto freddo o rovescio

La distinzione è relativa alla posizione che l’impermeabilizzante ha rispetto all’isolante, nel tetto caldo l’impermeabilizzante è posto sopra l’isolante proteggendolo dalle acque meteoriche, nel tetto freddo o rovescio l’impermeabilizzante è posto sotto l’isolante.

E’ importante ricordare che nel caso del tetto caldo è fondamentale predisporre una barriera al vapore prima dell’isolante per evitare fenomeni di condensazione.

Isolamento di un tetto piano caldo praticabile. Fonte: Studio Petrone&Partners, arch. Daniela Petrone, Corato (BA)



Solaio su ambiente non riscaldato

L’applicazione ideale è porre l’isolante all’intradosso, come ultimo strato verso l’ambiente non riscaldato per godere degli stessi vantaggi del cappotto esterno, inoltre tecnicamente è fattibile e consente di non sottrarre altezza utile negli ambienti in quanto va collocato nei garage o cantine che non essendo abitabili richiedono un’altezza interna minore.

Le diverse soluzioni costruttive dell’isolamento termico per l’involucro trasparente

Gli interventi su serramenti esistenti possono essere di vario tipo:
- inserimento di un secondo vetro, se l’infisso è a vetro singolo e se ha un telaio in legno di spessore tale da consentirlo. Fattibile solo negli edifici storici in cui l’infisso ha anche una valenza architettonica.
- aggiunta di un secondo serramento, intervento non invasivo in quanto non richiede alcun smontaggio, consiste nell’inserire o all’interno o all’esterno dell’infisso esistente un altro serramento ad elevate prestazioni termiche e acustiche. Questo intervento richiede comunque un certo spessore della muratura tale da alloggiare un secondo infisso.
sostituzione dell’infisso, intervento più effettuato accedendo alle detrazioni fiscali consiste nella scelta di un nuovo infisso costituito da telaio e vetro altamente performanti.

Dal rapporto Enea del 2010 sulle detrazioni fiscali del 55% la maggior parte delle pratiche ricevute riguarda proprio la sostituzione degli infissi (55%), vale a dire oltre 220.000 interventi su un totale di circa 405.000 pratiche di contro però i risultati dell’intervento-tipo di sostituzione degli infissi hanno dato luogo a risparmi medi dichiarati inferiori a 3 MWh/anno ridotti rispetto agli altri interventi sull’involucro.

La diffusione di questo intervento è legata alla sua semplicità, la sostituzione dei serramenti è il meno invasivo e rientra in quella che viene definita attività edilizia libera, non richiede necessariamente un titolo abilitativo per essere effettuata.

Per garantire elevate prestazioni del sistema è necessario utilizzare telai ad elevate prestazioni quali:
- legno
- materiali polimerici (PVC) con anima in metallo
profilato metallico (alluminio,acciaio) con taglio termico
- misto metallo legno e metallo polimero

Dai dati emersi dal rapporto SAIENERGIA09, gli infissi in legno (essenza più diffusa ed economica è il pino) costituiscono il 57% degli infissi venduti nel 2009, gli infissi in metallo il 29%, quelli in PVC l’11%, i misti il 3%. Il tipo di vetro adoperato è doppio, con il 79%; triplo vetro con il 3%, di fatto le prestazioni degli infissi più venduti riguardano vetri basso emissivi con Ug = 1,1 W/m2K e serramenti con UW = 1,4 W/m2K.

Fondamentale è la corretta posa in opera dei serramenti, è infatti importante curare il nodo di ancoraggio tra telaio fisso e muratura e tra telaio e davanzale per evitare ponti termici e avere infissi a tenuta.

Taglio della soglia con l’inserimento di materiale isolante. Fonte : Studio Petrone&Partners, arch. Daniela Petrone, Corato(BA)



Costi, incentivi e benefici economici

Incentivi

Ad oggi e fino al 31 dicembre 2014 per interventi su singole abitazioni o fino al 30 giugno 2015 se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, è possibile usufruire di incentivi. Si tratta di una agevolazione fiscale consistente in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Il 65% della spesa sostenuta per interventi finalizzati a :
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre,comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Un’altra forma di incentivi è il Conto Termico che prevede una restituzione di una certa percentuale di spesa sostenuta per interventi di efficienza energetica, ma riserva l’accessibilità all’incentivo per interventi sull’involucro solo alle pubbliche amministrazioni proprio per evitare la cumulabilità degli incentivi.

Costi

La valutazione dei costi e del beneficio economico ottenuto con la riqualificazione energetica dell’involucro non sempre è semplice e diretta. L’economicità e i vantaggi di un intervento dipendono molto dall’esito dell’analisi preliminare condotta sullo stato dell’edificio e dell’audit energetico. La necessità obbligata di alcuni interventi di manutenzione e ristrutturazione potrebbe far risultare molto conveniente il ricorso all’isolamento dell’involucro, a maggior ragione se ci sono poi incentivi fiscali da parte dello stato.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni casi: 

Se in un condominio o abitazione plurifamiliare occorre rifare la facciata di un edificio in quanto degradata e in cattivo stato conservativo il costo di un isolamento a cappotto si riduce al costo del pannello isolante e al più al rifacimento delle soglie delle finestre, in quanto i costi relativi alle spese professionali per la pratica edilizia, ai ponteggi, e ai lavori di ritinteggiatura dovrebbero comunque essere sostenuti dalla committenza. Inoltre con l’aggiunta dell’isolante è possibile detrarre fiscalmente il 65% della spesa sostenuta anzicchè il 50%. Il costo del pannello dipende anche dal tipo di materiale isolante scelto si parte dal più economico e diffuso quale l’EPS, polistirene espanso, che si aggira intorno ai 6-8 euro/mq per un pannello da 10cm fino ai 15-20 euro/mq per un pannello da 10 cm di sughero bruno. E’ chiaro che la scelta del materiale non dipende solo dalla componente economica ma va valutato il materiale isolante più idoneo per le diverse applicazioni, ciascun materiale presenta dei pro e dei contro e si presta a risolvere problemi specifici, che vanno analizzati di caso in caso. 

Se va rifatto il manto impermeabile di un tetto a causa di infiltrazioni è possibile prevedere l’inserimento di un materiale isolante che ne migliori le performance invernali ed estive. Prendiamo un caso pratico:cascina lombarda, di circa 360mq di superficie utile, attuale residenza singola su due livelli, è necessario il rifacimento del manto di copertura a causa di infiltrazioni. La superficie del tetto è di circa 330mq pari cioè ad un terzo della superficie disperdente totale, basterebbe quindi inserire uno strato isolante per dimezzare le dispersioni del tetto e avere quindi una considerevole riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento. Valutando i costi per la rimozione del manto di copertura esistente, per la sistemazione dell’ impermeabilizzante, posa dell’isolante, ricollocazione del manto precedentemente rimosso, l’incidenza del costo dell’isolante sul costo totale dell’intervento è di circa un terzo che però viene ammortizzato nell’innalzamento dal 50 al 65% della detrazione della spesa. Nello specifico caso è stato scelto un materiale naturale quale la fibra di legno, di spessore 15 cm, ad elevato calore specifico e ad elevata densità che consentisse quindi di migliorare le prestazioni energetiche estive evitando di ricorrere all’ausilio di impianti. 

Se occorre rifare l’impianto di riscaldamento o sostituire il generatore di calore potrebbe essere utile e più conveniente analizzare le dispersioni termiche, capire come poterle ridurre in modo da scegliere la tipologia e le caratteristiche tecniche del nuovo sistema impiantistico in funzione dei fabbisogni energetici effettivi da colmare. In poche parole val la pena isolare prima le strutture e poi prevedere un impianto con potenza termica minore con il vantaggio che questo generatore non solo costa meno al momento dell’acquisto ma soprattutto avrà minori costi di gestione con una riduzione della bolletta.

Si prenda un caso pratico:

appartamento residenziale di superficie utile da 105 mq, collocato al primo piano di un edificio plurifamiliare su un garage non riscaldato. E’ necessario il rifacimento totale dell’impianto termico, da una caldaia standard con radiatori a una pompa di calore con pannelli radianti. Analizzando le dispersioni dell’involucro è evidente che la maggior superficie disperdente dell’appartamento è costituita proprio dal solaio su garage non riscaldato (visto che lateralmente l’appartamento confina con altri riscaldati), per cui la sostituzione del generatore avrebbe richiesto una pompa di calore di potenza pari ad almeno 15KW, mentre decidendo di isolare il solaio su garage con pannelli isolanti di spessore 10 cm all’intradosso del solaio si riesce a ridurre la potenza della pompa di calore a 7KW con un risparmio di circa 4000 euro.

Quindi, l’intervento di isolamento è costato circa 2500 euro che, rispetto ai 4000 euro di differenza di costo tra le pompe di calore di potenza diversa, comporta un risparmio immeditato di 1500 euro, una durata maggiore dell’intervento e soprattutto una serie di vantaggi sulla bolletta. In primis la riduzione della potenza impegnata con minori spese di allaccio e spese fisse e comunque minori consumi.

Di fatto, gli interventi di riqualificazione dell’involucro a fronte dell’investimento iniziale e del risparmio energetico ottenuto, hanno tempi di ritorno medio-lunghi se non si tiene conto dei possibili incentivi e agevolazioni fiscali, ma per una più equa valutazione è importante :
tener conto anche della durata dell’intervento, che è di gran lunga superiore alla durata di interventi sull’impianto; è infatti limitante porre come tempo di ritorno da indicare nell’Attestato di Prestazione Energetica 10 anni, effettuare le valutazione dei costi e dei benefici con il calcolo del tempo di ritorno dell’investimento, al netto di quelle spese che comunque sarebbero state sostenute in quanto interventi di manutenzione necessari.

Infine è importante che il Governo prosegua la politica incentivante dando stabilità alle detrazioni fiscali, per supportare un settore che deve ancora avere il suo sviluppo e che deve ancora acquisire quell’autonomia economica e diffusione culturale tale da associare automaticamente al termine di riqualificazione/ristrutturazione/manutenzione a efficienza e risparmio energetico.

Si prenda a titolo esemplificativo il caso dei serramenti, poiché il ricorso alle agevolazioni fiscali ha comportato necessariamente l’utilizzo di infissi performanti, l’aumento di richiesta e il conseguente aumento dell’offerta, hanno fatto sì che questi, non costituiscano più l’eccezione ma siano diventati lo “standard”, raggiungendo un prezzo molto vicino a quello dei precedenti infissi con caratteristiche tecniche meno “spinte”.

Fonte: Infobuildenergia.it, leggi QUI

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per consulenze in materia.

mercoledì 5 febbraio 2014

Agevolate le demolizioni e ricostruzioni anche con lieve spostamento dell'area di sedime

Ai fini della detrazione del 50%, è consentito un lieve spostamento rispetto al sedime originario degli edifici, non vincolati.

Nella seduta del 22/01/2014 della VI Commissione (Finanze) della Camera, il Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze ha risposto ad una interrogazione in merito alla possibilità di far rientrare nel regime delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione di un edificio, con la stessa volumetria di quello precedente, ma con uno spostamento di lieve entità dell'immobile rispetto al sedime originario, alla luce della recente riformulazione dell'art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico dell'Edilizia, D.P.R. 380/2001, operata dall'art. 30, comma 1 del D.L. 69/2013 (decreto del fare).

Si ricorda che il comma 139 dell'articolo unico della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha prorogato fino al 31/12/2014 le detrazioni fiscali del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio per un massimo di spesa di 96.000 Euro (40% nel 2015).

Richiesto il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, detto dicastero ha argomentato che, allo stato attuale, l'art. 30, comma 1, lettera a), del D.L. 69/2013 ha ridefinito la fattispecie degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del D.P.R. 380/2001, eliminando il riferimento al rispetto della sagoma per gli interventi di demolizione e ricostruzione, ed imponendo il solo rispetto della volumetria preesistente, qualora si tratti di immobili non vincolati.

Lo stesso D.P.R. 380/2001 non fornisce la definizione di sagoma di un edificio, e pertanto la stessa è stata definita dalla giurisprudenza che, in più occasioni, ha ribadito come la nozione di sagoma precedentemente contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001 comprende l'intera conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale e, conseguenzialmente, sembrerebbe comprendere anche il rispetto della pregressa area di sedime.

Dunque, considerato che la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all'area di sedime del fabbricato, avendo il legislatore eliminato il riferimento al rispetto della sagoma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene che, per gli immobili non vincolati, negli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, possa consentirsi lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.