... con attenzioni verso l'ambiente e il territorio, le persone e i servizi, convinti sostenitori della bio-edilizia, della sostenibilità ambientale e della resilienza ...

domenica 28 luglio 2013

Edilizia: approvata dalla Regione Emilia-Romagna la nuova legge sulla semplificazione delle norme

Finalmente il 24 luglio l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha deliberato la nuova legge regionale n. 15 per la semplificazione edilizia (delibera legislativa n. 69), pubblicata nel BURERT n. 222 del 30 luglio 2013.

Numerose sono le novità introdotte dalla legge, lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI le ha analizzate e vuole qui riproporre una sintetica lettura delle stesse:


- tutti gli atti che riguardano l'edilizia residenziale debbono transitare dal SUE, Sportello Unico per l'Edilizia, istituito in ciascun comune (art. 4 comma 4 Lo Sportello unico costituisce, per gli interventi di edilizia residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello
stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Le comunicazioni al richiedente sono
trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento di rilascio del permesso di costruire, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo Sportello unico le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente);

- tutti gli atti che riguardano l'edilizia non residenziale debbono transitare dal SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 5 comma 2 Nel caso di impianti produttivi di beni e servizi, il SUAP è il punto unico di accesso, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico e gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento di rilascio del permesso di costruire, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, e sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati,
dandone comunicazione al richiedente);

- è stato definito il ruolo della CQAP, Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (art. 6 comma 1 "...quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale...");

- il professionista incaricato può motivatamente chiedere di poter illustrare alla CQAP il progetto prima della sua valutazione (art. 6 comma 2 punto d);

- è stata ampliata l'attività edilizia libera, cioè priva della richiesta di titolo edilizio per poter intervenire (art. 7 comma 1);

- in relazione alle opere soggette a CIL, Comunicazione di Inizio Lavori, (art. 7 comma 4) è fatto obbligo di nomina del Direttore dei Lavori, del deposito di idonea denuncia catastale a fine lavori e delle relative dichiarazioni di conformità degli impianti, se questi hanno subito modifiche, mentre non è richiesto il deposito della scheda tecnica; si possono inoltre fare le varianti di fine lavori (art. 7 comma 6); 

- relativamente alla coibentazione esterna del fabbricato, ai fini di una riqualificazione energetica dell'immobile, è stato assorbito il D.Lgs.115/2008, inserendo nella norma i maggiori spessori dei solai interni anche in caso di intervento sull'esistente (art. 11 comma 2);

- entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti i comuni devono adeguare le proprie norme e modulistiche (art. 12);

- la verifica della completezza della documentazione della SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, avviene entro 5 giorni dal deposito (art. 14 comma 4), mentre la correttezza della SCIA entro 30 giorni (comma 5) e successivamente può essere interrotta solo se sono state depositate dal richiedente dichiarazioni false o mendaci (comma 9);

- le comunicazioni di inizio e fine lavori possono essere prorogate (art. 16 comma 2);

- in caso di PDC, Permesso di Costruire, l'iter con l'eventuale raccolta di tutti i pareri da parte del SUE/SUAP deve avvenire entro 60 giorni (art. 18 comma 4), poi ci sono 15 gg. per il rilascio (comma 8), altrimenti decorsi i termini si ritiene accolto comunque (comma 10) anche senza provvedimento, il tutto se non ci sono richieste di integrazione, progetti particolarmente complessi o comuni con più di 100 mila abitanti, nel qual caso il termine si intende raddoppiato (comma 9);

- vi è la possibilità di richiedere il rilascio di un PDC in deroga per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico (art. 20 comma 1), deroga che riguarda (comma 2): "La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie, di accessibilità e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica".

- il controllo a campione del certificato di conformità edilizia e agibilità deve essere comunicato all'interessato entro 10 giorni dal deposito, viceversa si intende accolto (art. 23 comma 6), secondo la norma il rilascio deve avvenire entro 90 giorni, oppure si applica il silenzio assenso (comma 10);

- il ritardo nella presentazione della scheda tecnica comporta una sanzione pari a € 100,00 per ogni mese di ritardo (art. 26 comma 1);

- il cambio d'uso senza opere e senza carico urbanistico si può realizzare tramite CIL (art. 28 comma 2);

- sono state specificate le varianti essenziali (art. 41 comma 1): "Sono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo originario come integrato dalla SCIA di fine lavori:
a) il mutamento della destinazione d’uso che comporta un incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale in materia edilizia;
b) gli aumenti di entità superiore al 20 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 20 per cento della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 20 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza;
c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a 300 metri cubi, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie
comunali;
d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 metri quadrati;
e) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti violazione delle norme tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica;
f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi
nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica. Non costituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, qualora rientrino nei casi di cui all’articolo 149 del
decreto legislativo n. 42 del 2004 e qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’articolo 167 del medesimo decreto legislativo".

- proroga d'ufficio di 2 anni per inizio e fine lavori nelle zone terremotate (art. 55 comma 2);

- sono state aggiornate le definizioni degli interventi edilizi, nell'allegato alla legge:
"Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) "Interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "Interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) "Restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
Il tipo di intervento prevede:
c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
c.2) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: 
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;
d) "Interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
e) "Ripristino tipologico", gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.
Il tipo di intervento prevede:
e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
e.2) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
e.3) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.
f) "Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico degli edifici.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che limitatamente agli immobili compresi nei centri storici e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell’Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 comportino mutamenti della destinazione d’uso.
g) "Interventi di nuova costruzione", gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto g.6);
g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;
g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
h) "Interventi di ristrutturazione urbanistica", gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
i) "Demolizione", gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne;
l) "Recupero e risanamento delle aree libere", gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi con attenzione alla loro accessibilità e fruibilità;
m) “Significativi movimenti di terra”, i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza". 

Positivi i primi commenti di Confindustria e Ance Emilia Romagna.

Per quanto riguarda lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI, con la presente legge si è voluto finalmente fare un po' di chiarezza e sfoltire le molteplici norme ancora in vigore in questa materia, in particolar modo agevolando gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica che possono essere sviluppati sull'edilizia esistente.

Scarica QUI il testo completo della nuova legge e QUI nel sito della Regione altri approfondimenti.

sabato 27 luglio 2013

Detrazione del 50% per l’acquisto di mobili - Prime indicazioni

Con un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni su come usufruire della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili.

L'Agenzia delle Entrate con il Comunicato Stampa del 4 luglio 2013 fornisce i primi chiarimenti su come effettuare i pagamenti, mediante bonifici bancari o postali, per potere usufruire delle detrazioni fiscali del 50% per l'acquisto di mobili (art. 16 del Dl n. 63/2013).

Ecco il testo integrale del comunicato stampa.

COMUNICATO STAMPA

Ristrutturazioni edilizie: detrazione del 50% per l'acquisto di mobili Prime indicazioni dalle Entrate

I contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione di immobili residenziali hanno diritto a una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili destinati all'arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori, con un tetto massimo di spesa di 10mila euro.

In attesa di conoscere l'esatto contenuto dell'articolo 16 del recente Dl n. 63 del 2013 come risultante dalla conversione in legge del decreto, attualmente all'esame del Parlamento, è opportuno dare prime indicazioni sulle modalità di esecuzione dei pagamenti.

Come avere diritto alla detrazione - I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Con successive comunicazioni saranno forniti ulteriori chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione.


Fonte del comunicato stampa, Agenzia delle Entrate, leggi QUI.

Fonte dell'articolo, Certened, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali consulenze sulle detrazioni fiscali ammesse e su come usufruirne.

martedì 16 luglio 2013

Autonomia energetica: un esempio il diamante fotovoltaico


Dagli sforzi congiunti di Enel e dell'Università di Pisa nasce una nuova tipologia di centrali energetiche di nuova generazione caratterizzate da una forma molto suggestiva. 

La prima centrale è stata installata presso la Villa Demidoff di Pratolino.

Ha finalmente debuttato la prima centrale energetica di nuova concezione nata dagli sforzi congiunti di Enel e dell'Università di Pisa. Caratterizzata da una struttura molto suggestiva a forma poliedrica, che gli ha valso il soprannome di "Diamante", la nuova centrale energetica consente di accumulare e conservare sotto forma di idrogeno l’energia prodotta in eccesso dai pannelli fotovoltaici durante il giorno, cosi da renderla fruibile durante la notte. 

La centrale è stata installata a Villa Demidoff, Pratolino, e fornirà energia per l'illuminazione notturna del parco e per l'alimentazione delle biciclette elettriche messe a disposizione dei visitatori della villa medicea.

Volendo essere più precisi, il Diamante è costituito da una struttura poliedrica a forma sferica del diametro di 8 metri. 38 pannelli fotovoltaici al silicio policristallino sono disposti sulla calotta superiore e nel lato orientato a sud. La superficie sferica restante è coperta da pannelli di vetro temperato che proteggono la costruzione dal vento. All'interno, in 3 sfere del diametro di 2 metri, sono collocati i serbatoi per l‘accumulo dell'idrogeno, prodotto mediante una tecnologia avanzata utilizzando l'energia elettrica in eccesso generata dai pannelli fotovoltaici. L'idrogeno accumulato durante il giorno verrà poi riutilizzato in celle a combustibile per la produzione di energia elettrica durante le ore notturne per sopperire all'assenza della luce solare.

Stando a quanto riportato da Enel, l'impianto dovrebbe essere in grado di fornire circa 11kWp di potenza, tuttavia non si tratta che di un primo passo: "l’obiettivo strategico è quello di testare su scala significativa l’integrazione tra i pannelli solari ed un sistema di accumulo d’energia, al fine di migliorare la producibilità da fonti rinnovabili rendendola continua e, soprattutto, prevedibile. Il Diamante è il primo tassello di un importante filone di ricerca che riteniamo rivesta grande importanza per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili" ha dichiarato Livio Vido, direttore della divisione Ingegneria e Innovazione di Enel.

Fonte: Energia Solare Online, leggi QUI.

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Alcune informazioni e la storia di Villa Demidoff tratte da Wikipedia:


Villa Demidoff è la denominazione moderna di quello che resta della Villa Medicea di Pratolino e si trova nella località di Pratolino, a Vaglia, in Provincia di Firenze, in via Fiorentina, 276. La villa medicea vera e propria fu demolita nel 1822, ma in seguito venne acquistata dalla famiglia di origine russa dei Demidoff, che adibirono a nuova villa l'edificio secondario delle paggerie, ingrandendolo e ristrutturandolo. Il parco, seppur stravolto e spogliato nel corso dei secoli, è uno dei più belli e vasti di tutta la Toscana, tra i più importanti nello stile all'inglese.

La grande tenuta di Benedetto Uguccioni fu acquistata nel 1568 da Francesco I de' Medici, non ancora granduca. Il terreno era piuttosto lontano da Firenze in una zona aspra e scoscesa ai piedi dell'Appennino. Francesco affidò a Bernardo Buontalentil'incarico di edificare una splendida villa (1569-1575), per il soggiorno della sua seconda moglie Bianca Cappello. La villa di Pratolino nel complesso delle ville medicee di importanza strategica per il luogo, o per le attività agricole, o per altri motivi, doveva rappresentare la concessione principesca al puro lusso, dove tutto era improntato alla massima magnificenza. La "meraviglie" di Pratolino furono, prima ancora di venire completate, oggetto esaltazione e encomio in poemetti e altri resoconti, quasi a giustificarne il costo colossale di 782.000 scudi, il doppio, per fare un esempio, della spesa occorsa per completare gli Uffizi.

Circondata da un grande parco di abeti, il palazzo aveva al piano terra un complesso di giochi artificiali con automi, scherzi d'acqua e scenari impreziositi dalla presenza di statue antiche, madreperle, pietre dure e marmi pregiati; anche il parco intorno era ricco di fantasiose trovate e di fontane monumentali; il Buontalenti stesso fu l'ideatore di queste macchine e trovate, che rispecchiavano dopotutto la personalità e gli interessi del nuovo granduca stesso, amante delle stranezze naturali, dell'alchimia, dell'estro più fantasioso, come ci manifesta pure un altro capolavoro da egli commissionato, lo Studiolo in Palazzo Vecchio.

La puntuale rappresentazione realizzata da Giusto Utens nella celebre serie di Ville Medicee del Museo di Firenze com'era ci mostra come quello di Pratolino fosse il parco-giardino più vasto tra le tenute medicee, tanto da occupare da solo quasi tutto lo spazio della rappresentazione, nonostante ne sia stata dipinta solo la metà verso sud.

Il parco era tagliato da un asse coincidente con uno stradone che appariva come l'unico elemento regolato del parco, caratterizzato da una morfologia del terreno ricca d'anfratti, cavità e altre irregolarità. La villa era posta al centro e tutto il parco era segnato dalla presenza dell'acqua, elemento generatore e assoluto protagonista simbolico dello schema decorativo. L'asse principale nord-sud, su cui si trovava la villa, univa le due parti del parco e iniziava a nord con la Fontana di Giove, il Parco dei Moderni e il Colosso dell'Appennino, poi, dopo la villa, proseguiva verso sud con lo Stradone delle pile, il Parco degli Antichi e la Fontana dsella lavandaia. Da questo asse si dipartivano una serie di viali, sentieri e labirinti, che a loro volta portavano a grotte, fontane, vasche, staue disseminate ovunque. Suscitavano particolare ammirazione i sofisticati ingegni che muovevano automi e alimentavano suoni e giochi d'acqua. In questo complesso i vari elementi architettonici del parco erano individuabili grazie alla percezione dei sensi, stimolati dal rumore delle acque e dalle piogge artificiali.

Vi lavorarono oltre a Bernardo Buontalenti, Bartolomeo Ammannati, Valerio Cioli, Vincenzo Danti e il Giambologna, che eseguì il capolavoro del Colosso dell'Appennino (1580 circa). Questo, che rimane l'esempio più pregevole degli arredi originali, è alto 14 metri, con la parte bassa occupata da una grotta esagona dalla quale si accede, mediante una scala, al vano ricavato nella parte alta del corpo e nella testa, che all'interno prende luce dagli occhi stessi. All'esterno la statua è ornata di spugne e concrezioni calcaree, dalle quali versava l'acqua nella piscina sottostante. Il Drago fu aggiunto da Giovan Battista Foggini nel Seicento.

Alle spalle dell'Appennino si trovava il grande labirinto d'alloro, mentre sul davanti si apriva un ampio prato, con ai lati collocate ventisei antiche sculture.

Si narra che visto il risultato ottenuto con il Colosso dell'Appennino, fu coniata la celebre frase che recita: "Giambologna fece l'Appennino ma si pentì d'averlo fatto a Pratolino." Questo non perché Pratolino non si meritasse tale magnificenza ma semplicemente perché se l'appennino si fosse trovato in piazza della Signoria a Firenze o in qualsiasi altra "piazza principale" di una città importante sarebbe oggi una delle attrazioni più note al mondo.

Giusto Utens si dilunga nella sua rappresentazione delle vasche comunicanti che portavano acqua da monte a valle, in un succedersi continuo di cascate, laghetti artificiali e altre trovate di grandioso effetto scenico.

La villa era altrettanto magnifica come il parco. Compatta nella struttura esterna, con le tipiche finestre incorniciate da pietra serena sull'intonaco bianco, era razionalmente simmetrica nella disposizione degli ambienti interni. Nell'alto basamento si aprivano una serie di fantasiose grotte artificiali come la Grotta del Diluvio, quella di Galatea, della Stufa, della Spugna o della Samaritana, nelle quali Francesco, incline alla solitudine e all'evasione, era solito rinchiudersi per conviti segreti con la sua amante Bianca Cappello, che poté sposare solo quando entrambi rimasero vedovi, dopo il 1579, seppure in un primo momento per prudenza le nozze furono tenute segrete.

Francesco e Bianca morirono improvvisamente nel 1587 alla Villa medicea di Poggio a Caiano. La dimora di Pratolino, così intrisa della memoria di Francesco, del suo inquieto e malinconico edonismo, fu poco frequentata dai successivi granduchi medicei. A Pratolino, benché fosse un modello culturale imitato in tutta Europa, si cominciarono a registrare fin dal Seicento le prime sparizioni di statue e di impianti idraulici.

Solo nel tardo Seicento, con il figlio di Cosimo III, il GranPrincipe – cioè principe ereditario –Ferdinando de' Medici, figura inquieta e per certi veste simile al suo antenato. Collezionista di cose rare e curiose, amante del diletto e del "capriccio", prese a cuore Pratolino e ne curò un restauro e ulteriore abbellimento con nuove opere artistcihe: affreschi di Pier DandiniCrescenzo Onofri, Anton Domenico Gabbiani e Sebastiano Ricci; un nuovo teatro realizzato da Anton Maria Ferri e Ferdinando Galli da Bibbiena (1697); nuove statue per il parco. Ferdinando non divenne mai granduca per la sua morte prematura nel 1713 a causa della sifilide.

Il complesso, che era troppo costoso per poter sopravvivere, ebbe un periodo di abbandono con l'avvento dei Lorena, i quali avevano una visione completamente diversa della gestione del patrimonio già appartenuto ai Medici: le ville soprattutto non erano più un luogo di svago, ma un "costo" disperso nel territorio, per cui la loro oculata gestione di stampo illuministico, portò alla graduale alienazione delle ville. Pratolino subì una sorte particolarmente dolorosa perché a fine del Settecento presentava uno stato di conservazione molto preoccupante.

Il continuo abbandono e l'incuria avevavo notevolmente compromesso l'impianto decorativo del parco, ormai usato solo come riserva di caccia, e anche la villa, che aveva subito infiltrazioni d'acqua provenienti dalle grotte sotterranee alle quali nessuno aveva posto rimedio nel tempo, era ormai dissestata.
Molte delle statue vennero trasferite al Giardino di Boboli, finché nel 1819 il Granduca Ferdinando III mutò lo splendido giardino all'italiana in giardino all'inglese, per opera dell'ingegnere boemo Joseph Fritsch. Questa scelta progettuale comportò l'allargamento delle aree di rappresentanza a spese di quelle coltivate, e l'ingrandimento della superficie del parco da venti a settantotto ettari.

I ruderi del parco Buontalentiano furono felicemente inglobati nell'impianto paesistico del nuovo parco.

All'ingegnere Joseph Fritsch si deve anche la triste demolizione del palazzo, che venne fatto saltare con le mine nel 1820. Scomparve così quella che secondo alcuni era stata la più splendida, e sicuramente la più stravagante delle ville medicee, "teatro di delizie, di magnificenza e di comodi".

Il parco, di proprietà di Leopoldo II dal 1837, fu venduto alla sua morte al principe russo Paolo II Demidoff (1872).

I Demidoff erano una ricchissima famiglia di industriali di origine russa, che, in seguito all'invio di Nicola Demidoff come ambasciatore a Firenze nel 1837, si stabilirono a Firenze, dove animarono la vita culturale e politica della città.

Dopo aver acquistato Pratolino, ristrutturarono gli edifici superstiti della villa: le scuderie, la cappella e la fattoria. Dall'edificio secondario delle paggerie, originale del periodo del Buontalenti, fecero ricavare all'architetto Emilio de Fabris, ristrutturandolo e ingrandendolo, una nuova villa, che da essi prese il nome che oggi indica anche il parco stesso.

Dall'ultimo discendente dei Demidoff, la proprietà passò all'Amministrazione Provinciale di Firenze nel 1981.

Nonostante molte opere d'arte originarie siano state rimosse nel corso dei secoli, il parco ne conserva ancora molte di rilevante interesse. Tra queste si annovera: ilColosso dell'Appennino di Giambologna; la Fonte di Giove, la cui copia fu collocata dai Demidoff alla fine dell'Ottocento; le due mete di spugna; la Cappella, a pianta esagonale con loggiato esterno, in prossimità della quale è sepolta l'ultima principessa Demidoff; la Fonte del Mugnone, la cui statua fu scolpita dal Giambologna (1577); laPeschiera della Maschera, adibita anche a piscina e attrezzata per bagni caldi; laGrande Voliera; la Fagianeria; la Grotta di Cupido, costruita dal Buontalenti nel 1577; il Casino neoclassico di Montili, realizzato intorno al 1820 dall'architetto Luigi de Cambray-Digny.

In tutto il parco sono presenti alberi secolari, tra cui querce, farnie, cedri e ippocastani, veri e propri monumenti naturali ricchi di suggestione.

domenica 14 luglio 2013

Vendere o affittare casa, quali obblighi

Vendere o affittare la propria casa comporta degli obblighi che non sono proprio sempre gli stessi: è bene conoscerli per non incappare in richieste di rimborso, risarcimento danni o, peggio ancora, l'annullamento di un atto o di una transazione.

Ma vediamo di cosa si tratta e come comportarsi.

Sostanzialmente un immobile deve:
- avere l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), recentemente rinominato Attestato di Prestazione Energetica (APE);
- essere conforme alle planimetrie comunali e catastali depositate;
- avere le dichiarazioni di conformità per tutti gli impianti presenti;
- essere in possesso dell'agibilità (ex abitabilità o usabilità dei locali).

ACE o APE

Questo è un attestato che viene rilasciato da un tecnico professionista in seguito ad una verifica nell'immobile, con il quale si determina la classe energetica dello stesso.

E' un attestato obbligatorio sia in caso di compravendita che di locazione per gli immobili quali appartamenti, uffici e negozi, non lo è se si tratta di autorimesse, cantine o magazzini.

Conformità alle planimetrie comunali e catastali

In questo caso dobbiamo distinguere tra comune e catasto e fare una distinzione tra i due enti: il comune è deputato al controllo edilizio, se cioè un immobile è regolare (cioè lo stato attuale in cui si trova corrisponde alle ultime planimetrie depositate presso il comune), oppure "abusivo" (quando in tutto o in parte non corrisponde a dette planimetrie); il catasto è deputato al pagamento delle imposte e alla registrazione dei passaggi di proprietà degli immobili.

In caso di compravendita le parti possono accordarsi sulla non corrispondenza delle planimetrie comunali, se la difformità è di poco conto; se viceversa l'abuso presente è più consistente, tale cioè da pregiudicare l'utilizzo del bene, dovrà esserne fatta particolare menzione del preliminare e nel rogito definitivo, per non incappare in richieste di risarcimento o nullità dell'atto. In caso di locazione dell'immobile invece non è prevista alcuna particolare sanzione a carico del proprietario, a meno che non abbia taciuto (dolosamente) alcune caratteristiche peculiari dell'immobile e di tale alterazione in qualche misura ne abbia fatto le spese l'inquilino.

Relativamente alle planimetrie catastali invece, il notaio, in caso di compravendita, è corresponsabile nel dichiarare la corrispondenza delle planimetrie catastali con l'immobile ceduto, pertanto tali documenti dovranno corrispondere e accordarsi con l'acquirente diviene molto più difficile; in caso di locazione, sebbene non siano previste sanzioni, poiché la planimetria catastale è il riferimento con cui l'inquilino procede nella denuncia della tassa di smaltimento rifiuti, va da se che tale corrispondenza è più che opportuna.

Dichiarazioni di conformità degli impianti

In questo caso il legislatore non ha imposto nulla al venditore che, in caso di compravendita, può effettivamente dichiarare di non essere in possesso di tali certificazioni, mentre se dichiara che è tutto in regola dovrà consegnarne copia all'acquirente o comunicare il numero di registrazione di ogni certificato all'acquirente.

Se si tratta di locazione invece è responsabilità del proprietario fornire l'immobile perfettamente in regola sotto ogni punto di vista, comprese le certificazioni degli impianti, pena la nullità del relativo contratto (con risarcimento del danno per l'inquilino).

Con le nuove norme condominiali entrate in vigore lo scorso 18 giugno poi, anche l'amministratore deve essere a conoscenza di tutte le situazioni che, in qualche misura, possono influire sulla sicurezza dello stabile, e l'assenza di un certificato può essere influente (in quel caso può richiedere che gli impianti non in regola vengano adeguati).

Certificato di agibilità (ex abitabilità o usabilità)

Questo certificato non risulta essere indispensabile nè in caso di compravendita che di locazione, ma è bene precisare che le compagnie di assicurazione, in caso di sinistro, possono richiederne l'esibizione prima di autorizzare la liquidazione del danno.

Per ottenere il certificato di agibilità occorre che l'immobile sia in stato igienico normale (non devono esserci tracce di umidità di risalita o di condense, in buona sostanza non deve presentare situazioni di insalubrità), lo stato dei luoghi deve corrispondere alle planimetrie comunali e catastali, devono essere presenti tutti i certificati degli impianti e la fognatura deve essere correttamente realizzata, se in pubblica fognatura provvista di sifone "Firenze", se privata deve essere autorizzata dall'ARPA.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti o comunque per effettuare tutte le pratiche di regolarizzazione sopra descritte.

martedì 9 luglio 2013

195,6 milioni di euro per la prevenzione del rischio sismico

 Stanziata la tranche relativa al 2012 destinata al miglioramento sismico di edifici pubblici e privati e alla microzonazione sismica.

Ammonta a 195,6 milioni di euro lo stanziamento per gli interventi di prevenzione del rischio sismico deciso con l’Ordinanza 52/2013 della Protezione Civile appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento assegna le risorse relative all’annualità 2012 del “Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico”, avviato con la Legge 77/2009 dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, che prevede lo stanziamento di 965 milioni di euro in 7 anni, per realizzare interventi di mitigazione del rischio sismico sull’intero territorio nazionale.

L’Ordinanza 52/2013 - analogamente all’Opcm 3907/2010, e all’Opcm 4007/2012 - regola le modalità di finanziamento degli interventi e prosegue nello sviluppo di quelle azioni che in passato sono state marginalmente, o mai, toccate da specifici provvedimenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull’edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità sismica e alle strutture più vulnerabili.

I 195,6 milioni di euro stanziati per il 2012 sono ripartiti tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, per:
a) studi di microzonazione sismica (16 milioni di euro);
b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile (170 milioni di euro per gli interventi indicati alle lettere b e c);
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8,5 milioni di euro).

Per il 2012, come per il 2011, le Regioni devono obbligatoriamente attivare gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.

A partire dall’annualità 2012, gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall’analisi dellaCondizione Limite per l’Emergenza-CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.

Gli interventi previsti dall’Ordinanza 52/2013, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione Civile.

Fonte: Edilportale, leggi QUI.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti, informazioni o collaborazioni professionali.