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mercoledì 25 gennaio 2017

Sisma 2016: le misure per la ricostruzione (D.L. 189/2016)

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2016, n. 294 la L. 15/12/2016, n. 229, che converte in legge, con modificazioni, il D.L. 17/10/2016, n. 189, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

Si evidenzia che nel corso dell’esame al Senato del disegno di legge di conversione, sono state approvate modifiche volte a far confluire nel testo del D.L. 189/2016 le disposizioni del D.L. 205/2016, ossia il secondo decreto sul terremoto che si era reso necessario per fronteggiare l’eccezionale situazione determinata dal reiterarsi degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria anche nel mese di ottobre. Il comma 2 dell’art. 1 della L. 229/2016 dispone, infatti, l’abrogazione del D.L. 205/2016, precisando che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 205/2016”. Con la L. 229/2016 - in vigore dal 18/12/2016 - si è venuto quindi a delineare un unico corpus legislativo di norme per contrastare l’emergenza e per la ricostruzione.


Proponiamo di seguito una sintesi operativa delle misure adottate, approfondendo in particolare gli aspetti concernenti l’organizzazione generale degli organi direttivi, il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori e la ricostruzione pubblica e privata. Per ulteriori indicazioni concernenti le modalità pratiche di svolgimento dei sopralluoghi, i professionisti interessati e tutti gli altri interventi di carattere pratico/operativo si rinvia all’articolo “Eventi sismici centro Italia 2016: tutte le indicazioni su sopralluoghi, verifiche di agibilità e interventi”.

ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI


Questi gli elenchi dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 cui sono rivolte le misure del D.L. 189/2016. Il primo elenco (Allegato 1) comprende i 62 comuni colpiti dal sisma del 24/08/2016. Con la conversione in legge è stato aggiunto al D.L. 189/2016 un secondo elenco (Allegato 2), contenente l’elenco dei 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26-30/10/2016.

Le disposizioni del provvedimento possono applicarsi altresì in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli qui elencati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata.


Si precisa che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni del D.L. 189/2016 concernenti il sostegno al reddito dei lavoratori, le perdite dell’esercizio 2016, la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari, contributivi e amministrativi (artt. da 45 a 48) si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti.

Elenco di cui all’Allegato 1 del D.L. 189/2016:

- Regione Abruzzo:


1. Campotosto (AQ)
2. Capitignano (AQ)
3. Montereale (AQ)
4. Rocca Santa Maria (TE)
5. Valle Castellana (TE)
6. Cortino (TE)
7. Crognaleto (TE)
8. Montorio al Vomano (TE)

- Regione Lazio:


9. Accumoli (RI)
10.Amatrice (RI)
11.Antrodoco (RI)
12.Borbona (RI)
13.Borgo Velino (RI)
14.Castel Sant'Angelo (RI)
15.Cittareale (RI)
16.Leonessa (RI)
17.Micigliano (RI)
18.Posta (RI)

- Regione Marche:


19.Amandola (FM)
20.Acquasanta Terme (AP)
21.Arquata del Tronto (AP)
22.Comunanza (AP)
23.Cossignano (AP)
24.Force (AP)
25.Montalto delle Marche (AP)
26.Montedinove (AP)
27.Montefortino (FM)
28.Montegallo (AP)
29.Montemonaco (AP)
30.Palmiano (AP)
31.Roccafluvione (AP)
32.Rotella (AP)
33.Venarotta (AP)
34.Acquacanina (MC)
35.Bolognola (MC)
36.Castelsantangelo sul Nera (MC)
37.Cessapalombo (MC)
38.Fiastra (MC)
39.Fiordimonte (MC)
40.Gualdo (MC)
41.Penna San Giovanni (MC)
42.Pievebovigliana (MC)
43.Pieve Torina (MC)
44.San Ginesio (MC)
45.Sant'Angelo in Pontano (MC)
46.Sarnano (MC)
47.Ussita (MC)
48.Visso (MC)

- Regione Umbria:


49.Arrone (TR)
50.Cascia (PG)
51.Cerreto di Spoleto (PG)
52.Ferentillo (TR)
53.Montefranco (TR)
54.Monteleone di Spoleto (PG)
55.Norcia (PG)
56.Poggiodomo (PG)
57.Polino (TR)
58.Preci (PG)
59.Sant'Anatolia di Narco (PG)
60.Scheggino (PG)
61.Sellano (PG)
62.Vallo di Nera (PG)

Elenco di cui all’Allegato 2 del D.L. 189/2016:

- Regione Abruzzo:


1. Campli (TE)
2. Castelli (TE)
3. Civitella del Tronto (TE)
4. Torricella Sicura (TE)
5. Tossicia (TE)
6. Teramo

- Regione Lazio:


7. Cantalice (RI)
8. Cittaducale (RI)
9. Poggio Bustone (RI)
10. Rieti
11. Rivodutri (RI)

- Regione Marche:


12. Apiro (MC)
13. Appignano del Tronto (AP)
14. Ascoli Piceno
15. Belforte del Chíenti (MC)
16. Belmonte Piceno (FM)
17. Caldarola (MC)
18. Camerino (MC)
19. Camporotondo di Fiastrone (MC)
20. Castel di Lama (AP)
21. Castelraimondo (MC)
22. Castignano (AP)
23. Castorano (AP)
24. Cerreto Desi (AN)
25. Cingoli (MC)
26. Colli del Tronto (AP)
27. Colmurano (MC)
28. Corridonia (MC)
29. Esanatoglia (MC)
30. Fabriano (AN)
31. Falerone (FM)
32. Fiuminata (MC)
33. Folignano (AP)
34. Gagliole (MC)
35. Loro Piceno (MC)
36. Macerata
37. Maltignano (AP)
38. Massa Fermana (FM)
39. Matelica (MC)
40. Mogliano (MC)
41. Monsapietro Morico (FM)
42. Montappone (FM)
43. Monte Rinaldo (FM)
44. Monte San Martino (MC)
45. Monte Vidon Corrado (FM)
46. Montecavallo (MC)
47. Montefalcone Appennino (FM)
48. Montegiorgio (FM)
49. Monteleone (FM)
50. Montelparo (FM)
51. Muccia (MC)
52. Offida (AP)
53. Ortezzano (FM)
54. Petriolo (MC)
55. Pioraco (MC)
56. Poggio San Vicino (MC)
57. Pollenza (MC)
58. Ripe San Ginesio (MC)
59. San Severino Marche (MC)
60. Santa Vittoria in Matenano (FM)
61. Sefro (MC)
62. Serrapetrona (MC)
63. Serravalle del Chienti (MC)
64. Servigliano (FM)
65. Smerillo (FM)
66. Tolentino (MC)
67. Treia (MC)
68. Urbisaglia (MC)

- Regione Umbria:


69. Spoleto (PG).

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI


In stretto raccordo con il Commissario straordinario operano i presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari, svolgendo le funzioni indicate dall’art. 2 del D.L. 189/2016 con le modalità ivi indicate. Ogni regione, unitamente ai comuni interessati ed in base ad una convenzione, istituisce un ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”. 

L’ufficio in questione:
- cura la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
- cura l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
- provvede alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza;
- opera come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi (la cui competenza al rilascio rimane comunque in capo al comune).

Presso ciascun ufficio viene costituito un SUAP unitario per tutti i comuni coinvolti.
I soggetti attuatori si avvalgono di una centrale unica di committenza, individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti SpA.


Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, analogamente a quanto avvenuto per l’Expo di Milano.


Viene inoltre costituita una apposita “Struttura di missione” ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.

PROFESSIONISTI QUALIFICATI


Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, con il D.L. 189/2016 è stato istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati.

Formazione dell’elenco

Il commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare.

Lavori privati

I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco di cui sopra.
Sino all’istituzione dell’elenco possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

Incompatibilità

In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione.

Opere pubbliche e concentrazione degli incarichi

Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del MIBACT, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
Per gli interventi di ricostruzione privata sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale

RICOSTRUZIONE PRIVATA

Contributi per la ricostruzione privata

Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati possono essere previsti:
- per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100% del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione nell’ambito dello stesso insediamento nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
- per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ad una soglia da stabilirsi, un contributo pari al 100% del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio;
- per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia di cui al punto precedente, un contributo pari al 100% del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio.

La percentuale del contributo scende al 50% per le seconde case situate nei comuni diversi dall’elenco ma per i quali è stato riconosciuto il “nesso di causalità” con il sisma (vedi sopra nel paragrafo relativo all’elenco dei comuni).


Non sono ammessi a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi. In questi casi può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area.


I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico vengono stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3.


Con il D. Min. infrastrutture del 27/12/2016, n. 477- adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione dell’art. 7, comma 1, lettera a), del D.L. 189/2016 - sono stati definiti i valori minimi e massimi della capacità di resistenza degli immobili alle azioni sismiche, da rispettare per ottenere i contributi per la ricostruzione.
Tale provvedimento è fondamentale, in quanto definisce il livello di sicurezza sismica da raggiungere negli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili.

Soggetti beneficiari dei contributi

Possono essere beneficiari dei contributi i proprietari, usufruttuari e titolari di diritti reali relativamente a:
- abitazione principale (“prime case”);
- abitazioni concesse in locazione o comodato o assegnate a soci di cooperative indivise (a condizione che il richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, si impegni alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell’assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a due anni);
- altre abitazioni diverse da quelle precedenti (“seconde case”);
- strutture e parti comuni in edifici in cui sono presenti abitazioni di cui ai punti precedenti;
- unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all’attività) adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.

Calcolo e ammontare dei contributi

Con provvedimenti del Commissario straordinario sarà individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del "Prezzario unico cratere centro Italia 2016" - approvato con l’Ordinanza del 14/10/2016, n. 7 - che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 


Il Prezzario deve essere utilizzato nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione dell’anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 7, del nuovo Codice degli appalti e contratti pubblici (D. Leg.vo 50/2016). Il Prezzario, inoltre, deve essere utilizzato per la quantificazione del costo degli interventi per la ricostruzione privata, ai fini della determinazione dell’entità dei finanziamenti agevolati.

Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Interventi di immediata esecuzione

Possono essere immediatamente avviati, con le procedure indicate dall’art. 8 del D.L. 189/2016, gli interventi su edifici con danni lievi (pur essendo classificati come non agibili dalle schede AeDES - si veda l’articolo su Legislazione Tecnica “Rilievo del danno e valutazione agibilità post-sisma: aggiornamento schede AeDES ed elenchi di tecnici” - oppure dichiarati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile) e che necessitano solamente di interventi di riparazione immediata. Il tutto, previa presentazione di apposito progetto ed asseverazione da parte di un professionista abilitato.


L’Ordinanza del Commissario straordinario 14/12/2016, n. 8, ha definito i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danno lievi a norma dell’art. 8 del D.L. 189/2016.


Il contributo è determinato sulla base del rapporto tra “costo dell’intervento”e “costo convenzionale”, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla medesima Ordinanza, in relazione alle diverse tipologie di edifici interessati dagli interventi.

Forma dei contributi

I contributi sono concessi nella forma di finanziamenti agevolati, da erogare sulla base degli stati di avanzamento lavori ed in relazione ai quali maturerà un credito d’imposta in misura pari alla somma di capitale, interessi e spese amministrative.

Tracciabilità finanziaria nei contratti per la ricostruzione privata

Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del Codice civile (doppia firma). Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla L. 136/2010 - si veda l’articolo su Legislazione Tecnica “Piano straordinario antimafia (L. 136/2010)” - nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di missione appositamente costituita in base al D.L. 189/2016 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.


L’inadempimento agli obblighi di tracciabilità può comportare la perdita totale del contributo erogato.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Pianificazione degli interventi

Il Commissario straordinario è chiamato a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, degli interventi su beni culturali, degli interventi contro il dissesto idrogeologico e per le infrastrutture anche ambientali, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Il piano include anche la gestione delle macerie e dei rifiuti.

Progettazione degli interventi

Sulla base del piano di cui al punto precedente, i soggetti attuatori (dunque, per ciascuna regione, l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, nonché per gli immobili e le aree di rispettiva competenza il MIBACT e il MIT e le Diocesi, ma solo per gli interventi interamente da queste finanziati) provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al commissario straordinario, che li approva (previo parere delle Conferenza permanente di cui si dirà appresso), adotta il decreto di concessione del contributo e trasmette alla centrale unica di committenza per l’avvio delle procedure di gara.

Conferenza permanente

Viene istituita una Conferenza permanente presieduta dal Commissario straordinario e con la partecipazione di rappresentanti del MIBACT, del MATTM, del MIT, della regione, dell’ente parco e del comune territorialmente volta per volta competente.
La Conferenza:
- esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni;
- approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori, e acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del MIBACT;
- laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali;
- esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

Commissione paritetica

Presso ogni Regione è inoltre istituita una “Commissione paritetica”, presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del MIBACT.


La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela, e limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

BENI CULTURALI E INFRASTRUTTURE VIARIE


Con la legge di conversione sono confluite nel D.L. 189/2016, alcune disposizioni contenute nel D.L. 205/2016 (ora abrogato). Si tratta delle disposizioni previste dagli artt. 15-bis e 15-ter del D.L. 189/2016, che consentono di avviare tempestivamente interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato dagli eventi sismici, nonché disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino delle infrastrutture viarie.

Al fine di assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24/08/2016, con il D. Min. beni culturali del 24/10/2016, n. 483 è stato costituito - fino al 30/09/2021 - l’“Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 24/08/2016”, con sede a Rieti, con il compito di svolgere tutte le funzioni attribuite al Mibact nelle procedure attinenti agli interventi di ricostruzione, in coordinamento con le attività del Commissario straordinario per il sisma.

Interventi di somma urgenza

Si prevede l’applicazione, per i lavori, servizi e forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali, delle disposizioni di cui agli artt. 148, comma 7 (che consente l’esecuzione dei lavori su beni culturali nei casi di somma urgenza fino all’importo di 300.000 Euro, e 163 (relativo alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile), del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 50/2016.

Progettazione inerente la messa in sicurezza di beni culturali immobili

In particolare, in merito alla progettazione di interventi per la messa in sicurezza di beni culturali e immobili, è previsto che le pubbliche amministrazioni competenti, nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui si è detto in precedenza, possano procedere con affidamento diretto delle progettazioni a professionisti idonei, senza ulteriore formalità, per importi inferiori a 40.000 euro.

Inoltre, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, compresi quelli di messa in sicurezza degli edifici, dandone immediata comunicazione al MIBACT.

Infrastrutture viarie

Con riguardo agli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, viene stabilito che Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile ad assicurare il coordinamento complessivo degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali nazionali, regionali e locali. Viene previsto che Anas S.p.a. attua gli interventi di propria competenza e provvede direttamente, ove necessario, all’esecuzione degli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali in base all’effettiva capacità operativa degli enti interessati.

AGIBILITÀ SISMICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

I titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati dal sisma sono tenuti ad acquisire la certificazione di agibilità sismica, da rilasciarsi a seguito di apposite verifiche di sicurezza a cura di professionista abilitato, ed a depositarla in comune.

Download dei documenti allegati:

Prezzario unico cratere centro Italia 2016 (occorre registrazione a Legislazione Tecnica per poter scaricare l'allegato)


Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Per ulteriori informazioni, consulenze o approfondimenti contattate la ECOGEOM S.r.l.

martedì 19 marzo 2013

Sisma 2012: finanziamenti per la messa in sicurezza dei capannoni

Riparto tra le Regioni colpite dei finanziamenti, pari a circa 79 milioni di Euro. Agevolazione massima pari al 70% della spesa ammissibile, fino ad un importo massimo di 200.000 Euro.Pubblicato sulla G.U. n. 45 del 22/02/2013 il D.P.C.M. 28/12/2012 recante «Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto».

Il decreto dispone che le risorse in oggetto, di cui all'art. 10, comma 13, del D.L. 83/2012, pari ad Euro 78.750.000, sulla base dei livelli dei danneggiamenti e delle modalità di riparto di cui al D.P.C.M. 04/07/2012 sono così ripartite:
- 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna;
- 7,1% in favore della Regione Lombardia;
- 0,4% in favore della Regione Veneto.

L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, è erogata a favore delle imprese di tutti i settori produttivi ad eccezione dell'agricoltura, avendo a riferimento anche la classificazione dei settori di attività economica di cui alla Sezione C "Attività manifatturiere" della classificazione Ateco 2007, individuati come a rischio alto dall'Allegato 2 dell'Accordo Conf. Stato-Regioni del 21/12/2011, n. 221/CSR.

La misura massima dell'agevolazione prevista è pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile, per un importo massimo pari a Euro 200.000,00.

La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo sulla base delle caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti e dei livelli di miglioramento/adeguamento sismico e di sicurezza raggiunti.

Per i danni coperti da indennizzo assicurativo o da altri contributi pubblici, ivi compresi quelli di cui all'art. 3-bis del D.L. 95/2012, la quota complessiva del rimborso assicurativo e dei contributi pubblici non può superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatto salvo il tetto massimo del 70% della spesa ammissibile per il contributo in conto capitale.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per approfondimenti.

venerdì 15 marzo 2013

Secondo bando per l’assegnazione dei contributi alle attività produttive distrutte o danneggiate dal terremoto

ATTENZIONE, BANDO IN SCADENZA!


La Regione Emilia-Romagna ha approvato il secondo bando per l’assegnazione dei contributi previsti dalla Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 alle imprese distrutte o danneggiate dal terremoto nel maggio 2012.

Le domande devono essere presentate entro venerdì 5 aprile 2013 alle Province competenti per territorio – Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia – utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) e la specifica modulistica, secondo le modalità stabilite da AGREA.

L'ufficio della Provincia di Bologna preposto all'istruttoria delle domande di aiuto è il Servizio Competitività e Diversificazione dell'Economia Rurale, con sede in viale Silvani 6 Bologna.

Responsabile del procedimento è Fabio Falleni tel 051/6599094 fabio.falleni@provincia.bologna.it

Referente per l'accesso agli atti è Giovanna Giordani tel. 051/6598563 giovanna.giordani@provincia.bologna.it
A conclusione dell’attività istruttoria e comunque entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, ciascuna Provincia assume uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile.

La Regione Emilia-Romagna provvederà all’approvazione della graduatoria unica regionale entro il 19 giugno 2013 per consentire successivamente alle Province di emettere la concessione del contributo spettante alle imprese.

Per ulteriori informazioni sulla Misura 126 si può far riferimento alla pagina dedicata del sito della Provincia di Bologna.

Si ricorda che gli interventi finanziati dalla Misura sono complementari a quelli già predisposti dalle ordinanze del Commissario per le attività produttive, con una chiara demarcazione tra ciò che viene finanziato dai diversi provvedimenti. In particolare, gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili aziendali, comprese stalle e porcilaie con correlati impianti di rimozione effluenti, mungitura, ventilazione, riscaldamento e alimentazione, agriturismi, impianti fotovoltaici, fabbricati rurali di servizio all’attività agricola e agroindustriale vengono finanziati con l'ordinanza numero 57 del 12 ottobre 2012, che prevede contributi anche per la riparazione e l’acquisto di beni mobili strumentali all’attivitàe per la ricostituzione delle scorte distrutte o danneggiate.

Misura 126 PSR - 2° avviso pubblico (360 KB)


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per approfondimenti.

giovedì 14 febbraio 2013

Contributi per la ricostruzione post-sisma 2012 innalzati al 100%

Contributi per la ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma 2012

Pubblicato sulla G.U. n. 35 del 11/02/2013 il D.P.C.M. 08/02/2013recante «Aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012».

Il provvedimento aggiorna, alla luce del D.L. 1/2013, la misura massima del contributo per la ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, già stabilita nel limite dell'80% del costo ammesso e riconosciuto dal D.P.C.M. 04/07/2012 e dal Protocollo Ministero Economia e Finanze del 04/10/2012, prevedendo, quindi, la concessione anche di contributi a copertura integrale delle spese.

La disciplina dell'erogazione dei contributi previsti dal decreto in commento sarà definita con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Assegnazione di moduli prefabbricati

I comuni possono procedere, per particolari casi documentati ed accertati dai comuni stessi, all'assegnazione dei moduli prefabbricati realizzati ai sensi dell’art. 10 del D.L. 22/06/2012, n. 83 anche per gli alloggi danneggiati dichiarati parzialmente o temporaneamente inagibili con esito di rilevazione dei danni «B» o «C».

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti, informazioni o collaborazioni.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

giovedì 10 gennaio 2013

Prevenzione antisismica

Parliamo ora della prevenzione del rischio sismico in Italia.

Negli ultimi 40 anni, a partire dal terremoto del Belice del 1968, i terremoti hanno provocato in Italia circa 4.500 vittime ed una spesa di circa 150.000 milioni di euro (*). 

L’unica azione efficace per ridurre le conseguenze dei terremoti è la prevenzione, che, nel caso del rischio sismico, si riconduce principalmente alla realizzazione di costruzioni capaci di resistere a terremoti violenti.

Negli anni passati, a partire dal 1986 si è cominciato a investire in prevenzione sismica, finanziando però quasi esclusivamente investimenti su edifici pubblici strategici e rilevanti, come ospedali e scuole. 

Complessivamente sono stati investiti fino al 2003 poco più di 300 milioni di euro per la prevenzione (prescindendo, ovviamente, dagli interventi di ricostruzione post-sisma che hanno sempre comportato un miglioramento della resistenza sismica delle costruzioni danneggiate su cui si è intervenuti), di cui solo 66 milioni per l’edilizia privata.

Dopo il 2003, a seguito del terremoto di San Giuliano, la prevenzione ha avuto un maggiore impulso e, fino ad aprile 2011, sono stati finanziati interventi per circa 750 milioni di euro prevalentemente per le scuole e per edifici pubblici strategici.

Costituzione del fondo per la prevenzione del rischio sismico

Dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, è stato emanato un nuovo provvedimento per dare maggiore impulso alla prevenzione sismica. L’articolo 11 della legge n. 77 del 24 giugno 2009 di conversione del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 per la ricostruzione in Abruzzo, prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, grazie ad un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La spesa autorizzata è di 44 milioni di euro per l'anno 2010, di 145,1 milioni di euro per il 2011, di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015 e di 44 milioni di euro per il 2016. L’attuazione dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La cifra complessiva, che ammonta a 965 milioni di euro, pur se cospicua rispetto al passato, rappresenta solo una minima percentuale, forse inferiore all’1%, del fabbisogno che occorre per conseguire il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche. 

Tuttavia, questa operazione può consentire la messa in sicurezza di altre strutture pubbliche in prosecuzione di programmi già avviati a partire dal terremoto di S. Giuliano di Puglia e può portare a un deciso passo avanti nella crescita di una cultura di prevenzione sismica da parte della popolazione e degli amministratori pubblici. 

Con l’opcm n. 3843 del 19 gennaio 2010 è stata istituita una Commissione di esperti del rischio sismico che ha definito obiettivi e criteri generali di un’efficace azione di prevenzione da attuare con i fondi messi a disposizione dall’art.11.

L’opcm n. 4007 del 29 febbraio 2012, analogamente all’opcm n. 3907 del 13 novembre 2010, regola le modalità di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio sismico, sulla base degli indirizzi espressi dalla Commissione istituita con l'opcm 3843/10. La nuova ordinanza, relativa all'annualità 2011, prosegue nello sviluppo di quelle azioni che finora sono state marginalmente, o mai, toccate da provvedimenti precedenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull'edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità (zone 1 e 2) e alle strutture più vulnerabili. I contributi possono essere utilizzati solo nei comuni nei quali l’accelerazione massima al suolo “ag” sia pari o superiore a 0.125g.

Per realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, incentivando le iniziative volte al miglioramento della gestione dell’emergenza, l’ordinanza introduce l’analisi della Condizione limite per l’emergenza (CLE) dell’insediamento urbano. Si definisce CLE dell’insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale. 

Le Regioni che decidono di accompagnare gli studi di microzonazione sismica con l’analisi della CLE portanno ridurre fino al 25% il contributo di cofinanziamento degli studi e contestualmente sarà aumentato il contributo statale nei limiti delle risorse destinate dall’opcm n. 4007/12 alle indagini di microzonazione sismica. Il supporto e monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di micro zonazione sismica e analisi della CLE sono garantiti dalla Commissione tecnica prevista dall’opcm 3907/10 e istituita dal Dpcm del 21 aprile 2011. La Commissione Tecnica è supportata dal CNR attraverso apposita convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.

Gli interventi previsti per l’annualità 2011, come per l’annualità precedente (opcm 3907/10), vengono attuati attraverso programmi delle Regioni e delle Province autonome, a ciascuna delle quali viene assegnata un’aliquota del fondo complessivo, proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, così come calcolato a partire dagli studi dei centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile. L’attivazione degli interventi sul patrimonio edilizio privato per l’annualità 2011 è resa obbligatoria in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento assegnato alle Regioni, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.

Alla data odierna non risultano emessi altri successivi provvedimenti.

(*) Dati in cui non sono incluse le conseguenze del sisma il Emilia Romagna del 20 e 29 maggio 2012, per il quale sono state emesse specifiche ordinanze, l'ultima pubblicata QUI.


A chi rivolgersi in Regione Emilia Romagna, leggi QUI.

Pagina di download della modulistica, clicca QUI.

Fonte: Dipartimento della Protezione Civile, leggi QUI.

mercoledì 9 gennaio 2013

Rischio sismico

Per prima cosa dobbiamo definire il "rischio sismico": è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale e le principali caratteristiche della comunità esposta. Si definisce come l'insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può produrre in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto).

La determinazione del rischio è legata a tre fattori principali:


- pericolosità: esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata da terremoti che possono produrre danni; dipende dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località interessata nonché dalle condizioni geomorfologiche; la pericolosità è indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha costruito;
- esposizione: è una misura dell'importanza dell'oggetto esposto al rischio in relazione alle principali caratteristiche dell'ambiente costruito; consiste nell'individuazione, sia come numero che come valore, degli elementi componenti il territorio o la città, il cui stato, comportamento e sviluppo può venire alterato dall'evento sismico (il sistema insediativo, la popolazione, le attività economiche, i monumenti, i servizi sociali);
- vulnerabilità: consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano danni o modificazioni al verificarsi dell'evento sismico; misura da una parte la perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra la capacità residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale nel suo complesso esprime in condizioni normali; ad esempio nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai materiali, dalle caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime la loro resistenza al sisma.

Come abbiamo potuto toccare con mano, le valutazioni del livello del rischio sismico effettuate fino ad oggi non possono essere considerate come una certezza: in Emilia il rischio sismico era basso semplicemente perché i terremoti erano (e sono) previsti con scarsa frequenza, NON perché non possano manifestarsi in assoluto.


L’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei fenomeni), una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo). La nostra Penisola è dunque ad elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti attesi a seguito di un terremoto.

Una delle cause principali di morte durante un terremoto è il crollo degli edifici. Per ridurre la perdita di vite umane, è necessario rendere sicure le strutture edilizie. Oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche prevedono che gli edifici di nuova costruzione non si danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni.

Un edificio può riportare danni strutturali agli elementi portanti (pilastri, travi) e/o danni non strutturali agli elementi che non ne determinano l’instabilità (camini, cornicioni, tramezzi). Il tipo di danno dipende da: struttura dell'edificio, età, materiali, luogo di realizzazione, vicinanza con altre costruzioni e elementi non strutturali. Quando si verifica un terremoto, il terreno si muove orizzontalmente e/o verticalmente, sottoponendo un edificio a spinte in avanti e indietro. L’edificio inizia così a oscillare, deformandosi. Se la struttura è duttile, e quindi capace di subire grandi deformazioni, potrà anche subire gravi danni, ma non crollerà. Il danno dipende anche dalla durata e dall’intensità del terremoto.

Le case in legno hanno una grande capacità naturale di resistere ai terremoti, proprio per le capacità di flessibilità e resistenza dal legno stesso; sono stati fatti test con simulazione di un terremoto con magnitudo 7,2 in una palazzina costruita in legno, 7 piani di ben 24 metri di altezza, il risultato è sorprendentemente buono (guarda qui).


Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i danni provocati, associandoli all’intensità della scossa. Più complessa è invece la valutazione della vulnerabilità degli edifici prima che si verifichi un evento sismico. Per questa sono stati messi a punto metodi di tipo statistico, meccanicistico, o i giudizi esperti.

I metodi di tipo statistico classificano gli edifici in funzione dei materiali e delle tecniche con cui sono costruiti, sulla base dei danni osservati in precedenti terremoti su edifici della stessa tipologia. Questa tecnica richiede dati di danneggiamento dei passati terremoti, non sempre disponibili, e non può essere utilizzata per valutare la vulnerabilità del singolo edificio, perché ha carattere statistico e non puntuale.
I metodi di tipo meccanicistico utilizzano, invece, modelli teorici che riproducono le principali caratteristiche degli edifici da valutare, su cui vengono studiati i danni causati da terremoti simulati.
Infine, alcuni metodi utilizzano i giudizi esperti per valutare il comportamento sismico e la vulnerabilità di predefinite tipologie strutturali, o per individuare i fattori che determinano il comportamento delle costruzioni e valutarne la loro influenza sulla vulnerabilità.

Per poter valutare la vulnerabilità degli edifici su tutto il territorio nazionale è necessario ricorrere a metodi statistici che utilizzino dati omogenei sulle caratteristiche degli stessi. Per il territorio italiano sono disponibili i dati dei censimenti Istat sulle abitazioni, che vengono utilizzati nell’applicazione di metodi statistici.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per verifiche puntuali dei fabbricati o altri eventuali approfondimenti.

Fonte: Dipartimento della Protezione Civile, leggi QUI.

sabato 5 gennaio 2013

Scadenza contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma dell'Emilia

Il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato per l’attuazione degli interventi legati agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ha emesso l'Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3),  Ordinanza scaricabile QUI.

Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico, oppure per la ricostruzione dell’edificio in cui è presente almeno un’unità immobiliare destinata, alla data del 20 maggio 2012, ad abitazione ovvero ad attività produttiva, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale e che sia caratterizzato da uno “stato di danno” ed un “valore di vulnerabilità” che, combinati insieme, rientrino nella definizione contenuta nella Tabella 3 di “livello operativo” E1 od E2 con conseguente riparazione e miglioramento sismico, o di “livello operativo” E3 con conseguente ricostruzione.

Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall’art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 e negli altri comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici dal Comitato tecnico da istituire ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Protocollo d'intesa firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in data 4 ottobre 2012.

Entro il 30 giugno 2013 i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1, devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del comune nel quale è ubicato l’immobile danneggiato

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o collaborazioni professionali.