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giovedì 8 agosto 2013

Impianti termici. Confermate le novità sugli scarichi in vigore da settembre

Al passaggio alla Camera del DDL di conversione del D.L. 63/2013 sono confermate le norme relative all'istallazione degli impianti termici negli edifici. Scarico a tetto non solo nei condomini. I requisiti per gli scarichi a parete.
Confermato dalla Camera il testo dell'art. 17-bis del D.L. 63/2013 introdotto nel corso dell'esame al Senato del DDL di conversione, che sostituisce il comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412 in materia di scarichi degli impianti termici negli edifici, già modificata di recente dal D.L. 179/2012.

Il nuovo comma 9 ed i succesivi 9-bis, 9-ter e 9-quater prevedono:

Gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. L'obbligo di scarico a tetto non è più, dunque, limitato ai soli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, come disposto dal D.L. 179/2012.
È possibile derogare a tale obbligo nei casi in cui:

a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/08/2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

Nei casi di deroga è obbligatorio, comunque, installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. Si ricorda che il testo vigente prevede l'obbligo di installazione di generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalle citate norme UNI EN. Dunque nel nuovo testo sono indicate esplicitamente le classi 4 e 5, mentre non è più espressamente indicata la tipologia a condensazione.

Infine, è previsto l'adeguamento da parte dei comuni dei propri regolamenti alle nuove disposizioni.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

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