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venerdì 18 gennaio 2013

Ricorso al Giudice di Pace fai da te

Presso alcuni uffici del Giudice di Pace è già attivo il servizio SIGP@Internet Nazionale, mentre altri uffici stanno provvedendo.

Il servizio consente a tutti, cittadini e avvocati, di
attingere informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al Giudice di Pace, attraverso un semplice collegamento internet che consente l’accesso alla banca dati del software ministeriale SIGP (sistema informatico giudici di pace per gli affari civili) in uso presso gli uffici del giudice di pace, compilare online un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa o un ricorso per decreto ingiuntivo con la relativa nota di iscrizione a ruolo (è possibile compilare anche la sola nota di iscrizione a ruolo).

Una volta compilato e stampato il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo completa di codice a barre, è necessario spedirlo tramite raccomandata A/R (solo per le sanzioni amministrative) o presentarlo personalmente all'ufficio del Giudice di Pace competente, nei termini di legge, completo degli allegati elencati in calce alla nota di iscrizione. 

Presso gli uffici del Giudice di Pace che hanno attivato il servizio è prevista una “corsia preferenziale” per chi si presenta allo sportello per iscrivere a ruolo fascicoli contenenti la nota d’iscrizione redatta col metodo del codice a barre (attualmente il servizio è attivo presso alcuni uffici del giudice di pace dell'intero territorio nazionale).
Il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa al Giudice di Pace può essere presentato anche senza l’assistenza del legale, mentre per i ricorsi per decreti ingiuntivi l'assistenza di un legale è necessaria se il valore causa supera i 1.100 euro.

Per utilizzare il servizio di compilazione online di un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa (O.S.A.) o per decreto ingiuntivo (D.I.) è sufficiente avere un computer collegato ad internet e una stampante.

Successivamente all'iscrizione a ruolo, se e' stato fornito un indirizzo e-mail, si riceveranno comunicazioni e aggiornamenti sul ricorso. In ogni caso, l’indicazione di un indirizzo e-mail non è obbligatoria per utilizzare il servizio online.

E' possibile compilare il ricorso online e la relativa nota d'iscrizione per proporre opposizione avverso:
- verbali, cartelle esattoriali, ordinanze del prefetto emesse a seguito di violazione del codice della strada;
- ordinanze del prefetto per emissione di assegno a vuoto;
- altre violazioni di competenza del Giudice di Pace, che non rientrino nelle materie escluse.

Sono escluse dalla competenza del Giudice di Pace, ai sensi all'art. 6 commi 4 e 5 del D.Lgs. 150/2011, le sole violazione concernenti disposizioni in materia:
- di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- di previdenza e assistenza obbligatoria;
- di tutela dell’ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- di società e di intermediari finanziari;
- valutaria;
- di antiriciclaggio;
- se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 Euro;
- quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493,00 euro;
- quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
E’ possibile infine accedere alle informazioni su un qualsiasi procedimento di competenza del Giudice di Pace anche se non è stato compilato online il ricorso e la nota d'iscrizione a ruolo (purché inserito nella banca dati del Sistema Informativo utilizzato presso l'ufficio scelto).
Fonte: Servizi on-line del Giudice di Pace, leggi QUI.

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