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mercoledì 25 gennaio 2017

Sisma 2016: le misure per la ricostruzione (D.L. 189/2016)

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2016, n. 294 la L. 15/12/2016, n. 229, che converte in legge, con modificazioni, il D.L. 17/10/2016, n. 189, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

Si evidenzia che nel corso dell’esame al Senato del disegno di legge di conversione, sono state approvate modifiche volte a far confluire nel testo del D.L. 189/2016 le disposizioni del D.L. 205/2016, ossia il secondo decreto sul terremoto che si era reso necessario per fronteggiare l’eccezionale situazione determinata dal reiterarsi degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria anche nel mese di ottobre. Il comma 2 dell’art. 1 della L. 229/2016 dispone, infatti, l’abrogazione del D.L. 205/2016, precisando che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 205/2016”. Con la L. 229/2016 - in vigore dal 18/12/2016 - si è venuto quindi a delineare un unico corpus legislativo di norme per contrastare l’emergenza e per la ricostruzione.


Proponiamo di seguito una sintesi operativa delle misure adottate, approfondendo in particolare gli aspetti concernenti l’organizzazione generale degli organi direttivi, il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori e la ricostruzione pubblica e privata. Per ulteriori indicazioni concernenti le modalità pratiche di svolgimento dei sopralluoghi, i professionisti interessati e tutti gli altri interventi di carattere pratico/operativo si rinvia all’articolo “Eventi sismici centro Italia 2016: tutte le indicazioni su sopralluoghi, verifiche di agibilità e interventi”.

ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI


Questi gli elenchi dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 cui sono rivolte le misure del D.L. 189/2016. Il primo elenco (Allegato 1) comprende i 62 comuni colpiti dal sisma del 24/08/2016. Con la conversione in legge è stato aggiunto al D.L. 189/2016 un secondo elenco (Allegato 2), contenente l’elenco dei 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26-30/10/2016.

Le disposizioni del provvedimento possono applicarsi altresì in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli qui elencati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata.


Si precisa che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni del D.L. 189/2016 concernenti il sostegno al reddito dei lavoratori, le perdite dell’esercizio 2016, la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari, contributivi e amministrativi (artt. da 45 a 48) si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti.

Elenco di cui all’Allegato 1 del D.L. 189/2016:

- Regione Abruzzo:


1. Campotosto (AQ)
2. Capitignano (AQ)
3. Montereale (AQ)
4. Rocca Santa Maria (TE)
5. Valle Castellana (TE)
6. Cortino (TE)
7. Crognaleto (TE)
8. Montorio al Vomano (TE)

- Regione Lazio:


9. Accumoli (RI)
10.Amatrice (RI)
11.Antrodoco (RI)
12.Borbona (RI)
13.Borgo Velino (RI)
14.Castel Sant'Angelo (RI)
15.Cittareale (RI)
16.Leonessa (RI)
17.Micigliano (RI)
18.Posta (RI)

- Regione Marche:


19.Amandola (FM)
20.Acquasanta Terme (AP)
21.Arquata del Tronto (AP)
22.Comunanza (AP)
23.Cossignano (AP)
24.Force (AP)
25.Montalto delle Marche (AP)
26.Montedinove (AP)
27.Montefortino (FM)
28.Montegallo (AP)
29.Montemonaco (AP)
30.Palmiano (AP)
31.Roccafluvione (AP)
32.Rotella (AP)
33.Venarotta (AP)
34.Acquacanina (MC)
35.Bolognola (MC)
36.Castelsantangelo sul Nera (MC)
37.Cessapalombo (MC)
38.Fiastra (MC)
39.Fiordimonte (MC)
40.Gualdo (MC)
41.Penna San Giovanni (MC)
42.Pievebovigliana (MC)
43.Pieve Torina (MC)
44.San Ginesio (MC)
45.Sant'Angelo in Pontano (MC)
46.Sarnano (MC)
47.Ussita (MC)
48.Visso (MC)

- Regione Umbria:


49.Arrone (TR)
50.Cascia (PG)
51.Cerreto di Spoleto (PG)
52.Ferentillo (TR)
53.Montefranco (TR)
54.Monteleone di Spoleto (PG)
55.Norcia (PG)
56.Poggiodomo (PG)
57.Polino (TR)
58.Preci (PG)
59.Sant'Anatolia di Narco (PG)
60.Scheggino (PG)
61.Sellano (PG)
62.Vallo di Nera (PG)

Elenco di cui all’Allegato 2 del D.L. 189/2016:

- Regione Abruzzo:


1. Campli (TE)
2. Castelli (TE)
3. Civitella del Tronto (TE)
4. Torricella Sicura (TE)
5. Tossicia (TE)
6. Teramo

- Regione Lazio:


7. Cantalice (RI)
8. Cittaducale (RI)
9. Poggio Bustone (RI)
10. Rieti
11. Rivodutri (RI)

- Regione Marche:


12. Apiro (MC)
13. Appignano del Tronto (AP)
14. Ascoli Piceno
15. Belforte del Chíenti (MC)
16. Belmonte Piceno (FM)
17. Caldarola (MC)
18. Camerino (MC)
19. Camporotondo di Fiastrone (MC)
20. Castel di Lama (AP)
21. Castelraimondo (MC)
22. Castignano (AP)
23. Castorano (AP)
24. Cerreto Desi (AN)
25. Cingoli (MC)
26. Colli del Tronto (AP)
27. Colmurano (MC)
28. Corridonia (MC)
29. Esanatoglia (MC)
30. Fabriano (AN)
31. Falerone (FM)
32. Fiuminata (MC)
33. Folignano (AP)
34. Gagliole (MC)
35. Loro Piceno (MC)
36. Macerata
37. Maltignano (AP)
38. Massa Fermana (FM)
39. Matelica (MC)
40. Mogliano (MC)
41. Monsapietro Morico (FM)
42. Montappone (FM)
43. Monte Rinaldo (FM)
44. Monte San Martino (MC)
45. Monte Vidon Corrado (FM)
46. Montecavallo (MC)
47. Montefalcone Appennino (FM)
48. Montegiorgio (FM)
49. Monteleone (FM)
50. Montelparo (FM)
51. Muccia (MC)
52. Offida (AP)
53. Ortezzano (FM)
54. Petriolo (MC)
55. Pioraco (MC)
56. Poggio San Vicino (MC)
57. Pollenza (MC)
58. Ripe San Ginesio (MC)
59. San Severino Marche (MC)
60. Santa Vittoria in Matenano (FM)
61. Sefro (MC)
62. Serrapetrona (MC)
63. Serravalle del Chienti (MC)
64. Servigliano (FM)
65. Smerillo (FM)
66. Tolentino (MC)
67. Treia (MC)
68. Urbisaglia (MC)

- Regione Umbria:


69. Spoleto (PG).

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI


In stretto raccordo con il Commissario straordinario operano i presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari, svolgendo le funzioni indicate dall’art. 2 del D.L. 189/2016 con le modalità ivi indicate. Ogni regione, unitamente ai comuni interessati ed in base ad una convenzione, istituisce un ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”. 

L’ufficio in questione:
- cura la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
- cura l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
- provvede alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza;
- opera come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi (la cui competenza al rilascio rimane comunque in capo al comune).

Presso ciascun ufficio viene costituito un SUAP unitario per tutti i comuni coinvolti.
I soggetti attuatori si avvalgono di una centrale unica di committenza, individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti SpA.


Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, analogamente a quanto avvenuto per l’Expo di Milano.


Viene inoltre costituita una apposita “Struttura di missione” ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.

PROFESSIONISTI QUALIFICATI


Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, con il D.L. 189/2016 è stato istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati.

Formazione dell’elenco

Il commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare.

Lavori privati

I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui sopra.
Sino all’istituzione dell’elenco possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

Incompatibilità

In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione.

Opere pubbliche e concentrazione degli incarichi

Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del MIBACT, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
Per gli interventi di ricostruzione privata sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale

RICOSTRUZIONE PRIVATA

Contributi per la ricostruzione privata

Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati possono essere previsti:
- per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100% del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione nell’ambito dello stesso insediamento nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
- per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ad una soglia da stabilirsi, un contributo pari al 100% del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio;
- per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia di cui al punto precedente, un contributo pari al 100% del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio.

La percentuale del contributo scende al 50% per le seconde case situate nei comuni diversi dall’elenco ma per i quali è stato riconosciuto il “nesso di causalità” con il sisma (vedi sopra nel paragrafo relativo all’elenco dei comuni).


Non sono ammessi a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi. In questi casi può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area.


I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico vengono stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3.


Con il D. Min. infrastrutture del 27/12/2016, n. 477- adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione dell’art. 7, comma 1, lettera a), del D.L. 189/2016 - sono stati definiti i valori minimi e massimi della capacità di resistenza degli immobili alle azioni sismiche, da rispettare per ottenere i contributi per la ricostruzione.
Tale provvedimento è fondamentale, in quanto definisce il livello di sicurezza sismica da raggiungere negli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili.

Soggetti beneficiari dei contributi

Possono essere beneficiari dei contributi i proprietari, usufruttuari e titolari di diritti reali relativamente a:
- abitazione principale (“prime case”);
- abitazioni concesse in locazione o comodato o assegnate a soci di cooperative indivise (a condizione che il richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, si impegni alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell’assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a due anni);
- altre abitazioni diverse da quelle precedenti (“seconde case”);
- strutture e parti comuni in edifici in cui sono presenti abitazioni di cui ai punti precedenti;
- unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all’attività) adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.

Calcolo e ammontare dei contributi

Con provvedimenti del Commissario straordinario sarà individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del "Prezzario unico cratere centro Italia 2016" - approvato con l’Ordinanza del 14/10/2016, n. 7 - che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 


Il Prezzario deve essere utilizzato nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione dell’anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 7, del nuovo Codice degli appalti e contratti pubblici (D. Leg.vo 50/2016). Il Prezzario, inoltre, deve essere utilizzato per la quantificazione del costo degli interventi per la ricostruzione privata, ai fini della determinazione dell’entità dei finanziamenti agevolati.

Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Interventi di immediata esecuzione

Possono essere immediatamente avviati, con le procedure indicate dall’art. 8 del D.L. 189/2016, gli interventi su edifici con danni lievi (pur essendo classificati come non agibili dalle schede AeDES - si veda l’articolo su Legislazione Tecnica “Rilievo del danno e valutazione agibilità post-sisma: aggiornamento schede AeDES ed elenchi di tecnici” - oppure dichiarati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile) e che necessitano solamente di interventi di riparazione immediata. Il tutto, previa presentazione di apposito progetto ed asseverazione da parte di un professionista abilitato.


L’Ordinanza del Commissario straordinario 14/12/2016, n. 8, ha definito i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danno lievi a norma dell’art. 8 del D.L. 189/2016.


Il contributo è determinato sulla base del rapporto tra “costo dell’intervento”e “costo convenzionale”, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla medesima Ordinanza, in relazione alle diverse tipologie di edifici interessati dagli interventi.

Forma dei contributi

I contributi sono concessi nella forma di finanziamenti agevolati, da erogare sulla base degli stati di avanzamento lavori ed in relazione ai quali maturerà un credito d’imposta in misura pari alla somma di capitale, interessi e spese amministrative.

Tracciabilità finanziaria nei contratti per la ricostruzione privata

Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del Codice civile (doppia firma). Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla L. 136/2010 - si veda l’articolo su Legislazione Tecnica “Piano straordinario antimafia (L. 136/2010)” - nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di missione appositamente costituita in base al D.L. 189/2016 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.


L’inadempimento agli obblighi di tracciabilità può comportare la perdita totale del contributo erogato.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Pianificazione degli interventi

Il Commissario straordinario è chiamato a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, degli interventi su beni culturali, degli interventi contro il dissesto idrogeologico e per le infrastrutture anche ambientali, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Il piano include anche la gestione delle macerie e dei rifiuti.

Progettazione degli interventi

Sulla base del piano di cui al punto precedente, i soggetti attuatori (dunque, per ciascuna regione, l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, nonché per gli immobili e le aree di rispettiva competenza il MIBACT e il MIT e le Diocesi, ma solo per gli interventi interamente da queste finanziati) provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al commissario straordinario, che li approva (previo parere delle Conferenza permanente di cui si dirà appresso), adotta il decreto di concessione del contributo e trasmette alla centrale unica di committenza per l’avvio delle procedure di gara.

Conferenza permanente

Viene istituita una Conferenza permanente presieduta dal Commissario straordinario e con la partecipazione di rappresentanti del MIBACT, del MATTM, del MIT, della regione, dell’ente parco e del comune territorialmente volta per volta competente.
La Conferenza:
- esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni;
- approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori, e acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del MIBACT;
- laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali;
- esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

Commissione paritetica

Presso ogni Regione è inoltre istituita una “Commissione paritetica”, presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del MIBACT.


La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela, e limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

BENI CULTURALI E INFRASTRUTTURE VIARIE


Con la legge di conversione sono confluite nel D.L. 189/2016, alcune disposizioni contenute nel D.L. 205/2016 (ora abrogato). Si tratta delle disposizioni previste dagli artt. 15-bis e 15-ter del D.L. 189/2016, che consentono di avviare tempestivamente interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato dagli eventi sismici, nonché disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino delle infrastrutture viarie.

Al fine di assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24/08/2016, con il D. Min. beni culturali del 24/10/2016, n. 483 è stato costituito - fino al 30/09/2021 - l’“Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 24/08/2016”, con sede a Rieti, con il compito di svolgere tutte le funzioni attribuite al Mibact nelle procedure attinenti agli interventi di ricostruzione, in coordinamento con le attività del Commissario straordinario per il sisma.

Interventi di somma urgenza

Si prevede l’applicazione, per i lavori, servizi e forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali, delle disposizioni di cui agli artt. 148, comma 7 (che consente l’esecuzione dei lavori su beni culturali nei casi di somma urgenza fino all’importo di 300.000 Euro, e 163 (relativo alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile), del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 50/2016.

Progettazione inerente la messa in sicurezza di beni culturali immobili

In particolare, in merito alla progettazione di interventi per la messa in sicurezza di beni culturali e immobili, è previsto che le pubbliche amministrazioni competenti, nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui si è detto in precedenza, possano procedere con affidamento diretto delle progettazioni a professionisti idonei, senza ulteriore formalità, per importi inferiori a 40.000 euro.

Inoltre, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, compresi quelli di messa in sicurezza degli edifici, dandone immediata comunicazione al MIBACT.

Infrastrutture viarie

Con riguardo agli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, viene stabilito che Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile ad assicurare il coordinamento complessivo degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali nazionali, regionali e locali. Viene previsto che Anas S.p.a. attua gli interventi di propria competenza e provvede direttamente, ove necessario, all’esecuzione degli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali in base all’effettiva capacità operativa degli enti interessati.

AGIBILITÀ SISMICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

I titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati dal sisma sono tenuti ad acquisire la certificazione di agibilità sismica, da rilasciarsi a seguito di apposite verifiche di sicurezza a cura di professionista abilitato, ed a depositarla in comune.

Download dei documenti allegati:

Prezzario unico cratere centro Italia 2016 (occorre registrazione a Legislazione Tecnica per poter scaricare l'allegato)


Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Per ulteriori informazioni, consulenze o approfondimenti contattate la ECOGEOM S.r.l.

lunedì 13 gennaio 2014

Decreto Milleproroghe 2014

Tutte le norme del D.L. 150/2013: Sfratti esecutivi; Adeguamento antincendio strutture ricettive; Messa in sicurezza di edifici scolastici; Requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazione nei contratti pubblici; Impianti a fune; Sicurezza macchine agricole; Accise sul carburante per la cogenerazione; Smaltimento rifiuti in discarica; Emergenza rifiuti in Campania.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2014 ilD.L. 30/12/2013, n. 150, il cosiddetto decreto “Milleproroghe” per il 2014, contenente una serie di proroghe relative a termini legislativi in scadenza. Sulla medesima Gazzetta è stato pubblicato anche l’altro decreto-legge n. 151 in pari data, a sua volta contenente una serie di proroghe di termini in scadenza, relativi a disposizioni prevalentemente di carattere finanziario, che sarà oggetto di separato commento.

Si riporta di seguito una panoramica esaustiva dei termini prorogati dal D.L. 150/2013, con l’ovvia avvertenza che, trattandosi di decreto-legge, occorrerà attendere i 60 giorni previsti per la conversione per avere un quadro completo e soprattutto definitivo.

EDILIZIA E PREVENZIONE INCENDI

Prevenzione incendi strutture ricettive turistico-alberghiere

Ulteriormente prorogato al 31/12/2014 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data del 11/05/1994 (data di entrata in vigore del D.M. 09/04/1994, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con il D.M. 16/03/2012.


Sfratti esecutivi


Il provvedimento dispone ulteriormente il blocco fino al 30/06/2014 delle esecuzioni di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo. La norma si estende aa tutti i comuni di cui all'art. 1, comma 1, della L. 9/2007, vale a dire i capoluoghi di provincia, i comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed i comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003.

Messa in sicurezza di edifici scolastici


Ai fini dell’attuazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici previsti dall’art. 18, commi da 8-ter a 8-quinquies, del D.L. 69/2013 (convertito in legge dalla L. 98/2013), è prorogato al 30/06/2014 il termine oltre il quale il mancato affidamento dei lavori comporta la revoca dei finanziamenti, per le sole Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria sono stati sospesi da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

CONTRATTI PUBBLICI

General Contractor: requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazione

Prorogato al 31/12/2014 il termine di cui all’articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti di cui al D. Leg.vo 163/2006, relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, che risulta quindi così modificato: “Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2014, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali”.

Singole imprese: requisito dell’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa per la qualificazioneProrogato al 31/12/2014 il termine di cui all’articolo 357, comma 27, del Regolamento attuativo del Codice dei contratti di cui al D.P.R. 207/2010, relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, che risulta quindi così modificato: “In relazione all’articolo 100, comma 1, lettera c.2)[dimostrazione del requisito di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, NdR], fino al 31 dicembre 2014, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice [Cfr. quanto indicato alla proroga precedente, NdR]”.

VARIE

Impianti a fune

Prorogati di ulteriori 6 mesi i termini in materia di impianti funiviari, già prorogati dall’art. 11-bis del D.L. 216/2011 (convertito in legge dalla L. 14/2012), relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con D.M. 02/01/1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri) e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti a fune di cui si prevede l’ammodernamento con i benefici di cui all’art. 8, comma 3, della L. 11/05/1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali.

La proroga ha per oggetto anche gli impianti ricompresi nell’elenco delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006».

Sicurezza macchine agricole 

Il provvedimento dispone ulteriormente la proroga rispettivamente al 30/06/2014 ed al 01/01/2015 dei termini in precedenza fissati al 28/02/2013 e 01/01/2014 dall’art. 111, comma 1, del D. Leg.vo 285/1992 (Nuovo codice della strada), che risulta quindi così modificato: “Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione)

Prorogato al 30/06/2014 il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del D.L. 16/2012 (convertito in legge dalla L. 44/2012), relativo alle accise sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore, che risulta quindi così modificato: “Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento”.

AMBIENTE E SMALTIMENTO RIFIUTI

Smaltimento rifiuti in discarica

Ulteriormente prorogato al 31/12/2014 il termine oltre il quale non saranno più ammessi in discarica i rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kJ/kg, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del D. Leg.vo 36/2003. Il termine era stato in precedenza prorogato al 31/12/2013 dal D.L. 1/2013.

Emergenza rifiuti in Campania

Ulteriormente prorogata al 30/06/2014 la durata della fase transitoria di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009 (convertito in legge dalla L. 26/2010), durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedimentali, dai comuni della Regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.

Prorogato altresì al 30/06/2014 il termine fino al quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della Regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all’8%. Con la stessa decorrenza cesseranno gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all’uopo adottate.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

venerdì 20 settembre 2013

Su chi ricade la responsabilità per la violazione delle norme di sicurezza nel cantiere?

Sicurezza sul lavoro: gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche grava su tutti coloro che esercitano i lavori. Ognuno è, infatti, destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche in funzione delle rispettive attribuzioni e competenze. 

In particolare, il datore di lavoro non perde la sua posizione di garanzia anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente, in quanto anch'egli destinatario delle disposizioni antinfortunistiche a tutela del lavoratore.

Questa la motivazione con cui la Cassazione, con la sentenza n. 35827 del 30 agosto scorso, ha confermato la condanna emessa dal giudice d'appello, contro il coordinatore per la progettazione, il datore di lavoro e legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori e il legale rappresentante della ditta subappaltatrice cui era stata affidata la realizzazione di un complesso edilizio, per omicidio colposo aggravato dalla violazione della norma infortunistica a danno del lavoratore, a seguito della morte per folgorazione di un operaio all'interno di un cantiere dove non era stata appunto rispettata la distanza di sicurezza dai cavi elettrici, come previsto dall'art. 11 del d. P. R. 164 del 7 gennaio 1956.


Una responsabilità riconosciuta su tutte le figure evidenziando come ciascuna di esse, con condotte indipendenti ma convergenti, nella reciproca consapevolezza, abbia posto le condizioni efficienti per il verificarsi dell'evento mortale, quindi non voluto ma prevedibile: la Cassazione ha quindi negato l'ipotesi di interruzione del nesso causale, sussistendo invece l'obbligo di cooperazione tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice, come sancito dall'art. 7 della legge 626/94. 

Nell'ipotesi in cui i titolari della posizione di garanzia siano più di uno, infatti, ciascuno di questi è, "per intero", destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto. Da qui ne consegue che il principio di affidamento non è invocabile sempre e comunque, dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia(qui, per esempio, del lavoratore, "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica).

Situazione riscontrata nel caso in oggetto: in particolare, il coordinatore della progettazione non avrebbe elaborato alcuna indicazione preventiva atta ad eliminare il rischio derivante da una linea elettrica aerea in prossimità dell'area dei lavori, mentre il datore di lavoro e il subappaltatore, non avrebbero redatto né approvato un piano di sicurezza e quindi le relative misure ad esso collegate atte ad evitare il rischio di incidenti e infortuni.

La sentenza chiarisce inoltre la corresponsabilità specificandone i termini per ciascuna delle figure implicate:il datore di lavoro è garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato come previsto dall'art. 40, comma 2, c.p.; al coordinatore per la progettazione compete invece la redazione del PSC (piano di sicurezza e coordinamento), contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e del fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione; infine, il coordinatore per l'esecuzione dei lavorideve verificare sia l'applicazione delle disposizioni del PSC sia l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere, oltre a dovere organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività, segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze, arrivando anche ad esercitare personalmente il potere/dovere di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Sia il coordinatore per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori hanno una posizione di garanzia diretta, essendo prevista una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza dei loro obblighi.

Infine, la sentenza evidenza come un'esclusione di responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo nel caso in cui il subappaltatore svolga dei lavori, determinati e circoscritti, in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, ma non nel caso in cui vi sia interdipendenza tra i lavori svolti dai due soggetti.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.

martedì 13 agosto 2013

Emilia, riapre il "fondo energia" per le imprese

La regione Emilia ha riaperto i termini per accedere al Fondo rotativo di finanza agevolata per la green economy da parte delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alla persona. I 59 progetti presentati dalle imprese nella prima call, attiveranno investimenti per quasi 14 milioni di euro e consentiranno di risparmiare oltre 6.600 tonnellate equivalenti di petrolio, evitando l’emissione in atmosfera di circa 21.200 tonnellate di anidride carbonica ogni anno.

Finanziati con 5,5 milioni di euro di risorse pubbliche provenienti dal Programma Fesr – più ulteriori 8,2 milioni erogati dagli istituti di credito – i progetti presentati, dall’importo medio pari a 233mila euro, hanno riguardato in particolare le misure per il miglioramento dell’efficienza energetica delle imprese, lo sviluppo dellefonti rinnovabili e la creazione di beni e servizi destinati a tali finalità. Un solo progetto ha riguardato la creazione di reti condivise per la produzione e/o l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, mentre per la tipologia relativa allo sviluppo di reti intelligenti non è pervenuto alcun progetto.

La maggior parte delle richieste riguardanogli investimenti per la realizzazione diimpianti fotovoltaici – pari a circa il 25% del totale – e per l’efficientamento energetico dell’impresa (circa un progetto su cinque). I territori che hanno espresso il maggior numero di progetti sono, nell’ordine, la provincia di Bologna (17), la provincia di Ravenna (12) e la provincia di Reggio Emilia (10).

Finanziato dal Programma Fesr con 9,5 milioni di euro a valere sull’Asse 3 (“Qualificazione energetico-ambientale e sviluppo sostenibile), il fondo dispone di un plafond iniziale di risorse pari a 24 milioni di euro e concede finanziamenti agevolati con provvista mista, della durata massima di 4 anni, nella misura minima di 75mila euro e nella misura massima di 300mila euro per progetto. Il 40% del totale del finanziamento è a valere su risorse Por Fesr, il restante 60% su risorse di provvista privata, messe a disposizione dagli istituti di credito.

Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica per le domande di finanziamento: http://fesr.regione.emilia-romagna.it e www.fondoenergia.eu

Fonte: Infobuild Energia, leggi QUI.

domenica 11 agosto 2013

Approvata la conversione in legge del "Decreto del Fare"

Il Decreto del Fare 2013 prevede una serie di provvedimenti, che coinvolgono differenti argomenti, dalle imprese all’energia, dallo sviluppo all’agenda digitale, dalle infrastrutture ai trasporti, dalla pubblica amministrazione alla sanità, dal lavoro all’edilizia, dal fisco alla giustizia civile e all’università. L’obiettivo principale sarebbe quello di incentivare gli investimenti e di fare in modo che cresca la competitività. In questo modo si spera di riuscire ad affrontare e a risolvere rapidamente i problemi che nel nostro Paese sono stati creati dalla crisi economica mondiale. Le imprese ne sarebbero avvantaggiate e l’occupazione dovrebbe essere favorita dalle nuove disposizioni che si intendono prendere nella politica del lavoro, la quale sarebbe soggetta a delle semplificazioni utili.

Toccati anche i tempi dei procedimenti amministrativi, attribuendo alla Pubblica Amministrazione la responsabilità nel ritardo di alcuni processi. Ne uscirebbe riformato anche il sistema giudiziario civile. Il decreto legge recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, meglio conosciuto come ‘dl del fare’, accoglie le raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”). 


Scopriamo insieme tutte le aree di intervento del provvedimento, convertito in legge lo scorso 9 agosto 2013 (Legge n. 98/2013).

IMPRESE

Un primo elemento è costituito dal sostegno alle imprese, che si articola, all’interno del decreto-legge, in interventi diversi, nell’obiettivo di incentivare gli investimenti, per incrementare la competitività del tessuto produttivo. A tal fine nell’articolo 1 vengono ampliate le possibilità di accesso al credito per le piccole e medie imprese, mediante una parziale riforma delle regole di accesso al Fondo di garanzia. Per il rinnovo dei macchinari e degli impianti ad uso produttivo, viene individuato un meccanismo incentivante in base al quale, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, viene costituito un plafond – il cui ammontare è fissato in 2,5 mld di euro, eventualmente incrementabile fino a 5 miliardi di euro sulla base del monitoraggio sull’andamento dei finanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili – che, fino al 31 dicembre 2016, fornisce provvista alle banche per la concessione di finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari. Viene poi previsto (articolo 3) un finanziamento, per 150 milioni di euro, dei contratti di sviluppo aventi ad oggetti programmi nel settore industriale e agroindustriale, nonché (articolo 57) un contributo alla spesa (per attività di ricerca industriale), nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).

ENERGIA


Un altro intervento è riferibile ai settori energetici, che, per quanto concerne il settore del gas, consiste in misure orientate alla liberalizzazione, con l’obiettivo di tutelare ed incrementare la concorrenza: in particolare viene circoscritto (articolo 4) il perimetro del regime di tutela attualmente previsto per i c.d. “clienti vulnerabili”, limitando il servizio di tutela gas ai soli clienti domestici, e viene velocizzato l’avvio delle prime gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, rafforzando i termini e le competenze delle Regioni; viene inoltre esteso il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche all’erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione. Con riferimento al settore elettrico gli interventi contenuti nel decreto-legge (articolo 5) sono volti alla riduzione dei prezzi dell’energia, modificando le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip e destinando le risorse derivanti dall’estensione della c.d.Robin tax (maggiorazione Ires), alla riduzione di una componente della bolletta elettrica.

SVILUPPO

Oltre ad alcune norme tese a favorire il partenariato pubblico-privato nell’ambito della cooperazione allo sviluppo (articoli 7 ed 8), specifiche misure affrontano il tema del ritardo nell’utilizzo dei fondi strutturali europei. A tal fine l’articolo 9, che riguarda l’utilizzazione degli stessi, compresi quelli inerenti lo sviluppo rurale e la pesca, nonché la realizzazione dei progetti finanziati con i medesimi fondi, prevede: – l’obbligo per le amministrazioni e le aziende dello Stato di dare precedenza, nella trattazione degli affari di propria competenza, ai procedimenti, provvedimenti ed atti relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all’utilizzazione dei fondi stessi; – la facoltà dello Stato, o della Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell’adozione di atti di competenza degli enti territoriali, di intervenire in via sussidiaria sostituendosi all’ente inadempiente.

AGENDA DIGITALE

Gli articoli 13, 15 e 16 del provvedimento concernono il potenziamento dell’Agenda digitale italiana, perseguito mediante misure che intervengono sui soggetti che operano in materia. A tal fine sono apportate diverse modifiche: – alla Cabina di regia, cioè il soggetto a cui, sono state conferite attribuzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell’Agenda; – all’Agenzia per l’Italia digitale, cioè il soggetto cui sono state attribuite funzioni operative nel settore; – alla Commissione per il sistema pubblico di connettività, cioè il soggetto preposto dall’art. 79 del Codice dell’amministrazione digitale agli indirizzi strategici del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Per l’attuazione dell’Agenda digitale, agli articoli 10, 14 e 17 sono previste misure di: – semplificazione di adempimenti per i gestori di postazioni di accesso ad internet; – incentivazione dei cittadini all’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche; – uniformità temporale per l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) su tutto il territorio nazionale e la realizzazione della relativa infrastruttura centrale.

INFRASTRUTTURE

Il tema delle infrastrutture è considerato in particolare dagli articoli 18 e 19, il primo dei quali, al fine di consentire nel 2013 la continuità dei cantieri in corso ( espressamente elencati in norma), prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, ripartita nel quinquennio 2013-2017, la cui copertura è assicurata attraverso la riduzione delle risorse di diverse disposizioni di spesa, tra cui le dotazioni finanziarie previste per la definizione dei rapporti contrattuali stretto di Messina, per il Trattato di amicizia Italia – Libia, quelle relative alla realizzazione della nuova linea AV/AC Torino Lione, ed altre.L’articolo 19 interviene invece sulla disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture, riducendo da 500 a 200 milioni di euro il valore dell’opera al di sopra del quale viene concesso l’incentivo. Un’ulteriore misura riguarda la tassazione agevolata dei cd. project bond (ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 83 del 2012), ed è volta a rendere strutturali le agevolazioni fiscali in materia, vale a dire la deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all’emissione di project bond. Continua invece ad applicarsi alle sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 l’agevolazione relativa al regime fiscale sugli interessi, consistente nell’equiparazione a quello sui titoli di Stato (12,5%). Sempre in materia di infrastrutture, possono segnalarsi l’articolo 46, che prevede una deroga straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, ai limiti di spesa vigenti per le spese effettuate dagli enti locali coinvolti nell’organizzazione dell’ EXPO Milano 2015, nonché l’articolo 25, finalizzato ad adeguare lo svolgimento dell’attività di vigilanza e di concedente esercitata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) sui concessionari della rete autostradale, in conseguenza della soppressione dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e del conseguente assetto istituzionale determinatosi e relativo al trasferimento di funzioni dall’ANAS al Ministero.

TRASPORTI

Per quanto concerne i trasporti, l’articolo 22 concerne la materia portuale, con la modifica della disciplina in materia di dragaggi – consentendo ad esempio la reimmissione nei siti idrici di provenienza ovvero l’utilizzazione per il rifacimento degli arenili anche dei materiali dei dragaggi che non presentino, come invece ora richiesto, caratteristiche analoghe al fondo naturale del sito di prelievo – e con misure in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali, prevedendo: a) l’innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le autorità portuali possono trattenere la percentuale dell’uno per cento dell’IVA riscossa nei porti; b) la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali. L’articolo 23, interviene sul Codice della nautica da diporto, modificando alcune delle disposizioni che regolano le attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 40 giorni ed, in ambito fiscale, esentando dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e riducendone l’ammontare per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri. In materia di sistema ferroviario intervengono tra le altre due disposizioni: la prima (articolo 18), che consente la contrattualizzazione degli interventi in materia di sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili nelle more dell’approvazione del contratto di programma parte investimenti 2012-2016, (per l’importo già disponibile di 300 milioni); la seconda (articolo 24), che interviene invece in materia di regolamentazione del trasporto ferroviario.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Un ulteriore intervento previsto dal decreto-legge concerne la materia del procedimento amministrativo, e riguarda: a) il profilo del rispetto dei tempi dei procedimenti (articolo 28), introducendo il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte (la misura dell’indennizzo è stabilita in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine procedimentale, fermo restando un tetto massimo di 2.000 euro); b) quello della concentrazione degli adempimenti a carico dei cittadini: l’articolo 29 pone in proposito l’obbligo di fissare la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore ; c) il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri nati in Italia, prevedendo che, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. Inoltre si prevede che gli ufficiali di stato civile debbano comunicare all’interessato, al compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di esercitare il predetto diritto entro il diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto potrà essere esercitato anche oltre il termine fissato dalla legge.

EDILIZIA

Un altro novero di misure interviene in tema di edilizia, e sono contenute prevalentemente nell’articolo 30, le cui disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 

Tra le stesse possono segnalarsi: 
la esclusione dalla tipologia degli interventi di ristrutturazione edilizia delle opere di demolizione e ricostruzione che comportano solamente variazioni nella sagoma; 
la ricomprensione nella ristrutturazione edilizia anche del ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti;
– la abrogazione delle disposizioni che prevedono, limitatamente ad alcune tipologie di interventi di edilizia libera, la dichiarazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente; 
– la possibilità, per gli interventi assoggettati a SCIA, che l’interessato possa richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio prima di presentare la SCIA, o contestualmente alla segnalazione stessa; 
– il consentire, in tema di parcheggi pertinenziali, che il trasferimento possa riguardare anche il solo vincolo pertinenziale; 
– l’obbligo per l’INAIL di destinare fino a 100 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, per la definizione di un piano di edilizia scolastica.

LAVORO E SEMPLIFICAZIONI

Con riguardo agli interventi in materia di lavoro gli articoli 31, 32, 34 e 35 recano varie semplificazioni in materia con una riduzione di oneri (al netto di quelli che potranno essere quantificati solo dopo l’adozione della normativa attuativa) pari mediamente a oltre 17 mila euro annui per ciascun’impresa (secondo quanto riportato nell’allegato). Tali semplificazioni concernono il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), vari adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro e denunce di infortuni, la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità e, infine, la previsioni di procedure semplificate ai fini dell’adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, nei casi in cui la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell’anno solare.

SANITA’

Oltre ad alcuni interventi in materia sanitaria (articoli 42 e 44), tra i quali può citarsi in particolare la semplificazione di alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie ritenute desuete alla luce dell’efficacia delle prestazioni (con la soppressione dell’obbligo di taluni certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro e dei certificati di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego), il decreto-legge reca disposizioni in materia ambientale, con riguardo ai commissari nelle situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti: a tal fine l’articolo 41: – novella il comma 359 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013 al fine di chiarire i poteri attribuiti al Commissario, nominato con il D.M. Ambiente 3 gennaio 2013 per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella provincia di Roma; – detta disposizioni volte alla semplificazione e accelerazione nell’attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e finalizzate ad accelerare l’attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso e, quindi, per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195. Per le finalità indicate viene prevista la nomina, con decreti del Ministro dell’ambiente, di uno o più commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti nella Regione Campania, già previsti e non ancora realizzati, ed alle altre iniziative strettamente strumentali e necessarie.

FISCO

Gli interventi di carattere fiscale sono volti principalmente a sostenere l’economia, a semplificare alcuni adempimenti fiscali e a dar seguito ad un impegno assunto dal Governo in materia di riscossione. Tra le misure fiscali volte a sostenere l’economia si segnala in primo luogo l’articolo 6 che, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali fissa l’applicazione per il periodo 1° agosto 2013 – 31 dicembre 2015 dell’accisa nella misura di 25 euro per mille litri, nel caso che gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell’assegnazione del gasolio, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Sono quindi estesi (articolo 11) anche al periodo d’imposta 2014 i crediti d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2000, nel limite massimo di spesa di 45 milioni. I crediti d’imposta concernono sia i soggetti passivi IRES e i titolari di reddito di impresa a fini IRPEF, che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (c.d. tax credit esterno), sia le imprese interne alla filiera del cinema (c.d. tax credit interno). Per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi, l’articolo 12 autorizza la spesa di 6 milioni di euro (in luogo dei 3 milioni precedentemente stanziati, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2013) per l’apporto al capitale sociale della Società di gestione del risparmio. Inoltre, al fine di favorire l’accesso al Fondo di garanzia per i mutui relativi agli impianti sportivi, l’articolo 47, oltre ad eliminare la natura sussidiaria della garanzia prestata dal Fondo, semplifica la procedura di definizione dei criteri di gestione del Fondo. Vengono altresì introdotte misure di semplificazione fiscale, con la soppressione, tra l’altro, della responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’erario dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché con la soppressione (articolo 51) della norma (che aveva inteso semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati (cd. 770 mensile). La norma in oggetto aveva infatti presentato notevoli difficoltà tecniche per la sua attuazione, in quanto l’unione dei flussi mensili previdenziali e fiscali è risultata impossibile per le differenze intrinseche tra la disciplina fiscale, impostata sul principio di cassa, e quella previdenziale, ancorata alla competenza. Sempre in ambito fiscale, si interviene in tema di riscossione, in cui l’articolo 52 modifica e integra il D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità

In particolare: 
è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni
è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;
viene stabilità l’impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo (per gli altri immobili del debitore l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro)
– i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall’articolo 515 del codice di procedura civile, sono estesi ai debitori costituiti in forma societaria. 
L’articolo 53 infine proroga al 31 dicembre 2013 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi, di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali.

UNIVERSITA’

Per quanto concerne l’università e la ricerca, l’articolo 58 aumenta la facoltà di assunzioni nelle università e negli enti di ricerca per l’anno 2014: in particolare, la stessa è elevata dal 20 al 50 per cento della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. A tal fine, viene corrispondentemente incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Un ulteriore intervento concerne la procedura per la chiamata diretta, da parte delle università, di studiosi che siano risultati vincitori di alcuni programmi di ricerca di alta qualificazione. L’articolo 59 introduce altresì una nuova tipologia di borsa di studio – cumulabile con le borse di studio assegnate ai sensi della normativa generale sul diritto allo studio universitario (D.Lgs. 68/2012) – destinata agli studenti che, diplomatisi nell’a.s. 2012-2013 con un voto almeno pari a 95/100, si vogliano iscrivere nell’a.a. 2013-2014 ad una università italiana, statale o non statale (con esclusione delle università telematiche), che abbia sede in una regione diversa da quella di residenza

GIUSTIZIA CIVILE

Un consistente intervento previsto dal decreto-legge, recato dagli articoli 62 – 85 concerne infine il sistema giudiziario civile. Gli interventi possono essere distinti in misure di carattere organizzativo e in misure processuali. Per quanto riguarda le misure organizzative è introdotta la figura del giudice ausiliario, nel numero massimo di 400 unità, per lo smaltimento dell’arretrato civile. La misura persegue l’obiettivo della riduzione del contenzioso civile pendente dinanzi alle corti d’appello, dove i procedimenti pendenti sono in aumento. Ogni giudice ausiliario dovrà definire nel collegio in cui è relatore almeno 90 procedimenti all’anno (per un totale di 36.000 procedimenti definiti all’anno), con una remunerazione di 200 euro a provvedimento e un tetto massimo annuo di 20.000 euro. Di ogni collegio giudicante non può fare parte più di un giudice ausiliario. I giudici ausiliari sono designati da ciascun consiglio giudiziario e nominati per cinque anni, prorogabili per non più di altri cinque, tra magistrati a riposo, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche, avvocati e notai. A seguito della nomina, il giudice ausiliario non può svolgere alcune attività incompatibili. E’ prevista la possibilità che laureati in giurisprudenza qualificati e selezionati svolgano un periodo di formazione di diciotto mesi presso uffici giudiziari, assistendo e coadiuvando i magistrati di tribunale e corte d’appello e i magistrati amministrativi. Gli ammessi allo stage partecipano alle udienze, non percepiscono alcun compenso e possono svolgere altre attività purchè con modalità compatibili. L’esito positivo dello stage costituisce titolo per l’accesso al concorso in magistratura ed è valutato ai fini del tirocinio professionale e della frequenza ai corsi di specializzazione per le professioni legali, è titolo di preferenza per alcuni concorsi della p.a. E’ istituita la figura dell’assistente di studio a supporto delle sezioni civili della Corte di cassazione, quale misura temporanea (cinque anni) per la celere definizione dei procedimenti pendenti. I magistrati assistenti di studio non possono fare parte del collegio giudicante. Con riguardo alle misure processuali, vengono limitati i casi in cui il procuratore generale deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di Cassazione. E’ disciplinato il procedimento volontario di affidamento a un notaio delle attività necessarie per lo scioglimento della comunione, ereditaria o volontaria, quando non siano controversi il diritto alla divisione o le quote o non sussistano altre questioni pregiudiziali. E’ fatto obbligo al giudice civile, similmente a quanto già previsto per il giudice del lavoro, di formulare una proposta transattiva o conciliativa, nel corso del processo di primo grado e d’appello. Il rifiuto immotivato costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. E’ snellito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: in caso di anticipo da parte del giudice della data dell’udienza, questa deve essere fissata non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine minimo a comparire; inoltre, l’esecutorietà del decreto ingiuntivo deve essere concessa, in presenza dei presupposti, alla prima udienza. Il contenuto della motivazione della sentenza civile deve essere semplificato e a tal fine è possibile fare riferimento esclusivo a precedenti giurisprudenziali conformi o rinviare a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. E’ poi stabilita una disposizione speciale sulla competenza territoriale per la trattazione delle cause riguardanti le società con sede all’estero che non hanno una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Le regole ordinarie sulla competenza territoriale continuano a essere applicate per le controversie per una serie di casi in cui sono coinvolti soggetti cui l’ordinamento assicura una tutela specifica (es. lavoratori o consumatori). E’ rivista la disciplina del preconcordato (o concordato con riserva), con il quale l’imprenditore in stato di crisi presenta la domanda, riservandosi di presentare entro un determinato termine la proposta, il piano e la documentazione relativamente alla ristrutturazione del debito, all’attribuzione dell’attività delle imprese a un assuntore e alla suddivisione dei creditori in classi. Le prescrizioni introdotte sono dirette a evitare abusi da parte del debitore e ad aumentare le informazioni dei creditori e del tribunale. E’ da ultimo modificata la disciplina della mediazione civile. In particolare, è ripristinata la mediazione obbligatoria, già oggetto di una declaratoria d’incostituzionalità per eccesso di delega da parte della Corte costituzionale. Il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, è esclusa per alcuni tipi di controversie tra cui quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Nel procedimento, che non potrà durare più di tre mesi (rispetto ai precedenti quattro), dovrà tenersi un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifichi con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione. Le indennità di mediazione non potranno superare un importo massimo, nel caso di mancato accordo. Il verbale di accordo non potrà essere omologato in assenza della sottoscrizione degli avvocati che assistono tutte le parti e gli avvocati iscritti all’albo saranno di diritto mediatori.

LEGGI QUI il testo integrale del Decreto del Fare.


LEGGI QUI nel sito della Gazzetta Ufficiale il testo definitivamente pubblicato.

Fonte: Politica Nanopress, leggi QUI.


Il Decreto Legge cosiddetto "del Fare" è il n. 69 promulgato il 21 giugno scorso; è passato dalla Camera e dal Senato con numerosi emendamenti ed è stato definitivamente approvato il 9 agosto 2013 dalla Camera con atto n. 1248/B, legge di conversione n. 98/2013; lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per valutare eventuali approfondimenti, restando in attesa della pubblicazione del testo definitivo.

lunedì 17 giugno 2013

DVR per tutti dal 1 giugno

Sicurezza Lavoro - Aggiornamento importante

Dal 1° giugno tutte le aziende devono dotarsi di apposito Documento di Valutazione dei Rischi e non possono più usufruire dell'autocertificazione. 

Le aziende fino a 10 dipendenti e anche fino a 50 con alcune limitazioni di rischio possono utilizzare le procedure standardizzate.

Tutte le aziende al di sotto i 10 dipendenti e quelle fino a 50 dipendenti che non presentino particolari condizioni di rischio, dovranno comunque dotarsi di DVR.

Per azienda al di sotto dei 10 dipendenti si intende anche priva di dipendenti, quindi anche il singolo artigiano.

Le Procedure Standardizzate, approvate il 30/11/2012 offrono una metodologia finalmente oggettiva per effettuare una valutazione dei rischi completa e coerente.

E’ opportuno sottolineare che il non adeguamento del DVR corrisponde, ai fini sanzionatori, ad una mancata valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

Riportiamo di seguito le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):

- omessa redazione del DVR: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
- incompleta redazione del DVR: Ammenda da 1.000 a 4.000 €

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

Fonte: Confcommercio, leggi QUI.

sabato 5 gennaio 2013

Scadenza contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma dell'Emilia

Il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato per l’attuazione degli interventi legati agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ha emesso l'Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3),  Ordinanza scaricabile QUI.

Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico, oppure per la ricostruzione dell’edificio in cui è presente almeno un’unità immobiliare destinata, alla data del 20 maggio 2012, ad abitazione ovvero ad attività produttiva, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale e che sia caratterizzato da uno “stato di danno” ed un “valore di vulnerabilità” che, combinati insieme, rientrino nella definizione contenuta nella Tabella 3 di “livello operativo” E1 od E2 con conseguente riparazione e miglioramento sismico, o di “livello operativo” E3 con conseguente ricostruzione.

Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall’art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 e negli altri comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici dal Comitato tecnico da istituire ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Protocollo d'intesa firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in data 4 ottobre 2012.

Entro il 30 giugno 2013 i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1, devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del comune nel quale è ubicato l’immobile danneggiato

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o collaborazioni professionali.

mercoledì 26 dicembre 2012

Sicurezza nei cantieri, è sempre obbligatoria?

In data 9 aprile 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81, il Testo Unico sulla Sicurezza, in attuazione dell'art. 1 della L. 03/08/2007 n. 123, successivamente integrato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che di fatto ha abrogato tutte le leggi e normative varie che riguardano tale settore.

Seppur poco pubblicizzato, tale Testo Unico ha modificato in maniera radicale l'approccio della sicurezza nella gestione di un cantiere, questo poiché tra le norme abrogate vi è anche il D.L.gs. 494/96.

Se infatti sino a prima dell'entrata in vigore del D.L.gs. 81/2008 la nomina del Coordinatore per la Progettazione e l'Esecuzione in materia di Sicurezza era legata a più fattori (presenza di più imprese esecutrici, rischi particolari, entità del cantiere superiore a 200 uomini/giorno), ora tale nomina è legata unicamente alla presenza di più imprese, presenza anche non contemporanea.

E' bene inoltre precisare che per imprese il Testo Unico intende sia la ditta esecutrice dell'appalto, sia il singolo artigiano o lavoratore autonomo che viene a svolgere una parte di lavoro all'interno del cantiere, sia in maniera diretta, sia in sub-appalto, durante tutto l'iter del lavoro: di fatto è quindi molto limitata la casistica ove la nomina del Coordinatore non sia obbligatoria.

Era stata sollevata un'eccezione, ipotizzando che tale obbligo fosse operativo solo in presenza di Permesso di Costruire, ma tale
 circostanza è irrilevante: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza in data 07/10/2010 nel procedimento C-224/09, ha infatti confermato che, "...in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori designa un coordinatore per la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell'attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori".

Detta direttiva non ammette, quindi, alcuna deroga a tale obbligo. 

Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, se nominate anche successivamente, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Non rischiare inutili sanzioni.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, leggi QUI.