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domenica 11 agosto 2013

Approvata la conversione in legge del "Decreto del Fare"

Il Decreto del Fare 2013 prevede una serie di provvedimenti, che coinvolgono differenti argomenti, dalle imprese all’energia, dallo sviluppo all’agenda digitale, dalle infrastrutture ai trasporti, dalla pubblica amministrazione alla sanità, dal lavoro all’edilizia, dal fisco alla giustizia civile e all’università. L’obiettivo principale sarebbe quello di incentivare gli investimenti e di fare in modo che cresca la competitività. In questo modo si spera di riuscire ad affrontare e a risolvere rapidamente i problemi che nel nostro Paese sono stati creati dalla crisi economica mondiale. Le imprese ne sarebbero avvantaggiate e l’occupazione dovrebbe essere favorita dalle nuove disposizioni che si intendono prendere nella politica del lavoro, la quale sarebbe soggetta a delle semplificazioni utili.

Toccati anche i tempi dei procedimenti amministrativi, attribuendo alla Pubblica Amministrazione la responsabilità nel ritardo di alcuni processi. Ne uscirebbe riformato anche il sistema giudiziario civile. Il decreto legge recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, meglio conosciuto come ‘dl del fare’, accoglie le raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”). 


Scopriamo insieme tutte le aree di intervento del provvedimento, convertito in legge lo scorso 9 agosto 2013 (Legge n. 98/2013).

IMPRESE

Un primo elemento è costituito dal sostegno alle imprese, che si articola, all’interno del decreto-legge, in interventi diversi, nell’obiettivo di incentivare gli investimenti, per incrementare la competitività del tessuto produttivo. A tal fine nell’articolo 1 vengono ampliate le possibilità di accesso al credito per le piccole e medie imprese, mediante una parziale riforma delle regole di accesso al Fondo di garanzia. Per il rinnovo dei macchinari e degli impianti ad uso produttivo, viene individuato un meccanismo incentivante in base al quale, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, viene costituito un plafond – il cui ammontare è fissato in 2,5 mld di euro, eventualmente incrementabile fino a 5 miliardi di euro sulla base del monitoraggio sull’andamento dei finanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili – che, fino al 31 dicembre 2016, fornisce provvista alle banche per la concessione di finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari. Viene poi previsto (articolo 3) un finanziamento, per 150 milioni di euro, dei contratti di sviluppo aventi ad oggetti programmi nel settore industriale e agroindustriale, nonché (articolo 57) un contributo alla spesa (per attività di ricerca industriale), nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).

ENERGIA


Un altro intervento è riferibile ai settori energetici, che, per quanto concerne il settore del gas, consiste in misure orientate alla liberalizzazione, con l’obiettivo di tutelare ed incrementare la concorrenza: in particolare viene circoscritto (articolo 4) il perimetro del regime di tutela attualmente previsto per i c.d. “clienti vulnerabili”, limitando il servizio di tutela gas ai soli clienti domestici, e viene velocizzato l’avvio delle prime gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, rafforzando i termini e le competenze delle Regioni; viene inoltre esteso il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche all’erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione. Con riferimento al settore elettrico gli interventi contenuti nel decreto-legge (articolo 5) sono volti alla riduzione dei prezzi dell’energia, modificando le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip e destinando le risorse derivanti dall’estensione della c.d.Robin tax (maggiorazione Ires), alla riduzione di una componente della bolletta elettrica.

SVILUPPO

Oltre ad alcune norme tese a favorire il partenariato pubblico-privato nell’ambito della cooperazione allo sviluppo (articoli 7 ed 8), specifiche misure affrontano il tema del ritardo nell’utilizzo dei fondi strutturali europei. A tal fine l’articolo 9, che riguarda l’utilizzazione degli stessi, compresi quelli inerenti lo sviluppo rurale e la pesca, nonché la realizzazione dei progetti finanziati con i medesimi fondi, prevede: – l’obbligo per le amministrazioni e le aziende dello Stato di dare precedenza, nella trattazione degli affari di propria competenza, ai procedimenti, provvedimenti ed atti relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all’utilizzazione dei fondi stessi; – la facoltà dello Stato, o della Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell’adozione di atti di competenza degli enti territoriali, di intervenire in via sussidiaria sostituendosi all’ente inadempiente.

AGENDA DIGITALE

Gli articoli 13, 15 e 16 del provvedimento concernono il potenziamento dell’Agenda digitale italiana, perseguito mediante misure che intervengono sui soggetti che operano in materia. A tal fine sono apportate diverse modifiche: – alla Cabina di regia, cioè il soggetto a cui, sono state conferite attribuzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell’Agenda; – all’Agenzia per l’Italia digitale, cioè il soggetto cui sono state attribuite funzioni operative nel settore; – alla Commissione per il sistema pubblico di connettività, cioè il soggetto preposto dall’art. 79 del Codice dell’amministrazione digitale agli indirizzi strategici del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Per l’attuazione dell’Agenda digitale, agli articoli 10, 14 e 17 sono previste misure di: – semplificazione di adempimenti per i gestori di postazioni di accesso ad internet; – incentivazione dei cittadini all’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche; – uniformità temporale per l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) su tutto il territorio nazionale e la realizzazione della relativa infrastruttura centrale.

INFRASTRUTTURE

Il tema delle infrastrutture è considerato in particolare dagli articoli 18 e 19, il primo dei quali, al fine di consentire nel 2013 la continuità dei cantieri in corso ( espressamente elencati in norma), prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, ripartita nel quinquennio 2013-2017, la cui copertura è assicurata attraverso la riduzione delle risorse di diverse disposizioni di spesa, tra cui le dotazioni finanziarie previste per la definizione dei rapporti contrattuali stretto di Messina, per il Trattato di amicizia Italia – Libia, quelle relative alla realizzazione della nuova linea AV/AC Torino Lione, ed altre.L’articolo 19 interviene invece sulla disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture, riducendo da 500 a 200 milioni di euro il valore dell’opera al di sopra del quale viene concesso l’incentivo. Un’ulteriore misura riguarda la tassazione agevolata dei cd. project bond (ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 83 del 2012), ed è volta a rendere strutturali le agevolazioni fiscali in materia, vale a dire la deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all’emissione di project bond. Continua invece ad applicarsi alle sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 l’agevolazione relativa al regime fiscale sugli interessi, consistente nell’equiparazione a quello sui titoli di Stato (12,5%). Sempre in materia di infrastrutture, possono segnalarsi l’articolo 46, che prevede una deroga straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, ai limiti di spesa vigenti per le spese effettuate dagli enti locali coinvolti nell’organizzazione dell’ EXPO Milano 2015, nonché l’articolo 25, finalizzato ad adeguare lo svolgimento dell’attività di vigilanza e di concedente esercitata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) sui concessionari della rete autostradale, in conseguenza della soppressione dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e del conseguente assetto istituzionale determinatosi e relativo al trasferimento di funzioni dall’ANAS al Ministero.

TRASPORTI

Per quanto concerne i trasporti, l’articolo 22 concerne la materia portuale, con la modifica della disciplina in materia di dragaggi – consentendo ad esempio la reimmissione nei siti idrici di provenienza ovvero l’utilizzazione per il rifacimento degli arenili anche dei materiali dei dragaggi che non presentino, come invece ora richiesto, caratteristiche analoghe al fondo naturale del sito di prelievo – e con misure in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali, prevedendo: a) l’innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le autorità portuali possono trattenere la percentuale dell’uno per cento dell’IVA riscossa nei porti; b) la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali. L’articolo 23, interviene sul Codice della nautica da diporto, modificando alcune delle disposizioni che regolano le attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 40 giorni ed, in ambito fiscale, esentando dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e riducendone l’ammontare per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri. In materia di sistema ferroviario intervengono tra le altre due disposizioni: la prima (articolo 18), che consente la contrattualizzazione degli interventi in materia di sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili nelle more dell’approvazione del contratto di programma parte investimenti 2012-2016, (per l’importo già disponibile di 300 milioni); la seconda (articolo 24), che interviene invece in materia di regolamentazione del trasporto ferroviario.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Un ulteriore intervento previsto dal decreto-legge concerne la materia del procedimento amministrativo, e riguarda: a) il profilo del rispetto dei tempi dei procedimenti (articolo 28), introducendo il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte (la misura dell’indennizzo è stabilita in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine procedimentale, fermo restando un tetto massimo di 2.000 euro); b) quello della concentrazione degli adempimenti a carico dei cittadini: l’articolo 29 pone in proposito l’obbligo di fissare la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore ; c) il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri nati in Italia, prevedendo che, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. Inoltre si prevede che gli ufficiali di stato civile debbano comunicare all’interessato, al compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di esercitare il predetto diritto entro il diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto potrà essere esercitato anche oltre il termine fissato dalla legge.

EDILIZIA

Un altro novero di misure interviene in tema di edilizia, e sono contenute prevalentemente nell’articolo 30, le cui disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 

Tra le stesse possono segnalarsi: 
la esclusione dalla tipologia degli interventi di ristrutturazione edilizia delle opere di demolizione e ricostruzione che comportano solamente variazioni nella sagoma; 
la ricomprensione nella ristrutturazione edilizia anche del ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti;
– la abrogazione delle disposizioni che prevedono, limitatamente ad alcune tipologie di interventi di edilizia libera, la dichiarazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente; 
– la possibilità, per gli interventi assoggettati a SCIA, che l’interessato possa richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio prima di presentare la SCIA, o contestualmente alla segnalazione stessa; 
– il consentire, in tema di parcheggi pertinenziali, che il trasferimento possa riguardare anche il solo vincolo pertinenziale; 
– l’obbligo per l’INAIL di destinare fino a 100 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, per la definizione di un piano di edilizia scolastica.

LAVORO E SEMPLIFICAZIONI

Con riguardo agli interventi in materia di lavoro gli articoli 31, 32, 34 e 35 recano varie semplificazioni in materia con una riduzione di oneri (al netto di quelli che potranno essere quantificati solo dopo l’adozione della normativa attuativa) pari mediamente a oltre 17 mila euro annui per ciascun’impresa (secondo quanto riportato nell’allegato). Tali semplificazioni concernono il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), vari adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro e denunce di infortuni, la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità e, infine, la previsioni di procedure semplificate ai fini dell’adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, nei casi in cui la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell’anno solare.

SANITA’

Oltre ad alcuni interventi in materia sanitaria (articoli 42 e 44), tra i quali può citarsi in particolare la semplificazione di alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie ritenute desuete alla luce dell’efficacia delle prestazioni (con la soppressione dell’obbligo di taluni certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro e dei certificati di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego), il decreto-legge reca disposizioni in materia ambientale, con riguardo ai commissari nelle situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti: a tal fine l’articolo 41: – novella il comma 359 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013 al fine di chiarire i poteri attribuiti al Commissario, nominato con il D.M. Ambiente 3 gennaio 2013 per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella provincia di Roma; – detta disposizioni volte alla semplificazione e accelerazione nell’attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e finalizzate ad accelerare l’attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso e, quindi, per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195. Per le finalità indicate viene prevista la nomina, con decreti del Ministro dell’ambiente, di uno o più commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti nella Regione Campania, già previsti e non ancora realizzati, ed alle altre iniziative strettamente strumentali e necessarie.

FISCO

Gli interventi di carattere fiscale sono volti principalmente a sostenere l’economia, a semplificare alcuni adempimenti fiscali e a dar seguito ad un impegno assunto dal Governo in materia di riscossione. Tra le misure fiscali volte a sostenere l’economia si segnala in primo luogo l’articolo 6 che, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali fissa l’applicazione per il periodo 1° agosto 2013 – 31 dicembre 2015 dell’accisa nella misura di 25 euro per mille litri, nel caso che gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell’assegnazione del gasolio, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Sono quindi estesi (articolo 11) anche al periodo d’imposta 2014 i crediti d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2000, nel limite massimo di spesa di 45 milioni. I crediti d’imposta concernono sia i soggetti passivi IRES e i titolari di reddito di impresa a fini IRPEF, che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (c.d. tax credit esterno), sia le imprese interne alla filiera del cinema (c.d. tax credit interno). Per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi, l’articolo 12 autorizza la spesa di 6 milioni di euro (in luogo dei 3 milioni precedentemente stanziati, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2013) per l’apporto al capitale sociale della Società di gestione del risparmio. Inoltre, al fine di favorire l’accesso al Fondo di garanzia per i mutui relativi agli impianti sportivi, l’articolo 47, oltre ad eliminare la natura sussidiaria della garanzia prestata dal Fondo, semplifica la procedura di definizione dei criteri di gestione del Fondo. Vengono altresì introdotte misure di semplificazione fiscale, con la soppressione, tra l’altro, della responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’erario dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché con la soppressione (articolo 51) della norma (che aveva inteso semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati (cd. 770 mensile). La norma in oggetto aveva infatti presentato notevoli difficoltà tecniche per la sua attuazione, in quanto l’unione dei flussi mensili previdenziali e fiscali è risultata impossibile per le differenze intrinseche tra la disciplina fiscale, impostata sul principio di cassa, e quella previdenziale, ancorata alla competenza. Sempre in ambito fiscale, si interviene in tema di riscossione, in cui l’articolo 52 modifica e integra il D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità

In particolare: 
è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni
è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;
viene stabilità l’impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo (per gli altri immobili del debitore l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro)
– i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall’articolo 515 del codice di procedura civile, sono estesi ai debitori costituiti in forma societaria. 
L’articolo 53 infine proroga al 31 dicembre 2013 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi, di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali.

UNIVERSITA’

Per quanto concerne l’università e la ricerca, l’articolo 58 aumenta la facoltà di assunzioni nelle università e negli enti di ricerca per l’anno 2014: in particolare, la stessa è elevata dal 20 al 50 per cento della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. A tal fine, viene corrispondentemente incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Un ulteriore intervento concerne la procedura per la chiamata diretta, da parte delle università, di studiosi che siano risultati vincitori di alcuni programmi di ricerca di alta qualificazione. L’articolo 59 introduce altresì una nuova tipologia di borsa di studio – cumulabile con le borse di studio assegnate ai sensi della normativa generale sul diritto allo studio universitario (D.Lgs. 68/2012) – destinata agli studenti che, diplomatisi nell’a.s. 2012-2013 con un voto almeno pari a 95/100, si vogliano iscrivere nell’a.a. 2013-2014 ad una università italiana, statale o non statale (con esclusione delle università telematiche), che abbia sede in una regione diversa da quella di residenza

GIUSTIZIA CIVILE

Un consistente intervento previsto dal decreto-legge, recato dagli articoli 62 – 85 concerne infine il sistema giudiziario civile. Gli interventi possono essere distinti in misure di carattere organizzativo e in misure processuali. Per quanto riguarda le misure organizzative è introdotta la figura del giudice ausiliario, nel numero massimo di 400 unità, per lo smaltimento dell’arretrato civile. La misura persegue l’obiettivo della riduzione del contenzioso civile pendente dinanzi alle corti d’appello, dove i procedimenti pendenti sono in aumento. Ogni giudice ausiliario dovrà definire nel collegio in cui è relatore almeno 90 procedimenti all’anno (per un totale di 36.000 procedimenti definiti all’anno), con una remunerazione di 200 euro a provvedimento e un tetto massimo annuo di 20.000 euro. Di ogni collegio giudicante non può fare parte più di un giudice ausiliario. I giudici ausiliari sono designati da ciascun consiglio giudiziario e nominati per cinque anni, prorogabili per non più di altri cinque, tra magistrati a riposo, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche, avvocati e notai. A seguito della nomina, il giudice ausiliario non può svolgere alcune attività incompatibili. E’ prevista la possibilità che laureati in giurisprudenza qualificati e selezionati svolgano un periodo di formazione di diciotto mesi presso uffici giudiziari, assistendo e coadiuvando i magistrati di tribunale e corte d’appello e i magistrati amministrativi. Gli ammessi allo stage partecipano alle udienze, non percepiscono alcun compenso e possono svolgere altre attività purchè con modalità compatibili. L’esito positivo dello stage costituisce titolo per l’accesso al concorso in magistratura ed è valutato ai fini del tirocinio professionale e della frequenza ai corsi di specializzazione per le professioni legali, è titolo di preferenza per alcuni concorsi della p.a. E’ istituita la figura dell’assistente di studio a supporto delle sezioni civili della Corte di cassazione, quale misura temporanea (cinque anni) per la celere definizione dei procedimenti pendenti. I magistrati assistenti di studio non possono fare parte del collegio giudicante. Con riguardo alle misure processuali, vengono limitati i casi in cui il procuratore generale deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di Cassazione. E’ disciplinato il procedimento volontario di affidamento a un notaio delle attività necessarie per lo scioglimento della comunione, ereditaria o volontaria, quando non siano controversi il diritto alla divisione o le quote o non sussistano altre questioni pregiudiziali. E’ fatto obbligo al giudice civile, similmente a quanto già previsto per il giudice del lavoro, di formulare una proposta transattiva o conciliativa, nel corso del processo di primo grado e d’appello. Il rifiuto immotivato costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. E’ snellito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: in caso di anticipo da parte del giudice della data dell’udienza, questa deve essere fissata non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine minimo a comparire; inoltre, l’esecutorietà del decreto ingiuntivo deve essere concessa, in presenza dei presupposti, alla prima udienza. Il contenuto della motivazione della sentenza civile deve essere semplificato e a tal fine è possibile fare riferimento esclusivo a precedenti giurisprudenziali conformi o rinviare a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. E’ poi stabilita una disposizione speciale sulla competenza territoriale per la trattazione delle cause riguardanti le società con sede all’estero che non hanno una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Le regole ordinarie sulla competenza territoriale continuano a essere applicate per le controversie per una serie di casi in cui sono coinvolti soggetti cui l’ordinamento assicura una tutela specifica (es. lavoratori o consumatori). E’ rivista la disciplina del preconcordato (o concordato con riserva), con il quale l’imprenditore in stato di crisi presenta la domanda, riservandosi di presentare entro un determinato termine la proposta, il piano e la documentazione relativamente alla ristrutturazione del debito, all’attribuzione dell’attività delle imprese a un assuntore e alla suddivisione dei creditori in classi. Le prescrizioni introdotte sono dirette a evitare abusi da parte del debitore e ad aumentare le informazioni dei creditori e del tribunale. E’ da ultimo modificata la disciplina della mediazione civile. In particolare, è ripristinata la mediazione obbligatoria, già oggetto di una declaratoria d’incostituzionalità per eccesso di delega da parte della Corte costituzionale. Il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, è esclusa per alcuni tipi di controversie tra cui quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Nel procedimento, che non potrà durare più di tre mesi (rispetto ai precedenti quattro), dovrà tenersi un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifichi con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione. Le indennità di mediazione non potranno superare un importo massimo, nel caso di mancato accordo. Il verbale di accordo non potrà essere omologato in assenza della sottoscrizione degli avvocati che assistono tutte le parti e gli avvocati iscritti all’albo saranno di diritto mediatori.

LEGGI QUI il testo integrale del Decreto del Fare.


LEGGI QUI nel sito della Gazzetta Ufficiale il testo definitivamente pubblicato.

Fonte: Politica Nanopress, leggi QUI.


Il Decreto Legge cosiddetto "del Fare" è il n. 69 promulgato il 21 giugno scorso; è passato dalla Camera e dal Senato con numerosi emendamenti ed è stato definitivamente approvato il 9 agosto 2013 dalla Camera con atto n. 1248/B, legge di conversione n. 98/2013; lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per valutare eventuali approfondimenti, restando in attesa della pubblicazione del testo definitivo.

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