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martedì 19 marzo 2013

Sisma 2012: finanziamenti per la messa in sicurezza dei capannoni

Riparto tra le Regioni colpite dei finanziamenti, pari a circa 79 milioni di Euro. Agevolazione massima pari al 70% della spesa ammissibile, fino ad un importo massimo di 200.000 Euro.Pubblicato sulla G.U. n. 45 del 22/02/2013 il D.P.C.M. 28/12/2012 recante «Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto».

Il decreto dispone che le risorse in oggetto, di cui all'art. 10, comma 13, del D.L. 83/2012, pari ad Euro 78.750.000, sulla base dei livelli dei danneggiamenti e delle modalità di riparto di cui al D.P.C.M. 04/07/2012 sono così ripartite:
- 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna;
- 7,1% in favore della Regione Lombardia;
- 0,4% in favore della Regione Veneto.

L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, è erogata a favore delle imprese di tutti i settori produttivi ad eccezione dell'agricoltura, avendo a riferimento anche la classificazione dei settori di attività economica di cui alla Sezione C "Attività manifatturiere" della classificazione Ateco 2007, individuati come a rischio alto dall'Allegato 2 dell'Accordo Conf. Stato-Regioni del 21/12/2011, n. 221/CSR.

La misura massima dell'agevolazione prevista è pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile, per un importo massimo pari a Euro 200.000,00.

La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo sulla base delle caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti e dei livelli di miglioramento/adeguamento sismico e di sicurezza raggiunti.

Per i danni coperti da indennizzo assicurativo o da altri contributi pubblici, ivi compresi quelli di cui all'art. 3-bis del D.L. 95/2012, la quota complessiva del rimborso assicurativo e dei contributi pubblici non può superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatto salvo il tetto massimo del 70% della spesa ammissibile per il contributo in conto capitale.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.


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