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sabato 24 agosto 2013

Consigli legali contro lo “stalking” delle società di recupero crediti

Un decalogo di suggerimenti contro le minacce, le violazioni della privacy e gli illeciti posti in essere dalle società di recupero crediti. 

Anche le società di recupero crediti sentono la crisi economica: colpa delle tasche dei cittadini, sempre più vuote, che hanno reso le riscossioni difficilissime. Così, non di rado, gli operatori telefonici ricorrono a mezzi “poco ortodossi”: non si fanno scrupoli, per esempio, ad alzare la voce, a minacciare l’intervento di “esattori”, a preannunciare imminenti espropriazioni immobiliari, ecc. 

Spesso, poi, quando lo stalking telefonico diventa più pressante, la ricerca del debitore avviene presso luoghi ove invece dovrebbe essere rispettata la privacy, come il posto di lavoro o l’abitazione di parenti. 

Occupandoci di questo delicato argomento, abbiamo, in passato, parlato dell’obbligo del rispetto della privacy da parte delle società di recupero credito (leggi l’articolo: “Debitore tormentato dal recupero crediti: danno da privacy violata”) ed abbiamo anche elencato i limiti entro cui l’attività di recupero crediti può svolgersi (leggi l’articolo “Società di recupero crediti: cosa possono fare e cosa non possono fare”). 

Oggi, invece, vi forniremo un decalogo di suggerimenti per poter difendervi da soli, almeno in prima battuta, salvo poi, nelle ipotesi più gravi di lesioni, ricorrere al vostro legale. 

Ecco dunque, ciò che dovete sapere e tenere sempre a mente. 

1. Se la società di recupero crediti vi sta telefonando da una numerazione anonima, è vostro diritto chiedere il numero di telefono da cui proviene la chiamata. Difatti, la legge impone alle società di recupero crediti di rendere sempre visibile il numero. Registriamo invece una totale indifferenza a questo obbligo. 

2. È vostro diritto chiedere il nome dell’operatore telefonico: questo perché, nell’ipotesi di abusi o di illeciti, possiate sapere contro chi sporgere le vostre lamentele o, eventualmente, una querela. 

3. Avete il diritto di sapere da quale società vi telefona l’operatore. Spesso gli operatori tendono a far credere di essere dipendenti della società titolare del credito (generalmente una finanziaria, una banca, una società privata). Invece, essi dipendono da società terze, cui il titolare del credito ha affidato l’attività di recupero. 

4. Avete il diritto di rifiutare telefonate in orari “irragionevoli” o telefonate di frequenza superiore al dovuto. In difetto, avrete la possibilità di denunciare l’accaduto, presentando eventualmente una contestazione scritta alla stessa società di recupero. 

5. Avete il diritto di rifiutare telefonate in luoghi inadeguati come, per esempio, il posto di lavoro o l’abitazione di parenti. Anche in questo caso, potrete denunciare la condotta illecita alla stessa società di recupero. Inoltre, nel caso in cui la società di recupero crediti abbia chiesto di voi a vicini di casa o a parenti (anche il coniuge se non è in regime di comunione dei beni), e ad essi sia stata data informazione circa le motivazioni di tale ricerca, avete la possibilità di presentare una denuncia per violazione della privacy e una richiesta di risarcimento del danno. 

6. Avete il diritto a pretendere che l’operatore telefonico assuma un comportamento educato e rispettoso durante la telefonata. Pertanto, se usa espressioni violente, forti o maleducate o arrivi a minacciare l’uso di strumenti di forza che non sono invece consentiti dalla legge nel caso concreto, avete la possibilità di presentare un esposto alle competenti autorità. 

7. Se bussa alla vostra porta un soggetto che si spaccia per “esattore” della società di recupero crediti, avete il diritto di non aprire la porta e di non dare spiegazioni circa il vostro silenzio. Egli, infatti, non riveste alcuna autorità pubblicistica. 

8. Se la società di recupero è riuscita ad ottenere un vostro indirizzo o un numero telefonico che non avete mai fornito al soggetto creditore (la banca, la finanziaria, Sky, ecc.), avete diritto a sapere come tali dati sono stati ottenuti e chi è il soggetto che li tratta e che li ha ceduti. 

9. Se avete pagato il vostro debito e ciò nonostante continuate ad essere ricercati dalla società di recupero crediti, avete il diritto a chiedere la cancellazione dei vostri dati dalle banche dati. 

10. Se la società di recupero crediti ha tentato di rintracciarvi a casa e ha lasciato un avviso affisso sulla porta, avete il diritto di recriminare e di contestare tale condotta perché posta in violazione della privacy.

Fonte: La Legge per Tutti, leggi QUI.

lunedì 19 agosto 2013

Nuova sede per lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI ha trasferito la propria sede.

A partire da lunedì 2 settembre p.v. la sede tecnica, archivio e magazzino, si troverà in via Torino, 28/A, sempre a San Lazzaro di Savena (BO), presso i "Magazzini Associati".

Il numero telefonico non è stato possibile conservarlo, causa problemi con il gestore telefonico precedente che non ha acconsentito alla migrazione del numero; il nuovo numero è 051/0545529, funzionante nei normali orari di apertura dello studio.

Il fax era già cambiato di recente e non subirà ulteriori modifiche (051/0544967).

Restano invariati i giorni di ricevimento, martedì e giovedì, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00, unicamente su appuntamento.

* * *

Il gestore dei servizi internet e telefonici dei "Magazzini Associati" è LIVECOM s.c.s. Onlus, il primo operatore telefonico non profit presente e attivo sul territorio nazionale che da lavoro a giovani con problemi di disagio familiare e sociale.

Presso i "Magazzini Associati" hanno sede, oltre allo STUDIO TECNICO BOLOGNINI, sia BioAgency, che San Lazzaro in Transizione.

venerdì 16 agosto 2013

Agevolazioni 'prima casa': come poterne beneficiare?



E' necessario dichiarare nell'atto definitivo di acquisto dell'immobile di essere in possesso dei requisiti per la prima casa: ecco tutte le istruzioni.

Affinché tornino applicabili le agevolazioni “prima casa” l’acquirente dell’immobile abitativo deve dichiarare nell’atto definitivo di acquisto dell’immobile di essere in possesso dei requisiti per la prima casa. La dichiarazione costituisce un vero e proprio obbligo a pena di decadenza dalle agevolazioni. La dichiarazione resa non nell’atto di compravendita ma in uno specifico atto integrativo è ammessa, purché l’atto integrativo sia redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto originario.






Inoltre, affinché tornino applicabili le agevolazioni fiscali “prima casa” sarà necessario che:


l’immobile non sia considerato di lusso (le abitazioni di lusso sono quelle che hanno i requisiti riportati all’interno del D.M. 2 agosto 1969). Va da sé che le agevolazioni fiscali torneranno applicabili unicamente alle abitazioni (per casa di abitazione può definirsi l’unità immobiliare destinata, per le sue caratteristiche strutturali, ad essere utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze abitative dell’acquirente – sono quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 e A/11) che non sono classificate di “lusso”. Al riguardo è opportuno precisare che al fine di identificare la tipologia di immobile (di lusso o meno) bisogna rifarsi: i) al contenuto dell’atto (ad es. la descrizione dell’immobile), ii) alla documentazione allegata (ad es. il certificato catastale;

- l’immobile deve essere ubicato, alternativamente: i) nel territorio del Comune in cui l’acquirente abbia o trasferisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto; ii) nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolga la propria attività (lavoro, studio, ecc.) se diverso da quello in cui risiede; iii) nel territorio del Comune in cui il datore dell’acquirente ha la sede o svolge l’attività, se l’acquirente stesso si è trasferito all’estero per motivi di lavoro; iv) in qualsiasi Comune sul territorio italiano nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero.

NB: Per quanto attiene alla residenza è bene precisare che la stessa si considera trasferita nella stessa data in cui l’interessato rende al comune, ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 233, la dichiarazione di trasferimento. A tal riguardo bisogna prestare attenzione al fatto che per quanto attiene alla detrazione degli interessi sul mutuo “prima casa” per beneficiare di tale agevolazione il cambio di residenza deve essere effettuato entro e non oltre 1 anno dalla stipula del mutuo (fino all’anno 2000 il termine era di 6 mesi). Si segnala, inoltre, che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 95 del 12 maggio 2000 ha chiarito che si perde il diritto alla detraibilità degli interessi sul mutuo “prima casa” laddove non fosse possibile trasferire la propria residenza entro i 6 mesi (la Circolare era stata pubblicata nel 2000, quindi vengono riportati 6 mesi, ora pari ad un anno) anche dipendesse da cause al contribuente non imputabili. Invece, affinché si possa godere degli altri benefici “prima casa” (imposta di registro, IVA, ecc) i termini sono pari a 18 mesi dalla stipula del rogito notarile.


- sussistono entrambe le seguenti condizioni: i) l’acquirente non è titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, del diritto di proprietà o di usufrutto, uso o abitazione su altre case di abitazione ubicate nello stesso Comune nel quale l’immobile con l’agevolazione è acquistato; ii) l’acquirente non è titolare, nemmeno per quote, anche se detenute in regime di comunione legale dei beni, di altre case di abitazione, o di diritti di usufrutto, uso, abitazione sulle stesse, compresa la nuda proprietà, situate nel territorio nazionale, per le quali l’acquirente ha già usufruito delle agevolazioni prima casa.

Soltanto la titolarità di altro appartamento nello stesso comune adibito ad abitazione principale in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge determina l’impossibilità di usufruire dell’agevolazione. Invece, la titolarità di una quota con persone diverse dal coniuge non è ostativa all’applicabilità dell’aliquota agevolata. In caso di requisiti posseduti solo da uno dei coniugi in comunione legale, l’agevolazione spetta per il 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, se la dichiarazione di possidenza dei requisiti viene resa solo da uno dei due coniugi l’agevolazione spetta per il 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge che ha reso la dichiarazione.



Fonte: Geometra.info, leggi QUI.

Vi è poi anche la possibilità di realizzare la propria casa, usufruendo delle agevolazioni "prima casa", anche costruendola ex-novo partendo dall'acquisto di un terreno edificabile: per questo e per altri eventuali approfondimenti lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione.

martedì 13 agosto 2013

Emilia, riapre il "fondo energia" per le imprese

La regione Emilia ha riaperto i termini per accedere al Fondo rotativo di finanza agevolata per la green economy da parte delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alla persona. I 59 progetti presentati dalle imprese nella prima call, attiveranno investimenti per quasi 14 milioni di euro e consentiranno di risparmiare oltre 6.600 tonnellate equivalenti di petrolio, evitando l’emissione in atmosfera di circa 21.200 tonnellate di anidride carbonica ogni anno.

Finanziati con 5,5 milioni di euro di risorse pubbliche provenienti dal Programma Fesr – più ulteriori 8,2 milioni erogati dagli istituti di credito – i progetti presentati, dall’importo medio pari a 233mila euro, hanno riguardato in particolare le misure per il miglioramento dell’efficienza energetica delle imprese, lo sviluppo dellefonti rinnovabili e la creazione di beni e servizi destinati a tali finalità. Un solo progetto ha riguardato la creazione di reti condivise per la produzione e/o l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, mentre per la tipologia relativa allo sviluppo di reti intelligenti non è pervenuto alcun progetto.

La maggior parte delle richieste riguardanogli investimenti per la realizzazione diimpianti fotovoltaici – pari a circa il 25% del totale – e per l’efficientamento energetico dell’impresa (circa un progetto su cinque). I territori che hanno espresso il maggior numero di progetti sono, nell’ordine, la provincia di Bologna (17), la provincia di Ravenna (12) e la provincia di Reggio Emilia (10).

Finanziato dal Programma Fesr con 9,5 milioni di euro a valere sull’Asse 3 (“Qualificazione energetico-ambientale e sviluppo sostenibile), il fondo dispone di un plafond iniziale di risorse pari a 24 milioni di euro e concede finanziamenti agevolati con provvista mista, della durata massima di 4 anni, nella misura minima di 75mila euro e nella misura massima di 300mila euro per progetto. Il 40% del totale del finanziamento è a valere su risorse Por Fesr, il restante 60% su risorse di provvista privata, messe a disposizione dagli istituti di credito.

Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica per le domande di finanziamento: http://fesr.regione.emilia-romagna.it e www.fondoenergia.eu

Fonte: Infobuild Energia, leggi QUI.

domenica 11 agosto 2013

Approvata la conversione in legge del "Decreto del Fare"

Il Decreto del Fare 2013 prevede una serie di provvedimenti, che coinvolgono differenti argomenti, dalle imprese all’energia, dallo sviluppo all’agenda digitale, dalle infrastrutture ai trasporti, dalla pubblica amministrazione alla sanità, dal lavoro all’edilizia, dal fisco alla giustizia civile e all’università. L’obiettivo principale sarebbe quello di incentivare gli investimenti e di fare in modo che cresca la competitività. In questo modo si spera di riuscire ad affrontare e a risolvere rapidamente i problemi che nel nostro Paese sono stati creati dalla crisi economica mondiale. Le imprese ne sarebbero avvantaggiate e l’occupazione dovrebbe essere favorita dalle nuove disposizioni che si intendono prendere nella politica del lavoro, la quale sarebbe soggetta a delle semplificazioni utili.

Toccati anche i tempi dei procedimenti amministrativi, attribuendo alla Pubblica Amministrazione la responsabilità nel ritardo di alcuni processi. Ne uscirebbe riformato anche il sistema giudiziario civile. Il decreto legge recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, meglio conosciuto come ‘dl del fare’, accoglie le raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”). 


Scopriamo insieme tutte le aree di intervento del provvedimento, convertito in legge lo scorso 9 agosto 2013 (Legge n. 98/2013).

IMPRESE

Un primo elemento è costituito dal sostegno alle imprese, che si articola, all’interno del decreto-legge, in interventi diversi, nell’obiettivo di incentivare gli investimenti, per incrementare la competitività del tessuto produttivo. A tal fine nell’articolo 1 vengono ampliate le possibilità di accesso al credito per le piccole e medie imprese, mediante una parziale riforma delle regole di accesso al Fondo di garanzia. Per il rinnovo dei macchinari e degli impianti ad uso produttivo, viene individuato un meccanismo incentivante in base al quale, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, viene costituito un plafond – il cui ammontare è fissato in 2,5 mld di euro, eventualmente incrementabile fino a 5 miliardi di euro sulla base del monitoraggio sull’andamento dei finanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili – che, fino al 31 dicembre 2016, fornisce provvista alle banche per la concessione di finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari. Viene poi previsto (articolo 3) un finanziamento, per 150 milioni di euro, dei contratti di sviluppo aventi ad oggetti programmi nel settore industriale e agroindustriale, nonché (articolo 57) un contributo alla spesa (per attività di ricerca industriale), nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).

ENERGIA


Un altro intervento è riferibile ai settori energetici, che, per quanto concerne il settore del gas, consiste in misure orientate alla liberalizzazione, con l’obiettivo di tutelare ed incrementare la concorrenza: in particolare viene circoscritto (articolo 4) il perimetro del regime di tutela attualmente previsto per i c.d. “clienti vulnerabili”, limitando il servizio di tutela gas ai soli clienti domestici, e viene velocizzato l’avvio delle prime gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, rafforzando i termini e le competenze delle Regioni; viene inoltre esteso il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche all’erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione. Con riferimento al settore elettrico gli interventi contenuti nel decreto-legge (articolo 5) sono volti alla riduzione dei prezzi dell’energia, modificando le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip e destinando le risorse derivanti dall’estensione della c.d.Robin tax (maggiorazione Ires), alla riduzione di una componente della bolletta elettrica.

SVILUPPO

Oltre ad alcune norme tese a favorire il partenariato pubblico-privato nell’ambito della cooperazione allo sviluppo (articoli 7 ed 8), specifiche misure affrontano il tema del ritardo nell’utilizzo dei fondi strutturali europei. A tal fine l’articolo 9, che riguarda l’utilizzazione degli stessi, compresi quelli inerenti lo sviluppo rurale e la pesca, nonché la realizzazione dei progetti finanziati con i medesimi fondi, prevede: – l’obbligo per le amministrazioni e le aziende dello Stato di dare precedenza, nella trattazione degli affari di propria competenza, ai procedimenti, provvedimenti ed atti relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all’utilizzazione dei fondi stessi; – la facoltà dello Stato, o della Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell’adozione di atti di competenza degli enti territoriali, di intervenire in via sussidiaria sostituendosi all’ente inadempiente.

AGENDA DIGITALE

Gli articoli 13, 15 e 16 del provvedimento concernono il potenziamento dell’Agenda digitale italiana, perseguito mediante misure che intervengono sui soggetti che operano in materia. A tal fine sono apportate diverse modifiche: – alla Cabina di regia, cioè il soggetto a cui, sono state conferite attribuzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell’Agenda; – all’Agenzia per l’Italia digitale, cioè il soggetto cui sono state attribuite funzioni operative nel settore; – alla Commissione per il sistema pubblico di connettività, cioè il soggetto preposto dall’art. 79 del Codice dell’amministrazione digitale agli indirizzi strategici del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Per l’attuazione dell’Agenda digitale, agli articoli 10, 14 e 17 sono previste misure di: – semplificazione di adempimenti per i gestori di postazioni di accesso ad internet; – incentivazione dei cittadini all’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche; – uniformità temporale per l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) su tutto il territorio nazionale e la realizzazione della relativa infrastruttura centrale.

INFRASTRUTTURE

Il tema delle infrastrutture è considerato in particolare dagli articoli 18 e 19, il primo dei quali, al fine di consentire nel 2013 la continuità dei cantieri in corso ( espressamente elencati in norma), prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, ripartita nel quinquennio 2013-2017, la cui copertura è assicurata attraverso la riduzione delle risorse di diverse disposizioni di spesa, tra cui le dotazioni finanziarie previste per la definizione dei rapporti contrattuali stretto di Messina, per il Trattato di amicizia Italia – Libia, quelle relative alla realizzazione della nuova linea AV/AC Torino Lione, ed altre.L’articolo 19 interviene invece sulla disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture, riducendo da 500 a 200 milioni di euro il valore dell’opera al di sopra del quale viene concesso l’incentivo. Un’ulteriore misura riguarda la tassazione agevolata dei cd. project bond (ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 83 del 2012), ed è volta a rendere strutturali le agevolazioni fiscali in materia, vale a dire la deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all’emissione di project bond. Continua invece ad applicarsi alle sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 l’agevolazione relativa al regime fiscale sugli interessi, consistente nell’equiparazione a quello sui titoli di Stato (12,5%). Sempre in materia di infrastrutture, possono segnalarsi l’articolo 46, che prevede una deroga straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, ai limiti di spesa vigenti per le spese effettuate dagli enti locali coinvolti nell’organizzazione dell’ EXPO Milano 2015, nonché l’articolo 25, finalizzato ad adeguare lo svolgimento dell’attività di vigilanza e di concedente esercitata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) sui concessionari della rete autostradale, in conseguenza della soppressione dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e del conseguente assetto istituzionale determinatosi e relativo al trasferimento di funzioni dall’ANAS al Ministero.

TRASPORTI

Per quanto concerne i trasporti, l’articolo 22 concerne la materia portuale, con la modifica della disciplina in materia di dragaggi – consentendo ad esempio la reimmissione nei siti idrici di provenienza ovvero l’utilizzazione per il rifacimento degli arenili anche dei materiali dei dragaggi che non presentino, come invece ora richiesto, caratteristiche analoghe al fondo naturale del sito di prelievo – e con misure in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali, prevedendo: a) l’innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le autorità portuali possono trattenere la percentuale dell’uno per cento dell’IVA riscossa nei porti; b) la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali. L’articolo 23, interviene sul Codice della nautica da diporto, modificando alcune delle disposizioni che regolano le attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 40 giorni ed, in ambito fiscale, esentando dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e riducendone l’ammontare per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri. In materia di sistema ferroviario intervengono tra le altre due disposizioni: la prima (articolo 18), che consente la contrattualizzazione degli interventi in materia di sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili nelle more dell’approvazione del contratto di programma parte investimenti 2012-2016, (per l’importo già disponibile di 300 milioni); la seconda (articolo 24), che interviene invece in materia di regolamentazione del trasporto ferroviario.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Un ulteriore intervento previsto dal decreto-legge concerne la materia del procedimento amministrativo, e riguarda: a) il profilo del rispetto dei tempi dei procedimenti (articolo 28), introducendo il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte (la misura dell’indennizzo è stabilita in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine procedimentale, fermo restando un tetto massimo di 2.000 euro); b) quello della concentrazione degli adempimenti a carico dei cittadini: l’articolo 29 pone in proposito l’obbligo di fissare la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore ; c) il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri nati in Italia, prevedendo che, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. Inoltre si prevede che gli ufficiali di stato civile debbano comunicare all’interessato, al compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di esercitare il predetto diritto entro il diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto potrà essere esercitato anche oltre il termine fissato dalla legge.

EDILIZIA

Un altro novero di misure interviene in tema di edilizia, e sono contenute prevalentemente nell’articolo 30, le cui disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 

Tra le stesse possono segnalarsi: 
la esclusione dalla tipologia degli interventi di ristrutturazione edilizia delle opere di demolizione e ricostruzione che comportano solamente variazioni nella sagoma; 
la ricomprensione nella ristrutturazione edilizia anche del ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti;
– la abrogazione delle disposizioni che prevedono, limitatamente ad alcune tipologie di interventi di edilizia libera, la dichiarazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente; 
– la possibilità, per gli interventi assoggettati a SCIA, che l’interessato possa richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio prima di presentare la SCIA, o contestualmente alla segnalazione stessa; 
– il consentire, in tema di parcheggi pertinenziali, che il trasferimento possa riguardare anche il solo vincolo pertinenziale; 
– l’obbligo per l’INAIL di destinare fino a 100 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, per la definizione di un piano di edilizia scolastica.

LAVORO E SEMPLIFICAZIONI

Con riguardo agli interventi in materia di lavoro gli articoli 31, 32, 34 e 35 recano varie semplificazioni in materia con una riduzione di oneri (al netto di quelli che potranno essere quantificati solo dopo l’adozione della normativa attuativa) pari mediamente a oltre 17 mila euro annui per ciascun’impresa (secondo quanto riportato nell’allegato). Tali semplificazioni concernono il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), vari adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro e denunce di infortuni, la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità e, infine, la previsioni di procedure semplificate ai fini dell’adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, nei casi in cui la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell’anno solare.

SANITA’

Oltre ad alcuni interventi in materia sanitaria (articoli 42 e 44), tra i quali può citarsi in particolare la semplificazione di alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie ritenute desuete alla luce dell’efficacia delle prestazioni (con la soppressione dell’obbligo di taluni certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro e dei certificati di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego), il decreto-legge reca disposizioni in materia ambientale, con riguardo ai commissari nelle situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti: a tal fine l’articolo 41: – novella il comma 359 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013 al fine di chiarire i poteri attribuiti al Commissario, nominato con il D.M. Ambiente 3 gennaio 2013 per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella provincia di Roma; – detta disposizioni volte alla semplificazione e accelerazione nell’attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e finalizzate ad accelerare l’attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso e, quindi, per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195. Per le finalità indicate viene prevista la nomina, con decreti del Ministro dell’ambiente, di uno o più commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti nella Regione Campania, già previsti e non ancora realizzati, ed alle altre iniziative strettamente strumentali e necessarie.

FISCO

Gli interventi di carattere fiscale sono volti principalmente a sostenere l’economia, a semplificare alcuni adempimenti fiscali e a dar seguito ad un impegno assunto dal Governo in materia di riscossione. Tra le misure fiscali volte a sostenere l’economia si segnala in primo luogo l’articolo 6 che, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali fissa l’applicazione per il periodo 1° agosto 2013 – 31 dicembre 2015 dell’accisa nella misura di 25 euro per mille litri, nel caso che gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell’assegnazione del gasolio, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Sono quindi estesi (articolo 11) anche al periodo d’imposta 2014 i crediti d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2000, nel limite massimo di spesa di 45 milioni. I crediti d’imposta concernono sia i soggetti passivi IRES e i titolari di reddito di impresa a fini IRPEF, che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (c.d. tax credit esterno), sia le imprese interne alla filiera del cinema (c.d. tax credit interno). Per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi, l’articolo 12 autorizza la spesa di 6 milioni di euro (in luogo dei 3 milioni precedentemente stanziati, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2013) per l’apporto al capitale sociale della Società di gestione del risparmio. Inoltre, al fine di favorire l’accesso al Fondo di garanzia per i mutui relativi agli impianti sportivi, l’articolo 47, oltre ad eliminare la natura sussidiaria della garanzia prestata dal Fondo, semplifica la procedura di definizione dei criteri di gestione del Fondo. Vengono altresì introdotte misure di semplificazione fiscale, con la soppressione, tra l’altro, della responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’erario dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché con la soppressione (articolo 51) della norma (che aveva inteso semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati (cd. 770 mensile). La norma in oggetto aveva infatti presentato notevoli difficoltà tecniche per la sua attuazione, in quanto l’unione dei flussi mensili previdenziali e fiscali è risultata impossibile per le differenze intrinseche tra la disciplina fiscale, impostata sul principio di cassa, e quella previdenziale, ancorata alla competenza. Sempre in ambito fiscale, si interviene in tema di riscossione, in cui l’articolo 52 modifica e integra il D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità

In particolare: 
è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni
è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;
viene stabilità l’impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo (per gli altri immobili del debitore l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro)
– i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall’articolo 515 del codice di procedura civile, sono estesi ai debitori costituiti in forma societaria. 
L’articolo 53 infine proroga al 31 dicembre 2013 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi, di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali.

UNIVERSITA’

Per quanto concerne l’università e la ricerca, l’articolo 58 aumenta la facoltà di assunzioni nelle università e negli enti di ricerca per l’anno 2014: in particolare, la stessa è elevata dal 20 al 50 per cento della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. A tal fine, viene corrispondentemente incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Un ulteriore intervento concerne la procedura per la chiamata diretta, da parte delle università, di studiosi che siano risultati vincitori di alcuni programmi di ricerca di alta qualificazione. L’articolo 59 introduce altresì una nuova tipologia di borsa di studio – cumulabile con le borse di studio assegnate ai sensi della normativa generale sul diritto allo studio universitario (D.Lgs. 68/2012) – destinata agli studenti che, diplomatisi nell’a.s. 2012-2013 con un voto almeno pari a 95/100, si vogliano iscrivere nell’a.a. 2013-2014 ad una università italiana, statale o non statale (con esclusione delle università telematiche), che abbia sede in una regione diversa da quella di residenza

GIUSTIZIA CIVILE

Un consistente intervento previsto dal decreto-legge, recato dagli articoli 62 – 85 concerne infine il sistema giudiziario civile. Gli interventi possono essere distinti in misure di carattere organizzativo e in misure processuali. Per quanto riguarda le misure organizzative è introdotta la figura del giudice ausiliario, nel numero massimo di 400 unità, per lo smaltimento dell’arretrato civile. La misura persegue l’obiettivo della riduzione del contenzioso civile pendente dinanzi alle corti d’appello, dove i procedimenti pendenti sono in aumento. Ogni giudice ausiliario dovrà definire nel collegio in cui è relatore almeno 90 procedimenti all’anno (per un totale di 36.000 procedimenti definiti all’anno), con una remunerazione di 200 euro a provvedimento e un tetto massimo annuo di 20.000 euro. Di ogni collegio giudicante non può fare parte più di un giudice ausiliario. I giudici ausiliari sono designati da ciascun consiglio giudiziario e nominati per cinque anni, prorogabili per non più di altri cinque, tra magistrati a riposo, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche, avvocati e notai. A seguito della nomina, il giudice ausiliario non può svolgere alcune attività incompatibili. E’ prevista la possibilità che laureati in giurisprudenza qualificati e selezionati svolgano un periodo di formazione di diciotto mesi presso uffici giudiziari, assistendo e coadiuvando i magistrati di tribunale e corte d’appello e i magistrati amministrativi. Gli ammessi allo stage partecipano alle udienze, non percepiscono alcun compenso e possono svolgere altre attività purchè con modalità compatibili. L’esito positivo dello stage costituisce titolo per l’accesso al concorso in magistratura ed è valutato ai fini del tirocinio professionale e della frequenza ai corsi di specializzazione per le professioni legali, è titolo di preferenza per alcuni concorsi della p.a. E’ istituita la figura dell’assistente di studio a supporto delle sezioni civili della Corte di cassazione, quale misura temporanea (cinque anni) per la celere definizione dei procedimenti pendenti. I magistrati assistenti di studio non possono fare parte del collegio giudicante. Con riguardo alle misure processuali, vengono limitati i casi in cui il procuratore generale deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di Cassazione. E’ disciplinato il procedimento volontario di affidamento a un notaio delle attività necessarie per lo scioglimento della comunione, ereditaria o volontaria, quando non siano controversi il diritto alla divisione o le quote o non sussistano altre questioni pregiudiziali. E’ fatto obbligo al giudice civile, similmente a quanto già previsto per il giudice del lavoro, di formulare una proposta transattiva o conciliativa, nel corso del processo di primo grado e d’appello. Il rifiuto immotivato costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. E’ snellito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: in caso di anticipo da parte del giudice della data dell’udienza, questa deve essere fissata non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine minimo a comparire; inoltre, l’esecutorietà del decreto ingiuntivo deve essere concessa, in presenza dei presupposti, alla prima udienza. Il contenuto della motivazione della sentenza civile deve essere semplificato e a tal fine è possibile fare riferimento esclusivo a precedenti giurisprudenziali conformi o rinviare a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. E’ poi stabilita una disposizione speciale sulla competenza territoriale per la trattazione delle cause riguardanti le società con sede all’estero che non hanno una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Le regole ordinarie sulla competenza territoriale continuano a essere applicate per le controversie per una serie di casi in cui sono coinvolti soggetti cui l’ordinamento assicura una tutela specifica (es. lavoratori o consumatori). E’ rivista la disciplina del preconcordato (o concordato con riserva), con il quale l’imprenditore in stato di crisi presenta la domanda, riservandosi di presentare entro un determinato termine la proposta, il piano e la documentazione relativamente alla ristrutturazione del debito, all’attribuzione dell’attività delle imprese a un assuntore e alla suddivisione dei creditori in classi. Le prescrizioni introdotte sono dirette a evitare abusi da parte del debitore e ad aumentare le informazioni dei creditori e del tribunale. E’ da ultimo modificata la disciplina della mediazione civile. In particolare, è ripristinata la mediazione obbligatoria, già oggetto di una declaratoria d’incostituzionalità per eccesso di delega da parte della Corte costituzionale. Il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, è esclusa per alcuni tipi di controversie tra cui quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Nel procedimento, che non potrà durare più di tre mesi (rispetto ai precedenti quattro), dovrà tenersi un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifichi con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione. Le indennità di mediazione non potranno superare un importo massimo, nel caso di mancato accordo. Il verbale di accordo non potrà essere omologato in assenza della sottoscrizione degli avvocati che assistono tutte le parti e gli avvocati iscritti all’albo saranno di diritto mediatori.

LEGGI QUI il testo integrale del Decreto del Fare.


LEGGI QUI nel sito della Gazzetta Ufficiale il testo definitivamente pubblicato.

Fonte: Politica Nanopress, leggi QUI.


Il Decreto Legge cosiddetto "del Fare" è il n. 69 promulgato il 21 giugno scorso; è passato dalla Camera e dal Senato con numerosi emendamenti ed è stato definitivamente approvato il 9 agosto 2013 dalla Camera con atto n. 1248/B, legge di conversione n. 98/2013; lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per valutare eventuali approfondimenti, restando in attesa della pubblicazione del testo definitivo.

sabato 10 agosto 2013

Prestazione energetica degli edifici. Il D.L. 63/2013 in Gazzetta Ufficiale

Sono nulli i contratti di vendita, gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e i nuovi contratti di locazione se non si allega l’Attestato di prestazione energetica.

Pubblicata sulla G.U. n. 181 del 03/08/2013 la L. 03/08/2013, n. 90, di conversione del D.L. 04/06/2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/05/2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito le principali novità introdotte nel corso della conversione in legge.

Attestato di prestazione energetica (APE)

La Camera ha aggiunto all'art. 6 il comma 3-bis, che prevede l'obbligo di allegare l’APE al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione pena la nullità degli stessi contratti.

Ecobonus 65% per le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici

Il Senato ha soppresso dall'art. 14, comma 1, del D.L. 63/2013 le parole che prevedono l'esclusione dalla detrazione fiscale del 65% per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici delle spese per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

65% anche per interventi antisismici su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità

La Camera ha inserito all'art. 16 il comma 1-bis, che estende la detrazione del 65%, fino a 96.000 euro per unità immobiliare, fino al 31/12/2013, anche per le spese sostenute per gli interventi antisismici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR (D.P.C.M. 917/1986), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica ed idrica

L'art. 15 prevede che in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale - finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico (misura inserita nel corso dell’esame al Senato) e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica (misura introdotta nel corso dell’esame alla Camera) - si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 14 (per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dal successivo articolo 16 (per gli interventi di ristrutturazione edilizia).

Dette misure comprendono l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico (di tipo domestico, produttivo e agricolo) nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall’OMS o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell’uso dell’acqua per i diversi impieghi.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato inserito che nella definizione di dette misure si tiene conto dell’opportunità di agevolare ulteriori interventi, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell’efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l’efficientamento idrico e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.

50% anche per acquisto di elettrodomestici

Al Senato viene sostituito il comma 2 dell'art, 16 relativo alla detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione ed acquisto di mobili per arredare l'edificio ristrutturato. Ai sensi del novellato comma 2, i destinatari della detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione possono accedere alla detrazione del 50% delle spese per acquisto non solo di mobili, ma anche di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, ripartita in 10 quote annuali, è calcolata su un ammontare complessivo fino a 10.000 Euro, che si sommano al tetto di 96.000 Euro già previsto per gli interventi di ristrutturazione.

Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili

La Camera ha differito dal 31/10/2013 al 31/12/2013 il termine entro Regioni e Province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione.

Accesso al credito

La Camera ha introdotto l'art. 16-bis, che prevede che Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, promuove con l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali consulenze o ulteriori chiarimenti.

giovedì 8 agosto 2013

Impianti termici. Confermate le novità sugli scarichi in vigore da settembre

Al passaggio alla Camera del DDL di conversione del D.L. 63/2013 sono confermate le norme relative all'istallazione degli impianti termici negli edifici. Scarico a tetto non solo nei condomini. I requisiti per gli scarichi a parete.
Confermato dalla Camera il testo dell'art. 17-bis del D.L. 63/2013 introdotto nel corso dell'esame al Senato del DDL di conversione, che sostituisce il comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412 in materia di scarichi degli impianti termici negli edifici, già modificata di recente dal D.L. 179/2012.

Il nuovo comma 9 ed i succesivi 9-bis, 9-ter e 9-quater prevedono:

Gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. L'obbligo di scarico a tetto non è più, dunque, limitato ai soli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, come disposto dal D.L. 179/2012.
È possibile derogare a tale obbligo nei casi in cui:

a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/08/2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

Nei casi di deroga è obbligatorio, comunque, installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. Si ricorda che il testo vigente prevede l'obbligo di installazione di generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalle citate norme UNI EN. Dunque nel nuovo testo sono indicate esplicitamente le classi 4 e 5, mentre non è più espressamente indicata la tipologia a condensazione.

Infine, è previsto l'adeguamento da parte dei comuni dei propri regolamenti alle nuove disposizioni.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

mercoledì 7 agosto 2013

Chiesaecologica, progetto di ricerca sulla sostenibilità ambientale nella Chiesa

Cesab, Centro di ricerche in scienze ambientali e biotecnologie, la Facoltà di bioetica dell'Ateneo pontificio Regina Apostolorum, la Facoltà di scienze della comunicazione dell'Università Lumsa, promuovono il progetto di ricerca Chiesa ecologica, sostenuto dalla pastorale universitaria del Vicariato di Roma e dalle società Metaenergia e Tegma.

Obiettivo del progetto è comprendere quanto sono ecologicamente sostenibili le parrocchie italiane, attraverso un'analisi dell'approccio ai temi dell'ecologia, umana e naturale, e della sostenibilità ambientale da parte dei parroci e del mondo cattolico che ruota attorno alle parrocchie italiane.
"E' un'attività di ricerca che a questo livello non è stata ma realizzata in Italia e nel mondo - ha detto il professor Ercole Amato, presidente del Cesab - Ma è fondamentale per comprendere bene quale sia il livello di diffusione tra le comunità parrocchiali dei concetti relativi alla salvaguardia del creato e all’ecologia umana, secondo gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, stimolando i parroci ad applicare tali concetti nel concreto attivando processi virtuosi nella gestione dei beni ecclesiastici. Non ci concentreremo solo sulle parrocchie ma anche sui centri della sanità religiosa, sulle scuole cattoliche, sulle case per ferie e sui centri di aggregazione. Chiederemo ai parroci quale attenzione ripongono alle tematiche ambientali durante il loro apostolato, e quale approccio abbiano le comunità parrocchiali rispetto all’ambiente e all’ecologia. Siamo convinti che questa fase di studio - sia comunicativo sia pratico, svolta direttamente nella struttura ecclesiastica - fornirà una fotografia molto chiara sul rapporto tra Chiesa e ambiente".

L'iniziativa è patrocinata dalle società Tegma spa e Metaenergia spa,che ha finanziato il percorso di ricerca.
“La sostenibilità ambientale ed energetica – ha dichiarato Maurizio Molinari, presidente e amministratore delegato di Metaenergia Spa - è diventata una tematica molto discussa e per alcuni settori si è rivelata una strategia vincente, soprattutto dal punto di vista economico. E’ quindi indispensabile, alla luce delle direttive europee e dei nuovi obiettivi imposti ma anche del rispetto di quanto contenuto nell’ultima enciclica, avviare una pianificazione per procedere con effettiva decisione all’avvio di una fase di ottimizzazione nella gestione del patrimonio immobiliare ecclesiastico”.
“Tegma Spa ha fatto propri quelli che sono i concetti ormai comunemente diffusi per chi ha deciso di occuparsi di sostenibilità ambientale, cercando con i propri progetti di ottenere significative riduzioni in ambito energetico e per quanto concerne l’emissione di anidride carbonica in atmosfera - ha spiegato Antonio Tucciarone, presidente e amministratore delegato di Tegma Spa - A tal proposito, Tegma ritiene che il valore da riconoscersi in modo principale alle attività di efficientamento energetico è quello sociale, considerata l’importanza della tutela delle comunità locali nel settore dell’autosufficienza energetica e quindi del risparmio di risorse economiche, che possono essere così utilizzate in altri progetti ad alto valore sociale. Su questi concetti, Tegma ha sviluppato in America Latina, in collaborazione con le autorità locali, un progetto di sviluppo di green energy che presenta un altissimo coinvolgimento di comunità locali, portando un forte sviluppo economico di aree depresse. Tali progetti rappresentano per Tegma un principio di impresa etica”.

Fonte: Infobuldenergia, leggi QUI.

sabato 3 agosto 2013

Domenica 16 giugno, rinnovabili al 100% e il prezzo dell'elettricità va a zero

Domenica 16 giugno 2013, tra le 14 e le 15, per la prima volta nella storia, il prezzo d'acquisto dell’energia elettrica (PUN) è sceso a zero su tutto il territorio nazionale (vedi sintesi GME). Ciò significa che in quelle due ore energia solare, eolico e idroelettrico hanno prodotto il 100% dell'elettricità italiana (vedi grafico sotto). Se l’evento, in una giornata completamente soleggiata e sufficientemente ventosa, poteva essere probabile nelle regioni meridionali, un po’ sorprende che sia accaduto anche per le aree del centro nord, dove comunque un ruolo determinante lo potrebbero aver giocato anche le buone riserve nei bacini idrici accumulatesi negli scorsi mesi.



Un fenomeno, quello del prezzo dell'elettricità all'ingrosso a zero, che finora si era verificato solo per alcuni prezzi zonali, ma mai per tutte le zone del paese, portando quindi il Prezzo Unico Nazionale, cioè il PUN, a zero. Un evento simile era stato sfiorato domenica 2 giugno 2013, allorché il prezzo medio minimo orario si attestò a 0,46 €/MWh, peraltro con una domanda inferiore a quella del 16 giugno.

Secondo i dati (a consuntivo) dei fabbisogni orari giornalieri pubblicati da Terna alle ore 14 del 16 giugno la richiesta è stata di 31.199 MW; alle 15 di 30.565 MW.

Un recente studio di Althesys dimostrava come il solo fotovoltaico già nel 2012 aveva spostato i valori delle medie orarie dei prezzi, tanto che oggi il picco di prezzo non coincide più con la massima domanda di elettricità. L’analisi considerava sia i minori prezzi nelle ore solari, stimati in 1.420 milioni di euro (erano 396 milioni del 2011) sia i maggiori prezzi nelle ore non solari, pari a 586 milioni: il peak shaving netto nel 2012 risultava così di 838 milioni di euro.

Un’ulteriore prova di come il crescente contributo delle rinnovabili stia tenendo bassi i prezzi dell'elettricità.

“La capacità di offerta delle rinnovabili in Italia sembra garantire ormai in termini di domanda istantanea una copertura del 100% di rinnovabili in quei momenti in cui il fabbisogno è basso come nelle domeniche primaverili ed estive”, commenta a QualEnergia.it Alessandro Marangoni di Althesys. “Comunque –chiarisce – l’evento istantaneo non può essere preso come riferimento per una gestione oculata del mercato elettrico, che ha bisogno, ora più di prima, di un nuovo market design alla luce di una struttura dell’offerta in profondo mutamento”. Il responsabile della società di consulenza energetica non si è sbilanciato sul risultato del peak shaving per il 2013, ma ci ha detto che, con l’attuale situazione dell’economia, non è affatto escluso che sia maggiore di quegli 838 milioni di euro del 2012.
Per Gianni Silvestrini, direttore scientifico di QualEnergia, “quanto accaduto domenica 16 giugno è un’ulteriore dimostrazione degli effetti della rapida penetrazione delle rinnovabile in Italia, che a maggio hanno addirittura coperto più del 50% della produzione di energia elettrica”. “Oltre a incidere sul risparmio netto in termini di prezzo dell’elettricità e alla riduzione delle emissioni – ha detto Silvestrini - la diffusione delle fonti rinnovabili comporta anche una diminuzione delle importazioni di combustibili fossili, riducendo l’elevato saldo negativo del bilancio energetico nazionale”.

Il Prezzo Unico Nazionale ricordiamo è il prezzo in acquisto dell’energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano ed è il risultato di aste che coprono la richiesta di energia prevista ora per ora con l’elettricità offerta da vari operatori. Nelle aste si accetta (si dispaccia), prima l’offerta più economica e poi, via via, i “pacchetti” più cari, fino a coprire tutto il fabbisogno. Dato che a determinare il prezzo orario che si applica a tutti gli impianti è la fonte più cara selezionata, la cosiddetta “marginale”, immissioni di energia a basso prezzo, escludendo le fonti più care all’altro estremo, fanno abbassare notevolmente il costo di tutto il pacchetto di offerte.

Le rinnovabili non programmabili, come solare ed eolico, sono offerte a prezzo zero, così da non rischiare di non essere selezionate, ben sapendo da una parte di non avere costi di combustibile da coprire, e dall’altra che non saranno comunque remunerate zero, ma al prezzo determinato dalla fonte marginale. Il loro effetto è quindi quello di far scendere il prezzo dei gruppi di offerte orarie in cui entrano. Domenica, in quelle due ore che resteranno nella Storia del sistema energetico italiano, sul mercato c'erano solo loro: le energie pulite, ed ecco perchè il PUN è caduto a zero.

Fonte: QualEnergia, leggi QUI.