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giovedì 20 febbraio 2014

Cancellata la proroga relativa all'installazione impianti fonti rinnovabili negli edifici

Restano fermi i termini relativi agli obblighi di copertura dei consumi mediante fonti rinnovabili e di potenza installata degli impianti a fonti rinnovabili in edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Nel passaggio alla Camera, è stato soppresso dal testo della legge di conversione del D.L. 150/2013 - Milleproroghe l'art. 4-bis, introdotto dal Senato, avente ad oggetto il differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia.

In particolare, il soppresso art. 4-bis disponeva la proroga di un anno, dal 01/01/2014 al 01/01/2015, dei termini di cui al punto 1, lettere b) ed al punto 3, lettera b) dell'Allegato 3 del D. Leg.vo 28/2011, relativi agli obblighi di copertura dei consumi mediante fonti rinnovabili e di potenza installata dei medesimi impianti in edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Dunque i seguenti i requisiti, di cui ai citati punti 1, lettera b) e 3, lettera b) dell'Allegato 3 del D. Leg.vo 28/2011, continuano ad essere richiesti, per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti con richiesta di titolo edilizio presentata dal 01/01/2014 al 31/12/2016 (e non dal 01/01/2015, come proposto dal Senato):
- gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 35% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
- la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la formula:

P (kW) = 1 / 65 (m²/kW) x Superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (m²).

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Per approfondimenti potete contattare lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI.

giovedì 23 gennaio 2014

Fotovoltaico nelle zone colpite da calamità: incentivi agli impianti entrati in esercizio entro 01/01/2015

La L. 147/2014 ha prorogato il termine di entrata in esercizio per gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili.

Il comma 154 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e dunque al 01/01/2015, il termine entro il quale gli impianti fotovoltaici, già iscritti nei relativi registri, da realizzare in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013, dovranno entrare in esercizio per poter essere ammessi agli incentivi previsti dal D.M. 06/07/2012 (Quinto Conto Energia).

La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità sono le opere connesse agli impianti suindicati.

Tale disposizione costituisce una proroga del termine, di cui all'art. 4, comma 8, del citato D.M. 05/07/2012, che prevede l’ammissione alle tariffe incentivanti per gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili purché entrati in esercizio entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria relativa al registro.

Dunque, per poter essere ammessi agli incentivi previsti dal Quinto Conto Energia, gli impianti fotovoltaici da realizzare in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013, già inseriti nelle graduatorie pubblicate dal GSE il 28/09/2012 (Prima graduatoria) ed il 23/05/2013 (Seconda graduatoria), dovranno entrare in esercizio entro il 01/01/2015. La proroga, dunque, consente agli impianti in oggetto, ormai decaduti dagli incentivi in quanto non entrati in esercizio entro il 28/09/2013 (un anno dalla pubblicazione della prima graduatoria), o che non entraranno in esercizio entro il 23/05/2014 (un anno dalla pubblicazione della seconda graduatoria), di mantenere il diritto agli incentivi se entreranno in esercizio entro il 01/01/2015.

Lo stesso comma 154 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede, entro il 30/06/2014, l'aggiornamento del sistema degli incentivi di cui all'art. 28, comma 2, lettera g), del D. Leg.vo 28/2011, attuato con il D.M. 28/12/2012, c.d. «Conto Termico».

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

mercoledì 1 gennaio 2014

Enea: i Vademecum per i lavori incentivati, la guida all'uso dei decreti e le guide dell'Agenzia delle Entrate

L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha recentemente predisposto i vademecum per tutti i lavori per i quali è possibile accedere agli incentivi del 55-65%.

Vademecum

Per ciascun tipo di lavoro è stata approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare. Si tratta di veri e propri Vademecum su cosa fare per chi ha intenzione di intraprendere uno dei lavori di seguito indicati:


Chi, cosa e come, relativamente al decreto edifici

Chi può fruire degli incentivi?
I beneficiari sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Nell'ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Cosa è agevolato?
Tutti gli interventi citati che devono rispondere a determinati requisiti. Ad esempio, nuove finestre o interventi sui muri devono conferire all'edificio una buona capacità di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica in cui è inserita la costruzione: in pratica, i lavori devono rispettare limiti di dispersione che sono chiaramente tabellati o per l'intero edificio o per il singolo elemento costruttivo oggetto dell'intervento (vedi decreto). Anche nel caso di installazione di pannelli solari o di sostituzione della caldaia, tali impianti devono rispondere alle specifiche tecniche riportate nel decreto.
Il rispetto dei limiti di dispersione e delle specifiche tecniche deve essere asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale. Per alcuni semplici interventi, tale asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del produttore dell'elemento posto in opera. Sono ammessi anche interventi su interi edifici ma in questo caso ciò che deve essere valutata è l'efficienza energetica complessiva al termine dei lavori.

Come viene concessa l'agevolazione?
Gli interessati possono incaricare un professionista abilitato alla progettazione che presenta al cliente una serie di proposte operative per ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione e, a fine lavori, da un attestato di qualificazione energetica, non più richiesto - dal 2008 - per interventi su finestre in singole unità immobiliari e per pannelli solari e dal 15/8/2009 anche per interventi su impianti termici. Il cliente realizza gli interventi, paga il professionista e l'impresa esecutrice con un bonifico bancario o postale e conserva tutte le fatture, la qualificazione energetica e l'asseverazione del professionista per eventuali controlli fiscali.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, poi, l'utente deve inviare o far inviare telematicamente all'Enea - attraverso l'apposito applicativo raggiungibile dalla homepage di questo sito, cliccando sull'icona della cassetta postale - copia dell'eventuale attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa, necessaria per il monitoraggio dell'iniziativa. Il sistema, se l'invio è andato a buon fine, restituirà in automatico all'utente una ricevuta informatica valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio. Anche tale ricevuta dovrà essere conservata a cura dell'utente ed esibita a richiesta in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Infine, l'utente in possesso della ricevuta, inizierà a detrarre il 55-65% di quanto speso dalle imposte a suo debito con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha sostenuto le spese.

Guide dell'Agenzia delle Entrate

Consigliamo i nostri visitatori di consultare anche le guide predisposte dall'Agenzia delle Entrate per fruire sia delle agevolazioni del 55-65% per gli interventi di efficienza energetica che di quelle del 36-50% relative alle ristrutturazioni edilizie.

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 55-65%
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 55-65%,del giugno 2013
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - La guida dell'Agenzia delle Entrate, del settembre 2013
Le agevolazioni irpef per le ristrutturazioni edilizie - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 36-50%

Si consiglia anche di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti delle guide sul sito dell'Agenzia delle Entratewww.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso "L'Agenzia informa" --> "Guide fiscali".

Fonte: ENEA, leggi QUI

mercoledì 15 maggio 2013

La verifica termografica

In base a segnalazioni di esperti nel settore circa il Il 40% degli impianti solari in Italia non funziona correttamente.

Le cause solitamente possono essere ricondotte a tre tipologie: errata installazione (dove ad esempio il montaggio non è stato effettuato correttamente), progettazione insufficiente (in quanto non si è tenuto conto di alcuni aspetti fondamentali), prodotto danneggiato o viziato (con danno non visibile, ma che presenta poi dei difetti che compromettono l'impianto nel suo complesso).

Con la termografia a infrarossi è possibile effettuare una diagnosi approfondita di pannelli solari, fotovoltaici, cappotti, infiltrazioni, dispersioni energetiche e impianti di riscaldamento.

Alcune domande che sovente vengono poste:

- Come faccio a rendermi conto se un modulo non funziona correttamente?

- Il mio impianto fotovoltaico o solare termico sta rendendo davvero quanto dovrebbe?

- Se mi accorgo di un calo dei rendimenti, come faccio a verificare il buon funzionamento dell’impianto?

- In caso di malfunzionamento, come lo dimostro alla casa produttrice per far valere la garanzia?

Se fino ad oggi non era facile trovare una risposta soddisfacente, ora con la termografia molti dei problemi elencati possono trovare finalmente una soluzione.

Il vantaggio della termografia ad infrarosso

La termografia spesso viene definita come la prima attività da svolgere in un programma di manutenzione o in un progetto di ristrutturazione o rettifica. Con la termografia a infrarossi è possibile effettuare una diagnosi approfondita di pannelli solari, fotovoltaici, cappotti, infiltrazioni, dispersioni energetiche e impianti di riscaldamento.












La termocamera consente oggi di risalire rapidamente alla radice del problema: queste avanzatissime strumentazioni, utilizzate anche in caso di indagini legali, sono attualmente uno dei pochi sistemi a disposizione che può consentire di controllare l'impianto fotovoltaico e i moduli solari così da poter essere sicuri che tutti funzionino correttamente e rendano adeguatamente.

In caso contrario, la risultanza che deriva dalle verifiche dà la possibilità di rilevare malfunzionamenti, celle bruciate e sovraccarichi, in modo talmente preciso e inoppugnabile da non lasciare alle varie case produttrici la possibilità di negare la sostituzione del modulo danneggiato.


* * *

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per consulenze e valutazioni di intervento per effettuare le verifiche richieste.

domenica 20 gennaio 2013

Klimahouse 2013

Klimahouse è la fiera internazionale specializzata per l'efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia, leader in Italia in questo settore.

Ospita espositori altamente specializzati, nasce dall'esigenza di dare risposte e soluzioni per costruire in maniera sostenibile, risparmiando energia e rispettando l’ambiente.

Si svolge a Bolzano dal 24 al 27 gennaio 2013, in Alto Adige, territorio all'avanguardia in questo campo e ponte tra le tecnologie del nord Europa verso sud, gode del supporto di partner importanti e di assoluto livello.

La parte espositiva è affiancata da visite guidate a edifici certificati sul territorio e da formazione congressuale e convegnistica.

Il concetto “CasaClima” è sinonimo di edilizia moderna, che unisce sostenibilità, drastica riduzione dei costi energetici e una perfetta climatizzazione dell’ambiente.

E' aperta a tutti, acquistando il biglietto on-line sul sito della Fiera di Bolzano (clicca QUI) si ha uno sconto sul prezzo d'ingresso.

Fonte: Fiera di Bolzano, leggi QUI.

venerdì 4 gennaio 2013

Audit Energetico, ovvero verificare gli sprechi

L’Audit Energetico è il primo intervento che chiunque dovrebbe realizzare nella propria casa (o Azienda) se ha intenzione di migliorare la propria efficienza energetica, riducendo così le spese per la fornitura di elettricità e calore.

Si tratta infatti di un’analisi approfondita condotta attraverso sopralluoghi presso l'abitazione (o l'Azienda) e l'esame di alcuni documenti (bollette di consumo del gas e della corrente elettrica) per conoscere la situazione ed effettuare una vera e propria diagnosi: durante il sopralluogo verrà utilizzata una termocamera per verificare la tenuta degli infissi e lo stato di conservazione dei tamponamenti verso l'esterno, nonché il corretto isolamento di tutte le strutture.

Attraverso l'Audit Energetico lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI si pone l’obiettivo di capire in che modo l’energia viene utilizzata, quali sono le cause degli eventuali sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere suggeriti al proprietario della casa (o dell'Azienda).

In seguito alle analisi, verrà quindi proposto un piano energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella economica delle azioni: in quanti anni posso rientrare delle spese che sostengo? quali benefici avrò nell'immediato? quale risparmio potrò osservare sulle bollette?

L’Audit Energetico, costituisce il preludio che precede l’avvio di un qualsiasi progetto finalizzato all'ottenimento di una maggiore efficienza e risparmio energetico: in base ad esso sarà possibile definire in anticipo se un intervento possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto vista tecnico che economico.

Le fasi di intervento sono così distinte:
- raccolta di informazioni (necessità del cliente e attuali consumi di gas e corrente elettrica);
sopralluogo finalizzato alla verifica della te
nuta degli infissi, allo stato di conservazione dei tamponamenti verso l'esterno, nonché al corretto isolamento di tutte le strutture (analisi termografica);
elaborazione dei dati raccolti e redazione del rapporto finale, con individuazione dei possibili interventi (interventi che possono variare dalla sostituzione del generatore di calore, al migliorare l'i
solamento termico delle pareti esterne, alla sostituzione degli infissi, per arrivare all'installazione di corpi illuminanti ad elevata efficienza o all'impiego di sistemi di regolazione e di gestione dei consumi).

Se poi il cliente vorrà, potranno essere seguite anche tutte le successive lavorazioni legate agli interventi proposti.

La progettazione delle soluzioni tecnologiche da parte dello STUDIO TECNICO BOLOGNINI è sempre coerente con criteri di sostenibilità economico-finanziaria (tutti gli interventi relativi al miglioramento dell'efficienza energetica beneficiano sempre delle Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica, già descritte QUI), mediante interventi appropriati, il più possibile incentrati verso l'autoconsumo e la sostenibilità ambientale.


Cosa aspetti a richiedere un Audit Energetico del tuo appartamento?

giovedì 20 dicembre 2012

Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica

Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti danno diritto a una detrazione fiscale dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2013 (Dl n. 83/2012). Dal 1° luglio 2013 questi incentivi saranno sostituiti con la detrazione Irpef del 36 per cento già prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

La detrazione fiscale per riqualificazione energetica spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (ad es. non incentivati dal Comune) per:


- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro;

- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;

- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.


Guida dell'Agenzia delle Entrate scaricabile nella sezione Documenti.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Fonte: Agenzia delle Entrate, leggi QUI.