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domenica 10 marzo 2013

Prevenzione rischio sismico: disciplinato l'uso delle risorse per il 2012

E' stato disciplinato l'utilizzo delle risorse per il 2012 (195,6 milioni di Euro) da destinare ad interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico ed alle opere di rilevanza strategica per finalità di protezione civile.

Pubblicata nella G.U. n. 50 del 28/02/2013 l’Ord. P.C.M. 20/02/2013, n. 52, che disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art. 11 del D.L. 28/04/2009, n. 39, relativamente ai fondi disponibili per l’annualità 2012.

Si ricorda che il Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico, avviato dopo il terremoto in Abruzzo, prevede lo stanziamento di 965 milioni di Euro in 7 anni, per realizzare interventi di mitigazione del rischio sismico sull'intero territorio nazionale.


L’attuazione dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La quota stanziata per il 2012, pari a 195,6 milioni di Euro è ripartita tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, per:

a) studi di microzonazione sismica (16 milioni di Euro);

b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile;

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati (170 milioni di Euro per gli interventi indicati alle lettere b) e c));

d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8,5 milioni di Euro).

Si ricorda che l'utilizzo dei fondi per gli anni 2010 e 2011 è stato disciplinato, rispettivamente, con le Ordinanze P.C.M. 3907/2010 e 4007/2012.

Per il 2012, come per il 2011, le Regioni devono attivare obbligatoriamente gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.

A partire da questa annualità, gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza-CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.

Gli interventi, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione Civile.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti.

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