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giovedì 16 gennaio 2014

Linee vita: obbligo di installazione anche in Emilia Romagna

La linea vita [o linee vita] (secondo la norma UNI EN 795) è un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alla quale si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini; può essere temporaneo o stabile. Nel primo caso viene utilizzato per il montaggio di edifici prefabbricati e successivamente smontato, nel secondo caso viene installato sulle coperture dei nuovi edifici in modo stabile, per la loro manutenzione, a seguito di una normativa attualmente adottata solo da alcune regioni italiane, ma che a breve verrà recepito da tutte le regioni . (Decreto legislativo del 9 aprile 2008 , n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - Art. 115 "Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto"). Wikipedia

Finalmente anche la Regione Emilia Romagna ha adeguato le proprie normative e, con Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20. (Proposta della Giunta regionale in data 21 ottobre 2013, n. 1485), ha reso obbligatoria l'installazione delle linee vita.

Scarica il testo della delibera QUI.

Riporto integralmente il passaggio più importante:

3. Ambito di applicazione

3.1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento si applica agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:

- interventi di nuova costruzione;
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici
esistenti
assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15
(Semplificazione della disciplina edilizia). Nel caso di opere pubbliche, di cui alla lettera b) dell’art 10 della predetta legge, i predetti interventi, saranno approvati previo accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi ai sensi del D.P.R. n. 383/94 e successive modifiche;
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008.

I comuni avranno tempo sino a giugno per integrare i propri Regolamenti al fine di adeguarli alle direttive regionali.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per consulenze in materia di installazione linee vita.


Schema generico di installazione di una linea vita
Schema 

mercoledì 30 ottobre 2013

Tutte le modifiche al Testo Unico sulla sicurezza

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge 21 giugno n. 69 (cosiddetto “Del Fare”), sono in vigore, definitivamente, le ultime modifiche al Testo unico sulla sicurezza.

Tali modifiche sono relative agli articoli 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 71, 88, 225, 240, 250 e 277 ed è stato inserito l’articolo 104-bis rubricato “Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili”.

Le modifiche introdotte dal decreto-legge cosiddetto “Del Fare” nel testo convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono evidenziate nel testo aggiornato ed integrale del Testo unico sulla sicurezza, scaricabile registrandosi nel sito Lavoripubblici.it.


Tra le modifiche segnaliamo quelle introdotte nell’art. 88 con cui è prevista l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei "piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi" e quelle contenute nel nuovo articolo 104-bis con cui è prevista: 
- la semplificazione del piano operativo di sicurezza (Pos), previsto dagli articoli 89, comma 1, lett. h) e 96 comma 1, lett. g) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
- la semplificazione del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) di cui all’art. 100, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 e del "fascicolo dell'opera", di cui all'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. 


I modelli semplificati relativamente ai documenti descritti saranno individuati da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il testo aggiornato ed integrale del D.Lgs. n. 81/2008 ma, anche, il testo originario degli articoli del Testu unico sicurezza, interessati dalle modifiche con a fianco il testo con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 69/2013 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 sono scaricabili registrandosi nel sito Lavoripubblici.it.

Fonte: Lavoripubblici.it, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

venerdì 20 settembre 2013

Su chi ricade la responsabilità per la violazione delle norme di sicurezza nel cantiere?

Sicurezza sul lavoro: gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche grava su tutti coloro che esercitano i lavori. Ognuno è, infatti, destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche in funzione delle rispettive attribuzioni e competenze. 

In particolare, il datore di lavoro non perde la sua posizione di garanzia anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente, in quanto anch'egli destinatario delle disposizioni antinfortunistiche a tutela del lavoratore.

Questa la motivazione con cui la Cassazione, con la sentenza n. 35827 del 30 agosto scorso, ha confermato la condanna emessa dal giudice d'appello, contro il coordinatore per la progettazione, il datore di lavoro e legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori e il legale rappresentante della ditta subappaltatrice cui era stata affidata la realizzazione di un complesso edilizio, per omicidio colposo aggravato dalla violazione della norma infortunistica a danno del lavoratore, a seguito della morte per folgorazione di un operaio all'interno di un cantiere dove non era stata appunto rispettata la distanza di sicurezza dai cavi elettrici, come previsto dall'art. 11 del d. P. R. 164 del 7 gennaio 1956.


Una responsabilità riconosciuta su tutte le figure evidenziando come ciascuna di esse, con condotte indipendenti ma convergenti, nella reciproca consapevolezza, abbia posto le condizioni efficienti per il verificarsi dell'evento mortale, quindi non voluto ma prevedibile: la Cassazione ha quindi negato l'ipotesi di interruzione del nesso causale, sussistendo invece l'obbligo di cooperazione tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice, come sancito dall'art. 7 della legge 626/94. 

Nell'ipotesi in cui i titolari della posizione di garanzia siano più di uno, infatti, ciascuno di questi è, "per intero", destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto. Da qui ne consegue che il principio di affidamento non è invocabile sempre e comunque, dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia(qui, per esempio, del lavoratore, "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica).

Situazione riscontrata nel caso in oggetto: in particolare, il coordinatore della progettazione non avrebbe elaborato alcuna indicazione preventiva atta ad eliminare il rischio derivante da una linea elettrica aerea in prossimità dell'area dei lavori, mentre il datore di lavoro e il subappaltatore, non avrebbero redatto né approvato un piano di sicurezza e quindi le relative misure ad esso collegate atte ad evitare il rischio di incidenti e infortuni.

La sentenza chiarisce inoltre la corresponsabilità specificandone i termini per ciascuna delle figure implicate:il datore di lavoro è garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato come previsto dall'art. 40, comma 2, c.p.; al coordinatore per la progettazione compete invece la redazione del PSC (piano di sicurezza e coordinamento), contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e del fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione; infine, il coordinatore per l'esecuzione dei lavorideve verificare sia l'applicazione delle disposizioni del PSC sia l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere, oltre a dovere organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività, segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze, arrivando anche ad esercitare personalmente il potere/dovere di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Sia il coordinatore per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori hanno una posizione di garanzia diretta, essendo prevista una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza dei loro obblighi.

Infine, la sentenza evidenza come un'esclusione di responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo nel caso in cui il subappaltatore svolga dei lavori, determinati e circoscritti, in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, ma non nel caso in cui vi sia interdipendenza tra i lavori svolti dai due soggetti.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.

lunedì 17 giugno 2013

DVR per tutti dal 1 giugno

Sicurezza Lavoro - Aggiornamento importante

Dal 1° giugno tutte le aziende devono dotarsi di apposito Documento di Valutazione dei Rischi e non possono più usufruire dell'autocertificazione. 

Le aziende fino a 10 dipendenti e anche fino a 50 con alcune limitazioni di rischio possono utilizzare le procedure standardizzate.

Tutte le aziende al di sotto i 10 dipendenti e quelle fino a 50 dipendenti che non presentino particolari condizioni di rischio, dovranno comunque dotarsi di DVR.

Per azienda al di sotto dei 10 dipendenti si intende anche priva di dipendenti, quindi anche il singolo artigiano.

Le Procedure Standardizzate, approvate il 30/11/2012 offrono una metodologia finalmente oggettiva per effettuare una valutazione dei rischi completa e coerente.

E’ opportuno sottolineare che il non adeguamento del DVR corrisponde, ai fini sanzionatori, ad una mancata valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

Riportiamo di seguito le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):

- omessa redazione del DVR: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
- incompleta redazione del DVR: Ammenda da 1.000 a 4.000 €

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

Fonte: Confcommercio, leggi QUI.

venerdì 5 aprile 2013

Le cause dello sfondellamento

Crolli del soffitto, distacchi di calcinacci, cedimenti di intonaco sono tutti modi diversi per intendere lo sfondellamento, il distacco e la successiva caduta della parte inferiore della pignatta nei solai in laterocemento.

E' bene innanzitutto chiarire che si tratta di un fenomeno non strutturale che tuttavia mette in grave pericolo cose e persone.

Sempre più spesso chi lavora nell'edilizia si trova di fronte a questo fenomeno e deve trovare una soluzione immediata che possa risolvere il problema preventivamente o a danno già avvenuto.

Per poter risolvere i problemi dello sfondellamento è bene conoscere al meglio il fenomeno e quali sono le cause che lo provocano.

Le cause dello sfondellamento

Lo sfondellamento non è mai provocato da una sola causa, ma da un insieme di fattori che interagiscono e provocano la rottura delle pignatte.

Un fattore molto rilevante è la cattiva qualità dei materiali con cui talvolta è composto un solaio in laterocemento; purtroppo, infatti, le norme tecniche che definiscono la geometria, la meccanica e le regole per la produzione delle pignatte sono piuttosto recenti. L’assenza di normativa per anni ha portato, per esempio, ad avere pignatte dalle forme più svariate. I costruttori, considerando la pignatta con semplice funzione di alleggerimento, avevano l’usanza di sbizzarrirsi con l’ideazione di nuove forme così da rendere unico il proprio prodotto. Ma le forme irregolari non considerano gli stati tensionali; sono quindi state prodotte pignatte inadeguate per resistere alle sollecitazioni di trazione per flessione nei setti verticali, provocandone così la rottura.


Un altro fattore che incide nell’evoluzione dello sfondellamento sono gli errori di progettazione del solaio. Nonostante la pignatta non abbia un ruolo portante nel solaio, essa assorbe sollecitazioni e tensioni. Quando si è in presenza di luci eccessivamente diverse tra loro o di luci molto elevate e quando si è in assenza di rompitratta, la pignatta viene sollecitata maggiormente e viene accelerato il processo di fessurazione dei setti in laterizio.

Infine anche gli errori di posa in opera possono influenzare ed essere causa di uno sfondellamento. In particolare la pignatta è più sollecitata quando c’è un mancato avvolgimento dell’acciaio da parte del getto di calcestruzzo. Questo provoca una zona vuota tra le pignatte e il ferro; l’ossidazione ed il rigonfiamento delle armature libere diviene così causa di rotture.


Ovviamente alle cause tecniche si devono sommare i problemi della gestione di un edificio. Lo sfondellamento è più probabile quando la manutenzione viene trascurata, quando l’edificio invecchia e quando ci sono dei movimenti di assestamento della struttura.
Essere a conoscenza delle condizioni del solaio e di quali sono state le cause che hanno portato allo sfondellamento è necessario per poter scegliere il migliore sistema di messa in sicurezza. L’applicazione di una protezione dallo sfondellamento deve essere fissata alla parte sana del solaio per poter garantire un adeguato coefficiente di sicurezza.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per valutazioni volte ad eliminare il rischio descritto.

Fonte: Info Build, leggi QUI.

mercoledì 26 dicembre 2012

Sicurezza nei cantieri, è sempre obbligatoria?

In data 9 aprile 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81, il Testo Unico sulla Sicurezza, in attuazione dell'art. 1 della L. 03/08/2007 n. 123, successivamente integrato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che di fatto ha abrogato tutte le leggi e normative varie che riguardano tale settore.

Seppur poco pubblicizzato, tale Testo Unico ha modificato in maniera radicale l'approccio della sicurezza nella gestione di un cantiere, questo poiché tra le norme abrogate vi è anche il D.L.gs. 494/96.

Se infatti sino a prima dell'entrata in vigore del D.L.gs. 81/2008 la nomina del Coordinatore per la Progettazione e l'Esecuzione in materia di Sicurezza era legata a più fattori (presenza di più imprese esecutrici, rischi particolari, entità del cantiere superiore a 200 uomini/giorno), ora tale nomina è legata unicamente alla presenza di più imprese, presenza anche non contemporanea.

E' bene inoltre precisare che per imprese il Testo Unico intende sia la ditta esecutrice dell'appalto, sia il singolo artigiano o lavoratore autonomo che viene a svolgere una parte di lavoro all'interno del cantiere, sia in maniera diretta, sia in sub-appalto, durante tutto l'iter del lavoro: di fatto è quindi molto limitata la casistica ove la nomina del Coordinatore non sia obbligatoria.

Era stata sollevata un'eccezione, ipotizzando che tale obbligo fosse operativo solo in presenza di Permesso di Costruire, ma tale
 circostanza è irrilevante: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza in data 07/10/2010 nel procedimento C-224/09, ha infatti confermato che, "...in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori designa un coordinatore per la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell'attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori".

Detta direttiva non ammette, quindi, alcuna deroga a tale obbligo. 

Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, se nominate anche successivamente, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Non rischiare inutili sanzioni.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, leggi QUI.