Il rilievo termografico di un edificio è una tecnica ormai consolidata che, attraverso l'utilizzo di una telecamera che rileva i raggi infrarossi, permette di misurare la temperatura delle superfici (dell'involucro degli edifici, in particolare), al fine di visualizzare l'energia termica emessa.
Ogni porzione di un oggetto e, in particolare, di un edificio, verrà visualizzata con un colore diverso in funzione della sua temperatura.
Quando questo viene fatto in una facciata di un edificio, nel periodo invernale, si riesce a rilevare con puntualità:
- quanto calore disperdono, nei mesi invernali, le proprie abitazioni;
- quali sono i punti di dispersione più critici (ponti termici) su cui intervenire (anche per - evitare condense e muffe);
- la qualità dell'isolamento presente ed eventuali difetti nello stesso;
- la qualità della coibentazione ed eventuali perdite della distribuzione dell'impianto termico;
- accertare la reale bontà di un lavoro di isolamento termico (coibentazione interna o esterna, sostituzione degli infissi, impianto di condizionamento o riscaldamento) eseguito di recente.
Le immagini ricavate dall'indagine verranno poi rilasciate al committente (privato o amministratore di condominio) che ne ha fatto richiesta; sulla base di queste si potrà poi procedere ad una vera e propria diagnosi energetica dell'edificio e/o progettare eventuali interventi di efficientamento energetico (tali interventi sono detraibili dalle imposte con percentuali variabili.
Per poter essere efficaci, le indagini potranno avvenire solo nei periodi di accensione del riscaldamento, preferibilmente nei momenti in cui la temperatura esterna è più rigida.
Nel caso di condomini, è preferibile che l'indagine venga richiesta dall'amministratore di condominio per l'intero edificio.
Per ulteriori approfondimenti o consulenze contatta ECOGEOM S.r.l.
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lunedì 11 dicembre 2017
lunedì 18 settembre 2017
Interventi per il risparmio energetico e antisismici, la cessione del credito
Vediamo assieme come fare per cedere le detrazioni d’imposta sulle spese per interventi di riqualificazione energetica e per l'adozione di misure antisismiche effettuati su parti comuni di edifici condominiali. Il tutto alla luce delle disposizioni aggiornate su tale tematica ai sensi della Legge di bilancio 2017, L. 11/12/2016, n. 232, dei provvedimenti dell’Agenzia entrate conseguentemente emanati e delle modifiche introdotte dal D.L. 24/04/2017, n. 50, dopo la sua conversione in legge.
INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI CHE POSSONO USUFRUIRE DI AGEVOLAZIONI
1) detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, con il massimo di spesa previsto dai medesimi commi (art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2017);
2) detrazione nella misura del 70% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, comma 344, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (art. 14, comma 2-quater, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021). Ai sensi dell’art. 14, comma 2-quinquies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, come modificato dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, la sussistenza delle condizioni sopra elencate, necessarie per accedere al beneficio, è asseverata da professionisti abilitati mediante il rilascio dell’Attestato di prestazione energetica (APE). Si prevede che l’ENEA effettui controlli sulla veridicità di tali attestati, con procedure e modalità da disciplinarsi con futuro decreto ministeriale. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti;
3) detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, comma 344, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2015, anche in questo caso da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (art. 14, comma 2-quater, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021);
4) detrazione nella misura del 75-85% delle spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, ove dall’intervento derivi il passaggio dell’edificio rispettivamente ad una o due classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto disposto dal D. Min. infrastrutture e trasporti 28/02/2017, n. 58, recante “Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l'attestazione dell'efficacia degli interventi effettuati” (art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021).
CESSIONE DEL CREDITO FISCALE DERIVANTE DA TALI AGEVOLAZIONI
Per tali soggetti pertanto - dopo le modifiche introdotte dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, è stato eliminato il divieto di cedere il credito a banche ed intermediari finanziari (art. 1, comma 74, della L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 2-ter, del D.L. 04/06/2013, n. 63, art. 4-bis del D.L. 50/2017; conseguentemente, il Provvedimento Ag. Entrate 22/03/2016, n. 43434, disciplinante la cessione del credito per tali soggetti prima delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017, è stato sostituito dal Provvedimento Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110, che tiene conto di tali modifiche). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
Tutti gli altri soggetti, interventi di cui ai punti 2), 3) e 4) - Per gli interventi di cui ai punti 2), 3) e 4)precedenti, la cessione può essere effettuata da tutti gli altri beneficiari diversi dai soggetti che si trovano nella “no tax area” indicati al punto precedente, sia in favore dei fornitori di beni e servizi che di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche lavoratori autonomi, società ed enti, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari (art. 1, comma 2-sexies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, come modificato dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, in combinato disposto con il Provvedimento Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110, che ha sostituito il precedente Provvedimento Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108577 quanto agli interventi per il risparmio energetico di cui ai punti 2) e 3) e con il Provvedimento Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108572 quanto agli interventi antisismici di cui al punto 4).
D.L. 24/04/2017, n. 50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
L. 11/12/2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
Provv. Ag. Entrate 22/03/2016, n. 43434
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
L. 28/12/2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
D.L. 04/06/2013, n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
Provv. Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108572
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies,...
Provv. Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108577
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e quelli di riqualificazione energetica...
Provv. Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli interventi di...
di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate con provvedimento 8 giugno 2017.
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.
Per approfondimenti, consulenze e assistenza contattate la ECOGEOM S.r.l.
INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI CHE POSSONO USUFRUIRE DI AGEVOLAZIONI
Alla luce del quadro normativo vigente, come emerge dalle modifiche da ultimo introdotte con la L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), è possibile fruire delle seguenti agevolazioni su interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis del Codice civile):
1) detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, con il massimo di spesa previsto dai medesimi commi (art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2017);
2) detrazione nella misura del 70% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, comma 344, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (art. 14, comma 2-quater, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021). Ai sensi dell’art. 14, comma 2-quinquies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, come modificato dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, la sussistenza delle condizioni sopra elencate, necessarie per accedere al beneficio, è asseverata da professionisti abilitati mediante il rilascio dell’Attestato di prestazione energetica (APE). Si prevede che l’ENEA effettui controlli sulla veridicità di tali attestati, con procedure e modalità da disciplinarsi con futuro decreto ministeriale. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti;
3) detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, comma 344, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2015, anche in questo caso da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (art. 14, comma 2-quater, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021);
4) detrazione nella misura del 75-85% delle spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, ove dall’intervento derivi il passaggio dell’edificio rispettivamente ad una o due classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto disposto dal D. Min. infrastrutture e trasporti 28/02/2017, n. 58, recante “Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l'attestazione dell'efficacia degli interventi effettuati” (art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021).
CESSIONE DEL CREDITO FISCALE DERIVANTE DA TALI AGEVOLAZIONI
È prevista la possibilità, per i beneficiari delle agevolazioni in commento, di cedere il relativo credito. Le modalità per effettuare la cessione del credito sono differenziate, così come i soggetti che possono accedere a tale opportunità, a seconda della tipologia di intervento; in particolare, dopo le modifiche introdotte alla disciplina ad opera dell’art. 4-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, a seguito della conversione in legge, la situazione è la seguente.
Soggetti “no tax”, interventi di cui ai punti 1) e 2) - Per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) precedenti, la cessione può essere effettuata da soggetti che non sono tenuti al versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art.11, comma 2, o dell'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (c.d. “no tax area”), nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta, oppure nei confronti di altri soggetti privati, anche lavoratori autonomi, società ed enti, con la facoltà di successiva cessione del credito.
Soggetti “no tax”, interventi di cui ai punti 1) e 2) - Per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) precedenti, la cessione può essere effettuata da soggetti che non sono tenuti al versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art.11, comma 2, o dell'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (c.d. “no tax area”), nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta, oppure nei confronti di altri soggetti privati, anche lavoratori autonomi, società ed enti, con la facoltà di successiva cessione del credito.
Per tali soggetti pertanto - dopo le modifiche introdotte dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, è stato eliminato il divieto di cedere il credito a banche ed intermediari finanziari (art. 1, comma 74, della L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 2-ter, del D.L. 04/06/2013, n. 63, art. 4-bis del D.L. 50/2017; conseguentemente, il Provvedimento Ag. Entrate 22/03/2016, n. 43434, disciplinante la cessione del credito per tali soggetti prima delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017, è stato sostituito dal Provvedimento Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110, che tiene conto di tali modifiche). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
Tutti gli altri soggetti, interventi di cui ai punti 2), 3) e 4) - Per gli interventi di cui ai punti 2), 3) e 4)precedenti, la cessione può essere effettuata da tutti gli altri beneficiari diversi dai soggetti che si trovano nella “no tax area” indicati al punto precedente, sia in favore dei fornitori di beni e servizi che di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche lavoratori autonomi, società ed enti, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari (art. 1, comma 2-sexies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, come modificato dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, in combinato disposto con il Provvedimento Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110, che ha sostituito il precedente Provvedimento Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108577 quanto agli interventi per il risparmio energetico di cui ai punti 2) e 3) e con il Provvedimento Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108572 quanto agli interventi antisismici di cui al punto 4).
Ecco una tabella riepilogativa:
Soggetti “no tax”
Interventi risparmio energetico di cui ai punti 1) e 2) |
Altri soggetti
Interventi risparmio energetico e antisismici di cui ai punti 2), 3) e 4) | |
Soggetti che possono cedere il credito
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A. Soggetti per i quali alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 11, comma 2, D.P.R. 917/1986).
B. Soggetti per i quali alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, o assimilati a quelli da lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 4.800 euro (art. 13, comma 1, lettera a) e art. 13, coma 5, lettera a), D.P.R. 917/1986 - si vedano peraltro le esclusioni ivi indicate). C. Cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Si ricorda che la cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
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A. Condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi in commento.
B. Cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni. |
Soggetti che possono essere cessionari
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A. Fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.
B. Altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.
È consentita anche la cessione del credito in favore di banche e intermediari finanziari, mentre è esclusa la cessione in favore delle amministrazioni pubbliche.
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A. Fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.
B. Altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.
È esclusa la cessione del credito in favore di banche e intermediari finanziari nonché delle amministrazioni pubbliche.
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Adempimenti e procedura per usufruire della cessione del credito
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- I condòmini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e la accettazione della cessione.
- L’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo, l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto. - Successivamente l’amministratore consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Il mancato invio della predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
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Utilizzo del credito in compensazione | Il credito d’imposta che non sia oggetto di successiva cessione è utilizzabile in compensazione, ripartito in cinque quote annuali di pari importo. |
Qualche riferimento normativo:
D.L. 24/04/2017, n. 50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
L. 11/12/2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
Provv. Ag. Entrate 22/03/2016, n. 43434
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
L. 28/12/2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
D.L. 04/06/2013, n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
Provv. Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108572
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies,...
Provv. Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108577
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e quelli di riqualificazione energetica...
Provv. Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli interventi di...
di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate con provvedimento 8 giugno 2017.
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.
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lunedì 14 novembre 2016
Legge di Bilancio 2017, ecco le novità
Proroga di un altro anno del bonus per interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione. Proroga di 5 anni e potenziamento (fino al 75%) per gli interventi di riqualificazione energetica in condominio. Detrazione per adozione di misure antisismiche potenziata con detrazioni fino all’85% (se interventi in condominio).
Di seguito una sintesi delle disposizioni contenute nel progetto di Legge di bilancio 2017 [1] in corso di discussione in Parlamento concernenti la proroga ed il potenziamento delle detrazioni fiscali sugli interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento antisismico, di ristrutturazione e sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
PROROGA ECOBONUS 65% - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).
PROROGA E POTENZIAMENTO ECOBONUS PER INTERVENTI NEI CONDOMINI - Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali - o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio - la misura della detrazione al 65% è invece prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è in questi casi ulteriormente aumentata al 70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio ed al 75% nel caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media prevista dal D.M. 26/06/2016 “Requisiti minimi”, come asseverata da professionista abilitato con l’Attestato di prestazione energetica.
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
PROROGA BONUS RISTRUTTURAZIONI 50% - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia (cd. bonus ristrutturazioni).
BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE - Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, viene prevista una detrazione del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).
Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura potenziata del 70%della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.
BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE IN CONDOMINI- Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75%(passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85%(passaggio di due classi).
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili (cd. bonus mobili). Il limite di 10.000 Euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.
__________
[1] Si ricorda che con la riforma operata dalla L. 163/2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio
Di seguito una sintesi delle disposizioni contenute nel progetto di Legge di bilancio 2017 [1] in corso di discussione in Parlamento concernenti la proroga ed il potenziamento delle detrazioni fiscali sugli interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento antisismico, di ristrutturazione e sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
PROROGA ECOBONUS 65% - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).
PROROGA E POTENZIAMENTO ECOBONUS PER INTERVENTI NEI CONDOMINI - Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali - o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio - la misura della detrazione al 65% è invece prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è in questi casi ulteriormente aumentata al 70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio ed al 75% nel caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media prevista dal D.M. 26/06/2016 “Requisiti minimi”, come asseverata da professionista abilitato con l’Attestato di prestazione energetica.
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
PROROGA BONUS RISTRUTTURAZIONI 50% - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia (cd. bonus ristrutturazioni).
BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE - Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, viene prevista una detrazione del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).
Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura potenziata del 70%della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.
BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE IN CONDOMINI- Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75%(passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85%(passaggio di due classi).
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili (cd. bonus mobili). Il limite di 10.000 Euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.
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[1] Si ricorda che con la riforma operata dalla L. 163/2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio
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Fonte: Legislazione Tecnica, per info clicca QUI. Per approfondimenti e consulenze contattare lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI.
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venerdì 9 ottobre 2015
Prestazione energetica edifici, cambiano APE e requisiti minimi
Dal 1° ottobre sono entrati in vigore i nuovi requisiti minimi per gli edifici e le nuove norme sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE): sono obbligatori sulle prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione e di quelli esistenti sottoposti ad interventi di riqualificazione, inoltre è stato modificato il modello di Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Cambiano inoltre, in linea con le nuove direttive europee e con la normativa nazionale, forma e contenuti dell'attestato di prestazione energetica, con l'obiettivo di essere più chiaro e fornire informazioni più complete all'utente.
In particolare, in Emilia Romagna, valgono le disposizioni dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici approvato con DGR n. 967/2015 e ledisposizioni regionali in materia di APE approvate con DGR n. 1275/2015.
I nuovi requisiti sono obbligatori, con diversa gradualità di applicazione, sia per gli interventi di nuova costruzione, che per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria o ordinaria degli edifici esistenti, qualora vadano ad intervenire sulla prestazione energetica dell'edificio: è importante sapere che ora incide anche il semplice rifacimento di intonaco esterno e le impermeabilizzazioni delle coperture, non solo - come prima - la realizzazione di cappotti, la ristrutturazione dell'impianto termico, la sostituzione generatori di calore, ecc..
Il provvedimento definisce inoltre i metodi di calcolo da utilizzare per il calcolo delle prestazioni energetiche, nonché gli schemi di relazione tecnica di progetto (obbligatoria per tutti gli interventi) e di attestato di qualificazione energetica dell'edificio (obbligatorio per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le ristrutturazioni rilevanti).
È importante evidenziare che anche per quanto riguarda gli interventi minori sugli edifici esistenti, inquadrati in genere come manutenzione ordinaria, la nuova normativa prevede l’obbligatorio rispetto di requisiti minimi, anche se riferiti solamente alle caratteristiche dei sistemi tecnologici interessati dall'intervento.
I nuovi requisiti sono obbligatori, con diversa gradualità di applicazione, sia per gli interventi di nuova costruzione, che per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria o ordinaria degli edifici esistenti, qualora vadano ad intervenire sulla prestazione energetica dell'edificio: è importante sapere che ora incide anche il semplice rifacimento di intonaco esterno e le impermeabilizzazioni delle coperture, non solo - come prima - la realizzazione di cappotti, la ristrutturazione dell'impianto termico, la sostituzione generatori di calore, ecc..
Il provvedimento definisce inoltre i metodi di calcolo da utilizzare per il calcolo delle prestazioni energetiche, nonché gli schemi di relazione tecnica di progetto (obbligatoria per tutti gli interventi) e di attestato di qualificazione energetica dell'edificio (obbligatorio per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le ristrutturazioni rilevanti).
È importante evidenziare che anche per quanto riguarda gli interventi minori sugli edifici esistenti, inquadrati in genere come manutenzione ordinaria, la nuova normativa prevede l’obbligatorio rispetto di requisiti minimi, anche se riferiti solamente alle caratteristiche dei sistemi tecnologici interessati dall'intervento.
Cambiano inoltre, in linea con le nuove direttive europee e con la normativa nazionale, forma e contenuti dell'attestato di prestazione energetica, con l'obiettivo di essere più chiaro e fornire informazioni più complete all'utente.
Le nuove norme intervengono anche sull'attendibilità dei dati contenuti negli APE, sia prevedendo l'obbligo di almeno un sopralluogo per la redazione dell'attestato, sia fissando un minimo di controlli a campione sugli attestati rilasciati, con severe sanzioni in caso di non conformità.
Si ricorda che l'APE è obbligatorio per tutti gli interventi di nuova costruzione, per gli interventi di riqualificazione energetica che usufruiscano di agevolazioni fiscali o altri finanziamenti (es. conto termico), nonché per tutti gli atti di compravendita e locazione di interi edifici o singole unità immobiliari.
Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti circa i requisiti minimi da rispettare nelle varie tipologie di intervento, in base alla vecchia e nuova normativa, nonché per aiutare l'interpretazione e comprensione dei contenuti del proprio APE, oltre che al rilascio dell'attestato, ove necessario, o al semplice audit energetico della propria unità immobiliare.
Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti circa i requisiti minimi da rispettare nelle varie tipologie di intervento, in base alla vecchia e nuova normativa, nonché per aiutare l'interpretazione e comprensione dei contenuti del proprio APE, oltre che al rilascio dell'attestato, ove necessario, o al semplice audit energetico della propria unità immobiliare.
Fonte: Comune di San Lazzaro di Savena, leggi QUI.
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sabato 1 marzo 2014
Le radici del futuro: riqualificare il patrimonio edilizio di valore storico culturale
Il patrimonio edilizio storico, la riqualificazione degli edifici storici, l'esperienza del FAI
Il patrimonio edilizio storico: i numeri
Dai dati diffusi dal Cresme (2012) emerge come in Italia vi siano almeno due milioni e mezzo di case che necessitano di interventi significativi di consolidamento, restauro e/o efficientamento energetico, tutti importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
I dati Istat e Cresme segnalano, infatti, che quasi 7milioni e 200 mila edifici hanno più di 40 anni, il 61% del patrimonio complessivo delle costruzioni abitative del Paese. Nelle grandi città metropolitane questa percentuale cresce fino a toccare il 76% che nei prossimi dieci anni arriverà all’85%. Nelle città capoluogo oggi è il 68,7% e fra dieci anni sarà il 79,7%. Un secondo dato molto interessante è che il peso delle ristrutturazioni edilizie, nel fatturato complessivo delle imprese edili italiane del settore, è passato dal 25% del 2008 al 40% stimato del 2013. Questo a conferma della rilevante fascia di mercato rappresentata dal patrimonio edilizio esistente. La riqualificazione è già oggi il principale mercato delle costruzioni, stando al dato del Cresme: per l’edilizia residenziale vale, già oggi, oltre 133 miliardi di Euro. Se si guarda alla sola situazione di Roma, il mercato delle costruzioni della capitale vale 10,7 miliardi di euro di cui 5,5 destinati alla manutenzione straordinaria e solo 2,5 alla manutenzione ordinaria. Il solo patrimonio immobiliare capitolino conta almeno 25mila edifici in uno stato di conservazione non buono.
In uno studio del CNA-CRESME, pubblicato nel maggio 2013, si evidenzia come la spesa degli interventi di rinnovo abbia raggiunto il 61,6% dell’intero fatturato dell’edilizia. Dal 2006 ad oggi il peso della riqualificazione è cresciuto di oltre 6 punti percentuali, attenuando la caduta verticale delle nuove costruzioni (-44% dal 2006 al 2012).
Di grande aiuto per innescare questa tendenza sono stati certamente sia i provvedimenti di defiscalizzazione sul recupero edilizio, sia i provvedimenti di defiscalizzazione sull’efficientamento energetico. Con gli incentivi alla ristrutturazione e al risparmio energetico, al 2012, lo Stato italiano ha registrato un saldo economico positivo di 2,3 miliardi di euro e un saldo finanziario positivo al 2012 di 17,8 miliardi di euro; si è raggiunta quindi una doppia azione positiva, sia sull’andamento del mercato sia sui conti dello Stato.
Significativo è quindi il ruolo della riqualificazione energetica degli edifici esistenti, che abbiano o meno un valore particolare dal punto di vista storico-artistico.
Il principio di economia circolare
Il recupero edilizio è in piena sintonia con l’applicazione del principio di economia circolare. In questo senso il recupero del manufatto edilizio aggiunge valore rispetto all’obiettivo sovraordinato di sostenibilità ambientale. La normativa di incentivo alla riqualificazione edilizia, purtroppo, troppo spesso non affina con precisione quest’ottica e tende a mettere sullo stesso piano – per esempio anche nei sistemi di defiscalizzazione – il recupero dei manufatti edilizi e la loro demolizione e ricostruzione. Questo equivoco merita di essere chiarito sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale dell’intervento, sia dal punto di vista culturale: perché al di là del valore storico-artistico, in ogni manufatto vi è traccia della cultura materiale delle popolazioni umane avvicendatesi durante i vari periodi storici, come tracce dell’identità collettiva,ovvero quella “semantica” del paesaggio tanto cara a Eugenio Turri. Si può citare a questo proposito la lunga battaglia del FAI a Trento contro l’abbattimento delle Carceri austroungariche, edificio unitario e integrato con il Palazzo di Giustizia, il cui necessario recupero trova ragioni nella salvaguardia del suo valore culturale ed identitario per la città e per la storia e la memoria del Paese in un’ottica mitteleuropea; ragioni queste rafforzate anche dagli obiettivi di sostenibilità ambientale, trattandosi di un recupero di materiale significativo, con riduzione della produzione di rifiuti e del consumo di risorse primarie.
E’ fondamentale ricordare anche come la riqualificazione urbana possa assumere un enorme valore come opera pubblica: basti pensare alle dimensioni quantitative e qualitative del patrimonio pubblico, dai Palazzi di giustizia –come nell’esempio appena citato- alle scuole di ogni ordine e grado, agli ospedali ecc. Riqualificare questi edifici dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista energetico – unitamente alla loro valorizzazione culturale - rappresenta un impegno di grande rilievo, con un obiettivo molto alto e importante per la qualità della vita dei cittadini.
La riqualificazione degli edifici storici
Per quanto riguarda la riqualificazione degli edifici storici, in Europa, non mancano gli esempi: basta citare a questo proposito il Progetto Sechurba (www.sechurba.eu), dal titolo emblematico “Dalla cultura e dalla storia allo sviluppo sostenibile. Assicurare il futuro, conservando il passato”, per cogliere lo spirito con cui questo tema viene veicolato alla scala comunitaria. Su questo particolare segmento edilizio insistono tuttavia problematiche particolari, tra cui per esempio, l’esclusione sia degli edifici storici sia dei centri storici dagli obiettivi di sviluppo sostenibile per le difficoltà dovute al quadro normativo e programmatico; la loro esclusione dalla Direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici 2002/91/CE); gli emendamenti nel EPBD-Energy Performance of Buildings - Direttiva 2002/91/CE, recepita nel D.lgs 311/2006 - direttiva sulle prestazioni tecniche degli edifici del 2009, che escludono ancora una volta gli edifici storici e i monumenti dal quadro obbligatorio degli interventi sostenibili anche se vi sono stati fissati gli obiettivi di massima per l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare. Si aggiungono a tutto questo alcune oggettive difficoltà legate all’intervento sul patrimonio storico, per esempio quelle nel calcolo delle prestazioni energetiche, che richiedono concessioni nel metodo di calcolo per tenere conto della specificità di questi edifici con caratteristiche tipologiche molto peculiari (soffitti alti, grande massa termica dovuto allo spessore dei muri ecc). In quest’ottica occorre combinare la cultura dell’efficientamento energetico a quella del restauro e del recupero sostenibile degli edifici storici in vista della tutela e della valorizzazione del patrimonio dei Beni culturali.
Questo è quanto oggi si è raggiunto, per esempio, con il nuovo protocollo di certificazione GBC Historic Building, nato per colmare la lacuna che, appunto, caratterizzava l’applicazione dei principi di sostenibilità all’ambito degli interventi di conservazione architettonica.
Su questo tema si apre anche un altro importante argomento, ovvero la necessità di innestare la cultura della sostenibilità ambientale anche tra quanti si occupano o sono predisposti alla tutela del valore storico-artistico degli edifici. In quest’ottica è certamente necessario un percorso che porti ad una maggiore flessibilità nell’evoluzione formale degli edifici storici, un importante cambiamento –già in atto – nella cultura della conservazione.
L’asse che si sviluppa da questo ragionamento è, quindi, “conservazione – restauro – ristrutturazione”attraverso tecniche conservative innovative, per sviluppare, per esempio, la sostenibilità anche nelle stesse tecniche di restauro. La sfida è quella di integrare restauro e conservazione con tecnologie innovative in grado di tendere verso il risparmio energetico e la sostenibilità. Introdurre il tema della sostenibilità, per esempio ai fini dell’efficentamento energetico, crea nei beni storici evidentemente delle problematicità. Ma proprio a partire da questi problemi possono nascere nuove opportunità: sia per lo stimolo verso la conservazione dei Beni, sia per la possibilità di innovare nell’ambito delle soluzioni tecniche e dei materiali, si aprono quindi prospettive molto interessanti legate alla progettualità e alla innovazione.
Il patrimonio edilizio storico: i numeri
Dai dati diffusi dal Cresme (2012) emerge come in Italia vi siano almeno due milioni e mezzo di case che necessitano di interventi significativi di consolidamento, restauro e/o efficientamento energetico, tutti importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
I dati Istat e Cresme segnalano, infatti, che quasi 7milioni e 200 mila edifici hanno più di 40 anni, il 61% del patrimonio complessivo delle costruzioni abitative del Paese. Nelle grandi città metropolitane questa percentuale cresce fino a toccare il 76% che nei prossimi dieci anni arriverà all’85%. Nelle città capoluogo oggi è il 68,7% e fra dieci anni sarà il 79,7%. Un secondo dato molto interessante è che il peso delle ristrutturazioni edilizie, nel fatturato complessivo delle imprese edili italiane del settore, è passato dal 25% del 2008 al 40% stimato del 2013. Questo a conferma della rilevante fascia di mercato rappresentata dal patrimonio edilizio esistente. La riqualificazione è già oggi il principale mercato delle costruzioni, stando al dato del Cresme: per l’edilizia residenziale vale, già oggi, oltre 133 miliardi di Euro. Se si guarda alla sola situazione di Roma, il mercato delle costruzioni della capitale vale 10,7 miliardi di euro di cui 5,5 destinati alla manutenzione straordinaria e solo 2,5 alla manutenzione ordinaria. Il solo patrimonio immobiliare capitolino conta almeno 25mila edifici in uno stato di conservazione non buono.
In uno studio del CNA-CRESME, pubblicato nel maggio 2013, si evidenzia come la spesa degli interventi di rinnovo abbia raggiunto il 61,6% dell’intero fatturato dell’edilizia. Dal 2006 ad oggi il peso della riqualificazione è cresciuto di oltre 6 punti percentuali, attenuando la caduta verticale delle nuove costruzioni (-44% dal 2006 al 2012).
Di grande aiuto per innescare questa tendenza sono stati certamente sia i provvedimenti di defiscalizzazione sul recupero edilizio, sia i provvedimenti di defiscalizzazione sull’efficientamento energetico. Con gli incentivi alla ristrutturazione e al risparmio energetico, al 2012, lo Stato italiano ha registrato un saldo economico positivo di 2,3 miliardi di euro e un saldo finanziario positivo al 2012 di 17,8 miliardi di euro; si è raggiunta quindi una doppia azione positiva, sia sull’andamento del mercato sia sui conti dello Stato.
Significativo è quindi il ruolo della riqualificazione energetica degli edifici esistenti, che abbiano o meno un valore particolare dal punto di vista storico-artistico.
Il principio di economia circolare
Il recupero edilizio è in piena sintonia con l’applicazione del principio di economia circolare. In questo senso il recupero del manufatto edilizio aggiunge valore rispetto all’obiettivo sovraordinato di sostenibilità ambientale. La normativa di incentivo alla riqualificazione edilizia, purtroppo, troppo spesso non affina con precisione quest’ottica e tende a mettere sullo stesso piano – per esempio anche nei sistemi di defiscalizzazione – il recupero dei manufatti edilizi e la loro demolizione e ricostruzione. Questo equivoco merita di essere chiarito sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale dell’intervento, sia dal punto di vista culturale: perché al di là del valore storico-artistico, in ogni manufatto vi è traccia della cultura materiale delle popolazioni umane avvicendatesi durante i vari periodi storici, come tracce dell’identità collettiva,ovvero quella “semantica” del paesaggio tanto cara a Eugenio Turri. Si può citare a questo proposito la lunga battaglia del FAI a Trento contro l’abbattimento delle Carceri austroungariche, edificio unitario e integrato con il Palazzo di Giustizia, il cui necessario recupero trova ragioni nella salvaguardia del suo valore culturale ed identitario per la città e per la storia e la memoria del Paese in un’ottica mitteleuropea; ragioni queste rafforzate anche dagli obiettivi di sostenibilità ambientale, trattandosi di un recupero di materiale significativo, con riduzione della produzione di rifiuti e del consumo di risorse primarie.
E’ fondamentale ricordare anche come la riqualificazione urbana possa assumere un enorme valore come opera pubblica: basti pensare alle dimensioni quantitative e qualitative del patrimonio pubblico, dai Palazzi di giustizia –come nell’esempio appena citato- alle scuole di ogni ordine e grado, agli ospedali ecc. Riqualificare questi edifici dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista energetico – unitamente alla loro valorizzazione culturale - rappresenta un impegno di grande rilievo, con un obiettivo molto alto e importante per la qualità della vita dei cittadini.
La riqualificazione degli edifici storici
Per quanto riguarda la riqualificazione degli edifici storici, in Europa, non mancano gli esempi: basta citare a questo proposito il Progetto Sechurba (www.sechurba.eu), dal titolo emblematico “Dalla cultura e dalla storia allo sviluppo sostenibile. Assicurare il futuro, conservando il passato”, per cogliere lo spirito con cui questo tema viene veicolato alla scala comunitaria. Su questo particolare segmento edilizio insistono tuttavia problematiche particolari, tra cui per esempio, l’esclusione sia degli edifici storici sia dei centri storici dagli obiettivi di sviluppo sostenibile per le difficoltà dovute al quadro normativo e programmatico; la loro esclusione dalla Direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici 2002/91/CE); gli emendamenti nel EPBD-Energy Performance of Buildings - Direttiva 2002/91/CE, recepita nel D.lgs 311/2006 - direttiva sulle prestazioni tecniche degli edifici del 2009, che escludono ancora una volta gli edifici storici e i monumenti dal quadro obbligatorio degli interventi sostenibili anche se vi sono stati fissati gli obiettivi di massima per l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare. Si aggiungono a tutto questo alcune oggettive difficoltà legate all’intervento sul patrimonio storico, per esempio quelle nel calcolo delle prestazioni energetiche, che richiedono concessioni nel metodo di calcolo per tenere conto della specificità di questi edifici con caratteristiche tipologiche molto peculiari (soffitti alti, grande massa termica dovuto allo spessore dei muri ecc). In quest’ottica occorre combinare la cultura dell’efficientamento energetico a quella del restauro e del recupero sostenibile degli edifici storici in vista della tutela e della valorizzazione del patrimonio dei Beni culturali.
Questo è quanto oggi si è raggiunto, per esempio, con il nuovo protocollo di certificazione GBC Historic Building, nato per colmare la lacuna che, appunto, caratterizzava l’applicazione dei principi di sostenibilità all’ambito degli interventi di conservazione architettonica.
Su questo tema si apre anche un altro importante argomento, ovvero la necessità di innestare la cultura della sostenibilità ambientale anche tra quanti si occupano o sono predisposti alla tutela del valore storico-artistico degli edifici. In quest’ottica è certamente necessario un percorso che porti ad una maggiore flessibilità nell’evoluzione formale degli edifici storici, un importante cambiamento –già in atto – nella cultura della conservazione.
L’asse che si sviluppa da questo ragionamento è, quindi, “conservazione – restauro – ristrutturazione”attraverso tecniche conservative innovative, per sviluppare, per esempio, la sostenibilità anche nelle stesse tecniche di restauro. La sfida è quella di integrare restauro e conservazione con tecnologie innovative in grado di tendere verso il risparmio energetico e la sostenibilità. Introdurre il tema della sostenibilità, per esempio ai fini dell’efficentamento energetico, crea nei beni storici evidentemente delle problematicità. Ma proprio a partire da questi problemi possono nascere nuove opportunità: sia per lo stimolo verso la conservazione dei Beni, sia per la possibilità di innovare nell’ambito delle soluzioni tecniche e dei materiali, si aprono quindi prospettive molto interessanti legate alla progettualità e alla innovazione.
L’esperienza del FAI
IL FAI opera da sempre in questo contesto, ma a sua volta ha vissuto e vive un progressivo interrogarsi su queste tematiche. Con i suoi 49 Beni salvati e gestiti pari a 40mila metri quadrati di edifici storici tutelati, di cui 28 Beni monumentali regolarmente aperti al pubblico, il FAI ha sviluppato nei sui quasi 40 anni di attività un’esperienza significativa.
A fronte di questa lunga esperienza diretta in materia - sia di recupero e restauro del patrimonio storico artistico sia in tema di gestione dello stesso - oggi, possiamo affermare con certezza che la comprensione, la progettazione ed il risanamento degli edifici storici richiede un approccio olistico che tenga conto della fattibilità architettonica, energetica ed economica. Questo approccio deve valutare l’interconnessione e l’integrazione di tutti i componenti e dei sistemi di costruzione, nonché delle tecnologie antiche e moderne per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale.
Nei suoi 40 anni di attività nel recupero e nella valorizzazione dei Beni culturali e paesaggistici, il FAI ha compiuto un lungo cammino di grande crescita: dalla focalizzazione sul restauro conservativo di alta qualità fino al nuovo e più complesso approccio al progetto integrato in un’ottica di sostenibilità ambientale.
IL FAI opera da sempre in questo contesto, ma a sua volta ha vissuto e vive un progressivo interrogarsi su queste tematiche. Con i suoi 49 Beni salvati e gestiti pari a 40mila metri quadrati di edifici storici tutelati, di cui 28 Beni monumentali regolarmente aperti al pubblico, il FAI ha sviluppato nei sui quasi 40 anni di attività un’esperienza significativa.
A fronte di questa lunga esperienza diretta in materia - sia di recupero e restauro del patrimonio storico artistico sia in tema di gestione dello stesso - oggi, possiamo affermare con certezza che la comprensione, la progettazione ed il risanamento degli edifici storici richiede un approccio olistico che tenga conto della fattibilità architettonica, energetica ed economica. Questo approccio deve valutare l’interconnessione e l’integrazione di tutti i componenti e dei sistemi di costruzione, nonché delle tecnologie antiche e moderne per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale.
Nei suoi 40 anni di attività nel recupero e nella valorizzazione dei Beni culturali e paesaggistici, il FAI ha compiuto un lungo cammino di grande crescita: dalla focalizzazione sul restauro conservativo di alta qualità fino al nuovo e più complesso approccio al progetto integrato in un’ottica di sostenibilità ambientale.
Vediamo di seguirne qui di seguito alcune tappe tra le più importanti.
La prima svolta per il FAI è stata la consapevolezza nei confronti della sostenibilità economica nella gestione e manutenzione dei Beni monumentali: l’obiettivo ambizioso è quello dell’autosostentamento dei Beni, che riguarda sia la gestione sia la manutenzione del Bene.
In questa ottica la sostenibilità diviene un termine economico prima che tecnico, ma prerogativa essenziale per analizzare un patrimonio immobiliare, soprattutto per una organizzazione senza scopo di lucro che vive delle donazioni dei suoi iscritti e sostenitori. La finalità della sostenibilità economica è, per altro, la vena che guida gli interventi di efficientamento energetico capaci di ridurre significativamente gli elevati costi di gestione di un Bene storico artistico, permettendone la valorizzazione e la rifunzionalizzazione.
La seconda grande svolta è stata quella verso la sostenibilità ambientale dei Beni. Il percorso verso la sostenibilità è nato con un crescendo, dai primi approcci sull’efficienza energetica di alcuni Beni, all’esplorazione dell’utilizzo di fonti rinnovabili, fino all’approccio integrato che caratterizza ormai i nuovi progetti d’intervento.
Vediamo nel dettaglio alcuni casi:
Villa Necchi Campiglio
La progettazione del restauro di Villa Necchi - villa urbana in pieno centro di Milano, progettata e costruita dall’arch. Piero Portaluppi negli anni ’30 su commissione delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e Angelo Campiglio - inizia all’inizio degli anni 2000.

Villa Necchi Campiglio Milano, foto by Giorgio Majno
Nel 2003 vengono svolti alcuni studi di fattibilità e di valutazione delle soluzioni possibili per introdurre un impianto di derivazione delle acque di falda ad uso di condizionamento nel quadro di una ristrutturazione tecnica di tutta l’impiantistica della Villa.
I lavori sono poi iniziati nel 2006 e ci sono voluti due anni per la realizzazione dell’intero progetto. Dei 6 milioni di costo totale per il restauro conservativo della Villa, circa 1,3 milioni sono stati dedicati proprio agli impianti.
Due i vincoli principali: il contenimento del rumore e dell’impatto visivo. L’impianto è stato per questo inserito sottoterra, insonorizzando le macchine e realizzando gli impianti scollegati dalle strutture attraverso molle o prodotti analoghi. Per questo si è dovuto realizzare uno scavo sotto al campo da tennis per creare uno spazio di circa 130 mq dove sono state posizionate le centrali dell’impianto meccanico. In questo spazio sono stati posizionati un gruppo frigo, due unità di trattamento aria, la caldaia, il gruppo elettrogeno, tutto l’impianto di trattamento dell’acqua della piscina oltre ai collettori e quanto fa parte di una centrale di termoventilazione. Alla centrale fanno quindi riferimento tutti gli impianti della villa.
Anche l’impianto idraulico e sanitario è stato completamente ridisegnato con il rifacimento di tutti gli scarichi, ma la peculiarità del progetto riguarda la realizzazione di un pozzo: l’acqua di questo pozzo viene utilizzata per il riempimento della piscina che a sua volta funge da riserva idrica anti incendio, per la condensazione dei gruppi frigo, e, essendo acqua non potabilizzata viene inviata ai WC. Inoltre serve l’intero impianto di irrigazione automatico del giardino. Si tratta di impianto molto sofisticato, che garantisce la massima sicurezza di utilizzo.
Si dovette invece rinunciare all’inserimento di un impianto geotermico per un problema di costi e all’inserimento di alcuni pannelli fotovoltaici, rifiutati dai vincoli monumentali.
La Cavallerizza
La Cavallerizza di Radetzky è la sede centrale del FAI, frutto di un importante accordo tra la Fondazione, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e la Biblioteca Nazionale Braidense.
La Cavallerizza foto by Giorgio Majno
La Cavallerizza risale alla prima metà del XIX secolo, venne edificata come maneggio coperto, che la leggenda vuole destinato al Feldmaresciallo Radetzky e alla sua cavalleria. Nel 1998-99 l’arch. Vittorio Gregotti curò per il MiBacT il progetto di restauro dell’edifico. Ospita nei piani interrati depositi di materiali librari, in particolare i periodici, della Biblioteca Nazionale Braidense.
Al momento del suo ingresso nell’edificio il FAI ha trovato il restauro completato e tutta l’impiantistica operativa, con tecnologia purtroppo già datata.
Non avendo quindi la Fondazione né progettato né eseguito gli interventi, impianti inclusi, l’unica possibilità di intervento residua è stata quella del monitoraggio: si è quindi realizzato un attento e puntuale monitoraggio finalizzato alla riduzione/ottimizzazione dei consumi attraverso: la raccolta dei dati relativi ai consumi delle diverse aree e utenze, in particolare per quelle che hanno maggior assorbimento; l’analisi dei dati, al fine di evidenziare eventuali consumi anomali o critici; la sensibilizzazione, grazie a dati oggettivi, al corretto utilizzo delle risorse energetiche; la realizzazione di azioni che permettano la riduzione dei consumi.
Bosco di San Francesco
Il Bosco di San Francesco comprende 64 ettari di terreni boschivi, campi coltivati, radure e uliveti alle spalle della Basilica di S. Francesco di Assisi.

Bosco San Francesco, - Mulino, foto by Andrea Angelucci
A fondovalle si trova un microcosmo abitato tra il XIII e il XIV secolo da monache benedettine che comprende una chiesa, un mulino, i resti di un ospedale e di un monastero e più avanti un’antica torre-opificio.
Gli interventi nei complessi edilizi storici hanno visto l’introduzione di pompe di calore; mentre il piccolo edificio dedicato a punto informativo è stato completamente efficentato.
Verso l’approccio globale a Punta Mesco e a Cerrate
E’, tuttavia, proprio nei nuovi progetti ancora in corso che meglio si evidenzia il nuovo approccio integrato al recupero del Bene in un’ottica di sostenibilità ambientale.
La proprietà di Punta Mesco è un’area naturale comprensiva di tre piccoli fabbricati rurali, di circa 45 ettari, donata alla Fondazione nel 2009 dall’immobiliare Fiascherino. Situata sulla sommità del Promontorio di Punta Mesco che separa l’insenatura di Levanto da quella di Monterosso, in un terreno di eccezionale pregio naturalistico e paesaggistico. Siamo nel Parco nazionale delle Cinque Terre, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e area SIC (Sito di importanza comunitaria 89-Punta mesco).
L’approccio al progetto è stato in questo caso complessivo e in un’ottica di sostenibilità globale del sito, che vede interventi sul paesaggio con il recupero rurale di valore storico culturale, sui manufatti architettonici con l’efficentamento energetico, la gestione integrata delle acque, l’approvvigionamento tramite fonti rinnovabili ecc…
Complesso dell’Abbazia di Cerrate
Fondata da Re Tancredi di Altavilla, l’abbazia risale al XII secolo. Nel 1531 il complesso passò sotto il controllo dell’Ospedale degli Incurabili di Napoli: oltre alla Chiesa c’erano stalle, un pozzo, un mulino e due frantoi. E’ uno dei più significativi esempi del romanico in Puglia.

Abbazia S.Maria di Cerrate, foto by Francesco Franciosi
Non era solo un centro religioso ma anche un centro produttivo, con una ricca pertinenza agricola. Il recupero dell’intero complesso monumentale e delle parti rurali prevede interventi sul paesaggio e sui manufatti completamente integrati in una visione di sostenibilità ambientale.
Fonte: Infobuildenergia, leggi QUI.
La prima svolta per il FAI è stata la consapevolezza nei confronti della sostenibilità economica nella gestione e manutenzione dei Beni monumentali: l’obiettivo ambizioso è quello dell’autosostentamento dei Beni, che riguarda sia la gestione sia la manutenzione del Bene.
In questa ottica la sostenibilità diviene un termine economico prima che tecnico, ma prerogativa essenziale per analizzare un patrimonio immobiliare, soprattutto per una organizzazione senza scopo di lucro che vive delle donazioni dei suoi iscritti e sostenitori. La finalità della sostenibilità economica è, per altro, la vena che guida gli interventi di efficientamento energetico capaci di ridurre significativamente gli elevati costi di gestione di un Bene storico artistico, permettendone la valorizzazione e la rifunzionalizzazione.
La seconda grande svolta è stata quella verso la sostenibilità ambientale dei Beni. Il percorso verso la sostenibilità è nato con un crescendo, dai primi approcci sull’efficienza energetica di alcuni Beni, all’esplorazione dell’utilizzo di fonti rinnovabili, fino all’approccio integrato che caratterizza ormai i nuovi progetti d’intervento.
Vediamo nel dettaglio alcuni casi:
Villa Necchi Campiglio
La progettazione del restauro di Villa Necchi - villa urbana in pieno centro di Milano, progettata e costruita dall’arch. Piero Portaluppi negli anni ’30 su commissione delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e Angelo Campiglio - inizia all’inizio degli anni 2000.
Villa Necchi Campiglio Milano, foto by Giorgio Majno
Nel 2003 vengono svolti alcuni studi di fattibilità e di valutazione delle soluzioni possibili per introdurre un impianto di derivazione delle acque di falda ad uso di condizionamento nel quadro di una ristrutturazione tecnica di tutta l’impiantistica della Villa.
I lavori sono poi iniziati nel 2006 e ci sono voluti due anni per la realizzazione dell’intero progetto. Dei 6 milioni di costo totale per il restauro conservativo della Villa, circa 1,3 milioni sono stati dedicati proprio agli impianti.
Due i vincoli principali: il contenimento del rumore e dell’impatto visivo. L’impianto è stato per questo inserito sottoterra, insonorizzando le macchine e realizzando gli impianti scollegati dalle strutture attraverso molle o prodotti analoghi. Per questo si è dovuto realizzare uno scavo sotto al campo da tennis per creare uno spazio di circa 130 mq dove sono state posizionate le centrali dell’impianto meccanico. In questo spazio sono stati posizionati un gruppo frigo, due unità di trattamento aria, la caldaia, il gruppo elettrogeno, tutto l’impianto di trattamento dell’acqua della piscina oltre ai collettori e quanto fa parte di una centrale di termoventilazione. Alla centrale fanno quindi riferimento tutti gli impianti della villa.
Anche l’impianto idraulico e sanitario è stato completamente ridisegnato con il rifacimento di tutti gli scarichi, ma la peculiarità del progetto riguarda la realizzazione di un pozzo: l’acqua di questo pozzo viene utilizzata per il riempimento della piscina che a sua volta funge da riserva idrica anti incendio, per la condensazione dei gruppi frigo, e, essendo acqua non potabilizzata viene inviata ai WC. Inoltre serve l’intero impianto di irrigazione automatico del giardino. Si tratta di impianto molto sofisticato, che garantisce la massima sicurezza di utilizzo.
Si dovette invece rinunciare all’inserimento di un impianto geotermico per un problema di costi e all’inserimento di alcuni pannelli fotovoltaici, rifiutati dai vincoli monumentali.
La Cavallerizza
La Cavallerizza di Radetzky è la sede centrale del FAI, frutto di un importante accordo tra la Fondazione, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e la Biblioteca Nazionale Braidense.
La Cavallerizza foto by Giorgio Majno
La Cavallerizza risale alla prima metà del XIX secolo, venne edificata come maneggio coperto, che la leggenda vuole destinato al Feldmaresciallo Radetzky e alla sua cavalleria. Nel 1998-99 l’arch. Vittorio Gregotti curò per il MiBacT il progetto di restauro dell’edifico. Ospita nei piani interrati depositi di materiali librari, in particolare i periodici, della Biblioteca Nazionale Braidense.
Al momento del suo ingresso nell’edificio il FAI ha trovato il restauro completato e tutta l’impiantistica operativa, con tecnologia purtroppo già datata.
Non avendo quindi la Fondazione né progettato né eseguito gli interventi, impianti inclusi, l’unica possibilità di intervento residua è stata quella del monitoraggio: si è quindi realizzato un attento e puntuale monitoraggio finalizzato alla riduzione/ottimizzazione dei consumi attraverso: la raccolta dei dati relativi ai consumi delle diverse aree e utenze, in particolare per quelle che hanno maggior assorbimento; l’analisi dei dati, al fine di evidenziare eventuali consumi anomali o critici; la sensibilizzazione, grazie a dati oggettivi, al corretto utilizzo delle risorse energetiche; la realizzazione di azioni che permettano la riduzione dei consumi.
Bosco di San Francesco
Il Bosco di San Francesco comprende 64 ettari di terreni boschivi, campi coltivati, radure e uliveti alle spalle della Basilica di S. Francesco di Assisi.
Bosco San Francesco, - Mulino, foto by Andrea Angelucci
A fondovalle si trova un microcosmo abitato tra il XIII e il XIV secolo da monache benedettine che comprende una chiesa, un mulino, i resti di un ospedale e di un monastero e più avanti un’antica torre-opificio.
Gli interventi nei complessi edilizi storici hanno visto l’introduzione di pompe di calore; mentre il piccolo edificio dedicato a punto informativo è stato completamente efficentato.
Verso l’approccio globale a Punta Mesco e a Cerrate
E’, tuttavia, proprio nei nuovi progetti ancora in corso che meglio si evidenzia il nuovo approccio integrato al recupero del Bene in un’ottica di sostenibilità ambientale.
La proprietà di Punta Mesco è un’area naturale comprensiva di tre piccoli fabbricati rurali, di circa 45 ettari, donata alla Fondazione nel 2009 dall’immobiliare Fiascherino. Situata sulla sommità del Promontorio di Punta Mesco che separa l’insenatura di Levanto da quella di Monterosso, in un terreno di eccezionale pregio naturalistico e paesaggistico. Siamo nel Parco nazionale delle Cinque Terre, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e area SIC (Sito di importanza comunitaria 89-Punta mesco).
L’approccio al progetto è stato in questo caso complessivo e in un’ottica di sostenibilità globale del sito, che vede interventi sul paesaggio con il recupero rurale di valore storico culturale, sui manufatti architettonici con l’efficentamento energetico, la gestione integrata delle acque, l’approvvigionamento tramite fonti rinnovabili ecc…
Complesso dell’Abbazia di Cerrate
Fondata da Re Tancredi di Altavilla, l’abbazia risale al XII secolo. Nel 1531 il complesso passò sotto il controllo dell’Ospedale degli Incurabili di Napoli: oltre alla Chiesa c’erano stalle, un pozzo, un mulino e due frantoi. E’ uno dei più significativi esempi del romanico in Puglia.
Abbazia S.Maria di Cerrate, foto by Francesco Franciosi
Non era solo un centro religioso ma anche un centro produttivo, con una ricca pertinenza agricola. Il recupero dell’intero complesso monumentale e delle parti rurali prevede interventi sul paesaggio e sui manufatti completamente integrati in una visione di sostenibilità ambientale.
Fonte: Infobuildenergia, leggi QUI.
lunedì 17 febbraio 2014
È conveniente installare un impianto fotovoltaico? Ecco una guida agli impianti fotovoltaici domestici per la produzione di energia rinnovabile
Il risparmio economico sulle utenze dell’energia domestica è uno degli obiettivi dei consumatori italiani, che nonostante la vastità dell’offerta di Eni, di Enel e di tutti gli operatori del settore, trovano sempre più difficile realizzare un vero risparmio energetico ed economico allo stesso tempo.
Per risparmiare sui costi dell’energia, comunque, esistono diverse soluzioni, alcune più vantaggiose delle altre: confrontare le tariffe proposte dagli operatori, per esempio, potrebbe essere un buon modo per pagare di meno la bolletta, anche diminuire e ottimizzare i consumi potrebbe essere indice di una buona condotta ma passare alle energie rinnovabili è sicuramente l’opzione più ricca di vantaggi.
Scegliere l’energia rinnovabile può voler dire continuare a ricevere un’erogazione da parte degli operatori, ma derivata da fonti rinnovabili, oppure - ancora meglio – essere noi stessi produttori di energia installando, per esempio, un impianto fotovoltaico in casa.
Realizzarlo non è semplice ed è bene sempre avere accanto un esperto in materia ma i vantaggi che questo apporterà alle vostre tasche e all’ambiente saranno riscontrabili già dal breve periodo.
I vantaggi principali – e strutturali – di un impianto fotovoltaico, infatti, sono il risparmio economico e il rispetto ambientale, nonché la produzione di energia pulita.
Per quanto riguarda il primo punto, è facilmente intuibile che essere produttori di energia possa svincolarci dal pagamento del servizio energetico di un operatore esterno: ad ogni modo, l’energia prodotta dal nostro impianto avrà un prezzo costante nel tempo e quella in surplus, ovvero non utilizzata, verrà reimmessa nella rete energetica sotto retribuzione.
Il secondo vantaggio è quello che si realizza nei confronti dell’ambiente: il fotovoltaico utilizza una fonte di energia naturale rinnovabile come il sole per produrre energia domestica, quindi non emette nell’aria sostanze con CO2 dannose per l’ambiente e per la nostra salute.
L’impianto fotovoltaico è uno di quegli strumenti che permettono di creare un ambiente sano anche per le future generazioni, perché è basato su un sistema energetico di approvvigionamento pulito ma soprattutto sicuro.
La tecnologia di cui è composto, infatti, è molto affidabile, facile da installare e comunque è conosciuta, per cui risolvere eventuali problemi non sarà difficile; oltretutto i costi di realizzazione stanno via via diminuendo e continueranno a calare anche in un futuro prossimo quando, si spera, l’energia rinnovabile sia sempre più diffusa tra i consumatori e nelle famiglie.
Realizzare un impianto fotovoltaico è semplice, ma è bene essere guidati da un professionista del settore e conoscere il funzionamento e le fasi principali di realizzazione dell’impianto. Partire dalle basi significa anche conoscere di cosa si compone, per esempio, sapere cosa sono i moduli, l’inverter e il contatore GSE.
I moduli non sono altro che le celle in silicio che trasformano la luce del sole in energia termica; collegate tra loro per generare più potenza, formano i moduli fotovoltaici.
L’inverter, invece, è una componente che serve a trasformare la corrente prodotta dai moduli da continua ad alternata e svolge funzioni importanti per connettere l’energia elettrica all’intero impianto.
Il contatore GSE, invece, non è integrato nell’impianto, ma ci serve per gestire le quantità di energia prodotte e immesse nella rete per eventualmente ricevere gli incentivi statali previsti dalla legge.
Un'altra parte fondamentale da conoscere è il sistema di monitoraggio e gestione dei consumi, che serve per monitorare il funzionamento dell’impianto e capire se sono presenti anomalie e permette al proprietario dell’impianto di gestire i carichi interni all’edificio (es. un elettrodomestico).
Prima di realizzare un impianto, comunque, è necessario dotarsi delle autorizzazioni necessarie rilasciate direttamente dal Comune. Per semplificare queste pratiche burocratiche e amministrative basta rivolgersi alle aziende che installano pannelli fotovoltaici che offrono soluzioni dove sono incluse queste pratiche.
Improvvisarsi installatori è sbagliato: è bene affidarsi sempre ad uno specialista del settore o ad un’azienda accreditata che possa fornire materiali di qualità per permettere all’impianto di essere redditizio.
Riguardo agli incentivi di cui si accennava prima, se si installa un impianto fotovoltaico, quindi se si incentiva la produzione di energia pulita che possa migliorare la qualità della vita e l’ottimizzazione energetica della propria casa, è possibile richiedere un rimborso fino al 65% di ciò che si è speso.
Grazie agli ecobonus, infatti, riconfermati nuovamente anche per il 2014, il Governo incentiva e supporta questo tipo di interventi alle proprie case, volti al miglioramento e all’efficientamento energetico.
Per risparmiare sui costi dell’energia, comunque, esistono diverse soluzioni, alcune più vantaggiose delle altre: confrontare le tariffe proposte dagli operatori, per esempio, potrebbe essere un buon modo per pagare di meno la bolletta, anche diminuire e ottimizzare i consumi potrebbe essere indice di una buona condotta ma passare alle energie rinnovabili è sicuramente l’opzione più ricca di vantaggi.
Scegliere l’energia rinnovabile può voler dire continuare a ricevere un’erogazione da parte degli operatori, ma derivata da fonti rinnovabili, oppure - ancora meglio – essere noi stessi produttori di energia installando, per esempio, un impianto fotovoltaico in casa.
Realizzarlo non è semplice ed è bene sempre avere accanto un esperto in materia ma i vantaggi che questo apporterà alle vostre tasche e all’ambiente saranno riscontrabili già dal breve periodo.
I vantaggi principali – e strutturali – di un impianto fotovoltaico, infatti, sono il risparmio economico e il rispetto ambientale, nonché la produzione di energia pulita.
Per quanto riguarda il primo punto, è facilmente intuibile che essere produttori di energia possa svincolarci dal pagamento del servizio energetico di un operatore esterno: ad ogni modo, l’energia prodotta dal nostro impianto avrà un prezzo costante nel tempo e quella in surplus, ovvero non utilizzata, verrà reimmessa nella rete energetica sotto retribuzione.
Il secondo vantaggio è quello che si realizza nei confronti dell’ambiente: il fotovoltaico utilizza una fonte di energia naturale rinnovabile come il sole per produrre energia domestica, quindi non emette nell’aria sostanze con CO2 dannose per l’ambiente e per la nostra salute.
L’impianto fotovoltaico è uno di quegli strumenti che permettono di creare un ambiente sano anche per le future generazioni, perché è basato su un sistema energetico di approvvigionamento pulito ma soprattutto sicuro.
La tecnologia di cui è composto, infatti, è molto affidabile, facile da installare e comunque è conosciuta, per cui risolvere eventuali problemi non sarà difficile; oltretutto i costi di realizzazione stanno via via diminuendo e continueranno a calare anche in un futuro prossimo quando, si spera, l’energia rinnovabile sia sempre più diffusa tra i consumatori e nelle famiglie.
Realizzare un impianto fotovoltaico è semplice, ma è bene essere guidati da un professionista del settore e conoscere il funzionamento e le fasi principali di realizzazione dell’impianto. Partire dalle basi significa anche conoscere di cosa si compone, per esempio, sapere cosa sono i moduli, l’inverter e il contatore GSE.
I moduli non sono altro che le celle in silicio che trasformano la luce del sole in energia termica; collegate tra loro per generare più potenza, formano i moduli fotovoltaici.
L’inverter, invece, è una componente che serve a trasformare la corrente prodotta dai moduli da continua ad alternata e svolge funzioni importanti per connettere l’energia elettrica all’intero impianto.
Il contatore GSE, invece, non è integrato nell’impianto, ma ci serve per gestire le quantità di energia prodotte e immesse nella rete per eventualmente ricevere gli incentivi statali previsti dalla legge.
Un'altra parte fondamentale da conoscere è il sistema di monitoraggio e gestione dei consumi, che serve per monitorare il funzionamento dell’impianto e capire se sono presenti anomalie e permette al proprietario dell’impianto di gestire i carichi interni all’edificio (es. un elettrodomestico).
Prima di realizzare un impianto, comunque, è necessario dotarsi delle autorizzazioni necessarie rilasciate direttamente dal Comune. Per semplificare queste pratiche burocratiche e amministrative basta rivolgersi alle aziende che installano pannelli fotovoltaici che offrono soluzioni dove sono incluse queste pratiche.
Improvvisarsi installatori è sbagliato: è bene affidarsi sempre ad uno specialista del settore o ad un’azienda accreditata che possa fornire materiali di qualità per permettere all’impianto di essere redditizio.
Riguardo agli incentivi di cui si accennava prima, se si installa un impianto fotovoltaico, quindi se si incentiva la produzione di energia pulita che possa migliorare la qualità della vita e l’ottimizzazione energetica della propria casa, è possibile richiedere un rimborso fino al 65% di ciò che si è speso.
Grazie agli ecobonus, infatti, riconfermati nuovamente anche per il 2014, il Governo incentiva e supporta questo tipo di interventi alle proprie case, volti al miglioramento e all’efficientamento energetico.
Fonte: Infobuildenergia, leggi QUI.
mercoledì 1 gennaio 2014
Enea: i Vademecum per i lavori incentivati, la guida all'uso dei decreti e le guide dell'Agenzia delle Entrate
L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha recentemente predisposto i vademecum per tutti i lavori per i quali è possibile accedere agli incentivi del 55-65%.
Vademecum
Per ciascun tipo di lavoro è stata approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare. Si tratta di veri e propri Vademecum su cosa fare per chi ha intenzione di intraprendere uno dei lavori di seguito indicati:
Vademecum
Per ciascun tipo di lavoro è stata approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare. Si tratta di veri e propri Vademecum su cosa fare per chi ha intenzione di intraprendere uno dei lavori di seguito indicati:
Chi, cosa e come, relativamente al decreto edifici
Chi può fruire degli incentivi?
I beneficiari sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Nell'ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
I beneficiari sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Nell'ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
Cosa è agevolato?
Tutti gli interventi citati che devono rispondere a determinati requisiti. Ad esempio, nuove finestre o interventi sui muri devono conferire all'edificio una buona capacità di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica in cui è inserita la costruzione: in pratica, i lavori devono rispettare limiti di dispersione che sono chiaramente tabellati o per l'intero edificio o per il singolo elemento costruttivo oggetto dell'intervento (vedi decreto). Anche nel caso di installazione di pannelli solari o di sostituzione della caldaia, tali impianti devono rispondere alle specifiche tecniche riportate nel decreto.
Il rispetto dei limiti di dispersione e delle specifiche tecniche deve essere asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale. Per alcuni semplici interventi, tale asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del produttore dell'elemento posto in opera. Sono ammessi anche interventi su interi edifici ma in questo caso ciò che deve essere valutata è l'efficienza energetica complessiva al termine dei lavori.
Tutti gli interventi citati che devono rispondere a determinati requisiti. Ad esempio, nuove finestre o interventi sui muri devono conferire all'edificio una buona capacità di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica in cui è inserita la costruzione: in pratica, i lavori devono rispettare limiti di dispersione che sono chiaramente tabellati o per l'intero edificio o per il singolo elemento costruttivo oggetto dell'intervento (vedi decreto). Anche nel caso di installazione di pannelli solari o di sostituzione della caldaia, tali impianti devono rispondere alle specifiche tecniche riportate nel decreto.
Il rispetto dei limiti di dispersione e delle specifiche tecniche deve essere asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale. Per alcuni semplici interventi, tale asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del produttore dell'elemento posto in opera. Sono ammessi anche interventi su interi edifici ma in questo caso ciò che deve essere valutata è l'efficienza energetica complessiva al termine dei lavori.
Come viene concessa l'agevolazione?
Gli interessati possono incaricare un professionista abilitato alla progettazione che presenta al cliente una serie di proposte operative per ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione e, a fine lavori, da un attestato di qualificazione energetica, non più richiesto - dal 2008 - per interventi su finestre in singole unità immobiliari e per pannelli solari e dal 15/8/2009 anche per interventi su impianti termici. Il cliente realizza gli interventi, paga il professionista e l'impresa esecutrice con un bonifico bancario o postale e conserva tutte le fatture, la qualificazione energetica e l'asseverazione del professionista per eventuali controlli fiscali.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, poi, l'utente deve inviare o far inviare telematicamente all'Enea - attraverso l'apposito applicativo raggiungibile dalla homepage di questo sito, cliccando sull'icona della cassetta postale - copia dell'eventuale attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa, necessaria per il monitoraggio dell'iniziativa. Il sistema, se l'invio è andato a buon fine, restituirà in automatico all'utente una ricevuta informatica valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio. Anche tale ricevuta dovrà essere conservata a cura dell'utente ed esibita a richiesta in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Infine, l'utente in possesso della ricevuta, inizierà a detrarre il 55-65% di quanto speso dalle imposte a suo debito con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha sostenuto le spese.
Gli interessati possono incaricare un professionista abilitato alla progettazione che presenta al cliente una serie di proposte operative per ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione e, a fine lavori, da un attestato di qualificazione energetica, non più richiesto - dal 2008 - per interventi su finestre in singole unità immobiliari e per pannelli solari e dal 15/8/2009 anche per interventi su impianti termici. Il cliente realizza gli interventi, paga il professionista e l'impresa esecutrice con un bonifico bancario o postale e conserva tutte le fatture, la qualificazione energetica e l'asseverazione del professionista per eventuali controlli fiscali.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, poi, l'utente deve inviare o far inviare telematicamente all'Enea - attraverso l'apposito applicativo raggiungibile dalla homepage di questo sito, cliccando sull'icona della cassetta postale - copia dell'eventuale attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa, necessaria per il monitoraggio dell'iniziativa. Il sistema, se l'invio è andato a buon fine, restituirà in automatico all'utente una ricevuta informatica valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio. Anche tale ricevuta dovrà essere conservata a cura dell'utente ed esibita a richiesta in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Infine, l'utente in possesso della ricevuta, inizierà a detrarre il 55-65% di quanto speso dalle imposte a suo debito con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha sostenuto le spese.
Guide dell'Agenzia delle Entrate
Consigliamo i nostri visitatori di consultare anche le guide predisposte dall'Agenzia delle Entrate per fruire sia delle agevolazioni del 55-65% per gli interventi di efficienza energetica che di quelle del 36-50% relative alle ristrutturazioni edilizie.
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 55-65%
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 55-65%,del giugno 2013
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - La guida dell'Agenzia delle Entrate, del settembre 2013
Le agevolazioni irpef per le ristrutturazioni edilizie - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 36-50%
Si consiglia anche di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti delle guide sul sito dell'Agenzia delle Entratewww.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso "L'Agenzia informa" --> "Guide fiscali".
Fonte: ENEA, leggi QUI
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sabato 23 novembre 2013
Costruire il futuro: riqualificazione energetica e messa in sicurezza del patrimonio edilizio italiano
L’unica via per superare la crisi drammatica della filiera delle costruzioni, che dura da sei anni e che ha causato la perdita di oltre 600mila posti di lavoro e 12mila imprese chiuse, è quella di un profondo cambiamento dell’intero settore e delle politiche nazionali e regionali e deve necessariamente puntare su una innovazione in edilizia che unisca il tema dell’energia a una nuova domanda di qualità delle abitazioni e di spazi adatti alle famiglie. E’ quanto emerge dal secondo rapporto dell’osservatorio congiunto di Fillea – Cgil e Legambiente “Costruire il futuro, innovazione e sostenibilità nel settore edilizio”, presentato nei giorni scorsi a Roma.
L’Unione Europea con la nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020 vuole spingere proprio in questa direzione e con le Direttive 2012/27 e 2010/31 ha definito le scelte da intraprendere per fare dell'efficienza energetica la chiave per una riqualificazione diffusa e ambiziosa del patrimonio edilizio italiano. Si tratta di "un’occasione che non deve essere sprecata e dove è importante costruire un’alleanza che coinvolga tutti i soggetti sociali e imprenditoriali, politici e associativi che vogliono puntare a fare dell’efficienza energetica e statica del patrimonio edilizio la leva per uscire dalla crisi", creando così occupazione legata alla riqualificazione e manutenzione di un enorme patrimonio esistente.
Sulla base delle risorse previste nell'ambito del nuovo quadro finanziario comunitario per l'Italia, considerando i vincoli per la destinazione a interventi in materia di energia e clima e i cofinanziamenti, "le risorse che si possono mobilitare per l'efficienza energetica sono pari ad almeno 7 miliardi di Euro, risorse che possono diventare un volano per la riqualificazione urbana, grazie a interventi per l’efficienza energetica e la sicurezza antisismica, migliorando la qualità dell’abitare e dimezzando i consumi e le spese in bolletta per i cittadini".
La nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020 vincola una quota significativa dei finanziamenti proprio per questo tipo di interventi. "Per l’Italia è un’occasione straordinaria per avere finalmente politiche coerenti; è già previsto che entro Aprile 2014 sia approvata una strategia nazionale e l’individuazione di interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e privato da finanziare e realizzare". Diviene però prioritario definire una regia nazionale per gli interventi di efficienza energetica e di riqualificazione urbana in coerenza con le Direttive e la programmazione europea.
Secondo il Rapporto, “il problema è che oggi vi è una totale confusione di responsabilità rispetto a chi si debba occupare di efficienza energetica tra Ministero delle Infrastrutture, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Ambiente. Se questa situazione non cambia i fondi strutturali 2014-2020 faranno la stessa fine di quelli delle programmazioni precedenti, perdendo l’occasione di farli diventare una vera leva di sviluppo. Le stesse Regioni non hanno ancora compreso come occorra cambiare priorità di intervento e strategie, altrimenti le risorse europee vincolate all'efficienza energetica saranno sprecate”.
Il Rapporto evidenzia poi che è necessario definire regole certe e omogenee in tutto il territorio nazionale per la certificazione energetica delle abitazioni, per migliorare le prestazioni degli edifici, garantendo i cittadini. Si devono superare le contraddizioni tra norme nazionali e regionali per dare credibilità alla certificazione attraverso controlli indipendenti e sanzioni, norme chiare per le prestazioni degli involucri e degli impianti, garanzia su chi può certificare.
Altrettanto indispensabile è dare certezza sulla sicurezza antisismica degli edifici, “stabilendo per esempio l’obbligo di dotarsi di un libretto antisismico per tutti gli edifici esistenti”.
Sia per l’edilizia pubblica che per quella privata è imprescindibile definire una strategia per spingere gli interventi di riqualificazione. “Negli ultimi quindici anni la politica delle detrazioni fiscali ha rappresentato uno straordinario volano per il settore delle costruzioni spingendo la manutenzione del patrimonio edilizio e il miglioramento delle prestazioni energetiche e contribuendo a far emergere una parte del lavoro nero. E’ una politica che crea lavoro, che si ripaga con l’economia, la fiscalità e il lavoro che mette in moto e che se oggi può beneficiare anche dei fondi strutturali deve evolversi per diventare più trasparente ed efficace in termini di risultati energetici”. E' una politica che va sostenuta considerando che l’unico comparto edilizio in crescita, in questo periodo di crisi (2008-2013) è quello del recupero e delle riqualificazioni edilizie, che beneficia in modo sostanziale degli interventi di riqualificazione energetica ammessi appunto a detrazione fiscale.
Il Rapporto chiede quindi che le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza siano rese permanenti; che le detrazioni siano allargate in maniera permanente al consolidamento antisismico degli edifici e che siano reintrodotti gli incentivi per la sostituzione di coperture in amianto con tetti fotovoltaici.
La Fillea-Cgil chiederà al Governo, alle Regioni e agli enti locali l’apertura di un "Tavolo di confronto per la migliore attuazione di un efficace programma per la realizzazione degli obbiettivi dell’efficienza e del risparmio energetico con un sistema incentivante stabile e sostenibile.
Scarica il Rapporto Fillea – Cgil e Legambiente “Costruire il futuro, innovazione e sostenibilità nel settore edilizio”.
L’Unione Europea con la nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020 vuole spingere proprio in questa direzione e con le Direttive 2012/27 e 2010/31 ha definito le scelte da intraprendere per fare dell'efficienza energetica la chiave per una riqualificazione diffusa e ambiziosa del patrimonio edilizio italiano. Si tratta di "un’occasione che non deve essere sprecata e dove è importante costruire un’alleanza che coinvolga tutti i soggetti sociali e imprenditoriali, politici e associativi che vogliono puntare a fare dell’efficienza energetica e statica del patrimonio edilizio la leva per uscire dalla crisi", creando così occupazione legata alla riqualificazione e manutenzione di un enorme patrimonio esistente.
Sulla base delle risorse previste nell'ambito del nuovo quadro finanziario comunitario per l'Italia, considerando i vincoli per la destinazione a interventi in materia di energia e clima e i cofinanziamenti, "le risorse che si possono mobilitare per l'efficienza energetica sono pari ad almeno 7 miliardi di Euro, risorse che possono diventare un volano per la riqualificazione urbana, grazie a interventi per l’efficienza energetica e la sicurezza antisismica, migliorando la qualità dell’abitare e dimezzando i consumi e le spese in bolletta per i cittadini".
La nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020 vincola una quota significativa dei finanziamenti proprio per questo tipo di interventi. "Per l’Italia è un’occasione straordinaria per avere finalmente politiche coerenti; è già previsto che entro Aprile 2014 sia approvata una strategia nazionale e l’individuazione di interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e privato da finanziare e realizzare". Diviene però prioritario definire una regia nazionale per gli interventi di efficienza energetica e di riqualificazione urbana in coerenza con le Direttive e la programmazione europea.
Secondo il Rapporto, “il problema è che oggi vi è una totale confusione di responsabilità rispetto a chi si debba occupare di efficienza energetica tra Ministero delle Infrastrutture, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Ambiente. Se questa situazione non cambia i fondi strutturali 2014-2020 faranno la stessa fine di quelli delle programmazioni precedenti, perdendo l’occasione di farli diventare una vera leva di sviluppo. Le stesse Regioni non hanno ancora compreso come occorra cambiare priorità di intervento e strategie, altrimenti le risorse europee vincolate all'efficienza energetica saranno sprecate”.
Il Rapporto evidenzia poi che è necessario definire regole certe e omogenee in tutto il territorio nazionale per la certificazione energetica delle abitazioni, per migliorare le prestazioni degli edifici, garantendo i cittadini. Si devono superare le contraddizioni tra norme nazionali e regionali per dare credibilità alla certificazione attraverso controlli indipendenti e sanzioni, norme chiare per le prestazioni degli involucri e degli impianti, garanzia su chi può certificare.
Altrettanto indispensabile è dare certezza sulla sicurezza antisismica degli edifici, “stabilendo per esempio l’obbligo di dotarsi di un libretto antisismico per tutti gli edifici esistenti”.
Sia per l’edilizia pubblica che per quella privata è imprescindibile definire una strategia per spingere gli interventi di riqualificazione. “Negli ultimi quindici anni la politica delle detrazioni fiscali ha rappresentato uno straordinario volano per il settore delle costruzioni spingendo la manutenzione del patrimonio edilizio e il miglioramento delle prestazioni energetiche e contribuendo a far emergere una parte del lavoro nero. E’ una politica che crea lavoro, che si ripaga con l’economia, la fiscalità e il lavoro che mette in moto e che se oggi può beneficiare anche dei fondi strutturali deve evolversi per diventare più trasparente ed efficace in termini di risultati energetici”. E' una politica che va sostenuta considerando che l’unico comparto edilizio in crescita, in questo periodo di crisi (2008-2013) è quello del recupero e delle riqualificazioni edilizie, che beneficia in modo sostanziale degli interventi di riqualificazione energetica ammessi appunto a detrazione fiscale.
Il Rapporto chiede quindi che le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza siano rese permanenti; che le detrazioni siano allargate in maniera permanente al consolidamento antisismico degli edifici e che siano reintrodotti gli incentivi per la sostituzione di coperture in amianto con tetti fotovoltaici.
La Fillea-Cgil chiederà al Governo, alle Regioni e agli enti locali l’apertura di un "Tavolo di confronto per la migliore attuazione di un efficace programma per la realizzazione degli obbiettivi dell’efficienza e del risparmio energetico con un sistema incentivante stabile e sostenibile.
Scarica il Rapporto Fillea – Cgil e Legambiente “Costruire il futuro, innovazione e sostenibilità nel settore edilizio”.
Fonte: Infobuild Energia, leggi QUI.
mercoledì 6 novembre 2013
Ecobonus 65% e Ristrutturazioni edilizie, Ok a demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma
Come previsto dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto del Fare) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dal 21 agosto 2013 (giorno di entrata in vigore della legge di conversione) è possibile usufruire della detrazione fiscale del 65% prevista per le ristrutturazioni edilizie, anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con modifica di sagoma.
Lo ha ribadito l'ENEA rispondendo ad un quesito di un contribuente che chiedeva delucidazioni in merito. In particolare, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo delle nuove Tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha inserito la risposta all'interno delle proprie FAQ (Frequently Asked Questions) ricordando che la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), ha rivisto la definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nel Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d) il riferimento alla "sagoma".
In particolare, grazie a questa modifica, dal 21 agosto 2013 è possibile fruire delle detrazioni fiscali del 65% previste per gli interventi di ristrutturazioni edilizie, anche in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, per il quale non sia stata rispettata la sagoma originaria. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi "volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza". Dunque, qualora l'intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come "ristrutturazione edilizia" (ossia l'immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del DM 1444/68), alla luce delle recenti disposizioni, riteniamo agevolabili ai sensi di queste detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.
L'ENEA ha, inoltre, risposto ad una domanda riguardante l'ampliamento di un immobile per il quale è stata avviata la pratica di detrazione fiscale. In particolare, nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento viene considerato "nuova costruzione".
Ricordiamo, infine, che è in esame alle Camere il testo definitivo del disegno di legge contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014) che, tra le altre cose, definisce le proroghe relative alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per riqualificazione energetica.
Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.
Lo ha ribadito l'ENEA rispondendo ad un quesito di un contribuente che chiedeva delucidazioni in merito. In particolare, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo delle nuove Tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha inserito la risposta all'interno delle proprie FAQ (Frequently Asked Questions) ricordando che la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), ha rivisto la definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nel Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d) il riferimento alla "sagoma".
In particolare, grazie a questa modifica, dal 21 agosto 2013 è possibile fruire delle detrazioni fiscali del 65% previste per gli interventi di ristrutturazioni edilizie, anche in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, per il quale non sia stata rispettata la sagoma originaria. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi "volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza". Dunque, qualora l'intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come "ristrutturazione edilizia" (ossia l'immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del DM 1444/68), alla luce delle recenti disposizioni, riteniamo agevolabili ai sensi di queste detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.
L'ENEA ha, inoltre, risposto ad una domanda riguardante l'ampliamento di un immobile per il quale è stata avviata la pratica di detrazione fiscale. In particolare, nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento viene considerato "nuova costruzione".
Ricordiamo, infine, che è in esame alle Camere il testo definitivo del disegno di legge contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014) che, tra le altre cose, definisce le proroghe relative alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per riqualificazione energetica.
Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.
Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.
lunedì 30 settembre 2013
Ecobonus, Ristrutturazioni, Bonus mobili ed elettrodomestici: nuova circolare dall'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29 del 18 settembre scorso interviene con alcuni chiarimenti sulle misure introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 che contiene agevolazioni dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio, anche con finalità di stimolo dei settori produttivi di riferimento.Ricordiamo che il citato decreto-legge ha definito la proroga, fino al 31 dicembre 2013, delle detrazioni d’imposta previste sia per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sia per quelli di ristrutturazione edilizia, innalzando contestualmente le rispettive aliquote di detrazione, dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013).
Per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, sono previsti ulteriori sei mesi di agevolazione (30 giugno 2014).
Nell’ambito del bonus (50%) riservato alle opere di recupero del patrimonio edilizio, poi, ha raddoppiato l’importo massimo agevolabile (da 48 a 96mila euro) e aggiunto, tra le spese rilevanti, anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili ed grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La circolare tratta:
- gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Riqualificazione energetica - La disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica è contenuta nell’art. 14 del decreto. Il comma 1 stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013”.
La proroga al 31 dicembre 2013 riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica previsti dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, di seguito indicati:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Ristrutturazioni edilizie - Le detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono oramai parte del Tuir (articolo 16-bis) e, anche se le misure sono state per il momento “ritoccate” (cioè, fino al 31 dicembre 2013 la percentuale di detrazione è del 50% e il massimo di spesa ammissibile è pari a 96mila euro), con il nuovo anno tutto tornerà alla normalità.
Nella circolare il paragrafo 2.2 è dedicato alle precisazioni a proposito del bonus in caso di interventi antisismici su edifici situati in zone ad alta pericolosità tellurica (articolo 16, comma 1-bis del Dl 63/2013).
Le unità immobiliari interessate sono quelle adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive, a prescindere dalla loro categoria catastale e lo sconto d’imposta, per questo tipo di interventi, è innalzato al 65% delle spese sostenute (per un ammontare massimo di 96mila euro) e può essere applicato fino al 31 dicembre 2013, a patto che le procedure autorizzative siano state avviate dal 4 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 63/2013.
I lavori agevolabili sono quelli indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir e precisamente l’esecuzione di opere:
- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Mobili e grandi elettrodomestici - L’art. 16, comma 2, del decreto, nel quadro delle misure adottate per favorire la ripresa economica, prevede che “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.” Il medesimo comma 2 stabilisce che la detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.
Nella circolare viene precisato che l’agevolazione è collegata agli interventi:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Un ulteriore chiarimento fornito sulla detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è contenuto nel paragrafo 3.6 e riguarda le modalità di pagamento. In sostanza, i contribuenti hanno a disposizione due vie: quella classica, che prevede l’effettuazione di un bonifico bancario o postale, obbligatoria per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione, e quella “straordinaria” con carte di credito o di debito, possibilità concessa in considerazione del tipo di beni comperati.
Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.
Per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, sono previsti ulteriori sei mesi di agevolazione (30 giugno 2014).
Nell’ambito del bonus (50%) riservato alle opere di recupero del patrimonio edilizio, poi, ha raddoppiato l’importo massimo agevolabile (da 48 a 96mila euro) e aggiunto, tra le spese rilevanti, anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili ed grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La circolare tratta:
- gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Riqualificazione energetica - La disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica è contenuta nell’art. 14 del decreto. Il comma 1 stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013”.
La proroga al 31 dicembre 2013 riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica previsti dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, di seguito indicati:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Ristrutturazioni edilizie - Le detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono oramai parte del Tuir (articolo 16-bis) e, anche se le misure sono state per il momento “ritoccate” (cioè, fino al 31 dicembre 2013 la percentuale di detrazione è del 50% e il massimo di spesa ammissibile è pari a 96mila euro), con il nuovo anno tutto tornerà alla normalità.
Nella circolare il paragrafo 2.2 è dedicato alle precisazioni a proposito del bonus in caso di interventi antisismici su edifici situati in zone ad alta pericolosità tellurica (articolo 16, comma 1-bis del Dl 63/2013).
Le unità immobiliari interessate sono quelle adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive, a prescindere dalla loro categoria catastale e lo sconto d’imposta, per questo tipo di interventi, è innalzato al 65% delle spese sostenute (per un ammontare massimo di 96mila euro) e può essere applicato fino al 31 dicembre 2013, a patto che le procedure autorizzative siano state avviate dal 4 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 63/2013.
I lavori agevolabili sono quelli indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir e precisamente l’esecuzione di opere:
- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Mobili e grandi elettrodomestici - L’art. 16, comma 2, del decreto, nel quadro delle misure adottate per favorire la ripresa economica, prevede che “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.” Il medesimo comma 2 stabilisce che la detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.
Nella circolare viene precisato che l’agevolazione è collegata agli interventi:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Un ulteriore chiarimento fornito sulla detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è contenuto nel paragrafo 3.6 e riguarda le modalità di pagamento. In sostanza, i contribuenti hanno a disposizione due vie: quella classica, che prevede l’effettuazione di un bonifico bancario o postale, obbligatoria per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione, e quella “straordinaria” con carte di credito o di debito, possibilità concessa in considerazione del tipo di beni comperati.
Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.
Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in materia; si rammenta inoltre che in Commissione Ambiente e Finanze della Camera è già stato dato l'OK alla stabilizzazione dell'ecobonus, ora occorre l'approvazione in Parlamento.
domenica 29 settembre 2013
Perchè dire no alla costruzione di nuove case
Eppure è un dato di fatto: siamo ormai giunti al punto di non ritorno.
Stop alla nuove costruzioni, è ora di riqualificare.
Occorre fermare le nuove costruzioni per puntare alla riqualificazione edilizia, energetica e urbanistica: “La crisi economica, gli obiettivi europei da raggiungere entro il 2020, il calo delle nuove costruzioni, il bisogno di risparmio delle famiglie e quello di far ripartire lo sviluppo impongono una svolta: quella di risistemare, riqualificare l’esistente e farlo velocemente", così si espresso Francesco Toso del CRESME, a Sassuolo durante convegno ‘Scenari internazionali per l’edilizia sostenibile e la rigenerazione urbana in chiave green’, nell’ambito del Festival green economy di distretto promosso da Confindustria ceramiche.
Oggi 2,5 milioni di edifici sono in uno stato pessimo o mediocre e quindi 30 milioni di abitazioni necessitano una riqualifica che, pure a livello economico, può portare sviluppo economico.
Le premesse per dare una svolta al mercato dell’edilizia ci sono e sarà interessante vedere se questa cultura innovativa dell’edilizia arriverà alle imprese, agli imprenditori e ai decisori politici.
Le premesse per dare una svolta al mercato dell’edilizia ci sono e sarà interessante vedere se questa cultura innovativa dell’edilizia arriverà alle imprese, agli imprenditori e ai decisori politici.
Ma in poche parole, quale può essere il decalogo per il geometra ambientalista:
1. no alle nuove case, perché ce ne sono fin troppe già esistenti, invendute, sfitte e da ristrutturare (si parla di percentuali imbarazzanti di immobili "inutili");
2. no alle nuove case, perché la cementificazione del territorio riduce sempre più la superficie permeabile del terreno, riducendo quindi la ricarica delle acque sotterranee (sono anni che stiamo attingendo alle riserve di acque fossili, con gravi problemi di subsidenza);
3. no alle nuove case, perché il continuo rivestimento delle zone permeabili contribuisce ai dissesti idrogeologici verificatisi negli ultimi anni (frane, allagamenti, inondazioni...), senza considerare che la riduzione progressiva di terreno agricolo ci rende sempre più schiavi delle importazioni;
4. no alle nuove case, perché abbiamo un patrimonio edilizio esistente immenso da riqualificare, sia dal punto di vista energetico che sismico;
5. no alle nuove case, perché rischiano di divenire eco-mostri abbandonati a causa del fallimento delle imprese costruttrici (la bolla immobiliare è scoppiata, ora raccogliamo i cocci e ricominciamo dalla parte giusta);
6. si alla riqualificazione, perché possiamo dare il meglio per rendere efficiente un edificio (deve essere un impegno di tutti noi tecnici, quello di fornire sempre l'assistenza migliore e più qualificata);
7. si alla riqualificazione, perché le strutture pubbliche esistenti (scuole, comuni, biblioteche, palestre...) hanno necessità di grossi interventi e non è possibile pensare di cambiare fabbricato così come si cambia una giacca;
8. si alla riqualificazione, perché le infrastrutture esistenti (strade e fognature) non possono essere ampliate all'infinito per soddisfare la sete di nuove costruzioni;
9. si alla riqualificazione, perché deve essere uno slogan di stimolo anche per la pubblica amministrazione, che non può e non deve sempre contare sugli oneri delle nuove costruzioni per fare cassa;
10. si alla riqualificazione, per fare del bene all'ambiente, al nostro portafoglio e alle casse della pubblica amministrazione, perché nuove case vuol dire nuove spese.
Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali consulenze relative alla riqualificazione energetica o antisismica.
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