... con attenzioni verso l'ambiente e il territorio, le persone e i servizi, convinti sostenitori della bio-edilizia, della sostenibilità ambientale e della resilienza ...

domenica 27 gennaio 2013

Bollino calore pulito: proroga al 15 marzo 2013

E' stato prorogato al 15 marzo 2013 il termine per certificare il proprio impianto termico rivolgendosi ai manutentori abilitati che provvederanno all'invio del rapporto di controllo provvisto del “Bollino calore pulito” agli uffici competenti. 

Il termine, inizialmente fissato al 31 gennaio (art.4 comma 5 del "Regolamento per l'esecuzione del controllo del rendimento energetico e di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici"), è stato prorogato con determina dirigenziale (n. 65/2013) che da oggi sarà pubblicata sull'Albo Pretorio telematico della Provincia di Bologna.

Come indicato nella lettera inviata da Palazzo Malvezzi ai cittadini residenti sul territorio provinciale (capoluogo e Comune di Imola esclusi), si ricorda che la Provincia di Bologna ha affidato alla ditta Multiservice Spa, tramite gara, il servizio di ispezione degli impianti termici per verificarne la corretta manutenzione periodica obbligatoria.

Alla scadenza del termine di certificazione cominceranno le verifiche a campione e gli interessati riceveranno dalla ditta Multiservice una richiesta di appuntamento tramite raccomandata: nessun tecnico è autorizzato dalla Provincia a recarsi direttamente e senza preavviso presso le abitazioni.

I cittadini in regola non dovranno pagare alcun onere, chi invece risulterà inadempiente dovrà corrispondere il costo dell'ispezione e, qualora poi non provveda a sanare altre irregolarità eventualmente accertate, incorrerà nelle sanzioni previste dalla Legge (da 500 a 3000 euro).

Il costo del "Bollino Calore Pulito", deciso da Comune e Provincia di Bologna, varia a seconda della potenza dell'impianto:

- 6 euro se inferiore a 35 kW
- 15 euro tra 35 e 115 kW
- 30 euro tra 116 kW e 349 kW
- 60 euro per una potenza uguale o superiore a 350 kW

Chi è responsabile e deve richiedere la certificazione "Bollino calore pulito":
- l'occupante dell'immobile, proprietario/a o inquilino/a, in cui è situato l'impianto;
- l'amministratore, nel caso di condomini a impianto centralizzato;
- un'impresa abilitata/terzo responsabile, delegata dall'occupante o dall'amministratore al funzionamento dell'impianto.

In tutti questi casi il/la responsabile deve gestire la conduzione dell'impianto, fare eseguire la manutenzione e i controlli di legge, conservare il libretto e i documenti che certificano i controlli effettuati, nonché garantire il rendimento e le temperature nei limiti consentiti dalla legge.

Comune e Provincia predispongono verifiche sugli impianti per i quali non risulta pervenuta alcuna documentazione, una documentazione incompleta o priva del 
"Bollino calore pulito".

Per informazioni:

Servizio Metropolitano Impianti Termici (SMIT)
un collaboratore è a disposizione nei seguenti orari:
- lunedì, mercoledi e venerdì dalle 9 alle 12 Tel. 051 6598259- martedì e giovedì dalle dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 Tel. 051 2195652
mail: 
impiantitermici@comune.bologna.it

Documenti scaricabili
Volantino (2492 KB)
Regolamento per l'esecuzione del controllo del rendimento energetico e di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici (193 KB)

Fonte: Portale Ambiente della Provincia di Bologna, leggi QUI.

mercoledì 23 gennaio 2013

Ricorso IMU: confermato dallo Sportello Consumatori

Lo Sportello Consumatori conferma quanto già riportato qualche giorno fa: come già accaduto al tempo della vicenda IVA sulla TIA stanno proliferando in questi giorni modelli e moduli per richiedere il rimborso dell’IMU per illegittimità costituzionale.

Tutto nasce dall’analisi del Rapporto Ue 2012 su Occupazione e sviluppi sociali, secondo cui la vecchia ICI non aveva impatto sulle disuguaglianze e aumentava leggermente la povertà, mentre la nuova IMU per essere più equa e avere un effetto redistributivo dovrebbe essere modificata in senso più progressivo.

A seguito anche di queste considerazioni l’ex Ministro Tremonti ha avviato un’iniziativa popolare per far dichiarare anticostituzionale un tassa che lo stesso definisce non già sulla casa ma “contro la casa”.

L’ex Ministro propone la presentazione di una istanza in autotutela a cui far seguire, in caso di diniego, tacito o esplicito, un ricorso alla Commissione Tributaria.

Vorremmo però ricordare che pur essendo obbligatorio il ricorso ad un legale abilitato solo se il valore superiore a 2.582,28 euro, il contribuente/consumatore deve comunque tener ben presente la complessità della procedura ed il rischio che la vertenza venga rigettata o, peggio, sia respinta a causa di errore formale.

Consigliamo quindi ai Consumatori di presentare, sì, l’istanza di autotutela, ma di procedere poi al Ricorso in Commissione Tributaria solo e soltanto SE SI E’ SICURI DI ESSERE IN GRADO DI GESTIRLO.

Più volte infatti siamo dovuti correre in aiuto di cittadini che hanno presentato ricorsi alle autorità (tipico il caso del Ricorso al Giudice di Pace contro le multe) scaricando moduli da internet e non rendendosi conto di stare incardinando un giudizio vero e proprio, con tanto di Giudice e procedure connesse.

In sintesi: istanza in autotutela sì, ricorso alla Commissione Tributaria solo se si sa quello che si sta facendo, oppure con l’assistenza di un legale.

Tornando alla proliferazione dei moduli abbiamo avuto notizia di alcune realtà che chiedono “contributi” per fornire il modulo da compilare, ed addirittura di una realtà che, battezzando il modulo con un nome “altisonante” ed imponendo arbitrariamente tempi stretti di consegna, parlando di “quadri del modello” ed aggiornamenti in base a loro circolari interne (neanche si parlasse della dichiarazione dei redditi) inducono in errore i cittadini che ci chiedono se esiste qualche modulo autorizzato dalla Pubblica Amministrazione.

Nulla di tutto questo. 

Il modulo, che anche noi proponiamo, è una mera istanza in carta semplice e che potrebbe essere prodotta nelle forme più disparate.

Proprio per contrastare questi fenomeni abbiamo deciso di distribuire gratis tramite il nostro sito www.sportelloconsumatori.org, il modello necessario a presentare l’istanza che il cittadino può facilmente scaricare, compilare e presentare da solo.

Rispetto alle istanze che stanno circolando in questi giorni, quasi tutte ispirate come la nostra al modello prodotto dall’ex Ministro Tremonti, abbiamo semplicemente aggiunto la comunicazione al Garante del Contribuente di copia dell’istanza, e l’invio per conoscenza alla nostra direzione (usate la posta prioritaria e non la raccomandata per la nostra copia), per avere la possibilità di monitorare il fenomeno ed intervenire poi presso le istituzioni.

Consigliamo di presentare l’istanza indipendentemente dalla possibilità o meno di proseguire con il Ricorso, perché è sufficiente che anche una sola delle Sezioni delle numerosissime Commissioni Tributarie italiane - verificata la fondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità proposta – rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, perché questa sia tenuta ad esaminarla ed a pronunciarsi.

In caso di sentenza che dichiari l’incostituzionalità totale o parziale dell’IMU, tutti i contribuenti interessati – se non lo hanno già fatto – potranno chiedere e ottenere il rimborso di quanto ingiustamente pagato. Perché quindi non anticiparsi?

Scarica il Modulo rimborso IMU editabile

Vedi i recapiti del Garante del Contribuente

Fonte: Sportello Consumatori, leggi QUI.

lunedì 21 gennaio 2013

Conferma della detrazione del 50% per i pannelli fotovoltaici

L'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica può beneficiare della detrazione fiscale del 36% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quindi anche della detrazione del 50% prevista fino al 30 giugno 2013, ma non può contemporaneamente beneficiare degli incentivi previsti dal "Conto Energia".

Era già stato affermato in tempi non sospetti (leggi news), richiamando la risoluzione n. 207/E del 2008 con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che l'installazione di pannelli fotovoltaici non può beneficiare contemporaneamente del sistema incentivante del Conto Energia e delle detrazioni del 36%. 


Ora questo è stato confermato da un parere dell'Agenzia delle Entrate (Prot 2012/137364) che conferma quanto già sostenuto, ovvero che l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica possono beneficiare della detrazione fiscale del 36%, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro.

Ricordiamo che come previsto dal comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure per la crescita del paese" (c.d. decreto Sviluppo - S.O. n. 129 alla G.U. n. 147/2012) le detrazioni IRPEF per le spese per ristrutturazioni edilizie sono state innalzate fino al 30 giugno 2013 al 50% e con un tetto massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare pari a 96.000 euro.

L'articolo 16 bis del TUIR comprende tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energia (lett. h), annoverandoli tra quelli detraibili al 36% (al 50% fino a giugno 2013), andando a colmare un vuoto che si sarebbe verificato alla scadenza della detrazione del 55%.

L'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione dell'energia elettrica, quindi, può rientrare nell'agevolazione, ma l'elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto sistema del Conto Energia. La novità contenuta nel parere sta nel fatto che viene chiarito che che il fotovoltaico non può, invece, beneficiare della detrazione del 55% sul risparmio energetico, in quanto l'articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l'installazione di "pannelli solari" esclusivamente "per la produzione di acqua calda", non rientrando tra gli interventi di riqualificazione energetica.

Rimane ferma, dunque, la non cumulabilità delle detrazioni previste dal decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze (di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico) del 19 febbraio 2007, con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Fonte: Lavori Pubblici.it, leggi QUI.

domenica 20 gennaio 2013

Klimahouse 2013

Klimahouse è la fiera internazionale specializzata per l'efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia, leader in Italia in questo settore.

Ospita espositori altamente specializzati, nasce dall'esigenza di dare risposte e soluzioni per costruire in maniera sostenibile, risparmiando energia e rispettando l’ambiente.

Si svolge a Bolzano dal 24 al 27 gennaio 2013, in Alto Adige, territorio all'avanguardia in questo campo e ponte tra le tecnologie del nord Europa verso sud, gode del supporto di partner importanti e di assoluto livello.

La parte espositiva è affiancata da visite guidate a edifici certificati sul territorio e da formazione congressuale e convegnistica.

Il concetto “CasaClima” è sinonimo di edilizia moderna, che unisce sostenibilità, drastica riduzione dei costi energetici e una perfetta climatizzazione dell’ambiente.

E' aperta a tutti, acquistando il biglietto on-line sul sito della Fiera di Bolzano (clicca QUI) si ha uno sconto sul prezzo d'ingresso.

Fonte: Fiera di Bolzano, leggi QUI.

venerdì 18 gennaio 2013

Ricorso al Giudice di Pace fai da te

Presso alcuni uffici del Giudice di Pace è già attivo il servizio SIGP@Internet Nazionale, mentre altri uffici stanno provvedendo.

Il servizio consente a tutti, cittadini e avvocati, di
attingere informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al Giudice di Pace, attraverso un semplice collegamento internet che consente l’accesso alla banca dati del software ministeriale SIGP (sistema informatico giudici di pace per gli affari civili) in uso presso gli uffici del giudice di pace, compilare online un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa o un ricorso per decreto ingiuntivo con la relativa nota di iscrizione a ruolo (è possibile compilare anche la sola nota di iscrizione a ruolo).

Una volta compilato e stampato il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo completa di codice a barre, è necessario spedirlo tramite raccomandata A/R (solo per le sanzioni amministrative) o presentarlo personalmente all'ufficio del Giudice di Pace competente, nei termini di legge, completo degli allegati elencati in calce alla nota di iscrizione. 

Presso gli uffici del Giudice di Pace che hanno attivato il servizio è prevista una “corsia preferenziale” per chi si presenta allo sportello per iscrivere a ruolo fascicoli contenenti la nota d’iscrizione redatta col metodo del codice a barre (attualmente il servizio è attivo presso alcuni uffici del giudice di pace dell'intero territorio nazionale).
Il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa al Giudice di Pace può essere presentato anche senza l’assistenza del legale, mentre per i ricorsi per decreti ingiuntivi l'assistenza di un legale è necessaria se il valore causa supera i 1.100 euro.

Per utilizzare il servizio di compilazione online di un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa (O.S.A.) o per decreto ingiuntivo (D.I.) è sufficiente avere un computer collegato ad internet e una stampante.

Successivamente all'iscrizione a ruolo, se e' stato fornito un indirizzo e-mail, si riceveranno comunicazioni e aggiornamenti sul ricorso. In ogni caso, l’indicazione di un indirizzo e-mail non è obbligatoria per utilizzare il servizio online.

E' possibile compilare il ricorso online e la relativa nota d'iscrizione per proporre opposizione avverso:
- verbali, cartelle esattoriali, ordinanze del prefetto emesse a seguito di violazione del codice della strada;
- ordinanze del prefetto per emissione di assegno a vuoto;
- altre violazioni di competenza del Giudice di Pace, che non rientrino nelle materie escluse.

Sono escluse dalla competenza del Giudice di Pace, ai sensi all'art. 6 commi 4 e 5 del D.Lgs. 150/2011, le sole violazione concernenti disposizioni in materia:
- di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- di previdenza e assistenza obbligatoria;
- di tutela dell’ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- di società e di intermediari finanziari;
- valutaria;
- di antiriciclaggio;
- se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 Euro;
- quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493,00 euro;
- quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
E’ possibile infine accedere alle informazioni su un qualsiasi procedimento di competenza del Giudice di Pace anche se non è stato compilato online il ricorso e la nota d'iscrizione a ruolo (purché inserito nella banca dati del Sistema Informativo utilizzato presso l'ufficio scelto).
Fonte: Servizi on-line del Giudice di Pace, leggi QUI.

mercoledì 16 gennaio 2013

Riforma del Condominio: le nuove norme

E' Legge la riforma del Condominio: in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293 è stata infatti pubblicata la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" che prevede la modifica della disciplina degli immobili in Condominio così come disciplinata dal codice civile del 1942.

In particolare, la riforma cerca di consolidare in norme le decisioni più recenti della Corte di Cassazione in materia condominiale ma ha anche l’ambizione di creare qualcosa di totalmente nuovo (pur con i limiti di cui si è detto).

L’art. 1 della legge riscrive l’articolo 1117 c.c. individuando ed elencando meglio le parti comuni dell’edificio; elencazione che naturalmente non può essere esaustiva, stante la grande varietà di tipologie edilizie e di situazioni concrete, ma che costituisce un importante sforzo che tiene conto anche delle elaborazioni giurisprudenziali affermatesi nel tempo.

L’art. 2 introduce l’articolo 1117-bis c.c., di nuova formulazione, che consente di ampliare la nozione di Condominio, includendovi espressamente anche i cosiddetti condomini orizzontali quali, ad esempio, i villaggi residenziali e i «supercondomini», quelli cioè costituiti da più Condomini. Inoltre, con la nuova formulazione dell’articolo 1117-ter c.c., si prevede una maggioranza che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al Condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni, mentre con l’articolo 1117-quater si introduce un più efficace strumento di tutela delle destinazioni d’uso in caso di attività contrarie alle destinazioni stesse.

L’art. 3, nel riscrivere l’articolo 1118 c.c., disciplina i diritti dei partecipanti sulle parti comuni. In particolare prevede la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.

L’art. 1122 c.c., previsto dall’articolo 6 del disegno di legge, stabilisce l’impossibilità per i condomini di eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso all'unità immobiliare di proprietà o alle parti comuni in uso individuale, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

Gli articoli 9 e 10 si occupano della figura dell’amministratore di Condominio e stabiliscono le regole relative alla nomina, alla revoca e agli obblighi di quest’ultimo. I nuovi articoli 1129 e 1130 del codice civile definiscono i poteri dell’amministratore, le responsabilità su di esso incombenti ed i conseguenti casi di revoca per violazione dei suoi doveri.

Altre novità previste riguardano la durata in carica dell’amministratore che passa da uno a due anni e la possibilità di revocare anticipatamente l’amministratore in alcuni casi espressamente previsti (tra cui la mancata apertura del conto corrente obbligatorio).

Indubbiamente, dall’esame della riforma emerge la volontà di definire un profilo più responsabile e trasparente della gestione condominiale, nell’esclusivo interesse dei condomini ed a garanzia degli interessi dei terzi, in modo che il ruolo e le funzioni dell’amministratore ne escano rafforzati e al contempo i condomini possano più agevolmente controllare l’operato dell’amministratore, anche a mezzo del consiglio di Condominio, con funzioni consultive e di controllo.

All’art. 14, comma 3, risultano altresì innovati i modi di costituzione e di quorum deliberativi dell’assemblea in direzione di un più snello funzionamento di tale organo, così come sono ex novo disciplinate, all’articolo 15, le regole che sovrintendono all’impugnazione delle deliberazioni.

L'articolo 16 stabilisce espressamente che "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia".

Ulteriori innovazioni riguardano disposizioni di attuazione del codice civile, quali la modalità di riscossione dei contributi condominiali (articolo 18), la modalità di convocazione dell’assemblea (articolo 20), la modalità di rappresentanza e di funzionamento dell’assemblea stessa (articolo 21), di revisione delle tabelle millesimali (articoli 22-23).
Scheda pratica con la tabella delle novità.

Fonte: Altalex, 18 dicembre 2012, leggi QUI.

martedì 15 gennaio 2013

Passi carrai, quando si deve pagare e quando no

Con la sentenza n. 16733/2007 la Corte di Cassazione ha ribadito che non sono soggetti a tassa o tariffa i c.d. “passi a raso”. La Suprema Corte ha stabilito che il passo a raso, cioè senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, “non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico”, dato che “manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico”, e che “non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività”.

L’articolo 44 del Decreto Legislativo n.507/1993 definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”. 

Se non c’è alcuna di queste opere, la tassazione degli accessi a raso dovrebbe considerrasi illegittima. Tuttavia, nonostante ciò, alcuni Comuni tentano di aggirare l’ostacolo attraverso una personale interpretazione dell’art. 22 del Codice della strada,
che pure dispone in materia di passo carraio. 

Resta il fatto che l'unica interpretazione corretta che si può prendere come riferimento non può essere che in linea con quanto stabilito dalla Suprema Corte: i passi a raso non devono essere soggetti al tributo comunale.

Se vi hanno già applicato la sanzione e ritenete di non dover pagare l'unica possibilità è depositare un ricorso al Giudice di Pace, si può effettuare tutta la procedura QUI (procedura che può essere utilizzata anche per la richiesta di annullamento di altre sanzioni amministrative o per la richiesta di decreto ingiuntivo).

Tenete presente infatti che è stata depositata circa un anno fa la sentenza con la quale il Giudice di Pace ha dato pienamente ragione a una cittadina di Ferrara nel ricorso contro l’Ica per il Cosap su un passo carraio “a raso”.

A dispetto delle recenti dichiarazioni dell’assessore Marescotti sull’”incompetenza” del Giudice di Pace, questa sentenza risulta pienamente valida, dato che la competenza del Giudice di Pace non è stata eccepita nella sede preposta, almeno fino a quando non verrà eventualmente impugnata in appello (per il merito) o in Cassazione (per la legittimità). Senza contare che era stata la stessa Ica ad indicare il Giudice di Pace, oltre al Tribunale, quale organo a cui il destinatario dell’avviso di accertamento poteva fare ricorso. Errore che, in altri casi patrocinati dall’Adiconsum, è costato all’Ica l’annullamento dell’avviso per vizio di forma e la condanna al pagamento delle spese.

Per il Comune il rischio è di esporsi, di fronte alla pronuncia dell’autorità giudiziaria, alla facile previsione di ricorsi a cascata da parte di decine, forse centinaia di cittadini nella stessa situazione, con la prospettiva di gravare l’amministrazione non solo del rimborso di quanto percepito oltre interessi e rivalutazione monetaria, ma di ulteriori oneri quali le spese legali per la difesa in giudizio e le spese legali dei ricorrenti. Un costo considerevole derivante dalle azioni di carattere legale che venissero intentate al Comune che potrebbe configurare un vero e proprio danno erariale in mancanza di azioni di autotutela, sollecitate anche dalle forze di opposizione, che dispongano l’annullamento di tutte le cartelle emesse fino ad oggi verso quei cittadini che si trovano nella stessa situazione dei ricorrenti e di modificare il regolamento Cosap.

Al riguardo è da citare l’esempio del Comune di Massa (provincia di Massa Carrara), dove i cittadini, dopo essersi visti accolti i ricorsi dal tribunale (che ha dichiarato l’illegittimità degli atti impugnati disponendone la disapplicazione), hanno chiamato in causa il Comune per l’instaurazione delle cause di merito. Lo stesso Comune, per evitare ulteriori controversie con conseguente aggravio di spese legali, ha modificato il Regolamento Cosap introducendo un comma secondo cui “…per la fattispecie dei passi carrabili a raso l’applicazione del canone avviene dietro richiesta avanzata da parte dell’interessato…”. 


Con delibera, il Consiglio comunale di Massa ha deciso di annullare in via di autotutela tutti gli avvisi di accertamento già emessi aventi ad oggetto i passi carrai a raso e di restituire le somme già corrisposte maggiorate degli interessi legali a chi aveva già effetuato il pagamento. Dunque, se anche a Ferrara il Tribunale dovesse riconoscere l’illegittimità degli atti relativi ai passi carrai a raso il Comune, in quanto parte soccombente, dovrebbe sborsare molto più di quanto ha introitato, perchè sarebbe condannato anche al pagamento delle spese legali.

Fonte: estense.com, leggi QUI.

sabato 12 gennaio 2013

Ricorso contro l'IMU, è possibile?

E' di qualche giorno fa la notizia che, nell'Analisi del rapporto UE 2012, l'IMU, per essere più equa ed avere un effetto redistributivo, deve essere modificata in senso più progressivo.

Il rapporto UE ricorda che l'IMU è stata introdotta nel 2012 "a seguito di raccomandazioni sulla riduzione di un trattamento fiscale favorevole per le abitazioni" e che è "basata sull'effetto distorsivo relativamente basso delle tasse sulla proprietà e il basso tasso di evasione".

L’Unione Europea, nel citato rapporto, precisa che l’IMU "include alcuni aspetti di equità" ed aggiunge, anche, che "altri aspetti potrebbero essere ulteriormente migliorati in modo da aumentarne la progressività".

Al commento in chiaroscuro dell’Unione Europea si associa la proposta dirompente dell’ex Ministro Giulio Tremonti che, in alcune interviste, ha precisato; “Una cosa concreta che può essere fatta immediatamente dai cittadini è un ricorso gratuito contro l'IMU sulla propria abitazione" aggiungendo, anche, che "Il governo Monti ha rivalutato le rendite catastali del 60% e ha introdotto l'imposta sulla casa di abitazione. Si tratta di una vera e propria patrimoniale permanente con la conseguenza che i valori fiscali sono cresciuti, mentre i valori reali delle abitazioni, anche a causa della recessione, sono crollati. Un conto è una patrimoniale moderata come era la vecchia ICI che escludeva la prima casa e che aveva valori bassi, un conto è trasformare la vecchia ICI in un'imposta patrimoniale fortissima. Le conseguenze? Se uno ha i soldi per pagare l'IMU se la cava, altrimenti c'è chi, e penso ai pensionati e alle fasce più deboli, è costretto a vendere la casa per pagare le imposte".

Al giudizio negativo sull’IMU di Giulio Tremonti si aggiunge quello, anch'esso negativo, del Presidente dell’Ance Paolo Buzzetti che così commenta "Finalmente emerge con forza l'iniquità dell'impostazione attuale dell'IMU, che colpisce le famiglie indiscriminatamente e ha contribuito alla caduta del settore immobiliare. Condividiamo con lo studio la necessità di ripensare la tassa in senso progressivo, aggiornando più equamente le rendite catastali in modo che tengano conto del reale valore di mercato degli immobili, e rimodulare il prelievo in modo che non penalizzi l'investimento in abitazioni. In questa formulazione l'IMU ha prodotto conseguenze drammatiche: gli aumenti indiscriminati su tutto il territorio nazionale sia delle rendite catastali sia delle aliquote hanno di fatto impoverito le famiglie italiane, condizionato ilcrollo delle compravendite di abitazioni e penalizzato il mercato dell'affitto, aggravando ulteriormente la crisi del settore e dell'economia”.

Ricordiamo che l'IMU, la tassa che viene associata al Governo Monti è, invece, frutto della collaborazione tra l’ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti e il leghista Roberto Calderoli.

Oggi Tremonti sta portando avanti una battaglia, come si evince dal sito internet della "Lista Lavoro e libertà", contro la costituzionalità dell'IMU che ritiene, dopo le modifiche apportate dal Governo tecnico, incostituzionale, quindi indica al cittadino cosa si deve fare per reagire e fare dichiarare incostituzionale un'imposta che a suo giudizio "non è un'imposta sulla proprietà ma contro la proprietà”.

La reazione può essere sviluppata nelle seguenti quattro fasi:
Fase 1 - Istanza di rimborso;
Fase 2 - Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale;
Fase 3 - Remissione degli atti alla Corte Costituzionale;
Fase 4 - Giudizio della Corte Costituzionale;

Fase 1 - Si può presentare al Comune istanza di rimborso dell'IMU pagata, corredata delle ricevute di pagamento. L'azione anche di un singolo contribuente, meglio se assistito dalle Associazioni di tutela della proprietà o dai CAF, ovvero un'azione di classe collettiva può essere sviluppata attraverso una serie di “ricorsi pilota” - individuali o collettivi - per innescare un meccanismo di cui tutti si potranno comunque giovare.
Uno schema di istanza di rimborso può essere il seguente:
Istanza di rimborso (versione pdf)
Istanza di rimborso (versione doc)

Fase 2 - Decorsi 90 giorni dalla proposizione della istanza di rimborso, ed in caso di mancata risposta da parte del Comune, è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, evidenziando le ragioni di incostituzionalità dell'IMU e chiedendo la remissione degli atti alla Corte Costituzionale. Uno schema di ricorso tipo può essere il seguente:
Bozza di ricorso (versione pdf)
Bozza di ricorso (versione doc)

Fase 3 - E' sufficiente che anche una sola delle Sezioni delle numerosissime Commissioni Tributarie italiane - verificata la fondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità proposta - rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, perché questa sia tenuta ad esaminarla ed a pronunciarsi.
In caso di sentenza che dichiari l'incostituzionalità totale o parziale dell'IMU, tutti i contribuenti interessati - se non lo hanno già fatto - potranno chiedere e ottenere il rimborso di quanto ingiustamente pagato.

Fase 4 - I vizi costituzionali dell'IMU hanno origine e derivazione dalla scelta di sviluppo della sua base imponibile, identificata in valori immobiliari che sono stati rivalutati di colpo e di imperio, in forma lineare, senza alcun collegamento con i valori economici reali sottostanti ed in più senza flessibilità nella previsione di criteri correttivi successivi.
Potrebbe avere un senso provarci? Se fossimo in tanti sicuramente si...o anche uno solo!

Fonte: sito Lavori Pubblici.it, leggi QUI.

giovedì 10 gennaio 2013

Prevenzione antisismica

Parliamo ora della prevenzione del rischio sismico in Italia.

Negli ultimi 40 anni, a partire dal terremoto del Belice del 1968, i terremoti hanno provocato in Italia circa 4.500 vittime ed una spesa di circa 150.000 milioni di euro (*). 

L’unica azione efficace per ridurre le conseguenze dei terremoti è la prevenzione, che, nel caso del rischio sismico, si riconduce principalmente alla realizzazione di costruzioni capaci di resistere a terremoti violenti.

Negli anni passati, a partire dal 1986 si è cominciato a investire in prevenzione sismica, finanziando però quasi esclusivamente investimenti su edifici pubblici strategici e rilevanti, come ospedali e scuole. 

Complessivamente sono stati investiti fino al 2003 poco più di 300 milioni di euro per la prevenzione (prescindendo, ovviamente, dagli interventi di ricostruzione post-sisma che hanno sempre comportato un miglioramento della resistenza sismica delle costruzioni danneggiate su cui si è intervenuti), di cui solo 66 milioni per l’edilizia privata.

Dopo il 2003, a seguito del terremoto di San Giuliano, la prevenzione ha avuto un maggiore impulso e, fino ad aprile 2011, sono stati finanziati interventi per circa 750 milioni di euro prevalentemente per le scuole e per edifici pubblici strategici.

Costituzione del fondo per la prevenzione del rischio sismico

Dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, è stato emanato un nuovo provvedimento per dare maggiore impulso alla prevenzione sismica. L’articolo 11 della legge n. 77 del 24 giugno 2009 di conversione del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 per la ricostruzione in Abruzzo, prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, grazie ad un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La spesa autorizzata è di 44 milioni di euro per l'anno 2010, di 145,1 milioni di euro per il 2011, di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015 e di 44 milioni di euro per il 2016. L’attuazione dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La cifra complessiva, che ammonta a 965 milioni di euro, pur se cospicua rispetto al passato, rappresenta solo una minima percentuale, forse inferiore all’1%, del fabbisogno che occorre per conseguire il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche. 

Tuttavia, questa operazione può consentire la messa in sicurezza di altre strutture pubbliche in prosecuzione di programmi già avviati a partire dal terremoto di S. Giuliano di Puglia e può portare a un deciso passo avanti nella crescita di una cultura di prevenzione sismica da parte della popolazione e degli amministratori pubblici. 

Con l’opcm n. 3843 del 19 gennaio 2010 è stata istituita una Commissione di esperti del rischio sismico che ha definito obiettivi e criteri generali di un’efficace azione di prevenzione da attuare con i fondi messi a disposizione dall’art.11.

L’opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012, analogamente all’opcm n. 3907 del 13 novembre 2010, regola le modalità di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio sismico, sulla base degli indirizzi espressi dalla Commissione istituita con l'opcm 3843/10. La nuova ordinanza, relativa all'annualità 2011, prosegue nello sviluppo di quelle azioni che finora sono state marginalmente, o mai, toccate da provvedimenti precedenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull'edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità (zone 1 e 2) e alle strutture più vulnerabili. I contributi possono essere utilizzati solo nei comuni nei quali l’accelerazione massima al suolo “ag” sia pari o superiore a 0.125g.

Per realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, incentivando le iniziative volte al miglioramento della gestione dell’emergenza, l’ordinanza introduce l’analisi della Condizione limite per l’emergenza (CLE) dell’insediamento urbano. Si definisce CLE dell’insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale. 

Le Regioni che decidono di accompagnare gli studi di microzonazione sismica con l’analisi della CLE portanno ridurre fino al 25% il contributo di cofinanziamento degli studi e contestualmente sarà aumentato il contributo statale nei limiti delle risorse destinate dall’opcm n. 4007/12 alle indagini di microzonazione sismica. Il supporto e monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di micro zonazione sismica e analisi della CLE sono garantiti dalla Commissione tecnica prevista dall’opcm 3907/10 e istituita dal Dpcm del 21 aprile 2011. La Commissione Tecnica è supportata dal CNR attraverso apposita convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.

Gli interventi previsti per l’annualità 2011, come per l’annualità precedente (opcm 3907/10), vengono attuati attraverso programmi delle Regioni e delle Province autonome, a ciascuna delle quali viene assegnata un’aliquota del fondo complessivo, proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, così come calcolato a partire dagli studi dei centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile. L’attivazione degli interventi sul patrimonio edilizio privato per l’annualità 2011 è resa obbligatoria in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento assegnato alle Regioni, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.

Alla data odierna non risultano emessi altri successivi provvedimenti.

(*) Dati in cui non sono incluse le conseguenze del sisma il Emilia Romagna del 20 e 29 maggio 2012, per il quale sono state emesse specifiche ordinanze, l'ultima pubblicata QUI.


A chi rivolgersi in Regione Emilia Romagna, leggi QUI.

Pagina di download della modulistica, clicca QUI.

Fonte: Dipartimento della Protezione Civile, leggi QUI.

mercoledì 9 gennaio 2013

Rischio sismico

Per prima cosa dobbiamo definire il "rischio sismico": è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale e le principali caratteristiche della comunità esposta. Si definisce come l'insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può produrre in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto).

La determinazione del rischio è legata a tre fattori principali:


- pericolosità: esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata da terremoti che possono produrre danni; dipende dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località interessata nonché dalle condizioni geomorfologiche; la pericolosità è indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha costruito;
- esposizione: è una misura dell'importanza dell'oggetto esposto al rischio in relazione alle principali caratteristiche dell'ambiente costruito; consiste nell'individuazione, sia come numero che come valore, degli elementi componenti il territorio o la città, il cui stato, comportamento e sviluppo può venire alterato dall'evento sismico (il sistema insediativo, la popolazione, le attività economiche, i monumenti, i servizi sociali);
- vulnerabilità: consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano danni o modificazioni al verificarsi dell'evento sismico; misura da una parte la perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra la capacità residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale nel suo complesso esprime in condizioni normali; ad esempio nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai materiali, dalle caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime la loro resistenza al sisma.

Come abbiamo potuto toccare con mano, le valutazioni del livello del rischio sismico effettuate fino ad oggi non possono essere considerate come una certezza: in Emilia il rischio sismico era basso semplicemente perché i terremoti erano (e sono) previsti con scarsa frequenza, NON perché non possano manifestarsi in assoluto.


L’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei fenomeni), una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo). La nostra Penisola è dunque ad elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti attesi a seguito di un terremoto.

Una delle cause principali di morte durante un terremoto è il crollo degli edifici. Per ridurre la perdita di vite umane, è necessario rendere sicure le strutture edilizie. Oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche prevedono che gli edifici di nuova costruzione non si danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni.

Un edificio può riportare danni strutturali agli elementi portanti (pilastri, travi) e/o danni non strutturali agli elementi che non ne determinano l’instabilità (camini, cornicioni, tramezzi). Il tipo di danno dipende da: struttura dell'edificio, età, materiali, luogo di realizzazione, vicinanza con altre costruzioni e elementi non strutturali. Quando si verifica un terremoto, il terreno si muove orizzontalmente e/o verticalmente, sottoponendo un edificio a spinte in avanti e indietro. L’edificio inizia così a oscillare, deformandosi. Se la struttura è duttile, e quindi capace di subire grandi deformazioni, potrà anche subire gravi danni, ma non crollerà. Il danno dipende anche dalla durata e dall’intensità del terremoto.

Le case in legno hanno una grande capacità naturale di resistere ai terremoti, proprio per le capacità di flessibilità e resistenza dal legno stesso; sono stati fatti test con simulazione di un terremoto con magnitudo 7,2 in una palazzina costruita in legno, 7 piani di ben 24 metri di altezza, il risultato è sorprendentemente buono (guarda qui).


Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i danni provocati, associandoli all’intensità della scossa. Più complessa è invece la valutazione della vulnerabilità degli edifici prima che si verifichi un evento sismico. Per questa sono stati messi a punto metodi di tipo statistico, meccanicistico, o i giudizi esperti.

I metodi di tipo statistico classificano gli edifici in funzione dei materiali e delle tecniche con cui sono costruiti, sulla base dei danni osservati in precedenti terremoti su edifici della stessa tipologia. Questa tecnica richiede dati di danneggiamento dei passati terremoti, non sempre disponibili, e non può essere utilizzata per valutare la vulnerabilità del singolo edificio, perché ha carattere statistico e non puntuale.
I metodi di tipo meccanicistico utilizzano, invece, modelli teorici che riproducono le principali caratteristiche degli edifici da valutare, su cui vengono studiati i danni causati da terremoti simulati.
Infine, alcuni metodi utilizzano i giudizi esperti per valutare il comportamento sismico e la vulnerabilità di predefinite tipologie strutturali, o per individuare i fattori che determinano il comportamento delle costruzioni e valutarne la loro influenza sulla vulnerabilità.

Per poter valutare la vulnerabilità degli edifici su tutto il territorio nazionale è necessario ricorrere a metodi statistici che utilizzino dati omogenei sulle caratteristiche degli stessi. Per il territorio italiano sono disponibili i dati dei censimenti Istat sulle abitazioni, che vengono utilizzati nell’applicazione di metodi statistici.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per verifiche puntuali dei fabbricati o altri eventuali approfondimenti.

Fonte: Dipartimento della Protezione Civile, leggi QUI.

sabato 5 gennaio 2013

Scadenza contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma dell'Emilia

Il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato per l’attuazione degli interventi legati agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ha emesso l'Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3),  Ordinanza scaricabile QUI.

Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico, oppure per la ricostruzione dell’edificio in cui è presente almeno un’unità immobiliare destinata, alla data del 20 maggio 2012, ad abitazione ovvero ad attività produttiva, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale e che sia caratterizzato da uno “stato di danno” ed un “valore di vulnerabilità” che, combinati insieme, rientrino nella definizione contenuta nella Tabella 3 di “livello operativo” E1 od E2 con conseguente riparazione e miglioramento sismico, o di “livello operativo” E3 con conseguente ricostruzione.

Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall’art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 e negli altri comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici dal Comitato tecnico da istituire ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Protocollo d'intesa firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in data 4 ottobre 2012.

Entro il 30 giugno 2013 i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1, devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del comune nel quale è ubicato l’immobile danneggiato

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o collaborazioni professionali.

venerdì 4 gennaio 2013

Audit Energetico, ovvero verificare gli sprechi

L’Audit Energetico è il primo intervento che chiunque dovrebbe realizzare nella propria casa (o Azienda) se ha intenzione di migliorare la propria efficienza energetica, riducendo così le spese per la fornitura di elettricità e calore.

Si tratta infatti di un’analisi approfondita condotta attraverso sopralluoghi presso l'abitazione (o l'Azienda) e l'esame di alcuni documenti (bollette di consumo del gas e della corrente elettrica) per conoscere la situazione ed effettuare una vera e propria diagnosi: durante il sopralluogo verrà utilizzata una termocamera per verificare la tenuta degli infissi e lo stato di conservazione dei tamponamenti verso l'esterno, nonché il corretto isolamento di tutte le strutture.

Attraverso l'Audit Energetico lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI si pone l’obiettivo di capire in che modo l’energia viene utilizzata, quali sono le cause degli eventuali sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere suggeriti al proprietario della casa (o dell'Azienda).

In seguito alle analisi, verrà quindi proposto un piano energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella economica delle azioni: in quanti anni posso rientrare delle spese che sostengo? quali benefici avrò nell'immediato? quale risparmio potrò osservare sulle bollette?

L’Audit Energetico, costituisce il preludio che precede l’avvio di un qualsiasi progetto finalizzato all'ottenimento di una maggiore efficienza e risparmio energetico: in base ad esso sarà possibile definire in anticipo se un intervento possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto vista tecnico che economico.

Le fasi di intervento sono così distinte:
- raccolta di informazioni (necessità del cliente e attuali consumi di gas e corrente elettrica);
sopralluogo finalizzato alla verifica della te
nuta degli infissi, allo stato di conservazione dei tamponamenti verso l'esterno, nonché al corretto isolamento di tutte le strutture (analisi termografica);
elaborazione dei dati raccolti e redazione del rapporto finale, con individuazione dei possibili interventi (interventi che possono variare dalla sostituzione del generatore di calore, al migliorare l'i
solamento termico delle pareti esterne, alla sostituzione degli infissi, per arrivare all'installazione di corpi illuminanti ad elevata efficienza o all'impiego di sistemi di regolazione e di gestione dei consumi).

Se poi il cliente vorrà, potranno essere seguite anche tutte le successive lavorazioni legate agli interventi proposti.

La progettazione delle soluzioni tecnologiche da parte dello STUDIO TECNICO BOLOGNINI è sempre coerente con criteri di sostenibilità economico-finanziaria (tutti gli interventi relativi al miglioramento dell'efficienza energetica beneficiano sempre delle Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica, già descritte QUI), mediante interventi appropriati, il più possibile incentrati verso l'autoconsumo e la sostenibilità ambientale.


Cosa aspetti a richiedere un Audit Energetico del tuo appartamento?