Lo Studio Tecnico Bolognini è in fase di aggiornamento e ammodernamento.
In questo particolare momento di crisi e ristrettezze economiche occorre intervenire anche con scelte radicali e di forte risparmio.
Nell'insieme delle modifiche attualmente in corso, il cambio del gestore telefonico ci sta causando non poche difficoltà: attualmente abbiamo in funzione la linea di connessione internet, ma sia le linee del telefono che del fax, alle solite numerazioni, risultano disattivate.
Stiamo facendo le dovute pressioni affichè il disservizio cessi il prima possibile.
Nel frattempo abbiamo comunque attivato una linea fax che risponde al numero: 051/0544967
Progettazioni - Sicurezza - Bio-Edilizia - Energia - Direzione Lavori - Catasto - Certificazioni - Design
... con attenzioni verso l'ambiente e il territorio, le persone e i servizi, convinti sostenitori della bio-edilizia, della sostenibilità ambientale e della resilienza ...
Visualizzazione post con etichetta geom. mara monti. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta geom. mara monti. Mostra tutti i post
martedì 21 maggio 2013
giovedì 20 dicembre 2012
Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica
Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti danno diritto a una detrazione fiscale dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2013 (Dl n. 83/2012). Dal 1° luglio 2013 questi incentivi saranno sostituiti con la detrazione Irpef del 36 per cento già prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
La detrazione fiscale per riqualificazione energetica spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (ad es. non incentivati dal Comune) per:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Guida dell'Agenzia delle Entrate scaricabile nella sezione Documenti.
Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
La detrazione fiscale per riqualificazione energetica spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (ad es. non incentivati dal Comune) per:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Guida dell'Agenzia delle Entrate scaricabile nella sezione Documenti.
Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Fonte: Agenzia delle Entrate, leggi QUI.
Etichette:
climatizzazione invernale,
detrazioni fiscali,
finestre,
geom. lorenzo bolognini,
geom. mara monti,
irpef,
pannelli solari,
pompa di calore,
riqualificazione energetica,
studio tecnico bolognini
mercoledì 19 dicembre 2012
Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia
- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione fiscale è di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012, al 30 giugno 2013 e la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;
- l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011;
- i lavori per i quali spettano le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 - pdf e successive modificazioni;
- effettuare tutti i pagamenti tramite bonifico bancario (specificando che si tratta di ristrutturazione edilizia e si chiede la detrazione del 50%), conservando copia della distinta e della fattura per la successiva dichiarazione dei redditi.
In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
La detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia spetta, inoltre, per:
- l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
- la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992);
- l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici;
- le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile - anche non residenziale - danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).
Attenzione
La detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
Guida dell'Agenzia delle Entrate scaricabile nella sezione Documenti.
Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Fonte: Agenzia delle Entrate, leggi QUI.
Iscriviti a:
Post (Atom)