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mercoledì 23 gennaio 2013

Ricorso IMU: confermato dallo Sportello Consumatori

Lo Sportello Consumatori conferma quanto già riportato qualche giorno fa: come già accaduto al tempo della vicenda IVA sulla TIA stanno proliferando in questi giorni modelli e moduli per richiedere il rimborso dell’IMU per illegittimità costituzionale.

Tutto nasce dall’analisi del Rapporto Ue 2012 su Occupazione e sviluppi sociali, secondo cui la vecchia ICI non aveva impatto sulle disuguaglianze e aumentava leggermente la povertà, mentre la nuova IMU per essere più equa e avere un effetto redistributivo dovrebbe essere modificata in senso più progressivo.

A seguito anche di queste considerazioni l’ex Ministro Tremonti ha avviato un’iniziativa popolare per far dichiarare anticostituzionale un tassa che lo stesso definisce non già sulla casa ma “contro la casa”.

L’ex Ministro propone la presentazione di una istanza in autotutela a cui far seguire, in caso di diniego, tacito o esplicito, un ricorso alla Commissione Tributaria.

Vorremmo però ricordare che pur essendo obbligatorio il ricorso ad un legale abilitato solo se il valore superiore a 2.582,28 euro, il contribuente/consumatore deve comunque tener ben presente la complessità della procedura ed il rischio che la vertenza venga rigettata o, peggio, sia respinta a causa di errore formale.

Consigliamo quindi ai Consumatori di presentare, sì, l’istanza di autotutela, ma di procedere poi al Ricorso in Commissione Tributaria solo e soltanto SE SI E’ SICURI DI ESSERE IN GRADO DI GESTIRLO.

Più volte infatti siamo dovuti correre in aiuto di cittadini che hanno presentato ricorsi alle autorità (tipico il caso del Ricorso al Giudice di Pace contro le multe) scaricando moduli da internet e non rendendosi conto di stare incardinando un giudizio vero e proprio, con tanto di Giudice e procedure connesse.

In sintesi: istanza in autotutela sì, ricorso alla Commissione Tributaria solo se si sa quello che si sta facendo, oppure con l’assistenza di un legale.

Tornando alla proliferazione dei moduli abbiamo avuto notizia di alcune realtà che chiedono “contributi” per fornire il modulo da compilare, ed addirittura di una realtà che, battezzando il modulo con un nome “altisonante” ed imponendo arbitrariamente tempi stretti di consegna, parlando di “quadri del modello” ed aggiornamenti in base a loro circolari interne (neanche si parlasse della dichiarazione dei redditi) inducono in errore i cittadini che ci chiedono se esiste qualche modulo autorizzato dalla Pubblica Amministrazione.

Nulla di tutto questo. 

Il modulo, che anche noi proponiamo, è una mera istanza in carta semplice e che potrebbe essere prodotta nelle forme più disparate.

Proprio per contrastare questi fenomeni abbiamo deciso di distribuire gratis tramite il nostro sito www.sportelloconsumatori.org, il modello necessario a presentare l’istanza che il cittadino può facilmente scaricare, compilare e presentare da solo.

Rispetto alle istanze che stanno circolando in questi giorni, quasi tutte ispirate come la nostra al modello prodotto dall’ex Ministro Tremonti, abbiamo semplicemente aggiunto la comunicazione al Garante del Contribuente di copia dell’istanza, e l’invio per conoscenza alla nostra direzione (usate la posta prioritaria e non la raccomandata per la nostra copia), per avere la possibilità di monitorare il fenomeno ed intervenire poi presso le istituzioni.

Consigliamo di presentare l’istanza indipendentemente dalla possibilità o meno di proseguire con il Ricorso, perché è sufficiente che anche una sola delle Sezioni delle numerosissime Commissioni Tributarie italiane - verificata la fondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità proposta – rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, perché questa sia tenuta ad esaminarla ed a pronunciarsi.

In caso di sentenza che dichiari l’incostituzionalità totale o parziale dell’IMU, tutti i contribuenti interessati – se non lo hanno già fatto – potranno chiedere e ottenere il rimborso di quanto ingiustamente pagato. Perché quindi non anticiparsi?

Scarica il Modulo rimborso IMU editabile

Vedi i recapiti del Garante del Contribuente

Fonte: Sportello Consumatori, leggi QUI.

venerdì 18 gennaio 2013

Ricorso al Giudice di Pace fai da te

Presso alcuni uffici del Giudice di Pace è già attivo il servizio SIGP@Internet Nazionale, mentre altri uffici stanno provvedendo.

Il servizio consente a tutti, cittadini e avvocati, di
attingere informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al Giudice di Pace, attraverso un semplice collegamento internet che consente l’accesso alla banca dati del software ministeriale SIGP (sistema informatico giudici di pace per gli affari civili) in uso presso gli uffici del giudice di pace, compilare online un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa o un ricorso per decreto ingiuntivo con la relativa nota di iscrizione a ruolo (è possibile compilare anche la sola nota di iscrizione a ruolo).

Una volta compilato e stampato il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo completa di codice a barre, è necessario spedirlo tramite raccomandata A/R (solo per le sanzioni amministrative) o presentarlo personalmente all'ufficio del Giudice di Pace competente, nei termini di legge, completo degli allegati elencati in calce alla nota di iscrizione. 

Presso gli uffici del Giudice di Pace che hanno attivato il servizio è prevista una “corsia preferenziale” per chi si presenta allo sportello per iscrivere a ruolo fascicoli contenenti la nota d’iscrizione redatta col metodo del codice a barre (attualmente il servizio è attivo presso alcuni uffici del giudice di pace dell'intero territorio nazionale).
Il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa al Giudice di Pace può essere presentato anche senza l’assistenza del legale, mentre per i ricorsi per decreti ingiuntivi l'assistenza di un legale è necessaria se il valore causa supera i 1.100 euro.

Per utilizzare il servizio di compilazione online di un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa (O.S.A.) o per decreto ingiuntivo (D.I.) è sufficiente avere un computer collegato ad internet e una stampante.

Successivamente all'iscrizione a ruolo, se e' stato fornito un indirizzo e-mail, si riceveranno comunicazioni e aggiornamenti sul ricorso. In ogni caso, l’indicazione di un indirizzo e-mail non è obbligatoria per utilizzare il servizio online.

E' possibile compilare il ricorso online e la relativa nota d'iscrizione per proporre opposizione avverso:
- verbali, cartelle esattoriali, ordinanze del prefetto emesse a seguito di violazione del codice della strada;
- ordinanze del prefetto per emissione di assegno a vuoto;
- altre violazioni di competenza del Giudice di Pace, che non rientrino nelle materie escluse.

Sono escluse dalla competenza del Giudice di Pace, ai sensi all'art. 6 commi 4 e 5 del D.Lgs. 150/2011, le sole violazione concernenti disposizioni in materia:
- di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- di previdenza e assistenza obbligatoria;
- di tutela dell’ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- di società e di intermediari finanziari;
- valutaria;
- di antiriciclaggio;
- se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 Euro;
- quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493,00 euro;
- quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
E’ possibile infine accedere alle informazioni su un qualsiasi procedimento di competenza del Giudice di Pace anche se non è stato compilato online il ricorso e la nota d'iscrizione a ruolo (purché inserito nella banca dati del Sistema Informativo utilizzato presso l'ufficio scelto).
Fonte: Servizi on-line del Giudice di Pace, leggi QUI.

martedì 15 gennaio 2013

Passi carrai, quando si deve pagare e quando no

Con la sentenza n. 16733/2007 la Corte di Cassazione ha ribadito che non sono soggetti a tassa o tariffa i c.d. “passi a raso”. La Suprema Corte ha stabilito che il passo a raso, cioè senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, “non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico”, dato che “manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico”, e che “non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività”.

L’articolo 44 del Decreto Legislativo n.507/1993 definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”. 

Se non c’è alcuna di queste opere, la tassazione degli accessi a raso dovrebbe considerrasi illegittima. Tuttavia, nonostante ciò, alcuni Comuni tentano di aggirare l’ostacolo attraverso una personale interpretazione dell’art. 22 del Codice della strada,
che pure dispone in materia di passo carraio. 

Resta il fatto che l'unica interpretazione corretta che si può prendere come riferimento non può essere che in linea con quanto stabilito dalla Suprema Corte: i passi a raso non devono essere soggetti al tributo comunale.

Se vi hanno già applicato la sanzione e ritenete di non dover pagare l'unica possibilità è depositare un ricorso al Giudice di Pace, si può effettuare tutta la procedura QUI (procedura che può essere utilizzata anche per la richiesta di annullamento di altre sanzioni amministrative o per la richiesta di decreto ingiuntivo).

Tenete presente infatti che è stata depositata circa un anno fa la sentenza con la quale il Giudice di Pace ha dato pienamente ragione a una cittadina di Ferrara nel ricorso contro l’Ica per il Cosap su un passo carraio “a raso”.

A dispetto delle recenti dichiarazioni dell’assessore Marescotti sull’”incompetenza” del Giudice di Pace, questa sentenza risulta pienamente valida, dato che la competenza del Giudice di Pace non è stata eccepita nella sede preposta, almeno fino a quando non verrà eventualmente impugnata in appello (per il merito) o in Cassazione (per la legittimità). Senza contare che era stata la stessa Ica ad indicare il Giudice di Pace, oltre al Tribunale, quale organo a cui il destinatario dell’avviso di accertamento poteva fare ricorso. Errore che, in altri casi patrocinati dall’Adiconsum, è costato all’Ica l’annullamento dell’avviso per vizio di forma e la condanna al pagamento delle spese.

Per il Comune il rischio è di esporsi, di fronte alla pronuncia dell’autorità giudiziaria, alla facile previsione di ricorsi a cascata da parte di decine, forse centinaia di cittadini nella stessa situazione, con la prospettiva di gravare l’amministrazione non solo del rimborso di quanto percepito oltre interessi e rivalutazione monetaria, ma di ulteriori oneri quali le spese legali per la difesa in giudizio e le spese legali dei ricorrenti. Un costo considerevole derivante dalle azioni di carattere legale che venissero intentate al Comune che potrebbe configurare un vero e proprio danno erariale in mancanza di azioni di autotutela, sollecitate anche dalle forze di opposizione, che dispongano l’annullamento di tutte le cartelle emesse fino ad oggi verso quei cittadini che si trovano nella stessa situazione dei ricorrenti e di modificare il regolamento Cosap.

Al riguardo è da citare l’esempio del Comune di Massa (provincia di Massa Carrara), dove i cittadini, dopo essersi visti accolti i ricorsi dal tribunale (che ha dichiarato l’illegittimità degli atti impugnati disponendone la disapplicazione), hanno chiamato in causa il Comune per l’instaurazione delle cause di merito. Lo stesso Comune, per evitare ulteriori controversie con conseguente aggravio di spese legali, ha modificato il Regolamento Cosap introducendo un comma secondo cui “…per la fattispecie dei passi carrabili a raso l’applicazione del canone avviene dietro richiesta avanzata da parte dell’interessato…”. 


Con delibera, il Consiglio comunale di Massa ha deciso di annullare in via di autotutela tutti gli avvisi di accertamento già emessi aventi ad oggetto i passi carrai a raso e di restituire le somme già corrisposte maggiorate degli interessi legali a chi aveva già effetuato il pagamento. Dunque, se anche a Ferrara il Tribunale dovesse riconoscere l’illegittimità degli atti relativi ai passi carrai a raso il Comune, in quanto parte soccombente, dovrebbe sborsare molto più di quanto ha introitato, perchè sarebbe condannato anche al pagamento delle spese legali.

Fonte: estense.com, leggi QUI.