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lunedì 11 dicembre 2017

Verifica termografica degli edifici: accertare le reali perdite è importante

Il rilievo termografico di un edificio è una tecnica ormai consolidata che, attraverso l'utilizzo di una telecamera che rileva i raggi infrarossi, permette di misurare la temperatura delle superfici (dell'involucro degli edifici, in particolare), al fine di visualizzare l'energia termica emessa.

Ogni porzione di un oggetto e, in particolare, di un edificio, verrà visualizzata con un colore diverso in funzione della sua temperatura.

Quando questo viene fatto in una facciata di un edificio, nel periodo invernale, si riesce a rilevare con puntualità:

- quanto calore disperdono, nei mesi invernali, le proprie abitazioni;
- quali sono i punti di dispersione più critici (ponti termici) su cui intervenire (anche per - evitare condense e muffe);
- la qualità dell'isolamento presente ed eventuali difetti nello stesso;
- la qualità della coibentazione ed eventuali perdite della distribuzione dell'impianto termico;
- accertare la reale bontà di un lavoro di isolamento termico (coibentazione interna o esterna, sostituzione degli infissi, impianto di condizionamento o riscaldamento) eseguito di recente.

Le immagini ricavate dall'indagine verranno poi rilasciate al committente (privato o amministratore di condominio) che ne ha fatto richiesta; sulla base di queste si potrà poi procedere ad una vera e propria diagnosi energetica dell'edificio e/o progettare eventuali interventi di efficientamento energetico (tali interventi sono detraibili dalle imposte con percentuali variabili.

Per poter essere efficaci, le indagini potranno avvenire solo nei periodi di accensione del riscaldamento, preferibilmente nei momenti in cui la temperatura esterna è più rigida.

Nel caso di condomini, è preferibile che l'indagine venga richiesta dall'amministratore di condominio per l'intero edificio.

Per ulteriori approfondimenti o consulenze contatta ECOGEOM S.r.l.

lunedì 18 settembre 2017

Interventi per il risparmio energetico e antisismici, la cessione del credito

Vediamo assieme come fare per cedere le detrazioni d’imposta sulle spese per interventi di riqualificazione energetica e per l'adozione di misure antisismiche effettuati su parti comuni di edifici condominiali. Il tutto alla luce delle disposizioni aggiornate su tale tematica ai sensi della Legge di bilancio 2017, L. 11/12/2016, n. 232, dei provvedimenti dell’Agenzia entrate conseguentemente emanati e delle modifiche introdotte dal D.L. 24/04/2017, n. 50, dopo la sua conversione in legge.

INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI CHE POSSONO USUFRUIRE DI AGEVOLAZIONI

Alla luce del quadro normativo vigente, come emerge dalle modifiche da ultimo introdotte con la L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), è possibile fruire delle seguenti agevolazioni su interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis del Codice civile):

1) detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, con il massimo di spesa previsto dai medesimi commi (art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2017);

2) detrazione nella misura del 70% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, comma 344, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (art. 14, comma 2-quater, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021). Ai sensi dell’art. 14, comma 2-quinquies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, come modificato dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, la sussistenza delle condizioni sopra elencate, necessarie per accedere al beneficio, è asseverata da professionisti abilitati mediante il rilascio dell’Attestato di prestazione energetica (APE). Si prevede che l’ENEA effettui controlli sulla veridicità di tali attestati, con procedure e modalità da disciplinarsi con futuro decreto ministeriale. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti;

3) detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, comma 344, della L. 27/12/2006, n. 296, effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2015, anche in questo caso da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (art. 14, comma 2-quater, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021);

4) detrazione nella misura del 75-85% delle spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, da calcolarsi su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, ove dall’intervento derivi il passaggio dell’edificio rispettivamente ad una o due classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto disposto dal D. Min. infrastrutture e trasporti 28/02/2017, n. 58, recante “Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l'attestazione dell'efficacia degli interventi effettuati” (art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, attuale scadenza della misura prevista 31/12/2021).

CESSIONE DEL CREDITO FISCALE DERIVANTE DA TALI AGEVOLAZIONI

È prevista la possibilità, per i beneficiari delle agevolazioni in commento, di cedere il relativo credito. Le modalità per effettuare la cessione del credito sono differenziate, così come i soggetti che possono accedere a tale opportunità, a seconda della tipologia di intervento; in particolare, dopo le modifiche introdotte alla disciplina ad opera dell’art. 4-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, a seguito della conversione in legge, la situazione è la seguente.

Soggetti “no tax”, interventi di cui ai punti 1) e 2) - Per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) precedenti, la cessione può essere effettuata da soggetti che non sono tenuti al versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art.11, comma 2, o dell'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (c.d. “no tax area”), nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta, oppure nei confronti di altri soggetti privati, anche lavoratori autonomi, società ed enti, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Per tali soggetti pertanto - dopo le modifiche introdotte dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, è stato eliminato il divieto di cedere il credito a banche ed intermediari finanziari (art. 1, comma 74, della L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 2-ter, del D.L. 04/06/2013, n. 63, art. 4-bis del D.L. 50/2017; conseguentemente, il Provvedimento Ag. Entrate 22/03/2016, n. 43434, disciplinante la cessione del credito per tali soggetti prima delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017, è stato sostituito dal Provvedimento Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110, che tiene conto di tali modifiche). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.

Tutti gli altri soggetti, interventi di cui ai punti 2), 3) e 4) - Per gli interventi di cui ai punti 2), 3) e 4)precedenti, la cessione può essere effettuata da tutti gli altri beneficiari diversi dai soggetti che si trovano nella “no tax area” indicati al punto precedente, sia in favore dei fornitori di beni e servizi che di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche lavoratori autonomi, società ed enti, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari (art. 1, comma 2-sexies, del D.L. 04/06/2013, n. 63, come modificato dall’art. 4-bis del D.L. 50/2017, in combinato disposto con il Provvedimento Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110, che ha sostituito il precedente Provvedimento Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108577 quanto agli interventi per il risparmio energetico di cui ai punti 2) e 3) e con il Provvedimento Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108572 quanto agli interventi antisismici di cui al punto 4).

Ecco una tabella riepilogativa:

 
Soggetti “no tax”
Interventi risparmio energetico di cui ai punti 1) e 2)
Altri soggetti
Interventi risparmio energetico e antisismici di cui ai punti 2), 3) e 4)
Soggetti che possono cedere il credito
A. Soggetti per i quali alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 11, comma 2, D.P.R. 917/1986).
B. Soggetti per i quali alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, o assimilati a quelli da lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 4.800 euro (art. 13, comma 1, lettera a) e art. 13, coma 5, lettera a), D.P.R. 917/1986 - si vedano peraltro le esclusioni ivi indicate).
C. Cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Si ricorda che la cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
A. Condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi in commento.
B. Cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Soggetti che possono essere cessionari
A. Fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.
B. Altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.
È consentita anche la cessione del credito in favore di banche e intermediari finanziari, mentre è esclusa la cessione in favore delle amministrazioni pubbliche.
A. Fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.
B. Altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.
È esclusa la cessione del credito in favore di banche e intermediari finanziari nonché delle amministrazioni pubbliche.
Adempimenti e procedura per usufruire della cessione del credito
- I condòmini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e la accettazione della cessione.
- L’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo, l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto.
- Successivamente l’amministratore consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Il mancato invio della predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Utilizzo del credito in compensazioneIl credito d’imposta che non sia oggetto di successiva cessione è utilizzabile in compensazione, ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Qualche riferimento normativo:

D.L. 24/04/2017, n. 50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.


L. 11/12/2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.


Provv. Ag. Entrate 22/03/2016, n. 43434
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.


L. 28/12/2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).


D.L. 04/06/2013, n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.


Provv. Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108572
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies,...


Provv. Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108577
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e quelli di riqualificazione energetica...


Provv. Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli interventi di...
di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate con provvedimento 8 giugno 2017.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Per approfondimenti, consulenze e assistenza contattate la ECOGEOM S.r.l.

sabato 11 marzo 2017

Sismabonus: classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione

Con l’emanazione del D.M. 28/02/2017, n. 58, in vigore dal 01/03/2017, prende il via la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali maggiorate per interventi di messa in sicurezza statica degli edifici che comportino una diminuzione della classe di rischio sismico attestata da un Professionista abilitato (c.d. “Sismabonus”). In questo articolo descriviamo tutte le misure sul Sismabonus ed i contenuti del D.M. 58/2017, con le procedure da seguire per l’attestazione della classe di rischio sismico. Il provvedimento è stato dopo breve tempo corretto ad opera del D.M. 07/03/2017, n. 65, che ha rettificato la parte relativa ai professionisti abilitati e corretto alcuni refusi.
PREMESSA - Con l’emanazione del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 - pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 28/02/2017 ed in vigore dal 01/03/2017 - ha preso concretamente il via la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali maggiorate per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza statica introdotte dal 2017 ad opera della L. 11/12/2016, n. 232 (c.d. “Sismabonus”).

Il provvedimento contiene le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e stabilisce le modalità per la relativa asseverazione da parte di professionisti abilitati, definendo pertanto le condizioni per usufruire del suddetto Sismabonus, il quale prevede che l’esecuzione degli interventi comporti il passaggio a classi di rischio sismico inferiori, e che tale passaggio venga certificato da un tecnico.

Subito dopo la sua emanazione, il decreto è stato corretto ad opera del D.M. 07/03/2017, n. 65, che ha sostituito il comma 1 dell’art. 3 relativo ai professionisti abilitati alle verifiche ed asseverazioni previste dal decreto stesso, nonché corretto alcuni refusi, come segnalato dalla nostra Redazione. Quanto in particolare ai professionisti abilitati, mentre la versione originale del decreto faceva riferimento ai “professionisti […] in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e iscritti ai relativi Ordini professionali di appartenenza”, si fa invece ora riferimento ai “professionisti […] secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza”.

Si fa notare come lo strumento dell’asseverazione della classificazione sismica della costruzione, oltre, come si vedrà, ad essere indispensabile per la fruizione del Sismabonus, può certamente assumere importanza nell’ambito del mercato immobiliare (al pari di quanto avviene, ad esempio, per la certificazione energetica).

Infatti l’attribuzione di una classe di rischio sismico inferiore può determinare un incremento di valore dell’immobile sul mercato. Nulla vieta pertanto a tali fini al proprietario immobiliare di richiedere ad un professionista, su base volontaria ed anche se non si prevede di effettuare interventi di messa in sicurezza statica, l’asseverazione della classe di rischio sismico (cosa peraltro espressamente contemplata dal modello di cui all’allegato B del decreto).

In questo articolo riepiloghiamo sia le norme sul Sismabonus che i contenuti del D.M. 28/02/2017 sulla classificazione sismica degli edifici, con le procedure da seguire per l’attestazione della classe di rischio sismico.

IL C.D. “SISMABONUS” - Le agevolazioni per gli interventi di messa in sicurezza statica.
L’art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63 (convertito in legge dalla L. 03/08/2013, n. 90) prevede la possibilità di usufruire della detrazione dall’imposta sul reddito [1] del 50% delle spese sostenute fino al 31/12/2017 [2] per la realizzazione degli interventi indicati dall’art. 16, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 96.000 Euro per unità immobiliare, e quindi fino ad una detrazione massima di 48.000 Euro (50% della spesa) con conseguente risparmio di imposta pari a 4.800 Euro all’anno.

Tra questi interventi sono compresi anche (art. 16, comma 1, lettera i), del citato D.P.R. 917/1986), quelli “relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione”.

Per questa specifica categoria di interventi - se eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 1 o 2 [3] adibiti ad abitazione o ad attività produttive - il comma 1-bis dell’art. 16 del D.L. 63/2013 ha in un primo momento previsto la maggiorazione della detrazione fino al 65% delle spese sostenute, con disposizione che è stata prorogata di anno in anno fino alle spese sostenute a tutto il 2016.

Le agevolazioni maggiorate in presenza di una diminuzione del rischio sismico certificata da professionista abilitato (c.d. “Sismabonus”)
In seguito - con la L. 11/12/2016 (art. 1, comma 2, lettera c), nn. 2) e 3), che ha sostituito il comma 1-bis ed introdotto i nuovi commi da 1-ter a 1-sexies dell’art. 16 del D.L. 63/2013) - sono stati rivisti, rimodulati ed ampliati i benefici fiscali in questione, per le spese sostenute nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021 in relazione ad interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 01/01/2017 (data di entrata in vigore della L. 232/2016), come segue:
- proroga del beneficio fino al 31/12/2021 con ritorno, di base, alla percentuale di detrazione del 50% delle spese;
- possibilità però di aumentare la percentuale di detrazione fino al 70%, 75%, 80% o 85% delle spese in presenza di particolari condizioni;
- ripartizione della detrazione in cinque invece che in dieci anni;
- aumento del tetto massimo delle spese su cui calcolare la detrazione a 96.000 Euro per unità immobiliare per ciascun anno [4];
- ulteriore aumento del tetto massimo delle spese su cui calcolare la detrazione, in caso di interventi eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
- estensione anche agli interventi eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 3.

Le percentuali di detrazione maggiorata si applicano nei seguenti casi:
70% qualora derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, in base alla classificazione sismica prevista dal D. M. 28/02/2017;
80% qualora derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, in base alla classificazione sismica prevista dal D. M. 28/02/2017;
75% qualora gli interventi siano eseguiti su parti comuni di edifici condominiali e derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, in base alla classificazione sismica prevista dal D.M. 28/02/2017;
85% qualora gli interventi siano eseguiti su parti comuni di edifici condominiali e derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori, in base alla classificazione sismica prevista dal D.M. 28/02/2017.

È evidente come la previsione di tali percentuali maggiorate, unitamente all’elevato limite massimo di spesa previsto soprattutto per gli interventi su parti communi di edifici condominiali, renda la misura estremamente appetibile. Si pensi a titolo di esempio ad un condominio composto da 12 unità immobiliari, che potrebbe spendere fino a 1.152.000 Euro, potendo rientrare in cinque anni di una somma fino a 979.200 Euro (85% di 1.152.000 Euro).

Altre modalità e condizioni per usufruire del Sismabonus.
Quanto alle altre condizioni e modalità procedurali per la fruizione del beneficio fiscale, restano invariate quelle ordinariamente previste per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio [5]. Si rammenta inoltre che per gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali è possibile cedere il credito fiscale ai fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti, secondo le modalità stabilite dal Provvedimento dell’Agenzia Entrate 22/03/2016, n. 43434 [6].

L’ATTESTAZIONE DI RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI
In attuazione dell’art. 16, comma 1-quater, del D.L. 63/2016, così come modificato dalla L. 232/2016, è stato emanato il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 - in vigore dal 01/03/2017 - il quale stabilisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per la relativa attestazione, da parte di Professionisti abilitati e iscritti nei rispettivi albi professionali, dell’efficacia degli interventi effettuati. Con l’emanazione di questo provvedimento ha pertanto preso il via la concreta attuazione delle norme sul Sismabonus introdotto dalla L. 232/2016, con percentuali di detrazione fiscale che arrivano fino all’85% della spesa sostenuta per gli interventi, come sopra descritto.

Le linee guida (allegato A al D.M. 28/02/2017):
- consentono di attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismicoda A+ (meno rischio) a G (più rischio), mediante un unico parametro che tiene conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici;
- forniscono indirizzi di massima sulla progettazione;
- associano ai livelli di sicurezza un costo convenzionale in base ai dati del monitoraggio della ricostruzione a seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo.

La determinazione della classe di rischio di appartenenza di un edificio, al fine di accedere ai benefici fiscali, può essere condotta secondo i seguenti due metodi, tra loro alternativi:
metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle norme tecniche per le costruzioni e che consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio;
metodo semplificato, valido solo per le costruzioni in muratura, basato su una classificazione macrosismica dell'edificio, è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per l’accesso al beneficio fiscale in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, cioè quelli che interessano singoli elementi strutturali ma non l’intera struttura nel suo complesso, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.

Per accedere al Sismabonus, il professionista incaricato deve:
- valutare la situazione esistente stimando la classe di rischio prima dell’intervento, sulla base di quanto indicato nelle linee guida;
- successivamente, progettare l’intervento con la stima dell’efficacia e del miglioramento conseguibile, asseverando il tutto tramite il modello di attestazione di cui all’allegato B.

Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione del progettista è allegato alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con la quale viene dato inizio ai lavori, che deve essere depositato presso il competente Sportello unico dell'edilizia.

In seguito, durante ed al termine dell’intervento, il direttore lavori e il collaudatore statico (quando ne sia obbligatoria la nomina [7]), sono tenuti attestare la conformità dell’intervento ultimato come da progetto nell’ambito delle rispettive attribuzioni, tramite la documentazione che essi devono presentare allo Sportello unico dell’edilizia e/o alla struttura tecnica preposta agli adempimenti previsti per i progetti di opere strutturali ed in zona sismica (fine lavori e relazione a strutture ultimate per il direttore dei lavori, certificato di collaudo per il collaudatore statico).


[1] Si rammenta che la “detrazione” consiste nella sottrazione dell’importo da quello dell’imposta dovuta, contrariamente alla “deduzione” che consiste invece nella sottrazione dell’importo dall’imponibile, sul quale viene poi applicata l’aliquota al fine di determinare l’imposta. La detrazione è pertanto più vantaggiosa, in quanto si traduce in un risparmio netto pari all’importo per il quale è riconosciuta. Se ad esempio sono sostenute spese per 1.000 Euro, ed è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese stesse, ciò si tradurrà in un risparmio netto di 500 Euro.
[2] Il termine in questione è stato da ultimo prorogato dall’art. 1, comma 2, lettera c), n. 1), della L. 11/12/2016, n. 232.
[3] Il riferimento è alla classificazione sismica di cui alla Ord. P.C.M. 3274/2003 o agli eventuali provvedimenti regionali emanati sulla base della medesima Ord. P.C.M. 3274/2003 e della successiva Ord. P.C.M. 3519/2006.
[4] Peraltro la versione vigente dell’art. 16, comma 1-bis, del D.L. 63/2013 - come emerge dalle modifiche introdotte dalla L. 232/2016 - dispone che “Nel caso in cui gli interventi […] realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione”. La formulazione della norma, poco chiara, in combinato con la parte in cui, come detto, dispone che il limite di spesa è pari a “96.000 Euro per unità immobiliare per ciascun anno”, può secondo noi essere interpretata nel senso che il limite è pari a 96.000 Euro per ciascun intervento e per ciascuna unità immobiliare.
[5] Si rinvia a tal proposito all’articolo “Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie: la guida dell'Agenzia Entrate (03/2016)” (Fast Find NW2012).
[6] Si rinvia a tal proposito all’articolo “La cessione dei crediti relativi ad agevolazioni per interventi di risparmio energetico ed antisismici” (Fast Find NW3935).
[7] Si ricorda che ai sensi dell’art. 67, comma 8-bis, del Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, dispone che “per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”. Si tratta in pratica, secondo quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni, di interventi che interessino singoli elementi strutturali e non la struttura nel suo complesso.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

Per approfondimenti, consulenze e assistenza in materia di Sismabonus contattate la ECOGEOM S.r.l.

mercoledì 6 novembre 2013

Ecobonus 65% e Ristrutturazioni edilizie, Ok a demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma

Come previsto dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto del Fare) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dal 21 agosto 2013 (giorno di entrata in vigore della legge di conversione) è possibile usufruire della detrazione fiscale del 65% prevista per le ristrutturazioni edilizie, anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con modifica di sagoma.

Lo ha ribadito l'ENEA rispondendo ad un quesito di un contribuente che chiedeva delucidazioni in merito. In particolare, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo delle nuove Tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha inserito la risposta all'interno delle proprie FAQ (Frequently Asked Questions) ricordando che la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), ha rivisto la definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nel Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d) il riferimento alla "sagoma".

In particolare, grazie a questa modifica, dal 21 agosto 2013 è possibile fruire delle detrazioni fiscali del 65% previste per gli interventi di ristrutturazioni edilizie, anche in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, per il quale non sia stata rispettata la sagoma originaria. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi "volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza". Dunque, qualora l'intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come "ristrutturazione edilizia" (ossia l'immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del DM 1444/68), alla luce delle recenti disposizioni, riteniamo agevolabili ai sensi di queste detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.

L'ENEA ha, inoltre, risposto ad una domanda riguardante l'ampliamento di un immobile per il quale è stata avviata la pratica di detrazione fiscale. In particolare, nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento viene considerato "nuova costruzione".

Ricordiamo, infine, che è in esame alle Camere il testo definitivo del disegno di legge contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014) che, tra le altre cose, definisce le proroghe relative alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per riqualificazione energetica.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali approfondimenti.

domenica 29 settembre 2013

Commissione Ambiente e Finanze della Camera: OK a stabilizzazione ecobonus

Approvata risoluzione bipartisan per estensione ecobonus 65%.

Le Commissioni riunite Ambiente e Finanze della Camera hanno approvato all’unanimità la Risoluzione bipartisan (7-00090) per la stabilizzazione dell’eco-bonus del 65% e l’estensione degli interventi che possono godere della detrazione. La risoluzione è stata sottoscritta da tutti i gruppi politici ed impegna il Governo ad assumere iniziative urgenti per mettere in sicurezza e riqualificare dal punto di vista energetico il patrimonio edilizio nazionale, sia privato che pubblico, con specifiche norme da inserire nella legge di stabilità.

Il Presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera Ermete Realacci, primo firmatario della risoluzione, ha commentato "La risoluzione impegna l’esecutivo a stabilizzare ed estendere l’eco-bonus, a garantire agli interventi riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza antisismica del patrimonio immobiliare un effettivo vantaggio rispetto alle altre agevolazioni per l’edilizia, tenendo fermo l'attuale parametro che prevede una differenza di 15 punti percentuali fra eco-bonus e agevolazione riconosciuta per gli ordinari interventi di ristrutturazione. La risoluzione prevede inoltre che siano ampliati i soggetti fruitori dell’eco-bonus, includendo tra aventi diritto anche gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, quelli relativi alla riqualificazione energetica di edifici interi, gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici ricadenti in aree al alta pericolosità sismica che, per ragioni di tipo amministrativo, non rientrano ancora nelle zone 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e gli interventi di consolidamento antisismico dei beni immobili strumentali e delle strutture alberghiere”.

“Oltre a rafforzare le politiche ambientali, anche in vista degli impegni per la riduzione delle emissioni assunti dall’Italia a livello internazionale – conclude Realacci -, la risoluzione indicata una via praticabile da subito per dare maggiore sicurezza ai cittadini, rilanciare un settore importante come l’edilizia nel segno della qualità e ridurre sia le emissioni che le bollette degli italiani. Tra una casa costruita male e una costruita secondo i criteri del risparmio energetico, infatti, passa una differenza di bolletta energetica di ben 1.500 euro l’anno”.
Ricordiamo che l'ecobonus fissa la detrazione d’imposta del 65%, ripartita in 10 anni, per le spese sostenute dai privati fino al 31 dicembre 2013 per la riqualificazione energetica di edifici; fino al 30 giugno 2014 per le spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni dei condomini. Dal 2014 le detrazioni torneranno al 36%, in attesa di una stabilizzazione normativa. In ogni caso già nel decreto legge che aveva prorogato l'ecobonus e l'aveva innalzato al 65% c'era l'impegno del Governo a stabilizzare l'incentivo.

Sono detraibili le spese per sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, schermature solari, micro-cogenerazione e micro-trigenerazione e gli interventi di efficientamento idrico e per la sostituzione delle coperture di amianto.


Fonte: Infobuildenergia, leggi QUI.

Ora occorre l'ultimo step, o d'urgenza da parte del Governo, o del Parlamento, sperando che non si vada a nuove elezioni prima che questo delicato passaggio venga concluso.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali consulenze in materia.

giovedì 26 settembre 2013

Presentata risoluzione alla Camera dei Deputati per interventi a favore della riqualificazione energetica

I deputati chiedono la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica.

E’ stata presentata qualche giorno fa in Commissioni riunite Finanze e Ambiente della Camera dei Deputati la Risoluzione “bipartisan” n. 7-00090 che, partendo dall'evidenza che gli investimenti in edilizia green, risparmio energetico, fonti rinnovabili, innovazione e ricerca rappresentano un volano per l’economia, chiede di stabilizzare le misure a favore della riqualificazione degli edifici esistenti.

I deputati sollecitano l’impegno del Governo a rafforzare le politiche di sostegno dell’edilizia, coerentemente con gli impegni internazionali che l’Italia ha assunto, dal protocollo di Kyoto, agli accordi con l'Unione europea nell'ambito del pacchetto «20-20-20», alla recente Conferenza dell’ONU Rio+20, assumendo iniziative urgenti dirette alla messa in sicurezza e alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale, privato e pubblico.

Premessa della Risoluzione è che l’Unione europea prevede che entro la primavera del 2014 tutti i Paesi membri debbano presentare iniziative volte a ridurre i consumi energetici negli edifici esistenti, mentre è stato fissato entro il periodo 2019-2021 il termine ultimo per l'adozione di standard costruttivi per i nuovi edifici pubblici e privati che praticamente garantiscano l'azzeramento di tali consumi.

Inoltre si fa notare che il sistema di incentivi fiscali adottato nel nostro paese dal 2007, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio, ha portato enormi risultati e benefici, soprattutto le agevolazioni fiscali del 55%, alzate al 65% fino a dicembre 2013, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Nella Risoluzione in particolare si chiedono iniziative urgenti dirette alla messa in sicurezza e alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale, privato e pubblico, prevedendo nel disegno di legge di stabilità per il 2014 specifiche norme dirette a:

a) dare stabilità all’ecobonus, vale a dire all'agevolazione fiscale del 65 per cento prevista dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;

b) inserire l’ecobonus all'interno del complessivo quadro normativo in materia di agevolazioni fiscali, avendo cura di garantire, in ogni caso, un effettivo vantaggio agli interventi volti alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza del patrimonio immobiliare;

c) ampliare i soggetti fruitori dell’ecobonus, includendo nell'elenco degli interventi per i quali è possibile godere di tale agevolazione fiscale:

1) gli interventi relativi alla riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

2) gli interventi relativi alla riqualificazione energetica di edifici interi;

3) gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici ricadenti in aree al alta pericolosità sismica che, per ragioni di tipo amministrativo, non rientrano ancora nelle zone 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

4) gli interventi di consolidamento antisismico dei beni immobili strumentali;

d) pubblicizzare in maniera diffusa su tutti i media la normativa in merito all'Ecobonus.

Fonte: Infobuildenergia, leggi QUI.


Per approfondimenti potete contattare lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI.

sabato 27 luglio 2013

Detrazione del 50% per l’acquisto di mobili - Prime indicazioni

Con un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni su come usufruire della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili.

L'Agenzia delle Entrate con il Comunicato Stampa del 4 luglio 2013 fornisce i primi chiarimenti su come effettuare i pagamenti, mediante bonifici bancari o postali, per potere usufruire delle detrazioni fiscali del 50% per l'acquisto di mobili (art. 16 del Dl n. 63/2013).

Ecco il testo integrale del comunicato stampa.

COMUNICATO STAMPA

Ristrutturazioni edilizie: detrazione del 50% per l'acquisto di mobili Prime indicazioni dalle Entrate

I contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione di immobili residenziali hanno diritto a una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili destinati all'arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori, con un tetto massimo di spesa di 10mila euro.

In attesa di conoscere l'esatto contenuto dell'articolo 16 del recente Dl n. 63 del 2013 come risultante dalla conversione in legge del decreto, attualmente all'esame del Parlamento, è opportuno dare prime indicazioni sulle modalità di esecuzione dei pagamenti.

Come avere diritto alla detrazione - I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Con successive comunicazioni saranno forniti ulteriori chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione.


Fonte del comunicato stampa, Agenzia delle Entrate, leggi QUI.

Fonte dell'articolo, Certened, leggi QUI.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali consulenze sulle detrazioni fiscali ammesse e su come usufruirne.

domenica 2 giugno 2013

Proroga alle detrazioni del 50% e 55%

La tanto attesa proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico è finalmente arrivata.

Era atteso dalla scorsa settimana, quando, invece, il Consiglio dei Ministri aveva deciso di prorogare prima l'esame delle questioni tecniche e finanziarie per consentire poi la proroga degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico. 

Dopo l'impegno ad assumere le opportune iniziative normative, volte a incentivare gli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico, il Consiglio dei Ministri n. 6 ha approvato il Decreto-Legge recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell'edilizia".

Nonostante da più parti fosse arrivata la richiesta di rendere strutturali gli incentivi rimodulandoli in funzione del risparmio energetico, il Governo ha deciso di prorogare e rafforzare il credito di imposta per l'efficienza energetica in edilizia innalzando lo soglia della detrazione al 65% (nella bozza iniziale era previsto il 75%) ed estendendola anche ai condomini e al consolidamento antisismico. L'ecobonus potenziato per l'efficienza energetica avrà durata fino al 31 dicembre 2014 se gli interventi implicheranno la riqualificazione di almeno il 25% della superficie dell'involucro edilizio. Il decreto, inoltre, contiene l'estensione dell'agevolazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni per la riqualificazione antisismica nelle aree a rischio.

"Grande soddisfazione l'allungamento dei tempi" e il fatto che ''la riqualificazione ambientale è diventata prevalente rispetto al precedente decreto". Lo ha affermato il Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando che ha definito il provvedimento "importante per le imprese perché aumenta il livello qualitativo dell'intero settore" oltre al fatto che rappresenta anche un rilancio "rispetto alla direttiva Ue sulla riduzione dei livelli di CO2".

Soddisfatto anche il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Maurizio Lupi che tramite un cinguettio su uno dei principali Social Network (Twitter), ha scritto "Finito CdM. Ok a sgravi fiscali 50% per ristrutturazioni, mobili, antisismica e 65% per ecobonus. Bene, segnale concreto e forte per la ripresa!".

Il decreto legge appena approvato ha l'obiettivo di:
- promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici;
- favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
- sostenere la diversificazione energetica;
- promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
- conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.

Cosa cambia per il cittadino
Con l'approvazione del decreto legge è previsto un forte potenziamento dell'attuale regime di detrazioni fiscali che passerà, dunque, dal 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici (detrazione in scadenza il 30 giugno 2013) al 65%, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull'involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia. Un'ultima conferma, e non ne sono previste successive, stabilita per dare la possibilità a quanti non lo avessero già fatto di migliorare l'efficienza energetica del proprio edificio. Così, per le spese documentate sostenute a partire dal 1 luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 o fino al 31 dicembre 2014 (per le ristrutturazioni importanti dell'intero edificio), spetterà la detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Un vantaggio per l'ambiente per l'economia
L'effetto concentrato nel tempo della proroga e l'aumento della percentuale della detrazione possono dare un forte impulso all'economia di settore e in particolare al comparto dell'edilizia specializzata, caratterizzato da una forte base occupazionale, concorrendo in questo momento di crisi al rilancio della crescita e dell'occupazione e allo sviluppo di un comparto strategico per la crescita sostenibile. 

Proprio nell'ottica di recepimento della 2010/31 in materia di prestazione energetica:
- viene adottata a livello nazionale una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto, tra l'altro, delle caratteristiche termiche dell'edificio nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda;
- vengono fissati i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5 anni;
- nasce la definizione di "edifici a energia quasi zero" e viene redatta una strategia per il loro incremento tramite l'attuazione di un Piano nazionale che comprenda l'indicazione del modo in cui si applica tale definizione, gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a "energia quasi zero". Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.

Viene, infine, previsto un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici che comprenda informazioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. La redazione dell'attestato è obbligatoria in caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, nonché per gli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione.

Fonte: Lavori Pubblici.it, leggi QUI

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per analizzare quale intervento effettuare per ottimizzare la propria abitazione o luogo di lavoro.

martedì 12 marzo 2013

Il fisco sulla casa: guida dell'Agenzia delle Entrate

Tassazione sugli immobili, imposte sulle compravendite, locazioni, successione e donazione, agevolazioni su ristrutturazioni e conseguimento di risparmio energetico gli argomenti contenuti nell'Annuario del Contribuente.

La Parte II dell'Annuario del Contribuente dell'Agenzia delle Entrate è dedicata al fisco sulla casa. Il documento contiene i seguenti argomenti:

1. LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

- Classificazione e rendite catastali degli immobili

- L’Irpef dovuta sugli immobili

- La tassazione degli immobili all’estero

- L’imposta municipale propria

2. LE IMPOSTE SULLE COMPRAVENDITE

- L’acquisto di fabbricati ad uso abitativo

- L’acquisto della prima casa

- Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

- Quando si vende un immobile


3. LE LOCAZIONI

- Il regime ordinario di tassazione

- Il sistema della «cedolare secca»

- Registrazione dei contratti e pagamento dell’imposta di registro


4. LA SUCCESSIONE E LA DONAZIONE DI IMMOBILI

- Le imposte sugli immobili ereditati

- La dichiarazione di successione

- Le donazioni di immobili


5. AGEVOLAZIONI SU RISTRUTTURAZIONI E CONSEGUIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO

- La detrazione del 36% per l’acquisto e la ristrutturazione

- La detrazione del 55% per interventi di risparmio di energia


Download dei documenti allegati:
Annuario del Contribuente. Parte II - Il fisco della casa

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti.

lunedì 21 gennaio 2013

Conferma della detrazione del 50% per i pannelli fotovoltaici

L'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica può beneficiare della detrazione fiscale del 36% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quindi anche della detrazione del 50% prevista fino al 30 giugno 2013, ma non può contemporaneamente beneficiare degli incentivi previsti dal "Conto Energia".

Era già stato affermato in tempi non sospetti (leggi news), richiamando la risoluzione n. 207/E del 2008 con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che l'installazione di pannelli fotovoltaici non può beneficiare contemporaneamente del sistema incentivante del Conto Energia e delle detrazioni del 36%. 


Ora questo è stato confermato da un parere dell'Agenzia delle Entrate (Prot 2012/137364) che conferma quanto già sostenuto, ovvero che l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica possono beneficiare della detrazione fiscale del 36%, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro.

Ricordiamo che come previsto dal comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure per la crescita del paese" (c.d. decreto Sviluppo - S.O. n. 129 alla G.U. n. 147/2012) le detrazioni IRPEF per le spese per ristrutturazioni edilizie sono state innalzate fino al 30 giugno 2013 al 50% e con un tetto massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare pari a 96.000 euro.

L'articolo 16 bis del TUIR comprende tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energia (lett. h), annoverandoli tra quelli detraibili al 36% (al 50% fino a giugno 2013), andando a colmare un vuoto che si sarebbe verificato alla scadenza della detrazione del 55%.

L'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione dell'energia elettrica, quindi, può rientrare nell'agevolazione, ma l'elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto sistema del Conto Energia. La novità contenuta nel parere sta nel fatto che viene chiarito che che il fotovoltaico non può, invece, beneficiare della detrazione del 55% sul risparmio energetico, in quanto l'articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l'installazione di "pannelli solari" esclusivamente "per la produzione di acqua calda", non rientrando tra gli interventi di riqualificazione energetica.

Rimane ferma, dunque, la non cumulabilità delle detrazioni previste dal decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze (di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico) del 19 febbraio 2007, con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Fonte: Lavori Pubblici.it, leggi QUI.

domenica 20 gennaio 2013

Klimahouse 2013

Klimahouse è la fiera internazionale specializzata per l'efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia, leader in Italia in questo settore.

Ospita espositori altamente specializzati, nasce dall'esigenza di dare risposte e soluzioni per costruire in maniera sostenibile, risparmiando energia e rispettando l’ambiente.

Si svolge a Bolzano dal 24 al 27 gennaio 2013, in Alto Adige, territorio all'avanguardia in questo campo e ponte tra le tecnologie del nord Europa verso sud, gode del supporto di partner importanti e di assoluto livello.

La parte espositiva è affiancata da visite guidate a edifici certificati sul territorio e da formazione congressuale e convegnistica.

Il concetto “CasaClima” è sinonimo di edilizia moderna, che unisce sostenibilità, drastica riduzione dei costi energetici e una perfetta climatizzazione dell’ambiente.

E' aperta a tutti, acquistando il biglietto on-line sul sito della Fiera di Bolzano (clicca QUI) si ha uno sconto sul prezzo d'ingresso.

Fonte: Fiera di Bolzano, leggi QUI.

venerdì 4 gennaio 2013

Audit Energetico, ovvero verificare gli sprechi

L’Audit Energetico è il primo intervento che chiunque dovrebbe realizzare nella propria casa (o Azienda) se ha intenzione di migliorare la propria efficienza energetica, riducendo così le spese per la fornitura di elettricità e calore.

Si tratta infatti di un’analisi approfondita condotta attraverso sopralluoghi presso l'abitazione (o l'Azienda) e l'esame di alcuni documenti (bollette di consumo del gas e della corrente elettrica) per conoscere la situazione ed effettuare una vera e propria diagnosi: durante il sopralluogo verrà utilizzata una termocamera per verificare la tenuta degli infissi e lo stato di conservazione dei tamponamenti verso l'esterno, nonché il corretto isolamento di tutte le strutture.

Attraverso l'Audit Energetico lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI si pone l’obiettivo di capire in che modo l’energia viene utilizzata, quali sono le cause degli eventuali sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere suggeriti al proprietario della casa (o dell'Azienda).

In seguito alle analisi, verrà quindi proposto un piano energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella economica delle azioni: in quanti anni posso rientrare delle spese che sostengo? quali benefici avrò nell'immediato? quale risparmio potrò osservare sulle bollette?

L’Audit Energetico, costituisce il preludio che precede l’avvio di un qualsiasi progetto finalizzato all'ottenimento di una maggiore efficienza e risparmio energetico: in base ad esso sarà possibile definire in anticipo se un intervento possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto vista tecnico che economico.

Le fasi di intervento sono così distinte:
- raccolta di informazioni (necessità del cliente e attuali consumi di gas e corrente elettrica);
sopralluogo finalizzato alla verifica della te
nuta degli infissi, allo stato di conservazione dei tamponamenti verso l'esterno, nonché al corretto isolamento di tutte le strutture (analisi termografica);
elaborazione dei dati raccolti e redazione del rapporto finale, con individuazione dei possibili interventi (interventi che possono variare dalla sostituzione del generatore di calore, al migliorare l'i
solamento termico delle pareti esterne, alla sostituzione degli infissi, per arrivare all'installazione di corpi illuminanti ad elevata efficienza o all'impiego di sistemi di regolazione e di gestione dei consumi).

Se poi il cliente vorrà, potranno essere seguite anche tutte le successive lavorazioni legate agli interventi proposti.

La progettazione delle soluzioni tecnologiche da parte dello STUDIO TECNICO BOLOGNINI è sempre coerente con criteri di sostenibilità economico-finanziaria (tutti gli interventi relativi al miglioramento dell'efficienza energetica beneficiano sempre delle Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica, già descritte QUI), mediante interventi appropriati, il più possibile incentrati verso l'autoconsumo e la sostenibilità ambientale.


Cosa aspetti a richiedere un Audit Energetico del tuo appartamento?

domenica 23 dicembre 2012

Fotovoltaico, quale convenienza oggi?

Installare oggi un impianto fotovoltaico quale convenienza porta oggi?

Abbiamo visto di recente che a ogni piè sospinto c'è stata una forte iniziativa a voler ridurre il più possibile gli incentivi che "pagano" (o meglio rimborsano) l'installazione degli impianti fotovoltaici, con successive riduzioni del pagato per ogni kwh prodotto, ma di contropartita si sono registrati forti cali del prezzo dei pannelli fotovoltaici: se infatti anni fa si poteva spendere fino a 5.000€ per dei pannelli in grado di produrre 1 Kwp (kilowatt di picco), oggi il prezzo di vendita è sceso al di sotto dei 1.000€.

Con il recente Quinto Conto Energia (tutte le informazioni sul portale del GSE scaricabili QUI) sono stati definiti i nuovi incentivi a partire dal 27 agosto 2012, ma soprattutto è stato posto un limite economico al rilascio degli incentivi: il Quinto Conto Energia cessa infatti di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data in cui si raggiungerà un costo indicativo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro l’anno.

A questo punto si apre una possibilità non indifferente: al posto della richiesta degli incentivi (per i quali abbiamo visto come non vi sia una certezza sulla durata dei medesimi), si può optare per la detrazione fiscale sull'IRPEF del 50% del costo di acquisto e installazione dell'impianto, alla stregua di una comune ristrutturazione edilizia.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Fonte: Decreto Sviluppo (Decreto Legge n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012), leggi QUI.

giovedì 20 dicembre 2012

Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica

Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti danno diritto a una detrazione fiscale dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2013 (Dl n. 83/2012). Dal 1° luglio 2013 questi incentivi saranno sostituiti con la detrazione Irpef del 36 per cento già prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

La detrazione fiscale per riqualificazione energetica spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (ad es. non incentivati dal Comune) per:


- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro;

- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;

- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.


Guida dell'Agenzia delle Entrate scaricabile nella sezione Documenti.

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Fonte: Agenzia delle Entrate, leggi QUI.