... con attenzioni verso l'ambiente e il territorio, le persone e i servizi, convinti sostenitori della bio-edilizia, della sostenibilità ambientale e della resilienza ...

domenica 29 dicembre 2013

Manufatto precario: le condizioni l’esenzione del titolo edilizio

Con la Sentenza n. 2333 del 02/12/2013 il Tar Sicilia torna sul tema dei manufatti precari, precisando a quali condizioni possono essere ritenuti tali ed essere edificati e mantenuti senza uno specifico titolo edilizio.

Non richiedono la concessione edilizia quei manufatti che, per la destinazione d'uso cui sono finalizzati oltre che per le loro particolari caratteristiche, possono considerarsi provvisori, di uso temporaneo e destinati alla rimozione dopo l'uso. Questo è il principio stabilito dal Tar Sicilia con la Sentenza del 02/12/2013, n. 2333.

Nel caso in esame i giudici respingono il ricorso di un cittadino contro il Comune di Palermo per l’annullamento di un’ordinanza con la quale l’Amministrazione comunale aveva ingiunto la dismissione di un prefabbricato in lamiera su di un Monte ed adibito al ricovero di apparecchiature elettriche relative ad una adiacente antenna radio. Si legge «nel caso in esame, il box metallico in questione (ancorato su base di cemento), per la sua stessa destinazione (ricovero di apparecchiature elettriche relative a una adiacente, antenna radio) non può ritenersi diretto a soddisfare bisogni contingenti, sibbene esigenze aziendali di carattere duraturo, funzionali all’esercizio di due emittenti radiofoniche, non par dubbia la necessità del titolo concessorio, trattandosi, appunto di trasformazione permanente del territorio in zona, peraltro, sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico».

Il Tar Sicilia ricorda che la precarietà delle strutture può essere riscontrata nella contemporanea presenza di due requisiti, uno strutturale e l’altro funzionale:
l'opera non deve costituire trasformazione urbanistica del territorio e non deve essere costituita da intelaiature infisse al suolo, né deve essere chiusa in alcun lato;
occorre avere riguardo alla destinazione d'uso dell'opera; sicché una struttura destinata a dare una utilità prolungata nel tempo non può considerarsi precaria.

Il Tribunale specifica che «ai sensi dell’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 «T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»), infatti, è soggetta a concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano qualche rilievo ambientale ed estetico anche solo funzionale. In particolare, la concessione edilizia è necessaria anche quando si intende realizzare un intervento sul territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo».

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

venerdì 20 dicembre 2013

Agevolazioni prima casa: decadono se il vano non abitabile è facilmente utilizzabile

Il concetto di superficie utile complessiva prescinde dalla sua abitabilità, sicché anche un vano deposito non abitabile può far aumentare la metratura dell’immobile fino a farlo diventare «di lusso». L’acquirente perde i benefici fiscali «prima casa» se la superficie utile complessiva dell’immobile è superiore a 240 mq.

Anche il vano non abitabile è da considerare parte della superficie complessiva dell’immobile ai fini delle agevolazioni prima casa e del riconoscimento del carattere «di lusso» dello stesso, qualora il locale sia facilmente utilizzabile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 25674 del 15/11/2013.

In particolare, i giudici della Corte Suprema hanno affermato che:
con «superficie utile complessiva» non si deve far riferimento solamente alla superficie abitabile; la facile utilizzazione di una superficie è concetto che prescinde dall’abitabilità.

Nella vicenda in esame due coniugi avevano impugnato l’avviso di liquidazione col quale, revocata l’agevolazione fiscale prima casa, era recuperata a tassazione l’ordinaria imposta di registro e inflitte sanzioni sull’acquisto di un immobile. L’immobile, ad avviso dell’Ufficio finanziario, era di lusso perché aveva una superficie utile complessiva superiore a 240 mq., dovendosi in essa computare il cosiddetto vano deposito, posto che quest’ultimo presentava un’altezza di 3,25 m. e due ampie finestre oltre a un’ampia portafinestra, essendo invece irrilevante la sua destinazione di fatto.

Gli Ermellini osservano che la superficie utile complessiva non può restrittivamente identificarsi con la sola superficie abitabile: l’abitabilità va considerata come un criterio non esclusivo al fine dell’individuazione della categoria giuridica della «superficie utile complessiva» di cui all'art. 6 del D.M. 02/08/1969.

L’utilizzabilità di una superficie è concetto che prescinde dall’abitabilità ed è quello più idoneo a esprimere il carattere «lussuoso» o meno di una casa. Cosicché, la possibilità di conseguire una facile abitabilità, mediante, ad esempio, un semplice adeguamento dei rapporti aereo-illuminanti, consente di ritenere «utile» la superficie abitativa; e il tener conto di questa potenzialità abitativa consente di individuare meglio ciò che è «di lusso» o meno sul piano del mercato immobiliare, che, come noto, una tale disponibilità di superficie valorizza.

Il testo della sentenza è consultabile nel box Fonti Collegate di Legislazione Tecnica.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

lunedì 16 dicembre 2013

Competenze professionali, i Geometri possono progettare opere in cemento armato

La progettazione di strutture di "modesta entità" anche in cemento armato rientra tra le competenze professionali del geometra, considerato che il D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 ha abrogato il R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, ai sensi del quale "Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto all'albo".

Lo ha affermato la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con la sentenza n. 1312 del 20 novembre 2013, che ha ribadito un concesso già espresso dal TAR per la Lombardia (sentenza Sez. II, 18 aprile 2013, n. 361 - leggi news).

Il contesto

La vicenda ha origini da una delibera di giunta comunale recante indirizzi in tema di competenze professionali dei geometri che ha stabilito che "tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a m.c. 1500 adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richedente".

A tale delibera è seguita la richiesta da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia che ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, rilevando la carenza assoluta di potere in capo alla giunta comunale per aver esercitato funzioni a carattere normativo in tema di competenze professionali, in assenza di una norma attributiva di tale potere.

La tesi del TAR

I giudici di primo grado ha ritenuto, innanzitutto, che la delibera comunale rientra nell'ambito degli atti d'indirizzo politico-amministrativo con i quali gli organi politici degli enti comunali (sindaco, consiglio e giunta) fissano le linee generali cui gli uffici devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Trattandosi di atto d'indirizzo, la deliberazione non assume carattere vincolante per gli uffici amministrativi cui essa è rivolta, atteso che questi dovranno pur sempre verificare, in base alla normativa di riferimento, se i progetti sottoposti al loro esame rientrino nella competenza professionale dei geometri, sulla scorta delle caratteristiche dell'opera da realizzare.

La misura di mc 1500, che la delibera impugnata assume quale criterio d'indirizzo ai fini della determinazione della competenza professionale dei geometri in materia di progettazione edilizia, non rappresenta un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra, posto che a tenore della citata delibera, la progettazione dell'opera da realizzare da parte dei geometri rimane comunque subordinata all'applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo, in virtù del quale il progetto non deve implicare la soluzione di problemi particolari (devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore) con riguardo alla struttura dell'edificio ed alle modalità costruttive.

Alla luce delle suesposte considerazioni, i giudici del TAR hanno respinto il ricorso in quanto infondato.

Fonte: Lavori Pubblici.it, leggi QUI

lunedì 9 dicembre 2013

Consigli per il risparmio energetico nell'utilizzo del riscaldamento

Prima regola: monitorare e controllare la spesa energetica legata all’uso dell’impianto di riscaldamento

In un periodo di crisi economica come quello attuale, il pensiero anche per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento corre al risparmio e alla possibilità di limitare i costi di gestione del calore. Ecco alcuni consigli e soluzioni utili per monitorare e controllare la spesa energetica legata all’uso dell’impianto di riscaldamento, in grado di migliorarne anche le performance.

Non va dimenticato che l’energia consumata nell’edilizia residenziale per riscaldare gli ambienti e per l’acqua calda sanitaria rappresenta circa il 30% dei consumi energetici nazionali, e circa il 25% delle emissioni totali nazionali di anidride carbonica, una delle principali cause dell’effetto serra e del conseguente innalzamento della temperatura del globo terrestre (fonte ENEA).

La dispersione di calore

Circa il 75% del calore prodotto nell’ambiente domestico viene disperso da muri, porte, finestre e tetti non correttamente isolati. Per migliorare il rendimento fino al 10% può essere sufficiente spegnere o abbassare il riscaldamento quando si arieggiano gli ambienti, o utilizzare dei pannelli termo riflettenti, da posizionare dietro ai caloriferi addossati verso pareti esterne. Se poi è possibile è sempre consigliabile realizzare un "cappotto", che per conservare il calore è consigliabile realizzare all'interno dei locali, possibilmente con materiali naturali e traspiranti.

Valvole termostatiche

L’installazione di una valvola termostatica posta su ciascun calorifero, permette di regolare la temperatura secondo le esigenze dell'utenza che può scegliere fra modelli più semplici, che permettono di decidere la temperatura di ogni stanza limitando il flusso di acqua calda al radiatore, e modelli avanzati di tipo elettronico che consentono di ottenere una certa temperatura a una data ora, adattando così il riscaldamento al proprio stile di vita.

In alcune Regioni italiane, come in Lombardia (legge regionale n.3 del 21-02-2011), l’adozione dei sistemi per la termoregolazione è obbligatoria per legge.

Regolare la temperatura con un termostato

Negli impianti individuali è possibile regolare la temperatura dell’ambiente attraverso un termostato che accende e spegne automaticamente la caldaia in base alla temperatura scelta o ai gradi desiderati uniti a orari prefissati; è consigliabile installarlo lontano dalla caldaia e non in locali caldi, come la cucina; se non è possibile arrivarci con un cavo esistono anche modelli senza fili.

La regolazione a zone

E’ possibile migliorare ulteriormente l’efficienza e il risparmio, ottimizzando l’utilizzo del riscaldamento, nei diversi locali e in orari differenziati. Apparecchiature “senza fili”, facili da programmare, permettono infatti di trasformare i tradizionali impianti di riscaldamento centralizzati in confortevoli impianti a zona capaci di garantire elevati risparmi energetici e ridurre le emissioni inquinanti, controllando le diverse zone dell’abitazione in modo indipendente, basti pensare alle differenti esigenze che vi possono essere tra la zona giorno e la zona notte.

Tutti gli interventi effettuati per migliorare la prestazione energetica della propria abitazione usufruiscono dei relativi benefici fiscali.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali consulenze.

martedì 3 dicembre 2013

Tutte le novità della L. 124/2013, di conversione del D.L. 102/2013, in materia di IMU, altra fiscalità immobiliare e nuovo Piano Casa

Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29/10/2013 la L. 28/10/2013, n. 124, che converte, con modificazioni, il D.L. 31/08/2013, n. 102 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Di seguito una sintesi dei contenuti del provvedimento.
L'articolo 1 del provvedimento prevede che, per l'anno 2013, non sia dovuta la prima rata dell'IMU sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013.
L'articolo 2 reca esenzioni e agevolazioni in materia di IMU.
L'articolo 3 prevede un contributo per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna a ristoro del minor gettito conseguente alle disposizioni sull'IMU.
L'articolo 4 riduce al 15% l'aliquota della cedolare secca per gli immobili locati a canone concordato.
L'articolo 5 prevede che il comune possa applicare, per l'anno 2013, la componente della Tares diretta alla copertura dei costi per il servizio dei rifiuti.
L'articolo 6 reca misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti e il rifinanziamento di Fondi per l'acquisto della prima casa e per l'accesso alle abitazioni in locazione.
L'articolo 7 dispone l'erogazione ai comuni di un importo di 2,5 miliardi di euro a titolo di anticipo a valere sul Fondo di solidarietà istituito dalla legge di stabilità per il 2013.
L'articolo 8 proroga al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.
L'articolo 9 modifica la disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.
L'articolo 10 dispone un incremento pari a 500 milioni di euro della dotazione finanziaria statale relativa agli ammortizzatori sociali in deroga. Modifica inoltre le procedure per le modalità di attuazione degli sgravi contributivi inerenti alla contrattazione di secondo livello.
Gli articoli 11 e 11-bis prevedono la costituzione di due ulteriori contingenti di esodati per i quali sia applicabile la disciplina previgente sui requisiti di accesso alla pensione.
L'articolo 12 riduce il limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
L'articolo 13 ridetermina le risorse del Fondo per i pagamenti da parte degli enti territoriali dei debiti certi ed esigibili e, per garantire la liquidità necessaria, l'articolo 15 autorizza maggiori emissioni di titoli di Stato.
L'articolo 14 concerne la definizione agevolata, in appello, delle controversie per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti.

In particolare, tra gli impegni assunti dal Governo, alcuni riguardano l'impossibilità di reperire la copertura finanziaria dell'eventuale soppressione della seconda rata dell'IMU attraverso aumenti di entrate fiscali, la disincentivazione dello sfruttamento del suolo, la proporzionalità della Tares alla quantità di rifiuti prodotti, la proroga per l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali, l'introduzione di una seconda soglia per l'offerta pubblica di acquisto, l'utilizzo dei risparmi della riforma Fornero per risolvere il problema di tutti i lavoratori esodati.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

lunedì 2 dicembre 2013

Numero telefonico fisso dello STUDIO TECNICO BOLOGNINI

Siamo finalmente riusciti a chiudere la questione del numero fisso dello studio, non senza problemi e ritardi: come sapete infatti è da giugno scorso che ne siamo privi a causa di disguidi creati da TeleTu.

Circa un mese fa, in seguito a solleciti inviati alla stessa TeleTu, pareva che la questione si fosse risolta, ma - anche di fronte alle ultime richieste di migrazione del numero da parte del nostro attuale gestore LIVECOM s.c.s. Onlus - la risposta è stata nuovamente negativa.

Abbiamo pertanto preso la decisione di abbandonare definitivamente il numero precedente e attivare il nuovo numero dello STUDIO TECNICO BOLOGNINI, che risponde allo 051/0545529, come di consueto in orari d'ufficio.

sabato 23 novembre 2013

Costruire il futuro: riqualificazione energetica e messa in sicurezza del patrimonio edilizio italiano

L’unica via per superare la crisi drammatica della filiera delle costruzioni, che dura da sei anni e che ha causato la perdita di oltre 600mila posti di lavoro e 12mila imprese chiuse, è quella di un profondo cambiamento dell’intero settore e delle politiche nazionali e regionali e deve necessariamente puntare su una innovazione in edilizia che unisca il tema dell’energia a una nuova domanda di qualità delle abitazioni e di spazi adatti alle famiglie. E’ quanto emerge dal secondo rapporto dell’osservatorio congiunto di Fillea – Cgil e Legambiente “Costruire il futuro, innovazione e sostenibilità nel settore edilizio”, presentato nei giorni scorsi a Roma.

L’Unione Europea con la nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020 vuole spingere proprio in questa direzione e con le Direttive 2012/27 e 2010/31 ha definito le scelte da intraprendere per fare dell'efficienza energetica la chiave per una riqualificazione diffusa e ambiziosa del patrimonio edilizio italiano. Si tratta di "un’occasione che non deve essere sprecata e dove è importante costruire un’alleanza che coinvolga tutti i soggetti sociali e imprenditoriali, politici e associativi che vogliono puntare a fare dell’efficienza energetica e statica del patrimonio edilizio la leva per uscire dalla crisi", creando così occupazione legata alla riqualificazione e manutenzione di un enorme patrimonio esistente.

Sulla base delle risorse previste nell'ambito del nuovo quadro finanziario comunitario per l'Italia, considerando i vincoli per la destinazione a interventi in materia di energia e clima e i cofinanziamenti, "le risorse che si possono mobilitare per l'efficienza energetica sono pari ad almeno 7 miliardi di Euro, risorse che possono diventare un volano per la riqualificazione urbana, grazie a interventi per l’efficienza energetica e la sicurezza antisismica, migliorando la qualità dell’abitare e dimezzando i consumi e le spese in bolletta per i cittadini".

La nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020 vincola una quota significativa dei finanziamenti proprio per questo tipo di interventi. "Per l’Italia è un’occasione straordinaria per avere finalmente politiche coerenti; è già previsto che entro Aprile 2014 sia approvata una strategia nazionale e l’individuazione di interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e privato da finanziare e realizzare". Diviene però prioritario definire una regia nazionale per gli interventi di efficienza energetica e di riqualificazione urbana in coerenza con le Direttive e la programmazione europea.

Secondo il Rapporto, “il problema è che oggi vi è una totale confusione di responsabilità rispetto a chi si debba occupare di efficienza energetica tra Ministero delle Infrastrutture, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Ambiente. Se questa situazione non cambia i fondi strutturali 2014-2020 faranno la stessa fine di quelli delle programmazioni precedenti, perdendo l’occasione di farli diventare una vera leva di sviluppo. Le stesse Regioni non hanno ancora compreso come occorra cambiare priorità di intervento e strategie, altrimenti le risorse europee vincolate all'efficienza energetica saranno sprecate”.

Il Rapporto evidenzia poi che è necessario definire regole certe e omogenee in tutto il territorio nazionale per la certificazione energetica delle abitazioni, per migliorare le prestazioni degli edifici, garantendo i cittadini. Si devono superare le contraddizioni tra norme nazionali e regionali per dare credibilità alla certificazione attraverso controlli indipendenti e sanzioni, norme chiare per le prestazioni degli involucri e degli impianti, garanzia su chi può certificare.

Altrettanto indispensabile è dare certezza sulla sicurezza antisismica degli edifici, “stabilendo per esempio l’obbligo di dotarsi di un libretto antisismico per tutti gli edifici esistenti”.

Sia per l’edilizia pubblica che per quella privata è imprescindibile definire una strategia per spingere gli interventi di riqualificazione. “Negli ultimi quindici anni la politica delle detrazioni fiscali ha rappresentato uno straordinario volano per il settore delle costruzioni spingendo la manutenzione del patrimonio edilizio e il miglioramento delle prestazioni energetiche e contribuendo a far emergere una parte del lavoro nero. E’ una politica che crea lavoro, che si ripaga con l’economia, la fiscalità e il lavoro che mette in moto e che se oggi può beneficiare anche dei fondi strutturali deve evolversi per diventare più trasparente ed efficace in termini di risultati energetici”. E' una politica che va sostenuta considerando che l’unico comparto edilizio in crescita, in questo periodo di crisi (2008-2013) è quello del recupero e delle riqualificazioni edilizie, che beneficia in modo sostanziale degli interventi di riqualificazione energetica ammessi appunto a detrazione fiscale.

Il Rapporto chiede quindi che le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza siano rese permanenti; che le detrazioni siano allargate in maniera permanente al consolidamento antisismico degli edifici e che siano reintrodotti gli incentivi per la sostituzione di coperture in amianto con tetti fotovoltaici.

La Fillea-Cgil chiederà al Governo, alle Regioni e agli enti locali l’apertura di un "Tavolo di confronto per la migliore attuazione di un efficace programma per la realizzazione degli obbiettivi dell’efficienza e del risparmio energetico con un sistema incentivante stabile e sostenibile.

Scarica il Rapporto Fillea – Cgil e Legambiente “Costruire il futuro, innovazione e sostenibilità nel settore edilizio”.

Fonte: Infobuild Energia, leggi QUI.

lunedì 18 novembre 2013

Un suolo edificato può tornare fertile? In tempi biblici forse, in tempi umani certamente no

In generale un cittadino, quando parla di suolo, lo concepisce come qualcosa di inerte, fastidioso e sporco. Non pensa di essere di fronte alla “vita” nella sua accezione più completa.

Il suolo respira, mangia, parla, evolve, collabora, cresce e sa come razionalizzare il tempo.

I pedologi, che studiandolo cercano di capirne i meccanismi, sono arrivati alla seguente conclusione: se l’essere umano ha allungato il suo tempo di vita raddoppiandolo in pochi secoli, il suolo ha trovato il modo di nascere e evolversi costantemente ma nell’arco di millenni.

Questa differenza deve essere compresa e accettata con rispetto.


Pino Loricato nel Parco Naturale del Pollino (foto da www.parcopollino.it)

Prendiamo un esempio dal monte Pollino. Su pareti di roccia quasi verticali vive il Pino Loricato, alberi. Dov’é il suolo? In effetti negli anfratti delle rocce, il Pino riesce a trovare il modo per germogliare. Di cosa ha bisogno? Di acqua che scioglie la roccia che forma della “polvere” che nutre le radici piccolissime del Pino, in un processo di crescita che dura decenni se non secoli. Quella “polvere” é l’embrione del suolo. Se interveniamo in questo delicato processo si perde l’albero, si rovina l’embrione di suolo e si distrugge completamente l’ecosistema.

Lo stesso processo vige su un suolo in pianura. Suolo sicuramente più spesso, nonché pieno di tante altre cose che non solo la roccia madre. Una volta depositati i sedimenti neutri, comincia quel lavoro di trasformazione tra microrganismi, piante, germogli, scambi gassosi che portano le piante a crescere spontaneamente o coltivate.

Una branca specializzata della scienza del suolo si é concentrata sullo studio dell’area attorno alle radici. E’ impressionante vedere come gli scambi osmotici avvengano tra questi due esseri viventi (pianta e suolo). Inoltre la disposizione dei vacuum (vuoti infinitesimali), come le arteriole per il corpo umano, permette fruttuosi scambi gassosi all’interno di tutta la massa terracea.

Aggiungiamoci la micro e macro fauna che prospera nel suolo e che contribuisce a farlo “crescere”, e pure i contadini con la loro capacità di usare il suolo a fini di produzione agricola e forestale. Fin qui tutto é “normale”: regoliamo consapevolmente ritmi biologici ben noti senza violare l’essere vivente che é il suolo.
Ma, quando l’essere umano modifica il processo creando le sue infrastrutture, di fatto insieme al suolo modifica anche i suoi ritmi biologici.

Una strada o una casa agisce non solo sui metri quadrati di suolo che occupa, ma su tutta l’area circostante: limita che l’acqua possa penetrare nel terreno e dissetare micorganismi e piante, evita l’accumulo di sostanza organica che con la sua trasformazione dà gli elementi nutritivi al suolo, impedisce al suolo di respirare condannandolo all’asfissia, in poche parole altera tutte le condizioni del micro e macro ecosistema che permetteva al suolo di vivere crescere produrre.
Una volta tolta la casa o la strada, il suolo puo’ cominciare a ri-vivere? In tempi biblici forse, in tempi umani sicuramente no.

Tutto il processo é infatti regolato dal tempo: si stima che il suolo si formi alla velocità di 1 – 2 cm per cento (100) anni, in buone condizioni (temperate) climatiche e con uniforme copertura vegetale (erbe permanenti). E’ facile capire che, in termini di vita umana, la perdita di suolo non é recuperabile in tempi brevi.
Si potrebbe aggiungere “terra” e ripristinare la fertilità agricola? In pratica non si riuscirebbe a ricreare il microsistema di scambi gassosi e idrici esistenti al momento della alterazione.

Sarebbe come mettere dei “vasi” con il loro microsistema sperando che si adattino. Lo si fa con alberi col loro “pane” di terra, ma per farli attecchire li si mette in terreni ove il micro ecosistema non é stato alterato. Ma le piante nei vasi hanno bisogno di cure specifiche. A Porta Garibaldi a Milano hanno creato, negli edifici nuovi, un arboreto verticale. Ognuna di quelle piante necessiterà di cure intensive per la propria sopravvivenza. E’ come avere dei pesci rossi in un boccale e doverli mantenere in vita.
In altre parole, e continuando il paragone con gli esseri umani, si riesce con grosse difficoltà ad innestare cuori, mani, polmoni … ebbene le stesse difficoltà si incontrano nella “ricostruzione” di un suolo occupato da infrastrutture umane.

Fonte: Salviamo il Paesaggio, leggi QUI.

lunedì 11 novembre 2013

I benefici dei Sistemi di accumulo per il mercato elettrico

La nuova fase del fotovoltaico: convenienza dei sistemi di accumulo in ambito residenziale








A cura di: ANIE Energia
ANIE Energia ha commissionato uno studio alla società di consulenza strategica BiP. Lo studio condotto ha l’obiettivo di identificare la convenienza derivante dall’installazione di sistemi di accumulo dedicati a impianti di generazione fotovoltaici residenziali e piccolo commerciali.
Nello studio vengono elaborati diversi scenari di penetrazione dei sistemi di accumulo associati a impianti fotovoltaici (da crescita moderata a diffusione di massa). In tutti gli scenari le soluzioni analizzate determinano benefici in bolletta (riduzione del prelievo di energia dalla rete) e benefici a livello di sistema elettrico (integrazione delle rinnovabili e minore necessità di infrastrutture).

La generazione fotovoltaica ha registrato tassi di crescita estremamente elevati, arrivando a coprire nel 2012 il 5,6% della richiesta di energia con oltre 500.000 impianti installati.

Recentemente il regolatore ha iniziato ad affrontare le problematiche derivanti dalla crescita incontrollata delle installazioni fotovoltaiche, quali intermittenza, sbilanciamenti e prevedibilità della generazione.

I sistemi di accumulo dell’energia elettrica in ambito residenziale possono consentire la prosecuzione degli investimenti sul fotovoltaico anche dopo la chiusura del Quinto Conto Energia, aumentando la quota di generazione di energia da fonte rinnovabile e determinando notevoli benefici per il sistema elettrico.
La diffusione dei sistemi di accumulo associati a impianti fotovoltaici permette un incremento dell’occupazione nel paese, grazie alla creazione di una filiera interna dei sistemi di accumulo e il supporto alla filiera fotovoltaica. Tale diffusione massiva dei sistemi di accumulo richiede necessariamente una riduzione dei costi, prevista per i prossimi anni in circa il 40-50%, ottenibile grazie alle economie di scala.

Nel breve periodo è necessario identificare degli strumenti di sostegno temporanei, così da poter avviare il mercato dei sistemi di accumulo e permettere il raggiungimento delle necessarie efficienze.

Scenari di diffusione dei sistemi di accumulo associati a impianti fotovoltaici domestici

Nello studio si ipotizzano quattro diversi scenari di penetrazione dei sistemi fotovoltaici domestici dotati di sistema di accumulo: 
Scenario 1 – applicazione di nicchia: 1% delle utenze italiane*
Scenario 2 – crescita moderata: 5%
Scenario 3 – crescita sostenuta: 10%
Scenario 4 – diffusione di massa: 20%

*si fa riferimento ad un totale di 25 milioni di famiglie o utenze domestiche

I sistemi di accumulo domestico permettono di sfruttare completamente la generazione FV distribuita, consentendo di spostare una quota dei consumi dal gas verso l’elettricità, con significativo beneficio in termini di efficienza energetica.Tale evoluzione permetterebbe di ridurre il gap registrato dall’Italia con gli altri paesi europei intermini di penetrazione elettrica, che sui consumi residenziali è pari a 19% rispetto al 25% dellamedia EU (dati 2011).

Riduzione capacità installata termoelettrica

I Sistemi di Accumulo di energia elettrica determinano una riduzione di capacità termoelettrica necessaria alla punta tramite la riduzione del picco di domanda serale, grazie al prelievo dalla batteria. La stima del beneficio è realizzata considerando gli investimenti in nuove centrali approvati entro il 2020 e la disponibilità degli impianti stessi. La valorizzazione è basata sull’investimento in €/MW in capacità CCGT pari a 0,5 M€/MW e sul valore annuo degli O&M di centrale risparmiati (35 K€/MW).

Miglioramento della prevedibilità della Generazione Distribuita

I Sistemi di Accumulo di energia elettrica permettono di ridurre la variabilità oraria di immissione di energia in rete. Il risultato positivo è dato dall’incremento della capacità di previsione e di conseguenza dalla riduzione dello sbilanciamento medio (per circa il 20%) e dei volumi di riserva secondaria da approvvigionare. La valorizzazione è realizzata al costo marginale di generazione di impianti di punta (Turbogas) pari a 160 €/MWh.


Riduzione delle perdite di rete

I Sistemi di Accumulo di energia elettrica determinano una riduzione delle perdite di energia dovute alla trasmissione sulla rete elettrica. Il risultato positivo è dato dalla differenza di due effetti di segno opposto: la riduzione delle perdite sul prelievo serale dell’utenza con FV (alimentata dalla batteria) e l’incremento di perdite (da 5,1% a 8,9%) sull’utenza vicina, che dovrà alimentarsi dalle centrali tradizionali, anziché dal FV dell’utenza. La valorizzazione è realizzata tramite il costo marginale di generazione CCGT, pari a 60 €/MWh.


Riduzione modulazione impianti NPRES al 2020
I Sistemi di Accumulo di energia elettrica determinano una riduzione dell’energia tagliata a causa di un eccesso di generazione sulla domanda (overgeneration). Il risultato positivo è dato dalla differenza tra l’overgeneration prevedibile al 2020 con l’installazione del solo FV e l’overgeneration prevedibile in caso di adozione di un sistema Sistemi di Accumulo di energia elettrica, che permette di spostare la generazione fotovoltaica in ore di consumo superiore. La valorizzazione è realizzata al costo marginale di generazione CCGT, pari a 60 €/ MWh.


Investment deferral rete di distribuzione

I Sistemi di Accumulo di energia elettrica determinano una riduzione della potenza richiesta alla rete di distribuzione, livellando il picco di utilizzo considerando sia il consumo che l’immissione sulla rete. Il beneficio è stimato sulla base del differenziale di picco di utilizzo della rete tra la configurazione con solo il fotovoltaico e quella con il fotovoltaico e lo storage residenziale. La valorizzazione è effettuata al costo di costruzione della rete in funzione della potenza, stimabile in 400 €/kW.


Riduzione delle interruzioni

Il beneficio è stimato considerando la riduzione del numero di interruzioni all’anno determinate dall’implementazione di un Sistema di Accumulo di energia elettrica. Si è stimato che la batteria sia disponibile per servizi di backup circa il 50% delle ore all’anno, imponendo il vincolo di batteria carica almeno al 30%. La valorizzazione dei saving è realizzata al valore dell’energia non fornita previsto dall’AEEG (VENF: 3.000 €/MWh).


Riduzione delle emissioni di CO2

I Sistemi di Accumulo di energia elettrica contribuiscono alla diminuzione delle emissioni grazie alla riduzione apportata a perdite di rete e overgeneration. La quantificazione della CO2 è realizzata sulla base del fattore di emissione medio del parco termoelettrico italiano, pari a 513.8 gCO2/kWh. La valorizzazione dei saving è basata sul prezzo della CO2 previsto dal WEO per l’Europa al 2020, pari a 20 €/tCO2.


Benefici qualitativi forniti dai Sistemi di Accumulo di energia elettrica al Paese

La diffusione dei Sistemi di Accumulo di energia elettrica determina, oltre ai benefici precedentemente quantificati, anche una serie di benefici non direttamente quantificabili di notevole interesse per il Paese.

Maggiore diffusione FER

Si facilita la diffusione delle energie rinnovabili, contribuendo al raggiungimento della quota obiettivo di FER elettriche nel sistema

Incremento della potenza disponibile

È permesso l’utilizzo nelle abitazioni di una potenza superiore a quella fornita dal contatore, senza modifiche contrattuali e oneri aggiuntivi

Erogazione di servizi di rete

Si possono fornire dei servizi di rete (es. regolazione della tensione e della frequenza), in presenza di un quadro normativo adeguato

Crescita tasso occupazionale e sviluppo filiera accumulo

Si contribuisce alla crescita occupazionale all’interno della filiera italiana dei sistemi di accumulo e del FV

Sviluppo mercato degli EV

Viene favorita la crescita del settore della mobilità elettrica, con vantaggi in termini di efficienza energetica e riduzione delle emissioni

Fonte: infobuildenergia, leggi QUI.

mercoledì 6 novembre 2013

Ecobonus 65% e Ristrutturazioni edilizie, Ok a demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma

Come previsto dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto del Fare) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dal 21 agosto 2013 (giorno di entrata in vigore della legge di conversione) è possibile usufruire della detrazione fiscale del 65% prevista per le ristrutturazioni edilizie, anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con modifica di sagoma.

Lo ha ribadito l'ENEA rispondendo ad un quesito di un contribuente che chiedeva delucidazioni in merito. In particolare, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo delle nuove Tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha inserito la risposta all'interno delle proprie FAQ (Frequently Asked Questions) ricordando che la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), ha rivisto la definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nel Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d) il riferimento alla "sagoma".

In particolare, grazie a questa modifica, dal 21 agosto 2013 è possibile fruire delle detrazioni fiscali del 65% previste per gli interventi di ristrutturazioni edilizie, anche in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, per il quale non sia stata rispettata la sagoma originaria. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi "volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza". Dunque, qualora l'intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come "ristrutturazione edilizia" (ossia l'immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del DM 1444/68), alla luce delle recenti disposizioni, riteniamo agevolabili ai sensi di queste detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.

L'ENEA ha, inoltre, risposto ad una domanda riguardante l'ampliamento di un immobile per il quale è stata avviata la pratica di detrazione fiscale. In particolare, nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento viene considerato "nuova costruzione".

Ricordiamo, infine, che è in esame alle Camere il testo definitivo del disegno di legge contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014) che, tra le altre cose, definisce le proroghe relative alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per riqualificazione energetica.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

lunedì 4 novembre 2013

Case mobili: una nuova opportunità o uno scempio ambientale e paesaggistico che si aggiunge ai tanti?

Il DL del Fare apre all'abusivismo edilizio?

Il caso delle case mobili
Il Decreto Legge cosiddetto “del Fare” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e convertito in legge il 20 agosto 2013. L’intento della legge è quello di semplificare il panorama fiscale e lavorativo così da rilanciare l’economia di un Paese considerato dalle “larghe intese” paralizzato. Ma tra le diverse disposizioni ce n’è una di carattere ambientale che ha fatto rizzare i capelli ad alcune associazioni, prima fra tutte Italia Nostra. All’articolo che riguarda “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” si aggiunge, nel comma 4 dell’articolo 41, la dicitura: “All’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole esigenze meramente temporanee, sono aggiunte le seguenti ancorché siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”.

Cosa significa in poche parole questa aggiunta?

«Significa che si potranno realizzare case mobili o mobile house anche in aree vincolate paesaggisticamente e di pregio naturalistico, senza permesso di costruire» risponde Emanuele Montini, avvocato di Italia Nostra che ha lanciato l’allarme. «Questa disposizione non viene neanche integrata con disposizioni limitative in ordine alle dimensioni e ai materiali, cosicché potremmo trovarci, per esempio, palazzine viola costruite a pochi metri dalla costa».
Secondo l’avvocato la disposizione rischia di dare il tacito permesso di ancorare al suolo, e quindi far diventare immobile ciò che prima era mobile, vere e proprie case abitate anche all’interno delle strutture ricettive all’aperto, tra cui i campeggi. «E ben sappiamo che molti campeggi, soprattutto quelli sulle coste, hanno la caratteristica di essere posizionati proprio nei punti più suggestivi del nostro Paese» continua Montini «proprio lì dove la speculazione edilizia, fino ad ora, aveva avuto più difficoltà ad entrare».

Fine del campeggio come lo abbiamo sempre immaginato?

Effettivamente la legge permetterebbe ai campeggiatori di diventare fittavoli e i gestori del campeggio trasformarsi in albergatori e, oltre a creare un danno per i campeggiatori amanti di tenda e roulottes, le coste si trasformerebbero in piccole lottizzazioni.
«Se qualcuno ha cercato di difendere il provvedimento invocando il fatto che si tratterebbe di case-palazzine ma pur sempre mobili» conclude Montini «è stato smentito clamorosamente dalla modifica apportata in sede di conversione alla Camera, dalla maggioranza e dal Governo quando nella seduta notturna di commissione è stata tolta la parola “posizionati” riferita a queste case prefabbricate, e sostituita con la parola “installati”, tanto se a qualcuno fosse rimasto qualche dubbio sulla vera intenzione di questa disposizione».

A nulla sono serviti gli ordini del giorno del M5S presentati a maggio 2013. 

Intanto l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) fa sapere di non conoscere nello specifico il comma: «L’ANCE si è espressa su altri elementi – risponde l’ufficio stampa – a proposito della legge in questione. Possiamo dire che in generale la nostra associazione è sempre stata contraria a qualunque scorciatoia o legge volta a favorire pratiche di condono o abusivismo. Se questa legge dovesse rivelarsi una deregulation delle regole fin qui esistite, l’ANCE si schiererà contro. Se invece, ma non sappiamo se sia il caso di questo comma specifico, si tratta di una semplificazione del panorama legislativo in materia allora l’associazione potrebbe appoggiarla ma solo se tale semplificazione verrà accompagnata dai dovuti controlli e dalle garanzie di legalità. L’ANCE è a favore delle regole, non della speculazione indiscriminata del territorio». Intanto però il business delle mobile house è partito, come conferma Montini: «I nostri sospetti sono stati confermati: provate ad andare a chiedere nei campeggi se hanno le mobile house. Scoprirete che molti di questi hanno fatto partire i loro ordini poco tempo dopo la conversione in legge. Non aspettavano altro».

Fonte: BioEcoGeo, leggi QUI.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

sabato 2 novembre 2013

Nuove leggi sul condominio, ecco come risparmiare sull’energia

Riscaldamento centralizzato o autonomo? Installare i pannelli fotovoltaici? Nuove regole per il condominio

A giugno è entrata in vigore la legge 220/2012, il cui tema è la riforma delle norme che regolano la vita condominiale. Una delle innovazioni più importanti per la vita di chi abita in un condominio è la possibilità di staccarsi dall'impianto centralizzato, diventando così autonomi e decidendo come e quanto consumare, pur rimanendo vincolati all’operatore scelto dal condominio, che sia il fornitore Enel Energia, Ediso
n o altri.

Il risparmio sui consumi di gas, q
uindi, si realizza non cambiando operatore, ma decidendo autonomamente come regolare i propri consumi. Un metodo efficace per consumare secondo le proprie necessità senza sprechi è installare sui termosifoni del nostro appartamento delle termovalvole e un timer.

La valvole termostatiche, o termovalvole, permettono di regolare la temperatura in ogni stanza dove si trova un termosifone, ma anche di evitare disomogeneità tra gli appartamenti che si trovano al piano terra di un condominio e quelli dell’ultimo piano, che presentano spesso temperature interne inferiori rispetto a quelle degli appartamenti intermedi. Le valvole termostatiche funzionano permettendo di regolare automaticamente il flusso di acqua calda ai radiatori, sulla base della temperatura impostata precedentemente sulla scala graduata che si trova sulla valvola.

Questo semplice meccanismo permette di riscaldare autonomamente diversi ambienti, evitando di riscaldare eccessivamente una stanza per avere una temperatura confortevole in un’altra. Usando correttamente questo dispositivo si può arrivare a risparmiare fino al 20% sulla bolletta.

Il timer, o cronotermostato, invece, consente di regolare l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento, evitando che sia acceso quando non siamo in casa, con un evidente spreco di energia. Ad esempio, se si torna a casa ad una determinata ora, si può impostare il timer in modo che i termosifoni si accendano un’ora prima del nostro arrivo, così da trovare la casa riscaldata, ma non eccessivamente, e senza dispendio di consumi. Con un buon senso organizzativo, il risparmio in bolletta sarà garantito.

Un’altra questione affrontata dalla riforma delle norme condominiali è quella relativa alla possibilità di installare e utilizzare impianti fotovoltaici, sia a livello individuale che per l’intero condominio. Il fotovoltaico, infatti, rappresenta un’ottima possibilità per sfruttare a vantaggio di tutti gli spazi comuni del condominio, come il tetto, le balaustre e altre superfici esterne.

Per installare un impianto fotovoltaico, il singolo condomino deve presentare la propria proposta all'amministratore  il quale entro trenta giorni deve convocare l’assemblea di condominio per discuterla. Per essere approvata, la proposta deve essere votata dalla maggioranza dei condomini che rappresentino almeno la metà del valore totale del condominio. In questo caso l’impianto fotovoltaico sarà installato con una spesa distribuita tra i vari condomini (e ammortizzata dalle detrazioni fiscali in vigore fino a giugno 2014) e il suo utilizzo sarà a beneficio di tutti.

In questo modo si potrà risparmiare notevolmente sulla bolletta elettrica condominiale, soprattutto grazie all'autoconsumo in loco, ovviamente diurno. Laddove non si autoconsumi tutta l’energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e immessa in rete, si avrà un rimborso parziale delle bollette pagate.

La nuova normativa, però, prevede anche la possibilità di installare un impianto fotovoltaico nelle parti comuni del condominio, ma a beneficio personale. Il condomino potrà procedere ai lavori autonomamente, senza il preventivo consenso dell’assemblea condominiale. Nel caso però qualcuno manifesti esplicitamente il proprio dissenso ai lavori, la proposta dovrà passare al vaglio dell’assemblea condominiale. Ovviamente l’impianto fotovoltaico non deve procurare danni architettonici o paesaggistici e non deve in nessun modo pregiudicare la sicurezza o la stabilità dell’edificio.

La sensibilità ecologica, quindi, sta crescendo non solo nei singoli cittadini, ma anche nel legislatore, che sta tutelando sempre di più coloro che decidono di investire i loro risparmi nell’energia pulita, con la consapevolezza di ottenere un vantaggio non solo in termini di risparmio economico, ma anche di maggiore benessere e qualità della vita.

Fonte: infobuildenergia, leggi QUI.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti.

mercoledì 30 ottobre 2013

Tutte le modifiche al Testo Unico sulla sicurezza

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge 21 giugno n. 69 (cosiddetto “Del Fare”), sono in vigore, definitivamente, le ultime modifiche al Testo unico sulla sicurezza.

Tali modifiche sono relative agli articoli 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 71, 88, 225, 240, 250 e 277 ed è stato inserito l’articolo 104-bis rubricato “Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili”.

Le modifiche introdotte dal decreto-legge cosiddetto “Del Fare” nel testo convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono evidenziate nel testo aggiornato ed integrale del Testo unico sulla sicurezza, scaricabile registrandosi nel sito Lavoripubblici.it.


Tra le modifiche segnaliamo quelle introdotte nell’art. 88 con cui è prevista l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei "piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi" e quelle contenute nel nuovo articolo 104-bis con cui è prevista: 
- la semplificazione del piano operativo di sicurezza (Pos), previsto dagli articoli 89, comma 1, lett. h) e 96 comma 1, lett. g) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
- la semplificazione del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) di cui all’art. 100, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 e del "fascicolo dell'opera", di cui all'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. 


I modelli semplificati relativamente ai documenti descritti saranno individuati da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il testo aggiornato ed integrale del D.Lgs. n. 81/2008 ma, anche, il testo originario degli articoli del Testu unico sicurezza, interessati dalle modifiche con a fianco il testo con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 69/2013 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 sono scaricabili registrandosi nel sito Lavoripubblici.it.

Fonte: Lavoripubblici.it, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

mercoledì 23 ottobre 2013

Comune di Castel San Pietro Terme: in scadenza il termine per le osservazioni al nuovo PSC

Si riporta il comunicato ufficiale pubblicato sul bollettino della Regione Emilia Romagna:


Con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 dell'1/8/2013 sono stati adottati ai sensi della L.R. 20/00 e s.m. rispettivamente il Piano strutturale comunale (PSC), il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) con effetti di Variante al PTCP limitatamente ad elementi presenti nel territorio comunale e, ai sensi della L.R. 15/2001 e s.m. il Piano di classificazione acustica comunale, specificando che la stessa è pubblicata all'albo pretorio comunale on line dal 9/8/2013 e sarà esecutiva dal 20/8/2013.

Tutti gli elaborati sono depositati presso il Comune, Servizio Edilizia e Territorio - Piazza XX Settembre n. 3 - 2° piano - dal 28 agosto 2013 al 26 ottobre 2013, nei giorni di lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.45, e sono consultabili nel sito internet di questa Amministrazione e del Nuovo Circondario Imolese agli indirizzi: http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it e http://www.nuovocircondarioimolese.it

Tutti gli elaborati sono inoltre depositati presso la sede della Provincia di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.

Le osservazioni redatte in carta semplice, che saranno valutate prima dell’approvazione definitiva, possono essere presentate entro e non oltre il 26 ottobre 2013 in n. 5 copie sulla modulistica reperibile nel sito del Comune da: enti, organismi pubblici, associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi, e singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del Piano strutturale comunale (PSC) sono destinate a produrre effetti diretti, chiunque nei confronti del Piano di classificazione acustica comunale (CA) e del Regolamento urbanistico edilizio (RUE) adottati.

Ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), gli elaborati sono completi della Valsat/Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e chiunque può fornire osservazioni e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 14 DLgs 152/06 e succ. mod.

*   *   *


Ancora una volta si assiste ad una forte componente speculativa, moltissime le nuove costruzioni previste da PSC, praticamente inesistente la riqualificazione, lo sviluppo ed il recupero dell'edificato esistente.

Resta poi molto discutibile portare in approvazione un tale stravolgimento del territorio da parte di una giunta a fine mandato, scaricando quindi problemi e criticità a chi verrà poi.

Sulle motivazioni circa il perché dire no alla costruzione di nuove case si rimanda a precedente post, pubblicato sempre su questo blog, visibile QUI.

Siamo dispiaciuti dal non aver potuto pubblicizzare prima questa scadenza, si consiglia comunque l'invio al comune di tutte le osservazioni ritenute pertinenti.

mercoledì 16 ottobre 2013

Eolico domestico o minieolico: quali sono le offerte sul mercato?

La ricerca di fonti energetiche alternative e pulite spinge a progettare soluzioni sempre più innovative adattabili soprattutto alla dimensione domestica, dove la necessità di ottimizzare i consumi è una prerogativa fondamentale del moderno modo di concepire gli immobili destinati all’uso abitativo. In tal senso, l’eolico rappresenta una delle risorse energetiche più adatte alla definizione di impianti e sistemi di accumulo di ultima generazione, declinabili anche su scala ridotta e quindi facilmente adeguabili alle singole abitazioni.

Parliamo dei cosiddetti sistemi di mini e micro eolico ad uso domestico, noti anche come eolico domestico, impianti dai prezzi relativamente contenuti grazie anche ai piani di incentivazione statale messi in campo dall’UE e recepiti dai governi degli Stati membri.

Il mercato italiano, come vedremo, propone una discreta gamma di aerogeneratori di piccola taglia. Il prezzo medio è molto variabile, ma il parametro che incide maggiormente sul costo finale è senza dubbio la potenza (espressa in Watt) dell’impianto installato.

Una delle ultima novità nel filone del minieolico era stata presentata di recente al World Clima Summit di Cancun dal team dell’imprenditore californiano Dan Bates. Si tratta di TurboMill, una turbina eolica verticale dalle dimensioni estremamente ridotte (1 metro per 1 metro) installabile sul tetto di una casa e collegabile con un cavo ad una normale presa elettrica il cui prezzo è di soli 500 dollari. Grazie a questa rivoluzionaria invenzione, qualsiasi presa di corrente è potenzialmente in grado di trasformarsi in un piccolo generato privato di energia diffusa, distribuita direttamente all’impianto domestico. Una soluzione performante anche in condizioni di vento minime poiché dotata di un sistema modulare di turbine collegabili fra loro per scalare la potenza.

Anche Enel Green Power (http://www.enelgreenpower.com/it-IT/) propone una serie di soluzioni ‘chiavi in mano’ per portare l’energia eolica nelle case, grazie alla divisione specializzata Enel.si. Si tratta di impianti dalla potenza media pari a 400 watt destinati prevalentemente ad un uso residenziale ma declinabili anche in contesti più ampi, installabili sia sul tetto che su terreni liberi. L’aereogeneratore Pramac (prodotto dall’omonima azienda di Casole d’Elsa) è alto 3 metri (ma si possono avere pali di altezza inferiore), collegabile alla presa elettrica e dotato di tutti gli accessori necessari al completamento dell’impianto. Il costo finale (Iva inclusa) è di 4.240,00 euro. Registrandosi al sito di Enel, inoltre, è possibile accedere ad un simulatore di impianto in grado di guidare l’utente alla definizione della soluzione ideale per la propria abitazione.

Tra le aziende nostrane approdate alla green economy spicca la vicentina Enervolt (http://www.enervolt.biz/), il cui prodotto di punta è una turbina ad asse verticale denominata ‘Forza 7’: un mini impianto eolico verticale disponibile in tre potenze (3w, 3.2w e 5 w). Le caratteristiche vincenti di questa turbina sono l’estrema silenziosità che ne permette l’installazione praticamente ovunque; la capacità di produrre energia indipendentemente dalla direzione del vento e l’avviamento autonomo e a bassa velocità.

Concludiamo con la già citata Pramac, azienda senese che sviluppa, progetta e commercializza in tutto il mondo gruppi elettrogeni e moduli fotovoltaici made in Italy. Non molto tempo fa la società ha lanciato sul mercato ‘Revolutionair’, la nuova linea di microturbine eoliche disegnate dal noto architetto Philippe Starck (VEDI APPROFONDIMENTO). Come suggerisce il suo stesso nome, la microturbina di Pramac è rivoluzionaria sia per il design che gli conferisce una particolare forma elicoidale, sia per la possibilità di essere applicata a qualsiasi edificio a un costo che varia dai 2.500 ai 3.500 euro.

Infine, MAIA di Interwind (http://www.interwind.it/) un altro micro-generatore eolico, di piccola taglia, disponibile in due versioni, da 1,5 e 3 kW.

In base agli incentivi statali messi in campo per favorire la diffusione del mini e micro eolico per impianti connessi alla rete elettrica domestica e con potenza compresa tra 1 e 200 kw, è possibile fruire di un contributo pari a 0,30 centesimi per ogni kWt prodotto e immesso in rete nei primi 15 anni di operatività dell’impianto, al termine dei quali l’energia prodotta potrà essere venduta. In alternativa si può beneficiare del cosiddetto ‘scambio sul posto’, meccanismo che consente di saldare su base annuale l’ammontare di energia elettrica immessa in rete e di energia elettrica prelevata dalla rete.

Articoli correlati:
Revolution air: la pala eolica domestica della Pramac
Come installare un mini impianto eolico per uso domestico
Energia Eolica: come funziona e quali i vantaggi?

Fonte: TuttoGreen, leggi QUI.

giovedì 10 ottobre 2013

Uno studio Anie Energia sui sitemi di accumulo nel residenziale

500 milioni di euro annui risparmiati dai proprietari degli impianti fotovoltaici e importanti benefici per il sistema elettrico, questo il dato più importante che emerge dallo studio nazionale sui benefici dei sistemi di accumulo elettrochimico, per il sistema elettrico e per l'utente finale, “Residential Electrical Storage Systems”, presentato di recente da Anie Energia.

Lo studio sottolinea che l'adozione dei sistemi di accumulo, tecnologia che permette di immagazzinare l'energia prodotta in eccesso durante il giorno per poi utilizzarla quando serve, permetterebbe un aumento dell'autoconsumo dell’energia fotovoltaica dal 30% al 70%, con chiari benefici per i proprietari degli impianti.

Con la fine del V Conto Energia e delle tariffe incentivanti, l'adozione di tali sistemi permetterebbe un nuovo impulso al fotovoltaico e faciliterebbe il raggiungimento della grid parity, considerando soprattutto che si prevede che il costo delle batterie nei prossimi 3/5 anni diminuirà di circa il 50%.

Inoltre il Rapporto evidenzia che la diffusione dei sistemi di accumulo associati a impianti fotovoltaici permette un incremento dell’occupazione nel paese, grazie alla creazione di una filiera interna dei sistemi di accumulo e il supporto alla filiera fotovoltaica.
Lo studio Anie ipotizza uno scenario di penetrazione dei sistemi di accumulo del 20%, quindi 5 milioni di impianti fotovoltaici a fronte dei 25 milioni di famiglie italiane. "Il risparmio maggiore - si legge in una nota - deriverebbe dalla riduzione dell’energia tagliata a causa di overgeneration, eccesso di generazione sulla domanda, quantificata in 234,4 milioni di euro, subito seguito dai 147,1 milioni risparmiati dalla riduzione di capacità termoelettrica derivante dal livellamento del picco di domanda serale di energia. Si aggira intorno a 72,8 milioni invece il taglio dei costi derivanti dall’investment deferral sulla rete di distribuzione dovuta alla riduzione della potenza richiesta, senza contare poi il risparmio generato dalla riduzione delle perdite di rete (quantificato in 17,4 milioni) e dalla diminuzione delle emissioni di CO2 (43,1 milioni)".

"La forte crescita del fotovoltaico e delle altre fonti rinnovabili incentivate –dichiara Nicola Cosciani, Presidente del Gruppo Sistemi di Accumulo di ANIE Energia – è un risultato sorprendente che proietta l’Italia oltre gli obiettivi europei del 2020. È necessario ora capitalizzare gli investimenti fatti, gestire al meglio grandi quantità di elettricità non programmabile e sfruttare tutte le potenzialità dei sistemi di accumulo con l’obiettivo primario di ridurre la bolletta energetica per i cittadini e le imprese".

Il Presidente di Anie Confinustria Claudio Andrea Gemme, nel suo intervento ha sottolineato che la tecnologia dei sistemi di accumulo è ancora sperimentale ma si sta velocemente sviluppando, è però necessario prevedere un programma di sostegno da parte del Governo a supporto della ricerca di nuove tecnologie e regolamentare in tempi brevi le norme di riferimento per sostenerne la diffusione anche attraverso inentivi temporanei, seguendo l'esempio di altri paesi europei."Esistono esempi di realtà, - ha sottolineato Gemme - come Germania e USA, che riconoscono l’importanza di una corretta diffusione di sistemi di accumulo domestici e già si sono mossi per prevedere facilitazioni per la loro installazione. ANIE auspica che entro breve anche l’Italia possa dotarsi di una normativa di riferimento specifica".

Attualmente la normativa infatti non regolamenta direttamente i sistemi di accumulo domestici, ma sta evolvendo nella direzione di attribuire ai produttori rinnovabili parte degli oneri di gestione delle FER.

Le norme tecniche in essere CEI 0-21 e CEI 0-16 non vietano l’installazione di sistemi di accumulo, ma non introducono regole precise di connessione creando una situazione di incertezza che blocca gli investimenti, lo Studio sottolinea dunque che è necessario che il comitato tecnico 316 del CEI definisca, in accordo con il neonato comitato tecnico 120, delle regole tecniche specifiche per la connessione dei sistemi di accumulo alla rete.

Fonte: Infobuildenergia, leggi QUI.

lunedì 30 settembre 2013

Ecobonus, Ristrutturazioni, Bonus mobili ed elettrodomestici: nuova circolare dall'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29 del 18 settembre scorso interviene con alcuni chiarimenti sulle misure introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 che contiene agevolazioni dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio, anche con finalità di stimolo dei settori produttivi di riferimento.Ricordiamo che il citato decreto-legge ha definito la proroga, fino al 31 dicembre 2013, delle detrazioni d’imposta previste sia per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sia per quelli di ristrutturazione edilizia, innalzando contestualmente le rispettive aliquote di detrazione, dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013).

Per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, sono previsti ulteriori sei mesi di agevolazione (30 giugno 2014).

Nell’ambito del bonus (50%) riservato alle opere di recupero del patrimonio edilizio, poi, ha raddoppiato l’importo massimo agevolabile (da 48 a 96mila euro) e aggiunto, tra le spese rilevanti, anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili ed grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La circolare tratta:
- gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. 


Riqualificazione energetica - La disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica è contenuta nell’art. 14 del decreto. Il comma 1 stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013”.

La proroga al 31 dicembre 2013 riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica previsti dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, di seguito indicati:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.


Ristrutturazioni edilizie - Le detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono oramai parte del Tuir (articolo 16-bis) e, anche se le misure sono state per il momento “ritoccate” (cioè, fino al 31 dicembre 2013 la percentuale di detrazione è del 50% e il massimo di spesa ammissibile è pari a 96mila euro), con il nuovo anno tutto tornerà alla normalità.

Nella circolare il paragrafo 2.2 è dedicato alle precisazioni a proposito del bonus in caso di interventi antisismici su edifici situati in zone ad alta pericolosità tellurica (articolo 16, comma 1-bis del Dl 63/2013).

Le unità immobiliari interessate sono quelle adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive, a prescindere dalla loro categoria catastale e lo sconto d’imposta, per questo tipo di interventi, è innalzato al 65% delle spese sostenute (per un ammontare massimo di 96mila euro) e può essere applicato fino al 31 dicembre 2013, a patto che le procedure autorizzative siano state avviate dal 4 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 63/2013.

I lavori agevolabili sono quelli indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir e precisamente l’esecuzione di opere:
- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.


Mobili e grandi elettrodomestici - L’art. 16, comma 2, del decreto, nel quadro delle misure adottate per favorire la ripresa economica, prevede che “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.” Il medesimo comma 2 stabilisce che la detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.

Nella circolare viene precisato che l’agevolazione è collegata agli interventi:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Un ulteriore chiarimento fornito sulla detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è contenuto nel paragrafo 3.6 e riguarda le modalità di pagamento. In sostanza, i contribuenti hanno a disposizione due vie: quella classica, che prevede l’effettuazione di un bonifico bancario o postale, obbligatoria per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione, e quella “straordinaria” con carte di credito o di debito, possibilità concessa in considerazione del tipo di beni comperati.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in materia; si rammenta inoltre che in Commissione Ambiente e Finanze della Camera è già stato dato l'OK alla stabilizzazione dell'ecobonus, ora occorre l'approvazione in Parlamento.

domenica 29 settembre 2013

Perchè dire no alla costruzione di nuove case


Suona strano detto da un geometra.

Eppure è un dato di fatto: siamo ormai giunti al punto di non ritorno.


Stop alla nuove costruzioni, è ora di riqualificare.

Occorre fermare le nuove costruzioni per puntare alla riqualificazione edilizia, energetica e urbanistica: “La crisi economica, gli obiettivi europei da raggiungere entro il 2020, il calo delle nuove costruzioni, il bisogno di risparmio delle famiglie e quello di far ripartire lo sviluppo impongono una svolta: quella di risistemare, riqualificare l’esistente e farlo velocemente", così si espresso Francesco Toso del CRESME, a Sassuolo durante convegno ‘Scenari internazionali per l’edilizia sostenibile e la rigenerazione urbana in chiave green’, nell’ambito del Festival green economy di distretto promosso da Confindustria ceramiche.


Oggi 2,5 milioni di edifici sono in uno stato pessimo o mediocre e quindi 30 milioni di abitazioni necessitano una riqualifica che, pure a livello economico, può portare sviluppo economico.

Le premesse per dare una svolta al mercato dell’edilizia ci sono e sarà interessante vedere se questa cultura innovativa dell’edilizia arriverà alle imprese, agli imprenditori e ai decisori politici.


Ma in poche parole, quale può essere il decalogo per il geometra ambientalista:

1. no alle nuove case, perché ce ne sono fin troppe già esistenti, invendute, sfitte e da ristrutturare (si parla di percentuali imbarazzanti di immobili "inutili");

2. no alle nuove case, perché la cementificazione del territorio riduce sempre più la superficie permeabile del terreno, riducendo quindi la ricarica delle acque sotterranee (sono anni che stiamo attingendo alle riserve di acque fossili, con gravi problemi di subsidenza);


3. no alle nuove case, perché il continuo rivestimento delle zone permeabili contribuisce ai dissesti idrogeologici verificatisi negli ultimi anni (frane, allagamenti, inondazioni...), senza considerare che la riduzione progressiva di terreno agricolo ci rende sempre più schiavi delle importazioni;

4. no alle nuove case, perché abbiamo un patrimonio edilizio esistente immenso da riqualificare, sia dal punto di vista energetico che sismico;

5. no alle nuove case, perché rischiano di divenire eco-mostri abbandonati a causa del fallimento delle imprese costruttrici (la bolla immobiliare è scoppiata, ora raccogliamo i cocci e ricominciamo dalla parte giusta);


6. si alla riqualificazione, perché possiamo dare il meglio per rendere efficiente un edificio (deve essere un impegno di tutti noi tecnici, quello di fornire sempre l'assistenza migliore e più qualificata);

7. si alla riqualificazione, perché le strutture pubbliche esistenti (scuole, comuni, biblioteche, palestre...) hanno necessità di grossi interventi e non è possibile pensare di cambiare fabbricato così come si cambia una giacca;

8. si alla riqualificazione, perché le infrastrutture esistenti (strade e fognature) non possono essere ampliate all'infinito per soddisfare la sete di nuove costruzioni;

9. si alla riqualificazione, perché deve essere uno slogan di stimolo anche per la pubblica amministrazione, che non può e non deve sempre contare sugli oneri delle nuove costruzioni per fare cassa;


10. si alla riqualificazione, per fare del bene all'ambiente, al nostro portafoglio e alle casse della pubblica amministrazione, perché nuove case vuol dire nuove spese.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali consulenze relative alla riqualificazione energetica o antisismica.