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venerdì 17 marzo 2017

Tutti i termini prorogati dal Decreto-Legge "Milleproroghe" n. 244/2016 (L. 19/2017)

Decreto Legge, testo coordinato 30/12/2016 n° 244, G.U. 28/02/2017

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 contenente "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”)

Di seguito, i principali ambiti oggetto di proroga:

Pubbliche amministrazioni
- viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo determinato per province e città metropolitane per i centri per l’impiego;

Editoria
- è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese della stampa quotidiana e periodica. Il credito d’imposta previsto per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017;

Lavoro e politiche sociali
-viene prorogato per il 2017 l’intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa;

Istruzione, università e ricerca
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti in essere di ricercatori a tempo determinato di tipo “b”;

Interno
- sono differiti al 31 dicembre 2017 i termini in materia di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni;
- è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;

Sviluppo economico e comunicazione
- per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti in cui sono presenti comuni terremotati;
- vengono differiti al 1° gennaio 2018 i termini per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri di sistema elettrico applicate ai clienti diversi da quelli domestici;
- vengono prorogati al 30 giugno 2017 i termini in materia di adeguamento delle modalità di misurazione e fatturazione dei consumi energetici;

Giustizia
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i termini concernenti la durata dell’incarico del Commissario straordinario per il Palazzo di giustizia di Palermo e per l’investimento finalizzato alla realizzazione delle relative strutture e impianti di sicurezza;

Beni e attività culturali
- sono prorogati gli incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei. La norma interviene sulle disposizioni relative alle speciali modalità operative impiegate nella gestione degli interventi dell’area archeologica di Pompei, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di tutela, recupero e valorizzazione del sito e delle aree limitrofe e di avviare il progressivo avvio del rientro nella complessiva gestione ordinaria del sito nell’ambito della Soprintendenza speciale per Pompei in tempi consoni con le particolari esigenze dell’area. In particolare si estende la proroga delle funzioni del Direttore generale di progetto e della relativa struttura di supporto all’Unità «Grande Pompei» (Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata) così da assicurare il pieno ed efficace svolgimento dei compiti assegnati. In base alla medesima logica di continuità, si prevede altresì che la collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione attivata presso la Soprintendenza speciale Pompei possa avere la durata di 36 mesi, così che tale struttura possa continuare ad operare a supporto della Soprintendenza stessa;
- è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2017 in favore delle fondazioni lirico sinfoniche;

Ambiente
- viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa;

Economia e finanze
- è prorogato al 31 dicembre 2017 il taglio del 10% degli emolumenti corrisposti dalla Pubblica Amministrazione ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo nonché per i commissari di Governo e i commissari straordinari;
- proroga di termini relativi a interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 o da altre calamità naturali e a interventi emergenziali;
- è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016, di cui al comma 1, lettera g, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- è prorogata di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI);
- viene ampliata, nell’ambito del pareggio di bilancio, la possibilità di spesa per gli enti terremotati per l’anno 2017 per interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;
- in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l’anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro;
- viene rifinanziato per il 2017 il contributo straordinario per la ricostruzione in favore del Comune de L’Aquila.

Fonte: Altalex, leggi QUI.

Per approfondimenti contattate la ECOGEOM S.r.l.

domenica 26 gennaio 2014

Stop al contante per il pagamento degli affitti

Divieto assoluto di utilizzo del contante per il pagamento di locazioni abitative, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Attività di monitoraggio anti-evasione attribuita ai comuni.

La Legge di Stabilità 2014 (L. 27/12/2013, n. 147) ha stabilito al comma 50 dell'articolo unico, attraverso una modifica all'art. 12 del D.L. 201/2011 (cosiddetto decreto "Salva Italia", convertito in legge dalla L. 214/2011) concernente il limite della tracciabilità dei pagamenti, un divieto assoluto di utilizzo del contante per il pagamento di locazioni abitative.

In pratica i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Fanno eccezione, seppure non se ne riesca a capire il motivo, i pagamenti relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il divieto deve intendersi valido per tutti i pagamenti disposti a far data dal 01/01/2014, con le sanzioni previste dall'art. 49 del D. Leg.vo 231/2007.
Si ricorda che il citato art. 12 del D.L. 201/2011 aveva adeguato le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del D. Leg.vo 231/2007, all’importo di 1.000 Euro, importo al quale è stata ora prevista una eccezione. 

Il limite resta invece fissato a 1.000 Euro per le locazioni abitative di edilizia residenziale pubblica.

Da segnalare anche il comma 49 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 147/2013, il quale attribuisce ai comuni attività di monitoraggio finalizzata al contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative. A tale scopo i comuni potranno avvalersi anche delle informazioni contenute nel Registro di anagrafe condominiale, obbligatorio come noto dopo l'entrata in vigore della Legge di riforma del condominio negli edifici di cui alla L. 220/2012.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

domenica 19 gennaio 2014

Atti notarili: obbligo di versamento somme su conti dedicati

In caso di compravendita immobiliare o di altri atti soggetti a pubblicità immobiliare, le somme non potranno essere subito incassate dal venditore, che dovrà attendere il disbrigo delle formalità di registrazione e pubblicità immobiliare nonché di una serie di ulteriori verifiche a cura del notaio. Le somme sono versate su un conto corrente infruttifero (almeno sia per il compratore ed il venditore).

La Legge di Stabilità 2013 (L. 27/12/2013, n. 147), ai commi 63-67 dell’articolo unico, ha introdotto importanti novità concernenti la stipula degli atti di trasferimento della proprietà ovvero di altri diritti reali su immobili o aziende, nonché di tutti gli altri atti ricevuti o autenticati dal notaio e soggetti a pubblicità immobiliare.

In pratica si prevede che il notaio (o altro pubblico ufficiale) è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
- tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;
- l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti, in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

Dopo aver eseguito la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, ed aver verificato l'assenza di altre formalità pregiudizievoli, il notaio provvederà senza indugio a svincolare gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.

In altri termini, il venditore, seppure il compratore corrisponde subito il prezzo pattuito, non potrà incassare contestualmente la somma di sua spettanza ma dovrà attendere il disbrigo, con esito positivo, delle formalità di registrazione e pubblicità immobiliare nonché di una serie di ulteriori verifiche a cura del notaio.

La disposizione non si applica in relazione alla parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; in tal caso si applicherà in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza.

Le somme sono impignorabili a richiesta di chiunque come assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

Il deposito sul conto corrente è infruttifero sia per il pagatore che per il soggetto che riceve il pagamento, poiché gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.

Il tutto dovrà essere meglio precisato da un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilirà termini, condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni in parola.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.

martedì 3 dicembre 2013

Tutte le novità della L. 124/2013, di conversione del D.L. 102/2013, in materia di IMU, altra fiscalità immobiliare e nuovo Piano Casa

Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29/10/2013 la L. 28/10/2013, n. 124, che converte, con modificazioni, il D.L. 31/08/2013, n. 102 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Di seguito una sintesi dei contenuti del provvedimento.
L'articolo 1 del provvedimento prevede che, per l'anno 2013, non sia dovuta la prima rata dell'IMU sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013.
L'articolo 2 reca esenzioni e agevolazioni in materia di IMU.
L'articolo 3 prevede un contributo per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna a ristoro del minor gettito conseguente alle disposizioni sull'IMU.
L'articolo 4 riduce al 15% l'aliquota della cedolare secca per gli immobili locati a canone concordato.
L'articolo 5 prevede che il comune possa applicare, per l'anno 2013, la componente della Tares diretta alla copertura dei costi per il servizio dei rifiuti.
L'articolo 6 reca misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti e il rifinanziamento di Fondi per l'acquisto della prima casa e per l'accesso alle abitazioni in locazione.
L'articolo 7 dispone l'erogazione ai comuni di un importo di 2,5 miliardi di euro a titolo di anticipo a valere sul Fondo di solidarietà istituito dalla legge di stabilità per il 2013.
L'articolo 8 proroga al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.
L'articolo 9 modifica la disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.
L'articolo 10 dispone un incremento pari a 500 milioni di euro della dotazione finanziaria statale relativa agli ammortizzatori sociali in deroga. Modifica inoltre le procedure per le modalità di attuazione degli sgravi contributivi inerenti alla contrattazione di secondo livello.
Gli articoli 11 e 11-bis prevedono la costituzione di due ulteriori contingenti di esodati per i quali sia applicabile la disciplina previgente sui requisiti di accesso alla pensione.
L'articolo 12 riduce il limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
L'articolo 13 ridetermina le risorse del Fondo per i pagamenti da parte degli enti territoriali dei debiti certi ed esigibili e, per garantire la liquidità necessaria, l'articolo 15 autorizza maggiori emissioni di titoli di Stato.
L'articolo 14 concerne la definizione agevolata, in appello, delle controversie per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti.

In particolare, tra gli impegni assunti dal Governo, alcuni riguardano l'impossibilità di reperire la copertura finanziaria dell'eventuale soppressione della seconda rata dell'IMU attraverso aumenti di entrate fiscali, la disincentivazione dello sfruttamento del suolo, la proporzionalità della Tares alla quantità di rifiuti prodotti, la proroga per l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali, l'introduzione di una seconda soglia per l'offerta pubblica di acquisto, l'utilizzo dei risparmi della riforma Fornero per risolvere il problema di tutti i lavoratori esodati.

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI.