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giovedì 20 febbraio 2014

Cancellata la proroga relativa all'installazione impianti fonti rinnovabili negli edifici

Restano fermi i termini relativi agli obblighi di copertura dei consumi mediante fonti rinnovabili e di potenza installata degli impianti a fonti rinnovabili in edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Nel passaggio alla Camera, è stato soppresso dal testo della legge di conversione del D.L. 150/2013 - Milleproroghe l'art. 4-bis, introdotto dal Senato, avente ad oggetto il differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia.

In particolare, il soppresso art. 4-bis disponeva la proroga di un anno, dal 01/01/2014 al 01/01/2015, dei termini di cui al punto 1, lettere b) ed al punto 3, lettera b) dell'Allegato 3 del D. Leg.vo 28/2011, relativi agli obblighi di copertura dei consumi mediante fonti rinnovabili e di potenza installata dei medesimi impianti in edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Dunque i seguenti i requisiti, di cui ai citati punti 1, lettera b) e 3, lettera b) dell'Allegato 3 del D. Leg.vo 28/2011, continuano ad essere richiesti, per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti con richiesta di titolo edilizio presentata dal 01/01/2014 al 31/12/2016 (e non dal 01/01/2015, come proposto dal Senato):
- gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 35% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
- la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la formula:

P (kW) = 1 / 65 (m²/kW) x Superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (m²).

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Per approfondimenti potete contattare lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI.

lunedì 9 dicembre 2013

Consigli per il risparmio energetico nell'utilizzo del riscaldamento

Prima regola: monitorare e controllare la spesa energetica legata all’uso dell’impianto di riscaldamento

In un periodo di crisi economica come quello attuale, il pensiero anche per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento corre al risparmio e alla possibilità di limitare i costi di gestione del calore. Ecco alcuni consigli e soluzioni utili per monitorare e controllare la spesa energetica legata all’uso dell’impianto di riscaldamento, in grado di migliorarne anche le performance.

Non va dimenticato che l’energia consumata nell’edilizia residenziale per riscaldare gli ambienti e per l’acqua calda sanitaria rappresenta circa il 30% dei consumi energetici nazionali, e circa il 25% delle emissioni totali nazionali di anidride carbonica, una delle principali cause dell’effetto serra e del conseguente innalzamento della temperatura del globo terrestre (fonte ENEA).

La dispersione di calore

Circa il 75% del calore prodotto nell’ambiente domestico viene disperso da muri, porte, finestre e tetti non correttamente isolati. Per migliorare il rendimento fino al 10% può essere sufficiente spegnere o abbassare il riscaldamento quando si arieggiano gli ambienti, o utilizzare dei pannelli termo riflettenti, da posizionare dietro ai caloriferi addossati verso pareti esterne. Se poi è possibile è sempre consigliabile realizzare un "cappotto", che per conservare il calore è consigliabile realizzare all'interno dei locali, possibilmente con materiali naturali e traspiranti.

Valvole termostatiche

L’installazione di una valvola termostatica posta su ciascun calorifero, permette di regolare la temperatura secondo le esigenze dell'utenza che può scegliere fra modelli più semplici, che permettono di decidere la temperatura di ogni stanza limitando il flusso di acqua calda al radiatore, e modelli avanzati di tipo elettronico che consentono di ottenere una certa temperatura a una data ora, adattando così il riscaldamento al proprio stile di vita.

In alcune Regioni italiane, come in Lombardia (legge regionale n.3 del 21-02-2011), l’adozione dei sistemi per la termoregolazione è obbligatoria per legge.

Regolare la temperatura con un termostato

Negli impianti individuali è possibile regolare la temperatura dell’ambiente attraverso un termostato che accende e spegne automaticamente la caldaia in base alla temperatura scelta o ai gradi desiderati uniti a orari prefissati; è consigliabile installarlo lontano dalla caldaia e non in locali caldi, come la cucina; se non è possibile arrivarci con un cavo esistono anche modelli senza fili.

La regolazione a zone

E’ possibile migliorare ulteriormente l’efficienza e il risparmio, ottimizzando l’utilizzo del riscaldamento, nei diversi locali e in orari differenziati. Apparecchiature “senza fili”, facili da programmare, permettono infatti di trasformare i tradizionali impianti di riscaldamento centralizzati in confortevoli impianti a zona capaci di garantire elevati risparmi energetici e ridurre le emissioni inquinanti, controllando le diverse zone dell’abitazione in modo indipendente, basti pensare alle differenti esigenze che vi possono essere tra la zona giorno e la zona notte.

Tutti gli interventi effettuati per migliorare la prestazione energetica della propria abitazione usufruiscono dei relativi benefici fiscali.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali consulenze.

sabato 2 novembre 2013

Nuove leggi sul condominio, ecco come risparmiare sull’energia

Riscaldamento centralizzato o autonomo? Installare i pannelli fotovoltaici? Nuove regole per il condominio

A giugno è entrata in vigore la legge 220/2012, il cui tema è la riforma delle norme che regolano la vita condominiale. Una delle innovazioni più importanti per la vita di chi abita in un condominio è la possibilità di staccarsi dall'impianto centralizzato, diventando così autonomi e decidendo come e quanto consumare, pur rimanendo vincolati all’operatore scelto dal condominio, che sia il fornitore Enel Energia, Ediso
n o altri.

Il risparmio sui consumi di gas, q
uindi, si realizza non cambiando operatore, ma decidendo autonomamente come regolare i propri consumi. Un metodo efficace per consumare secondo le proprie necessità senza sprechi è installare sui termosifoni del nostro appartamento delle termovalvole e un timer.

La valvole termostatiche, o termovalvole, permettono di regolare la temperatura in ogni stanza dove si trova un termosifone, ma anche di evitare disomogeneità tra gli appartamenti che si trovano al piano terra di un condominio e quelli dell’ultimo piano, che presentano spesso temperature interne inferiori rispetto a quelle degli appartamenti intermedi. Le valvole termostatiche funzionano permettendo di regolare automaticamente il flusso di acqua calda ai radiatori, sulla base della temperatura impostata precedentemente sulla scala graduata che si trova sulla valvola.

Questo semplice meccanismo permette di riscaldare autonomamente diversi ambienti, evitando di riscaldare eccessivamente una stanza per avere una temperatura confortevole in un’altra. Usando correttamente questo dispositivo si può arrivare a risparmiare fino al 20% sulla bolletta.

Il timer, o cronotermostato, invece, consente di regolare l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento, evitando che sia acceso quando non siamo in casa, con un evidente spreco di energia. Ad esempio, se si torna a casa ad una determinata ora, si può impostare il timer in modo che i termosifoni si accendano un’ora prima del nostro arrivo, così da trovare la casa riscaldata, ma non eccessivamente, e senza dispendio di consumi. Con un buon senso organizzativo, il risparmio in bolletta sarà garantito.

Un’altra questione affrontata dalla riforma delle norme condominiali è quella relativa alla possibilità di installare e utilizzare impianti fotovoltaici, sia a livello individuale che per l’intero condominio. Il fotovoltaico, infatti, rappresenta un’ottima possibilità per sfruttare a vantaggio di tutti gli spazi comuni del condominio, come il tetto, le balaustre e altre superfici esterne.

Per installare un impianto fotovoltaico, il singolo condomino deve presentare la propria proposta all'amministratore  il quale entro trenta giorni deve convocare l’assemblea di condominio per discuterla. Per essere approvata, la proposta deve essere votata dalla maggioranza dei condomini che rappresentino almeno la metà del valore totale del condominio. In questo caso l’impianto fotovoltaico sarà installato con una spesa distribuita tra i vari condomini (e ammortizzata dalle detrazioni fiscali in vigore fino a giugno 2014) e il suo utilizzo sarà a beneficio di tutti.

In questo modo si potrà risparmiare notevolmente sulla bolletta elettrica condominiale, soprattutto grazie all'autoconsumo in loco, ovviamente diurno. Laddove non si autoconsumi tutta l’energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e immessa in rete, si avrà un rimborso parziale delle bollette pagate.

La nuova normativa, però, prevede anche la possibilità di installare un impianto fotovoltaico nelle parti comuni del condominio, ma a beneficio personale. Il condomino potrà procedere ai lavori autonomamente, senza il preventivo consenso dell’assemblea condominiale. Nel caso però qualcuno manifesti esplicitamente il proprio dissenso ai lavori, la proposta dovrà passare al vaglio dell’assemblea condominiale. Ovviamente l’impianto fotovoltaico non deve procurare danni architettonici o paesaggistici e non deve in nessun modo pregiudicare la sicurezza o la stabilità dell’edificio.

La sensibilità ecologica, quindi, sta crescendo non solo nei singoli cittadini, ma anche nel legislatore, che sta tutelando sempre di più coloro che decidono di investire i loro risparmi nell’energia pulita, con la consapevolezza di ottenere un vantaggio non solo in termini di risparmio economico, ma anche di maggiore benessere e qualità della vita.

Fonte: infobuildenergia, leggi QUI.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti.

giovedì 12 settembre 2013

Novità per gli impianti termici installati negli edifici a partire dal 01/09/2013

Sono operative le novità per gli impianti termici installati negli edifici introdotte dal D.L. 63/2013 che ha sostituito il comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412 in materia di scarichi degli impianti termici negli edifici, già modificata di recente dal D.L. 179/2012.

Il nuovo comma 9 ed i succesivi 9-bis, 9-ter e 9-quater prevedono:

- gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente; - l'obbligo di scarico a tetto non è più, dunque, limitato ai soli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, come disposto dal D.L. 179/2012.

È possibile derogare a tale obbligo nei casi in cui:

a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/08/2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

Nei casi di deroga è obbligatorio, comunque, installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. Si ricorda che il testo vigente prevede l'obbligo di installazione di generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalle citate norme UNI EN. Dunque nel nuovo testo sono indicate esplicitamente le classi 4 e 5, mentre non è più espressamente indicata la tipologia a condensazione.

Infine, è previsto l'adeguamento da parte dei comuni dei propri regolamenti alle nuove disposizioni.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

giovedì 8 agosto 2013

Impianti termici. Confermate le novità sugli scarichi in vigore da settembre

Al passaggio alla Camera del DDL di conversione del D.L. 63/2013 sono confermate le norme relative all'istallazione degli impianti termici negli edifici. Scarico a tetto non solo nei condomini. I requisiti per gli scarichi a parete.
Confermato dalla Camera il testo dell'art. 17-bis del D.L. 63/2013 introdotto nel corso dell'esame al Senato del DDL di conversione, che sostituisce il comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412 in materia di scarichi degli impianti termici negli edifici, già modificata di recente dal D.L. 179/2012.

Il nuovo comma 9 ed i succesivi 9-bis, 9-ter e 9-quater prevedono:

Gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. L'obbligo di scarico a tetto non è più, dunque, limitato ai soli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, come disposto dal D.L. 179/2012.
È possibile derogare a tale obbligo nei casi in cui:

a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/08/2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

Nei casi di deroga è obbligatorio, comunque, installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. Si ricorda che il testo vigente prevede l'obbligo di installazione di generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalle citate norme UNI EN. Dunque nel nuovo testo sono indicate esplicitamente le classi 4 e 5, mentre non è più espressamente indicata la tipologia a condensazione.

Infine, è previsto l'adeguamento da parte dei comuni dei propri regolamenti alle nuove disposizioni.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

domenica 16 giugno 2013

Riforma del Condominio, ecco le principali novità in arrivo dal 18 giugno

Entra in vigore il 18 giugno prossimo la riforma sulla disciplina dei condomini. La legge 220 dell’11 dicembre 2012 – “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici – Riforma del condominio”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, riscrive alcuni passaggi fondamentali delle regole che normano la convivenza civile in un palazzo. Maggioranze, amministratore, spese, millesimi sono alcuni dei passaggi toccati dalle nuove norme che dovrebbero regolare i rapporti con i vicini di casa.

La riforma, composta da 32 articoli, rivede il capo del codice civile dedicato al condominio negli edifici (artt. 1117 e successivi), rappresentando l'approdo di un percorso di riforma che ha impegnato il Parlamento per più legislature.

I profili di novità introdotti in materia energetica riguardano due questioni principali: una legata alla produzione di energia rinnovabile, l’altra al riscaldamento. Nel primo caso si fa riferimento alla possibilità di introdurre particolari innovazioni allo scopo di realizzare impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque da fonte rinnovabile; nel secondo caso si ammette la possibilità del distacco di un singolo condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento.

Assume importanza, nell’ambito di un’accezione più estensiva dell’immobile, anche la diversa definizione delle parti comuni dell’edificio nelle quali vengono inserite, tra le altre, i pilastri e le travi portanti; le facciate degli edifici (anche nell’eventualità di un intervento di efficienza a integrazione architettonica), i parcheggi (per un’eventuale copertura con pensilina fotovoltaica) e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune.

Energia rinnovabile sul lastrico condominiale

Se vi siete convinti che grazie ai pannelli fotovoltaici posati sull’intero lastrico condominiale possiate dotare il vostro palazzo della tecnologia più sostenibile, sostenendola in sede assembleare, sappiate che l'articolo 2 inserisce nel codice civile l'art. 1117-ter. Esso prevede che la modifica della destinazione d'uso delle parti comuni richiede un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell'edificio.

Se poi rimangono dubbi sull’iniziativa e non riuscite ad andare in porto, è bene sapere che l’opportunità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili può essere destinata anche “al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato”. Quindi anche per il solo appartamento in cui abitate. Cosa fare a questo punto per farsela approvare?

L'articolo 5 incide sulla materia delle innovazioni riscrivendo l'articolo 1120 c.c.

Con esso i condomini possono approvare alcune tipologie di innovazioni con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (ai sensi del secondo comma dell'articolo 1136 c.c.). Tali innovazioni, nel rispetto delle normative di settore, possono avere ad oggetto, tra l'altro: il contenimento del consumo energetico; la realizzazione di parcheggi; la produzione di energia da impianti di cogenerazione e da fonti rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.


Da notare che la nuova prescrizione introduce, inoltre, un nuovo e più stringente iter di convocazione dell’assemblea da parte dell’amministratore. In caso di proposta di innovazione (analoga a quella sopradescritta), l'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condòmino; tale richiesta dovrà contenere la specificazione delle innovazioni proposte e delle modalità di esecuzione dei lavori.

Dopo aver convinto tutti della bontà del progetto, si può anche incorrere nella non banale necessità di dover convincere nuovamente i vicini della necessità di effettuare anche modifiche o lavori sul suolo comune. Qualora si rendano necessarie modificazioni di questo tipo, l'interessato ne deve e dare comunicazione preventiva all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.

L'art. 1117-ter vieta in tutti i casi le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

L'assemblea, in questo caso, può prescrivere, con la maggioranza (di cui all'articolo 6 che sostituisce l’articolo 1122 del codice civile), adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele specifiche. Con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, ad idonea garanzia per i danni eventuali.

Ma non finisce qui. Se, nel frattempo, qualcuno ha tramato contro il vostro impianto fotovoltaico anche in corso d’opera, c’è l’articolo 1117-quater che detta disposizioni per la tutela contro le attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni. In tali casi, l'amministratore o i singoli condomini possono diffidare l'esecutore di tali attività e chiedere la convocazione dell'assemblea che delibera in merito alla cessazione delle attività, anche mediante azioni giudiziarie, con la maggioranza prevista dal codice all'art. 1136.

Riscaldamento centralizzato addio: mi metto in proprio

Un altro punto importante della riforma in materia energetica riguarda la possibilità per un condòmino di decidere il distacco dall’impianto di riscaldamento comune. Ebbene, senza alcun tipo di formalità o procedura particolare, il singolo (recita l’ultimo comma dell’articolo 3, in materia di diritto del condomino sulle parti comuni) potrà farlo senza rischiare divieti o contenziosi, ma ovviamente c’è un limite a questa possibilità: il distacco potrà avvenire, infatti, se non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri.

Rimane in capo al condòmino che si “separa” l’obbligo di contribuire alle spese di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’impianto centralizzato.

La decisione deve comunque avvenire senza preavviso e deve essere “oggettivamente constatato che l’immobile non gode della normale erogazione del calore a causa di problemi tecnici all’impianto di riscaldamento centralizzato condominiale”.

Ma non basta. Il nuovo art. 1118 c.c. sostituito con la Riforma, specifica anche che il distacco avviene “dopo che nell’arco di un’intera stagione di riscaldamento, il condominio non sia riuscito a risolvere il problema”.

Tra gli addetti ai lavori rimane tuttavia il dubbio su come effettivamente si possa dimostrare che gli altri condòmini non subiscano un aggravio dall’operazione.

Il rischio è quello di una guerra di perizie e controperizie derivante dal fatto che quando si modifica l’equilibrio termico di un impianto, esso provocherà una resa differente (di calore e di costi) da immobile a immobile, in grado di determinare un innalzamento del tasso di litigiosità tra chi rimane e deve pagare di più e chi si distacca. Ad agevolare la controversia è stata introdotta però la contabilizzazione del calore, che è sempre più diffusa, e che consente una suddivisione in maniera più equa e proporzionale dei consumi effettivi.

Parti comuni

Uno dei pilastri della riforma – come abbiamo già accennato in più parti - risiede nella modifica della definizione di parti comuni, così come era previsto fino ad oggi. L’articolo 1 della legge 220/2012 sostituisce l’articolo 1117 del codice civile, fornendo una definizione più articolata di «parti comuni» dell’edificio. L'articolo 2 ne estende poi l'applicabilità della disciplina anche a più condominii di unità immobiliari o di edifici (i cosiddetti Supercondomini).

Il testo propone, inoltre, le nuove diciture di "impianti idrici e fognari" e di "sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria" che definiscono impianti che ricadono tra le parti comuni. Il provvedimento specifica che in caso di impianti unitari, si dovrà far rientrare l'impianto tra le parti comuni fino al punto di utenza, salve le normative di settore in materia di reti pubbliche.

Fondo per la manutenzione straordinaria

Tra i vari punti della legge, il più controverso è, a parere degli addetti ai lavori, il punto 4 dell’art. 1135 c.c. che impone l’obbligo per l’assemblea, in caso di deliberazioni aventi ad oggetto l’approvazione di opere di manutenzione straordinaria e/o di innovazioni, di costituire un fondo speciale di importo pari ai lavori da realizzare.

Il testo rileva che “l’assemblea dei condomini provvede [..] alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori“.

La specialità del fondo consiste nel fatto che esso può essere utilizzato solo per la destinazione prevista dai condomini e deve essere istituito solo per gli specifici interventi di manutenzione straordinaria deliberati dall’assemblea, quindi non per future opere non ancora determinate e neppure determinabili. Per manutenzione straordinaria s’intende, in effetti, quella al di fuori della normalità e abitualità da eseguirsi sugli impianti e sulle cose comuni e, in genere, quella mirante a conservarne nel tempo o a ricostruirne od innovarne la struttura.

Le ragioni della obbligatorietà della costituzione del fondo speciale risiederebbe nel fatto che si vuole imporre all’assemblea una contabilità separata per la realizzazione di opere straordinarie e per il riparto delle relative spese tra i condomini: si vuole così dotare per tempo il condominio della necessaria provvista di denaro per affrontare spese che generalmente si palesano assai rilevanti, rafforzando la garanzia a coloro che sono chiamati a realizzare le opere deliberate.

Inutile dire – come è già stato fatto notare dalle associazioni di categoria – che un fondo di questo tipo, in tempi di “vacche magre” come quelle attuali, raffredda l’entusiasmo anche del condòmino più conciliante. Il rischio è che, dunque, ogni possibile nuovo intervento di una certa entità venga di fatto ostacolato o congelato dalle assemblee.

In tempi di scarsissima fiducia verso il prossimo, in pochi si sognerebbero di anticipare in toto i soldi per un lavoro prima dell’apertura del cantiere. La conseguenza è un possibile ulteriore ed inutile rallentamento all’attività delle manutenzioni edili e del loro indotto.

Fonte: Infobuild Energia, leggi QUI.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

mercoledì 15 maggio 2013

La verifica termografica

In base a segnalazioni di esperti nel settore circa il Il 40% degli impianti solari in Italia non funziona correttamente.

Le cause solitamente possono essere ricondotte a tre tipologie: errata installazione (dove ad esempio il montaggio non è stato effettuato correttamente), progettazione insufficiente (in quanto non si è tenuto conto di alcuni aspetti fondamentali), prodotto danneggiato o viziato (con danno non visibile, ma che presenta poi dei difetti che compromettono l'impianto nel suo complesso).

Con la termografia a infrarossi è possibile effettuare una diagnosi approfondita di pannelli solari, fotovoltaici, cappotti, infiltrazioni, dispersioni energetiche e impianti di riscaldamento.

Alcune domande che sovente vengono poste:

- Come faccio a rendermi conto se un modulo non funziona correttamente?

- Il mio impianto fotovoltaico o solare termico sta rendendo davvero quanto dovrebbe?

- Se mi accorgo di un calo dei rendimenti, come faccio a verificare il buon funzionamento dell’impianto?

- In caso di malfunzionamento, come lo dimostro alla casa produttrice per far valere la garanzia?

Se fino ad oggi non era facile trovare una risposta soddisfacente, ora con la termografia molti dei problemi elencati possono trovare finalmente una soluzione.

Il vantaggio della termografia ad infrarosso

La termografia spesso viene definita come la prima attività da svolgere in un programma di manutenzione o in un progetto di ristrutturazione o rettifica. Con la termografia a infrarossi è possibile effettuare una diagnosi approfondita di pannelli solari, fotovoltaici, cappotti, infiltrazioni, dispersioni energetiche e impianti di riscaldamento.












La termocamera consente oggi di risalire rapidamente alla radice del problema: queste avanzatissime strumentazioni, utilizzate anche in caso di indagini legali, sono attualmente uno dei pochi sistemi a disposizione che può consentire di controllare l'impianto fotovoltaico e i moduli solari così da poter essere sicuri che tutti funzionino correttamente e rendano adeguatamente.

In caso contrario, la risultanza che deriva dalle verifiche dà la possibilità di rilevare malfunzionamenti, celle bruciate e sovraccarichi, in modo talmente preciso e inoppugnabile da non lasciare alle varie case produttrici la possibilità di negare la sostituzione del modulo danneggiato.


* * *

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per consulenze e valutazioni di intervento per effettuare le verifiche richieste.

lunedì 15 aprile 2013

Conto Termico: versione definitiva delle regole applicative


Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato la versione definitiva delle attese Regole applicative del cosiddetto “Conto Termico”, il regime di incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni introdotto dal D.M. 28/12/2012.

Le "Regole applicative" disciplinano le modalità per accedere al meccanismo d’incentivazione, e contengono anche la "scheda domanda" prevista dall’art. 7, comma 1, del citato decreto.

Si attende ora che venga attivato dal GSE stesso il portale dedicato, per dare il via alla possibilità di presentare le domande di incentivo.

Disponibile il testo del documento in allegato alla notizia, per tutti i dettagli relativi al regime di incentivazione, soggetti ammessi, procedure, ecc., si rimanda al completo approfondimento già pubblicato.

Download dei documenti allegati:

Regole applicative versione definitiva

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.