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venerdì 11 aprile 2014

Presentazione - Pillole di Politica #1

Come forse saprete, ho deciso di candidarmi come consigliere comunale a San Lazzaro, alle prossime elezioni del 25 maggio, con la Lista Civica NOI Cittadini: vorrei spiegarvi il motivo e perché ho scelto proprio una lista civica, anzi la Lista Civica che da 5 anni è presente all’interno del Consiglio Comunale. (per info sulla lista civica, sul programma e sui candidati clicca QUI)


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Sono residente a San Lazzaro dal 2005 e il mio impegno sul territorio è da sempre stato presente, nel gruppo scout e con le mie attività di geometra “ambientalista”.


Alcuni passaggi salienti di questi ultimi anni:
- gennaio 2010, comincio a frequentare assiduamente l’ambiente della Lista Civica NOI Cittadini, condividendone in toto le aspettative, i progetti e le lotte;
- giugno 2010, ho trovato la possibilità di concretizzare i miei sogni e creare una casa per la mia famiglia che fosse rispettosa dell’ambiente, non venisse realizzata con nuova cementificazione del territorio, fosse energeticamente autosufficiente il più possibile e possibilmente ad impatto zero: il progetto Eco-Casa ha visto la luce! (per info sulla Eco-Casa clicca QUI);
- dicembre 2010 assieme ad un gruppo di cittadini diamo luce all’associazione Comunità Energetica, di cui sono tuttora vice-presidente: ci proponiamo di realizzare impianti per produrre energia proveniente da fonti rinnovabili, laboratori di formazione sull’autoproduzione di energia, forme di azionariato popolare per incentivare la partecipazione della popolazione di tutte le condizioni sociali. Nostro primo grande risultato è l’installazione dell’impianto fotovoltaico realizzato sulle scuole “Fantini”, pagato da 72 soci e donato all’amministrazione comunale in regime di sussidiarietà. (per info sulla Comunità Energetica clicca QUI);
- gennaio/maggio 2011 il progetto Eco-Casa si è attuato e finalmente mi sono potuto trasferire con la mia famiglia nella nuova casa, ecologica, sostenibile, praticamente autosufficiente dal punto di vista energetico e veramente molto confortevole;
- ottobre 2011, ho fondato il Comitato Cittadino per la Difesa del Territorio e del Paesaggio, locale rappresentanza del Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio, tramite questo sono state numerose le battaglie portate avanti in questi anni, eccone alcune:
- richiesta di censimento nazionale degli edifici vuoti, sfitti, invenduti (perché continuare a costruire nuove case se siamo pieni di case vuote?), estesa anche al comune di San Lazzaro, dove il sindaco Macciantelli si è rifiutato di aderire a tale iniziativa;
- presentazione di un disegno di legge nazionale per azzerare il consumo di suolo agricolo, studiato assieme alle centinaia di associazioni aderenti il Forum Nazionale;
- istanza per una moratoria sull’adozione del PUA di Idice sino alla pronuncia dell’autorità giudiziaria relativamente alle indagini in corso;
- istanza per annullare la realizzazione del parcheggio nel “campone degli scout”, all’interno del parco in via Jussi alta;
- osservazioni sull’adozione del POC di Idice;
- esposto sulla fuoriuscita di liquami (inquinamento ambientale) nel “canale dei mulini” in via Castiglia;
- esposto sulla fuoriuscita li liquami (inquinamento ambientale) lungo lo Zena, al Farneto;
- realizzazione di settimane formative e informative in collaborazione con San Lazzaro in Transizione, la “Settimana Rinnovabile” e la “Settimana Sostenibile”.


Si poteva fare molto di più, magari in maniera differente, e forse riscuotendo differenti risultati, ma l’importante è stato accrescere la consapevolezza delle persone verso tutte le tematiche che abbiamo toccato, facendo nascere una curiosità, un dubbio e magari la voglia di impegnarsi in prima persona. (per info sul Comitato clicca QUI)


Il mio ruolo di presidenza nel Comitato viene ufficialmente ad essere sospeso per tutta la durata della campagna elettorale e se verrò eletto cederò tale ruolo, visto che le due posizioni non sono compatibili; sono certo comunque di poter fare del mio meglio ed in maniera ancor più incisiva con la carica di consigliere comunale: per cambiare veramente il mondo in cui viviamo occorre darsi da fare in prima persona, cominciando dalle realtà locali che quotidianamente tocchiamo con mano.


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Questa presentazione vorrebbe far capire come mai ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni amministrative del Comune di San Lazzaro di Savena con la Lista Civica NOI Cittadini alla carica di consigliere; se ne apprezzate il contenuto o volete approfondire qualcosa, scrivetemi, mi fa piacere scambiare opinioni; se infine pensate che ci possano essere altre persone interessate a quanto verrà trattato, potete segnalarmi il loro indirizzo email o metterle in contatto con me.


Perché una lista civica? Per non dipendere da una segreteria di partito che detta la strada da prendere. Per essere infine partecipi della vita pubblica della nostra città, per condividere assieme le scelte più difficili, per fare della partecipazione una cosa concreta: la Lista Civica NOI Cittadini è da sempre fortemente radicata sul territorio e ti posso assicurare che porterò il tuo pensiero nel Consiglio Comunale e le tue attese non resteranno insoddisfatte.


Venite il prossimo venerdì 11 Aprile alle ore 21,00 in Sala di Città a San Lazzaro, sarà un’occasione per raccogliere le firme necessarie per presentare la lista, potrete conoscere tutti i candidati consiglieri, ci sarà la presentazione ufficiale della Lista Civica NOI Cittadini e parleremo insieme del programma elettorale.


A questo punto, perché non votarmi alle prossime elezioni comunali?


Un caro saluto.

Lorenzo Bolognini

martedì 7 gennaio 2014

Notariato: APE obbligatorio nelle ristrutturazioni

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio 657-2013/C approvato dall’Area Scientifica -Studi Pubblicistici il 19 settembre 2013 interviene sul problema della certificazione energetica, dall’Attestato di Certificazione all’Attestato di Prestazione Energetica.

Lo studio, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato, approfondisce la tematica della certificazione energetica nell’edilizia, analizzando, principalmente, l’impianto normativo nazionale, gli scopi e le funzioni della normativa in materia di efficienza energetica e di contenimento dei consumi e fa seguito alle “Prime note interpretative relative alla allegazione dell’ape a pena di nullità” predisposte a cura dell’ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato - settore studi pubblicistici alla fine del mese di luglio scorso.

Il nuovo studio è suddiviso nei seguenti paragrafi:

La certificazione energetica: normativa, scopi e funzioni
L’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica
L’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica
L’obbligo di consegna dell’attestato di prestazione energetica
Esclusioni dall’obbligo di dotazione e dall’obbligo di allegazione
La dichiarazione di ricevuta “informativa”
La validità temporale dell’attestato di prestazione energetica
I soggetti certificatori

Lo studio nel paragrafo 2 tratteggia l’obbligo di dotazione dell’APE precisando che tutti gli edifici che comportino un “consumo energetico” (esclusi, pertanto, gli edifici il cui consumo energetico sia inesistente o del tutto irrilevante) debbono essere dotati, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del d.lgs. 192/2005, dell’attestato di prestazione energetica.

L’obbligo di dotazione riguarda sia gli interi edifici che le singole unità immobiliari che li compongono.

Nello studio viene precisato che alcuni edifici debbono essere dotati della certificazione energetica a prescindere da un loro trasferimento, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, o da un nuovo contratto di locazione; si tratta in particolare:

- dei nuovi edifici;
- degli edifici ristrutturati con interventi edilizi, in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono;
- degli edifici pubblici.

Debbono, poi, essere dotati della certificazione energetica in occasione di un trasferimento sia a titolo oneroso che gratuito o di un nuovo contratto di locazione tutti gli edifici (a prescindere dall'epoca di costruzione) che comportino un “consumo energetico”.

Nello studio del Notariato viene anche precisato che l’obbligo di dotazione e consegna (ma non anche quello di allegazione) dell’attestato di prestazione energetica sussiste anche in occasione della stipula di un preliminare di vendita.

Per quanto concerne, invece, il problema dell’allegazione, nel paragrafo 3 viene precisato che l’obbligo di allegazione è strettamente collegato all’obbligo di dotazione della certificazione energetica. Anzi, l’obbligo di dotazione, in occasione di un atto traslativo o di nuova locazione, può ritenersi funzionale proprio all’osservanza dell’obbligo di allegazione. Ne discende che non sussiste obbligo di allegazione laddove sia escluso l’obbligo di dotazione.

I notai chiariscono, anche, che nel caso di ritrasferimento di immobile già oggetto di atto traslativo cui è stato allegato l'attestato energetico, non è possibile richiamare il documento già allegato al titolo di provenienza ed occorre allegare, nuovamente l’attestato.

Fonte: Lavori Pubblici, leggi QUI.

domenica 11 agosto 2013

Approvata la conversione in legge del "Decreto del Fare"

Il Decreto del Fare 2013 prevede una serie di provvedimenti, che coinvolgono differenti argomenti, dalle imprese all’energia, dallo sviluppo all’agenda digitale, dalle infrastrutture ai trasporti, dalla pubblica amministrazione alla sanità, dal lavoro all’edilizia, dal fisco alla giustizia civile e all’università. L’obiettivo principale sarebbe quello di incentivare gli investimenti e di fare in modo che cresca la competitività. In questo modo si spera di riuscire ad affrontare e a risolvere rapidamente i problemi che nel nostro Paese sono stati creati dalla crisi economica mondiale. Le imprese ne sarebbero avvantaggiate e l’occupazione dovrebbe essere favorita dalle nuove disposizioni che si intendono prendere nella politica del lavoro, la quale sarebbe soggetta a delle semplificazioni utili.

Toccati anche i tempi dei procedimenti amministrativi, attribuendo alla Pubblica Amministrazione la responsabilità nel ritardo di alcuni processi. Ne uscirebbe riformato anche il sistema giudiziario civile. Il decreto legge recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, meglio conosciuto come ‘dl del fare’, accoglie le raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”). 


Scopriamo insieme tutte le aree di intervento del provvedimento, convertito in legge lo scorso 9 agosto 2013 (Legge n. 98/2013).

IMPRESE

Un primo elemento è costituito dal sostegno alle imprese, che si articola, all’interno del decreto-legge, in interventi diversi, nell’obiettivo di incentivare gli investimenti, per incrementare la competitività del tessuto produttivo. A tal fine nell’articolo 1 vengono ampliate le possibilità di accesso al credito per le piccole e medie imprese, mediante una parziale riforma delle regole di accesso al Fondo di garanzia. Per il rinnovo dei macchinari e degli impianti ad uso produttivo, viene individuato un meccanismo incentivante in base al quale, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, viene costituito un plafond – il cui ammontare è fissato in 2,5 mld di euro, eventualmente incrementabile fino a 5 miliardi di euro sulla base del monitoraggio sull’andamento dei finanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili – che, fino al 31 dicembre 2016, fornisce provvista alle banche per la concessione di finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari. Viene poi previsto (articolo 3) un finanziamento, per 150 milioni di euro, dei contratti di sviluppo aventi ad oggetti programmi nel settore industriale e agroindustriale, nonché (articolo 57) un contributo alla spesa (per attività di ricerca industriale), nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).

ENERGIA


Un altro intervento è riferibile ai settori energetici, che, per quanto concerne il settore del gas, consiste in misure orientate alla liberalizzazione, con l’obiettivo di tutelare ed incrementare la concorrenza: in particolare viene circoscritto (articolo 4) il perimetro del regime di tutela attualmente previsto per i c.d. “clienti vulnerabili”, limitando il servizio di tutela gas ai soli clienti domestici, e viene velocizzato l’avvio delle prime gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, rafforzando i termini e le competenze delle Regioni; viene inoltre esteso il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche all’erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione. Con riferimento al settore elettrico gli interventi contenuti nel decreto-legge (articolo 5) sono volti alla riduzione dei prezzi dell’energia, modificando le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip e destinando le risorse derivanti dall’estensione della c.d.Robin tax (maggiorazione Ires), alla riduzione di una componente della bolletta elettrica.

SVILUPPO

Oltre ad alcune norme tese a favorire il partenariato pubblico-privato nell’ambito della cooperazione allo sviluppo (articoli 7 ed 8), specifiche misure affrontano il tema del ritardo nell’utilizzo dei fondi strutturali europei. A tal fine l’articolo 9, che riguarda l’utilizzazione degli stessi, compresi quelli inerenti lo sviluppo rurale e la pesca, nonché la realizzazione dei progetti finanziati con i medesimi fondi, prevede: – l’obbligo per le amministrazioni e le aziende dello Stato di dare precedenza, nella trattazione degli affari di propria competenza, ai procedimenti, provvedimenti ed atti relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all’utilizzazione dei fondi stessi; – la facoltà dello Stato, o della Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell’adozione di atti di competenza degli enti territoriali, di intervenire in via sussidiaria sostituendosi all’ente inadempiente.

AGENDA DIGITALE

Gli articoli 13, 15 e 16 del provvedimento concernono il potenziamento dell’Agenda digitale italiana, perseguito mediante misure che intervengono sui soggetti che operano in materia. A tal fine sono apportate diverse modifiche: – alla Cabina di regia, cioè il soggetto a cui, sono state conferite attribuzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell’Agenda; – all’Agenzia per l’Italia digitale, cioè il soggetto cui sono state attribuite funzioni operative nel settore; – alla Commissione per il sistema pubblico di connettività, cioè il soggetto preposto dall’art. 79 del Codice dell’amministrazione digitale agli indirizzi strategici del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Per l’attuazione dell’Agenda digitale, agli articoli 10, 14 e 17 sono previste misure di: – semplificazione di adempimenti per i gestori di postazioni di accesso ad internet; – incentivazione dei cittadini all’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche; – uniformità temporale per l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) su tutto il territorio nazionale e la realizzazione della relativa infrastruttura centrale.

INFRASTRUTTURE

Il tema delle infrastrutture è considerato in particolare dagli articoli 18 e 19, il primo dei quali, al fine di consentire nel 2013 la continuità dei cantieri in corso ( espressamente elencati in norma), prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, ripartita nel quinquennio 2013-2017, la cui copertura è assicurata attraverso la riduzione delle risorse di diverse disposizioni di spesa, tra cui le dotazioni finanziarie previste per la definizione dei rapporti contrattuali stretto di Messina, per il Trattato di amicizia Italia – Libia, quelle relative alla realizzazione della nuova linea AV/AC Torino Lione, ed altre.L’articolo 19 interviene invece sulla disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture, riducendo da 500 a 200 milioni di euro il valore dell’opera al di sopra del quale viene concesso l’incentivo. Un’ulteriore misura riguarda la tassazione agevolata dei cd. project bond (ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 83 del 2012), ed è volta a rendere strutturali le agevolazioni fiscali in materia, vale a dire la deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all’emissione di project bond. Continua invece ad applicarsi alle sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 l’agevolazione relativa al regime fiscale sugli interessi, consistente nell’equiparazione a quello sui titoli di Stato (12,5%). Sempre in materia di infrastrutture, possono segnalarsi l’articolo 46, che prevede una deroga straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, ai limiti di spesa vigenti per le spese effettuate dagli enti locali coinvolti nell’organizzazione dell’ EXPO Milano 2015, nonché l’articolo 25, finalizzato ad adeguare lo svolgimento dell’attività di vigilanza e di concedente esercitata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) sui concessionari della rete autostradale, in conseguenza della soppressione dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e del conseguente assetto istituzionale determinatosi e relativo al trasferimento di funzioni dall’ANAS al Ministero.

TRASPORTI

Per quanto concerne i trasporti, l’articolo 22 concerne la materia portuale, con la modifica della disciplina in materia di dragaggi – consentendo ad esempio la reimmissione nei siti idrici di provenienza ovvero l’utilizzazione per il rifacimento degli arenili anche dei materiali dei dragaggi che non presentino, come invece ora richiesto, caratteristiche analoghe al fondo naturale del sito di prelievo – e con misure in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali, prevedendo: a) l’innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le autorità portuali possono trattenere la percentuale dell’uno per cento dell’IVA riscossa nei porti; b) la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali. L’articolo 23, interviene sul Codice della nautica da diporto, modificando alcune delle disposizioni che regolano le attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 40 giorni ed, in ambito fiscale, esentando dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e riducendone l’ammontare per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri. In materia di sistema ferroviario intervengono tra le altre due disposizioni: la prima (articolo 18), che consente la contrattualizzazione degli interventi in materia di sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili nelle more dell’approvazione del contratto di programma parte investimenti 2012-2016, (per l’importo già disponibile di 300 milioni); la seconda (articolo 24), che interviene invece in materia di regolamentazione del trasporto ferroviario.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Un ulteriore intervento previsto dal decreto-legge concerne la materia del procedimento amministrativo, e riguarda: a) il profilo del rispetto dei tempi dei procedimenti (articolo 28), introducendo il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte (la misura dell’indennizzo è stabilita in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine procedimentale, fermo restando un tetto massimo di 2.000 euro); b) quello della concentrazione degli adempimenti a carico dei cittadini: l’articolo 29 pone in proposito l’obbligo di fissare la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore ; c) il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri nati in Italia, prevedendo che, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. Inoltre si prevede che gli ufficiali di stato civile debbano comunicare all’interessato, al compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di esercitare il predetto diritto entro il diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto potrà essere esercitato anche oltre il termine fissato dalla legge.

EDILIZIA

Un altro novero di misure interviene in tema di edilizia, e sono contenute prevalentemente nell’articolo 30, le cui disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 

Tra le stesse possono segnalarsi: 
la esclusione dalla tipologia degli interventi di ristrutturazione edilizia delle opere di demolizione e ricostruzione che comportano solamente variazioni nella sagoma; 
la ricomprensione nella ristrutturazione edilizia anche del ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti;
– la abrogazione delle disposizioni che prevedono, limitatamente ad alcune tipologie di interventi di edilizia libera, la dichiarazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente; 
– la possibilità, per gli interventi assoggettati a SCIA, che l’interessato possa richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio prima di presentare la SCIA, o contestualmente alla segnalazione stessa; 
– il consentire, in tema di parcheggi pertinenziali, che il trasferimento possa riguardare anche il solo vincolo pertinenziale; 
– l’obbligo per l’INAIL di destinare fino a 100 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016, per la definizione di un piano di edilizia scolastica.

LAVORO E SEMPLIFICAZIONI

Con riguardo agli interventi in materia di lavoro gli articoli 31, 32, 34 e 35 recano varie semplificazioni in materia con una riduzione di oneri (al netto di quelli che potranno essere quantificati solo dopo l’adozione della normativa attuativa) pari mediamente a oltre 17 mila euro annui per ciascun’impresa (secondo quanto riportato nell’allegato). Tali semplificazioni concernono il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), vari adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro e denunce di infortuni, la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità e, infine, la previsioni di procedure semplificate ai fini dell’adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, nei casi in cui la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell’anno solare.

SANITA’

Oltre ad alcuni interventi in materia sanitaria (articoli 42 e 44), tra i quali può citarsi in particolare la semplificazione di alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie ritenute desuete alla luce dell’efficacia delle prestazioni (con la soppressione dell’obbligo di taluni certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro e dei certificati di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego), il decreto-legge reca disposizioni in materia ambientale, con riguardo ai commissari nelle situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti: a tal fine l’articolo 41: – novella il comma 359 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013 al fine di chiarire i poteri attribuiti al Commissario, nominato con il D.M. Ambiente 3 gennaio 2013 per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella provincia di Roma; – detta disposizioni volte alla semplificazione e accelerazione nell’attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e finalizzate ad accelerare l’attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso e, quindi, per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195. Per le finalità indicate viene prevista la nomina, con decreti del Ministro dell’ambiente, di uno o più commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti nella Regione Campania, già previsti e non ancora realizzati, ed alle altre iniziative strettamente strumentali e necessarie.

FISCO

Gli interventi di carattere fiscale sono volti principalmente a sostenere l’economia, a semplificare alcuni adempimenti fiscali e a dar seguito ad un impegno assunto dal Governo in materia di riscossione. Tra le misure fiscali volte a sostenere l’economia si segnala in primo luogo l’articolo 6 che, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali fissa l’applicazione per il periodo 1° agosto 2013 – 31 dicembre 2015 dell’accisa nella misura di 25 euro per mille litri, nel caso che gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell’assegnazione del gasolio, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Sono quindi estesi (articolo 11) anche al periodo d’imposta 2014 i crediti d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2000, nel limite massimo di spesa di 45 milioni. I crediti d’imposta concernono sia i soggetti passivi IRES e i titolari di reddito di impresa a fini IRPEF, che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (c.d. tax credit esterno), sia le imprese interne alla filiera del cinema (c.d. tax credit interno). Per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi, l’articolo 12 autorizza la spesa di 6 milioni di euro (in luogo dei 3 milioni precedentemente stanziati, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2013) per l’apporto al capitale sociale della Società di gestione del risparmio. Inoltre, al fine di favorire l’accesso al Fondo di garanzia per i mutui relativi agli impianti sportivi, l’articolo 47, oltre ad eliminare la natura sussidiaria della garanzia prestata dal Fondo, semplifica la procedura di definizione dei criteri di gestione del Fondo. Vengono altresì introdotte misure di semplificazione fiscale, con la soppressione, tra l’altro, della responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’erario dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché con la soppressione (articolo 51) della norma (che aveva inteso semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati (cd. 770 mensile). La norma in oggetto aveva infatti presentato notevoli difficoltà tecniche per la sua attuazione, in quanto l’unione dei flussi mensili previdenziali e fiscali è risultata impossibile per le differenze intrinseche tra la disciplina fiscale, impostata sul principio di cassa, e quella previdenziale, ancorata alla competenza. Sempre in ambito fiscale, si interviene in tema di riscossione, in cui l’articolo 52 modifica e integra il D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità

In particolare: 
è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni
è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;
viene stabilità l’impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo (per gli altri immobili del debitore l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro)
– i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall’articolo 515 del codice di procedura civile, sono estesi ai debitori costituiti in forma societaria. 
L’articolo 53 infine proroga al 31 dicembre 2013 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi, di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali.

UNIVERSITA’

Per quanto concerne l’università e la ricerca, l’articolo 58 aumenta la facoltà di assunzioni nelle università e negli enti di ricerca per l’anno 2014: in particolare, la stessa è elevata dal 20 al 50 per cento della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. A tal fine, viene corrispondentemente incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Un ulteriore intervento concerne la procedura per la chiamata diretta, da parte delle università, di studiosi che siano risultati vincitori di alcuni programmi di ricerca di alta qualificazione. L’articolo 59 introduce altresì una nuova tipologia di borsa di studio – cumulabile con le borse di studio assegnate ai sensi della normativa generale sul diritto allo studio universitario (D.Lgs. 68/2012) – destinata agli studenti che, diplomatisi nell’a.s. 2012-2013 con un voto almeno pari a 95/100, si vogliano iscrivere nell’a.a. 2013-2014 ad una università italiana, statale o non statale (con esclusione delle università telematiche), che abbia sede in una regione diversa da quella di residenza

GIUSTIZIA CIVILE

Un consistente intervento previsto dal decreto-legge, recato dagli articoli 62 – 85 concerne infine il sistema giudiziario civile. Gli interventi possono essere distinti in misure di carattere organizzativo e in misure processuali. Per quanto riguarda le misure organizzative è introdotta la figura del giudice ausiliario, nel numero massimo di 400 unità, per lo smaltimento dell’arretrato civile. La misura persegue l’obiettivo della riduzione del contenzioso civile pendente dinanzi alle corti d’appello, dove i procedimenti pendenti sono in aumento. Ogni giudice ausiliario dovrà definire nel collegio in cui è relatore almeno 90 procedimenti all’anno (per un totale di 36.000 procedimenti definiti all’anno), con una remunerazione di 200 euro a provvedimento e un tetto massimo annuo di 20.000 euro. Di ogni collegio giudicante non può fare parte più di un giudice ausiliario. I giudici ausiliari sono designati da ciascun consiglio giudiziario e nominati per cinque anni, prorogabili per non più di altri cinque, tra magistrati a riposo, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche, avvocati e notai. A seguito della nomina, il giudice ausiliario non può svolgere alcune attività incompatibili. E’ prevista la possibilità che laureati in giurisprudenza qualificati e selezionati svolgano un periodo di formazione di diciotto mesi presso uffici giudiziari, assistendo e coadiuvando i magistrati di tribunale e corte d’appello e i magistrati amministrativi. Gli ammessi allo stage partecipano alle udienze, non percepiscono alcun compenso e possono svolgere altre attività purchè con modalità compatibili. L’esito positivo dello stage costituisce titolo per l’accesso al concorso in magistratura ed è valutato ai fini del tirocinio professionale e della frequenza ai corsi di specializzazione per le professioni legali, è titolo di preferenza per alcuni concorsi della p.a. E’ istituita la figura dell’assistente di studio a supporto delle sezioni civili della Corte di cassazione, quale misura temporanea (cinque anni) per la celere definizione dei procedimenti pendenti. I magistrati assistenti di studio non possono fare parte del collegio giudicante. Con riguardo alle misure processuali, vengono limitati i casi in cui il procuratore generale deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di Cassazione. E’ disciplinato il procedimento volontario di affidamento a un notaio delle attività necessarie per lo scioglimento della comunione, ereditaria o volontaria, quando non siano controversi il diritto alla divisione o le quote o non sussistano altre questioni pregiudiziali. E’ fatto obbligo al giudice civile, similmente a quanto già previsto per il giudice del lavoro, di formulare una proposta transattiva o conciliativa, nel corso del processo di primo grado e d’appello. Il rifiuto immotivato costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. E’ snellito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: in caso di anticipo da parte del giudice della data dell’udienza, questa deve essere fissata non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine minimo a comparire; inoltre, l’esecutorietà del decreto ingiuntivo deve essere concessa, in presenza dei presupposti, alla prima udienza. Il contenuto della motivazione della sentenza civile deve essere semplificato e a tal fine è possibile fare riferimento esclusivo a precedenti giurisprudenziali conformi o rinviare a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. E’ poi stabilita una disposizione speciale sulla competenza territoriale per la trattazione delle cause riguardanti le società con sede all’estero che non hanno una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Le regole ordinarie sulla competenza territoriale continuano a essere applicate per le controversie per una serie di casi in cui sono coinvolti soggetti cui l’ordinamento assicura una tutela specifica (es. lavoratori o consumatori). E’ rivista la disciplina del preconcordato (o concordato con riserva), con il quale l’imprenditore in stato di crisi presenta la domanda, riservandosi di presentare entro un determinato termine la proposta, il piano e la documentazione relativamente alla ristrutturazione del debito, all’attribuzione dell’attività delle imprese a un assuntore e alla suddivisione dei creditori in classi. Le prescrizioni introdotte sono dirette a evitare abusi da parte del debitore e ad aumentare le informazioni dei creditori e del tribunale. E’ da ultimo modificata la disciplina della mediazione civile. In particolare, è ripristinata la mediazione obbligatoria, già oggetto di una declaratoria d’incostituzionalità per eccesso di delega da parte della Corte costituzionale. Il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, è esclusa per alcuni tipi di controversie tra cui quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Nel procedimento, che non potrà durare più di tre mesi (rispetto ai precedenti quattro), dovrà tenersi un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifichi con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione. Le indennità di mediazione non potranno superare un importo massimo, nel caso di mancato accordo. Il verbale di accordo non potrà essere omologato in assenza della sottoscrizione degli avvocati che assistono tutte le parti e gli avvocati iscritti all’albo saranno di diritto mediatori.

LEGGI QUI il testo integrale del Decreto del Fare.


LEGGI QUI nel sito della Gazzetta Ufficiale il testo definitivamente pubblicato.

Fonte: Politica Nanopress, leggi QUI.


Il Decreto Legge cosiddetto "del Fare" è il n. 69 promulgato il 21 giugno scorso; è passato dalla Camera e dal Senato con numerosi emendamenti ed è stato definitivamente approvato il 9 agosto 2013 dalla Camera con atto n. 1248/B, legge di conversione n. 98/2013; lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per valutare eventuali approfondimenti, restando in attesa della pubblicazione del testo definitivo.

venerdì 15 marzo 2013

Secondo bando per l’assegnazione dei contributi alle attività produttive distrutte o danneggiate dal terremoto

ATTENZIONE, BANDO IN SCADENZA!


La Regione Emilia-Romagna ha approvato il secondo bando per l’assegnazione dei contributi previsti dalla Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 alle imprese distrutte o danneggiate dal terremoto nel maggio 2012.

Le domande devono essere presentate entro venerdì 5 aprile 2013 alle Province competenti per territorio – Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia – utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) e la specifica modulistica, secondo le modalità stabilite da AGREA.

L'ufficio della Provincia di Bologna preposto all'istruttoria delle domande di aiuto è il Servizio Competitività e Diversificazione dell'Economia Rurale, con sede in viale Silvani 6 Bologna.

Responsabile del procedimento è Fabio Falleni tel 051/6599094 fabio.falleni@provincia.bologna.it

Referente per l'accesso agli atti è Giovanna Giordani tel. 051/6598563 giovanna.giordani@provincia.bologna.it
A conclusione dell’attività istruttoria e comunque entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, ciascuna Provincia assume uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile.

La Regione Emilia-Romagna provvederà all’approvazione della graduatoria unica regionale entro il 19 giugno 2013 per consentire successivamente alle Province di emettere la concessione del contributo spettante alle imprese.

Per ulteriori informazioni sulla Misura 126 si può far riferimento alla pagina dedicata del sito della Provincia di Bologna.

Si ricorda che gli interventi finanziati dalla Misura sono complementari a quelli già predisposti dalle ordinanze del Commissario per le attività produttive, con una chiara demarcazione tra ciò che viene finanziato dai diversi provvedimenti. In particolare, gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili aziendali, comprese stalle e porcilaie con correlati impianti di rimozione effluenti, mungitura, ventilazione, riscaldamento e alimentazione, agriturismi, impianti fotovoltaici, fabbricati rurali di servizio all’attività agricola e agroindustriale vengono finanziati con l'ordinanza numero 57 del 12 ottobre 2012, che prevede contributi anche per la riparazione e l’acquisto di beni mobili strumentali all’attivitàe per la ricostituzione delle scorte distrutte o danneggiate.

Misura 126 PSR - 2° avviso pubblico (360 KB)


Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per approfondimenti.

martedì 12 marzo 2013

Il fisco sulla casa: guida dell'Agenzia delle Entrate

Tassazione sugli immobili, imposte sulle compravendite, locazioni, successione e donazione, agevolazioni su ristrutturazioni e conseguimento di risparmio energetico gli argomenti contenuti nell'Annuario del Contribuente.

La Parte II dell'Annuario del Contribuente dell'Agenzia delle Entrate è dedicata al fisco sulla casa. Il documento contiene i seguenti argomenti:

1. LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

- Classificazione e rendite catastali degli immobili

- L’Irpef dovuta sugli immobili

- La tassazione degli immobili all’estero

- L’imposta municipale propria

2. LE IMPOSTE SULLE COMPRAVENDITE

- L’acquisto di fabbricati ad uso abitativo

- L’acquisto della prima casa

- Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

- Quando si vende un immobile


3. LE LOCAZIONI

- Il regime ordinario di tassazione

- Il sistema della «cedolare secca»

- Registrazione dei contratti e pagamento dell’imposta di registro


4. LA SUCCESSIONE E LA DONAZIONE DI IMMOBILI

- Le imposte sugli immobili ereditati

- La dichiarazione di successione

- Le donazioni di immobili


5. AGEVOLAZIONI SU RISTRUTTURAZIONI E CONSEGUIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO

- La detrazione del 36% per l’acquisto e la ristrutturazione

- La detrazione del 55% per interventi di risparmio di energia


Download dei documenti allegati:
Annuario del Contribuente. Parte II - Il fisco della casa

Fonte: Legislazione Tecnica, leggi QUI

Lo STUDIO TECNICO BOLOGNINI è a disposizione per eventuali chiarimenti.

mercoledì 23 gennaio 2013

Ricorso IMU: confermato dallo Sportello Consumatori

Lo Sportello Consumatori conferma quanto già riportato qualche giorno fa: come già accaduto al tempo della vicenda IVA sulla TIA stanno proliferando in questi giorni modelli e moduli per richiedere il rimborso dell’IMU per illegittimità costituzionale.

Tutto nasce dall’analisi del Rapporto Ue 2012 su Occupazione e sviluppi sociali, secondo cui la vecchia ICI non aveva impatto sulle disuguaglianze e aumentava leggermente la povertà, mentre la nuova IMU per essere più equa e avere un effetto redistributivo dovrebbe essere modificata in senso più progressivo.

A seguito anche di queste considerazioni l’ex Ministro Tremonti ha avviato un’iniziativa popolare per far dichiarare anticostituzionale un tassa che lo stesso definisce non già sulla casa ma “contro la casa”.

L’ex Ministro propone la presentazione di una istanza in autotutela a cui far seguire, in caso di diniego, tacito o esplicito, un ricorso alla Commissione Tributaria.

Vorremmo però ricordare che pur essendo obbligatorio il ricorso ad un legale abilitato solo se il valore superiore a 2.582,28 euro, il contribuente/consumatore deve comunque tener ben presente la complessità della procedura ed il rischio che la vertenza venga rigettata o, peggio, sia respinta a causa di errore formale.

Consigliamo quindi ai Consumatori di presentare, sì, l’istanza di autotutela, ma di procedere poi al Ricorso in Commissione Tributaria solo e soltanto SE SI E’ SICURI DI ESSERE IN GRADO DI GESTIRLO.

Più volte infatti siamo dovuti correre in aiuto di cittadini che hanno presentato ricorsi alle autorità (tipico il caso del Ricorso al Giudice di Pace contro le multe) scaricando moduli da internet e non rendendosi conto di stare incardinando un giudizio vero e proprio, con tanto di Giudice e procedure connesse.

In sintesi: istanza in autotutela sì, ricorso alla Commissione Tributaria solo se si sa quello che si sta facendo, oppure con l’assistenza di un legale.

Tornando alla proliferazione dei moduli abbiamo avuto notizia di alcune realtà che chiedono “contributi” per fornire il modulo da compilare, ed addirittura di una realtà che, battezzando il modulo con un nome “altisonante” ed imponendo arbitrariamente tempi stretti di consegna, parlando di “quadri del modello” ed aggiornamenti in base a loro circolari interne (neanche si parlasse della dichiarazione dei redditi) inducono in errore i cittadini che ci chiedono se esiste qualche modulo autorizzato dalla Pubblica Amministrazione.

Nulla di tutto questo. 

Il modulo, che anche noi proponiamo, è una mera istanza in carta semplice e che potrebbe essere prodotta nelle forme più disparate.

Proprio per contrastare questi fenomeni abbiamo deciso di distribuire gratis tramite il nostro sito www.sportelloconsumatori.org, il modello necessario a presentare l’istanza che il cittadino può facilmente scaricare, compilare e presentare da solo.

Rispetto alle istanze che stanno circolando in questi giorni, quasi tutte ispirate come la nostra al modello prodotto dall’ex Ministro Tremonti, abbiamo semplicemente aggiunto la comunicazione al Garante del Contribuente di copia dell’istanza, e l’invio per conoscenza alla nostra direzione (usate la posta prioritaria e non la raccomandata per la nostra copia), per avere la possibilità di monitorare il fenomeno ed intervenire poi presso le istituzioni.

Consigliamo di presentare l’istanza indipendentemente dalla possibilità o meno di proseguire con il Ricorso, perché è sufficiente che anche una sola delle Sezioni delle numerosissime Commissioni Tributarie italiane - verificata la fondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità proposta – rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, perché questa sia tenuta ad esaminarla ed a pronunciarsi.

In caso di sentenza che dichiari l’incostituzionalità totale o parziale dell’IMU, tutti i contribuenti interessati – se non lo hanno già fatto – potranno chiedere e ottenere il rimborso di quanto ingiustamente pagato. Perché quindi non anticiparsi?

Scarica il Modulo rimborso IMU editabile

Vedi i recapiti del Garante del Contribuente

Fonte: Sportello Consumatori, leggi QUI.

sabato 12 gennaio 2013

Ricorso contro l'IMU, è possibile?

E' di qualche giorno fa la notizia che, nell'Analisi del rapporto UE 2012, l'IMU, per essere più equa ed avere un effetto redistributivo, deve essere modificata in senso più progressivo.

Il rapporto UE ricorda che l'IMU è stata introdotta nel 2012 "a seguito di raccomandazioni sulla riduzione di un trattamento fiscale favorevole per le abitazioni" e che è "basata sull'effetto distorsivo relativamente basso delle tasse sulla proprietà e il basso tasso di evasione".

L’Unione Europea, nel citato rapporto, precisa che l’IMU "include alcuni aspetti di equità" ed aggiunge, anche, che "altri aspetti potrebbero essere ulteriormente migliorati in modo da aumentarne la progressività".

Al commento in chiaroscuro dell’Unione Europea si associa la proposta dirompente dell’ex Ministro Giulio Tremonti che, in alcune interviste, ha precisato; “Una cosa concreta che può essere fatta immediatamente dai cittadini è un ricorso gratuito contro l'IMU sulla propria abitazione" aggiungendo, anche, che "Il governo Monti ha rivalutato le rendite catastali del 60% e ha introdotto l'imposta sulla casa di abitazione. Si tratta di una vera e propria patrimoniale permanente con la conseguenza che i valori fiscali sono cresciuti, mentre i valori reali delle abitazioni, anche a causa della recessione, sono crollati. Un conto è una patrimoniale moderata come era la vecchia ICI che escludeva la prima casa e che aveva valori bassi, un conto è trasformare la vecchia ICI in un'imposta patrimoniale fortissima. Le conseguenze? Se uno ha i soldi per pagare l'IMU se la cava, altrimenti c'è chi, e penso ai pensionati e alle fasce più deboli, è costretto a vendere la casa per pagare le imposte".

Al giudizio negativo sull’IMU di Giulio Tremonti si aggiunge quello, anch'esso negativo, del Presidente dell’Ance Paolo Buzzetti che così commenta "Finalmente emerge con forza l'iniquità dell'impostazione attuale dell'IMU, che colpisce le famiglie indiscriminatamente e ha contribuito alla caduta del settore immobiliare. Condividiamo con lo studio la necessità di ripensare la tassa in senso progressivo, aggiornando più equamente le rendite catastali in modo che tengano conto del reale valore di mercato degli immobili, e rimodulare il prelievo in modo che non penalizzi l'investimento in abitazioni. In questa formulazione l'IMU ha prodotto conseguenze drammatiche: gli aumenti indiscriminati su tutto il territorio nazionale sia delle rendite catastali sia delle aliquote hanno di fatto impoverito le famiglie italiane, condizionato ilcrollo delle compravendite di abitazioni e penalizzato il mercato dell'affitto, aggravando ulteriormente la crisi del settore e dell'economia”.

Ricordiamo che l'IMU, la tassa che viene associata al Governo Monti è, invece, frutto della collaborazione tra l’ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti e il leghista Roberto Calderoli.

Oggi Tremonti sta portando avanti una battaglia, come si evince dal sito internet della "Lista Lavoro e libertà", contro la costituzionalità dell'IMU che ritiene, dopo le modifiche apportate dal Governo tecnico, incostituzionale, quindi indica al cittadino cosa si deve fare per reagire e fare dichiarare incostituzionale un'imposta che a suo giudizio "non è un'imposta sulla proprietà ma contro la proprietà”.

La reazione può essere sviluppata nelle seguenti quattro fasi:
Fase 1 - Istanza di rimborso;
Fase 2 - Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale;
Fase 3 - Remissione degli atti alla Corte Costituzionale;
Fase 4 - Giudizio della Corte Costituzionale;

Fase 1 - Si può presentare al Comune istanza di rimborso dell'IMU pagata, corredata delle ricevute di pagamento. L'azione anche di un singolo contribuente, meglio se assistito dalle Associazioni di tutela della proprietà o dai CAF, ovvero un'azione di classe collettiva può essere sviluppata attraverso una serie di “ricorsi pilota” - individuali o collettivi - per innescare un meccanismo di cui tutti si potranno comunque giovare.
Uno schema di istanza di rimborso può essere il seguente:
Istanza di rimborso (versione pdf)
Istanza di rimborso (versione doc)

Fase 2 - Decorsi 90 giorni dalla proposizione della istanza di rimborso, ed in caso di mancata risposta da parte del Comune, è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, evidenziando le ragioni di incostituzionalità dell'IMU e chiedendo la remissione degli atti alla Corte Costituzionale. Uno schema di ricorso tipo può essere il seguente:
Bozza di ricorso (versione pdf)
Bozza di ricorso (versione doc)

Fase 3 - E' sufficiente che anche una sola delle Sezioni delle numerosissime Commissioni Tributarie italiane - verificata la fondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità proposta - rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, perché questa sia tenuta ad esaminarla ed a pronunciarsi.
In caso di sentenza che dichiari l'incostituzionalità totale o parziale dell'IMU, tutti i contribuenti interessati - se non lo hanno già fatto - potranno chiedere e ottenere il rimborso di quanto ingiustamente pagato.

Fase 4 - I vizi costituzionali dell'IMU hanno origine e derivazione dalla scelta di sviluppo della sua base imponibile, identificata in valori immobiliari che sono stati rivalutati di colpo e di imperio, in forma lineare, senza alcun collegamento con i valori economici reali sottostanti ed in più senza flessibilità nella previsione di criteri correttivi successivi.
Potrebbe avere un senso provarci? Se fossimo in tanti sicuramente si...o anche uno solo!

Fonte: sito Lavori Pubblici.it, leggi QUI.

venerdì 28 dicembre 2012

Autocertificazioni, come e quando

Cerchiamo di fare un po' di chiarezza su come fare un'autocertificazione e soprattutto sul quando è possibile utilizzarla.

In primo luogo è doverosa una distinzione iniziale: vi sono infatti le Dichiarazioni sostitutive di certificazione e le Dichiarazioni sostitutive di notorietà.

Con la Dichiarazione sostitutiva di certificazione possono essere sostituiti i certificati più comuni quali ad esempio il certificato di nascita, matrimonio, residenza, stato di famiglia, titolo di studio, esami sostenuti, l'iscrizione al registro delle imprese, etc.

Ecco l'elenco dei dati autocertificabili con Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) del Testo Unico della documentazione amministrativa (Dpr. n. 445 del 2000):

  1. data e il luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. cittadinanza;
  4. godimento dei diritti civili e politici;
  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. stato di famiglia;
  7. esistenza in vita;
  8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  9. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. appartenenza a ordini professionali;
  11. titolo di studio, esami sostenuti;
  12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  15. possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  16. stato di disoccupazione;
  17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. qualità di studente;
  19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  24. di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  25. qualità di vivenza a carico;
  26. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  27. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Il modulo generico per la Dichiarazione sostitutiva di certificazione lo potete scaricare QUI.

Tutte le altre situazioni a conoscenza del diretto interessato, non indicate nei 27 punti dell'elenco sopraesposto, sono autocertificabili con la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il relativo modulo generico lo potete scaricare QUI.

Le autocertificazioni sono validamente presentate alla pubblica amministrazione quando:
- sono firmate davanti al dipendente addetto alla ricezione delle medesime;
- sono firmate e presentate o inviate per fax o per posta con allegata fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata;
- sono firmate, scansionate e inviate per posta elettronica con la copia del documento di identità della persona che l'ha firmata;
- sono sottoscritte con firma digitale e inviate via PEC o posta elettronica ordinaria.

Rammentate poi di inviare messaggi tramite PEC solamente destinando tali messaggi ad altra PEC, viceversa potrebbero non essere recapitati.

Importante: non sono sostituibili con autocertificazione le certificazioni sanitarie, di marchi e di brevetti.

Fonte: Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, leggi QUI; altre informazioni utili si possono scaricare QUI; moduli compilabili on-line e stampabili si trovano QUI.