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giovedì 22 ottobre 2015
Energia: Riscaldamenti, 10 regole base contro caro bollette
Dal 15 ottobre riscaldamenti al via in 4.300 comuni italiani, quelli in zona climatica “E” che comprendono grandi città come Milano, Torino, Bologna, Venezia. Per aiutare i consumatori a scaldare al meglio le proprie case, evitando però sprechi e brutte sorprese nella bolletta (o sanzioni per non aver effettuato le revisioni di legge), arriva un vademecum con le 10 regole-base per un riscaldamento efficiente e più ‘conveniente’. Curato dagli esperti del ministero dello Sviluppo Economico e dell’ENEA, il vademecum è disponibile sui siti www.mise.gov.it, www.agenziaefficienzaenergetica.it e www.enea.it insieme alle novità in tema di APE, l’attestato di prestazione energetica obbligatorio per affitti e compravendite che è cambiato dal 1° ottobre, e alle nuove regole per le caldaie. Da fine settembre, infatti, si possono installare soltanto caldaie ad alto rendimento, in base ai regolamenti del Mise che attuano la normativa europea sull’efficienza.
Regola N. 1 – Fare la manutenzione degli impianti. È la regola numero uno, sia per motivi di sicurezza sia per evitare sanzioni: un impianto ben regolato e ben manutenuto consuma e inquina meno. Chi non effettua la manutenzione del proprio impianto rischia una multa non inferiore a 500 euro, in base a quanto stabilisce il DPR 74/2013.
Regola N. 2 - Controllare la temperatura ambiente. Scaldare troppo la casa fa male alla salute e alle tasche: la normativa consente una temperatura di 20 - 22 gradi, ma 19° sono più che sufficienti a garantire il comfort necessario. Attenzione, inoltre, perché ogni grado abbassato si traduce in un risparmio dal 5 al 10% sui consumi di combustibile.
Regola N. 3 – Attenti alle ore di accensione. Il tempo massimo di accensione giornaliero è indicato per legge e cambia a seconda delle 6 zone climatiche in cui è suddivisa l’Italia. Per i comuni in fascia “E” al via da domani il massimo sono 14 ore.
Regola N. 4 - Usare i cronotermostati. Un aiuto al risparmio arriva daimoderni dispositivi elettronici che consentono di regolare temperatura e tempo di accensione in modo da mantenere l’impianto in funzione solo quando si è in casa.
Regola N. 5 - Applicare valvole termostatiche. Queste apparecchiature aprono o chiudono la circolazione dell’acqua calda nel termosifone e consentono di mantenere costante la temperatura impostata, aiutando a concentrare il calore negli ambienti più frequentati e a evitare sprechi.
Regola N. 6 - Installare pannelli riflettenti tra muro e termosifone. È un ‘trucco’ semplice ma molto efficace per ridurre le dispersioni di calore.
Regola N. 7 - Schermare le finestre la notte. Chiudendo persiane e tapparelle o mettendo tende pesanti si riducono le dispersioni di calore verso l’esterno.
Regola N. 8 - Fare il check up alla propria casa. L’isolamento termico su pareti e finestre dell’edificio è un aspetto da non trascurare: se la costruzione è stata fatta prima del 2008, probabilmente non rispetta le attuali normative sul contenimento dei consumi energetici e conviene valutare un intervento per isolare le pareti e sostituire le finestre. Con nuovi modelli che disperdono meno calore, il beneficio può essere doppio: si riducono i consumi di energia fino al 20% e si può usufruire dei cosiddetti ecobonus, la detrazione fiscale del 65%.
Regola N. 9 - Impianti di riscaldamento innovativi. Se l’impianto ha più di 15 anni, conviene valutarne la sostituzione ad esempio con le nuove caldaie a biomasse, le pompe di calore, o con impianti integrati dove la caldaia è alimentata con acqua preriscaldata da un impianto solare termico e/o da una pompa di calore alimentata da un impianto fotovoltaico. Per questi interventi si può usufruire degli ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici 65% e del patrimonio edilizio del 55%.
Regola N. 10 - Evitare ostacoli davanti e sopra i termosifoni: mettere tende o mobili davanti ai termosifoni o usare i radiatori come asciuga biancheria disperde calore ed è fonte di sprechi. Inoltre attenzione a non lasciare troppo a lungo le finestre aperte: per rinnovare l’aria in una stanza bastano pochi minuti, evitando inutili dispersioni di calore.
La nuova etichettatura per le caldaie - Da fine settembre è in vigore nuova etichettatura energetica che definisce gli standard minimi di efficienza per le caldaie. Introdotta dal MiSE sulla base del regolamento europeo Ecodesign, prevede una classificazione energetica da A+ a G per gli apparecchi per riscaldamento degli ambienti e da A a G per gli apparecchi per produrre acqua calda sanitaria. Inoltre, diventa obbligatorio installare solo caldaie a condensazione, in grado di recuperare gran parte del calore contenuto nei fumi che, altrimenti, andrebbe disperso nel camino. I produttori di caldaie non potranno più immettere sul mercato quelle non a condensazione[1].
Il nuovo APE - Altra novità importante in tema di risparmio ed efficienza riguarda l’APE[2], l’Attestato di Prestazione Energetica: dal 1° ottobre sono in vigore le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” introdotte dal MiSE anche per superare alcune riserve dell’Unione europea sull’applicazione della direttiva in materia di efficienza energetica. Le novità principali riguardano il modello da usare e le regole per la redazione dell’attestato.
I controlli sull’efficienza - L’ENEA, in collaborazione con il MiSE e il CTI - Comitato Termotecnico Italiano, ha predisposto anche le Linee guida per facilitare l’applicazione della normativa sui controlli per l’efficienza energetica (DPR 74/2013), che costituiscono un riferimento per le regioni o per le autorità competenti. L’Agenzia, inoltre, supporta il MiSE nell’informazione ai cittadini, agli operatori del settore e alla Pubblica Amministrazione e, per conto delle Amministrazioni Locali, cura la formazione e il rilascio dell'attestato di idoneità tecnica ai professionisti abilitati ai controlli (ad oggi più di 1600) che operano su tutto il territorio nazionale.
Scarica il vademecum cliccando QUI.
[1]Continuerà ad essere prodotto solo un tipo particolare di caldaia non a condensazione che viene tecnicamente chiamata “a camera aperta” da installare quando non sia possibile andare a sostituire una vecchia caldaia con una caldaia a condensazione per problemi legati alla canna fumaria collettiva di alcuni edifici multifamiliari.
[2]L’APE è un documento che certifica le prestazioni energetiche di una singola unità immobiliare o di un intero edificio ed è obbligatorio anche nel caso di vendita o affitto dell’immobile. Le prestazioni sono calcolate con indicatori di consumo a loro volta associati a classi di efficienza energetica di appartenenza. Tra le principali novità, l’aumento da 7 a 10 delle classi di efficienza dell’edificio: dalla G (la classe più bassa) alla A (la classe più alta); la classe A ora è stata suddivisa in ulteriori 4 livelli (da A4, massima efficienza, A1 minima efficienza).Fonte: ENEA, leggi QUI.
sabato 10 agosto 2013
Prestazione energetica degli edifici. Il D.L. 63/2013 in Gazzetta Ufficiale
Sono nulli i contratti di vendita, gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e i nuovi contratti di locazione se non si allega l’Attestato di prestazione energetica.
Pubblicata sulla G.U. n. 181 del 03/08/2013 la L. 03/08/2013, n. 90, di conversione del D.L. 04/06/2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/05/2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito le principali novità introdotte nel corso della conversione in legge.
Attestato di prestazione energetica (APE)
La Camera ha aggiunto all'art. 6 il comma 3-bis, che prevede l'obbligo di allegare l’APE al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione pena la nullità degli stessi contratti.
Ecobonus 65% per le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici
Il Senato ha soppresso dall'art. 14, comma 1, del D.L. 63/2013 le parole che prevedono l'esclusione dalla detrazione fiscale del 65% per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici delle spese per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
65% anche per interventi antisismici su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità
La Camera ha inserito all'art. 16 il comma 1-bis, che estende la detrazione del 65%, fino a 96.000 euro per unità immobiliare, fino al 31/12/2013, anche per le spese sostenute per gli interventi antisismici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR (D.P.C.M. 917/1986), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
Interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica ed idrica
L'art. 15 prevede che in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale - finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico (misura inserita nel corso dell’esame al Senato) e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica (misura introdotta nel corso dell’esame alla Camera) - si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 14 (per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dal successivo articolo 16 (per gli interventi di ristrutturazione edilizia).
Dette misure comprendono l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico (di tipo domestico, produttivo e agricolo) nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall’OMS o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell’uso dell’acqua per i diversi impieghi.
Nel corso dell'esame alla Camera è stato inserito che nella definizione di dette misure si tiene conto dell’opportunità di agevolare ulteriori interventi, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell’efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l’efficientamento idrico e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.
50% anche per acquisto di elettrodomestici
Al Senato viene sostituito il comma 2 dell'art, 16 relativo alla detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione ed acquisto di mobili per arredare l'edificio ristrutturato. Ai sensi del novellato comma 2, i destinatari della detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione possono accedere alla detrazione del 50% delle spese per acquisto non solo di mobili, ma anche di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, ripartita in 10 quote annuali, è calcolata su un ammontare complessivo fino a 10.000 Euro, che si sommano al tetto di 96.000 Euro già previsto per gli interventi di ristrutturazione.
Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
La Camera ha differito dal 31/10/2013 al 31/12/2013 il termine entro Regioni e Province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione.
Accesso al credito
La Camera ha introdotto l'art. 16-bis, che prevede che Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, promuove con l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.
Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali consulenze o ulteriori chiarimenti.
Pubblicata sulla G.U. n. 181 del 03/08/2013 la L. 03/08/2013, n. 90, di conversione del D.L. 04/06/2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/05/2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito le principali novità introdotte nel corso della conversione in legge.
Attestato di prestazione energetica (APE)
La Camera ha aggiunto all'art. 6 il comma 3-bis, che prevede l'obbligo di allegare l’APE al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione pena la nullità degli stessi contratti.
Ecobonus 65% per le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici
Il Senato ha soppresso dall'art. 14, comma 1, del D.L. 63/2013 le parole che prevedono l'esclusione dalla detrazione fiscale del 65% per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici delle spese per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
65% anche per interventi antisismici su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità
La Camera ha inserito all'art. 16 il comma 1-bis, che estende la detrazione del 65%, fino a 96.000 euro per unità immobiliare, fino al 31/12/2013, anche per le spese sostenute per gli interventi antisismici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR (D.P.C.M. 917/1986), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
Interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica ed idrica
L'art. 15 prevede che in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale - finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico (misura inserita nel corso dell’esame al Senato) e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica (misura introdotta nel corso dell’esame alla Camera) - si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 14 (per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dal successivo articolo 16 (per gli interventi di ristrutturazione edilizia).
Dette misure comprendono l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico (di tipo domestico, produttivo e agricolo) nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall’OMS o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell’uso dell’acqua per i diversi impieghi.
Nel corso dell'esame alla Camera è stato inserito che nella definizione di dette misure si tiene conto dell’opportunità di agevolare ulteriori interventi, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell’efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l’efficientamento idrico e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.
50% anche per acquisto di elettrodomestici
Al Senato viene sostituito il comma 2 dell'art, 16 relativo alla detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione ed acquisto di mobili per arredare l'edificio ristrutturato. Ai sensi del novellato comma 2, i destinatari della detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione possono accedere alla detrazione del 50% delle spese per acquisto non solo di mobili, ma anche di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, ripartita in 10 quote annuali, è calcolata su un ammontare complessivo fino a 10.000 Euro, che si sommano al tetto di 96.000 Euro già previsto per gli interventi di ristrutturazione.
Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
La Camera ha differito dal 31/10/2013 al 31/12/2013 il termine entro Regioni e Province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione.
Accesso al credito
La Camera ha introdotto l'art. 16-bis, che prevede che Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, promuove con l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.
Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.
Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali consulenze o ulteriori chiarimenti.
sabato 15 giugno 2013
Prestazione energetica degli edifici: dall'ACE all'APE
Non più ACE (Attestato di Certificazione Energetica), dal 6 giugno 2013 per gli edifici di nuova costruzione, quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, in caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, sarà necessario produrre l'APE ovvero l'Attestato di Prestazione Energetica.
Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n. 130), è stato, infatti, sostituito l'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che ha previsto la sostituzione dell'attestato di certificazione energetica con l'attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato:
- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario;
- per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2 (da produrre entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del DL e da affiggere presso l'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico) - dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2;
- per gli edifici scolastici;
- per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti.
Con il nuovo art. 6:
- è prevista la produzione dell'APE nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari;
- nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;- l'APE può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.
Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n. 130), è stato, infatti, sostituito l'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che ha previsto la sostituzione dell'attestato di certificazione energetica con l'attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato:
- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario;
- per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2 (da produrre entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del DL e da affiggere presso l'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico) - dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2;
- per gli edifici scolastici;
- per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti.
Con il nuovo art. 6:
- è prevista la produzione dell'APE nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari;
- nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;- l'APE può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.
L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva; l'APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori.
Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
Le sanzioni
Le sanzioni
Il D.L. n. 63/2013 sostituisce anche l'articolo 15 del D.Lgs. n. 192/2005 relativo alle sanzioni per:
- il professionista che rilascia la relazione tecnica compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro;
- il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro;
- il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro;
- l'operatore incaricato del controllo e manutenzione che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, è punito con lasanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro;
- il costruttore o il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro;
- il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro;
- il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro;
- il responsabile dell'annuncio, in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
- il professionista che rilascia la relazione tecnica compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro;
- il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro;
- il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro;
- l'operatore incaricato del controllo e manutenzione che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, è punito con lasanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro;
- il costruttore o il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro;
- il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro;
- il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro;
- il responsabile dell'annuncio, in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Fonte: Lavori Pubblici.it, leggi QUI.
Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti.
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